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| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-182/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-182/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2025.#RB e.a. contre Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal judiciaire de Paris.#Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Articles 2 à 4 et 8 – Directive 2004/48/CE – Articles 1er à 3 – Directive 2006/115/CE – Directive 2006/116/CE – Articles 1er, 2 et 9 – Articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Voies de recours – Droit à un recours effectif – Réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon exercée par l’un des cotitulaires du droit d’auteur d’une œuvre cinématographique à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit.#Affaire C-182/24. | |
| Date de dépôt : | 5 mars 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0182 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:979 |
Texte intégral
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
18 dicembre 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articoli da 2 a 4 e 8 – Direttiva 2004/48/CE – Articoli da 1 a 3 – Direttiva 2006/115/CE – Direttiva 2006/116/CE – Articoli 1, 2 e 9 – Articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Mezzi di ricorso – Diritto a un ricorso effettivo – Normativa nazionale che subordina la ricevibilità di un’azione per violazione del diritto d’autore proposta da uno dei contitolari del diritto d’autore su un’opera cinematografica alla chiamata in causa di tutti i contitolari di tale diritto»
Nella causa C-182/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi, Francia), con decisione dell’8 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2024, nel procedimento
RB, in qualità di avente causa di Claude Chabrol,
AD, rappresentato dalla sua curatrice NM, in qualità di avente causa di Claude Chabrol,
DR, in qualità di avente causa di Claude Chabrol,
ZB, in qualità di avente causa di Claude Chabrol,
VQ, in qualità di avente causa di Claude Chabrol,
RZ, in qualità di avente causa di Paul Gégauff,
DQ, in qualità di avente causa di Paul Gégauff,
FI, in qualità di avente causa di Paul Gégauff,
LF, in qualità di avente causa di Paul Gégauff
contro
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD),
Radio Days SARL,
Brinter Company Ltd,
BS,
MW,
Artedis SA,
Panoceanic Films SA,
intervenienti:
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM),
HU, in qualità di avente causa di Pierre Jansen,
YG, in qualità di avente causa di Ellery Queen,
VH, in qualità di avente causa di Ellery Queen,
IA,
ID, in qualità di avente causa di Jean Patrick Manchette,
Succession Daniel Boulanger, in qualità di avente causa di Daniel Boulanger,
HK, in qualità di avente causa di Claude Brulé,
QY, in qualità di avente causa di Claude Brulé,
WY, in qualità di avente causa di Claude Brulé,
KE, in qualità di avente causa di Claude Brulé,
NA, in qualità di avente causa di Claude Brulé,
IY, in qualità di avente causa di Claude Brulé,
Succession Nicholas Blake, in qualità di avente causa di Nicholas Blake,
Succession Edward Atiyah, in qualità di avente causa di Edward Atiyah,
Succession Ellery Queen, in qualità di avente causa di Ellery Queen,
Succession Richard Neely, in qualità di avente causa di Richard Neely,
Succession Patricia Highsmith,
Succession Charlotte Armstrong, in qualità di avente causa di Charlotte Armstrong,
WI, in qualità di avente causa di Claude Rank,
QT, in qualità di avente causa di Hubert Monteilhet,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele (relatrice), A. Kumin e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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– |
per RB, in qualità di avente causa di Claude Chabrol, da J. Aittouares, avocat; |
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– |
per AD, rappresentato dalla sua curatrice NM, in qualità di avente causa di Claude Chabrol, DR, ZB e VQ, in qualità di aventi causa di Claude Chabrol, RZ, DQ, FI e LF, in qualità di aventi causa di Paul Gégauff, da L. Klein, avocat; |
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– |
per la Radio Days SARL, la Brinter Company Ltd, BS, MW, la Artedis SA e la Panoceanic Films SA, da P. Spinosi, avocat; |
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– |
per il governo francese, da B. Fodda e da E. Timmermans, in qualità di agenti; |
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– |
per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e G. Kunnert, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da C. Auvret e J. Samnadda, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del 10 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 2 a 4 e 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), degli articoli da 1 a 3 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16), della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28), degli articoli 1, 2 e 9 della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU 2006, L 372, pag. 12), nonché degli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra nove persone fisiche, in qualità di aventi causa del sig. Claude Chabrol, regista deceduto nel 2010, e del sig. Paul Gégauff, sceneggiatore e dialoghista deceduto nel 1983, da un lato, e la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (Società degli autori e compositori drammatici, SACD), la Radio Days SARL, la Brinter Company Ltd (in prosieguo: la «Brinter»), BS, MW, la Artedis SA e la Panoceanic Films SA, dall’altro, in relazione allo sfruttamento di quattordici film realizzati dal sig. Chabrol e ai quali il sig. Gégauff ha collaborato, precisamente per cinque di essi, in qualità di dialoghista. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2001/29
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3 |
Il considerando 4 della direttiva 2001/29 così recita: «Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro». |
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4 |
A termini dell’articolo 2 della direttiva medesima, intitolato «Diritto di riproduzione»: «Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: |
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a) |
agli autori, per quanto riguarda le loro opere; |
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b) |
agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; |
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c) |
ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; |
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d) |
ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole; |
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e) |
agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite». |
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5 |
L’articolo 3 della direttiva in parola, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», così dispone: «1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente: |
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a) |
gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; |
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b) |
ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; |
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c) |
ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole; |
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d) |
agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite. |
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».
