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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2026, T-1137/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1137/23 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 3 juin 2026.#UF contre Parlement européen.#Fonction publique – Assistants parlementaires accrédités – Contrat à durée déterminée – Article 2, sous c), du RAA – Résiliation du contrat – Article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA – Rupture du lien de confiance – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Erreur de droit – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Impartialité – Présomption d’innocence – Détournement de pouvoir – Responsabilité – Préjudices matériel et moral.#Affaire T-1137/23. | |
| Date de dépôt : | 4 décembre 2023 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1137 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:367 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Perišin |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EP |
Texte intégral
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
3 giugno 2026 (*)
« Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Contratto a tempo determinato – Articolo 2, lettera c), del RAA – Risoluzione del contratto – Articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Imparzialità – Presunzione d’innocenza – Sviamento di potere – Responsabilità – Danni materiali e morali »
Nella causa T-1137/23,
UF, rappresentato da M. Velardo, avvocata,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato da S. Seyr, R. Schiano e R. Rende Granata, in qualità di agenti,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto, al momento della deliberazione, da L. Truchot, presidente, M. Sampol Pucurull e T. Perišin (relatrice), giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento, e segnatamente:
– i quesiti scritti rivolti dal Tribunale al ricorrente e al Parlamento il 18 dicembre 2024 e le risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 10 e il 9 gennaio 2025,
– la domanda di produzione di documenti rivolta dal Tribunale al Parlamento il 18 dicembre 2024 e la risposta di quest’ultimo a tale domanda depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2025,
– le osservazioni del ricorrente sulla risposta del Parlamento al quesito scritto e alla domanda di produzione di documenti rivolti a quest’ultimo dal Tribunale, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2025,
– la presa di posizione del Parlamento in ordine alle osservazioni del ricorrente sulla risposta del Parlamento stesso al quesito scritto e alla domanda di produzione di documenti ad esso rivolti dal Tribunale, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2025,
vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, di una domanda di fissazione di udienza entro il termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, UF, chiede, da un lato, l’annullamento della decisione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2023, che ha risolto il suo contratto di assistente parlamentare accreditato (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e, dall’altro, il risarcimento del danno da lui asseritamente subìto a causa di tale decisione.
I. Fatti all’origine della controversia
2 Il 5 dicembre 2022 il ricorrente è stato assunto dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») del Parlamento, ai sensi dell’articolo 5 bis del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), in qualità di assistente parlamentare accreditato (in prosieguo: l’«APA») per assistere A, membro del Parlamento (in prosieguo: la «deputata»), fino al 29 febbraio 2024.
3 [riservato] (1)
4 Il 10 dicembre 2022 la deputata ha trasmesso una domanda di risoluzione del contratto di APA del ricorrente alla direzione generale del personale del Parlamento mediante un modulo intitolato «Domanda di risoluzione di un contratto di [APA]» (in prosieguo: la «domanda di risoluzione»). Tra i motivi che possono giustificare il venir meno del rapporto di fiducia tra il membro e l’APA indicati nel modulo, la deputata ha barrato la casella intitolata «Danno all’immagine del sottoscritto».
5 Il 12 dicembre 2022 la deputata ha avuto un colloquio con l’AACC (in prosieguo: il «colloquio del 12 dicembre 2022»), nel corso del quale essa ha fornito a quest’ultima spiegazioni orali nonché elementi su supporto cartaceo a sostegno della domanda di risoluzione, [riservato].
6 Con lettera del 13 dicembre 2022, l’AACC ha informato il ricorrente che la deputata gli aveva inviato una domanda di risoluzione del suo contratto di APA e lo ha invitato a un colloquio preliminare conformemente alle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 4, terzo comma, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA adottate con decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 14 aprile 2014 e modificate dalle decisioni dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 2 ottobre 2017 e del 5 luglio 2021 (in prosieguo: le «misure di applicazione del titolo VII del RAA»), affinché egli potesse presentare le proprie osservazioni in merito al motivo addotto dalla deputata in detta domanda.
7 Il 14 dicembre 2022 il ricorrente ha partecipato a un colloquio preliminare con l’AACC (in prosieguo: il «colloquio del 14 dicembre 2022»), nel corso del quale ha espresso il desiderio di partecipare alla procedura di conciliazione prevista dall’articolo 139, paragrafo 3 bis, del RAA.
8 Con messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2022, la deputata ha declinato l’offerta del ricorrente di partecipare alla procedura di conciliazione di cui all’articolo 139, paragrafo 3 bis, del RAA.
9 Con lettera del 3 gennaio 2023, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni scritte e ha spiegato i motivi per cui si opponeva alla domanda di risoluzione (in prosieguo: le «osservazioni del 3 gennaio 2023»).
10 Il 30 gennaio 2023, con la decisione impugnata, l’AACC ha risolto il contratto di APA del ricorrente per cessazione del rapporto di fiducia, conformemente all’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA.
11 La decisione impugnata precisava, dopo aver preso in considerazione, in particolare, la domanda di risoluzione, il colloquio del 14 dicembre 2022 e l’analisi della rispettiva posizione delle due parti, che, [riservato]. Tali elementi, presi singolarmente o nel loro insieme, sono stati considerati dall’AACC, da un punto di vista obiettivo, idonei a pregiudicare l’immagine della deputata nella sua qualità di superiore gerarchico nonché alla luce del rapporto professionale fondato sulla fiducia reciproca tra un deputato e un APA, indipendentemente da qualsiasi comportamento imputabile al ricorrente nel contesto di detta indagine.
12 Con lettera del 25 aprile 2023, indirizzata al segretario generale del Parlamento, il ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile per analogia agli APA in forza del rinvio al titolo VII dello Statuto contenuto nell’articolo 138 del RAA, avverso la decisione impugnata. Nell’ambito del suo reclamo, il ricorrente ha fatto valere una violazione dell’obbligo di motivazione e dei suoi diritti della difesa nonché, in sostanza, un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che la decisione impugnata era viziata da una violazione delle norme relative alla tutela dei lavoratori contro i licenziamenti ingiustificati e violava i principi relativi all’onere della prova per quanto riguarda l’esistenza di un danno all’immagine della deputata. Infine, il ricorrente ha fatto valere che detta decisione derivava da uno sviamento di potere.
13 Con lettera del 28 agosto 2023, il segretario generale del Parlamento ha respinto il reclamo del ricorrente (in prosieguo: la «decisione esplicita di rigetto del reclamo»).
14 Il segretario generale del Parlamento ha osservato, in particolare, che la decisione impugnata faceva apparire in modo chiaro e inequivocabile la motivazione dell’AACC e che il ricorrente aveva potuto utilmente far valere i suoi argomenti nell’ambito della procedura espletata. Inoltre, il segretario generale del Parlamento ha ritenuto che non esistesse alcun elemento nel RAA, nelle misure di applicazione del titolo VII del RAA o nella giurisprudenza che ostasse a che la violazione del rapporto di fiducia fosse legata a una circostanza estranea al comportamento dell’APA. A tale titolo, il segretario generale del Parlamento ha ritenuto plausibile, alla luce della natura delle funzioni esercitate dai membri del Parlamento, che il rapporto di fiducia potesse cessare nell’ipotesi, come quella del caso di specie, in cui uno stretto collaboratore di un membro fosse, in qualsiasi modo, [riservato]. In tale contesto, il segretario generale del Parlamento ha rilevato che le disposizioni citate dal ricorrente, rientranti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nella convenzione n. 158 dell’Organizzazione internazionale del lavoro sulla cessazione del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro, adottata il 22 giugno 1982 (in prosieguo: la «Convenzione dell’OIL»), nonché nella Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961, come riveduta, non erano idonee a modificare tale conclusione. Infine, il segretario generale del Parlamento ha considerato che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento che consentisse di dimostrare che l’AACC avesse perseguito un obiettivo diverso da quello contemplato all’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA e fosse, sotto tale aspetto, incorsa in uno sviamento di potere.
II. Conclusioni delle parti
15 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo;
– annullare la decisione esplicita di rigetto del reclamo;
– condannare il Parlamento a risarcire il danno materiale subìto, valutato in un importo pari a EUR 71 737,54;
– condannare il Parlamento a risarcire il danno morale subìto, valutato in un importo pari a EUR 10 000;
– condannare il Parlamento alle spese.
16 Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
III. In diritto
A. Sull’oggetto delle conclusioni di annullamento
17 Con il primo, il secondo e il terzo capo delle sue conclusioni, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata nonché della decisione implicita e di quella esplicita di rigetto del reclamo.
18 Il Parlamento osserva che una decisione implicita di rigetto del reclamo è intervenuta il 25 agosto 2023, ossia quattro mesi dopo che il ricorrente aveva presentato il suo reclamo, il 25 aprile 2023. In tale contesto, il Parlamento sostiene che la decisione esplicita di rigetto del reclamo sostituisce la decisione implicita di rigetto del reclamo e che le conclusioni per annullamento dirette contro tale decisione sono prive di oggetto.
19 Peraltro, il Parlamento ritiene che la decisione esplicita di rigetto del reclamo sia priva di contenuto autonomo in quanto conferma, in sostanza, la decisione impugnata. Pertanto, secondo tale istituzione, le conclusioni per annullamento devono considerarsi dirette contro questa sola decisione.
20 Secondo una giurisprudenza costante, il reclamo amministrativo, quale previsto all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono parte integrante di una procedura complessa e costituiscono solo una condizione preliminare all’adizione del giudice. Pertanto, un ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto lesivo oggetto del reclamo stesso, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale tale reclamo è stato proposto (v. sentenza dell’11 novembre 2020, AD/ECHA, T-25/19, non pubblicata, EU:T:2020:536, punto 32 e giurisprudenza citata).
21 Inoltre, tenuto conto del fatto che il procedimento precontenzioso ha carattere evolutivo, una decisione esplicita di rigetto del reclamo che contenga solo precisazioni complementari e si limiti quindi a rivelare, in modo dettagliato, i motivi della conferma della decisione precedente non costituisce un atto lesivo. Nondimeno, questo stesso carattere evolutivo del procedimento precontenzioso implica che tali precisazioni complementari siano prese in considerazione per valutare la legittimità dell’atto impugnato (sentenza del 7 settembre 2022, Migadakis/ENISA, T-507/21, non pubblicata, EU:T:2022:507, punto 13).
22 Per contro, non occorre pronunciarsi sulla decisione implicita di rigetto del reclamo laddove la decisione esplicita si è sostituita a quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, BK/EASO, T-277/19, non pubblicata, EU:C:2021:161, punto 45).
