Commentaires • 12
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-21/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-21/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025.#CP contre Nissan Iberia SA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Zaragoza.#Renvoi préjudiciel – Article 101 TFUE – Principe d’effectivité – Actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Délai de prescription – Détermination du dies a quo – Connaissance des informations indispensables pour l’introduction de l’action en dommages et intérêts – Publication sur le site Internet d’une autorité nationale de concurrence de sa décision constatant une infraction aux règles de concurrence – Effet contraignant d’une décision d’une autorité nationale de concurrence non encore définitive – Suspension ou interruption du délai de prescription – Suspension de la procédure devant le juge saisi d’une action en dommages et intérêts – Directive 2014/104/UE – Article 10 – Application temporelle.#Affaire C-21/24. | |
| Date de dépôt : | 12 janvier 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0021 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:659 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arabadjiev |
|---|---|
| Avocat général : | Medina |
Texte intégral
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
4 settembre 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 101 TFUE – Principio di effettività – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Termine di prescrizione – Determinazione del dies a quo – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno – Pubblicazione sul sito Internet di un’autorità nazionale garante della concorrenza della sua decisione che accerta una violazione delle regole di concorrenza – Effetto vincolante di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione – Sospensione del procedimento dinanzi al giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 10 – Applicazione ratione temporis»
Nella causa C-21/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza (Tribunale di commercio n. 1 di Saragozza, Spagna), con decisione del 10 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 12 gennaio 2024, nel procedimento
CP
contro
Nissan Iberia SA,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Gavalec, A. Arabadjiev (relatore) e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
|
– |
per CP, da M. Porto Corredoira e J. Suderow Rodríguez, abogados; |
|
– |
per la Nissan Iberia SA, da J. Alonso Menjón, O. Guardiola Bas, I. Torras Balcell e J. Zuloaga González, abogados; |
|
– |
per il governo spagnolo, da P. Pérez Zapico e A. Pérez-Zurita Gutiérrez, in qualità di agenti; |
|
– |
per la Commissione europea, da S. Baches Opi e C. Zois, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE, alla luce del principio di effettività. |
|
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra CP e la Nissan Iberia SA (in prosieguo: la «Nissan») in merito al risarcimento del danno asseritamente subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza commessa da diverse imprese, tra cui la Nissan, e accertata in una decisione della Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza, Spagna; in prosieguo: la «CNMC»). |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE) n. 1/2003
|
3 |
L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), rubricato «Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza», al paragrafo 1 così dispone: «Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo [101 o 102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione [europea], non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo [267 TFUE]». |
Direttiva 2014/104/UE
|
4 |
L’articolo 10 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1, e rettifica in GU l, 2024/90348), intitolato «Termini di prescrizione», è così formulato: «1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso. 2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza: |
|
a) |
della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; |
|
b) |
del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno; |
|
c) |
dell’identità dell’autore della violazione. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione termina non prima di un anno dopo il momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo».
|
5 |
L’articolo 21 di tale direttiva, intitolato «Recepimento», al paragrafo 1 così dispone: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. (…)». |
|
6 |
L’articolo 22 di detta direttiva, intitolato «Applicazione temporale», al paragrafo 1, così prevede: «Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente». |
Diritto spagnolo
|
7 |
L’articolo 1902 del Código Civil (codice civile) stabilisce quanto segue: «Colui che, con la propria azione od omissione, cagioni ad altri un danno, per colpa o negligenza, è tenuto a risarcire il danno causato». |
|
8 |
L’articolo 1968 di tale codice così prevede: «Sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno: […] |
|
2. |
L’azione di responsabilità civile per ingiuria o calunnia, o fondata sulle obbligazioni derivanti da colpa o negligenza di cui all’articolo 1902, a partire dal momento in cui la persona lesa ne ha preso conoscenza». |
|
9 |
L’articolo 1973 di tale codice così dispone: «La prescrizione delle azioni è interrotta dal loro esercizio in sede giurisdizionale, da un reclamo extragiudiziale del creditore e da qualsiasi atto di riconoscimento del debito da parte del debitore». |
|
10 |
Ai sensi dell’articolo 74 della Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (legge 15/2007 sulla tutela della concorrenza), del 3 luglio 2007 (BOE n. 159, del 4 luglio 2007, pag. 28848), come modificata dal Real Decreto-ley 9/2017, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (regio decreto-legge 9/2017, recante recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia finanziaria, commerciale, sanitaria e sul distacco dei lavoratori), del 26 maggio 2017 (BOE n. 126, del 27 maggio 2017, pag. 42820): «1. Il termine di prescrizione dell’azione per il risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza è di cinque anni. 2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere quando la violazione del diritto della concorrenza è cessata e l’attore è venuto a conoscenza o può ragionevolmente essere considerato a conoscenza: |
|
a) |
della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; |
|
b) |
del danno causato da tale violazione; nonché |
|
c) |
dell’identità dell’autore della violazione. |
3. Il termine è interrotto se un’autorità garante della concorrenza avvia un’indagine o un procedimento sanzionatorio in relazione a una violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. Tale interruzione termina un anno dopo la data in cui la decisione dell’autorità garante della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso altrimenti.
