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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 19 nov. 2024, n° 44051/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44051/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 octobre 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Inadmissible |
| Identifiant HUDOC : | 001-250297 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:1119DEC004405120 |
Texte intégral
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
TERZA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 44051/20
Usha KUMARI
contro Paesi Bassi
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), riunita in data 19 novembre 2024 in una Camera composta da:
Ioannis Ktistakis, Presidente,
Peeter Roosma,
Jolien Schukking,
Georgios A. Serghides,
Darian Pavli,
Andreas Zünd,
Oddný Mjöll Arnardóttir, giudici,
e Milan Blaško, cancelliere di Sezione,
visto il suddetto ricorso proposto in data 23 settembre 2020,
viste le osservazioni presentate dal Governo convenuto e le osservazioni presentate in risposta dalla ricorrente,
dopo aver deliberato in data 12 settembre 2023, 20 febbraio 2024 e 19 novembre 2024, decide come segue:
- INTRODUZIONE
1. La causa concerne il diniego di un visto di soggiorno temporaneo finalizzato al ricongiungimento familiare con il figlio adulto, soggiornante di lungo periodo nei Paesi Bassi e cittadino olandese, opposto alla ricorrente. La ricorrente deduce che il rapporto tra lei e il figlio rientra nell’ambito della tutela di cui all’articolo 8 della Convenzione perché era stata dimostrata l’esistenza di “ulteriori fattori di dipendenza” diversi dai normali legami affettivi, e non permetterle di risiedere con il figlio e la sua famiglia nei Paesi Bassi viola il suo diritto al rispetto della vita familiare.
- IN FATTO
2. La ricorrente, sig.ra Usha Kumari, è una cittadina indiana nata nel 1964 e residente a Patna in India. È stata rappresentata dinanzi alla Corte dall’avvocato J.P.W. Temminck Tuinstra del foro di Amsterdam.
3. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, sig.ra B. Koopman, del Ministero degli affari esteri.
4. I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.
- LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. Due dei tre figli della ricorrente sono uomini adulti (nati nel 1981 e nel 1988) legalmente soggiornanti nei Paesi Bassi. La ricorrente fa loro regolarmente visita con un visto di ingresso multiplo ed essi si recano regolarmente da lei in India. La ricorrente ha anche una figlia adulta che viveva in India all’epoca dei fatti. Il figlio maggiore della ricorrente e sua moglie hanno due figli (nati nel 2011 e nel 2016).
6. In data 17 dicembre 2015 il figlio maggiore della ricorrente (“R.”) presentò domanda di visto di soggiorno temporaneo (machtiging tot voorlopig verblijf) a nome della ricorrente affinché potesse vivere con lui nei Paesi Bassi. Nella domanda si spiegava che la ricorrente voleva vivere con R. perché la sua presenza era necessaria per il recupero mentale dello stesso e di sua moglie in relazione all’elaborazione del lutto per il decesso avvenuto il 16 giugno 2015 della loro figlia nata prematuramente. Fu presentata una nota dello psicologo L. che spiegava che la ricorrente forniva cure e assistenza a livello pratico ed emotivo a R. e alla sua famiglia in quei momenti di sofferenza e di ripresa di attività quali il lavoro. Nella domanda si sottolineava inoltre che il coniuge della ricorrente era deceduto nel 2012, e che in India, eccetto la figlia che viveva dall’altro capo del paese, non vivevano altri suoi familiari. Invocando l’articolo 8 della Convenzione la ricorrente sostenne l’esistenza tra lei ed R. di legami che andavano “oltre i normali legami affettivi” e che costituivano “vita familiare” ai sensi di tale disposizione.
7. In data 6 aprile 2016 il Viceministro della sicurezza e della giustizia (Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) rigettò la domanda. Pur osservando che la situazione descritta nella domanda rendeva evidente come l’aiuto e il sostegno temporaneo della ricorrente in tale difficile periodo fosse altamente auspicabile, il Viceministro ritenne che la nota dello psicologo non dimostrasse la necessità di un soggiorno di lungo periodo. Ritenne inoltre che il sostegno della ricorrente dimostrasse la normale disponibilità ad aiutare tipica di un buon rapporto tra genitori e figli adulti, ma che non fosse stata dimostrata una specifica dipendenza che trascendeva i normali legami e faceva sì che i membri della famiglia non fossero più in grado di funzionare indipendentemente gli uni dagli altri. Inoltre, nella misura in cui ciò era stato sostenuto, il decesso del coniuge della ricorrente nel 2012 non aveva di per sé creato tale dipendenza, né la creava la lontananza della figlia in India. Il Viceministro aveva concluso che non era stata dimostrata l’esistenza di “ulteriori fattori di dipendenza diversi dai normali legami affettivi”. Il rapporto tra la ricorrente ed R., pertanto, non rientrava nell’ambito della tutela di cui all’articolo 8 della Convenzione.
