Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 juin 2026, C-376/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-376/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juin 2026.#MT contre Comité de direction de l’Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA).#Renvoi préjudiciel – Directive 2003/6/CE – Article 3 – Règlement (UE) no 596/2014 – Article 10 – Divulgation illicite d’informations privilégiées – Opérations d’initiés et abus de marché – Services financiers – Article 21 – Divulgation ou diffusion d’informations dans les médias – Divulgation par un homme politique d’informations privilégiées dans les médias – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 – Article 10 – Article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Liberté d’expression – Article 52, paragraphes 1 et 3, de la charte des droits fondamentaux – Interprétation et limitation de l’exercice de cette liberté.#Affaire C-376/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0376 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:497 |
Texte intégral
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
18 giugno 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 10 – Comunicazione illecita di informazioni privilegiate – Abuso di informazioni privilegiate e abuso di mercato – Servizi finanziari – Articolo 21 – Comunicazione o diffusione di informazioni ai media – Comunicazione da parte di un politico di informazioni privilegiate ai media – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 – Articolo 10 – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’espressione – Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali – Interpretazione e limitazione dell’esercizio di tale libertà »
Nella causa C-376/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione dell’8 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 28 maggio 2024, nel procedimento
MT
contro
Comité de direction de l’Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi (relatore), N. Jääskinen e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 maggio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per MT, da J. Bourtembourg, J. Uyttendaele e M. Uyttendaele, avocats;
– per il comité de direction de l’Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), da X. Dieux, avocat;
– per la Commissione europea, da C. Auvret, G. Goddin e G. von Rintelen, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 3 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU 2003, L 96, pag. 16), e, dall’altro, degli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014, L 173, pag. 1), letti alla luce degli articoli 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e del principio di uguaglianza.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra MT e il comité de direction de l’Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA) (comitato direttivo dell’Autorità per i servizi e i mercati finanziari, Belgio) in merito alla decisione di infliggere a MT una sanzione pecuniaria per aver comunicato a dei giornalisti delle informazioni privilegiate relative all’intenzione dello Stato belga di vendere alla PostNL, con sede nei Paesi Bassi, una parte delle sue partecipazioni nel capitale della Bpost, una società per azioni di diritto pubblico e primo operatore del settore postale in Belgio, il cui capitale era detenuto per oltre il 50% dallo Stato belga e le cui azioni erano quotate alla Bourse Euronext di Bruxelles (Belgio).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2003/6
3 I considerando 2, 12 e 44 della direttiva 2003/6 erano così formulati:
«(2) Un mercato finanziario integrato ed efficiente non può esistere senza che se ne tuteli l’integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l’integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.
(…)
(12) Gli abusi di mercato comprendono l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. La normativa contro l’abuso di informazioni privilegiate persegue lo stesso obiettivo della normativa contro la manipolazione del mercato: assicurare l’integrità dei mercati finanziari comunitari e accrescere la fiducia degli investitori nei mercati stessi. (…)
(…)
(44) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla [Carta], in particolare l’articolo 11, nonché l’articolo 10 della [CEDU]. A questo riguardo, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le loro norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà d’espressione nei mezzi di informazione».
4 L’articolo 1 di tale direttiva stabilisce quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “informazione privilegiata”: un’informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.
(…)».
5 Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva:
«1. Gli Stati membri vietano alle persone di cui al secondo comma che dispongono di informazioni privilegiate di utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.
Il primo comma si applica a chiunque possieda tali informazioni:
a) a motivo della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo dell’emittente, ovvero
b) a motivo della sua partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero
c) per il fatto di avere accesso a tali informazioni a motivo del suo lavoro, della sua professione e delle sue funzioni, ovvero
d) in virtù delle proprie attività criminali.
(…)».
6 L’articolo 3 della stessa direttiva stabiliva quanto segue:
«Gli Stati membri vietano alle persone soggette ai divieti di cui all’articolo 2:
a) di comunicare informazioni privilegiate a un’altra persona se non nell’ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni;
b) di raccomandare ad un’altra persona di acquisire o cedere o di indurre un’altra persona ad acquisire o cedere, in base a informazioni privilegiate, strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono».
7 La direttiva 2003/6 è stata abrogata dal regolamento n. 596/2014 con effetto dal 3 luglio 2016.
Regolamento n. 596/2014
8 I considerando 2, 7, 23, 24 e 77 del regolamento n. 596/2014 enunciano quanto segue:
«(2) Un mercato finanziario integrato, efficiente e trasparente non può esistere senza che se ne tuteli l’integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l’integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.
(…)
(7) Abuso di mercato è il concetto che comprende le condotte illecite nei mercati finanziari e ai fini del presente regolamento dovrebbe essere inteso come abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Tali condotte impediscono una piena ed effettiva trasparenza del mercato, che è un requisito fondamentale affinché tutti gli attori economici siano in grado di operare su mercati finanziari integrati.
(…)
(23) La caratteristica essenziale dell’abuso di informazioni privilegiate consiste nell’ottenere indebitamente, mediante informazioni privilegiate, un vantaggio a scapito di terzi che non sono a conoscenza di tali informazioni, mettendo così a repentaglio l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori. Di conseguenza, il divieto di abuso di informazioni privilegiate si dovrebbe applicare quando una persona che detiene informazioni privilegiate sfrutta indebitamente il beneficio ottenuto da tali informazioni effettuando operazioni di mercato basate su tali informazioni, acquisendo o cedendo o tentando di acquisire o cedere, annullando o modificando o tentando di annullare o modificare, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, un ordine di acquisizione o di cessione di strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono. (…)
(24) La questione di sapere se una persona abbia violato il divieto di abuso di informazioni privilegiate o tentato di abusare di informazioni privilegiate dovrebbe essere analizzata alla luce delle finalità del presente regolamento, che è quella di tutelare l’integrità del mercato finanziario e rafforzare la fiducia degli investitori, la quale si fonda, a sua volta, sulla garanzia che gli investitori siano posti su un piano di parità e tutelati dall’abuso di informazioni privilegiate.