4. Il termine è altresì interrotto dall’avvio di qualsiasi procedura di composizione stragiudiziale delle controversie relative alla domanda di risarcimento del danno causato. Tale interruzione si applica tuttavia solo nei confronti delle parti che sono o sono state coinvolte o rappresentate in tale procedimento».
|
11 |
L’articolo 75, paragrafo 1, della legge 15/2007, come modificata dal regio decreto-legge 9/2017, prevede quanto segue: «Una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità spagnola garante della concorrenza o da un organo giurisdizionale spagnolo si ritiene definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi a un giudice spagnolo». |
|
12 |
La prima disposizione transitoria del regio decreto-legge 9/2017, che recepisce nel diritto spagnolo la direttiva 2014/104, intitolata «Regime transitorio in materia di azioni per il risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea», così dispone: «1. Le disposizioni dell’articolo 3 del presente regio decreto-legge non si applicano retroattivamente. 2. Le disposizioni dell’articolo 4 del presente regio decreto-legge si applicano esclusivamente ai procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore». |
|
13 |
Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 3, della Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (legge n. 39/2015 recante procedura amministrativa comune per le pubbliche amministrazioni), del 1o ottobre 2015 (BOE n. 236, del 2 ottobre 2015, pag. 89343), reso applicabile nel diritto della concorrenza in forza dell’articolo 45 della legge 15/2007: «La decisione che conclude il procedimento è esecutiva se non è impugnabile con un ricorso amministrativo ordinario, potendo al contempo stabilire le disposizioni provvisorie necessarie per garantirne l’efficacia finché non sia esecutiva, le quali possono consistere nel mantenimento delle misure cautelari eventualmente adottate. Quando la decisione è esecutiva, essa può essere sospesa a titolo provvisorio se l’interessato informa l’amministrazione della sua intenzione di proporre un ricorso contenzioso amministrativo avverso tale decisione amministrativa definitiva. La sospensione provvisoria cessa quando: |
|
a) |
alla scadenza del termine legale, l’interessato non ha proposto ricorso contenzioso amministrativo; |
|
b) |
anche se l’interessato ha presentato un ricorso contenzioso amministrativo: |
1. con tale ricorso, egli non ha chiesto la sospensione provvisoria della decisione impugnata;
2. il giudice si pronuncia sulla domanda di sospensione provvisoria, alle condizioni da essa stabilite».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
|
14 |
Il 23 luglio 2015 la CNMC ha adottato una decisione con la quale ha constatato che diverse imprese, tra cui la Nissan, avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 1 della legge 15/2007. La condotta anticoncorrenziale contestata, consistente nello scambio di informazioni commercialmente sensibili tra tali imprese, si è conclusa nel corso del 2013. |
|
15 |
Il 28 luglio 2015 la CNMC ha pubblicato sul suo sito Internet un comunicato stampa relativo a tale decisione. |
|
16 |
Il 15 settembre 2015 detta decisione è stata pubblicata integralmente su tale sito Internet. |
|
17 |
La stessa decisione è stata oggetto di numerosi ricorsi di annullamento da parte degli autori della presunta violazione, tra cui la Nissan, ma è stata confermata, per quanto riguarda la Nissan, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) nel corso del 2021. |
|
18 |
Nel marzo 2023 CP ha intentato dinanzi al giudice del rinvio un’azione per il risarcimento del danno a seguito della decisione della CNMC (follow-on damages action) diretta alla condanna della Nissan a risarcire il danno da lui asseritamente subito a causa dell’acquisto di un veicolo il cui prezzo era stato influenzato dalla violazione constatata in tale decisione. |
|
19 |
A sua difesa, la Nissan ha sostenuto, in sostanza, che tale azione per il risarcimento del danno era prescritta. Secondo tale società, dalle norme sulla prescrizione stabilite dal codice civile risulta che il termine di prescrizione di un anno, applicabile a una siffatta azione, inizia a decorrere dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza della violazione del diritto della concorrenza di cui trattasi. Nel caso di specie, in considerazione del fatto, in primo luogo, che la decisione della CNMC è stata pubblicata integralmente sul sito Internet di tale autorità il 15 settembre 2015, in secondo luogo, che la CNMC ha emesso un comunicato stampa al riguardo e, in terzo luogo, che il caso all’origine di tale decisione ha beneficiato di un’ampia copertura mediatica a livello nazionale, CP non potrebbe sostenere di non aver avuto conoscenza, alla data della pubblicazione di detta decisione sul sito Internet della CNMC, delle informazioni indispensabili alla proposizione di detta azione per il risarcimento del danno. Pertanto, secondo la Nissan, dal momento che non è necessario che detta decisione diventi definitiva affinché il termine di prescrizione inizi a decorrere, si può ritenere che tale termine sia iniziato a decorrere il 15 settembre 2015. |
|
20 |
Secondo il giudice del rinvio, i termini di prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza non possono iniziare a decorrere prima che la violazione di cui trattasi sia cessata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza o abbia potuto ragionevolmente avere conoscenza delle informazioni indispensabili all’esercizio della sua azione per il risarcimento del danno. |
|
21 |
Secondo detto giudice, nel caso in cui tale violazione sia stata accertata da una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza, si può ritenere che i soggetti danneggiati siano venuti a conoscenza di tali informazioni al momento della pubblicazione della decisione sul sito Internet di detta autorità. In particolare, sarebbe in occasione di tale pubblicazione che l’esistenza della violazione di cui trattasi diviene nota, che gli autori di tale violazione sono precisamente designati, che viene menzionata la durata del comportamento illecito e che può essere stabilita la sopravvenienza del danno. Secondo detto giudice, poiché nessuna norma giuridica esige che, affinché sorga il diritto al risarcimento del danno causato dalla violazione di cui trattasi, una siffatta decisione acquisisca carattere definitivo, il fatto che tale decisione sia stata oggetto di un ricorso giurisdizionale non può incidere sul calcolo del termine di prescrizione applicabile a un’azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione di cui trattasi. |