8. In data 28 aprile 2016 la ricorrente presentò opposizione avverso la decisione del Viceministro del 6 aprile 2016. Nei motivi dell’opposizione ella ripeté i rilievi concernenti la situazione di R. (si veda il paragrafo 6 supra) aggiungendo di trovarsi ella stessa in una posizione di dipendenza economica e materiale. Specificò che soffriva, inter alia, di ipertensione, osteoartrite e di infezioni alle vie aree superiori di natura allergica che le provocavano dolore e problemi a inginocchiarsi e a salire le scale. A supporto di ciò presentò una dichiarazione redatta il 27 giugno 2016 da B.P.A., consulente medico nella città di Patna, e le ricevute di diversi bonifici bancari.
9. In data 7 dicembre 2016 il Viceministro rigettò l’opposizione della ricorrente in quanto manifestamente infondata. Richiamò i motivi esposti nella decisione del 6 aprile 2016 e ritenne inoltre che la dichiarazione di B.P.A. non dimostrasse che la ricorrente e R. non erano in grado di funzionare indipendentemente l’una dall’altro, e neppure che essi erano reciprocamente dipendenti in modo esclusivo. Nella misura in cui la ricorrente era (o sarebbe diventata) dipendente dall’assistenza fornita dai familiari ella poteva rivolgersi alla figlia in India. Era inoltre sempre possibile fornire sostegno psicologico ed economico da lontano.
10. In data 3 gennaio 2017 la ricorrente propose ricorso avverso la decisione del 7 dicembre 2016 del Viceministro. Nei motivi del ricorso ella ripeté i rilievi concernenti la situazione di R. (si veda il paragrafo 6 supra) e inoltre sottolineò che la sua salute era fragile ed ella non aveva più un compagno, le capitava spesso di cadere il che rappresentava un pericolo se nessuno viveva con lei, inoltre potersi ricongiungere con suo figlio e la sua famiglia avrebbe alleviato i sintomi depressivi di cui soffriva. A sostegno delle sue affermazioni presentò la dichiarazione redatta il 1o febbraio 2017 da un consulente psichiatrico di Patna, M.K., (secondo la quale la ricorrente soffriva di un disturbo depressivo ricorrente, e di un episodio in corso di depressione moderata senza sintomi psichiatrici) e quella redatta il 25 febbraio 2017 da un chirurgo dermatologo e medico internista di Patna, M.K.S., (secondo la quale la ricorrente soffriva, inter alia, di orticaria cronica recidivante e angioedema). Presentò anche una dichiarazione redatta il 13 giugno 2017 dallo psicoterapeuta di R., M.M., (secondo la quale egli era in cura per un disturbo da stress post-traumatico). Sostenne inoltre che le si sarebbe dovuta offrire la possibilità di spiegare oralmente la sua situazione.
11. Con sentenza 11 settembre 2017 il Tribunale regionale (rechtbank) dell’Aja, con sede a Haarlem, dichiarò fondato il ricorso della ricorrente in quanto le era stata ingiustamente negata udienza durante la procedura di opposizione. Annullò la decisione del 7 dicembre 2016 del Viceministro e gli ordinò di pronunciarsi nuovamente sull’opposizione della ricorrente.
12. In data 14 dicembre 2017 la ricorrente, che in quel momento era in visita dai figli nei Paesi Bassi, e i suoi figli, assistiti dal loro difensore, furono ascoltati di persona dal Servizio di immigrazione e naturalizzazione in relazione all’opposizione. Alla domanda se tra i motivi della domanda di permesso di soggiorno temporaneo che originariamente riguardavano la situazione di R. vi fossero ora anche i problemi di salute della ricorrente, R. rispose che lo avevano avvertito che la sua situazione personale poteva non essere sufficiente per ottenere il permesso richiesto e che perciò essi avevano invocato anche la situazione di salute non ottimale della ricorrente. Dichiarò che sebbene la sua età non fosse elevata rispetto alle persone anziane dei Paesi Bassi, per gli standard indiani ella avanzava verso un’età che, come figlio, lo induceva a cominciare a preoccuparsi. Anche per questo motivo egli voleva che la madre stesse con lui. In risposta a domande postele, la ricorrente, inter alia, dichiarò che dal decesso del marito era rimasta da sola e che, sebbene potesse contare sull’aiuto delle persone vicino a lei in India, per esempio la governante, amici e vicini, il suo più grande desiderio era di stare con i figli e le loro famiglie.