(…)
(77) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla [Carta]. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi. In particolare, quando il presente regolamento fa riferimento alle regole che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di informazione e le regole o i codici che disciplinano la professione di giornalista, è opportuno tener conto di tali libertà garantite nell’Unione [europea] e negli Stati membri e riconosciute ai sensi dell’articolo 11 della [Carta] e di altre disposizioni pertinenti».
9 L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Il presente regolamento istituisce un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati».
10 L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Informazioni privilegiate», dispone quanto segue, ai suoi paragrafi 1 e 4:
«1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
(…)
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
(…)».
11 L’articolo 10 di detto regolamento, intitolato «Comunicazione illecita di informazioni privilegiate», così dispone:
«1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.
(…)
2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni (…), si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate».
12 L’articolo 14 del regolamento n. 596/2014, intitolato «Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate», dispone quanto segue:
«Non è consentito:
a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate».
13 L’articolo 21 di tale regolamento, intitolato «Comunicazione o diffusione di informazioni ai media», così dispone:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, (…) qualora siano comunicate o diffuse informazioni e qualora siano elaborate o diffuse raccomandazioni ai fini dell’attività giornalistica o di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione, la comunicazione o la diffusione delle informazioni è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d’informazione, nonché delle norme o dei codici che disciplinano la professione di giornalista, a meno che:
a) le persone interessate o le persone a loro strettamente associate ricavino, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un guadagno dalla comunicazione o dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure
b) la comunicazione o la diffusione siano effettuate con l’intenzione di fuorviare il mercato per quanto concerne l’offerta, la domanda o il prezzo di strumenti finanziari».
Diritto belga
14 La loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, du 2 août 2002 (Moniteur belge du 4 septembre 2002, p. 39121) (legge relativa alla vigilanza del settore finanziario e ai servizi finanziari, del 2 agosto 2002) (Moniteur belge del 4 settembre 2002, pag. 39121), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 2 agosto 2002»), ha recepito, nel diritto belga, la direttiva 2003/6 nonché la direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (GU 2003, L 339, pag. 70).
15 L’articolo 2, 14°, di tale legge definisce l’«informazione privilegiata» come segue:
«(…) qualsiasi informazione che non è stata resa pubblica, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari, o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.
(…)
Si ritiene che un’informazione può avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o di strumenti finanziari derivati connessi quando è probabile che un investitore ragionevole utilizzerebbe tale informazione come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
Si considera che l’informazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha un “carattere preciso” se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se essa è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione o del relativo strumento finanziario derivato».
16 L’articolo 25, paragrafo 1, di detta legge prevede quanto segue:
«1. È fatto divieto a chiunque:
1° disponga di un’informazione, di cui sa o dovrebbe sapere che ha carattere privilegiato:
a) di acquisire o cedere, oppure cercare di acquisire o cedere, per proprio conto o per conto di altri, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari a cui l’informazione si riferisce;
b) di comunicare tale informazione a un’altra persona se non nell’ambito del normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione;
c) di raccomandare a un terzo di acquisire o cedere, o di indurre un’altra persona ad acquisire o cedere, in base all’informazione privilegiata, gli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce.
(…)
4° di diffondere informazioni o voci attraverso i media, Internet o qualsiasi altro mezzo, che forniscano o possano fornire indicazioni false o ingannevoli su strumenti finanziari, se essa sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti.
Nel caso di giornalisti che agiscono nell’ambito della loro professione, tale diffusione di informazioni deve essere valutata tenendo conto della normativa applicabile alla loro professione, salvo che essi traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o profitti dalla diffusione di dette informazioni».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 Dalla decisione di rinvio risulta che MT, un politico belga e membro del partito socialista, è stato Ministro delle imprese pubbliche del governo federale belga dal gennaio 2013 all’ottobre 2014. All’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, MT era in particolare segretario generale dell’Union nationale des Mutualités socialistes – Solidaris (UNMS) e membro influente del partito socialista, divenuto un partito politico di opposizione dopo le elezioni parlamentari del 25 maggio 2014.
18 Nel 2015 il governo belga ha espresso la volontà di ridurre la partecipazione dello Stato nel capitale delle imprese pubbliche a un livello inferiore al 50%, il che ha dato luogo a un dibattito parlamentare e all’adozione della legge di modifica della loi portant réforme de certaines entreprises publiques, du 21 mars 1991 (legge relativa alla riforma di alcune imprese pubbliche, del 21 marzo 1991), del 16 dicembre 2015 (Moniteur belge del 12 gennaio 2016, pag. 763), che consente la privatizzazione delle imprese pubbliche autonome quotate in Borsa, come la Bpost.
19 In applicazione di tale legge, l’11 maggio 2016, in occasione delle assemblee generali ordinaria e straordinaria degli azionisti della Bpost, lo statuto di quest’ultima è stato modificato per consentire la privatizzazione di tale impresa. Il 12 maggio 2016, commentando l’esito di tali assemblee degli azionisti, un quotidiano belga ha fatto riferimento alla «privatizzazione della Bpost».
