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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 juin 2025, T-96/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-96/23 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 25 juin 2025.#Uniper Global Commodities SE contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie.#Énergie – Marché intérieur de l’électricité – Règlement (UE) 2017/2195 – Décision de l’ACER sur la modification de la méthodologie de fixation du prix de l’énergie d’équilibrage – Imposition d’une limite de prix temporaire – Recours formé devant la commission de recours de l’ACER – Conditions et modalités particulières de recours – Article 28, paragraphe 1, et article 29 du règlement (CE) no 2019/942 – Irrecevabilité pour absence de qualité pour agir devant la commission de recours – Exception d’illégalité – Égalité en droit et protection juridictionnelle effective – Défaut d’affectation individuelle – Qualités ou situations de fait non invoquées – Délai de recours – Absence d’erreur excusable.#Affaire T-96/23. | |
| Date de dépôt : | 17 février 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0096 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:633 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Škvařilová-Pelzl |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ACER |
Texte intégral
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
25 giugno 2025 ( *1 )
«Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2017/2195 – Decisione dell’ACER sulla modifica della metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento – Imposizione di un limite di prezzo temporaneo – Ricorso proposto dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Condizioni e modalità specifiche di ricorso – Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 29 del regolamento (UE) 2019/942 – Irricevibilità per difetto di legittimazione ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi – Eccezione di illegittimità – Uguaglianza davanti alla legge e tutela giurisdizionale effettiva – Mancanza di incidenza individuale – Qualità o circostanze non dedotte – Termine di ricorso – Assenza di errore scusabile»
Nella causa T-96/23,
Uniper Global Commodities SE, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata da T. Richter, M. Schellberg, C. Sieberg e M. Schleifenbaum, avvocati,
ricorrente,
contro
Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), rappresentata da P. Martinet, E. Tremmel e G. Bertrand, in qualità di agenti, assistiti da R. van der Hout, J. Wiemer e C. Wagner, avvocati,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),
composto da M. van der Woude, presidente, P. Škvařilová-Pelzl (relatrice), I. Nõmm, G. Steinfatt e D. Kukovec, giudici,
cancelliere: P. Cullen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 9 settembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Uniper Global Commodities SE, ricorrente, chiede, in via principale, l’annullamento della decisione A-003-2022 della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 9 dicembre 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che respinge, in quanto irricevibile, il ricorso proposto dalla stessa avverso la decisione n. 03/2022 dell’ACER, del 25 febbraio 2022, sulla modifica della metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento e della capacità interzonale utilizzate per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento (in prosieguo: la «decisione iniziale»), poiché, in quest’ultima, l’ACER aveva fissato, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 1o luglio 2022, un limite al prezzo al quale i fornitori di energia di bilanciamento, come la stessa ricorrente, potevano scambiare tale energia sulle piattaforme europee PICASSO e MARI, e, in subordine, l’annullamento della decisione iniziale. |
Fatti
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2 |
Con decisione n. 01/2020, del 24 gennaio 2020, l’ACER ha adottato, su proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione (in prosieguo: i «TSO»), una metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento e della capacità interzonale utilizzate per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento (in prosieguo: la «metodologia controversa»), la quale prevedeva, in particolare, che i prezzi della fornitura di energia di bilanciamento non dovessero essere superiori o inferiori a un limite tecnico di prezzo pari a circa EUR 99999 per megawattora (MWh). |
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3 |
Il 2 giugno 2021 la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (in prosieguo: la «ENTSO-E») ha elaborato, a nome di tutti i TSO, una proposta di modifica della metodologia controversa diretta a sostituire il limite tecnico di prezzo esistente con un limite di prezzo pari a circa EUR 15 000/MWh (in prosieguo: la «proposta dei TSO»). Tale proposta era accompagnata da una nota esplicativa del 28 maggio 2021. Nell’ambito della consultazione del mercato promossa dalla ENTSO-E, la ricorrente ha presentato a quest’ultima un parere negativo su tale proposta il 20 luglio 2021. |
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4 |
Dopo che la ENTSO-E le ha trasmesso la proposta dei TSO per approvazione, il 13 ottobre 2021 l’ACER ha proceduto a una consultazione pubblica sul suo sito Internet e ha invitato gli operatori del mercato interessati a presentare le loro osservazioni su tale proposta entro il 10 novembre 2021. In tale contesto, essa ha sollevato in particolare la questione se si dovesse adottare un limite di prezzo temporaneo nella fase di avvio delle piattaforme europee di scambio dell’energia di bilanciamento PICASSO et MARI. La ricorrente ha partecipato a tale consultazione pubblica, presentando il 10 novembre 2021 osservazioni sulle questioni sollevate dall’ACER. |
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5 |
Dal 22 novembre al 6 dicembre 2021, l’ACER ha inviato, per consultazione, ai TSO, alla ENTSO-E e alle autorità di regolamentazione degli Stati membri (in prosieguo: le «ANR») una versione, da essa stessa modificata, della proposta dei TSO che essa aveva precedentemente trasmesso loro, corredata di una spiegazione delle modifiche. |
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6 |
Con la decisione iniziale, adottata il 25 febbraio 2022 e pubblicata sul suo sito Internet il 28 febbraio 2022, l’ACER ha respinto la proposta dei TSO, con la motivazione che essa non soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU 2017, L 312, pag. 6), e ha disposto il mantenimento in vigore del limite tecnico di prezzo esistente pari a circa EUR 99 999/MWh. Tuttavia, con l’allegato I della decisione iniziale, l’ACER ha modificato la metodologia controversa imponendo un limite di prezzo temporaneo pari a circa EUR 15 000/MWh applicabile esclusivamente agli scambi di energia di bilanciamento sulle piattaforme europee PICASSO e MARI, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 1o luglio 2022. |
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7 |
Il 28 aprile 2022 la ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione iniziale dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER (in prosieguo: la «commissione dei ricorsi»). |
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8 |
Con la decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione iniziale in quanto irricevibile, con la motivazione che la ricorrente non era legittimata a proporre un siffatto ricorso, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2019, L 158, pag. 22), in quanto non era destinataria della decisione iniziale e quest’ultima non la riguardava individualmente. |
Conclusioni delle parti
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9 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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L’ACER chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
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In diritto
Sulla domanda principale di annullamento della decisione impugnata
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A sostegno della domanda principale di annullamento della decisione impugnata, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su una violazione della condizione di applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 relativa all’incidenza individuale nei confronti della ricorrente e, il secondo, in sostanza, su un’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 che non garantisce l’effetto utile della procedura dinanzi alla commissione dei ricorsi e la conformità di tale disposizione al principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale enunciato all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e al principio di uguaglianza davanti alla legge, quale sancito dall’articolo 20 della Carta, in quanto la commissione dei ricorsi ha negato che la ricorrente fosse legittimata ad agire contro un atto regolamentare che la riguardava direttamente e non comportava alcuna misura di esecuzione. |
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L’ACER chiede il rigetto della domanda principale in quanto infondata. |
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13 |
Occorre iniziare dall’esame del secondo motivo di ricorso. |
Sul secondo motivo di ricorso, vertente su un’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 che non garantisce l’effetto utile della procedura dinanzi alla commissione dei ricorsi e la conformità di tale disposizione al principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale enunciato all’articolo 47 della Carta, e al principio di uguaglianza davanti alla legge, quale sancito dall’articolo 20 della Carta
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14 |
Secondo la ricorrente, nella decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE ritenendo che la stessa ricorrente non fosse legittimata a proporre un ricorso dinanzi a tale commissione, sebbene la decisione iniziale costituisse un atto regolamentare che la riguardava direttamente e non comportava alcuna misura di esecuzione. |
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La ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha correttamente constatato, alla luce della giurisprudenza, che la decisione iniziale costituiva un atto regolamentare che la riguardava direttamente e non comportava alcuna misura di esecuzione e che, pertanto, era impugnabile dinanzi al giudice dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Ciò non sarebbe contestato neppure dall’ACER nell’ambito del presente ricorso. |
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Tuttavia, secondo la ricorrente, la commissione dei ricorsi ha ritenuto erroneamente, nella decisione impugnata, che la stessa ricorrente non fosse legittimata a proporre un ricorso avverso la decisione iniziale dinanzi a tale commissione, alla luce della formulazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942. Sarebbe tuttavia possibile e necessario interpretare e applicare detta disposizione nel senso che quest’ultima conferisce alla ricorrente la legittimazione ad agire contro detta decisione, in quanto atto regolamentare che la riguarda direttamente e non comporta alcuna misura di esecuzione e che, pertanto, è impugnabile dinanzi al giudice dell’Unione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infatti, qualsiasi altra interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 pregiudicherebbe l’effetto utile della procedura dinanzi alla commissione dei ricorsi e non consentirebbe di garantire la conformità di tale disposizione al principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale enunciato all’articolo 47 della Carta, e al principio di uguaglianza davanti alla legge, quale sancito dall’articolo 20 della Carta. |
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Da un lato, l’effetto utile della procedura dinanzi alla commissione dei ricorsi, concepita come un meccanismo semplificato di autosorveglianza amministrativa completa, nell’interesse di una buona amministrazione e del decongestionamento degli organi giurisdizionali dell’Unione, dipenderebbe dalla sua esperibilità ad opera delle numerose parti interessate e realmente lese dalle decisioni di regolamentazione del mercato adottate dall’ACER, come il limite di prezzo temporaneo fissato dalla decisione iniziale. Orbene, secondo la giurisprudenza, le disposizioni del diritto dell’Unione dovrebbero essere interpretate in modo da preservare il loro effetto utile. Nel caso di specie, un’interpretazione restrittiva del diritto di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi avrebbe la conseguenza pratica di sottrarre l’ACER a qualsiasi autosorveglianza nell’esercizio dei compiti essenziali, e sempre più numerosi e importanti, di regolamentazione del mercato che le siano affidati. Se le persone fisiche o giuridiche potessero contestare direttamente le decisioni dell’ACER dinanzi al Tribunale, qualora queste ultime siano atti regolamentari privi di misure di esecuzione e che le riguardano direttamente, ciò pregiudicherebbe l’effetto utile del meccanismo semplificato di autosorveglianza amministrativa completa previsto all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, rischiando di provocare conflitti tra ricorsi paralleli, dinanzi a organi diversi (ossia la commissione dei ricorsi e il Tribunale), con livelli di controllo diversi (vale a dire controllo completo e controllo ristretto). |