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6 |
Ai sensi dell’articolo 4 della stessa direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione»: «1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. 2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso». |
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7 |
L’articolo 8 della direttiva 2001/29, intitolato «Sanzioni e mezzi di ricorso», prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione delle sanzioni e l’utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un’azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all’origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2. 3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi». |
Direttiva 2004/48
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8 |
I considerando 10 e 13 della direttiva 2004/48 così recitano: |
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«(10) |
L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare [le legislazioni degli Stati membri relative al diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. |
(…)
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(13) |
È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di comprendervi tutti i diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e/o dal diritto interno dello Stato membro interessato. Tuttavia, questo requisito non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere per finalità interne le disposizioni della presente direttiva ad atti di concorrenza sleale, comprese le copie pirata o attività simili». |
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9 |
L’articolo 1 della direttiva medesima, intitolato «Oggetto», così dispone: «La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale». |
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10 |
L’articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Campo di applicazione», dispone quanto segue: «1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato. 2. La presente direttiva si applica fatto salvo il disposto delle norme specifiche sull’attuazione dei diritti e sulle eccezioni contenute nella legislazione comunitaria in materia di diritto d’autore e diritti connessi al diritto d’autore, segnatamente nella direttiva 91/250/CEE [del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 1991, L 122, pag. 42)], in particolare l’articolo 7 della medesima, o nella direttiva [2001/29], e in particolare gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 8 di quest’ultima. 3. La presente direttiva fa salve: |
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a) |
le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31)], la direttiva 1999/93/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU 2000, L 13, pag. 12)], o la direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1)], in particolare; |
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b) |
gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell’accordo sugli [aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1)], inclusi quelli concernenti i procedimenti e le sanzioni penali; |
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c) |
le eventuali disposizioni nazionali degli Stati membri concernenti i procedimenti e le sanzioni penali per quanto riguarda le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale». |
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11 |
A termini del successivo articolo 3, rubricato «Obbligo generale»: «1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. 2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi». |
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12 |
L’articolo 4 della direttiva 2004/48, intitolato «Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso», così dispone: «Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo: |
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a) |
ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile; |
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b) |
a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime; |
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c) |
agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime; |
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d) |
agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime.». |
Direttiva 2006/115
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13 |
La direttiva 2006/115 attiene al diritto di noleggio, al diritto di prestito e a taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. |
Direttiva 2006/116
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14 |
Il considerando 11 della direttiva 2006/116 così recita: «Il livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe essere elevato, in quanto questi diritti sono indispensabili alla creazione intellettuale. La loro protezione permette di assicurare il mantenimento e lo sviluppo della creatività nell’interesse degli autori, delle industrie culturali, dei consumatori e dell’intera collettività». |
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15 |