13. Durante l’audizione fu presentata una dichiarazione integrativa redatta dallo psicoterapeuta di R., M.M., in data 12 dicembre 2017 in cui si osservava che R. aveva seguito una terapia nel corso degli ultimi sei mesi grazie alla quale erano diminuiti i suoi livelli di ansia e aveva smesso di soffrire di flashback.
14. In data 8 gennaio 2018 il Viceministro della giustizia e della sicurezza (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, il successore legale del Viceministro della sicurezza e della giustizia per tali questioni) si pronunciò nuovamente sull’opposizione della ricorrente e la rigettò in quanto infondata.
15. In ordine alla dipendenza della ricorrente, il Viceministro osservò che ella in India riceveva cure mediche e assistenza domiciliare e che con l’aiuto fornitole in India dalla figlia, dalla governante, dai vicini e dagli amici era stata in grado di funzionare senza il coinvolgimento del figlio. Osservò anche che non era insolito che i figli adulti facessero regolarmente visita ai loro genitori anziani e fornissero loro sostegno economico e di altro tipo. Il Viceministro osservò inoltre che era possibile per R. aumentare la frequenza delle visite alla madre, o viceversa, e continuare ad assisterla economicamente da lontano. Se si fosse presentata la necessità sarebbe stato anche possibile ricevere assistenza supplementare da organizzazioni private o filantropiche indiane. Infine il Viceministro ritenne che la dichiarazione del chirurgo dermatologo e medico internista M.K.S. sulle condizioni di salute della ricorrente (si veda il paragrafo 10 supra) non dimostrasse l’esistenza di ulteriori fattori di dipendenza diversi dai normali legami affettivi tra lei e il figlio maggiore. Tutto sommato non era stato dimostrato che la ricorrente era o era diventata completamente o esclusivamente dipendente da R. o che egli poteva fornirle supporto soltanto se ella risiedeva nei Paesi Bassi.
16. Quanto alla dipendenza di R., il Viceministro ritenne che non fosse stato dimostrato che egli contava specificamente ed esclusivamente sulla ricorrente per ricevere assistenza e sostegno. Era in cura per i suoi problemi psicologici e secondo la dichiarazione integrativa dello psicoterapeuta M.M. (si veda il paragrafo 13 supra) le ansie e i flashback erano diminuiti. Ciò, unitamente al fatto che da molti anni aveva un impiego remunerativo nei Paesi Bassi, dimostrava che era in grado di funzionare anche nei periodi in cui la ricorrente non lo andava a trovare nei Paesi Bassi.
17. Alla luce di quanto sopra il Viceministro concluse che non erano state presentate prove convincenti dell’esistenza di ulteriori elementi di dipendenza che andavano oltre i normali legami affettivi tra la ricorrente e R.
18. In data 29 gennaio 2018 la ricorrente impugnò tale decisione. Osservò che il Viceministro aveva interpretato in modo errato l’espressione “oltre i normali legami affettivi” come se richiedesse una dipendenza esclusiva tra il figlio adulto e il/i suo/i genitore/i. Nei motivi integrativi di ricorso, la ricorrente presentò, inter alia, una dichiarazione integrativa in data 15 giugno 2018 del dottor B.P.A. che, oltre alle infermità menzionate nella dichiarazione del 27 giugno 2016 (si veda il paragrafo 8 supra), certificava che ella soffriva di un deterioramento della vista.
19. Con sentenza 22 ottobre 2018 il Tribunale regionale dell’Aja, con sede a Haarlem, dichiarò fondato il ricorso della ricorrente. Ritenne che il Viceministro avesse applicato un criterio troppo rigido per valutare se esistesse una “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, reputando che fosse stata posta eccessiva enfasi sulla questione dell’eventuale dipendenza esclusiva della ricorrente da R. Il tribunale annullò la decisione in data 8 gennaio 2018 del Viceministro e gli ordinò di pronunciarsi nuovamente sull’opposizione della ricorrente
20. In data 13 novembre 2018 il Viceministro impugnò ulteriormente la sentenza 22 ottobre 2018 del Tribunale regionale dinanzi alla Sezione della giurisdizione amministrativa (Afdeling bestuursrechtspraak) del Consiglio di Stato (Raad van State). Il Viceministro osservò che, sulla base delle informazioni fornite dalla ricorrente, era stata effettuata una valutazione dell’esistenza di ulteriori elementi di dipendenza oltre i normali legami affettivi tra la ricorrente e R. e che tra questi elementi si era tenuto giustamente conto della questione di sapere se R. fosse l’unica persona disponibile a fornirle assistenza.