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Dall’altro lato, solo l’esperibilità del ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi consentirebbe di evitare una mancanza di tutela giurisdizionale effettiva, che sarebbe contraria al diritto primario dell’Unione e alla quale il Trattato di Lisbona avrebbe appunto cercato di porre rimedio. Secondo la ricorrente, se, alla luce del considerando 34 del regolamento 2019/942 e della giurisprudenza, l’esaurimento della procedura di ricorso di cui all’articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento è un presupposto indispensabile per la proposizione di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, la mancanza di una possibilità in capo alle persone fisiche o giuridiche, ai sensi di tale disposizione, di contestare dinanzi alla commissione dei ricorsi atti regolamentari dell’ACER privi di misure di esecuzione, che le riguardano direttamente, ma non individualmente, le priva, in seguito, del loro diritto di ricorso dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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19 |
Orbene, secondo la dottrina e la giurisprudenza, modalità specifiche di ricorso interne ad organi o organismi dell’Unione istituite in forza dell’articolo 263, quinto comma, TFUE non potrebbero rimettere in discussione la competenza giurisdizionale del Tribunale. Tali modalità violerebbero, infatti, il principio della tutela giurisdizionale effettiva, come enunciato all’articolo 47 della Carta, il quale richiederebbe, secondo la giurisprudenza, una tutela giurisdizionale effettiva contro tutti gli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. Peraltro, se si dovesse ritenere che le persone fisiche o giuridiche debbano impugnare direttamente le decisioni dell’ACER dinanzi al Tribunale quando intendono contestare atti regolamentari privi di misure di esecuzione e che le riguardano direttamente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, ciò non sarebbe conforme alla volontà del legislatore dell’Unione di promuovere il meccanismo del ricorso a un «organo d’appello» interno alle agenzie dell’Unione, per consentire il controllo completo delle loro valutazioni complesse, sul piano tecnico o scientifico, dato che il controllo esercitato dal giudice dell’Unione è, secondo la giurisprudenza, un controllo ristretto svolto in seguito. |
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20 |
Ciò non sarebbe neppure conforme al principio di uguaglianza davanti alla legge, quale sancito dall’articolo 20 della Carta e applicato in giurisprudenza, in quanto le persone fisiche o giuridiche sulle quali le decisioni dell’ACER incidono più gravemente sarebbero trattate, senza giustificazione oggettiva, in modo meno favorevole rispetto ad altre per quanto riguarda la loro legittimazione ad agire, come nel caso di specie i fornitori di energia di bilanciamento rispetto ai TSO. Tenuto conto del numero limitato di decisioni individuali di portata regolamentare adottate dall’ACER nonché della possibilità di esaminare congiuntamente o di coordinare l’esame di diversi ricorsi paralleli, la commissione dei ricorsi non sarebbe realmente esposta a un rischio di sovraccarico e potrebbe rispondere al compito che il legislatore le avrebbe affidato, ossia garantire il decongestionamento degli organi giurisdizionali dell’Unione e un controllo completo delle decisioni dell’ACER. |
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21 |
Secondo la ricorrente, la commissione dei ricorsi non avrebbe dovuto, nella decisione impugnata, fermarsi ai soli termini dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942. Infatti, dalla giurisprudenza risulterebbe che i termini di una disposizione di diritto derivato potrebbero e dovrebbero essere oggetto di un’interpretazione estensiva, spinta persino al di là della lettera di quest’ultima, qualora, come nel caso di specie, la conformità della stessa al diritto primario lo imponga. Orbene, sarebbe contrario al diritto primario seguire un’interpretazione della legittimazione ad agire delle persone fisiche o giuridiche nell’ambito dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 più restrittiva che nell’ambito dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, quale risultante dal Trattato di Lisbona. |
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22 |
L’ACER contesta gli argomenti della ricorrente e chiede, in sostanza, il rigetto del secondo motivo di ricorso. |
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23 |
In via preliminare, occorre ricordare che il giudice dell’Unione ha già riconosciuto che la presentazione di motivi attraverso la loro sostanza anziché la loro qualificazione giuridica, poteva essere sufficiente, a condizione che tali motivi emergessero con sufficiente chiarezza dall’atto introduttivo del giudizio (v. sentenze del 23 settembre 2004, Italia/Commissione, C-297/02, non pubblicata, EU:C:2004:550, punto 57 e giurisprudenza citata, e del 24 settembre 2015, Italia e Spagna/Commissione, T-124/13 e T-191/13, EU:T:2015:690, punto 33 e giurisprudenza citata; sentenza del 19 gennaio 2017, Commissione/Frieberger e Vallin, T-232/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:15, punto 33). |
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24 |
Inoltre, la giurisprudenza consente di considerare che un’eccezione di illegittimità è stata sollevata implicitamente, qualora risulti relativamente chiaro dall’atto introduttivo che il ricorrente formula di fatto una tale censura (v., in tal senso, sentenze del 6 giugno 1996, Baiwir/Commissione, T-262/94, EU:T:1996:75, punto 37; del 27 novembre 2018, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlamento, T-829/16, EU:T:2018:840, punto 66, e del 21 dicembre 2022, Falke/Commissione, T-306/21, EU:T:2022:834, punto 30). |
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25 |
Orbene, dal contenuto del secondo motivo di ricorso, quale sviluppato ai punti da 138 a 151 e 159 dell’atto introduttivo nonché ai punti da 56 a 60 della memoria di replica, risulta che la ricorrente deduce in sostanza che, per essere conforme al principio della tutela giurisdizionale effettiva e all’articolo 47 della Carta, come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, che le conferisce la legittimazione ad agire dinanzi al giudice dell’Unione per l’annullamento di qualsiasi atto che, come la decisione iniziale, sia un atto regolamentare che la riguarda direttamente e non comporta alcuna misura di esecuzione, nonché al principio di uguaglianza davanti alla legge sancito all’articolo 20 della Carta, l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 doveva essere interpretato dalla commissione dei ricorsi, nella decisione impugnata, nel senso che esso consentiva alla medesima ricorrente di proporre un ricorso dinanzi a tale commissione avverso detta decisione. |
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26 |
Le considerazioni menzionate al precedente punto 25 devono essere intese nel senso che esse comprendono, in sostanza, una duplice censura, vertente o su un’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 da parte della commissione dei ricorsi, nella decisione impugnata, contraria al principio della tutela giurisdizionale effettiva e all’articolo 47 della Carta, come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, nonché al principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta (prima censura), o su un’eccezione di illegittimità implicita dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 per violazione di questi stessi principi e articoli della Carta (seconda censura). |
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27 |
In risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata ai sensi degli articoli 89 e 90 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente ha confermato che l’atto introduttivo conteneva implicitamente una siffatta eccezione di illegittimità dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942. |
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28 |
Nei limiti in cui, in risposta a un’altra misura di organizzazione del procedimento, l’ACER ha obiettato che l’eccezione di illegittimità dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 era stata sollevata tardivamente, nella risposta della ricorrente alla misura di organizzazione del procedimento rivoltale dal Tribunale, e doveva, pertanto e conformemente alla giurisprudenza derivante dal punto 23 della sentenza del 15 maggio 2008, Spagna/Consiglio (C-442/04, EU:C:2008:276), dai punti 38 e 39 della sentenza del 26 giugno 2008, Alferink e a./Commissione (T-94/98, EU:T:2008:226), e dai punti da 64 a 66 della sentenza del 24 settembre 2008, Reliance Industries/Consiglio e Commissione (T-45/06, EU:T:2008:398), essere respinta in quanto irricevibile, occorre rilevare che le due censure menzionate al precedente punto 26 risultavano con sufficiente chiarezza dai punti da 138 a 151 dell’atto introduttivo. Si deve quindi respingere l’obiezione sollevata dall’ACER ed esaminare queste due censure nel merito. |
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29 |
In via preliminare, occorre osservare che, come riconosciuto dalle parti nelle loro memorie e dalla commissione dei ricorsi ai punti 42 e 52 della decisione impugnata, la decisione iniziale, benché adottata sotto forma di decisione indirizzata individualmente ai TSO della regione comprendente il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia (in prosieguo: la «regione CORE»), è un atto regolamentare che riguarda direttamente la ricorrente senza comportare alcuna misura di esecuzione, ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, cosicché la ricorrente rientra, alla luce di tale decisione, nella categoria delle persone fisiche o giuridiche rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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30 |
Ciò precisato, occorre verificare se, come sostiene la ricorrente nell’ambito della prima censura, l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 dovesse essere interpretato dalla commissione dei ricorsi, nella decisione impugnata, nel senso che esso conferisce alla ricorrente la legittimazione ad agire dinanzi alla stessa commissione avverso la decisione iniziale, al fine di garantire la conformità di tale disposizione al principio della tutela giurisdizionale effettiva e all’articolo 47 della Carta, come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, nonché al principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta. |
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31 |
Secondo la giurisprudenza, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere come risultato di privare di ogni efficacia pratica la formulazione chiara e precisa di tale disposizione. Pertanto, allorché il senso di una siffatta disposizione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, il giudice dell’Unione non può discostarsi da tale interpretazione (v. sentenza del 23 novembre 2023, Ministarstvo financija, C-682/22, EU:C:2023:920, punto 31 e giurisprudenza citata). Secondo una giurisprudenza costante, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, qualora i termini della stessa non ne delimitino esplicitamente la portata, occorre tener conto del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C-308/19, EU:C:2021:47, punto 34 e giurisprudenza citata). |
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32 |
Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, relativo alle «[d]ecisioni impugnabili [dell’ACER]», «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le [ANR], può proporre un ricorso contro una decisione [dell’ACER], di cui all’articolo 2, lettera d), [di detto regolamento] presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, la riguardi direttamente e individualmente». |
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33 |
Nel caso di specie, è pacifico che la decisione iniziale, con la quale l’ACER ha statuito su modifiche alla metodologia controversa proposte dai TSO della regione CORE, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2019/942, è una decisione dell’ACER che rientra nel novero dell’articolo 2, lettera d), di tale regolamento. |
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34 |
Dalla formulazione chiara e precisa dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 risulta che la ricorrente, in quanto persona giuridica non destinataria della decisione iniziale, la quale, conformemente al suo articolo 2, è indirizzata ai TSO della regione CORE, può proporre un ricorso avverso detta decisione unicamente se quest’ultima la riguarda non solo direttamente, ma anche individualmente. |
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35 |
Se è vero che il requisito dell’incidenza individuale così enunciato dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 deve essere interpretato alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione, quali garantiti dalla Carta, una siffatta interpretazione non può condurre ad escludere detto requisito, che è espressamente previsto dal testo, senza giungere ad un’interpretazione contra legem. |