Ai sensi dell’articolo 1 della suddetta direttiva, intitolato «Durata dei diritti d’autore»: «1. I diritti d’autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Berna [per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nel testo risultante dalla modifica del 28 luglio 1979,] durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. 2. Se il diritto d’autore appartiene congiuntamente ai coautori di un’opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo. (…) 4. Qualora uno Stato membro preveda disposizioni particolari sul diritto d’autore per quanto riguarda le opere collettive oppure disponga che una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata di protezione è calcolata in base alle disposizioni del paragrafo 3, salvo che le persone fisiche che hanno creato l’opera siano identificate in quanto tali nelle versioni dell’opera rese accessibili al pubblico. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori identificati i cui contributi riconoscibili sono stati inseriti in siffatte opere. A tali contributi si applicano i paragrafi 1 o 2. (…)». |
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16 |
L’articolo 2 della direttiva in parola, intitolato «Opere cinematografiche o audiovisive», così dispone: «1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere altri coautori. 2. La durata di protezione di un’opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi settant’anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l’autore della sceneggiatura, l’autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o audiovisiva». |
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17 |
A termini dell’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Diritti morali»: «La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in materia di diritti morali». |
Diritto francese
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18 |
L’articolo L. 113-3 del code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale) così recita: «L’opera collettiva è di proprietà comune dei coautori. I coautori devono esercitare i loro diritti di comune accordo. In caso di disaccordo, compete alla giurisdizione civile pronunciarsi. Quando la partecipazione di ciascun coautore riguarda generi diversi, ciascuno può, salvo diverso accordo, sfruttare separatamente il proprio contributo personale, senza tuttavia pregiudicare lo sfruttamento dell’opera comune». |
Controversia principale e questioni pregiudiziali
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19 |
Nel periodo compreso tra gli anni 1967 e 1974, il sig. Chabrol realizzava quattordici film (in prosieguo: i «film di cui trattasi»). Il sig. Gégauff collaborava a cinque di tali film in qualità di autore dei dialoghi, della sceneggiatura o dell’adattamento. |
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20 |
I materiali dei film di cui trattasi appartenevano al loro produttore, la SA Les Films La Boétie, la quale, in sede di liquidazione, li cedeva, con contratto del 25 marzo 1982, alla società di diritto inglese Brinter C. |
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21 |
Con mandato di vendita del 1o gennaio 1990, la Brinter conferiva alla Artedis, di cui MW si presentava come dirigente, l’autorizzazione a sottoscrivere direttamente con gli acquirenti i contratti di vendita e a incassarne il corrispettivo, per una durata di dodici mesi rinnovabile tacitamente. |
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22 |
Con contratto dell’8 giugno 1990, il sig. Chabrol cedeva alla Brinter il diritto di «proseguire lo sfruttamento» di diversi film di cui trattasi, per una durata di trent’anni. BS si presentava come dirigente di tale società. |
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23 |
I diritti di sfruttamento del sig. Gégauff sui cinque film ai quali aveva collaborato venivano altresì ceduti da quattro eredi del medesimo alla Brinter con contratto dell’8 giugno 1990. |
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24 |
Con contratto del 18 febbraio 2012, la Brinter cedeva alla Panoceanic Films il diritto di sfruttamento di detti cinque film. |
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25 |
L’11 luglio 2019, i cinque eredi del sig. Chabrol e i quattro eredi del sig. Gégauff avviavano un’azione nei confronti della Radio Days, della Brinter, di BS, di MW, della Artedis e della Panoceanic Films per violazione contrattuale e dei diritti d’autore relativi ai film di cui trattasi. Tali eredi, che sono i ricorrenti nel procedimento principale, contestano principalmente lo sfruttamento inesistente o insufficiente di tali film e chiedono il riconoscimento del risarcimento dei danni per il pregiudizio subito a causa di inadempimenti contrattuali. |
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26 |
Il 27 gennaio 2020, i resistenti nel procedimento principale, richiamandosi alla giurisprudenza relativa all’articolo L. 113-3, secondo comma, del codice della proprietà intellettuale, sollevavano un’eccezione di irricevibilità, fondata sulla mancata chiamata in causa dei 19 coautori dei suddetti film. |
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27 |
Con atti del 5 maggio e del 12 giugno 2020, volti a regolarizzare le loro domande, i ricorrenti nel procedimento principale chiamavano in causa sette persone fisiche che ritenevano essere «coautori» o «aventi causa di coautori» deceduti precedentemente, otto «successioni» di coautori, per le quali non erano stati in grado di identificare le persone fisiche aventi qualità di eredi, e due società di gestione collettiva dei diritti d’autore, vale a dire la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (Società degli autori e compositori drammatici, SACD) e la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Società degli autori, compositori ed editori di opere musicali, SACEM). |