21. In pendenza dell’appello ulteriore il Viceministro, eseguendo l’ordine del Tribunale regionale, effettuò una nuova valutazione dei rilievi sollevati nell’opposizione della ricorrente avverso la sua prima decisione e rigettò tale opposizione in quanto infondata con decisione del 3 dicembre 2018. Richiamando i motivi esposti nella decisione del 6 aprile 2016 (si veda il paragrafo 6 supra), e osservando che lo stretto legame tra la ricorrente ed R., che viveva nei Paesi Bassi, di per sé non la rendeva dipendente da lui più del normale, il Viceministro reputò, in particolare, che dalle informazioni fornite dalla ricorrente si evincesse che le sue condizioni di salute non erano di una gravità tale da richiedere assistenza costante e che ella poteva badare a sé stessa con l’aiuto di altre persone situate vicino a lei. A tale proposito il Viceministro osservò anche, inter alia, che le cure mediche necessarie in India erano disponibili e accessibili, che non era insolito che un figlio adulto fornisse aiuto economico a un genitore anziano o che gli facesse visita e telefonasse regolarmente e che non erano stati dimostrati a sufficienza i motivi per i quali la ricorrente non poteva contare anche sull’assistenza della figlia che viveva in India.
22. In data 20 dicembre 2018 la ricorrente comunicò alla Sezione della giurisdizione amministrativa che ella avrebbe rivolto il suo appello anche avverso la decisione in data 3 dicembre 2018 del Viceministro.
23. Con sentenza definitiva 24 dicembre 2019 la Sezione della giurisdizione amministrativa accolse l’appello ulteriore del Viceministro. Ritenne che egli avesse effettuato la valutazione conformemente al pertinente criterio indicato dalla giurisprudenza della Corte per accertare l’esistenza o meno di ulteriori fattori di dipendenza diversi dai normali legami affettivi. Richiamando le circostanze e i fatti specifici presi in considerazione dal Viceministro concluse che il Tribunale regionale non aveva riconosciuto che il Viceministro aveva correttamente motivato la conclusione che il rapporto della ricorrente con il figlio maggiore non costituiva “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
24. Alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione della giurisdizione amministrativa annullò la sentenza 22 ottobre 2018 del Tribunale regionale e rigettò l’appello della ricorrente avverso la decisione in data 8 gennaio 2018 del Viceministro. L’annullamento della sentenza 22 ottobre 2018 del Tribunale regionale comportò l’annullamento della decisione in data 3 dicembre 2018 del Viceministro, giacché quest’ultima era stata adottata in esecuzione della prima. Con tale sentenza il rigetto della domanda di visto di soggiorno temporaneo a fini di ricongiungimento familiare presentata dalla ricorrente divenne definitivo.
- SVILUPPI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO DINANZI ALLA CORTE
25. Nelle sue osservazioni in data 1o novembre 2022, presentate in risposta alle osservazioni del Governo, la ricorrente ha comunicato alla Corte che sua figlia si era sposata nel 2021 e che suo marito si era trasferito in Messico ad agosto 2022, dove la figlia lo avrebbe presto seguito.
26. Con nota in data 12 novembre 2023, la ricorrente ha comunicato alla Corte che la figlia ora risiedeva in Messico con il marito, e che tale mutata situazione l’aveva indotta presentare, in data 19 ottobre 2023, una nuova domanda di visto di soggiorno temporaneo al fine del ricongiungimento familiare con suo figlio R. nei Paesi Bassi. Il procedimento interno relativo a tale nuova domanda è attualmente pendente.
- DOGLIANZA
27. La ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, che le autorità non avevano riconosciuto l’esistenza della “vita familiare” di cui a tale disposizione tra lei e i suoi figli adulti.
- IN DIRITTO
28. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’articolo 8 che, per quanto pertinente, recita:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita (...) familiare (...)