20 Il 27 maggio 2016, in risposta a una domanda formulata durante un programma radiofonico della RTBF, MT ha indicato che la Bpost era sul punto di perdere il proprio status di impresa pubblica e ha dichiarato che «lo Stato [avrebbe venduto] alcune delle sue azioni», che «[era] davvero una questione di ore» e che la perdita dello status di impresa pubblica sarebbe avvenuta nell’ambito di un’operazione di aggregazione con un altro operatore postale europeo, in quanto erano in corso trattative per la vendita del 10% delle azioni della Bpost all’operatore postale dei Paesi Bassi PostNL.
21 Lo stesso giorno MT ha confermato tale informazione, integrandola, a un giornalista del portale Internet www.lavenir.net e in un’intervista pubblicata sul giornale Le Soir, facendo nuovamente riferimento al progetto di cessione da parte dello Stato belga di una quota della sua partecipazione nel capitale della Bpost e precisando che tale partecipazione, dopo l’operazione di cessione, sarebbe stata compresa tra il 30% e il 40%.
22 A tale data del 27 maggio 2016, secondo la decisione di rinvio, esisteva una prospettiva reale che la privatizzazione della posta belga si realizzasse in tempi brevi, a causa dell’avanzamento delle trattative riservate in corso con l’operatore postale dei Paesi Bassi PostNL. Inoltre, secondo il calendario dei negoziatori, si prevedeva di pubblicare, il 6 giugno 2016, un comunicato stampa che annunciava il completamento dell’operazione di cui trattasi.
23 Tuttavia, a seguito delle dichiarazioni di MT, Bpost, le cui azioni erano quotate alla Borsa Euronext di Bruxelles, ha immediatamente chiesto alla FSMA di sospendere le transazioni relative alle sue azioni, con la conseguenza che le trattative tra Bpost e PostNL relative a un’eventuale fusione di queste ultime sono state interrotte e che tale fusione non è stata realizzata.
24 In tale contesto, il 28 luglio 2016, il comitato direttivo della FSMA ha deciso di avviare un’indagine sulle dichiarazioni di MT rilasciate ai media. A seguito di tale indagine, la commission des sanctions de la FSMA (commissione per le sanzioni della FSMA, Belgio) ha emesso diverse decisioni preliminari, che sono state oggetto di atti di impugnazione da parte di MT, tutti respinti.
25 Con decisione dell’11 maggio 2023, la commissione per le sanzioni della FSMA ha constatato che MT, in violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, 1°, lettera b), della legge del 2 agosto 2002, aveva divulgato un’informazione privilegiata al di fuori dell’esercizio della sua occupazione, della sua professione o delle sue funzioni e gli ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a EUR 12 500.
26 MT ha proposto ricorso contro tale decisione davanti alla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), giudice del rinvio, sostenendo, in via principale, di essersi espresso sui media in quanto politico per difendere il futuro del settore pubblico e avviare un dibattito democratico al riguardo. In particolare, egli invoca il beneficio dell’eccezione di cui all’articolo 21 del regolamento n. 596/2014 relativa alla diffusione o alla comunicazione di informazioni ai media, sostiene di aver agito nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni in qualità di ex ministro delle imprese pubbliche e che tale comunicazione era necessaria per adempiere la sua funzione di membro di un partito politico di opposizione. Egli sostiene, peraltro, di non aver tratto alcun vantaggio da detta comunicazione e di non aver avuto l’intenzione di manipolare i mercati. Infine, egli afferma che qualsiasi restrizione della libertà di espressione e della libertà di stampa garantite dall’articolo 11 della Carta e dall’articolo 10 della CEDU deve essere interpretata in modo restrittivo.
27 Il comitato direttivo della FSMA asserisce, dal canto suo, che, anche a voler ritenere che l’articolo 21 del regolamento n. 596/2014 non si applichi unicamente ai giornalisti professionisti, il beneficio dell’eccezione prevista di cui all’articolo 21 è limitato alle persone che esercitano una funzione o una professione analoga al giornalismo e che una siffatta eccezione non può essere estesa alle parole pronunciate da politici. Il comitato direttivo della FSMA aggiunge che, in ogni caso, la comunicazione in questione non era né necessaria né proporzionata all’obiettivo di sollevare un dibattito pubblico sulla privatizzazione delle imprese pubbliche belghe e che sarebbe stato possibile sollevare un siffatto dibattito con mezzi diversi da tale comunicazione. Inoltre, esso ritiene che, per avvalersi dell’eccezione al divieto di diffusione o di comunicazione di un’informazione privilegiata nell’ambito di un’occupazione, di una professione o di una funzione, debba esistere uno stretto nesso tra tale diffusione o tale comunicazione e l’occupazione o la funzione di cui trattasi, il che non si è verificato nel caso di specie.
28 Il giudice del rinvio rileva che sia l’articolo 3 della direttiva 2003/6 sia l’articolo 10 del regolamento n. 596/2014 prevedono una deroga al divieto generale di diffusione o di comunicazione di informazioni privilegiate qualora tale diffusione o comunicazione avvenga «nell’ambito del normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione».