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28 |
Con ordinanza del 9 febbraio 2023, il tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi, Francia), giudice del rinvio nella specie, ordinava, sostanzialmente, ai resistenti nel procedimento principale di fornire i dati identificativi dei coautori dei film di cui trattasi o dei loro aventi causa. |
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29 |
I ricorrenti nel procedimento principale, sebbene in possesso di tali dati, non sono riusciti a localizzare e identificare tutti i coautori dei film di cui trattasi e i rispettivi aventi causa, a motivo del numero di film in questione, della loro età, della varietà delle parti interessate e del decesso di alcuni di tali coautori, i cui eredi non sono noti o non risiedono in Francia. |
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30 |
Il giudice del rinvio rileva che, dal 27 gennaio 2020, il procedimento principale è paralizzato dall’impossibilità di identificare i molteplici successivi eredi dei coautori dei film di cui trattasi, sottolineando che i ricorrenti nel procedimento principale hanno intrapreso importanti iniziative per identificare tali coautori o i loro aventi causa senza che questi possano essere regolarmente chiamati in causa, come postulato dalla giurisprudenza nazionale relativa all’articolo L. 113-3 del codice della proprietà intellettuale. |
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31 |
Il giudice medesimo precisa, in primo luogo, che la direttiva 2001/29 esige peraltro, da un lato, che gli Stati membri prevedano sanzioni e mezzi di ricorso adeguati e, dall’altro, che tali sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive. |
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32 |
A parere del giudice medesimo, in secondo luogo, le misure, le procedure e mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48 si applicano senza pregiudizio dei mezzi previsti dalla legislazione nazionale, ma «sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti» e a condizione che tali misure, procedure e mezzi di ricorso non siano «inutilmente complessi o costosi» e non comportino «termini irragionevoli» né determinino «ritardi ingiustificati». |
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33 |
Ad ogni modo, il giudice del rinvio precisa che l’articolo 1 della direttiva 2006/116 tutela il diritto d’autore, trasmesso agli aventi causa, per 70 anni dopo la morte dell’autore e che tale tutela è estesa per le opere collettive, essendo calcolata a decorrere dalla data della morte dell’ultimo tra i coautori dell’opera in questione. Ciò vale, in particolare, per un’opera cinematografica o audiovisiva, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva medesima. |
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34 |
Il giudice medesimo rileva, inoltre, che la Carta garantisce ai ricorrenti nel procedimento principale il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. A suo parere, infatti, nell’impossibilità di chiamare in causa tutti gli aventi causa dei coautori dei film di cui trattasi, risulta loro impedito l’accesso ad un giudice che si pronunci sul merito della loro domanda civile. |
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35 |
A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che non si tratta di mettere in discussione diritti acquisiti, contestati dalle parti e che ricadono nel dibattito sul merito, bensì, nella fase della ricevibilità dell’azione, della possibilità stessa di far valere tali diritti mediante un ricorso giurisdizionale. A suo parere, nel caso di specie, l’esercizio del diritto d’autore da parte dei ricorrenti nel procedimento principale sembra dipendere dalla loro capacità di identificare tutti i contitolari dei diritti stessi. |
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36 |
Ciò premesso, il tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: |
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«1) |
Se gli articoli [da 2 a 4] e 8 della direttiva [2001/29], gli articoli da 1 a 3 della direttiva [2004/48] nonché gli articoli 1, 2 e 9 della direttiva [2006/116], nella parte in cui garantiscono all’autore e al coautore di un’opera cinematografica o audiovisiva sia il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere e la loro comunicazione al pubblico sia una durata di protezione che scade decorsi settant’anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta tra i coautori dell’opera, imponendo nel contempo agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e mezzi di ricorso adeguati contro le violazioni del diritto d’autore, nonché misure, procedure e mezzi di ricorso non inutilmente complessi o costosi e che non comportino termini irragionevoli né ritardi ingiustificati, possano essere interpretati nel senso che la ricevibilità dell’azione per violazione del diritto d’autore su un’opera collettiva, esercitata dal titolare di tale diritto, presupponga che siano chiamati in causa tutti i coautori. |
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2) |