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
- SULLA QUESTIONE SE IL RICORSO SIA STATO PROPOSTO ENTRO IL TERMINE
29. Nelle sue osservazioni sulla ricevibilità e il merito del ricorso depositate presso la Corte il 15 settembre 2022, il Governo ha osservato che il ricorso era stato presentato quando erano decorsi oltre sei mesi dalla decisione interna definitiva del 24 dicembre 2019 (si veda il paragrafo 23 supra). Invocando la causa Saakashvili c. Georgia ((dec.), nn. 6232/20 e 22394/20, §§ 49-59, 1o marzo 2022), il Governo ha osservato ancora che il ricorso non poteva beneficiare della proroga del termine semestrale concessa a causa della pandemia di COVID‑19 in quanto il termine pertinente non aveva iniziato a decorrere né era previsto che scadesse nel periodo compreso tra il 16 marzo e il 15 giugno 2020. Il Governo ha pertanto affermato che il ricorso era stato proposto fuori del termine.
30. La ricorrente ha sostenuto che a causa della pandemia globale di COVID‑19 allora in corso e i gravi disservizi nei trasporti internazionali e nei servizi postali (facendo riferimento a Saakashvili, sopra citata, § 52), le era stato impossibile presentare il formulario di ricorso firmato entro il termine di sei mesi. La ricorrente ha sostenuto inoltre che, anche alla luce degli interessi coinvolti, il rigetto del ricorso in quanto fuori del termine sarebbe stato sproporzionato.
31. La Corte osserva che non vi è consenso tra le parti sul fatto che il ricorso sia stato presentato entro il termine di sei mesi che è quello che si applicava alla presentazione dei ricorsi ai sensi articolo 35 § 1 della Convenzione prima dell’entrata in vigore dell’articolo 4 del Protocollo n. 15 della medesima. La Corte, ad ogni modo, decide di astenersi dal pronunciarsi su tale questione perché, in ogni caso, il ricorso è irricevibile per i motivi di seguito indicati.
- SULLA QUESTIONE SE L’ARTICOLO 8 SIA APPLICABILE ALLA CAUSA DELLA RICORRENTE
- Le osservazioni delle parti
32. La posizione del Governo è che la ricorrente non ha dimostrato in modo soddisfacente l’esistenza di ulteriori elementi di dipendenza che vanno oltre i normali legami affettivi tra lei e i figli adulti. Pur riconoscendo che la ricorrente incontra ostacoli nella vita quotidiana a causa di certe limitazioni fisiche, il Governo ha osservato che esse non sono di una gravità tale da richiedere assistenza e vigilanza costanti e non la rendono necessariamente dipendente da un aiuto fornito nei Paesi Bassi dai figli. In proposito il Governo ha invocato la sentenza della Corte nella causa Senchishak c. Finlandia (n. 5049/12, 18 novembre 2014). Osservando ancora che i figli della ricorrente la sostengono economicamente e, soprattutto, che non era stata fornita una spiegazione adeguata del motivo per il quale sua figlia, che viveva in India, non poteva prendersi cura di lei, se necessario con l’aiuto di terzi, il Governo ha sostenuto, che sulla base delle informazioni fornite dalla ricorrente, i legami tra lei e i suoi figli non costituivano “vita familiare” compresa nell’ambito della tutela di cui all’articolo 8 della Convenzione.
33. In ordine all’esistenza della “vita familiare” di cui all’articolo 8 della Convenzione, la ricorrente ha sostenuto che tra lei e i suoi figli esistevano ulteriori elementi di dipendenza che andavano oltre i normali legami affettivi. La sua salute era fragile, soffriva di sintomi di depressione e in conseguenza di ciò i suoi due figli le facevano regolarmente visita (oppure andava a trovarli lei). I suoi figli le fornivano anche un sostegno economico. Inoltre ella aveva uno stretto legame con i suoi nipoti che vivevano nei Paesi Bassi. La ricorrente ha osservato anche che il figlio maggiore soffriva di un disturbo da stress post-traumatico e questo, a sua volta, lo rendeva dipendente da lei.
- La valutazione della Corte
- Principi generali
34. In ordine all’esistenza o inesistenza della “vita familiare”, la Corte ha ritenuto che si tratti essenzialmente di una questione di fatto che dipende dall’esistenza di stretti legami personali. La nozione di “famiglia” di cui all’articolo 8 può comprendere anche i “legami familiari” di fatto (si vedano
Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979, § 31, serie A n. 31; K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 150, CEDU 2001-VII; Emonet e altri c. Svizzera, n. 39051/03, § 37, 13 dicembre 2007; e Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], n. 25358/12, § 140, 24 gennaio 2017).