29 Tale giudice si interroga sui limiti della libertà di espressione di un politico, come MT, e rileva che, nel caso di specie, quest’ultimo non ha tratto alcun vantaggio finanziario dalla comunicazione alla stampa di un’informazione privilegiata e ha comunicato una siffatta informazione unicamente al fine di sollevare un dibattito pubblico. Detto giudice si pone in particolare la questione se l’articolo 21 del regolamento n. 596/2014 sia applicabile a MT, in quanto disposizione più favorevole di quelle previste dalla direttiva 2003/6, nella misura in cui quest’ultimo sostiene di aver agito nell’ambito delle sue funzioni di ex ministro e in quanto membro di un partito di opposizione, e ciò al fine di avvertire il pubblico a proposito di un progetto di privatizzazione di un’impresa pubblica di primo piano. Più in generale, il giudice del rinvio si chiede se MT possa avvalersi dell’eccezione al divieto di comunicazione di un’informazione privilegiata qualora tale comunicazione abbia avuto luogo nell’ambito delle sue funzioni, tenendo conto del fatto che, sebbene le sue funzioni non comportino normalmente una siffatta comunicazione ai media, quest’ultima ha avuto luogo al fine di sollevare un dibattito pubblico su una questione di interesse generale.
30 Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia principale dipenda dall’interpretazione, in particolare, dell’articolo 3 della direttiva 2003/6 nonché degli articoli 10 e 21 del regolamento n. 596/2014.
31 Ciò premesso, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se l’articolo 3 della direttiva 2003/6, letto alla luce degli articoli 11 e 52 della Carta (…), dell’articolo 10 della CEDU e del principio di uguaglianza, nei limiti in cui si riferisce al divieto di “comunicare informazioni privilegiate a un’altra persona se non nell’ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni”, sia da interpretare nel senso che vieta la divulgazione di un’informazione privilegiata nei media (radio e siti internet di organi della carta stampata) da parte di una persona che ha la qualità di politico, ex ministro e membro di un partito di opposizione che interviene nei media in tale veste, e che con tale comunicazione chiede (…) un dibattito pubblico su una questione di interesse generale in modo da criticare un progetto di privatizzazione, mentre la sua funzione non comporta normalmente tale tipo di diffusione di informazioni privilegiate nei media.
2. Se l’articolo 21 del regolamento n. 596/2014 (…), letto alla luce dei medesimi principi esposti nella questione precedente, debba essere interpretato nel senso che ha un ambito di applicazione limitato alla divulgazione o alla diffusione di informazioni privilegiate da parte dei giornalisti, oppure si applichi anche alla divulgazione o alla diffusione un’informazione privilegiata nei media da parte di una persona, come un politico ex ministro e membro di un partito di opposizione, che chiede, con tale diffusione, di fare nascere un dibattito pubblico su una questione di interesse generale, in modo da criticare un progetto di privatizzazione».
Sulle questioni pregiudiziali
32 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione [v., in tal senso, sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, e del 26 marzo 2026, Isergartler, C-618/24, EU:C:2026:251, punto 24].
33 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6, nella parte in cui consente di comunicare un’informazione privilegiata nell’ambito del normale esercizio di un lavoro, di una professione o di funzioni, letto alla luce degli articoli 11 e 52 della Carta, dell’articolo 10 della CEDU e del principio di uguaglianza, debba essere interpretato nel senso che vieta la comunicazione o la diffusione di un’informazione privilegiata ai media da parte di un politico al fine di criticare un’operazione di privatizzazione in corso di un’impresa pubblica e di sollecitare un dibattito pubblico su una questione di interesse generale. L’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6, che si applicava all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, corrisponde all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014.
34 Tenuto conto del fatto che la direttiva 2003/6 è stata abrogata e sostituita dal regolamento n. 596/2014 con effetto dal 3 luglio 2016 e che quest’ultimo ha introdotto, in particolare all’articolo 21, relativo alla comunicazione o alla diffusione di informazioni ai media, un regime specifico quando la comunicazione avviene «ai fini dell’attività giornalistica o di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione», che appare meno severo di quello previsto da detta direttiva, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, con la sua seconda questione, al fine di valutare se un siffatto regime più favorevole possa essere applicabile ai fatti del procedimento principale, se tale articolo 21 si applichi alla comunicazione o alla diffusione di un’informazione privilegiata ai media da parte di un politico.
35 Orbene, per quanto riguarda la questione se le disposizioni dell’articolo 21 del regolamento n. 596/2014 siano meno severe, nel settore considerato, di quelle previste dalla direttiva 2003/6, cosicché esse sarebbero applicabili al procedimento principale a titolo dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole (lex mitior) garantita all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, la Corte ha già dichiarato che tale questione dipende dal modo in cui occorre interpretare detto articolo 21. Essa ha altresì constatato che l’articolo 10 del regolamento citato corrisponde all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6 e che non può quindi essere considerato di per sé come una norma meno rigorosa di quella prevista in quest’ultima disposizione, aggiungendo che dal rinvio a tale articolo 10, operato nel suddetto articolo 21, risulta che le disposizioni degli articoli in discorso sono strettamente collegate, cosicché non possono essere applicate separatamente. In simili circostanze, la questione dell’applicabilità degli articoli 10 e 21 del regolamento n. 596/2014 al procedimento principale rientra nell’ambito dell’esame nel merito delle questioni pregiudiziali (sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, punti 59 e 60).
36 In considerazione di quanto precede, non risulta escluso che il procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 596/2014 e non in quello dell’articolo 3 della direttiva 2003/6.
37 Pertanto, occorre considerare che, con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014 e l’articolo 21 di tale regolamento, letti alla luce degli articoli 11 e 52 della Carta, dell’articolo 10 della CEDU e del principio di uguaglianza, debbano essere interpretati nel senso che la comunicazione di un’informazione privilegiata ai media da parte di un politico, al fine di criticare un’operazione di privatizzazione in corso di un’impresa pubblica e di sollecitare un dibattito pubblico su una questione di interesse generale, può rientrare nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, e se detto articolo 21 possa applicarsi a una siffatta comunicazione.