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36 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso ad un’interpretazione estensiva è possibile solo nella misura in cui essa è compatibile con il testo della disposizione di cui trattasi e che finanche il principio dell’interpretazione conforme a una norma di forza vincolante superiore non può servire a fondare un’interpretazione contra legem (v. ordinanza del 15 dicembre 2023, Stan/Procura europea,T-103/23, EU:T:2023:871, punto 30 e giurisprudenza citata; v. anche, per analogia, sentenze del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C-467/18, EU:C:2019:765, punto 61, e del 5 ottobre 2020, Brown/Commissione, T-18/19, EU:T:2020:465, punto 111). |
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37 |
Perciò, occorre constatare che, nella decisione impugnata, la commissione dei ricorsi poteva legittimamente non interpretare l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 nel senso che esso autorizzava la ricorrente, in quanto persona giuridica ai sensi di tale disposizione, a proporre un ricorso dinanzi alla stessa commissione avverso la decisione iniziale senza dover dimostrare che detta decisione la riguardava non solo direttamente, ma anche individualmente. |
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Pertanto, si deve respingere la prima censura in quanto infondata. |
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Occorre proseguire con l’esame nel merito della seconda censura, corrispondente all’eccezione di illegittimità implicita menzionata al precedente punto 26. |
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40 |
In proposito, è necessario ricordare che, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non rimettere in discussione la sua validità (sentenze del 4 ottobre 2001, Italia/Commissione, C-403/99, EU:C:2001:507, punto 37, e del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punto 47). Analogamente, quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile (sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punto 47; v. anche, in tal senso, sentenza del 22 settembre 1988, Land de Sarre e a., 187/87, EU:C:1988:439, punto 19 e giurisprudenza citata). |
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41 |
Nel caso in esame, si deve rilevare che, nelle loro risposte alle misure di organizzazione del procedimento rivolte loro dal Tribunale, l’ACER, in subordine, nonché il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, in via principale, hanno sostenuto, in sostanza, che l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 non era contrario al principio della tutela giurisdizionale effettiva né all’articolo 47 della Carta, come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, né al principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta, in quanto esso non ostava a che, in casi come quello di specie, le persone fisiche o giuridiche non destinatarie di un atto dell’ACER di portata generale privo di misure di esecuzione e che erano interessate direttamente, ma non individualmente da tale atto, vale a dire la categoria di persone fisiche o giuridiche rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, proponessero direttamente un ricorso di annullamento di detto atto dinanzi al Tribunale. |
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42 |
Poiché la decisione iniziale è, nei suoi confronti, un atto regolamentare che la riguarda direttamente e non comporta alcuna misura di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona (v. precedente punto 29), la ricorrente appartiene alla categoria delle persone fisiche o giuridiche rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, la quale, al pari delle altre due categorie di persone fisiche o giuridiche rientranti nella prima e nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, vale a dire le persone fisiche o giuridiche destinatarie dell’atto o direttamente e individualmente interessate da quest’ultimo, può proporre un ricorso contro tale atto dinanzi al giudice dell’Unione, alle condizioni previste all’articolo 263, primo e secondo comma, TFUE. |
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43 |
Tuttavia, secondo l’articolo 263, quinto comma, TFUE, gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell’Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti. |
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44 |
Su proposta della Commissione, il legislatore dell’Unione ha previsto, agli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942, letti alla luce del considerando 34 di detto regolamento, che le persone fisiche o giuridiche destinatarie degli atti dell’ACER o direttamente e individualmente interessate da questi ultimi devono, per motivi di economia procedurale, avere diritto di presentare ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi. |
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45 |
In tale contesto e come risulta dalle loro risposte alle misure di organizzazione del procedimento rivolte loro dal Tribunale, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno ritenuto che non occorresse includere, tra le persone fisiche o giuridiche che potevano, in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, proporre un ricorso avverso una decisione dell’ACER di cui all’articolo 2, lettera d), di detto regolamento, le persone fisiche o giuridiche appartenenti alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, in quanto, di norma, l’ACER adottava «decisioni individuali», ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di tale regolamento, per le quali era disponibile il mezzo di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi. Qualora l’ACER adottasse, come nel caso di specie (v. precedente punto 29), un atto regolamentare, il mezzo di ricorso previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE sarebbe quindi direttamente esperibile. |
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46 |
Nei limiti in cui, al riguardo, la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento 2019/942, essa non poteva adire direttamente il Tribunale con un ricorso di annullamento avverso la decisione iniziale in forza della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, si deve osservare che è pur vero che l’articolo 29 del regolamento 2019/942 dispone che «[i] ricorsi per l’annullamento di una decisione dell’ACER a norma [di detto] regolamento (…) possono essere presentati dinanzi alla Corte di giustizia [dell’Unione europea] solo dopo l’esaurimento della procedura di ricorso [preliminare] di cui all’articolo 28 [di tale regolamento]» e che detta disposizione impone ai ricorrenti non privilegiati di chiedere dinanzi al Tribunale l’annullamento delle decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2022, MEKH e FGSZ/ACER, T-684/19 e T-704/19, EU:T:2022:138, punti da 35 a 42). |
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47 |
Tuttavia, occorre rilevare che la sentenza del 16 marzo 2022, MEKH e FGSZ/ACER (T-684/19 e T-704/19, EU:T:2022:138), deve essere interpretata alla luce del suo contesto e, in particolare, del fatto che le ricorrenti in tali cause erano incontestabilmente legittimate ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi, ma non erano legittimate a contestare, dinanzi al Tribunale, la legittimità delle decisioni iniziali dell’ACER alla luce degli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942. |
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48 |
In proposito, poiché, per le ragioni esposte al precedente punto 45, il legislatore dell’Unione non ha assoggettato la categoria di persone fisiche o giuridiche a cui appartiene la ricorrente alla procedura di ricorso preliminare prevista dall’articolo 28 del regolamento 2019/942, l’esaurimento di detta procedura richiesto dall’articolo 29 di tale regolamento non può essere interpretato nel senso che esso si applichi a tale categoria. Ne consegue che le persone fisiche o giuridiche appartenenti alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, non ricadono nell’ambito di applicazione della procedura di ricorso preliminare obbligatoria istituita dagli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942 e devono, contrariamente a quelle appartenenti alle altre due categorie di cui all’articolo 28, paragrafo 1, di detto regolamento, proporre direttamente i loro ricorsi contro gli atti in questione dell’ACER dinanzi al Tribunale, conformemente alla terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona. |
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49 |
Infatti, come sostengono il Parlamento, il Consiglio e la Commissione nelle loro risposte alle misure di organizzazione del procedimento, il regolamento 2019/942 non può essere interpretato nel senso che il legislatore dell’Unione abbia voluto sottoporre al controllo della commissione dei ricorsi tutti gli atti adottati dall’ACER, in quanto l’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 28 di detto regolamento si limita alle decisioni individuali di cui all’articolo 2, lettera d), di tale regolamento. Del resto, il legislatore dell’Unione ha seguito tale approccio «ibrido» anche nella creazione degli organi di ricorso di varie altre agenzie, come risulta dai regolamenti che istituiscono gli organi di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), dell’Autorità bancaria europea (ABE), del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA), dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). A tal riguardo, occorre osservare che, nelle loro risposte alle misure di organizzazione del procedimento, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno sottolineato che non era rilevante l’assenza di un riferimento esplicito, nel regolamento 2019/942, alla possibilità di adire direttamente il giudice dell’Unione nel caso in cui le condizioni di ricevibilità dell’articolo 28 di tale regolamento non fossero soddisfatte, in quanto un siffatto riferimento sarebbe stato meramente dichiarativo, poiché l’articolo 263 TFUE non doveva essere recepito nel diritto derivato dell’Unione per essere applicabile. |
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50 |
Inoltre, l’interpretazione suggerita al precedente punto 48 non contrasta con il punto 57 della sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182), in cui la Corte ha dichiarato che «[gli] organi di ricorso [delle agenzie dell’Unione] rappresenta[va]no un mezzo appropriato per proteggere i diritti delle parti interessate», in quanto una siffatta constatazione non implica che il controllo esercitato dalla commissione dei ricorsi dell’ACER sia l’unico mezzo appropriato per tutelare, nei confronti delle decisioni dell’ACER, i diritti delle persone fisiche o giuridiche che non possono adire tale commissione in forza dell’articolo 28 del regolamento 2019/942. |
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51 |
Tale interpretazione non contrasta neppure con il considerando 34 del regolamento 2019/942, il quale indica che, «[n]ei settori in cui l’ACER ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere diritto di presentare ricorso dinanzi a una commissione dei ricorsi». Infatti, tale considerando deve essere letto congiuntamente al testo degli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942 e alla giurisprudenza citata al precedente punto 50, da cui risulta che la commissione dei ricorsi rappresenta un mezzo appropriato per tutelare i diritti delle parti interessate dagli atti dell’ACER purché esse soddisfino i requisiti di legittimazione menzionati in detto regolamento. Tuttavia, né il considerando 34 del regolamento 2019/942 né la giurisprudenza citata possono essere interpretati nel senso che la proposizione di un ricorso direttamente al giudice dell’Unione in forza dell’articolo 263 TFUE da parte di persone fisiche o giuridiche che non sono legittimate ad adire la commissione dei ricorsi a norma dell’articolo 28 di detto regolamento non sia un mezzo appropriato per controllare, in primo grado, la legittimità degli atti dell’ACER. |
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52 |
Anche se, come sostengono l’ACER, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione nelle loro risposte ai quesiti orali del Tribunale in udienza o alle misure di organizzazione del procedimento loro rivolte dal Tribunale, l’articolo 263, quinto comma, TFUE conferisce al legislatore dell’Unione un potere discrezionale per decidere le condizioni e le modalità specifiche da imporre per quanto riguarda i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro gli atti di un organo o di un organismo dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti, un siffatto potere può essere esercitato soltanto nel rispetto del diritto primario e, in particolare, dei principi generali del diritto dell’Unione. |
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53 |