Se il diritto del titolare di un diritto d’autore ad un ricorso giurisdizionale effettivo e all’accesso ad un giudice, componente del diritto a un equo processo, come garantito, congiuntamente, dagli articoli [da 2 a 4] e 8 della direttiva [2001/29], dagli articoli da 1 a 3 della direttiva [2004/48], nonché dagli articoli 1, 2 e 9 della direttiva [2006/116], dalla direttiva [2006/115] e dagli articoli 17 e 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che la ricevibilità dell’azione per violazione del diritto d’autore sia, o meno, subordinata alla chiamata in causa di tutti i coautori dell’opera». |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella parte riguardante l’interpretazione della direttiva 2006/115
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37 |
Si deve ricordare che le questioni sollevate vertono esclusivamente su un problema procedurale derivante dall’interpretazione dell’articolo L. 113-3 del codice della proprietà intellettuale, secondo cui i coautori di un’opera collettiva devono esercitare i loro diritti di comune accordo. Secondo la giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), da tale disposizione discende che il coautore di un’opera collettiva, quale i film di cui trattasi nel procedimento principale, che agisca in giudizio ai fini della tutela dei propri diritti patrimoniali, è tenuto, a pena di irricevibilità dell’azione, a chiamare in causa tutti i coautori dell’opera interessata, non potendo il suo contributo essere separato da quello degli altri coautori. Il giudice del rinvio intende acclarare, in sostanza, se il diritto dell’Unione, di cui esso invoca talune norme, indicate nelle questioni pregiudiziali, compresa la direttiva 2006/115, osti ad un requisito del genere. |
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38 |
Secondo costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (sentenza del 27 aprile 2023, Castorama Polska e Knor, C-628/21, EU:C:2023:342, punto 25, e la giurisprudenza citata). |
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39 |
Risulta parimenti da costante giurisprudenza che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (sentenza del 27 aprile 2023, Castorama Polska e Knor, C-628/21, EU:C:2023:342, punto 27, nonché la giurisprudenza citata). |
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40 |
A tal riguardo, come risulta dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere, a pena di irricevibilità, l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale. |
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41 |
Orbene, nella specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna indicazione circa l’eventuale rilevanza della direttiva 2006/115 ai fini della soluzione della controversia principale, né precisa le disposizioni di tale direttiva di cui il giudice del rinvio desidera ottenere un’interpretazione. |
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42 |
Ne deriva che, per quanto attiene alla direttiva 2006/115, la decisione di rinvio non soddisfa tutti i requisiti richiamati ai punti 39 e 40 della presente sentenza. |
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43 |
Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale, nella parte riguardante l’interpretazione della direttiva 2006/115, è irricevibile. |
Sul merito
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44 |
Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte deve, all’occorrenza, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 36, e la giurisprudenza citata). |
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45 |
Nella specie, dalla motivazione della decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio s’interroga, in sostanza, sull’incidenza dell’articolo 8 della direttiva 2001/29, dell’articolo 3 della direttiva 2004/48 e dell’articolo 1 della direttiva 2006/116 sulla ricevibilità di un’azione per violazione del diritto d’autore promossa da una parte dei titolari del diritto d’autore di un’opera collettiva. Il giudice medesimo osserva che il requisito previsto dal codice della proprietà intellettuale, così come interpretato dalla giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione), secondo il quale un’azione del genere è ammissibile soltanto se promossa congiuntamente da tutti i titolari, non è soddisfatto nella specie, atteso che i ricorrenti nel procedimento principale non sono in grado di individuare gli aventi causa di alcuni coautori in modo tale da poterli chiamare in causa. |
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46 |
In tale contesto, si deve ritenere che, con le sue questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8 della direttiva 2001/29, l’articolo 3 della direttiva 2004/48 e l’articolo 1 della direttiva 2006/116, in combinato disposto con gli articoli 17 e 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che subordini la ricevibilità di un’azione per violazione del diritto d’autore su un’opera collettiva alla chiamata in causa di tutti i contitolari di tale diritto. |
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47 |
In primo luogo, l’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2001/29 dispone che gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella direttiva medesima e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. |
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48 |
Tale disposizione si limita, quindi, a enunciare l’obbligo di prevedere, inter alia, mezzi di ricorso adeguati contro le violazioni dei diritti e degli obblighi previsti dalla medesima direttiva, senza specificare le modalità di esercizio delle azioni giudiziarie volte a garantire la tutela del diritto d’autore in caso di contitolarità di tale diritto. |