23 Nel caso di specie, da un lato, si deve constatare che la decisione esplicita di rigetto del reclamo si è sostituita alla decisione implicita di rigetto del reclamo, formatasi a seguito del silenzio dell’amministrazione, cosicché, conformemente alla domanda formulata dal Parlamento e non contestata dal ricorrente, non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento di tale decisione implicita.
24 Dall’altro lato, la decisione esplicita di rigetto del reclamo conferma la decisione impugnata. La circostanza che l’AACC sia stata indotta, in risposta agli argomenti dedotti dal ricorrente nel reclamo, a precisare la motivazione della decisione impugnata non può giustificare che la decisione esplicita di rigetto del reclamo sia considerata come un atto autonomo che arreca pregiudizio a detto ricorrente, dato che la motivazione di detto rigetto coincide, in sostanza, con la decisione contro la quale tale reclamo è stato diretto.
25 Ne consegue che le conclusioni di annullamento dirette contro la decisione esplicita di rigetto del reclamo sono prive di contenuto autonomo e che il ricorso deve essere considerato come diretto unicamente contro la decisione impugnata, la cui legittimità deve essere esaminata prendendo in considerazione anche la motivazione contenuta nella decisione esplicita di rigetto del reclamo.
B. Sulle conclusioni di annullamento
26 A sostegno delle sue conclusioni di annullamento, il ricorrente deduce formalmente tre motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’obbligo di motivazione e sulla connessa violazione dei diritti della difesa, il secondo, su un errore di diritto, su una violazione delle norme relative alla tutela dei lavoratori contro i licenziamenti ingiustificati, su un errore manifesto di valutazione, nonché sull’assenza di prove quanto all’esistenza di un danno all’immagine, e, il terzo, su uno sviamento di potere.
27 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il Tribunale deve interpretare i motivi fatti valere da una parte ricorrente in base alla loro sostanza piuttosto che alla loro qualificazione e procedere, di conseguenza, alla qualificazione dei motivi dedotti e degli argomenti presentati con il ricorso introduttivo del giudizio (v. sentenza del 5 settembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commissione, T-471/11, EU:T:2014:739, punto 51 e giurisprudenza citata).
28 A tal riguardo, occorre osservare che la struttura dell’argomentazione inizialmente presentata dal ricorrente nel ricorso introduttivo è stata modificata a seguito della trasmissione della replica nonché della sua risposta ai quesiti del Tribunale in data 10 gennaio 2025 e delle osservazioni del 5 febbraio 2025, relative alla risposta del Parlamento del 9 gennaio 2025 alle misure di organizzazione del procedimento per quanto riguarda i fondamenti giuridici del colloquio del 12 dicembre 2022 (in prosieguo: le «osservazioni del 5 febbraio 2025»).
29 In tali circostanze, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il Tribunale ritiene che il ricorrente sollevi, in sostanza, cinque motivi, vertenti:
– il primo, su una violazione dell’obbligo di motivazione;
– il secondo, in sostanza, su una violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltato nonché dei principi di imparzialità oggettiva, di uguaglianza e di presunzione di innocenza;
– il terzo, su errori manifesti di valutazione;
– il quarto, in sostanza, su errori di diritto con riguardo alla violazione delle norme relative alla protezione dei lavoratori contro i licenziamenti ingiustificati;
– il quinto, su uno sviamento di potere.
1. Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione
30 Con il suo primo motivo, il ricorrente solleva, in sostanza, due parti, riguardanti la decisione impugnata, vertenti, la prima, sull’insufficienza di motivazione di tale decisione e, la seconda, sulla mancata presa in considerazione degli elementi presentati in occasione del colloquio del 14 dicembre 2022 nonché nell’ambito delle osservazioni del 3 gennaio 2023.
31 Il Parlamento contesta le allegazioni del ricorrente.
a) Sulla prima parte del motivo, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione della decisione impugnata
32 Con la prima parte del primo motivo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che la motivazione della decisione impugnata non è adeguata e non fa apparire in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento del Parlamento.
33 A questo proposito, occorre ricordare che il diritto a una buona amministrazione comporta, in particolare, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha la stessa portata di quello derivante dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, nonché di quello previsto dall’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, applicabile per analogia agli APA in forza dell’articolo 127 del RAA. La motivazione prescritta da tali disposizioni dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T-431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punti 28 e 29 e giurisprudenza citata).
34 La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie, e in particolare in funzione del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. Non è richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto, per stabilire se essa sia sufficiente, occorre prendere in considerazione non solo il suo tenore letterale, ma anche il contesto in cui essa si inserisce e il complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T-431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punto 29 e giurisprudenza citata).
35 Per quanto riguarda le norme giuridiche che disciplinano la risoluzione del contratto degli APA prima della scadenza per il motivo costituito dalla cessazione del rapporto di fiducia, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, del RAA, è previsto quanto segue:
«Il contratto dell’assistente parlamentare accreditato si risolve, oltre che per decesso:
(…)
d) tenuto conto del fatto che la fiducia costituisce la base del rapporto professionale tra il deputato e il suo assistente parlamentare accreditato, alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all’assistente parlamentare accreditato o al Parlamento europeo, previa richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per coadiuvare i quali l’assistente parlamentare accreditato è stato assunto, il diritto di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. (…)».
36 Come già statuito dalla giurisprudenza, se è pur vero che la semplice constatazione dell’esistenza di una cessazione del rapporto di fiducia può essere sufficiente a giustificare l’adozione di una decisione di licenziamento di un APA e che, ove una siffatta decisione si basi solo su una siffatta constatazione, l’esigenza di precisione quanto alla presentazione, nella motivazione della decisione, delle circostanze di fatto che rivelano o giustificano tale cessazione del rapporto di fiducia non può che essere limitata, resta il fatto che il semplice riferimento alla cessazione del rapporto di fiducia, senza alcuna precisazione quanto alle circostanze di fatto che rivelano o giustificano tale venir meno della fiducia, non è sufficiente per far sapere all’APA se tale decisione sia fondata e per consentire al giudice dell’Unione europea di esercitare il suo controllo di legittimità (v. sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T-431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punto 31 e giurisprudenza citata).
37 Nel caso di specie, in primo luogo, la decisione impugnata indica che la risoluzione del contratto del ricorrente è motivata dalla cessazione del rapporto di fiducia tra il ricorrente e la deputata a causa, [riservato]. Una siffatta motivazione è sufficientemente esplicita, interviene in un contesto particolarmente ben noto ai protagonisti e tiene conto del fatto, peraltro, che il ricorrente è stato sentito in occasione del colloquio del 14 dicembre 2022 e che ha presentato le osservazioni del 3 gennaio 2023.
38 Tale motivazione è stata inoltre integrata dalla decisione esplicita di rigetto del reclamo (v. supra, punti 14 e 24). In tale decisione, in risposta agli argomenti sollevati dal ricorrente nel reclamo, vertenti, in particolare, su una violazione dell’obbligo di motivazione, sono stati ricordati, in sostanza, i fatti descritti nella decisione impugnata all’origine della cessazione del rapporto di fiducia. Inoltre, detta decisione ha precisato che la perdita di fiducia poteva essere collegata a una circostanza diversa dal comportamento dell’APA interessato, a causa della natura delle funzioni esercitate dai membri del Parlamento e del legame tra questi ultimi e i loro APA.
39 Alla luce di quanto precede, si deve considerare che la motivazione fornita nella decisione impugnata, come integrata dalla decisione esplicita di rigetto del reclamo, fa apparire in modo chiaro e inequivocabile il motivo del licenziamento, nonché il ragionamento seguito dall’AACC, e che tali decisioni sono intervenute in un contesto noto al ricorrente. Quest’ultimo è stato quindi posto in grado di comprenderne la portata e il giudice dell’Unione ha potuto esercitare il suo controllo sulla legittimità di tali decisioni.
40 In secondo luogo, nella parte in cui il ricorrente contesta il contenuto della motivazione della decisione impugnata nonché quello della motivazione della decisione esplicita di rigetto del reclamo, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attenendo quest’ultima alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur adducendo ragioni errate. Ne consegue che le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di un atto non sono pertinenti nell’ambito di un motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza di motivazione (v. sentenza del 6 febbraio 2019, TN/ENISA, T-461/17, non pubblicata, EU:T:2019:63, punto 40 e giurisprudenza citata).
41 Pertanto, dato che il ricorrente contesta, nell’ambito del primo motivo, la fondatezza di talune valutazioni e l’assenza di un nesso chiaro tra tali valutazioni e la cessazione del rapporto di fiducia, i suoi argomenti si confondono con quelli dedotti a sostegno del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo. Tali argomenti saranno quindi esaminati nell’ambito dell’analisi di tali motivi.
42 Pertanto, la prima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.
b) Sulla seconda parte del motivo, relativa alla mancata presa in considerazione degli elementi addotti dal ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata
43 Con la seconda parte del primo motivo, il ricorrente sostiene che non è stata prestata alcuna attenzione al colloquio del 14 dicembre 2022 né alle osservazioni del 3 gennaio 2023 facendo esplicito riferimento all’obbligo di motivazione del Parlamento. Con tale parte, il ricorrente intende quindi sostenere, in sostanza, che la motivazione della decisione impugnata era insufficiente.
44 In tale contesto, è sufficiente ricordare che, come esposto ai punti da 37 a 39 supra, da un lato, la motivazione della decisione impugnata, come integrata dalla decisione esplicita di rigetto del reclamo, appare sufficiente e, dall’altro, l’AACC non aveva alcun obbligo di rispondere a tutti gli argomenti sollevati dal ricorrente.
45 Infatti, una motivazione non deve essere esaustiva, ma, al contrario, deve essere considerata sufficiente quando espone i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione. L’amministrazione non è quindi tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti dedotti dinanzi ad essa (v. sentenza del 14 luglio 2021, BG/Parlamento, T-253/19, non pubblicata, EU:T:2021:459, punto 64 e giurisprudenza citata).
46 Peraltro, il fatto che l’AACC abbia risolto il contratto del ricorrente non dimostra affatto, di per sé solo, che essa non abbia tenuto conto dei fatti invocati e degli elementi di prova forniti dal ricorrente. Infatti, il fatto di prendere in considerazione le osservazioni del ricorrente non significa per questo che l’AACC debba necessariamente convalidarle (v. sentenza del 14 luglio 2021, BG/Parlamento, T-253/19, non pubblicata, EU:T:2021:459, punto 65 e giurisprudenza citata).
47 In tali circostanze, occorre respingere la seconda parte del primo motivo in quanto infondata e, pertanto, il primo motivo nel suo insieme.