35. La Corte ha ritenuto che la vita familiare ai fini dell’articolo 8 della Convenzione sia normalmente limitata al nucleo familiare (si veda Slivenko c. Lettonia [GC], n. 48321/99, §§ 94 e 97, CEDU 2003-X) e che non esista vita familiare tra genitori e figli o fratelli adulti a meno che essi non possano dimostrare “ulteriori elementi di dipendenza che vanno oltre i normali legami affettivi” (si vedano, tra altri precedenti, Kwakye-Nti e Dufie c. Paesi Bassi (dec.), n. 31519/96, 7 novembre 2000; Senchishak, sopra citata, § 55; e Emonet e altri, sopra citata, § 35).
36. Tale interpretazione nasce nel contesto dei ricongiungimenti familiari (si veda S. e S. c. Regno Unito, n. 10375/83, decisione della Commissione del 10 dicembre 1984, Decisions and Reports 40, p. 196) ed è stata seguita in altri contesti. Nel contesto dell’espulsione di migranti radicati, la Corte ha fatto un’eccezione per i giovani adulti che vivono ancora con i genitori e non si sono ancora formati una famiglia propria (si veda il Parere consultivo sullo status procedurale e i diritti del genitore biologico nel procedimento di adozione di maggiorenne [GC], richiesta n. P16-2022-001, Corte suprema della Finlandia, § 50, 13 aprile 2023). In tale particolare situazione la “dipendenza” è presunta (si vedano Maslov c. Austria [GC], n. 1638/03, § 62, CEDU 2008, e Savran c. Danimarca [GC], n. 57467/15, § 174, 7 dicembre 2021).
37. Dalla giurisprudenza della Corte segue che la questione dell’esistenza o meno di “ulteriori elementi di dipendenza” deve essere determinata caso per caso. La constatazione dell’esistenza di una “vita familiare” fondata su “ulteriori elementi di dipendenza diversi dai normali legami affettivi” è spesso l’esito di una combinazione di elementi. Di seguito si forniscono, per maggiore chiarezza, alcuni esempi di giurisprudenza.
38. Nelle cause in cui adulti soffrivano di una disabilità fisica o mentale o di una patologia di sufficiente gravità e necessitavano di cure e sostegno costanti da parte degli altri familiari, la Corte ha riconosciuto tale dipendenza (si vedano, per esempio, Emonet e altri, sopra citata, § 37, in cui una figlia adulta era divenuta paraplegica dopo una grave infermità; Bierski c. Polonia, n. 46342/19, § 47, 20 ottobre 2022, in cui un figlio adulto era affetto da sindrome di Down ed era completamente incapace; Belli e Arquier-Martinez c. Svizzera, n. 65550/13, § 65, 11 dicembre 2018, in cui una figlia adulta non udente dalla nascita aveva difficoltà a parlare la sua lingua madre ed era priva di capacità di discernimento a causa di una grave disabilità che richiedeva prestazioni terapeutiche ad ampio spettro per tutta la vita; e I.M. c. Svizzera, n. 23887/16, §§ 30-31, 9 aprile 2019, in cui un padre anziano dipendeva completamente dai figli perché soffriva di depressione grave e autismo).
39. Per contro, nelle cause concernenti le seguenti patologie la Corte ha rifiutato di ammettere che le condizioni di salute dei ricorrenti o dei loro congiunti fossero sufficientemente gravi o, qualora lo fossero, fossero di per sé sufficienti a giustificare una constatazione di esistenza di dipendenza e dunque di “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione: diabete, patologia cardiaca (imprecisata) e broncopneumopatia cronica ostruttiva, e rettocolite ulcerosa che necessitava di trattamento, nessuna di queste patologie infatti era totalmente invalidante (si veda A.W. Khan c. Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010); asma (si veda Konstatinov c. Paesi Bassi, n. 16351/03, 26 aprile 2007); e schizofrenia paranoide che, benché molto grave, non rendeva il ricorrente così invalido da costringerlo a fare affidamento sulle cure e il sostegno della famiglia nella vita quotidiana (si veda Savran, sopra citata, §§ 177-78).
40. Anche la dipendenza economica gioca un ruolo nell’analisi della Corte degli “ulteriori elementi di dipendenza” (si veda, per esempio, Kwakye-Nti e Dufie, sopra citata, in cui la Corte ha osservato che non era stato accertato che i figli adulti dei ricorrenti, che avevano chiesto la loro ammissione nel paese, fossero dipendenti economicamente o per qualunque altra ragione materiale dai genitori; e Savran, sopra citata, § 178, in cui la Corte ha osservato che non era stata sostenuto che il ricorrente fosse economicamente dipendente da qualcuno dei suoi congiunti).