|
22 |
È vero che, secondo il giudice del rinvio, il giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno a seguito di una decisione dell’autorità garante della concorrenza che è stata oggetto di un ricorso di annullamento può essere vincolato dall’accertamento dell’esistenza di una violazione contenuta in tale decisione solo qualora detta decisione sia divenuta definitiva. Tuttavia, in forza del diritto processuale applicabile, tale giudice potrebbe sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente fino a quando detta decisione non divenga definitiva. Peraltro, nell’ipotesi in cui un’azione per il risarcimento del danno sia intentata per una violazione delle regole di concorrenza che sia simultaneamente oggetto di un’indagine da parte dell’autorità garante della concorrenza, detto giudice potrebbe sospendere tale procedimento fino all’adozione di una decisione da parte di tale autorità e fino a che essa divenga definitiva. |
|
23 |
Nel caso di specie, secondo tale giudice, era possibile per CP conoscere tutte le informazioni indispensabili all’esercizio della sua azione per il risarcimento del danno a seguito della pubblicazione integrale, sul sito Internet della CNMC, della decisione di tale autorità, della pubblicazione del comunicato stampa al riguardo, il quale invitava esplicitamente i soggetti lesi a proporre un’azione per il risarcimento del danno derivante dalla violazione di cui trattasi, nonché dell’ampia copertura mediatica a livello nazionale del caso oggetto di tale decisione. |
|
24 |
Detto giudice aggiunge al riguardo che, a differenza delle decisioni della CNMC, che sono oggetto di una pubblicazione sul sito Internet di tale autorità nonché di un comunicato stampa pubblicato anch’esso su tale sito Internet, le sentenze dei giudici spagnoli che rendono, se del caso, definitiva una decisione di detta autorità non sono oggetto né di un comunicato stampa né di una pubblicazione nel Boletín Oficial del Estado (Gazzetta ufficiale spagnola). Inoltre, il sito Internet sul quale sono pubblicate le sentenze dei giudici spagnoli sarebbe difficilmente accessibile al grande pubblico. |
|
25 |
In tale contesto, il giudice del rinvio osserva tuttavia che, contrariamente alla sua interpretazione delle norme che disciplinano il dies a quo del termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza, esiste un orientamento giurisprudenziale nazionale secondo il quale il termine di prescrizione applicabile a siffatte azioni per il risarcimento del danno proposte a seguito di una decisione della CNMC che sia oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi ai giudici competenti inizia a decorrere solo dal momento in cui tale decisione è divenuta definitiva a seguito del controllo giurisdizionale. Secondo tale orientamento giurisprudenziale, non sarebbe possibile per la persona lesa conoscere le informazioni indispensabili alla proposizione della sua azione per il risarcimento del danno sulla sola base della pubblicazione della versione integrale della decisione della CNMC sul suo sito Internet, del comunicato stampa e della copertura mediatica a livello nazionale del caso di cui trattasi. Pertanto, si dovrebbe ritenere che il termine di prescrizione inizi a decorrere solo quando la sentenza dell’organo giurisdizionale di ultimo grado sia passata in giudicato. In ogni caso, sarebbe inutile intentare un’azione per il risarcimento del danno sulla base della decisione della CNMC per chiederne, poi, la sospensione al fine di poter determinare se occorra o meno fondarsi su tale decisione per suffragare tale azione per il risarcimento del danno. |
|
26 |
Secondo tale giudice, detto orientamento giurisprudenziale sembra stabilire erroneamente una distinzione tra la possibilità e l’obbligo di intentare un’azione. Orbene, secondo detto giudice, se il ricorrente interessato ha conoscenza delle informazioni indispensabili per avviare la sua azione per il risarcimento del danno, è tenuto a farlo entro i termini impartiti a tal fine. |
|
27 |
In tali circostanze, lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza (Tribunale di commercio n. 1 di Saragozza, Spagna), giudice del rinvio, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: |
|
«1) |
Se esista, nel diritto dell’Unione, un fondamento giuridico per distinguere tra la possibilità e l’obbligo di intentare l’azione per il risarcimento del danno per una violazione del diritto della concorrenza o, al contrario, una volta che la persona lesa sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza tanto del fatto che ha subito un danno a causa di tale violazione, quanto dell’identità dell’autore della stessa, tale persona debba intentare l’azione in parola e il termine di prescrizione inizia a decorrere. |
|
2) |
Se, per intentare un’azione per il risarcimento del danno dinanzi all’autorità giudiziaria, si debba attendere che la sanzione sia divenuta definitiva in sede giurisdizionale o se, al contrario, qualora la decisione della [CNMC], pubblicata integralmente, contenga l’identità degli autori della violazione di cui trattasi, la sua durata esatta e i prodotti interessati da tale violazione, debba ritenersi che l’azione per il risarcimento del danno possa essere intentata dinanzi al giudice e che il termine di prescrizione inizi a decorrere. |
|
3) |
Se, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, la pubblicazione della sanzione integrale sul sito Internet ufficiale e pubblico della CNMC debba essere equiparata alla pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione [europea] nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, tenuto conto che la pubblicazione delle decisioni della CNMC avviene solo sul sito Internet ufficiale». |