Pertanto, occorre chiedersi, in primo luogo, se, come sostiene la ricorrente, la differenza di trattamento istituita dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 tra, da un lato, la categoria di persone fisiche o giuridiche rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, e, dall’altro, le altre categorie di persone fisiche o giuridiche rientranti nella prima e nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE per quanto riguarda la possibilità di adire la commissione dei ricorsi sia incompatibile con il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta. |
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54 |
A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’uguaglianza davanti alla legge, sancita dall’articolo 20 della Carta, è un principio generale del diritto dell’Unione il quale esige che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato [v. sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica),C-930/19, EU:C:2021:657, punto 57 e giurisprudenza citata]. |
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55 |
Il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, al fine di determinare l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento, deve esser valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano e, in particolare, alla luce dell’oggetto e dello scopo perseguito dall’atto che istituisce la distinzione di cui trattasi, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tal fine, i principi e gli obiettivi del settore in cui rientra tale atto. Nei limiti in cui le situazioni non sono comparabili, una differenza di trattamento delle situazioni in questione non viola l’uguaglianza davanti alla legge sancita dall’articolo 20 della Carta [v. sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica),C-930/19, EU:C:2021:657, punto 58 e giurisprudenza citata]. |
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56 |
Nel caso di specie, si deve valutare se, alla luce dell’oggetto e dello scopo del sistema di ricorso interno all’ACER istituito dagli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942, la situazione di una persona fisica o giuridica appartenente alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, che intenda proporre un ricorso di annullamento di una decisione dell’ACER ai sensi di tale regolamento, sia comparabile a quella di una persona fisica o giuridica appartenente alle altre categorie rientranti nella prima e nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE che intenda del pari proporre un ricorso di tal genere. |
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57 |
In via preliminare, occorre ricordare che, come il giudice dell’Unione ha già avuto occasione di confermare, poiché il legislatore dell’Unione ha inteso dotare la commissione dei ricorsi della perizia necessaria per consentirle di procedere essa stessa a valutazioni vertenti su elementi di fatto di ordine tecnico ed economico complessi connessi all’energia, quest’ultima non è autorizzata a limitarsi ad esercitare un controllo ristretto sulle decisioni dell’ACER. Al contrario, fondandosi sulle competenze scientifiche dei suoi membri, detta commissione deve verificare se gli argomenti addotti dalla parte ricorrente siano tali da dimostrare che le considerazioni alla base della decisione dell’ACER sono viziate da errori (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 2023, ACER/Aquind, C-46/21 P, EU:C:2023:182, punti da 53 a 72, e del 18 novembre 2020, Aquind/ACER, T-735/18, EU:T:2020:542, punti da 45 a 71). |
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58 |
In tale contesto, il giudice dell’Unione ha precisato che la creazione della commissione dei ricorsi si inseriva in un approccio globale, adottato dal legislatore dell’Unione, volto a dotare le agenzie dell’Unione di organi di ricorso quando era stato loro conferito un potere di decisione su questioni complesse sul piano tecnico o scientifico, tale da incidere direttamente sulla situazione giuridica delle parti interessate. Tali organi di ricorso rappresentano un mezzo appropriato per tutelare i diritti delle parti interessate in un contesto in cui, secondo una giurisprudenza costante, poiché le autorità dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale, in particolare per quanto riguarda gli elementi di fatto scientifici e tecnici altamente complessi, per determinare la natura e la portata delle misure che esse adottano, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di un tale potere non sia viziato da un errore manifesto o da sviamento di potere oppure se tali autorità non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale (sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind, C-46/21 P, EU:C:2023:182, punti 56 e 57; v. anche sentenza del 7 marzo 2013, Bilbaína de Alquitranes e a./ECHAT-93/10, EU:T:2013:106, punto 76 e giurisprudenza citata). |
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59 |
Si deve quindi constatare che, non consentendo alle persone fisiche o giuridiche che, come la ricorrente, appartengono alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, di adire la commissione dei ricorsi, l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 stabilisce una differenza di trattamento, poiché tali persone potranno beneficiare unicamente di un controllo ristretto delle decisioni dell’ACER esercitato dal Tribunale per quanto riguarda le valutazioni scientifiche, tecniche o economiche complesse connesse all’energia, mentre le persone fisiche o giuridiche appartenenti alle categorie rientranti nella prima e nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE possono beneficiare di un controllo completo effettuato dalla commissione dei ricorsi riguardo a dette valutazioni scientifiche, tecniche o economiche. |
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60 |
Come affermato in sostanza dall’ACER, dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nelle loro risposte alle misure di organizzazione del procedimento rivolte loro dal Tribunale, tale differenza di trattamento per quanto riguarda l’accesso al controllo completo effettuato dalla commissione dei ricorsi si giustifica tuttavia con il nesso più o meno significativo che lega le diverse categorie di persone fisiche o giuridiche interessate alle decisioni dell’ACER. Infatti, mentre le persone fisiche o giuridiche appartenenti alle categorie rientranti nella prima e nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, sono identificate da dette decisioni, in quanto ne sono destinatarie o in quanto dette decisioni le concernono in modo analogo a un destinatario, a causa di determinate qualità peculiari delle stesse o di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto a chiunque altro (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220, e del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punto 93), ciò non si verifica nel caso delle persone fisiche o giuridiche appartenenti alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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61 |
Pertanto, tale differenza di trattamento, fondata sui criteri obiettivi stabiliti all’articolo 28 del regolamento 2019/942, è giustificata, in quanto rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi e proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento in questione (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 1977, Bela-Mühle Bergmann, 114/76, EU:C:1977:116, punto 7, e del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C-127/07, EU:C:2008:728, punto 47). |
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62 |
Infatti, l’impiego dei criteri obiettivi fissati dal legislatore dell’Unione all’articolo 28 del regolamento 2019/942 è rapportato allo scopo perseguito da tale disposizione, che consiste nell’istituire un sistema di mezzi di ricorso amministrativi riguardanti categorie precise di atti dell’ACER e di persone fisiche o giuridiche che presentano un nesso significativo con questi ultimi. |
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63 |
Tenuto conto del nesso meno significativo che le lega alle «decisioni individuali» dell’ACER rispetto alle persone fisiche o giuridiche appartenenti alle categorie rientranti nella prima e nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, è giustificato ed opportuno che le persone fisiche o giuridiche che, come la ricorrente, appartengono alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE dispongano soltanto della possibilità di ottenere un controllo ristretto di dette decisioni dinanzi al Tribunale, fermo restando che, a differenza di quelle appartenenti alle altre due categorie, dette persone non sono soggette né all’obbligo, imposto dall’articolo 29 del regolamento 2019/942, di esaurire la procedura di ricorso preliminare di cui all’articolo 28 di tale regolamento (v. precedente punto 47) né alla procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni prevista all’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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64 |
Inoltre, secondo la giurisprudenza, per poter imputare al legislatore dell’Unione una violazione del principio di parità di trattamento, occorre che quest’ultimo abbia trattato in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un pregiudizio a talune persone rispetto ad altre (sentenze del 13 luglio 1962, Klöckner-Werke e Hoesch/Alta Autorità, 17/61 e 20/61, EU:C:1962:30, pag. 631, e del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C-127/07, EU:C:2008:728, punto 39). |
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65 |
A tal riguardo, il sindacato diretto esercitato dal Tribunale non può essere considerato sfavorevole per persone fisiche o giuridiche che non si trovano, rispetto a un atto dell’ACER, in una delle ipotesi di cui all’articolo 28 del regolamento 2019/942. |
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66 |
Infatti, la circostanza che l’esame di un atto dell’ACER da parte della commissione dei ricorsi sia stato considerato un mezzo appropriato per tutelare i diritti di persone fisiche o giuridiche che presentano un nesso significativo con tale atto in un contesto in cui le autorità dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale, in particolare per quanto riguarda gli elementi di fatto scientifici e tecnici altamente complessi, per determinare la natura e la portata delle misure che esse adottano (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind, C-46/21 P, EU:C:2023:182, punto 57), non può essere interpretato nel senso che un ricorso diretto dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE non possa, parimenti, essere considerato un mezzo appropriato per tutelare i diritti di persone fisiche o giuridiche che presentano un nesso meno significativo con questo stesso atto. |
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67 |
Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha istituito, all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, una differenza di trattamento giustificata tra persone fisiche o giuridiche che non si trovano in una situazione identica o comparabile rispetto alle decisioni dell’ACER e che non devono quindi essere soggette alle stesse condizioni o modalità specifiche per quanto riguarda i ricorsi da esse proposti avverso dette decisioni, cosicché non si può ritenere che tale differenza di trattamento violi il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta. |
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68 |
Occorre chiedersi, in secondo luogo, se, come sostiene la ricorrente, l’impossibilità, per le persone fisiche o giuridiche che, come la stessa ricorrente, appartengono alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, di adire la commissione dei ricorsi violi il principio della tutela giurisdizionale effettiva e l’articolo 47 della Carta, come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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Ai sensi dell’articolo 47 della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in detto articolo. Dalla giurisprudenza della Corte nonché da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che il diritto di adire un giudice non è un diritto assoluto e che, pertanto, può soggiacere a restrizioni proporzionate che perseguono uno scopo legittimo e non pregiudicano la sostanza di tale diritto (v. ordinanza del 6 aprile 2017, PITEE/Commissione, C-464/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:291, punto 31 e giurisprudenza citata). Conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una limitazione del diritto a un ricorso effettivo è giustificata solo se è prevista dalla legge, se rispetta il contenuto essenziale di tale diritto e se, in osservanza del principio di proporzionalità, è necessaria e risponde effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenze del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C-477/14, EU:C:2016:324, punto 160, e del 15 settembre 2016, Star Storage e a., C-439/14 e C-488/14, EU:C:2016:688, punto 49). |
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70 |