2. Sul secondo motivo, relativo, in sostanza, ad una violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltato nonché dei principi di imparzialità oggettiva, di uguaglianza e di presunzione di innocenza
48 A sostegno del suo secondo motivo, il ricorrente deduce, in sostanza, due parti, vertenti, la prima, su una violazione dei suoi diritti della difesa e del suo diritto di essere ascoltato e, la seconda, su una violazione dei principi di imparzialità oggettiva, di uguaglianza e di presunzione di innocenza.
49 Il Parlamento contesta la ricevibilità di una parte del secondo motivo nonché la sua fondatezza.
a) Sulla ricevibilità e sulla fondatezza di taluni argomenti sollevati dal ricorrente
50 Nella controreplica, il Parlamento sostiene, in sostanza, che il secondo motivo deve essere dichiarato in parte irricevibile. A tale titolo, esso sostiene che gli argomenti dedotti ai punti da 24 a 28 della replica, vertenti su una violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità nonché, in sostanza, dell’articolo 20 delle misure di applicazione del titolo VII del RAA, non sono stati formulati né nella fase del reclamo né in quella del ricorso introduttivo del giudizio. In tale contesto, tali argomenti dovrebbero essere respinti in quanto irricevibili in quanto sono stati presentati in violazione della regola della concordanza e, in sostanza, dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
51 Interrogato dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura sulla ricevibilità degli argomenti in questione, il ricorrente sostiene che l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento è irricevibile in quanto manca di chiarezza e di precisione.
52 In subordine, il ricorrente ritiene che la ricevibilità degli argomenti sollevati ai punti da 24 a 28 della replica e vertenti su una violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità nonché, in sostanza, dell’articolo 20 delle misure di applicazione del titolo VII del RAA sia giustificata sulla base di elementi di fatto e di diritto emersi in corso di causa. A tal riguardo, il ricorrente sostiene di aver preso conoscenza, in occasione della produzione del controricorso, del fatto che l’AACC non aveva divulgato tutti gli elementi esposti dalla deputata nel corso del colloquio del 12 dicembre 2022.
53 Nelle osservazioni del 5 febbraio 2025, il ricorrente precisa la portata degli argomenti sollevati ai punti da 24 a 28 della replica e invoca altri due argomenti, vertenti, il primo, sulla mancata comunicazione, da parte del Parlamento, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA e, il secondo, in sostanza, su una violazione dell’articolo 20, paragrafo 6, di tali misure.
54 Nella presa di posizione del 10 marzo 2025, il Parlamento ribadisce che gli argomenti sollevati ai punti da 24 a 28 della replica sono irricevibili. Inoltre, esso dichiara che gli argomenti vertenti, da un lato, sulla mancata comunicazione, da parte del Parlamento, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA e, dall’altro, in sostanza, su una violazione dell’articolo 20, paragrafo 6, di tali misure sono parimenti irricevibili in quanto sono stati introdotti in violazione della regola della concordanza e, in sostanza, dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
55 A questo proposito, in primo luogo, occorre ricordare che la regola della concordanza tra il reclamo, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, e il ricorso introduttivo del giudizio impone, a pena di irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice dell’Unione lo sia già stato nell’ambito del procedimento precontenzioso affinché l’autorità che ha il potere di nomina o l’AACC sia stata in grado di conoscere le censure che l’interessato formula avverso la decisione contestata [v. sentenze del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, punto 71 e giurisprudenza citata, e del 16 giugno 2021, Lucaccioni/Commissione, T-316/19, EU:T:2021:367, punto 90 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].
56 Ne consegue che, nei ricorsi di funzionari o agenti, le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione possono contenere solo profili di censura fondati sulla stessa causa su cui si fondano i profili di censura dedotti nel reclamo, fermo restando che tali profili di censura possono essere sviluppati, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante la presentazione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi (v. sentenza del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, punto 73 e giurisprudenza citata).
57 Inoltre, in secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. A tal riguardo, un evento deve essere considerato un elemento che consente la deduzione di un motivo nuovo qualora esso sia idoneo a modificare la situazione di diritto esistente al momento del deposito del ricorso introduttivo. Non costituisce, invece, un elemento nuovo tale da giustificare la presentazione di un nuovo motivo un evento che si limita a confermare una situazione di diritto che il ricorrente conosceva al momento in cui ha proposto il suo ricorso (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA, C-669/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:713, punti 15 e 16 e giurisprudenza citata).
58 Oltre a ciò, anche se l’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di procedura consente, in determinate circostanze, la deduzione di nuovi motivi in corso di causa, tale disposizione non può, in alcun caso, essere interpretata nel senso che autorizzi la parte ricorrente a presentare al Tribunale nuove conclusioni e a modificare in tal modo l’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2019, Rose Vision/Commissione, C-346/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:939, punto 43, e del 13 luglio 2018, PS/BEI, T-612/16, non pubblicata, EU:T:2018:483, punto 38).
59 È alla luce dei principi giurisprudenziali sopra ricordati che occorre esaminare la ricevibilità degli argomenti sollevati dal ricorrente nella replica e nelle osservazioni del 5 febbraio 2025, menzionati ai punti 50, 52 e 53 supra.
60 Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento e vertente sul fatto che gli argomenti relativi a una violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità nonché, in sostanza, dell’articolo 20 delle misure di applicazione del titolo VII del RAA contravverrebbero alla regola della concordanza e, in sostanza, sarebbero tardivi, occorre rilevare che il ricorrente ha preso conoscenza dell’organizzazione del colloquio del 12 dicembre 2022 tra la deputata e l’AACC in occasione del suo colloquio del 14 dicembre 2022. Tuttavia, è pacifico che il colloquio del 12 dicembre 2022 non è stato oggetto di un resoconto che avrebbe consentito all’interessato di prendere conoscenza di tutti i fatti invocati dalla deputata in tale occasione per giustificare la domanda di risoluzione. Orbene, come risulta dal punto 24 del controricorso, il Parlamento ha indicato esplicitamente, per la prima volta, che l’AACC non aveva divulgato tutti gli elementi esposti dalla deputata durante il colloquio del 12 dicembre 2022, ma aveva esposto al ricorrente i soli fatti considerati pertinenti.
61 In tali circostanze, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 57 e 58 supra, l’argomentazione sollevata ai punti da 24 a 28 della replica, poi sviluppata nelle osservazioni del 5 febbraio 2025, nella parte in cui mira a consentire al ricorrente di prendere posizione, da un lato, su un’informazione ottenuta in occasione della trasmissione del controricorso nonché, dall’altro, sulla risposta del Parlamento del 9 gennaio 2025 alle misure di organizzazione del procedimento, si ricollega ad elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento e idonei a modificare la situazione di diritto esistente al momento del deposito del ricorso.
62 Pertanto, sebbene gli argomenti del ricorrente invocati nell’ambito della replica nonché nelle osservazioni del 5 febbraio 2025 non trovino alcun collegamento esplicito nel reclamo o nel ricorso introduttivo, essi sono nondimeno ricevibili.
63 Da quanto precede risulta che il Parlamento non può fondatamente sostenere che tale argomentazione viola la regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso nonché, in sostanza, l’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
64 Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento per quanto riguarda gli argomenti vertenti su una violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità nonché, in sostanza, dell’articolo 20 delle misure di applicazione del titolo VII del RAA deve essere respinta senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza degli argomenti del ricorrente relativi alla ricevibilità di tale eccezione di irricevibilità.
65 In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti vertenti sulla mancata comunicazione, da parte del Parlamento, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA e, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 6, di tali misure, occorre ricordare che tali argomenti sono stati sollevati nell’ambito delle osservazioni del 5 febbraio 2025, in risposta alle memorie del Parlamento del 9 gennaio 2025 riguardanti i fondamenti giuridici del colloquio del 12 dicembre 2022.
66 Orbene, è giocoforza constatare che tali argomenti non sono connessi al colloquio del 12 dicembre 2022 e non sono diretti a consentire al ricorrente di prendere posizione su un’informazione ottenuta in occasione della produzione della controreplica.
67 In tali circostanze, gli argomenti vertenti sulla mancata comunicazione, da parte del Parlamento, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA e sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 6, di tali misure non si fondano su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento e idonei a modificare la situazione di diritto esistente al momento del deposito del ricorso introduttivo, come richiesto dalla giurisprudenza citata ai punti 57 e 58 supra.
68 In tali circostanze, poiché la presentazione tardiva di tali argomenti non è affatto giustificata e questi ultimi non costituiscono l’ampliamento di un motivo enunciato nel ricorso, si deve constatare che detti argomenti violano le disposizioni dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura e devono pertanto essere respinti in quanto irricevibili, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tali argomenti alla luce del rispetto della regola della concordanza.
69 In ogni caso, occorre constatare che tali argomenti non sono neppure fondati.
70 Conformemente alle norme giuridiche che disciplinano la risoluzione del contratto degli APA prima della scadenza per il motivo di cessazione del rapporto di fiducia, occorre constatare che, ai sensi dell’articolo 20 delle misure di applicazione del titolo VII del RAA, è previsto quanto segue:
«1. Il contratto dell’[APA] cessa alle condizioni di cui all’articolo 139, paragrafi da 1 a 3, del RAA (…).
2. In particolare, quando l’[APA], il deputato o il raggruppamento di deputati intendono porre fine al contratto prima della sua scadenza, conformemente al paragrafo 1, lettera d), (…) dell’articolo 139 del RAA, l’[APA] o il deputato di riferimento trasmette all’AACC una richiesta scritta, indicando il motivo o i motivi per cui si chiede la risoluzione anticipata del contratto.
3. Al ricevimento della richiesta di risoluzione, l’AACC comunica all’[APA] o al deputato di riferimento l’intenzione dell’altra parte di porre fine al contratto (…).
4. In caso di richiesta di revoca presentata dal deputato di riferimento, l’AACC convoca l’[APA] interessato a un colloquio presso la sede del Parlamento (…).
(…)
Nel corso del colloquio, l’AACC comunica all’[APA] il motivo o i motivi menzionati dal deputato di riferimento nella domanda di risoluzione e ascolta le eventuali osservazioni dell’[APA], che sono riportate in un resoconto.
5. Nel caso in cui le due parti declinino l’invito a partecipare alla procedura di conciliazione di cui all’articolo 139, paragrafo 3 bis, del RAA, l’AACC decide sulla risoluzione del contratto conformemente al paragrafo 1, lettera d), o al paragrafo 3, dell’articolo 139 del RAA.