Sulle domande di riapertura della fase orale del procedimento e di richiesta di chiarimenti dal giudice del rinvio
|
28 |
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 17 aprile 2025, la Nissan ha chiesto, in via principale, che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. In subordine, essa ha invitato la Corte a presentare una richiesta di chiarimenti al giudice del rinvio, conformemente all’articolo 101 di tale regolamento di procedura. |
|
29 |
A sostegno di tali domande, la Nissan ha affermato, in sostanza, da un lato, che, nelle sue conclusioni, l’avvocata generale si è basata su elementi di fatto e di diritto, invocati da CP all’udienza di discussione, che non sono stati oggetto di contraddittorio in tale udienza e, dall’altro, che la Corte non è sufficientemente edotta su questioni di fatto e di diritto nazionale. In particolare, occorrerebbe chiarire, in primo luogo, le modalità di interruzione del termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno e, segnatamente, gli effetti dei reclami extragiudiziali sull’interruzione di tale termine. Nel caso di specie, si dovrebbe chiedere al giudice del rinvio di precisare se CP abbia presentato un reclamo extragiudiziale e, se del caso, il suo contenuto nonché le spese connesse alla presentazione di quest’ultimo. In secondo luogo, sarebbe utile precisare il numero di decisioni sanzionatorie della CNMC che sono state annullate a seguito di un controllo giurisdizionale di tali decisioni. In terzo luogo, occorrerebbe chiedere al giudice del rinvio di precisare taluni aspetti del diritto spagnolo riguardanti, in particolare, l’esecutività delle decisioni della CNMC, le differenze tra le norme nazionali che disciplinano la pubblicazione delle decisioni della CNMC e quelle che disciplinano la pubblicazione delle sentenze dei giudici spagnoli nonché le spese connesse all’interruzione dei termini di prescrizione. |
|
30 |
In proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di riapertura della fase orale, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alla motivazione attraverso la quale l’avvocato generale giunge a formularle (sentenza del 19 marzo 2020, Sánchez Ruiz e a., C-103/18 e C-429/18, EU:C:2020:219, punto 42 e giurisprudenza citata). |
|
31 |
Occorre altresì rilevare, in tale contesto, che né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti o gli interessati menzionati all’articolo 23 di tale Statuto di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Di conseguenza, il disaccordo di una parte o di tale interessato con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 19 marzo 2020, Sánchez Ruiz e a., C-103/18 e C-429/18, EU:C:2020:219, punto 43 e giurisprudenza citata). |
|
32 |
Ne consegue che la domanda di riapertura della fase orale del procedimento presentata dalla Nissan, nella misura in cui mira a consentire a quest’ultima di rispondere alla posizione espressa dall’avvocata generale nelle sue conclusioni, non può essere accolta. |
|
33 |
Ciò precisato, in virtù dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
|
34 |
Nel caso di specie, la Corte, dopo aver sentito l’avvocata generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio e considera che la presente causa non debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra gli interessati. Inoltre, la domanda di riapertura della fase orale del procedimento non rivela alcun fatto nuovo tale da influenzare in modo determinante la decisione che la Corte è chiamata ad adottare nella presente causa. |
|
35 |
Ne consegue che non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento. |
|
36 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda, formulata in subordine, con la quale la Nissan invita la Corte a chiedere chiarimenti al giudice del rinvio, è sufficiente ricordare che la possibilità di cui dispone la Corte di chiedere chiarimenti ad un giudice del rinvio in forza dell’articolo 101 del suo regolamento di procedura non è che una semplice facoltà, il cui esercizio è valutato discrezionalmente dalla stessa in ciascun caso specifico (sentenza del 3 dicembre 2015, Banif Plus Bank, C-312/14, EU:C:2015:794, punto 32). Orbene, come rilevato al punto 34 della presente sentenza, la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Ne consegue che anche tale domanda deve essere respinta. |
Sulle questioni pregiudiziali
|
37 |
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (sentenza del 12 gennaio 2023, RegioJet, C-57/21, EU:C:2023:6, punto 92 e giurisprudenza citata). Spetta, al riguardo, alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, punto 28 e giurisprudenza citata). |
|
38 |
Nel caso di specie, sulla base di tutti gli elementi forniti dal giudice del rinvio, al fine di fornire a tale giudice una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito, occorre riformulare le questioni pregiudiziali. |
|
39 |
Infatti, da tali elementi risulta che quest’ultimo cerca in particolare di stabilire se CP, che si ritiene leso da una violazione del diritto della concorrenza, constatata da una decisione della CNMC pubblicata sul sito Internet di tale autorità il 15 settembre 2015 e divenuta definitiva a seguito di una sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) pronunciata nel corso del 2021, possa chiedere il risarcimento del danno causatogli o se la sua azione per il risarcimento del danno proposta nel marzo 2023 sia prescritta. |
|
40 |