Nel caso di specie, come già osservato (v. precedenti punti 47 e 67), dal combinato disposto dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e degli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942, interpretati alla luce del principio ermeneutico generale ricordato al precedente punto 40, si evince che le persone fisiche o giuridiche che, come la ricorrente, appartengono alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, possono proporre direttamente ricorso contro le decisioni dell’ACER dinanzi al Tribunale. |
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71 |
A tal riguardo, occorre rilevare che, poiché il rimedio del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale resta esperibile, non si può ritenere che il legislatore dell’Unione abbia violato il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in sede di adozione degli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942. |
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72 |
È pur vero che, come evidenziato dalla commissione dei ricorsi, al punto 57 della decisione impugnata, e dalla ricorrente, in udienza, le condizioni e le modalità specifiche di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi stabilite dal legislatore dell’Unione agli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942 comportano complicazioni procedurali poco soddisfacenti. Da un lato, esse potrebbero implicare la proposizione di ricorsi paralleli avverso le stesse decisioni dell’ACER dinanzi alla commissione dei ricorsi e al Tribunale, da parte delle stesse persone fisiche o giuridiche in caso di dubbi sulla categoria di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE alla quale esse appartengono, oppure da parte di persone fisiche o giuridiche appartenenti a categorie diverse previste da questa stessa disposizione, con tutte le complicazioni inerenti alla gestione di tali ricorsi (sospensione, non luogo a statuire, ecc.). Dall’altro lato, facendo dipendere la rispettiva competenza della commissione dei ricorsi e del Tribunale a conoscere di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica non destinataria di un atto dell’ACER, ma nei cui confronti quest’ultimo produce effetti giuridici e, pertanto, la procedura che tale persona deve seguire per contestare detto atto dalla complessa questione giuridica se lo stesso «riguardi individualmente» o meno tale persona, l’applicazione di dette condizioni e di dette modalità specifiche potrebbe alimentare numerosi contenziosi dinanzi alla commissione dei ricorsi, al Tribunale e alla Corte. |
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73 |
Tuttavia, da un lato, il rischio di ricorsi paralleli contro uno stesso atto dell’ACER esiste indipendentemente dagli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942, poiché, come risulta in particolare dal punto 31 della sentenza del 16 marzo 2022, MEKH e FGSZ/ACER (T-684/19 e T-704/19, EU:T:2022:138), i ricorrenti privilegiati hanno diritto ad adire direttamente il Tribunale con un ricorso di annullamento di una decisione dell’ACER. Dall’altro lato, la complessità della nozione di «incidenza individuale» non deriva specificamente dal sistema di ricorso amministrativo istituito dagli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942. |
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74 |
In ogni caso, resta il fatto che siffatte complicazioni procedurali non possono essere sufficienti per dichiarare che il sistema di ricorso istituito è, di per sé, contrario al principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale garantito dall’articolo 47 della Carta. |
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75 |
Pertanto, non si può neppure ritenere che l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 violi il principio della tutela giurisdizionale effettiva e l’articolo 47 della Carta, come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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76 |
Di conseguenza, si deve rigettare l’eccezione di illegittimità, in quanto infondata, cosicché il secondo motivo di ricorso risulta interamente respinto. |
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77 |
Pertanto, occorre proseguire con l’esame nel merito del primo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942. |
Sul primo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942
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78 |
Secondo la ricorrente, la commissione dei ricorsi ha violato l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, nella decisione impugnata, ritenendo che la ricorrente non fosse legittimata a proporre un ricorso dinanzi alla stessa commissione avverso la decisione iniziale, sebbene quest’ultima la riguardasse direttamente e individualmente. |
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La ricorrente osserva che, ai punti 41 e seguenti della decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha giustamente constatato, alla luce della giurisprudenza, che la decisione iniziale riguardava direttamente la ricorrente, sulla cui situazione giuridica detta decisione iniziale incideva direttamente impedendole temporaneamente di fissare liberamente i prezzi delle sue offerte sul mercato dell’energia di bilanciamento, in quanto le offerte eccedenti il limite di prezzo temporaneo stabilito dalla decisione iniziale non potevano più essere accettate dai TSO della regione CORE attraverso le piattaforme europee PICASSO e MARI. |
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Per contro, secondo la ricorrente, la commissione dei ricorsi ha erroneamente rifiutato di dichiarare, nella decisione impugnata, che la decisione iniziale la riguardava individualmente, secondo i principi giurisprudenziali elaborati nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, come adattati all’obiettivo della procedura dinanzi alla commissione dei ricorsi, la quale, conformemente al considerando 34 del regolamento 2019/942, è concepita come un meccanismo semplificato di autosorveglianza amministrativa completa, nell’interesse di una buona amministrazione, esperibile dalle numerose parti interessate dalle decisioni di regolamentazione del mercato adottate dall’ACER, come il limite di prezzo temporaneo fissato dalla decisione iniziale. Tale meccanismo sarebbe una risposta alle preoccupazioni espresse dalla Corte per quanto riguarda la delega ad organi o agenzie dell’adozione di decisioni individuali che implicano l’esercizio di un ampio potere discrezionale. |
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81 |
Orbene, nel caso di specie, taluni operatori del mercato, vale a dire i TSO, sarebbero specificamente integrati nel processo decisionale e designati come i soli destinatari di atti che sarebbero, certamente, adottati sotto forma di decisioni individuali, ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, seconda frase, TFUE, ma che avrebbero, in pratica, una portata regolamentare, il che implicherebbe che sia esperibile un controllo completo di detti atti da parte degli altri operatori del mercato sui quali incidono gli stessi, affinché possano difendere i loro interessi, che potrebbero essere opposti a quelli dei TSO. |
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82 |
Per far fronte a tale situazione, la ricorrente sostiene che l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 deve essere interpretato in modo coerente con l’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento 2017/2195, che riconosce a qualsiasi parte, compresi gli operatori del mercato, un diritto di sporgere reclamo dinanzi alle ANR avverso le decisioni dei TSO. L’interpretazione dell’articolo 28 del regolamento 2019/942 seguita dall’ACER sarebbe non solo «insoddisfacente», come avrebbe constatato la commissione dei ricorsi al punto 57 della decisione impugnata, ma anche contraria ai principi della tutela giurisdizionale effettiva e di non discriminazione e contrasterebbe con l’obiettivo del meccanismo istituito da tale articolo consistente nel decongestionamento degli organi giurisdizionali dell’Unione. |
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83 |
In primo luogo, la ricorrente deduce di aver partecipato attivamente al procedimento sfociato nell’adozione della decisione iniziale, il che, secondo la giurisprudenza, costituisce un elemento pertinente, tra gli altri, per dimostrare l’incidenza individuale nei confronti di un ricorrente. Nel caso di specie, essa avrebbe partecipato attivamente alla consultazione pubblica promossa dalla ENTSO-E, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento 2017/2195, prima della presentazione all’ACER della proposta dei TSO, trasmettendo alla ENTSO-E il suo parere del 30 luglio 2021. Inoltre, la ricorrente avrebbe anche partecipato attivamente alla consultazione pubblica su detta proposta condotta dall’ACER, presentando a quest’ultima le sue osservazioni del 10 novembre 2021. In forza dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento 2017/2195, i TSO e, infine, l’ACER avrebbero dovuto seguire il suo parere del 30 luglio 2021 o spiegare, nella loro proposta, le ragioni precise per le quali se ne discostavano. |
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84 |
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione iniziale la riguarda individualmente, in modo analogo, se non superiore, ai TSO che ne sono i destinatari, in quanto, conformemente alla giurisprudenza, tale decisione incide sostanzialmente e negativamente sulla sua posizione concorrenziale sul mercato della fornitura dell’energia di bilanciamento, riducendo artificiosamente il prezzo al quale essa può vendere tale energia elettrica ai TSO, che ne sono gli unici richiedenti, cosicché la ricorrente si trova temporaneamente impossibilitata a beneficiare di un prezzo di mercato che dovrebbe essere maggiore (per coprire il costo opportunità elevato delle offerte) o a fare concorrenza sui prezzi per detta energia elettrica. La ricorrente ritiene di essere, al pari di vari altri fornitori di energia di bilanciamento che hanno prequalificato impianti con costi marginali variabili elevati, l’obiettivo principale della decisione iniziale e il soggetto maggiormente leso da quest’ultima, mentre i TSO che ne erano destinatari sarebbero favoriti da tale decisione. |
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85 |
La ricorrente sarebbe stata quindi, da un punto di vista sostanziale, uno dei principali destinatari della decisione iniziale, la quale pregiudicherebbe la sua libertà d’impresa, impedendole di vendere l’energia di bilanciamento a un prezzo che copra non solo i costi variabili delle sue centrali elettriche, ma anche gli ingenti investimenti realizzati per mantenere la disponibilità operativa di queste ultime sul mercato dell’energia di bilanciamento, nonostante la loro scarsa probabilità di attivazione, a causa dei loro costi marginali variabili elevati e, pertanto, della loro posizione in fondo all’elenco di ordine di merito. |
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86 |
Come previsto dalla giurisprudenza, l’incidenza sostanziale sulla situazione della ricorrente sul mercato risulterebbe, nel caso di specie, da un mancato guadagno derivante, per essa, dalla decisione iniziale, a prescindere dal fatto che altri concorrenti possano essere colpiti in modo analogo al suo. A tal riguardo, la ricorrente invoca, più in particolare, la situazione di due centrali di Audorf e di Itzehoe da essa gestite in Germania e nelle quali ha realizzato ingenti investimenti per mantenere la loro idoneità al funzionamento e la loro disponibilità operativa sul mercato dell’energia di bilanciamento. Peraltro, secondo la ricorrente, la decisione iniziale la riguarda in modo specifico in quanto fornitrice di energia di bilanciamento operante in Germania, vale a dire in una delle poche aree di controllo già collegate alle piattaforme europee PICASSO e MARI, che è riuscita, secondo una procedura lunga e costosa, a prequalificare impianti per fornire energia di bilanciamento e che si trova nell’impossibilità di presentare offerte a prezzi che possano essere ampiamente superiori a EUR 15 000/MWh, giustificati dai costi marginali variabili elevati degli impianti in questione. |
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87 |
La ricorrente contesta alla commissione dei ricorsi di aver preso le mosse, nella decisione impugnata, dal principio che la stessa ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di essere colpita in modo qualitativamente diverso da tutti gli altri operatori del mercato dell’energia di bilanciamento. Orbene, una siffatta condizione non deriverebbe dai principi giurisprudenziali elaborati nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e non sarebbe neppure giustificata dall’obiettivo della procedura dinanzi alla commissione dei ricorsi, quale ricordato al precedente punto 80. |
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88 |