6. La procedura di conciliazione prosegue se almeno una delle parti esprime interesse ad applicarla».
71 A tal riguardo, da un lato, per quanto riguarda l’argomento vertente sulla mancata comunicazione, da parte del Parlamento, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA, risulta da una giurisprudenza costante che si presume che i funzionari e gli altri agenti conoscano lo Statuto e le norme interne applicabili al personale della loro istituzione, organismo o organo dell’Unione, cosicché la loro asserita ignoranza degli obblighi ad essi incombenti a tale titolo non può configurare una buona fede (v. sentenza del 14 febbraio 2019, L/Parlamento, T-91/17, non pubblicata, EU:T:2019:93, punto 56 e giurisprudenza citata).
72 Nel caso di specie, il ricorrente non può invocare la mancata comunicazione delle misure di applicazione del titolo VII del RAA da parte del Parlamento e, in sostanza, la presunta ignoranza di tali misure. Come rilevato dal Parlamento, dall’articolo 13, paragrafo 1, del contratto di lavoro del ricorrente, intitolato «Disposizioni finali», risulta che quest’ultimo ha indicato, al momento della sua firma, di essere a conoscenza «dello Statuto e del RAA, in particolare del suo [t]itolo VII, nonché delle misure di applicazione».
73 In tali circostanze, il ricorrente non può, in mancanza di buona fede, invocare un’asserita mancata comunicazione delle misure di applicazione del titolo VII del RAA.
74 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento vertente, in sostanza, su una violazione dell’articolo 20, paragrafo 6, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA, in quanto l’AACC non avrebbe attuato la procedura di conciliazione prevista da tale disposizione sebbene il ricorrente avesse espresso un interesse in tal senso, dalla decisione impugnata risulta che l’AACC ha chiesto alla deputata di partecipare a tale procedura, ma che quest’ultima ha escluso una siffatta partecipazione con messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2022.
75 A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un vizio di procedura comporta l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi solo se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso. In tale contesto, non si può imporre a un ricorrente che invoca un vizio procedurale di dimostrare che la decisione dell’istituzione dell’Unione interessata avrebbe avuto un contenuto diverso, ma unicamente che una siffatta ipotesi non è del tutto esclusa, dovendo, inoltre, la valutazione di tale questione essere effettuata in funzione delle circostanze di fatto e di diritto specifiche di ciascun caso di specie (v. sentenza dell’11 dicembre 2024, FFPE sezione Consiglio/Consiglio, T-179/23, EU:T:2024:897, punto 64 e giurisprudenza citata).
76 Nel caso di specie, è pacifico che la procedura di conciliazione tra la deputata e il ricorrente non è stata organizzata, sebbene l’articolo 20, paragrafo 6, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA imponesse l’organizzazione di una siffatta procedura.
77 Tuttavia, dal fascicolo non risulta che il ricorrente abbia fornito elementi diretti a dimostrare che non era del tutto escluso che la decisione impugnata avrebbe avuto un contenuto diverso se la procedura di conciliazione fosse stata organizzata conformemente all’articolo 20, paragrafo 6, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA.
78 Alla luce di quanto precede, gli argomenti vertenti sulla mancata comunicazione, da parte del Parlamento, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA e, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 6, di tali misure devono essere respinti in quanto irricevibili e, in ogni caso, infondati.
b) Sulla prima parte del motivo, relativa, in sostanza, ad una violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltati
79 A sostegno della prima parte del secondo motivo, il ricorrente deduce, in sostanza, quattro censure, vertenti, la prima, sull’irregolarità del colloquio del 12 dicembre 2022, la seconda, sulle conseguenze relative all’assenza di un resoconto relativo al colloquio del 12 dicembre 2022, la terza, sul fatto che egli non ha potuto essere assistito dal suo avvocato durante il colloquio del 14 dicembre 2022 e, la quarta, in sostanza, sulla mancata redazione e trasmissione del resoconto relativo al colloquio del 14 dicembre 2022.
i) Considerazioni preliminari
80 In via preliminare, occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, di cui il diritto di ogni persona di essere ascoltata, sancito in particolare dall’articolo 41 della Carta, costituisce parte integrante (v. sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T-431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punto 38 e giurisprudenza citata).
81 Il diritto di essere ascoltati garantisce ad ogni persona la possibilità di far conoscere, in modo utile ed effettivo, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v. sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T-431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punto 39 e giurisprudenza citata).
82 Il diritto di essere ascoltato è inteso, in particolare, per garantire una tutela effettiva della persona interessata, a consentire a quest’ultima di correggere un errore o di far valere elementi relativi alla sua situazione personale suscettibili di influire sul fatto che la decisione venga adottata, non venga adottata, o abbia un contenuto piuttosto che un altro (v. sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T-431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punto 40 e giurisprudenza citata).
83 In tali circostanze, una decisione di licenziamento di un APA per cessazione del rapporto di fiducia non può dunque essere adottata senza che sia stato previamente rispettato il diritto di quest’ultimo di essere ascoltato, fermo restando che, qualora una decisione dell’AACC sia fondata su più motivi e l’interessato non sia stato ascoltato sulla totalità di tali motivi, una violazione del diritto di essere ascoltato su alcuni dei motivi non può comportare l’annullamento della decisione di cui trattasi qualora tale decisione si fondi su un motivo valido per il quale l’interessato è stato debitamente ascoltato (v. sentenza del 14 luglio 2021, BG/Parlamento, T-253/19, non pubblicata, EU:T:2021:459, punto 70 e giurisprudenza citata).
84 L’esistenza di una violazione del diritto di essere ascoltato deve essere valutata in funzione, in particolare, delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 9 febbraio 2017, M, C-560/14, EU:C:2017:101, punto 33 e giurisprudenza citata).
85 È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare la fondatezza della prima parte del secondo motivo laddove essa verte su una violazione dei diritti della difesa.
ii) Sulla prima censura, relativa all’irregolarità del colloquio del 12 dicembre 2022
86 A sostegno della sua prima censura, il ricorrente fa valere di non essere stato posto in grado di esprimersi in modo completo su tutti gli elementi e le prove dedotti dalla deputata durante il colloquio del 12 dicembre 2022, in assenza, in particolare, della redazione di un resoconto. A tal riguardo, il ricorrente sostiene che il Parlamento non disponeva del potere di ridurre o di limitare i motivi invocati dalla deputata a sostegno della domanda di risoluzione in occasione di tale colloquio, ma che doveva comunicarli integralmente. Inoltre, il ricorrente ritiene che la deputata non potesse essere autorizzata a integrare la domanda di risoluzione, in quanto il colloquio del 12 dicembre 2022 non era previsto dalle misure di applicazione del titolo VII del RAA.
87 In primo luogo, occorre ricordare che, sebbene spetti al membro del Parlamento interessato presentare una domanda di risoluzione del contratto di un APA per cessazione del rapporto di fiducia, solo l’AACC è competente, conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA, a pronunciare detta risoluzione e a stabilire la motivazione di tale decisione (sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T-431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punto 36).
88 Nel caso di specie, occorre rilevare, al pari del Parlamento e come risulta dal punto 87 supra, che solo l’AACC era competente a pronunciare la risoluzione del contratto del ricorrente e a stabilire la motivazione di tale decisione, che sono stati portati a conoscenza del ricorrente e sui quali egli ha avuto occasione di pronunciarsi, come risulta dal punto 12 supra.
89 Il ricorrente confonde dunque il motivo e la ragione addotti dall’AACC per fondare la risoluzione del suo contratto di APA con le ragioni che giustificano la cessazione del rapporto di fiducia addotte dalla deputata a sostegno della sua domanda di risoluzione. Solo i primi fondano l’atto che arreca pregiudizio al ricorrente.
90 In ogni caso, sebbene il colloquio del 12 dicembre 2022 non sia stato oggetto di un resoconto, il ricorrente è stato informato delle ragioni invocate dalla deputata a sostegno della sua domanda di risoluzione in occasione del colloquio del 14 dicembre 2022, sulle quali è stato ascoltato e ha potuto presentare le sue osservazioni il 3 gennaio 2023, come risulta dai punti 9 e 37 supra.
91 In tali circostanze, occorre respingere gli argomenti secondo i quali, da un lato, il ricorrente non è stato posto in grado di esprimersi in modo completo su tutti gli elementi e le prove addotti dalla deputata durante il colloquio del 12 dicembre 2022, in assenza, in particolare, della redazione di un verbale, e, dall’altro, il Parlamento non disponeva del potere di ridurre o di limitare i motivi invocati dalla deputata a sostegno della sua domanda di risoluzione in occasione di tale colloquio.
92 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se la domanda di risoluzione potesse essere integrata al termine del colloquio del 12 dicembre 2022, occorre constatare, da un lato, che l’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA e l’articolo 20, paragrafo 4, terzo comma, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA non ostano a tale prassi né, peraltro, a che le circostanze di fatto che giustificano il motivo all’origine della cessazione del rapporto di fiducia siano fornite dal membro del Parlamento interessato in un secondo tempo, a condizione che tale motivo figuri nella domanda di risoluzione e che quest’ultimo sia successivamente esplicitato all’APA (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T-431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punto 48, e del 14 luglio 2021, BG/Parlamento, T-253/19, non pubblicata, EU:T:2021:459, punto 58).
93 Dall’altro lato, una siffatta prassi è giustificata dalla natura della procedura applicabile alla risoluzione di un contratto di APA, la cui esecuzione esige una richiesta scritta mediante un modulo che non consente di fornire una spiegazione dettagliata del motivo all’origine della cessazione del rapporto di fiducia che giustifica tale risoluzione.
94 Tale prassi è altresì conforme alla giurisprudenza citata al punto 87 supra, in quanto solo l’AACC è competente, conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA, a pronunciare la risoluzione del contratto di un APA e a stabilire la motivazione di tale decisione. In tale contesto, i contatti tra il membro del Parlamento interessato e l’AACC, che si tratti di un colloquio, come nel caso di specie, o di scambi di corrispondenza, contribuiscono al corretto svolgimento della procedura che accompagna la risoluzione di un contratto di un APA.
95 In tali circostanze, l’argomento relativo al fatto che la domanda di risoluzione non poteva essere integrata in occasione del colloquio del 12 dicembre 2022 deve essere respinto.
96 Infine, in terzo luogo, per quanto riguarda l’invocazione del principio di trasparenza nell’ambito delle osservazioni del 5 febbraio 2025 alla luce dell’irregolarità del colloquio del 12 dicembre 2022, occorre rilevare che il ricorrente non ha presentato alcun argomento specifico quanto alla pertinenza di tale principio né alcuna disposizione testuale alla luce della quale un siffatto principio potrebbe essere stato violato, cosicché essa non rispetta i requisiti di chiarezza e di precisione previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura e non mette il Tribunale in grado di valutarne la portata.
97 Pertanto, occorre respingere l’argomento vertente su una violazione del principio di trasparenza in quanto irricevibile.