A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il regio decreto-legge 9/2017 che recepisce la direttiva 2014/104 è entrato in vigore il 27 maggio 2017, ossia circa cinque mesi dopo la scadenza del termine di recepimento previsto all’articolo 21 di tale direttiva. Il giudice del rinvio espone che, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto-legge che recepisce detta direttiva nel diritto spagnolo, il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per le violazioni del diritto della concorrenza era disciplinato dal regime generale della responsabilità civile extracontrattuale e che, in forza dell’articolo 1968, paragrafo 2, del codice civile, tale termine di prescrizione della durata di un anno iniziava a decorrere solo dal momento in cui il soggetto che si riteneva leso era venuto a conoscenza dei fatti generatori di responsabilità. Tale giudice precisa che, a seguito di una modifica legislativa intervenuta nel corso del 2007, la normativa nazionale non richiederebbe più che la decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza abbia acquisito carattere definitivo affinché sorga il diritto al risarcimento del danno causato dalla violazione di cui trattasi. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che il dies a quo del termine di prescrizione applicabile all’azione per il risarcimento del danno di CP coincida con la data di pubblicazione della decisione della CNMC sul suo sito Internet, ossia il 15 settembre 2015, e non con la data di pubblicazione della sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) con la quale tale decisione è divenuta definitiva nel corso del 2021. |
|
41 |
In tale contesto e tenuto conto, in particolare, del fatto che le norme del codice civile sulla prescrizione continuavano ad applicarsi circa cinque mesi dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, risulta chiaramente dagli elementi forniti dal giudice del rinvio che quest’ultimo si interroga sulla compatibilità con l’articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio di effettività, e, se del caso, con l’articolo 10 di detta direttiva, delle norme sulla prescrizione che erano in vigore prima del recepimento della stessa direttiva, per quanto riguarda, in particolare, la determinazione del dies a quo del termine di prescrizione. |
|
42 |
In tali circostanze, occorre ritenere che, con le sue questioni, che è opportuno esaminare insieme, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio di effettività, e, se del caso, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, secondo la quale – ai fini della determinazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza conseguenti a una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che ha constatato una violazione di tali regole – si può ritenere che la persona che si reputa lesa abbia preso conoscenza delle informazioni indispensabili per proporre la sua azione per il risarcimento del danno prima che tale decisione sia divenuta definitiva. |
|
43 |
A tal riguardo, è necessario, al fine di rispondere alle questioni proposte, verificare anzitutto l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 10 della direttiva 2014/104, che stabilisce taluni requisiti riguardo al termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza, determinando, in particolare, la durata minima di tale termine e il momento più precoce a partire dal quale esso può iniziare a decorrere, nonché le circostanze nelle quali lo si deve sospendere o interrompere. |
|
44 |
Occorre quindi ricordare che l’articolo 10 della direttiva 2014/104 è una disposizione sostanziale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva. Orbene, in forza di quest’ultima disposizione, gli Stati membri devono assicurare che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali di tale direttiva non si applichino retroattivamente [sentenza del 18 aprile 2024, Heureka Group (Comparatori di prezzi online), C-605/21, EU:C:2024:324, punto 47]. |
|
45 |
Ciò premesso, a partire dalla scadenza del termine di recepimento di una direttiva, il diritto nazionale deve essere interpretato in modo conforme a tutte le disposizioni di quest’ultima [sentenza del 18 aprile 2024, Heureka Group (Comparatori di prezzi online), C-605/21, EU:C:2024:324, punto 48]. |
|
46 |
Pertanto, al fine di determinare l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 10 della direttiva 2014/104, è necessario verificare se la situazione di cui al procedimento principale fosse acquisita prima della scadenza del termine di recepimento della stessa direttiva o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di tale termine [sentenza del 18 aprile 2024, Heureka Group (Comparatori di prezzi online), C-605/21, EU:C:2024:324, punto 49]. |
|
47 |
A tal fine, alla luce delle specificità delle norme in materia di prescrizione, della loro natura nonché del loro meccanismo di funzionamento, in particolare nel contesto di un’azione per il risarcimento dei danni per violazione del diritto della concorrenza, occorre verificare se, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, ossia il 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione fissato dal diritto nazionale, applicabile alla situazione di cui al procedimento principale fino a tale data, fosse scaduto, il che implica la determinazione del momento in cui tale termine di prescrizione ha iniziato a decorrere conformemente a tale diritto [sentenza del 18 aprile 2024, Heureka Group (Comparatori di prezzi online), C-605/21, EU:C:2024:324, punto 50]. |
|
48 |
Infatti, in assenza di una normativa dell’Unione in materia fino alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, spettava all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno derivante da una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, ivi comprese quelle relative ai termini di prescrizione, a condizione tuttavia che i principi di equivalenza e di effettività fossero rispettati, principio quest’ultimo che richiede che le norme applicabili alle azioni dirette a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dall’effetto diretto del diritto dell’Unione non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione [sentenza del 18 aprile 2024, Heureka Group (Comparatori di prezzi online), C-605/21, EU:C:2024:324, punto 51 e giurisprudenza citata]. |
|
49 |
A tal proposito, risulta da quest’ultimo principio che, anche prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, una normativa nazionale che stabiliva la data di decorrenza del termine di prescrizione nonché la durata e le modalità della sua sospensione o interruzione doveva essere adattata alle specificità del diritto della concorrenza e agli obiettivi dell’attuazione delle norme di tale diritto da parte delle persone interessate, al fine di non vanificare la piena efficacia degli articoli 101 e 102 TFUE [sentenza del 18 aprile 2024, Heureka Group (Comparatori di prezzi online), C-605/21, EU:C:2024:324, punto 52 e giurisprudenza citata]. |