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49 |
In secondo luogo, per quanto attiene alla direttiva 2004/48, il suo articolo 3, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla direttiva medesima. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso devono essere leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non devono comportare termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. Inoltre, a termini dell’articolo 3, paragrafo 2, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui trattasi devono parimenti essere effettivi, proporzionati e dissuasivi ed essere applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi. |
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50 |
A tal riguardo, va osservato che il menzionato articolo 3, sebbene richieda la predisposizione, inter alia, di procedure efficaci per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, precisando che tali procedure non possono essere inutilmente complesse o costose, non contiene, peraltro, alcuna norma applicabile in caso di contitolarità di un diritto d’autore. |
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51 |
In terzo luogo, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/116 disciplina la durata della tutela del diritto d’autore prevedendo che, quando tale diritto appartiene in comune ai coautori di un’opera, la durata di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo 1 è calcolata a decorrere dalla morte dell’ultimo dei coautori. Conseguentemente, detta disposizione non affronta le modalità di esercizio delle azioni giudiziarie volte a garantire la tutela di un diritto d’autore in caso di contitolarità del diritto stesso. |
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52 |
Alla luce dei suesposti rilievi, l’articolo 8 della direttiva 2001/29, l’articolo 3 della direttiva 2004/48 e l’articolo 1 della direttiva 2006/116 impongono agli Stati membri di prevedere le procedure necessarie a garantire la protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale tutelati dalle direttive medesime, vietando, segnatamente, procedure inutilmente complesse o costose. Tuttavia, nessuno di tali articoli determina, in base al solo suo tenore letterale, le modalità di tale tutela in caso di contitolarità di un diritto d’autore. |
|
53 |
Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 27 aprile 2023, Castorama Polska e Knor, C-628/21, EU:C:2023:342, punto 36 e la giurisprudenza citata). |
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54 |
Quanto al contesto in cui si collocano l’articolo 8 della direttiva 2001/29, l’articolo 3 della direttiva 2004/48 e l’articolo 1 della direttiva 2006/116, va osservato che nemmeno gli altri articoli di tali direttive definiscono ulteriormente le modalità di esercizio dei mezzi di ricorso in caso di contitolarità di un diritto d’autore. |
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55 |
In particolare, l’articolo 4 della direttiva 2004/48, relativo ai soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso previsti dalla direttiva stessa, non contiene norme specifiche in materia di ricorsi proposti da contitolari di diritti d’autore. |
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56 |
Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti, si deve rilevare che dal considerando 4 della direttiva 2001/29, dal considerando 10 della direttiva 2004/48 e dal considerando 11 della direttiva 2006/116 emerge che le tre direttive mirano, inter alia, a garantire un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, compresi i diritti d’autore. |
|
57 |
Per quanto attiene, in particolare, alla direttiva 2004/48, secondo costante giurisprudenza, le disposizioni di tale direttiva mirano a disciplinare non già tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale, ma solo quelli inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall’altro, alle violazioni di questi ultimi, prescrivendo l’esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente. In tal modo, il legislatore dell’Unione ha scelto di procedere ad un’armonizzazione minima relativamente al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale (v., in tal senso, le sentenze del 9 luglio 2020, Constantin Film Verleih, C-264/19, EU:C:2020:542, punto 36, e dell’11 gennaio 2024, Mylan, C-473/22, EU:C:2024:8, punto 33 e la giurisprudenza citata). |
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58 |
Si deve conseguentemente dichiarare che, fatto salvo l’obbligo di prevedere mezzi di ricorso che non siano inutilmente complessi o costosi, spetta agli Stati membri, in virtù del principio di autonomia procedurale, determinare le modalità procedurali dei mezzi di ricorso di cui trattasi, anche nei casi di contitolarità dei diritti di proprietà intellettuale. |
|
59 |
A quest’ultimo proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, in base a tale principio spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) [v., in tal senso, le sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, punto 5; del 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punto 65, nonché del 30 aprile 2024, M. N. (EncroChat), C-670/22, EU:C:2024:372, punto 129]. |
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60 |
Inoltre, tali modalità procedurali devono, in ogni caso, essere conformi ai requisiti derivanti dalla Carta e, in particolare, al suo articolo 17, relativo al diritto di proprietà, nonché al suo articolo 47, che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo. |