98 Alla luce di quanto precede, occorre respingere la prima censura della prima parte del secondo motivo in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.
iii) Sulla seconda censura, relativa alle conseguenze attinenti all’assenza di resoconto relativo al colloquio del 12 dicembre 2022
99 Con la sua seconda censura, il ricorrente sostiene che la redazione di un resoconto relativo al colloquio del 12 dicembre 2022 avrebbe consentito di definire meglio il ruolo svolto dall’avvocato della deputata, B, nel procedimento di risoluzione del suo contratto e di comprendere la strategia difensiva della deputata.
100 Peraltro, il ricorrente sostiene che, se avesse avuto conoscenza in tempo utile e in modo esaustivo dei motivi che accompagnavano la risoluzione del suo contratto, compreso il contenuto del colloquio del 12 dicembre 2022, egli sarebbe stato altresì in grado di chiarire un aspetto essenziale del caso, vale a dire la mancata comunicazione alla deputata [riservato].
101 Nel caso di specie, in primo luogo, occorre osservare che il ricorrente, da un lato, si è espresso sul fatto che [riservato] in occasione del colloquio del 14 dicembre 2022 e, dall’altro, ha evocato il presunto ruolo svolto da B nelle osservazioni del 3 gennaio 2023.
102 In tale contesto, il ricorrente non è in grado di spiegare in che modo l’avvocato della deputata abbia svolto un ruolo determinante, se non decisivo, per quanto riguarda l’elaborazione della decisione impugnata, che si basa su fatti materialmente esatti e non contestati, vale a dire [riservato].
103 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui, in sostanza, il ricorrente non è stato in grado di chiarire un aspetto essenziale della causa, vale a dire la mancata comunicazione alla deputata [riservato], occorre constatare che tale argomento è inoperante, in quanto, come rilevato dallo stesso ricorrente nelle osservazioni del 5 febbraio 2025, la decisione impugnata non è stata fondata su tale circostanza.
104 Pertanto, occorre respingere la seconda censura della prima parte del secondo motivo in quanto in parte infondata e in parte inoperante.
iv) Sulla terza censura, relativa al fatto che il ricorrente non ha potuto essere assistito da un avvocato in occasione del colloquio del 14 dicembre 2022
105 Con la sua terza censura, il ricorrente fa valere di non essere stato autorizzato dal Parlamento ad essere assistito da un avvocato durante il colloquio del 14 dicembre 2022 che ha preceduto l’adozione della decisione impugnata.
106 A tal riguardo, sebbene la lettera del 13 dicembre 2022 dell’AACC, inviata al ricorrente in vista del colloquio del 14 dicembre 2022, sottolineasse la possibilità di partecipare a tale colloquio con un rappresentante del comitato degli APA o con un membro del personale del Parlamento, la presenza di un avvocato al colloquio non era vietata.
107 Tuttavia, il ricorrente non ha intrapreso iniziative o sollecitato il Parlamento al fine di essere accompagnato da un avvocato in occasione del colloquio del 14 dicembre 2022, ma ha indicato, con un messaggio di posta elettronica del 13 dicembre 2022, che egli sarebbe stato accompagnato unicamente da un membro del comitato degli APA.
108 Di conseguenza, non si può concludere che il ricorrente non sia stato autorizzato dal Parlamento ad essere assistito da un avvocato in occasione del colloquio del 14 dicembre 2022.
109 Pertanto, la terza censura della prima parte del secondo motivo di ricorso deve essere respinta in quanto infondata.
v) Sulla quarta censura, relativa, in sostanza, alla mancata redazione e trasmissione del resoconto concernente il colloquio del 14 dicembre 2022
110 Con la sua quarta censura, il ricorrente sostiene, senza tuttavia formalmente invocare una violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltato, da un lato, di non essere stato in grado di prendere conoscenza del resoconto redatto a seguito del colloquio del 14 dicembre 2022 e, dall’altro, di ignorare se tale resoconto sia stato effettivamente redatto sebbene la sua redazione fosse obbligatoria in forza dell’articolo 20, paragrafo 4, terzo comma, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA.
111 Dai documenti del fascicolo risulta che, con lettera del 13 dicembre 2022, l’AACC ha informato il ricorrente di aver ricevuto una domanda di risoluzione del suo contratto di APA e lo ha invitato a presentarsi a un colloquio il 14 dicembre 2022, conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, primo comma, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA. Inoltre, un resoconto di tale colloquio è stato redatto in data 14 dicembre 2022, conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, terzo comma, di tali misure, e trasmesso dal Parlamento al Tribunale il 9 gennaio 2025, in risposta alla domanda di produzione di documenti formulata a titolo delle misure di organizzazione del procedimento.
112 A tal riguardo, l’articolo 20, paragrafo 4, terzo comma, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA non prevede che il resoconto del colloquio debba essere presentato dinanzi all’APA, ma precisa soltanto che le sue eventuali osservazioni devono essere riportate in un resoconto, il che è stato fatto nel caso di specie.
113 In tale contesto, da un lato, dal resoconto redatto a seguito del colloquio del 14 dicembre 2022 risulta che il ricorrente è stato in grado di prendere conoscenza degli elementi invocati dalla deputata a sostegno della sua domanda di risoluzione per cessazione del rapporto di fiducia e, dall’altro, che egli ha potuto prendere posizione su tali elementi e spiegare le ragioni della sua opposizione a tale domanda nelle osservazioni del 3 gennaio 2023, prima dell’elaborazione della decisione impugnata.
114 In tali circostanze, nonostante la mancata trasmissione del resoconto relativo al colloquio del 14 dicembre 2022, il ricorrente ha avuto la possibilità, a più riprese, di presentare le sue osservazioni e di far conoscere all’AACC la sua versione dei fatti, anche successivamente a tale colloquio. Orbene, nonostante dette osservazioni, l’AACC, con la decisione impugnata, ha deciso di risolvere il contratto di APA del ricorrente. Peraltro, dette osservazioni sono state sostanzialmente ribadite dal ricorrente nel suo reclamo, il quale non ha tuttavia indotto l’AACC a modificare la propria decisione iniziale.
115 Pertanto, il ricorrente non ha dimostrato che, se avesse avuto conoscenza del contenuto del resoconto relativo al colloquio del 14 dicembre 2022, avrebbe potuto fornire elementi diversi da quelli già portati a conoscenza del Parlamento e che avrebbero potuto condurre l’AACC ad una diversa valutazione delle circostanze del caso di specie tale da giustificare la rinuncia a risolvere il contratto dell’interessato.
116 Alla luce di quanto precede, occorre respingere la quarta censura della prima parte del secondo motivo in quanto infondata, nonché tale parte del motivo nel suo insieme.
c) Sulla seconda parte del motivo, relativa ad una violazione dei principi di imparzialità oggettiva, di uguaglianza e di presunzione di innocenza
117 A sostegno della seconda parte del secondo motivo, il ricorrente sostiene che l’AACC ha concesso alla deputata una posizione vantaggiosa, consentendole di esprimersi in occasione del colloquio del 12 dicembre 2022 in assenza di disposizioni previste a tal fine dalle misure di applicazione del titolo VII del RAA. Una siffatta circostanza costituirebbe, in sostanza, una violazione dei principi di imparzialità oggettiva e di uguaglianza. Inoltre, il ricorrente sostiene che il rigetto del presente ricorso costituirebbe una violazione del principio della presunzione di innocenza garantito dall’articolo 48 della Carta, in quanto le [riservato] si sostituirebbero a quelle che, in un ordinamento giuridico democratico, dovrebbero spettare esclusivamente al potere giudiziario.
118 In primo luogo, occorre ricordare che l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta enuncia in particolare che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione. Si tratta di una componente del principio di buona amministrazione.
119 Pertanto, il diritto dell’Unione esige che i procedimenti amministrativi si svolgano nel rispetto delle garanzie conferite dal principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, in particolare l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie (v. sentenza del 20 settembre 2019, UZ/Parlamento, T-47/18, EU:T:2019:650, punto 38 e giurisprudenza citata).
120 A tal riguardo, occorre rilevare che il requisito di imparzialità, che si impone alle istituzioni nell’adempimento dei loro compiti, mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell’Unione. Tale requisito mira, in particolare, ad evitare situazioni di possibili conflitti di interessi per quanto riguarda i funzionari o gli agenti. Tenuto conto dell’importanza fondamentale della garanzia d’indipendenza e d’integrità per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine esterna delle istituzioni, il requisito d’imparzialità copre tutte le circostanze che il funzionario o l’agente chiamato a pronunciarsi su un caso deve ragionevolmente comprendere come suscettibili di apparire, agli occhi dei terzi, come idonee ad influire sulla sua indipendenza in materia (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2007, Komninou e a./Commissione, C-167/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:633, punto 57).
121 Così, tali istituzioni sono tenute a rispettare il requisito di imparzialità, nelle due componenti in cui esso si articola, ossia, da un lato, l’imparzialità soggettiva, in virtù della quale nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, l’imparzialità oggettiva, in conformità al quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un’eventuale posizione improntata a pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, Pethke/EUIPO, T-808/17, EU:T:2019:832, punto 46 e giurisprudenza citata).
122 Secondo la giurisprudenza, al fine di dimostrare che l’organizzazione del procedimento amministrativo o disciplinare non offre garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un’eventuale posizione improntata a pregiudizio, non è necessario dimostrare l’esistenza di una mancanza di imparzialità, ma unicamente dimostrare che un legittimo dubbio al riguardo esiste e non può essere dissipato (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2019, August Wolff e Remedia/Commissione, C-680/16 P, EU:C:2019:257, punto 37).
123 Nel caso di specie, dai punti 93 e 94 supra risulta che l’organizzazione del colloquio del 12 dicembre 2022 era giustificata dalla natura del procedimento applicabile alla risoluzione di un contratto di APA. I contatti tra il membro del Parlamento interessato e l’AACC sono peraltro giustificati, in quanto solo l’AACC è competente a pronunciare la risoluzione del contratto di un APA e a stabilire la motivazione di tale decisione, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 87 supra.
124 Orbene, sebbene sia pacifico che l’organizzazione del colloquio del 12 dicembre 2022 non era prevista dalle misure di applicazione del titolo VII del RAA, occorre rilevare che il Parlamento ha informato il ricorrente dello svolgimento di detto colloquio nonché delle ragioni invocate dalla deputata a sostegno della sua domanda di risoluzione in occasione del colloquio del 14 dicembre 2022, sulle quali egli è stato sentito e ha potuto presentare le proprie osservazioni il 3 gennaio 2023 (v. supra, punti 9 e 37).