38 Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014 prevede che si abbia una comunicazione illecita di informazioni privilegiate, vietata ai sensi dell’articolo 14, lettera c), di tale regolamento, quando una persona che è in possesso di tali informazioni le comunica a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.
39 Come la Corte ha già dichiarato, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, in combinato disposto con l’articolo 14, lettera c), di tale regolamento, corrisponde essenzialmente all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6, che obbligava gli Stati membri a vietare la comunicazione di informazioni privilegiate. In particolare, prevedendo che la comunicazione di informazioni privilegiate non sia illecita quando avviene nell’ambito del normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione, l’articolo 10 del regolamento n. 596/2014 contempla la stessa eccezione al divieto di comunicazione di informazioni privilegiate prevista dalla suddetta disposizione della direttiva citata (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 76).
40 Al fine di determinare la portata di tale eccezione, occorre ricordare che, come risulta, in particolare, sia dai suoi considerando 2 e 24 sia dal suo articolo 1, l’obiettivo del regolamento n. 596/2014 consiste nell’assicurare, al pari di detta direttiva che l’ha preceduto, l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e nell’accrescere la fiducia degli investitori in tali mercati, fiducia che si fonda, in particolare, sul fatto che essi saranno posti su un piano di parità e tutelati dinanzi all’utilizzazione illecita di informazioni privilegiate (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 77 e giurisprudenza citata, nonché del 16 aprile 2026, Brännelius, C-229/24, EU:C:2026:298, punto 51).
41 Pertanto, l’eccezione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, come quella di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6, deve essere oggetto, in linea di principio, di un’interpretazione restrittiva, la quale richiede l’esistenza di uno «stretto nesso» tra la comunicazione di un’informazione privilegiata e l’«ambito del normale» esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione per giustificare una siffatta comunicazione, essendo quest’ultima lecita soltanto se essa è strettamente necessaria a tale esercizio ed avviene nel rispetto del principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 78 e giurisprudenza citata).
42 Ciò premesso, la Corte ha già riconosciuto che, alla luce dell’articolo 21 del regolamento n. 596/2014, il requisito di uno stretto nesso, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, presenta particolarità proprie della natura di una comunicazione «ai fini dell’attività giornalistica», cosicché, in tale contesto, gli articoli 10 e 21 di detto regolamento devono essere interpretati nel senso che la comunicazione di un’informazione privilegiata ai fini dell’attività giornalistica è lecita qualora essa debba considerarsi necessaria all’esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione e conforme al principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, punti 81 e 89).
43 Orbene, nel caso di specie, da un lato, non si può escludere a priori che la comunicazione di un’informazione privilegiata da parte di un politico possa rientrare nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni e che essa sia quindi lecita, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014.
44 Ciò si verifica in particolare quando un politico, indipendentemente dall’esercizio di funzioni parlamentari, è un membro attivo e influente di un partito politico dell’opposizione, il cui ruolo è essenziale in una società democratica e mira, comunicando un’informazione privilegiata, a contestare o a denunciare le politiche condotte dal governo o dalla maggioranza parlamentare nonché a difendere gli interessi di una parte degli elettori che non sostengono tale governo e tale maggioranza, portando le loro rivendicazioni e le loro posizioni nel dibattito pubblico.
45 Inoltre, un siffatto politico ha un interesse a far conoscere al pubblico il suo punto di vista sull’attualità e a esprimere le sue critiche nei confronti dell’esecutivo, nell’ambito di un dibattito di interesse generale (v., in tal senso, Corte EDU, 27 ottobre 2020, Kiliçdaroğlu c. Turchia, CE:ECHR:2020:1027JUD001655818, § 48 e 49).
46 A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa che, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, MT era ex ministro e membro influente di un partito politico di opposizione e che è in tale veste che ha divulgato alla radio e alla stampa scritta l’informazione relativa all’imminente privatizzazione del principale operatore postale in Belgio. Sebbene, secondo tale giudice, e come espressamente menzionato nella prima questione, la sua funzione non comportasse abitualmente tale tipo di diffusione di informazioni privilegiate ai media, una siffatta comunicazione ha avuto luogo proprio al fine di sollevare il dibattito pubblico su una questione di interesse generale e di criticare un’operazione significativa e particolarmente rilevante di imminente privatizzazione di un’impresa pubblica.
47 In tali circostanze, la comunicazione dell’informazione privilegiata di cui trattasi nel procedimento principale, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, può rientrare nell’ambito del normale esercizio delle funzioni di MT e sfuggire così al divieto previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, purché siano rispettate le altre condizioni derivanti da quest’ultima disposizione, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 41 della presente sentenza.
48 Dall’altro lato, tenuto conto del fatto che la comunicazione di cui trattasi nel procedimento principale è avvenuta nei media, occorre verificare se, come richiesto dal giudice del rinvio con la sua seconda questione, una siffatta comunicazione possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 21 di tale regolamento, che disciplina espressamente la pubblicazione di informazioni privilegiate nei media e che impone di tener conto, ai fini dell’articolo 10 del suddetto regolamento, in particolare, delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione.