|
50 |
In tale contesto occorre ricordare che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 102 TFUE producono effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuiscono direttamente a questi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C-557/12, EU:C:2014:1317, punto 20 e giurisprudenza citata). |
|
51 |
La piena efficacia dell’articolo 101 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 di detto articolo sarebbero rimessi in discussione se, per chiunque, risultasse impossibile chiedere il risarcimento del danno causatogli da una violazione del diritto della concorrenza (sentenze del 5 giugno 2014, Kone e a., C-557/12, EU:C:2014:1317, punto 21, nonché del 28 gennaio 2025, ASG 2, C-253/23, EU:C:2025:40, punto 61 e giurisprudenza citata). |
|
52 |
Conseguentemente, tutti hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE (sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C-557/12, EU:C:2014:1317, punto 22 e giurisprudenza citata). |
|
53 |
Il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento di un tale danno rafforza il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare i comportamenti idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza, contribuendo in tal modo al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione (sentenza del 28 gennaio 2025, ASG 2, C-253/23, EU:C:2025:40, punto 63). |
|
54 |
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tale diritto conferisce a qualsiasi soggetto leso la possibilità di chiedere il risarcimento del danno causato da un comportamento idoneo a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2001,Courage e Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465, punto 25; del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C-295/04 a C-298/04, EU:C:2006:461, punto 60, nonché del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione, C-124/21 P, EU:C:2023:1012, punto 201). |
|
55 |
A tal riguardo, i termini di prescrizione applicabili a tale diritto hanno, in linea di principio, la funzione, da un lato, di assicurare la tutela dei diritti della persona lesa, dovendo questa disporre di tempo sufficiente per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso, e, dall’altro, di evitare che la persona lesa possa ritardare a tempo indefinito l’esercizio del suo diritto al risarcimento dei danni a scapito della persona responsabile del danno. I termini di prescrizione tutelano quindi, in definitiva, tanto la persona lesa quanto la persona responsabile del danno (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, punto 45 e giurisprudenza citata). |
|
56 |
Occorre altresì ricordare che l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza sarebbe reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile se i termini di prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza iniziassero a decorrere prima che la violazione sia cessata e che il danneggiato sia venuto a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza, delle informazioni indispensabili per promuovere la sua azione per il risarcimento del danno [v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2024, Heureka Group (Comparatori di prezzi online), C-605/21, EU:C:2024:324, punto 55 e giurisprudenza citata]. |
|
57 |
Nel caso di specie, per quanto riguarda la prima condizione menzionata al punto precedente della presente sentenza, relativa alla cessazione della violazione, è pacifico che la violazione è cessata nel corso del 2013. |
|
58 |
Per quanto riguarda la seconda condizione di cui al medesimo punto, vale a dire la conoscenza da parte del danneggiato delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno, dalla giurisprudenza costante risulta che fanno parte di tali informazioni l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l’esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione nonché l’identità dell’autore di quest’ultima [v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2024, Heureka Group (Comparatori di prezzi online), C-605/21, EU:C:2024:324, punto 64 e giurisprudenza citata]. |
|
59 |
Infatti, in assenza di dette informazioni, è estremamente difficile, se non impossibile per il danneggiato, ottenere il risarcimento del danno che tale violazione gli ha causato [sentenza del 18 aprile 2024, Heureka Group (Comparatori di prezzi online), C-605/21, EU:C:2024:324, punto 65]. |
|
60 |
A tal riguardo, spetta al giudice nazionale investito dell’azione per risarcimento del danno determinare il momento a partire dal quale si può ragionevolmente presumere che il danneggiato abbia avuto conoscenza di dette informazioni. Infatti, il giudice nazionale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale. Nondimeno, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può fornire precisazioni dirette a guidarlo in tale determinazione [v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2024, Heureka Group (Comparatori di prezzi online), C-605/21, EU:C:2024:324, punto 66 e giurisprudenza citata]. |
|
61 |
Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo la normativa nazionale, la responsabilità dell’autore di una violazione delle regole di concorrenza può sorgere, in linea di principio, sia con la proposizione, da parte della parte lesa, di un’azione per il risarcimento del danno dinanzi al giudice nazionale competente, qualora una siffatta violazione non sia stata constatata in una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza, sia con la proposizione di una tale azione conseguente all’adozione di una siffatta decisione da parte di tale autorità. |
|
62 |
Orbene, il giudice del rinvio sottolinea che nessuna norma giuridica esige che, affinché sorga il diritto al risarcimento del danno causato dalla violazione di cui trattasi, una siffatta decisione acquisisca carattere definitivo. |
|
63 |
Ciò premesso, tale giudice precisa che, secondo la normativa nazionale, il giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno a seguito di una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che constata una violazione, decisione che è stata oggetto di un ricorso di annullamento, può essere vincolato dall’accertamento dell’esistenza della violazione solo qualora tale decisione sia divenuta definitiva. |