125 Alla luce del contesto in cui si inserisce il processo di risoluzione di un contratto di APA, descritto ai punti 93 e 94 supra, e del fatto che il ricorrente è stato informato dell’organizzazione del colloquio del 12 dicembre 2022, pur avendo l’opportunità di far valere le proprie osservazioni sul suo contenuto, non si può ritenere che il Parlamento non abbia offerto garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un’eventuale posizione improntata a pregiudizio, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 121 e 122 supra, in occasione dell’organizzazione di detto colloquio.
126 In tali circostanze, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo, nella parte in cui verte su una violazione del principio di imparzialità oggettiva, in quanto infondata.
127 In secondo luogo, il ricorrente deduce una violazione del «principio di uguaglianza delle parti» nella replica. Nelle osservazioni del 5 febbraio 2025, egli sostiene che è stato inferto un vulnus al principio di uguaglianza delle parti nel procedimento, quale sancito all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché al principio di parità delle armi.
128 A questo proposito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.
129 Occorre altresì ricordare che il principio della parità delle armi discende, nel diritto dell’Unione, dall’articolo 47 della Carta e garantisce la protezione conferita dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.
130 Per costante giurisprudenza, il principio della parità delle armi, che è un corollario della nozione stessa di processo equo ed è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti del procedimento, implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa, comprese le prove, in condizioni che non la penalizzino nettamente rispetto al suo avversario. Tale principio è inteso ad assicurare l’equilibrio processuale tra le parti di un procedimento giudiziario, garantendo la parità dei loro diritti e obblighi per quanto concerne, in particolare, le regole disciplinanti l’assunzione delle prove e il contraddittorio dinanzi al giudice (v. sentenza del 28 luglio 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., C-543/14, EU:C:2016:605, punti 40 e 41 e giurisprudenza citata).
131 Tuttavia, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza altrettanto costante, poiché la procedura di risoluzione di un contratto di APA dinanzi al Parlamento non è giudiziaria, bensì amministrativa, tale istituzione non può essere qualificata come «tribunale» ai sensi dell’articolo 6 della CEDU. Pertanto, il rispetto delle caratteristiche che tale articolo impone a un «tribunale» non può essere richiesto al Parlamento nell’ambito di un siffatto procedimento. Il diritto a un equo processo, come quello previsto da tale disposizione, non può essere quindi invocato nell’ambito di un procedimento di tale natura (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2019, Bernaldo de Quirós/Commissione, T-273/18, non pubblicata, EU:T:2019:371, punto 103 e giurisprudenza citata).
132 Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, la stessa constatazione si impone per quanto riguarda l’invocabilità dell’articolo 47 della Carta nei confronti dell’AACC nell’ambito di una procedura di risoluzione del contratto di un APA, poiché tale articolo si limita a trasporre l’articolo 6 della CEDU nel diritto dell’Unione. Un siffatto procedimento non è assimilabile a un procedimento giudiziario che opponga il deputato e l’APA nell’ambito del quale potrebbe essere invocato il principio della parità delle armi (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2019, Bernaldo de Quirós/Commissione, T-273/18, non pubblicata, EU:T:2019:371, punto 103).
133 In tali circostanze, la seconda parte del secondo motivo, nella parte in cui verte su una violazione dei principi di uguaglianza delle parti nel procedimento e di parità delle armi, come risulta dalle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e dell’articolo 47 della Carta, deve essere considerata inoperante, in quanto l’AACC non costituisce un «tribunale» ai sensi di tali disposizioni.
134 In terzo luogo, occorre osservare che, sebbene il ricorrente sostenga che l’approccio del Parlamento è destinato a costituire una violazione della sua presunzione di innocenza garantita dall’articolo 48 della Carta, nessuna argomentazione relativa alla pertinenza di tale disposizione viene presentata nell’ambito degli scritti difensivi, cosicché essa non rispetta i requisiti di chiarezza e di precisione previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.
135 In ogni caso, occorre ricordare che una violazione della presunzione di innocenza può risultare da dichiarazioni o da decisioni delle autorità pubbliche che riflettano il convincimento che la persona è colpevole, che incitino il pubblico a credere nella sua colpevolezza o che pregiudichino la valutazione dei fatti a livello penale (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2021, DI/BCE, T-514/19, EU:T:2021:332, punto 117 e giurisprudenza citata).
136 Occorre, a tal proposito, tener conto del significato reale delle dichiarazioni in questione, e non della loro forma letterale, nonché delle circostanze particolari in cui le stesse sono state formulate (v. sentenza del 30 novembre 2022, KN/Parl amento, T-401/21, EU:T:2022:736, punto 73 e giurisprudenza citata).
137 Nel caso di specie, la risoluzione del contratto del ricorrente deriva da fatti non contestati che sono stati portati a conoscenza dell’AACC. Inoltre, la decisione impugnata si limita a constatare che il rapporto di fiducia indispensabile alla prosecuzione del rapporto di lavoro è venuto meno. Pertanto, tale decisione non pregiudica l’esito di un eventuale procedimento giudiziario e non viola, di per sé, il suo diritto al rispetto della presunzione di innocenza.
138 Occorre inoltre verificare che i termini utilizzati dall’AACC per giustificare la risoluzione del contratto del ricorrente non riflettano il convincimento che egli è colpevole, non inducano il pubblico a credere nella sua colpevolezza e non pregiudichino la valutazione dei fatti a livello penale.
139 A tal riguardo, l’AACC si limita, nella decisione impugnata, a rilevare che la cessazione del rapporto di fiducia tra il ricorrente e la deputata era motivata, [riservato], come risulta dai punti 3 e 11 supra.
140 Tale passaggio della decisione impugnata non rivela quindi alcuna violazione della presunzione di innocenza del ricorrente.
141 Date tali circostanze, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo in quanto in parte irricevibile, in parte infondata e in parte inoperante, e dunque il secondo motivo nel suo insieme.
3. Sul terzo motivo, relativo ad errori manifesti di valutazione
142 Il terzo motivo è suddiviso, in sostanza, in quattro parti, vertenti, la prima, sul fatto che il motivo all’origine della cessazione del rapporto di fiducia nonché gli elementi dedotti dall’AACC nella decisione impugnata non rivelerebbero l’esistenza di un comportamento ascrivibile al ricorrente, la seconda, sulla mancanza di prove quanto all’esistenza di un danno all’immagine della deputata, la terza, su una violazione dell’articolo 47 della Carta nonché, in sostanza, dell’articolo 263, secondo comma, TFUE e, la quarta, sul fatto che l’AACC si sarebbe erroneamente basata [riservato] dopo la domanda di risoluzione nella decisione impugnata.
143 Il Parlamento contesta le allegazioni del ricorrente.
a) Considerazioni preliminari
144 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un rapporto di fiducia non si fonda su elementi oggettivi e sfugge per sua natura al sindacato giurisdizionale, dato che il Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella dell’AACC (sentenza del 27 ottobre 2022, CE/Comitato delle regioni, C-539/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:840, punto 110; v., altresì, sentenza dell’11 settembre 2013, L/Parlamento, T-317/10 P, EU:T:2013:413, punto 68 e giurisprudenza citata).
145 Peraltro, sebbene non spetti all’AACC sostituire la propria valutazione a quella del membro del Parlamento interessato quanto all’effettivo venir meno del rapporto di fiducia, detta autorità deve però, anzitutto, verificare se l’assenza o la perdita di un rapporto di fiducia sia effettivamente invocata, indi, assicurarsi dell’esattezza materiale dei fatti e, infine, assicurarsi che il motivo addotto si basi su fatti tali da giustificarlo in modo plausibile (v. sentenza del 14 luglio 2021, BG/Parlamento, T-253/19, non pubblicata, EU:T:2021:459, punto 147 e giurisprudenza citata).
146 Inoltre, se il Parlamento, quando decide la risoluzione di un contratto di APA, si riferisce, in particolare, a fatti materiali precisi all’origine della decisione di licenziamento per perdita di fiducia, il giudice deve controllare che tale motivo si basi su fatti materialmente esatti. Il giudice è altresì tenuto a verificare se tale motivo sia plausibile. Così facendo, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell’autorità competente, secondo la quale la perdita di fiducia è accertata, ma si limita a verificare se il motivo all’origine della decisione esplicitato dall’istituzione non sia viziato da errore manifesto di valutazione (v. sentenza del 14 luglio 2021, BG/Parlamento, T-253/19, non pubblicata, EU:T:2021:459, punto 148 e giurisprudenza citata).
147 A questo proposito, un errore può essere qualificato come manifesto solo qualora esso possa essere rilevato in modo evidente, alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio, da parte dell’amministrazione, del proprio potere discrezionale. Dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento della decisione adottata di conseguenza presuppone quindi che gli elementi di prova, che spetta alla parte ricorrente fornire, siano sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione. In altri termini, il motivo vertente sull’errore manifesto dev’essere respinto se, malgrado gli elementi addotti dalla parte ricorrente, la valutazione contestata può tuttora essere riconosciuta giustificata e coerente (v. sentenza del 14 luglio 2021, BG/Parlamento, T-253/19, non pubblicata, EU:T:2021:459, punto 149 e giurisprudenza citata).
148 È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare la fondatezza della prima parte del terzo motivo dedotto dal ricorrente a sostegno delle sue conclusioni di annullamento.
149 Più precisamente, per quanto riguarda il motivo attinente alla cessazione del rapporto di fiducia che è all’origine della decisione impugnata, occorre verificare, conformemente alla giurisprudenza (v. punti da 144 a 147 supra), se il Parlamento abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che i fatti assunti a fondamento fossero idonei a causare la perdita di fiducia invocata dalla deputata e ritenuta sussistente dall’AACC nella decisione impugnata.
b) Sulla prima parte del motivo, relativa all’assenza di comportamenti ascrivibili al ricorrente
150 Con la prima parte del terzo motivo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata è errata in diritto e in fatto, in quanto il motivo all’origine della cessazione del rapporto di fiducia nonché gli elementi addotti dall’AACC nella decisione impugnata non rivelano l’esistenza di un comportamento imputabile a quest’ultimo. In tale contesto, il ricorrente fa valere che l’AACC avrebbe potuto discostarsi dalla proposta della deputata di risolvere il suo contratto di APA sulla base dell’errore manifesto di valutazione, senza incidere sulla sua sfera discrezionale.
151 Occorre osservare che il motivo relativo alla cessazione del rapporto di fiducia, all’origine della decisione impugnata, si basa su fatti materialmente esatti e non contestati dal ricorrente, vale a dire [riservato]. Tali fatti, considerati individualmente o nel loro insieme, sono tali da giustificare il motivo attinente ad un venir meno del rapporto di fiducia in modo plausibile alla luce del ruolo politico dei membri del Parlamento e del carattere pubblico delle loro attività, nonché nella misura in cui il nome degli APA è pubblicamente associato a questi ultimi.