49 A tal riguardo, l’articolo 21 del regolamento n. 596/2014 prevede che, ai fini, tra l’altro, dell’applicazione dell’articolo 10 del medesimo regolamento, qualora siano comunicate informazioni ai fini dell’attività giornalistica o di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione, detta comunicazione è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d’informazione, nonché delle norme o dei codici che disciplinano la professione di giornalista, a meno che la persona all’origine della comunicazione o le persone ad essa strettamente associate ne ricavino, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un guadagno oppure detta persona abbia l’intenzione, con tale comunicazione, di fuorviare il mercato.
50 Come la Corte ha già precisato, l’articolo 21 del regolamento n. 596/2014 non costituisce una base autonoma, in deroga all’articolo 10 del medesimo regolamento, per determinare la liceità o illiceità di una comunicazione di informazioni privilegiate ai fini dell’attività giornalistica o di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione. Una tale determinazione deve fondarsi sul citato articolo 10, tenendo conto, al contempo, delle precisazioni contenute in detto articolo 21 (sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 75).
51 Ai fini della presente causa, per stabilire se la comunicazione o la diffusione di informazioni privilegiate ai fini dell’attività giornalistica o «di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione», ai sensi di detto articolo 21, riguardi l’ipotesi della comunicazione o della diffusione di informazioni privilegiate negli organi di informazione da parte di un politico, sia nella stampa sia in altri mezzi di comunicazione quali, in particolare, la radio, si deve ricordare che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede di tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e della finalità che l’atto di cui essa fa parte persegue (sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 63).
52 Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 21 del regolamento n. 596/2014, occorre constatare che i termini «[ai fini] di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione» riguardano, in generale, e come risulta dal titolo stesso di tale articolo 21, la comunicazione o la diffusione di informazioni ai media e, pertanto, non riguardano necessariamente le sole comunicazioni di informazioni consistenti nella pubblicazione di informazioni da parte di giornalisti o aventi come finalità l’attività giornalistica, ma anche quelle che possono essere effettuate da altre persone, il cui ruolo e le cui funzioni devono tuttavia essere esaminati caso per caso e tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.
53 Quanto al contesto e agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 596/2014, dal suo considerando 2 emerge segnatamente che tale regolamento mira a garantire l’integrità dei mercati finanziari vietando gli abusi di mercato, quali l’abuso di informazioni privilegiate e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Dal considerando 77 di detto regolamento risulta inoltre che detta finalità deve essere perseguita nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di informazione, garantite nell’Unione e negli Stati membri nonché sancite dall’articolo 11 della Carta e menzionate, inoltre, all’articolo 21 del regolamento n. 596/2014 (sentenza del 15 marzo 2022, Autorità dei mercati finanziari, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 65).
54 Per tener conto dell’importanza riconosciuta alle suddette libertà fondamentali in ogni società democratica, le espressioni «ai fini dell’attività giornalistica» e «[ai fini] di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione», contenute in tale articolo 21, devono essere interpretate in senso ampio (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 66 e giurisprudenza citata).
55 Pertanto, dalla formulazione dell’articolo 21 del regolamento n. 596/2014 nonché dal contesto in cui esso si inserisce e dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento risulta che la comunicazione di informazioni privilegiate ai media da parte di un politico può rientrare nell’espressione «[ai fini] di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione», cosicché tale articolo 21 può applicarsi in una fattispecie del genere.
56 Tuttavia, occorre ancora ricordare che l’applicazione di tale articolo 21 dipende altresì dalla questione se le due condizioni negative previste da quest’ultimo e ricordate al punto 49 della presente sentenza siano soddisfatte, vale a dire, da un lato, che tale persona o le persone ad essa strettamente associate non ricavino, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un guadagno da tale comunicazione e che, dall’altro, detta persona non abbia l’intenzione, con tale comunicazione, di fuorviare il mercato.
57 A tal riguardo, occorre precisare, in primo luogo, che il vantaggio o il guadagno di cui trattasi deve, in linea di principio, rivestire un carattere economico, nel senso che deve avere, direttamente o indirettamente, un’incidenza positiva, anche differita, sulla situazione patrimoniale della persona che diffonde l’informazione o quella di persone ad essa strettamente associate. Infatti, come risulta dal considerando 23 di tale regolamento, la caratteristica essenziale dell’abuso di informazioni privilegiate consiste nell’ottenere indebitamente, mediante informazioni privilegiate, un vantaggio sotto forma di operazioni di mercato. Di conseguenza, un guadagno di natura esclusivamente politica, ad esclusione di qualsiasi guadagno di natura economica, eventualmente ottenuto dalla persona interessata o dal partito politico al quale quest’ultimo appartiene, a seguito di una siffatta diffusione, non può essere qualificato come «vantaggio» o «guadagno», ai sensi dell’articolo 21, del regolamento n. 596/2014.
58 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se, con le sue dichiarazioni, MT avesse l’intenzione di fuorviare il mercato, risulta, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, sia dalla decisione di rinvio sia dal fascicolo sottoposto alla Corte che ciò non si è verificato nel caso di specie.
59 Quanto alle conseguenze che occorre trarre dall’applicazione dell’articolo 21 del regolamento n. 596/2014 ai fini dell’articolo 10 di quest’ultimo, occorre ricordare che l’eccezione prevista da detto articolo 21 deve essere interpretata in modo da salvaguardare l’efficacia pratica di quest’ultimo alla luce della sua finalità, enunciata del pari al considerando 77 di detto regolamento, il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello del considerando 44 della direttiva 2003/6, ossia il rispetto della libertà di stampa e della libertà di espressione in altri mezzi d’informazione, garantite, in particolare, dall’articolo 11 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 80 e giurisprudenza citata).