|
64 |
Pertanto, risulta che, a differenza delle decisioni della Commissione che si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE che, in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, hanno carattere vincolante per i giudici nazionali, cosicché tali giudici non possono adottare decisioni che siano in contrasto con le suddette decisioni, nel caso di specie, una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che constata una violazione delle regole di concorrenza, la cui validità è stata rimessa in discussione in via giudiziaria, non ha un tale carattere. Ne consegue che il giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno conseguente a una siffatta decisione dispone, in caso di ricorso proposto avverso tale decisione, di informazioni che non rivestono carattere definitivo. |
|
65 |
Pertanto, nei casi in cui l’eventuale autore di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione constatata in una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza rimetta in discussione, con un ricorso di annullamento, gli accertamenti di tale autorità relativi alla natura, nonché alla portata materiale, personale, temporale e territoriale di tale violazione, cosicché il giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno vertente su detta violazione non è vincolato da dette constatazioni, non si può ritenere che la persona lesa possa effettivamente fondarsi dinanzi a tale giudice su detta decisione al fine di suffragare la sua azione contro l’eventuale autore della violazione. |
|
66 |
In un caso del genere, verrebbe pregiudicata la possibilità per la persona lesa di proporre un’azione per il risarcimento del danno a seguito di una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza (follow-on damages action) e sarebbe eccessivamente difficile per tale persona esercitare il suo diritto di chiedere il risarcimento. |
|
67 |
In tali circostanze, occorre considerare che, nella misura in cui il giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno sia vincolato dalla constatazione dell’esistenza della violazione di cui trattasi solo qualora la decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza sia divenuta definitiva, non si può ragionevolmente ritenere che la persona lesa abbia preso conoscenza delle informazioni indispensabili per la proposizione della sua azione per il risarcimento del danno sulla base di tale decisione e, pertanto, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che detta decisione sia divenuta definitiva. |
|
68 |
Occorre precisare che tale interpretazione non è inficiata, nel caso di specie, né dalle modalità di sospensione e/o interruzione del termine di prescrizione né da quelle relative alla sospensione del procedimento dinanzi al giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno, quali risultano dal fascicolo di cui dispone la Corte. |
|
69 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’eventuale sospensione del termine di prescrizione, da tale fascicolo non risulta che una siffatta sospensione possa essere disposta a causa della proposizione, dinanzi ai giudici competenti, di un ricorso di annullamento della decisione della CNMC di cui trattasi, né che una siffatta sospensione prosegua necessariamente fino alla data di pubblicazione della sentenza che rende tale decisione definitiva. |
|
70 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’interruzione del termine di prescrizione, da tale fascicolo risulta che il suddetto termine può essere interrotto da un reclamo stragiudiziale presentato dalla persona lesa e che invita l’autore della presunta violazione a risarcirlo, dall’avvio di una procedura di conciliazione o da una domanda di provvedimenti preliminari diretti alla raccolta di informazioni e/o documenti essenziali per preparare la proposizione dell’azione per il risarcimento del danno. |
|
71 |
Ciò premesso, è giocoforza constatare che tali cause di interruzione sono indipendenti dalla proposizione, dinanzi ai giudici competenti, di un ricorso di annullamento della decisione della CNMC di cui trattasi. Di conseguenza, si deve ritenere che nessuna delle suddette cause di interruzione consenta di garantire in modo sufficientemente effettivo che il termine di prescrizione di un anno, previsto dalla normativa nazionale, non sia scaduto prima della conclusione dei procedimenti giudiziari al termine dei quali la decisione di cui trattasi avrà acquisito carattere definitivo. |
|
72 |
In terzo luogo, quanto alla possibilità per il giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno di sospendere il procedimento dinanzi ad esso qualora detta azione sia intentata a seguito di una decisione dell’autorità garante della concorrenza che è stata oggetto di un ricorso di annullamento, fino a quando detta decisione non divenga definitiva, dalla decisione di rinvio risulta che tale sospensione non è automatica, dato che il giudice adito dispone di un margine di discrezionalità al riguardo. |
|
73 |
In ogni caso, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, una richiesta di sospensione del procedimento può essere presentata solo dopo che l’azione per il risarcimento del danno è stata promossa, il che implica che tale azione debba essere proposta prima della scadenza del termine di prescrizione. In tali circostanze, non si può ritenere che la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento possa soddisfare i requisiti di cui all’articolo 101 TFUE e al principio di effettività. |
|
74 |
Ciò precisato, occorre rilevare che la condizione relativa alla conoscenza delle informazioni indispensabili per la proposizione di un’azione per il risarcimento del danno a seguito di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza esige non solo che tale decisione diventi definitiva, ma anche che tali informazioni risultanti dalla decisione definitiva siano state rese pubbliche in modo adeguato. |
|
75 |