152 Una siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dall’assenza di comportamento direttamente imputabile al ricorrente, in quanto, da un lato, non risulta da alcun testo applicabile che la decisione di risoluzione anticipata del contratto di un APA, adottata sulla base dell’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA, debba essere fondata su un siffatto comportamento imputabile a quest’ultimo e, dall’altro, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 147 supra, la valutazione dell’AACC appare, in ogni caso, giustificata e coerente alla luce della natura del rapporto che lega la deputata al ricorrente.
153 A tal riguardo, si deve constatare che la percezione del rapporto di fiducia varia da un membro del Parlamento all’altro, in quanto, come risulta dal punto 144 supra, l’esistenza di un siffatto rapporto non si basa su elementi oggettivi. In tali circostanze, è irrilevante il fatto [riservato].
154 In tali circostanze, l’argomentazione del ricorrente non consente di ritenere che la decisione impugnata sia viziata da un errore manifesto di valutazione.
155 Pertanto, la prima parte del terzo motivo deve essere respinta perché infondata.
c) Sulla seconda parte del motivo, relativa alla mancanza di prove quanto all’esistenza di un danno all’immagine della deputata
156 Con la seconda parte del terzo motivo, il ricorrente fa valere, sulla base di una sentenza della Corte suprema di cassazione (Italia), che il danno arrecato all’immagine della deputata avrebbe dovuto essere provato «in tutti i suoi elementi essenziali». Tuttavia, il ricorrente ritiene che non sia stata fornita alcuna prova al fine di dimostrare che la deputata aveva subìto un danno alla sua immagine [riservato].
157 A tal riguardo, il Tribunale deve limitarsi a verificare, in particolare, se il motivo all’origine della cessazione del rapporto di fiducia si fondi su fatti materialmente esatti tali da giustificarlo in modo plausibile, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 145 e 146 supra. Orbene, ciò si verifica nel caso di specie, come risulta dall’analisi effettuata nel quadro della prima parte del terzo motivo e, in particolare, dal punto 151 supra.
158 Per le ragioni che precedono, occorre respingere la seconda parte del terzo motivo in quanto inoperante.
d) Sulla terza parte del motivo, relativa alla violazione dell’articolo 47 della Carta e, in sostanza, dell’articolo 263, secondo comma, TFUE
159 Con la terza parte del terzo motivo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che affermare, come sostiene il Parlamento, che il giudice deve limitarsi a verificare i fatti materiali all’origine della decisione impugnata senza esaminarne la plausibilità porta a introdurre una nuova categoria di vizi amministrativi che non corrispondono a quelli enunciati all’articolo 263, secondo comma, TFUE ed equivale ad ammettere che atti privi di motivazione possano costituire decisioni amministrative. Il ricorrente ritiene altresì che una siffatta interpretazione violi l’articolo 47 della Carta.
160 A questo proposito, il ricorrente dichiara che il legislatore dell’Unione, all’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA, letto alla luce dell’articolo 263 TFUE e dell’articolo 47 della Carta, non ha voluto escludere qualsiasi potere di censura del giudice dell’Unione, ma solo limitare tale controllo all’errore manifesto di valutazione e allo sviamento di potere.
161 A tal riguardo, in primo luogo, occorre osservare che, sebbene il ricorrente sostenga che l’approccio del Parlamento è destinato a «compromettere seriamente il rispetto dell’articolo 47 della Carta», nessuna argomentazione relativa alla pertinenza di tale disposizione, concernente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, viene presentata nell’ambito degli scritti difensivi, cosicché essa non rispetta i requisiti di chiarezza e precisione previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.
162 In ogni caso, come risulta dal punto 131 supra, l’argomento vertente su una violazione dell’articolo 47 della Carta deve essere considerato inoperante, in quanto l’AACC non costituisce un «tribunale» ai sensi di tale disposizione.
163 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la mera verifica dei fatti materiali all’origine della decisione impugnata equivarrebbe a creare una nuova categoria di illegittimità che non corrispondono a quelle enunciate all’articolo 263, secondo comma, TFUE e secondo cui una siffatta interpretazione equivarrebbe ad ammettere che atti privi di motivazione possano costituire decisioni amministrative, si deve constatare, da un lato, che la decisione impugnata non è viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione, come risulta dai punti da 33 a 39 supra, e, dall’altro, che il Tribunale è stato in grado di realizzare il suo controllo, limitato all’errore manifesto di valutazione, assicurandosi che il motivo relativo alla cessazione del rapporto di fiducia, all’origine della decisione impugnata, si basasse su fatti materialmente esatti tali da giustificarlo in modo plausibile, come risulta dai punti da 151 a 154 supra.
164 Pertanto, occorre respingere l’argomento del ricorrente vertente, in sostanza, su una violazione dell’articolo 263, secondo comma, TFUE.
165 Alla luce di quanto precede, la terza parte del terzo motivo deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.
e) Sulla quarta parte del motivo, [riservato]
166 Il ricorrente sostiene che l’AACC si è basata, nella decisione impugnata, [riservato]. Tuttavia, il ricorrente ritiene, in sostanza, che l’AACC non potesse fondare tale decisione su eventi successivi alla data della domanda di risoluzione.
167 Come risulta dal punto 87 supra, sebbene spetti al membro del Parlamento interessato presentare una domanda di risoluzione del contratto di un APA per cessazione del rapporto di fiducia, solo l’AACC è competente, conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA, a pronunciare detta risoluzione e a stabilire la motivazione di tale decisione.
168 Peraltro, la legittimità di un atto dev’essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data in cui tale atto è stato adottato (v. sentenza del 14 luglio 2021, BG/Parlamento, T-253/19, non pubblicata, EU:T:2021:459, punto 178 e giurisprudenza citata).
169 Nel caso di specie, dagli elementi contenuti nel fascicolo, e in particolare dalla decisione impugnata, risulta che la deputata, il 10 dicembre 2022, ha presentato la domanda di risoluzione, ricevuta dall’AACC l’11 dicembre 2022, mediante un modulo nel quale era precisato il motivo associato a tale domanda, vale a dire una lesione legata alla sua immagine. Detta domanda è stata completata in occasione del colloquio del 12 dicembre 2022, [riservato], come risulta dai punti 5 e 11 supra.
170 A tale titolo, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 168 supra, la legittimità della decisione impugnata deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui tale atto è stato adottato. Orbene, è pacifico che tale decisione è stata adottata il 30 gennaio 2023 e [riservato] dall’AACC in detta decisione sono stati pubblicati prima della sua adozione.
171 Ne consegue che l’AACC non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione tenendo conto, nella decisione impugnata [riservato].
172 In ogni caso, come risulta dal punto 151 supra, la decisione impugnata si basa su elementi di fatto distinti idonei a giustificare la cessazione del rapporto di fiducia a causa di una lesione dell’immagine della deputata, connessi, [riservato]. Orbene, anche supponendo che l’AACC si sia erroneamente basata su questo secondo elemento di fatto, una siffatta circostanza non incide sulla persistenza del primo di tali elementi. Infatti, tali elementi, presi individualmente o nel loro insieme, sono stati considerati idonei a pregiudicare l’immagine della deputata alla luce, in particolare, della natura del rapporto professionale fondato sulla fiducia reciproca e indipendentemente da qualsiasi comportamento imputabile al ricorrente. A tal riguardo, si deve considerare che l’AACC poteva, sulla base del primo elemento soltanto e nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui essa dispone in tale contesto, concludere per la perdita di fiducia della deputata nei confronti del ricorrente (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2013, L/Parlamento, T-317/10 P, EU:C:2013:413, punto 121).
173 Stanti tali premesse, occorre respingere la quarta parte del terzo motivo perché infondata.
174 Pertanto, il terzo motivo dev’essere integralmente respinto.
4. Sul quarto motivo, relativo, in sostanza, ad errori di diritto sotto il profilo della violazione delle norme in materia di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti ingiustificati
175 A sostegno del suo quarto motivo, il ricorrente solleva, in sostanza, due parti. A tal riguardo, egli fa valere che l’AACC si è basata sull’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA nella decisione impugnata, ma che, in assenza di comportamento a lui imputabile, una siffatta decisione viola, in primo luogo, l’articolo 30 della Carta e, in secondo luogo, l’articolo 4 della Convenzione dell’OIL nonché l’articolo 24, lettera a), della Carta sociale europea.
176 Il Parlamento contesta le allegazioni del ricorrente.
a) Sulla prima parte del motivo, relativa alla violazione dell’articolo 30 della Carta
177 Il ricorrente fa valere, in sostanza, con la prima parte del quarto motivo, che la decisione impugnata viola l’articolo 30 della Carta, il quale dispone che ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
178 A questo proposito, senza che occorra pronunciarsi sull’invocabilità dell’articolo 30 della Carta nel caso di specie, risulta da tale articolo, ai sensi del quale «[o]gni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali», che il testo di detta disposizione non definisce obblighi precisi (sentenza del 4 dicembre 2013, ETF/Schuerings, T-107/11 P, EU:T:2013:624, punto 100). Peraltro, tale disposizione non implica che, tenuto conto delle circostanze di fatto del caso di specie e, in particolare, del rapporto di fiducia che lega il parlamentare di riferimento e il suo APA, la decisione di risoluzione non possa essere considerata giustificata.
179 Più specificamente, da un lato, l’articolo 30 della Carta non enuncia alcuna norma tale da rimettere in discussione il controllo limitato all’errore manifesto di valutazione cui procede il Tribunale quando è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di risoluzione di un contratto di APA per cessazione del rapporto di fiducia (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2023, UG/Commissione, T-571/17 RENV, EU:T:2023:351, punto 193). Dall’altro lato, tale disposizione non prevede che tale decisione debba necessariamente essere motivata dalla previa esistenza di un atto direttamente imputabile all’APA oggetto di detta decisione.
180 Inoltre, le spiegazioni relative all’articolo 30 della Carta menzionano specificamente la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16), nonché la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 1980, L 283, pag. 23). Tuttavia, anche supponendo che l’articolo 30 della Carta possa essere interpretato nel senso che conferisce, in forza di tali disposizioni specifiche del diritto derivato dell’Unione, una tutela particolare ai lavoratori licenziati, si deve constatare che la situazione del ricorrente non rientra nell’ambito di applicazione di dette disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2023, UG/Commissione, T-571/17 RENV, EU:T:2023:351, punto 195).