41. A seconda delle circostanze della causa, la Corte ha ritenuto che il sostegno economico potesse essere fornito a distanza (si vedano, per esempio, Berisha c. Svizzera, n. 948/12, § 60, 30 luglio 2013, e Senchishak, sopra citata, § 57). Tuttavia, nella causa I.M. c. Svizzera (sopra citata, § 62), nella quale era già stato accertato che il ricorrente nella vita quotidiana dipendeva dai suoi figli adulti per motivi di salute (si veda il paragrafo 38 supra), la Corte ha ritenuto che il fatto che i familiari potessero sostenerlo economicamente una volta allontanato non mettesse in questione l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra lui e i suoi figli. La dipendenza economica di per sé non è mai stata considerata sufficiente a dare luogo a ulteriori legami di dipendenza e quindi a vita familiare tra i membri adulti di una famiglia.
42. Altri elementi che giocano un ruolo nell’analisi della Corte degli “ulteriori elementi di dipendenza” nel contesto migratorio comprendono, per esempio, il fatto che una persona con la quale si vantavano legami fosse l’unica parente sopravvissuta (si veda F.N. c. Regno Unito (dec.), n. 3202/09, § 36, 17 settembre 2013), o il fatto che continuassero ad esistere importanti legami con il paese di origine (si vedano S. e S. c. Regno Unito, sopra citata, p. 199, e Nessa e altri c. Finlandia (dec.), n. 31862/02, § 2, 6 maggio 2003). Anche la presenza di familiari che possono fornire assistenza o di altre alternative valide nel paese di origine o di residenza della persona che necessita cure e sostegno, può costituire uno di tali elementi (si vedano A.W. Khan, § 32, e Senchishak, § 57, entrambe sopra citate).
43. Dalla giurisprudenza della Corte, pertanto, si evince che l’accertamento o meno dell’esistenza di ulteriori elementi di dipendenza diversi dai normali legami affettivi richiede un esame individualizzato del rapporto in questione e delle altre circostanze pertinenti della causa.
44. Nel contesto dei ricongiungimenti familiari la Corte esamina la questione di sapere se un rapporto tra membri adulti di una famiglia costituisca “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 sulla base di tutti i fatti accaduti prima della data in cui la decisione relativa alla domanda di ricongiungimento familiare è divenuta definitiva (si vedano, per esempio, T.C.E. c. Germania, n. 58681/12, § 55, 1o marzo 2018, e Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, n. 50435/99, § 41, CEDU 2006-I). Tuttavia, quando uno dei membri della famiglia è minorenne al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, la Corte esamina la questione dell’esistenza della “vita familiare” sulla base della situazione come si presentava in quel momento per evitare il problema del compimento della maggiore età da parte del minorenne in pendenza del procedimento (si vedano, per esempio, El Ghatet c. Svizzera, n. 56971/10, § 51, 8 novembre 2016, e Tanda‑Muzinga c. Francia, n. 2260/10, § 74 in fine, 10 luglio 2014).
- Applicazione di tali principi al caso di specie
45. Alla luce della sua giurisprudenza (si vedano i paragrafi 34-44 supra), è necessario che la Corte accerti se sia stato dimostrato che il rapporto tra la ricorrente e il suo figlio maggiore costituisce “vita familiare” nell’accezione autonoma di cui all’articolo 8 della Convenzione, rientrando così nel campo di applicazione di tale disposizione. La Corte effettuerà tale valutazione sulla base dei fatti e delle circostanze verificatisi sino al 24 dicembre 2019, la data in cui la decisione relativa alla domanda di ricongiungimento familiare è diventata definitiva (si vedano i paragrafi 23-24 e 44 supra).
46. La Corte osserva che la ricorrente ha presentato domanda di visto di soggiorno temporaneo per poter fornire sostegno psicologico e assistenza materiale al figlio adulto R. e alla sua famiglia mentre attraversavano un processo di elaborazione del lutto (si veda il paragrafo 6 supra). All’epoca la ricorrente aveva cinquantuno anni e ne aveva cinquantacinque quando la decisione relativa alla sua domanda è divenuta definitiva.