|
61 |
Nella specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, ai sensi dell’articolo L. 113-3 del codice della proprietà intellettuale, i coautori di opere collettive esercitano i loro diritti di comune accordo e che, in caso di disaccordo, il giudice nazionale adito decide al riguardo. Tuttavia, dall’interpretazione di tale disposizione da parte della Cour de cassation (Corte di cassazione) deriva l’irricevibilità di un’azione promossa da un coautore in assenza di chiamata in causa di tutti gli altri coautori o, se del caso, dei loro aventi causa, anche quando tale chiamata in causa risulti molto difficile o addirittura impossibile per circostanze indipendenti dalla volontà del ricorrente. |
|
62 |
Alla luce dei requisiti richiamati ai punti da 58 a 60 della presente sentenza, occorre verificare se, in tali condizioni, la procedura in questione non risulti inutilmente complessa o costosa e se non sia tale da poter entrare in conflitto con i principi di equivalenza ed effettività, nonché con i requisiti derivanti dagli articoli 17 e 47 della Carta. |
|
63 |
In primo luogo, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che l’obbligo di chiamare in causa tutti i coautori e/o i loro aventi causa produce l’effetto di rendere impossibile l’esame giudiziale delle loro domande, considerata la difficoltà di identificare e, conseguentemente, di chiamare in causa tutti gli aventi causa dei contitolari dei diritti d’autore interessati. Spetta al giudice medesimo verificare se, nella specie, tale obbligo non renda la procedura di cui trattasi inutilmente complessa e costosa. |
|
64 |
In secondo luogo, se dagli atti a disposizione della Corte non emerge nulla che consenta di presumere una violazione del principio di equivalenza, occorre ricordare che, per quanto riguarda il principio di effettività, il diritto dell’Unione non produce l’effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, a meno che, tuttavia, dalla struttura dell’ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esista alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, o che l’unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo sia quello di commettere violazioni del diritto (sentenza del 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punto 67 e la giurisprudenza citata). |
|
65 |
Inoltre, occorre sottolineare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, ogni caso in cui sorge la questione se una norma di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (sentenza del 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punto 68 e la giurisprudenza citata). |
|
66 |
Orbene, nella specie, quando l’identificazione e la localizzazione dei coautori di un’opera collettiva si scontrano con difficoltà gravi e persistenti, subordinare la ricevibilità di un’azione giudiziaria dei coautori dell’opera stessa, che intendano far valere i propri diritti, alla chiamata in causa di tutti gli altri coautori dell’opera medesima può rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti ai coautori dal diritto dell’Unione. |
|
67 |
In terzo luogo, occorre altresì verificare se una simile situazione possa ledere i diritti sanciti dagli articoli 17 e 47 della Carta, riguardanti, rispettivamente, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo. |
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68 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, «[o]gni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale». Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, la proprietà intellettuale è protetta (sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, C-277/10, EU:C:2012:65, punto 68). |
|
69 |
In tale contesto, occorre rilevare che un oggetto, quando può essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, deve beneficiare, in quanto tale, della protezione prevista dal diritto d’autore secondo la direttiva medesima, la quale, peraltro, non stabilisce alcuna condizione riguardo al numero dei coautori di siffatta opera. |
|
70 |
Ne consegue, in conclusione, che, quando più soggetti detengono congiuntamente un diritto di proprietà intellettuale, quale il diritto d’autore, sull’opera medesima, essi sono tutti considerati, ai sensi del diritto dell’Unione, titolari del diritto di godere di tale proprietà intellettuale e ne sono protetti allo stesso modo. |
|
71 |
Ciò posto, il riconoscimento della qualità di autore di un’opera cinematografica, come nella specie, costituisce un requisito sufficiente per l’esercizio del diritto di proprietà, alla luce dei principi richiamati al punto 59 della presente sentenza. |
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72 |
Inoltre, occorre ricordare che ogni persona i cui diritti e libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati deve beneficiare di un ricorso effettivo, come previsto dall’articolo 47 della Carta. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il diritto a un ricorso effettivo può essere invocato sulla sola base del suddetto articolo 47, senza che il suo contenuto debba essere precisato mediante altre disposizioni del diritto dell’Unione o mediante disposizioni del diritto interno degli Stati membri, in quanto il riconoscimento di tale diritto in un determinato caso di specie presuppone, come risulta dal menzionato articolo 47, primo comma, della Carta, che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punto 32 e la giurisprudenza citata). |