In terzo luogo, la ricorrente sostiene di essere identificata dalla decisione iniziale allo stesso modo dei TSO destinatari della stessa, poiché tale decisione ha violato le garanzie procedurali che il diritto dell’Unione le conferiva nell’ambito dell’adozione di tale decisione, ai sensi della giurisprudenza. Infatti, a partire dal momento in cui si sarebbe sostituita ai TSO della regione CORE modificando la loro proposta, l’ACER avrebbe dovuto altresì rispettare il diritto di consultazione previsto dall’articolo 10 del regolamento 2017/2195. Nel caso di specie, partecipando alla consultazione pubblica promossa dalla ENTSO-E, in forza di tale articolo, prima della presentazione all’ACER della proposta dei TSO, e successivamente alla procedura di consultazione avviata dall’ACER, la ricorrente avrebbe manifestato l’intenzione di difendere i suoi interessi e i suoi diritti nell’ambito della modifica della metodologia controversa. In fase di replica, la ricorrente contesta, inoltre, all’ACER di non aver rispettato il suo diritto di essere previamente ascoltata garantito dall’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento 2019/942. |
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89 |
L’ACER contesta gli argomenti della ricorrente e conclude per il rigetto del primo motivo di ricorso. |
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90 |
In via preliminare, occorre ricordare che le «condizioni e [le] modalità specifiche» di cui all’articolo 263, quinto comma, TFUE devono essere interpretate nel senso che esse riguardano l’adozione, da parte di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione, soltanto di condizioni e di modalità puramente interne, preliminari a un ricorso giurisdizionale, che disciplinano, in particolare, il funzionamento di un meccanismo di autosorveglianza o lo svolgimento di un procedimento di composizione amichevole al fine di evitare un contenzioso dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del 12 settembre 2013, European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO, T-556/11, EU:T:2013:514, punto 60, e sentenza del 25 ottobre 2018, KF/SATCEN,T-286/15, EU:T:2018:718, punto 107). Tali condizioni e modalità specifiche devono quindi rimanere in perfetta coerenza con il regime generale previsto dall’articolo 263 TFUE per quanto riguarda la competenza del giudice dell’Unione a conoscere dei ricorsi proposti dinanzi ad esso [v., in tal senso, sentenze del 4 febbraio 2016, Italian International Film/EACEA, T-676/13, EU:T:2016:62, punto 27; dell’8 giugno 2016, Monster Energy/EUIPO (Raffigurazione di un simbolo di pace),T-583/15, EU:T:2016:338, punto 43, e dell’8 giugno 2016, Monster Energy/EUIPO (GREEN BEANS), T-585/15, non pubblicata, EU:T:2016:339, punto 41]. |
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91 |
Ne consegue che, qualora siano previste le stesse condizioni di ricevibilità nel regime generale stabilito dall’articolo 263 TFUE e nelle condizioni e modalità specifiche adottate in forza dell’articolo 263, quinto comma, TFUE, esse devono, in linea di principio, essere interpretate in modo uniforme. Inoltre, per valutare se l’atto contestato, vale a dire la decisione iniziale, riguardasse individualmente la ricorrente, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, è necessario fare riferimento alla giurisprudenza concernente la seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona. |
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92 |
Per quanto riguarda il requisito dell’incidenza individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, occorre ricordare che una persona, fisica o giuridica, diversa dal destinatario di un atto, può sostenere che quest’ultimo la riguarda individualmente solo se esso la tocca a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e, quindi, la identifica alla stessa stregua dei destinatari (sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220). |
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93 |
Peraltro, dalla giurisprudenza concernente l’articolo 263, quarto comma, TFUE risulta un principio secondo il quale spetta al ricorrente, persona fisica o giuridica non destinataria dell’atto contestato dalla stessa, invocare e dimostrare, a sostegno del proprio ricorso, le qualità personali o le particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e a identificarlo alla stessa stregua dei destinatari (v., in tal senso, ordinanze del 28 settembre 2011, UCAPT/Consiglio, T-96/09, non pubblicata, EU:T:2011:542, punto 47, e del 6 maggio 2020, Sabo e a./Parlamento e Consiglio, T-141/19, non pubblicata, EU:T:2020:179, punto 32). In tal senso, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della commissione dei ricorsi ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che la decisione dell’ACER lo riguarda direttamente e individualmente, conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942. |
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94 |
Nel caso di specie, come risulta dalla descrizione dei suoi argomenti contenuta al punto 45 della decisione impugnata, descrizione che la ricorrente non contesta nell’ambito del presente ricorso, letta congiuntamente ai punti da 99 a 110 della sua memoria che espone i motivi del ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi del 28 aprile 2022, la stessa ricorrente ha sostenuto, dinanzi alla commissione dei ricorsi, che la decisione iniziale la riguardava individualmente in quanto quest’ultima incideva sostanzialmente sulla sua situazione concorrenziale sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento, nel quale essa era uno dei maggiori fornitori operanti. Essa difenderebbe attivamente i suoi interessi su detto mercato e avrebbe, in particolare, partecipato alla procedura di consultazione sulla proposta dei TSO e risposto alle domande dell’ACER. La decisione iniziale inciderebbe specificamente sulla ricorrente in quanto alcuni dei suoi impianti prequalificati avrebbero costi marginali variabili elevati. Tale decisione inciderebbe su un gruppo predeterminato di operatori economici, di cui essa farebbe parte, costituito da fornitori di energia di bilanciamento che sarebbero riusciti a prequalificare impianti per la fornitura di energia di bilanciamento o i cui impianti sarebbero in corso di prequalificazione. |
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95 |
Ai punti da 46 a 50 della decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha esaminato le «qualità» o «circostanze» invocate in tale sede dalla ricorrente e ha constatato che esse non erano sufficienti per identificarla ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220). |
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96 |
Nell’ambito del presente ricorso, la ricorrente contesta in sostanza alla commissione dei ricorsi di non aver accertato, nella decisione impugnata, che la decisione iniziale la riguardava individualmente a causa di qualità personali che erano atte a distinguerla dalla generalità. |
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97 |
In primo luogo, la ricorrente invoca la sua partecipazione attiva alla consultazione pubblica promossa dalla ENTSO-E, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento 2017/2195, prima della presentazione all’ACER della proposta dei TSO, mediante la trasmissione del suo parere del 30 luglio 2021, e alla consultazione pubblica su detta proposta condotta dall’ACER, mediante la presentazione delle sue osservazioni del 10 novembre 2021, e il fatto che, in forza dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento 2017/2195, i TSO e, infine, l’ACER avrebbero dovuto seguire il suo parere del 30 luglio 2021 o spiegare, nella loro proposta, le ragioni precise per le quali se ne discostavano. |
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98 |
In secondo luogo, la ricorrente invoca l’incidenza sostanziale e negativa, da parte della decisione iniziale, sulla sua posizione concorrenziale sul mercato tedesco della fornitura di energia di bilanciamento. La decisione iniziale costituirebbe un’ingerenza in tale mercato, impedendo la libera formazione dei prezzi, riducendo le possibilità di concorrenza sui prezzi nonché impedendo ai pochi fornitori di energia di bilanciamento operanti in una delle rare aree di controllo già collegate alle piattaforme europee PICASSO e MARI che hanno prequalificato impianti con costi marginali variabili elevati, nei quali essi avevano effettuato ingenti investimenti e che, pertanto, erano esposti ad un costo opportunità elevato a causa della loro posizione in fondo all’elenco di ordine di merito, di recuperare i loro costi. |
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99 |
In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione delle garanzie procedurali che il diritto dell’Unione le conferiva nell’ambito dell’adozione della decisione iniziale, ai sensi della giurisprudenza, in quanto l’ACER non avrebbe rispettato il suo diritto di essere consultata in forza dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2017/2195 né il suo diritto di essere previamente ascoltata garantito dall’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento 2019/942. |
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100 |
Nelle sue memorie, l’ACER sostiene la posizione della commissione dei ricorsi secondo cui le «qualità» o le «circostanze» invocate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale non sono sufficienti per identificarla ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220) (v. precedente punto 95). |
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101 |
La ricorrente rinvia alla giurisprudenza del giudice dell’Unione in materia di aiuti di Stato e di concentrazioni per quanto riguarda le «qualità» o le «circostanze» invocate dalla stessa dinanzi alla commissione dei ricorsi ed esaminate da quest’ultima nella decisione impugnata, vale a dire il fatto che la ricorrente operava nel mercato tedesco dell’energia di bilanciamento e il fatto che era uno dei maggiori fornitori su detto mercato, fatti che la stessa ricorrente ha poi illustrato nell’ambito del presente ricorso, sostenendo che la decisione iniziale incideva sostanzialmente sulla sua posizione su tale mercato (v. precedenti punti da 84 a 87, 94 e 98). |
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102 |
In proposito, è pur vero che, secondo la giurisprudenza, sono state segnatamente riconosciute come individualmente interessate da una decisione della Commissione che chiude un procedimento d’indagine formale in materia di aiuti di Stato, oltre all’impresa beneficiaria della misura di aiuto oggetto della decisione impugnata, le imprese concorrenti di quest’ultima che hanno svolto un ruolo attivo nell’ambito di tale procedimento, purché la loro posizione sul mercato sia stata notevolmente lesa da tale misura di aiuto (v. sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/CommissioneC-647/19 P, EU:C:2021:666, punto 33 e giurisprudenza citata). In tale contesto, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria della misura di aiuto, ma deve provare inoltre di trovarsi in una situazione di fatto che la identifica alla stessa stregua del destinatario (sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, EU:C:2008:757, punto 48). |
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103 |
Inoltre, dalla giurisprudenza in materia di concentrazioni emerge che, nel caso di una decisione che constati la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno e qualora si tratti di un’impresa terza rispetto a detta operazione, si deve determinare se questa sia individualmente interessata in funzione, da un lato, della sua partecipazione al procedimento amministrativo e, dall’altro, dell’incidenza sulla sua posizione sul mercato. Per riconoscere, in tale contesto, l’incidenza sulla posizione sul mercato di un ricorrente, il giudice dell’Unione tiene conto o del fatto che esso è uno dei principali concorrenti delle parti della concentrazione, beneficiarie della decisione che autorizza quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2006, easyJet/Commissione, T-177/04, EU:T:2006:187, punto 37; del 20 dicembre 2023, Mainova/Commissione, T-64/21, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:843, punto 85, e del 20 dicembre 2023, enercity/Commissione, T-65/21, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:844, punto 83), o del fatto che esso è un semplice concorrente di dette parti, ma la concentrazione ha un impatto potenziale specificamente individuato sulla sua situazione economica, come la svalutazione di importanti investimenti realizzati e calcolati a lungo termine, tenendo conto della struttura del mercato preesistente (v., in tal senso, sentenze del 17 maggio 2023, EVH/Commissione, T-312/20, con impugnazione pendente, EU:T:2023:252, punti 42 e 46; del 17 maggio 2023, TEAG/Commissione, T-315/20, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:259, punti 42 e 46, e del 17 maggio 2023, GGEW/Commissione, T-319/20, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:263, punti 42 e 46), o del fatto che esso è un concorrente potenziale delle parti della concentrazione nel caso di mercati oligopolistici o, in determinate circostanze, del fatto che esso è presente su mercati contigui, a monte o a valle di quelli sui quali opera un’impresa in posizione di monopolio che vede la sua posizione rafforzata dalla concentrazione (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2003, ARD/Commissione, T-158/00, EU:T:2003:246, punto 78). |
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104 |