47. Per quanto riguarda il figlio della ricorrente, R., la Corte osserva che è stato affermato che la sua dipendenza dall’assistenza e dal sostegno della ricorrente derivava dal suo disturbo da stress post-traumatico (si veda il paragrafo 10 supra) legato al decesso della figlia nata prematura nel 2015 (si veda il paragrafo 6 supra). La Corte osserva ancora che in data 12 dicembre 2017, M.M., lo psicoterapeuta di R. che lo trattava per suddetto disturbo, aveva certificato la diminuzione dei suoi livelli di ansia e la scomparsa dei flashback di cui in precedenza soffriva (si veda il paragrafo 13 supra).
48. Benché la Corte riconosca che il decesso della figlia aveva provocato un forte impatto sul benessere mentale di R. essa non è in possesso di prove che suggeriscano che le sue condizioni fossero così gravi da renderlo completamente invalido. A tale riguardo la Corte tiene presente che sulla base della documentazione di cui dispone risulta che R. abbia un impiego stabile nei Paesi Bassi e sia stato in grado di funzionare nella vita di tutti i giorni, insieme al coniuge e ai figli, anche nei momenti in cui la ricorrente non è temporaneamente in visita presso di lui nei Paesi Bassi (si veda altresì Savran, sopra citata, § 178, con ulteriori riferimenti). Inoltre la Corte non ritiene insolito che i genitori forniscano sostegno ai figli adulti quando essi attraversano un processo di elaborazione del lutto.
49. In ordine alla dipendenza della ricorrente da R., sulla quale si è sempre più concentrato il procedimento interno, la Corte osserva che essa è asseritamente fondata principalmente sulle sue condizioni di salute. Dal procedimento interno (si vedano i paragrafi 8, 10 e 18 supra) e dalla documentazione presentata a questa Corte si evince che la ricorrente soffriva di vari problemi di salute (per i quali era in cura) comunemente associati all’età avanzata, sebbene avesse poco più di cinquanta anni all’epoca dei fatti.
50. La Corte ritiene che nel fascicolo nulla indichi che la ricorrente non potesse gestire la situazione con l’ausilio dell’assistenza sanitaria indiana e delle altre forme di cura, sostegno e assistenza fornite dalla sua governante, dai vicini e dagli amici (si veda anche A.W. Khan, sopra citata, § 32). Inoltre non è stato spiegato in maniera convincente perché sua figlia, che all’epoca viveva in India, non potesse assisterla in caso di necessità.
51. Alla luce di quanto sopra la Corte conclude che la ricorrente non ha dimostrato che ella era affetta da una disabilità fisica o mentale o da una patologia sufficientemente gravi o che necessitasse di cure e sostegno costanti da parte di R. per gestire la sua vita quotidiana. Tale conclusione si applica anche al rapporto tra la ricorrente e il figlio minore residente nei Paesi Bassi.
52. Infine, la Corte prende in considerazione la circostanza che il sostegno economico che R. forniva alla ricorrente poteva proseguire a distanza. A prescindere dal fatto che il fascicolo non contiene informazioni sufficienti ad accertare se la ricorrente fosse economicamente dipendente da R. tale dipendenza di per sé non è mai stata ritenuta sufficiente a costituire ulteriori legami di dipendenza (si vedano le cause citate ai paragrafi 40-41 supra).
53. Per quanto riguarda il successivo mutamento della situazione personale della ricorrente in conseguenza del trasferimento della figlia dall’India al Messico (si vedano i paragrafi 25‑26 supra), la Corte desidera semplicemente osservare che tale mutamento delle circostanze, verificatosi dopo che la decisione sulla sua domanda di ricongiungimento familiare era divenuta definitiva, dovrà essere valutato nell’ambito della nuova procedura attualmente pendente dinanzi le autorità interne (si veda il paragrafo 26 supra; si veda altresì, per esempio, S. e S. c. Regno Unito, sopra citata, p. 199).
54. Sulla base degli specifici fatti e circostanze della causa sopra esposti, la Corte conclude che non è stata dimostrata l’esistenza di “ulteriori elementi di dipendenza che vanno oltre i normali legami affettivi” tra la ricorrente e il figlio maggiore. Alla luce di ciò la Corte conclude che il loro rapporto non costituisce “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
55. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato in quanto incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione conformemente all’articolo 35 §§ 3 lettera a) e 4 della Convenzione.
Per questi motivi, la Corte, a maggioranza,
Dichiara il ricorso irricevibile.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 10 dicembre 2024.
Milan Blaško Ioannis Ktistakis
Cancelliere Presidente
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