60 Orbene, come già dichiarato dalla Corte, la libertà di espressione e di informazione, riconosciuta all’articolo 11 della Carta, costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, facente parte dei valori sui quali, a norma dell’articolo 2 TUE, l’Unione è fondata. Le ingerenze nei diritti e nelle libertà garantiti da tale articolo 11 devono quindi, in un simile contesto, essere limitate allo stretto necessario (sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C-633/22, EU:C:2024:843, punto 49 e giurisprudenza citata).
61 Inoltre, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 11 della Carta, occorre prendere in considerazione, in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, di quest’ultima, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 10 della CEDU (sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 67 e giurisprudenza citata).
62 A tal riguardo, dalla giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che le eccezioni cui è soggetta la libertà di espressione richiedono un’interpretazione restrittiva e che l’articolo 10, paragrafo 2, della CEDU non lascia spazio a restrizioni alla libertà di espressione nell’ambito del discorso politico e in quello delle questioni di interesse generale. Riguardano un interesse generale le questioni che possono legittimamente interessare il pubblico e quelle che ne suscitano l’attenzione o lo preoccupano in modo significativo, in particolare perché riguardano il benessere dei cittadini o la vita della collettività (sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C-633/22, EU:C:2024:843, punti 53 e 54 e giurisprudenza citata).
63 In tale contesto, la Corte europea dei diritti dell’uomo sottolinea parimenti il ruolo fondamentale svolto dalla stampa in una società democratica, cosicché le garanzie da accordare a quest’ultima rivestono un’importanza particolare. Anche se la stampa non deve superare taluni limiti, attinenti in particolare alla tutela della reputazione o dei diritti altrui, essa è tuttavia tenuta a comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale. Se fosse altrimenti, la stampa non potrebbe svolgere il suo ruolo indispensabile di «public watchdog» (cane da guardia pubblico). Pertanto, occorre attribuire un grande peso all’interesse della società democratica ad assicurare e a mantenere la libertà di stampa quando si tratta di determinare, come richiesto dall’articolo 10, paragrafo 2, della CEDU, se l’ingerenza di cui trattasi sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito (sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C-633/22, EU:C:2024:843, punto 55 e giurisprudenza citata).
64 Orbene, le dichiarazioni rese da un politico al fine di sollevare un dibattito pubblico su questioni di interesse generale, quali l’imminente privatizzazione di un’impresa pubblica, possono rientrare nella libertà di espressione di una siffatta persona nell’ambito del discorso politico e in quello delle questioni di interesse generale, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 62 della presente sentenza.
65 Ciò premesso, come la Corte ha più volte precisato, i diritti e le libertà sanciti all’articolo 11 della Carta non sono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 120 e giurisprudenza citata, e del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C-633/22, EU:C:2024:843, punto 47).
66 Infatti, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quest’ultima ammette limitazioni all’esercizio di tali diritti e libertà, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
67 Pertanto, il requisito, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, che una siffatta comunicazione sia necessaria all’esercizio delle funzioni di un politico nonché il carattere proporzionato di tale comunicazione devono essere valutati tenendo conto del fatto che il citato articolo 10, paragrafo 1, costituendo una restrizione al diritto fondamentale garantito dall’articolo 11 della Carta, deve essere interpretato in conformità con l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 81).
68 Nel caso di specie, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 109 delle sue conclusioni, la restrizione imposta alla libertà di espressione di MT derivante dal divieto di comunicare l’informazione privilegiata di cui trattasi nel procedimento principale, in primo luogo, è prevista dalla legge, e precisamente sia dal regolamento n. 596/2014 sia dalla legge del 2 agosto 2002, in secondo luogo, rispetta il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà di cui trattasi, dato che un siffatto divieto non è imposto in modo assoluto, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 10 e 21 di tale regolamento e, in terzo luogo, persegue, in linea di principio, l’obiettivo di interesse generale consistente nel tutelare l’integrità dei mercati finanziari.
69 Inoltre, se è vero che spetta al giudice del rinvio effettuare la verifica tanto della necessità quanto della proporzionalità della comunicazione di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte è tuttavia competente a dare a quest’ultimo indicazioni idonee a consentirgli di decidere (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, MA.T.I. SUD e Duemme SGR, C-523/16 e C-536/16, EU:C:2018:122, punto 58 nonché giurisprudenza citata).
70 A tal riguardo, nella valutazione della necessità di una siffatta comunicazione all’esercizio delle funzioni di un politico, occorre prendere in considerazione la necessità, per l’esercizio di tali funzioni, di poter sollevare dibattiti pubblici su una questione di interesse generale come un progetto di privatizzazione di un’impresa postale nazionale.
71 Nell’ambito di tale verifica, il giudice del rinvio deve tener conto, in particolare, del contesto in cui tale comunicazione ha avuto luogo.
72 In particolare, poiché, secondo il giudice del rinvio, l’obiettivo che MT cercava di raggiungere comunicando le informazioni relative all’imminente privatizzazione della Bpost era quello di sollevare un dibattito pubblico su una questione di interesse generale, occorre verificare se, da un lato, tale comunicazione fosse necessaria a tal fine, tenuto conto del fatto che un dibattito sulla privatizzazione delle imprese pubbliche aveva già avuto luogo in Belgio, durante le discussioni che hanno preceduto l’adozione della legge del 16 dicembre 2015 menzionata al punto 18 della presente sentenza, e che, come indicato al punto 22 della presente sentenza, secondo il calendario dei negoziatori, si prevedeva di pubblicare, il 6 giugno 2016, un comunicato stampa che annunciava il completamento dell’operazione di privatizzazione e, dall’altro, detta comunicazione di una siffatta informazione, che, nel caso di specie, precisava l’identità degli operatori coinvolti nell’operazione di cui trattasi nonché la nuova quota che sarebbe detenuta dallo Stato belga nel capitale della Bpost dopo tale operazione, costituiva il mezzo più appropriato per far conoscere all’opinione pubblica un evento riguardante lo Stato membro interessato al fine di sollevare un dibattito pubblico.