Tuttavia, la giurisprudenza citata ai precedenti punti 102 e 103 si fonda, almeno parzialmente, sull’esistenza di un rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, tra i beneficiari della decisione contestata, sul mercato interessato da quest’ultima, e il ricorrente, sulla cui posizione su tale mercato o su mercati contigui, a monte o a valle, detta decisione incide, in maniera specificamente individuata, in senso sfavorevole e, eventualmente, in modo sostanziale. |
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105 |
Nel caso di specie, la ricorrente non sostiene, né a maggior ragione dimostra, che taluni dei suoi concorrenti, sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento sul quale essa opera e che è interessato dalla decisione iniziale, traggano vantaggio da detta decisione su tale mercato. Al contrario, dai suoi argomenti risulta che la ricorrente si limita a menzionare un impatto generale della decisione iniziale sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento, che incide negativamente su tutti i fornitori di energia di bilanciamento che operano, come la stessa ricorrente, su tale mercato nonché sui mercati ceco e austriaco. |
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106 |
Anche supponendo che, in quanto uno dei maggiori fornitori sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento, la ricorrente sia economicamente colpita in modo più grave rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti su detto mercato, ciò non sarebbe sufficiente per identificarla ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220). Infatti, secondo costante giurisprudenza, la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ai loro concorrenti non è sufficiente a far ritenere che essi siano, di conseguenza, individualmente interessati da tale atto. Pertanto, anche supponendo che una decisione abbia una particolare incidenza sulla situazione economica del ricorrente, tale circostanza non è sufficiente a distinguerlo dalla generalità (ordinanze del 2 aprile 2004, Gonnelli e AIFO/Commissione, T-231/02, EU:T:2004:105, punto 45; del 12 marzo 2007, Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole e a./Commissione, T-418/04, non pubblicata, EU:T:2007:83, punto 57, e del 13 novembre 2008, Lemaître Sécurité/Commissione, T-301/06, non pubblicata, EU:T:2008:495, punto 24). |
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107 |
Inoltre, neppure la circostanza secondo cui la decisione iniziale riguarderebbe un numero relativamente ristretto e stabile di fornitori di energia di bilanciamento che, come la ricorrente, erano riusciti a prequalificare impianti per la fornitura di energia di bilanciamento ed operavano sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento, nonché sui mercati ceco e austriaco, può essere sufficiente per identificare la stessa ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220). Infatti, risulta altresì da una giurisprudenza costante che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi ultimi debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora detta applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in questione (v. sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C-145/17 P, EU:C:2018:839, punto 35 e giurisprudenza citata; ordinanze del 19 settembre 2022, TDK Foil Italy/Commissione, T-788/21, non pubblicata, EU:T:2022:581, punto 18, e del 7 dicembre 2022, Sunrise Medical e Sunrise Medical Logistics/Commissione, T-721/21, non pubblicata, EU:T:2022:791, punto 53). Orbene, nel caso di specie, come osservato in sostanza dalla commissione dei ricorsi al punto 50 della decisione impugnata, la decisione iniziale riguarda tutti i fornitori di energia di bilanciamento allo stesso modo, in quanto si applica a tutti gli operatori del mercato che intendono scambiare energia di bilanciamento, in Germania, ma anche nella Repubblica ceca e in Austria, sulle piattaforme europee PICASSO e MARI. |
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108 |
Peraltro, la ricorrente non sostiene, né a maggior ragione dimostra, di trovarsi in un rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, con i destinatari e, a suo avviso, gli effettivi beneficiari della decisione iniziale sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento, ossia i TSO interessati da tale decisione. |
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109 |
Infine, per quanto riguarda gli investimenti realizzati dalla ricorrente in due centrali di Audorf e di Itzehoe da essa gestite in Germania al fine di mantenere la loro idoneità al funzionamento e la loro disponibilità operativa sul mercato dell’energia di bilanciamento (v. precedente punto 86), è pur vero che dalla giurisprudenza risulta che la svalutazione di importanti investimenti realizzati e calcolati a lungo termine, tenendo conto della struttura del mercato preesistente, è già stata presa in considerazione per determinare l’incidenza individuale di una decisione nei confronti di un ricorrente (sentenze del 17 maggio 2023, EVH/Commissione, T-312/20, con impugnazione pendente, EU:T:2023:252, punti 42 e 46; del 17 maggio 2023, TEAG/Commissione, T-315/20, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:259, punti 42 e 46, e del 17 maggio 2023, GGEW/Commissione, T-319/20, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:263, punti 42 e 46). Tuttavia, nel caso di specie, anche supponendo che gli investimenti concreti menzionati dalla ricorrente siano stati «svalutati» dalla decisione iniziale, in quanto quest’ultima avrebbe inciso sul loro ammortamento, la stessa ricorrente non ha fornito dati sufficienti per concludere che ciò abbia sostanzialmente inciso sulla sua situazione concorrenziale sul mercato dell’energia di bilanciamento. In particolare, la ricorrente non ha fornito dati che consentano di valutare l’importanza relativa delle due centrali di cui trattasi nella sua produzione globale, in valore o in volume, di energia di bilanciamento in Germania. |
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110 |
In tali circostanze, la ricorrente, la quale non ha dimostrato che era in un rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, con i beneficiari della decisione iniziale sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento, nel quale essa opera e che è interessato dalla decisione iniziale, non può utilmente avvalersi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 102 e 103 per sostenere, come fa nel caso di specie, che detta decisione ha inciso sostanzialmente sulla sua posizione su tale mercato. |
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111 |
Per quanto riguarda le «qualità» o le «circostanze» invocate dalla ricorrente dinanzi alla commissione dei ricorsi, vale a dire il fatto di operare sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento e il fatto di essere uno dei maggiori fornitori su tale mercato, fatti che la stessa ricorrente ha poi illustrato nell’ambito del presente ricorso, sostenendo che la decisione iniziale incideva sostanzialmente sulla sua posizione su tale mercato, ai sensi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 102 e 103, si deve quindi constatare che la commissione dei ricorsi ha correttamente deciso, ai punti da 46 a 50 della decisione impugnata, che tali fatti non erano, di per sé, idonei a identificare la ricorrente ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220). |
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112 |
Per quanto riguarda le «qualità» o le «circostanze» che non sono state menzionate, nella decisione impugnata, come argomenti addotti dalla ricorrente dinanzi alla commissione dei ricorsi, che, pertanto, non sono state esaminate da quest’ultima in detta decisione, ma che sono dedotte dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso (v. precedenti punti 83, 88, 97 e 99), le parti sono state invitate dal Tribunale, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, ad esprimersi sulla loro ricevibilità. |
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113 |
A tal riguardo, la ricorrente ha dedotto che, al punto 134 della memoria che espone i motivi del ricorso e ai punti 31 e seguenti della sua memoria di risposta a un quesito posto dalla commissione dei ricorsi del 22 agosto 2022, essa sosteneva che il suo diritto di essere consultata in forza dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento 2017/2195 era stato violato nell’ambito del procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione iniziale. La successiva allegazione di una violazione del suo diritto di essere ascoltata garantito dall’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento 2019/942 costituirebbe solo un ampliamento di argomenti che sarebbero già stati sviluppati dinanzi alla commissione dei ricorsi. |
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114 |
L’ACER ha ritenuto, per quanto riguardava l’incidenza individuale nei confronti della ricorrente, che quest’ultima si fosse essenzialmente fondata, ai punti da 94 a 101 della sua memoria che espone i motivi del ricorso, relativi a tale questione, sulla circostanza che essa era uno dei maggiori fornitori operanti sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento e che non fosse legittimata a dedurre successivamente e, quindi, tardivamente, altre «qualità» o «circostanze» idonee a identificarla ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220). |
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115 |
A tal riguardo, occorre constatare che «qualità» o «circostanze» né invocate né dimostrate dalla ricorrente dinanzi alla commissione dei ricorsi non possono essere prese in considerazione dal Tribunale per valutare la legittimità della decisione impugnata. Infatti, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento 2019/942, in combinato disposto con l’articolo 263 TFUE, il Tribunale è chiamato a valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso, controllando l’applicazione del diritto dell’Unione da essa effettuata riguardo, specificamente, agli elementi di fatto che sono stati sollevati dinanzi a tale commissione, ma non può, invece, effettuare tale controllo tenendo conto di elementi di fatto allegati o prodotti ex novo dinanzi ad esso (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul,C-29/05 P, EU:C:2007:162, punto 54, e del 15 aprile 2010, Schräder/UCVV,C-38/09 P, EU:C:2010:196, punto 76). |
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116 |
Peraltro, dalle norme che disciplinano la procedura dinanzi ai giudici dell’Unione, segnatamente dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 76 e dall’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, risulta che la controversia è, in linea di principio, determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita (v. sentenza del 17 settembre 2020, Alfamicro/Commissione, C-623/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:734, punto 40 e giurisprudenza citata; sentenza del 22 dicembre 2022, Parlamento/Moi, C-246/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:1026, punto 55). Inoltre, conformemente all’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, all’articolo 120, lettere c) e d), del regolamento di procedura della Corte e all’articolo 76, primo comma, lettere d) ed e), del regolamento di procedura, nell’ambito di un ricorso diretto dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, l’atto introduttivo del ricorso deve contenere, in particolare, l’oggetto della controversia, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e le conclusioni del ricorrente. |
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117 |
Nel caso di specie, ai punti da 94 a 101 della sua memoria che espone i motivi del ricorso, la ricorrente si è essenzialmente fondata, per sostenere di essere individualmente interessata dalla decisione iniziale, la quale comportava un blocco temporaneo del prezzo di vendita dell’energia di bilanciamento ai TSO, sulla circostanza specifica che essa era uno dei maggiori fornitori operanti sul mercato tedesco di detta energia. |
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118 |
Orbene, conformemente alla giurisprudenza e alla formulazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della commissione dei ricorsi menzionate al precedente punto 93, detta commissione poteva legittimamente considerare, nella decisione impugnata, soltanto la circostanza specifica che la ricorrente aveva debitamente invocato dinanzi alla stessa commissione come idonea a identificarla ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220), senza dover esaminare se altre «qualità» o altre «circostanze» idonee a identificarla potessero essere dedotte dalla memoria che espone i motivi del ricorso, dai suoi allegati, dalle osservazioni integrative o, più in generale, dal fascicolo del procedimento. |
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119 |
Anche supponendo che la commissione dei ricorsi abbia illegittimamente omesso di tener conto, nella decisione impugnata, di tutte le «qualità» o «circostanze» che siano state invocate dinanzi ad essa dalla ricorrente, sarebbe spettato a quest’ultima censurare tale omissione, sollevando un motivo in tal senso rispondente ai requisiti di chiarezza e precisione enunciati all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura (v. precedente punto 116). |