A tal riguardo occorre, affinché si possa ragionevolmente ritenere che la persona lesa disponga delle informazioni indispensabili per la proposizione della sua azione per il risarcimento del danno a partire dalla data di pubblicazione di una sentenza con la quale la decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza di cui trattasi è stata definitivamente confermata, che tale sentenza sia ufficialmente pubblicata, che essa sia liberamente accessibile al pubblico e che la data della sua pubblicazione risulti in modo chiaro da quest’ultima. |
|
76 |
Nel caso di specie, CP ha proposto la sua azione per il risarcimento del danno nel mese di marzo 2023 a seguito di una decisione della CNMC adottata il 23 luglio 2015, pubblicata sul sito Internet di tale autorità il 15 settembre 2015 e divenuta definitiva per quanto riguarda la Nissan a seguito di una sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) pronunciata nel corso del 2021. |
|
77 |
Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che il sito Internet sul quale sono pubblicate le sentenze dei giudici spagnoli è il sito Internet del Centro de Documentación Judicial (Centro di documentazione giudiziaria) (Cendoj) del Consejo General del Poder Judicial (Consiglio generale della magistratura, Spagna), che costituisce, in sostanza, una banca dati giurisprudenziale liberamente accessibile al pubblico. |
|
78 |
Di conseguenza, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, si può ragionevolmente ritenere che, alla data di pubblicazione della sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) con la quale la decisione della CNMC è divenuta definitiva nel corso del 2021, CP sia venuta a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per proporre la sua azione per il risarcimento del danno. |
|
79 |
Ne consegue che, come risulta dai punti da 76 a 78 della presente sentenza, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, vale a dire il 27 dicembre 2016, non solo il termine di prescrizione non era scaduto, ma non aveva neppure iniziato a decorrere. |
|
80 |
Pertanto, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non era acquisita prima della scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, cosicché l’articolo 10 di tale direttiva è, nel caso di specie, applicabile ratione temporis e l’azione per il risarcimento del danno di CP non sembra essere prescritta. |
|
81 |
A tal riguardo, dato che il contenuto dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, per quanto riguarda la determinazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, riflette in sostanza la giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 101 e 102 TFUE nonché al principio di effettività, le considerazioni della presente sentenza riguardanti il dies a quo del termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza, proposte a seguito di una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che ha constatato una violazione, sono applicabili anche all’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104. |
|
82 |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio di effettività, e l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, secondo la quale – ai fini della determinazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza conseguenti a una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che ha constatato una violazione di tali regole – si può ritenere che la persona che si reputa lesa abbia preso conoscenza delle informazioni indispensabili per proporre la sua azione per il risarcimento del danno prima che tale decisione sia divenuta definitiva. |
Sulle spese
|
83 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
|
L’articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio di effettività, e l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, |
|
devono essere interpretati nel senso che: |
|
ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, secondo la quale – ai fini della determinazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza conseguenti a una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che ha constatato una violazione di tali regole – si può ritenere che la persona che si reputa lesa abbia preso conoscenza delle informazioni indispensabili per proporre la sua azione per il risarcimento del danno prima che tale decisione sia divenuta definitiva. |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Onu ·
- Pari ·
- Handicap ·
- Conforme
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Clause ·
- Commission ·
- Prêt ·
- Ouverture ·
- Service ·
- Contrats ·
- Jurisprudence ·
- Crédit
- Environnement ·
- Directive ·
- Maître d'ouvrage ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Etats membres ·
- Faune ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Vérification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Identité de genre ·
- Sexe ·
- Bulgarie ·
- Charte ·
- Cour constitutionnelle ·
- Etat civil ·
- Changement ·
- Document d'identité ·
- Interprétation
- Etats membres ·
- Identité de genre ·
- Charte ·
- Cour constitutionnelle ·
- Bulgarie ·
- Directive ·
- Patronyme ·
- Sexe ·
- Données ·
- Etat civil
- Transporteur ·
- Commission ·
- Billets d'avion ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Prix ·
- Intermédiaire ·
- Montant ·
- Autriche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dalle ·
- International ·
- Distribution ·
- Pari ·
- Dire ·
- Gratuité ·
- Norme ·
- Dette ·
- Offre ·
- Conforme
- Berlin ·
- Dalle ·
- Norme ·
- Pari ·
- Conforme ·
- Dette ·
- Firme ·
- In concreto ·
- Sms ·
- Dire
- Onu ·
- Handicap ·
- Pari ·
- Dalle ·
- Avéré ·
- Origine ·
- Conforme ·
- Dette ·
- Dire ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence ·
- Directive ·
- Infraction ·
- Délai de prescription ·
- Dommages et intérêts ·
- Délai de transposition ·
- Transposition ·
- Connaissance ·
- Information ·
- Réglementation nationale
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Statut ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Régime de pension ·
- Interprétation ·
- Argument ·
- Parlement européen ·
- Attaque ·
- Erreur de droit ·
- Prorata
- Utilisateur ·
- Juridiction ·
- Action représentative ·
- Etats membres ·
- Compétence ·
- Dommage ·
- Règlement ·
- Plateforme ·
- Pays-bas ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.