73 Per quanto riguarda la questione se la comunicazione dell’informazione privilegiata di cui trattasi rispetti il principio di proporzionalità, occorre esaminare se la restrizione alla libertà di espressione che il divieto di una comunicazione del genere comporterebbe sia eccessiva rispetto al pregiudizio che tale comunicazione rischia di causare all’integrità dei mercati finanziari (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 84).
74 Tra gli elementi che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione per effettuare tale valutazione, occorre tener conto, sotto un primo profilo, dell’effetto potenzialmente dissuasivo di una siffatta restrizione per l’esercizio delle funzioni del politico interessato e, in particolare, per garantire la sua libertà di espressione nell’ambito del discorso politico, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 62 della presente sentenza.
75 Sotto un secondo profilo, occorre altresì verificare se la comunicazione dell’informazione privilegiata di cui trattasi nel procedimento principale sia proporzionata allo scopo perseguito, che è quello di sollevare un dibattito pubblico su questioni di interesse generale che possono legittimamente interessare il pubblico o che lo preoccupano in modo significativo, e se una siffatta comunicazione non sia eccessiva rispetto al pregiudizio che essa rischia di causare all’integrità dei mercati finanziari.
76 Sotto un terzo profilo, occorre prendere in considerazione gli effetti negativi per l’integrità dei mercati finanziari della comunicazione di informazioni privilegiate in discussione. Spetta al giudice del rinvio esaminare, in particolare, se tale comunicazione abbia potuto dar luogo all’abuso di informazioni privilegiate, tale da tradursi in perdite finanziarie per gli investitori nonché in una perdita di fiducia nei mercati finanziari (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 87).
77 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014 e l’articolo 21 di tale regolamento, letti alla luce degli articoli 11 e 52 della Carta, dell’articolo 10 della CEDU e del principio di uguaglianza, devono essere interpretati nel senso che la comunicazione di un’informazione privilegiata ai media da parte di un politico, al fine di criticare un’operazione di privatizzazione in corso di un’impresa pubblica e di sollecitare un dibattito pubblico su una questione di interesse generale, può rientrare nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, e che l’articolo 21 di tale regolamento può applicarsi a una siffatta comunicazione, purché tale comunicazione, valutata tenendo conto della libertà di espressione di tale politico, sia necessaria all’esercizio di tali funzioni e rispetti il principio di proporzionalità.
Sulle spese
78 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, e l’articolo 21 di tale regolamento, letti alla luce degli articoli 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del principio di uguaglianza,
devono essere interpretati nel senso che:
la comunicazione di un’informazione privilegiata ai media da parte di un politico, al fine di criticare un’operazione di privatizzazione in corso di un’impresa pubblica e di sollecitare un dibattito pubblico su una questione di interesse generale, può rientrare nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, e che l’articolo 21 di tale regolamento può applicarsi a una siffatta comunicazione, purché tale comunicazione, valutata tenendo conto della libertà di espressione di tale politico, sia necessaria all’esercizio di tali funzioni e rispetti il principio di proporzionalità.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Contrôles aux frontières ·
- Politique d'immigration ·
- Droits fondamentaux ·
- Politique d'asile ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Protection ·
- Liberté ·
- Règlement ·
- Illégalité ·
- Renvoi ·
- Charte
- Norme ·
- Parère ·
- Dalle ·
- Firme ·
- Ratio ·
- Date
- Dalle ·
- Norme ·
- Firme ·
- Invalide ·
- Conforme ·
- Avéré ·
- Dette ·
- Origine ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Norme ·
- Dalle ·
- Future ·
- Firme ·
- Cause ·
- Dire ·
- Prime ·
- Conforme
- Iasi ·
- Land ·
- Pari ·
- Origine ·
- Ags ·
- International ·
- Firme ·
- Portugal ·
- Dalle ·
- Norme
- Stockholm ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Écluse ·
- Etats membres ·
- Acte d'adhésion ·
- Service ·
- Suède ·
- Jurisprudence ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Linguistique ·
- Commission ·
- Langue ·
- Avis ·
- Exception d’illégalité ·
- Epso ·
- Annulation ·
- Candidat ·
- Test
- Accise ·
- Pari ·
- Dalle ·
- Norme ·
- Management ·
- Avéré ·
- Dette ·
- Tourisme ·
- Acte ·
- Euro
- Entrepôt ·
- Directive ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Réglementation nationale ·
- Accise ·
- Critère ·
- Juridiction ·
- Interprétation ·
- Principe de proportionnalité ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médias ·
- Homme politique ·
- Abus de marché ·
- Marchés financiers ·
- Divulgation d'informations ·
- Charte ·
- Débat public ·
- Liberté ·
- Liberté d'expression ·
- Règlement
- Tva ·
- Exonérations ·
- Directive ·
- Activité ·
- Prestation de services ·
- Réglementation nationale ·
- Concurrence ·
- Catalogne ·
- Interprétation ·
- Etats membres
- Parère ·
- Conseil d'etat ·
- Firme ·
- Pari ·
- Poste ·
- Norme ·
- Contentieux ·
- Morale ·
- Avéré ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.