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120 |
Infatti, l’omessa pronuncia su un capo della domanda può condurre all’annullamento, almeno parziale, di una decisione adottata da una commissione di ricorso indipendente di uno degli organi o degli organismi dell’Unione di cui all’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’8 giugno 2016, GREEN BEANS, T-585/15, non pubblicata, EU:T:2016:339, punto 27 e giurisprudenza citata). |
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121 |
Orbene, ancorché, ai punti da 89 a 92 e da 117 a 120 dell’atto introduttivo, la ricorrente invochi, quali circostanze idonee a identificarla ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220), la sua partecipazione attiva al procedimento amministrativo che ha preceduto l’adozione della decisione iniziale e la violazione del suo diritto di essere consultata prima dell’adozione di tale decisione, in forza dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2017/2195, essa non ha sollevato in modo chiaro e preciso, al riguardo, un motivo di annullamento della decisione impugnata vertente sul fatto che, in tale decisione, la commissione dei ricorsi avrebbe illegittimamente omesso di statuire su tali «qualità» o tali «circostanze» che sarebbero state debitamente invocate dinanzi ad essa. |
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122 |
Pertanto, la ricorrente non è legittimata a dedurre, nell’ambito del presente ricorso, «qualità» o «circostanze» che non sono state menzionate, nella decisione impugnata, come argomenti da essa invocati dinanzi alla commissione dei ricorsi e che, pertanto, non sono state esaminate da quest’ultima in detta decisione (v. precedenti punti 83, 88, 97 e 99). |
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123 |
Si deve quindi respingere il primo motivo di ricorso in quanto infondato, cosicché la domanda principale, diretta all’annullamento della decisione impugnata, che risulta priva di qualsiasi fondamento, deve anch’essa essere respinta in quanto infondata. Occorre quindi proseguire con l’esame della domanda in subordine. |
Sulla domanda in subordine di annullamento della decisione iniziale
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124 |
A sostegno della domanda in subordine, la ricorrente deduce sei motivi, vertenti, in sostanza, il primo, su un difetto di competenza dell’ACER ad adottare una decisione iniziale che si discosti dalla proposta dei TSO, il secondo, su una violazione da parte dell’ACER dell’obbligo, previsto dall’articolo 10 del regolamento 2017/2195, di consultare i portatori d’interesse sul mercato prima dell’adozione di una nuova metodologia, il terzo, sull’assenza di base giuridica per l’adozione della decisione iniziale, il quarto, su un difetto di motivazione, il quinto, su una violazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/2195 e, il sesto, su una violazione del principio di proporzionalità. |
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125 |
L’ACER eccepisce la manifesta irricevibilità della domanda in subordine, presentata il 17 febbraio 2023, per inosservanza del termine di due mesi e dieci giorni per agire per l’annullamento della decisione iniziale, enunciato all’articolo 263, sesto comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 60 del regolamento di procedura, il quale sarebbe decorso, al più tardi, dalla data di presentazione da parte della ricorrente del suo ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, ossia il 28 aprile 2022. Nessun errore scusabile potrebbe essere validamente invocato dalla ricorrente, posto che le informazioni sui mezzi di ricorso contenute nella decisione iniziale erano espressamente rivolte ai destinatari di quest’ultima e che un’interpretazione conforme del testo dell’articolo 29 del regolamento 2019/942 induceva a ritenere che quest’ultimo non pregiudicasse il diritto della ricorrente di proporre direttamente dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento di tale decisione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona. In ogni caso, la domanda in subordine dovrebbe essere respinta in quanto infondata. |
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126 |
La ricorrente ritiene che la domanda in subordine soddisfi le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento di una decisione adottata da un organo dell’Unione, ossia l’ACER, proposto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Ad avviso della ricorrente, tale ricorso non è subordinato all’esaurimento dei mezzi di ricorso, conformemente all’articolo 263, quinto comma, TFUE e all’articolo 29 del regolamento 2019/942, in quanto la possibilità di un ricorso diretto da parte sua è richiesta dal diritto primario. Inoltre, la ricorrente sostiene che neppure la scadenza del termine di due mesi a decorrere dalla pubblicazione della decisione iniziale, il 28 febbraio 2022, deve ostare alla ricevibilità del ricorso in subordine, poiché essa non poteva aspettarsi, alla luce della qualificazione della decisione iniziale come decisione individuale ai sensi del considerando 34, dell’articolo 2, lettera d), e degli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942, della giurisprudenza, delle indicazioni relative ai mezzi di ricorso contenute nella decisione iniziale nonché della mancanza di tutela giurisdizionale e dei potenziali conflitti che ne derivano, di dover proporre un ricorso diretto contro quest’ultima decisione, senza aver potuto ottenere, per un’asserita ragione di difetto di legittimazione ad agire, una previa decisione della commissione dei ricorsi. Orbene, secondo la giurisprudenza, l’inosservanza del termine di ricorso non osterebbe alla ricevibilità di un ricorso qualora essa derivi da un errore di diritto scusabile del ricorrente, che sarebbe stato indotto in errore dall’autore dell’atto. |
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127 |
Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità della domanda in subordine sollevata dall’ACER, occorre anzitutto osservare che, come risulta dal precedente punto 47, la ricorrente poteva, nel caso di specie, proporre un ricorso di annullamento della decisione iniziale direttamente dinanzi al giudice dell’Unione, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona. |
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128 |
Inoltre, a norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. |
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129 |
È possibile derogare all’applicazione delle normative dell’Unione in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto l’applicazione rigida di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v. sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C-577/15 P, EU:C:2016:947, punto 56 e giurisprudenza citata). |
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130 |
Dalla giurisprudenza si evince altresì che, nell’ambito della normativa dell’Unione in materia di termini di ricorso, la nozione di «errore scusabile», che consente di derogare a tale normativa, può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta (v. sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C-577/15 P, EU:C:2016:947, punto 59 e giurisprudenza citata). |
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131 |
Nel caso di specie, la decisione iniziale è stata pubblicata sul sito Internet dell’ACER il 28 febbraio 2022 e la ricorrente ha adito la commissione dei ricorsi il 28 aprile 2022. Anche supponendo che la ricorrente sia venuta a conoscenza della decisione iniziale il giorno stesso in cui essa ha adito la commissione dei ricorsi, applicando le regole di calcolo dei termini, previste agli articoli 58 e 60 del regolamento di procedura, che corrispondono agli articoli 49 e 51 del regolamento di procedura della Corte, si deve constatare che, alla data di proposizione del presente ricorso, vale a dire il 17 febbraio 2023, alla ricorrente era preclusa la contestazione di detta decisione. |
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132 |
Peraltro, la ricorrente non può legittimamente, nelle circostanze del caso di specie, invocare un errore scusabile, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 130. |
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133 |
Infatti, da un lato, l’ACER non ha fornito alla ricorrente alcuna assicurazione precisa sulla competenza della commissione dei ricorsi a conoscere di un ricorso proposto dalla stessa ricorrente avverso la decisione iniziale, poiché le indicazioni sui mezzi di ricorso contenute nella parte finale della decisione iniziale erano espressamente rivolte ai «destinatari» di tale decisione, ossia i TSO della regione CORE, rispetto ai quali esse erano d’altronde corrette (v. precedente punto 47). Per contro, la decisione iniziale non forniva alcuna informazione sui mezzi di ricorso che dovevano essere esperiti dalle persone fisiche o giuridiche diverse da tali destinatari. Pertanto, dette indicazioni non possono essere qualificate come un comportamento dell’ACER idoneo a generare una confusione ammissibile nella ricorrente sulla competenza della commissione dei ricorsi a conoscere di un ricorso proposto dalla stessa ricorrente avverso la decisione iniziale. |
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134 |
Dall’altro lato, un’interpretazione del tenore letterale dell’articolo 29 del regolamento 2019/942 conforme al diritto primario dell’Unione induceva a ritenere che esso non ostasse a che persone fisiche o giuridiche potessero proporre un ricorso di annullamento direttamente dinanzi al giudice dell’Unione, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, contro un atto di portata generale dell’ACER privo di misure di esecuzione che, come nel caso della ricorrente, le riguardava direttamente, ma non individualmente. Del resto, al punto 165 dell’atto introduttivo, la ricorrente stessa ha sostenuto che, nel contesto del presente ricorso, «[era] necessario riconoscer[le] (…) il diritto a un ricorso giurisdizionale avverso un atto regolamentare in forza [della terza parte] dell’articolo 263, quarto comma, (…) TFUE», «poiché [t]ale mezzo di ricorso [era] espressamente previsto [dalla terza parte dell’] articolo 263, quarto comma, (…) TFUE». |
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135 |
Pertanto, nel caso di specie, la ricorrente non può avvalersi utilmente della giurisprudenza che si è basata sulla formulazione generale di taluni testi che disciplinano i mezzi di ricorso o sulle abitudini invalse per constatare un errore scusabile in ordine alla presentazione tardiva di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione dopo l’esaurimento di un mezzo di ricorso interno che, in tale caso specifico e secondo la giurisprudenza, non era applicabile (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 1972, Marcato/Commissione, 44/71, EU:C:1972:53, punti da 5 a 9, e del 5 aprile 1979, Orlandi/Commissione, 117/78, EU:C:1979:109, punti da 9 a 11). |
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136 |
Ne consegue che la ricorrente non può avvalersi di un qualsivoglia errore scusabile che avrebbe potuto autorizzarla a derogare, nel caso di specie, all’obbligo di rispettare il termine di ricorso stabilito. |
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137 |
Di conseguenza, anche la domanda in subordine, diretta all’annullamento della decisione iniziale, deve essere respinta in quanto irricevibile, cosicché il ricorso risulta integralmente respinto. |
Sulle spese
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138 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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139 |
La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’ACER. |
|
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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van der Woude Škvařilová-Pelzl Nõmm Steinfatt Kukovec Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2025. Firme |
Indice
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Fatti |
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Conclusioni delle parti |
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In diritto |
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Sulla domanda principale di annullamento della decisione impugnata |
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Sul secondo motivo di ricorso, vertente su un’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 che non garantisce l’effetto utile della procedura dinanzi alla commissione dei ricorsi e la conformità di tale disposizione al principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale enunciato all’articolo 47 della Carta, e al principio di uguaglianza davanti alla legge, quale sancito dall’articolo 20 della Carta |
|
|
Sul primo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 |
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|
Sulla domanda in subordine di annullamento della decisione iniziale |
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|
Sulle spese |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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