|
73 |
La Corte ha statuito che il contenuto essenziale del diritto a un ricorso effettivo, sancito all’articolo 47 della Carta, include, tra gli altri, l’elemento relativo alla facoltà, per il soggetto titolare del diritto stesso, di adire un giudice competente a garantire il rispetto dei diritti che gli sono attribuiti dal diritto dell’Unione e, a tal fine, ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione della controversia di cui è investito (sentenza del 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punto 61 e giurisprudenza citata). |
|
74 |
È ben vero che una limitazione come quella derivante dalle disposizioni dell’articolo L. 113-3 del codice della proprietà intellettuale tutela i diritti dei contitolari assenti, consentendo loro di disporre delle informazioni sufficienti per partecipare o meno al procedimento, il che contribuisce, segnatamente, a garantire il rispetto del diritto di proprietà dei contitolari stessi, ai sensi dell’articolo 17 della Carta, e a realizzare, nei loro confronti, l’obiettivo richiamato al punto 56 della presente sentenza. |
|
75 |
Tuttavia, sembra che tali disposizioni abbiano l’effetto di rendere impossibile, nonostante gli sforzi e la diligenza dei ricorrenti nel procedimento principale per chiamare in causa tutti i contitolari del diritto d’autore, l’esame giudiziale delle loro pretese. In tal caso, l’obbligo di chiamare in causa tutti i contitolari, a pena d’irricevibilità dell’azione, sembra impedire ai ricorrenti di esercitare i propri diritti. Il governo francese ha riconosciuto, a tal riguardo, che detto obbligo può costituire, in taluni casi, un requisito irragionevole, idoneo a rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte dei ricorrenti nel procedimento principale, dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Come ha osservato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, il diritto dei contitolari di difendere i propri diritti d’autore non può essere subordinato a requisiti procedurali impossibili o molto difficili da rispettare, il che equivarrebbe, di fatto, a neutralizzare tale diritto ledendo, in tal modo, il diritto fondamentale garantito dall’articolo 47 della Carta. |
|
76 |
Salvo verifica da parte del giudice del rinvio, risulta quindi che l’interpretazione e l’applicazione dei requisiti procedurali imposti ai ricorrenti nel procedimento principale, alla luce delle specifiche circostanze della controversia pendente dinanzi al giudice medesimo, possano essere tali da rendere la procedura in questione inutilmente complessa e onerosa, nonché tali da ledere sia il principio di effettività sia l’articolo 47 della Carta. |
|
77 |
Il giudice del rinvio, laddove dovesse rilevare l’impossibilità di interpretare il proprio diritto nazionale in senso conforme al diritto dell’Unione, sarebbe tenuto ad assicurare, nell’ambito delle proprie competenze, la protezione giuridica derivante, per i singoli, dal menzionato articolo 47 e a garantirne il pieno effetto, disapplicando, se necessario, le disposizioni nazionali in questione (v., per analogia, sentenza del 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917, punto 76 e la giurisprudenza citata). |
|
78 |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 8 della direttiva 2001/29, l’articolo 3 della direttiva 2004/48 e l’articolo 1 della direttiva 2006/116, in combinato disposto con gli articoli 17 e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che subordina la ricevibilità di un’azione per violazione del diritto d’autore di un’opera collettiva alla chiamata in causa di tutti i contitolari di tale diritto, a condizione che l’interpretazione e l’applicazione di detta normativa non rendano la procedura prevista inutilmente complessa o costosa, non dovendo detta procedura rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale azione unicamente per uno o più coautori. In ogni caso, il giudice nazionale deve garantire il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta. |
Sulle spese
|
79 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
|
L’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, l’articolo 3 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e l’articolo 1 della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, in combinato disposto con gli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
|
devono essere interpretati nel senso che: |
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non ostano ad una normativa nazionale che subordina la ricevibilità di un’azione per violazione del diritto d’autore di un’opera collettiva alla chiamata in causa di tutti i contitolari di tale diritto, a condizione che l’interpretazione e l’applicazione di detta normativa non rendano la procedura prevista inutilmente complessa o costosa, non dovendo detta procedura rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale azione unicamente per uno o più coautori. In ogni caso, il giudice nazionale deve garantire il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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Textes cités dans la décision
- Directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur
- Directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version codifiée)
- Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Code de la propriété intellectuelle
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