181 Di conseguenza, dall’articolo 30 della Carta non si può dedurre un obbligo per il Tribunale, quando deve valutare la legittimità di una decisione di risoluzione del contratto di un APA per cessazione del rapporto di fiducia, di esercitare un controllo più preciso di quello relativo all’errore manifesto di valutazione, né un obbligo, per l’istituzione interessata, di fondare una siffatta decisione sull’esistenza di un atto direttamente imputabile all’APA interessato (sentenza del 21 giugno 2023, UG/Commissione, T-571/17 RENV, EU:T:2023:351, punto 196).
182 Ciò premesso, la prima parte del quarto motivo deve essere respinta in quanto infondata.
b) Sulla seconda parte del motivo, relativa alla violazione dell’articolo 4 della Convenzione dell’OIL e dell’articolo 24 della Carta sociale europea
183 Con la seconda parte del quarto motivo, il ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi l’articolo 4 della Convenzione dell’OIL nonché l’articolo 24 della Carta sociale europea, in quanto produce effetti analoghi a un licenziamento. In tale contesto, a suo avviso, il rapporto di fiducia che lega un deputato al suo APA non può giustificare una deroga ai suddetti testi normativi.
184 A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 4 della Convenzione dell’OIL indica che «[u]n lavoratore non dovrà essere licenziato senza che sussista un valido motivo di licenziamento connesso all’idoneità o alla condotta del lavoratore o basato sulle esigenze di funzionamento dell’impresa, dello stabilimento o del servizio» e che l’articolo 24, lettera a), della Carta sociale europea garantisce «il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo legato alla loro idoneità o condotta, o basato sulle esigenze di funzionamento dell’impresa, dello stabilimento o del servizio».
185 Senza che occorra risolvere la questione se tali testi giuridici si applichino al rapporto di lavoro, disciplinato dal RAA, tra un APA e un membro del Parlamento, occorre considerare che l’esistenza di un obbligo, come quello descritto al punto 184 supra, applicabile in un contesto analogo a quello della presente causa, non può essere dedotta dal tenore letterale dei testi summenzionati (v., in tal senso, sentenze del 4 dicembre 2013, ETF/Schuerings, T-107/11 P, EU:T:2013:624, punto 101, e del 4 dicembre 2013, ETF/Michel, T-108/11 P, EU:T:2013:625, punto 102).
186 Ciò premesso, la seconda parte del quarto motivo deve essere respinta in quanto infondata.
187 Pertanto, occorre respingere il quarto motivo nella sua interezza.
5. Sul quinto motivo, relativo ad uno sviamento di potere
188 Con il suo quinto motivo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata costituisce uno sviamento di potere, in quanto tale decisione, conseguenza della domanda di risoluzione del suo contratto di APA, non si basava su una cessazione del rapporto di fiducia, ma perseguiva una finalità diversa, vale a dire quella di garantire la difesa della deputata riguardo [riservato].
189 A tal riguardo, il ricorrente si basa sulla dichiarazione di C al fine di dimostrare che la risoluzione del suo contratto sarebbe giustificata da «valutazioni di carattere strettamente personale» della deputata. A tal riguardo, C sarebbe stata testimone di una conversazione telefonica nel corso della quale la deputata avrebbe chiesto al ricorrente di rassegnare le dimissioni al fine di preservare la sua immagine.
190 Il Parlamento contesta le allegazioni del ricorrente.
191 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa che si riferisce all’uso, da parte di un’autorità amministrativa, dei suoi poteri per uno scopo diverso da quello per il quale gli stessi le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (v. ordinanza del 19 dicembre 2013, da Silva Tenreiro/Commissione, T-32/13 P, EU:T:2013:721, punto 31 e giurisprudenza citata).
192 Al riguardo, non basta far valere taluni fatti a sostegno delle proprie asserzioni, ma occorre inoltre fornire indizi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti tali da suffragare la loro veridicità o, quanto meno, la loro verosimiglianza, in mancanza dei quali l’esattezza materiale delle affermazioni dell’istituzione interessata non può essere rimessa in discussione (v. ordinanza del 19 dicembre 2013, da Silva Tenreiro/Commissione, T-32/13 P, EU:T:2013:721, punto 32 e giurisprudenza citata).
193 Pertanto, la valutazione globale degli indizi di sviamento di potere non può basarsi su semplici allegazioni, oppure su indizi non sufficientemente precisi o che non sono né oggettivi né pertinenti (ordinanza del 19 dicembre 2013, da Silva Tenreiro/Commissione, T-32/13 P, EU:T:2013:721, punto 33).
194 Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che gli elementi addotti dal ricorrente, sostenuti, in particolare, dalla dichiarazione di C, non costituiscono indizi oggettivi, pertinenti e concordanti sufficienti per constatare che l’AACC avrebbe adottato la decisione impugnata per raggiungere fini diversi da quelli assegnati, in particolare, in forza dell’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA.
195 A tale titolo, come risulta dai punti 3 e 11 supra, nella decisione impugnata è stato fatto riferimento, [riservato]. In tale contesto, il motivo vertente sulla cessazione del rapporto di fiducia, all’origine della decisione impugnata, si basava su fatti materialmente esatti tali da giustificarlo in modo plausibile, come risulta dai punti da 151 a 154 supra.
196 Inoltre, si deve constatare, dalla lettura della dichiarazione di C, che quest’ultima si trovava nella stessa automobile del ricorrente il 9 dicembre 2022, nel momento in cui – si sostiene – quest’ultimo avrebbe ricevuto una telefonata dalla deputata che gli avrebbe chiesto di rassegnare le dimissioni. Da tale dichiarazione nonché, in sostanza, dal punto 62 della replica risulta che la domanda formulata dalla deputata era «motivata dalla stessa per la necessità di tutela della sua immagine [riservato]».
197 Orbene, senza che occorra pronunciarsi sul valore probatorio della dichiarazione di C, si deve constatare che tale dichiarazione non incide sugli elementi, non contestati dal ricorrente e presi a fondamento nella decisione impugnata, considerati dall’AACC come idonei a pregiudicare l’immagine della deputata nella sua qualità di superiore gerarchico nonché alla luce del rapporto professionale fondato sulla fiducia reciproca tra un membro del Parlamento e il suo APA.
198 In secondo luogo, per quanto riguarda le allegazioni del ricorrente secondo le quali la deputata [riservato], occorre ricordare che l’eventuale violazione, da parte di un superiore gerarchico, delle norme in vigore, compresa un’eventuale lesione della dignità delle funzioni di deputato, è una questione indipendente da quella diretta a constatare l’assenza o la perdita di fiducia nei confronti di un APA, con la quale essa non può essere confusa (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2021, BG/Parlamento, T-253/19, non pubblicata, EU:T:2021:459, punto 176 e giurisprudenza citata).
199 Nel caso di specie, le allegazioni del ricorrente, anche a supporle dimostrate, non possono incidere sulla questione se il motivo addotto dalla deputata al fine di giustificare la perdita del rapporto di fiducia nei confronti di esso ricorrente si basasse su fatti materialmente esatti tali da giustificarlo in modo plausibile, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 145 e 146 supra.
200 Pertanto, si deve constatare che gli indizi invocati dal ricorrente, considerati isolatamente o nel loro insieme, non consentono a quest’ultimo di dimostrare che la decisione impugnata sia viziata da sviamento di potere.
201 Alla luce di quanto precede, occorre quindi respingere il quinto motivo in quanto infondato e, pertanto, la domanda di annullamento nella sua interezza.
C. Sulla domanda di risarcimento del danno
202 Il ricorrente fa valere di aver subìto danni materiali e morali.
203 A tal riguardo, per quanto riguarda il suo danno materiale, il ricorrente ritiene che l’annullamento della decisione impugnata non possa procurargli alcun beneficio, dal momento che egli non potrebbe più essere assunto dal Parlamento a causa della sua età. In tale contesto, il ricorrente stima il suo danno materiale in un importo di EUR 42 760,94, al quale occorrerebbe aggiungere un importo di EUR 28 976,94, connesso alla diminuzione dei suoi diritti a pensione.
204 Per quanto riguarda il suo danno morale, il ricorrente ritiene di essere stato umiliato a seguito della risoluzione anticipata del suo contratto e valuta tale danno ex aequo et bono in un importo di EUR 10 000.
205 In tali circostanze, il danno materiale e morale del ricorrente ammonta a EUR 81 737,54.
206 Il Parlamento contesta le allegazioni del ricorrente.
207 Occorre ricordare che, nell’ambito della funzione pubblica, il sorgere della responsabilità di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento che viene ad essi contestato, la reale esistenza del danno lamentato e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato e il danno lamentato, tenendo presente che queste tre condizioni sono cumulative (v. sentenza dell’8 novembre 2018, QB/BCE, T-827/16, EU:T:2018:756, punto 117 e giurisprudenza citata).
208 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, le conclusioni dirette al risarcimento di un danno materiale o morale devono essere respinte qualora presentino uno stretto collegamento con la domanda di annullamento che sia stata, a sua volta, respinta in quanto irricevibile o infondata (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2020, GV/Commissione, T-705/19, non pubblicata, EU:T:2020:590, punto 148 e giurisprudenza citata).
209 Nel caso di specie, occorre constatare che la domanda di risarcimento è strettamente collegata alla domanda di annullamento. Infatti, da un lato, il ricorrente chiede il risarcimento di un danno materiale e di un danno morale che asserisce di aver subìto a causa dell’illegittimità della decisione impugnata. Dall’altro lato, egli esplicita il contenuto di detti danni, ma non fa valere, a sostegno della sua domanda di risarcimento, profili di illegittimità diversi da quelli da lui esposti a sostegno della sua domanda di annullamento.
210 Di conseguenza, poiché la domanda di annullamento è stata respinta, anche la domanda di risarcimento deve essere respinta.
211 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre respingere la domanda di risarcimento e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.
Sulle spese
212 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
213 Nel caso di specie, il ricorrente, essendo rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alle conclusioni formulate dal Parlamento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) UF è condannato alle spese.
|
Truchot |
Sampol Pucurull |
Perišin |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 3 giugno 2026.
|
Il cancelliere |
Il presidente |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
Indice
I. Fatti all’origine della controversia
II. Conclusioni delle parti
III. In diritto
A. Sull’oggetto delle conclusioni di annullamento
B. Sulle conclusioni di annullamento
1. Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione
a) Sulla prima parte del motivo, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione della decisione impugnata
b) Sulla seconda parte del motivo, relativa alla mancata presa in considerazione degli elementi addotti dal ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata
2. Sul secondo motivo, relativo, in sostanza, ad una violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltato nonché dei principi di imparzialità oggettiva, di uguaglianza e di presunzione di innocenza
a) Sulla ricevibilità e sulla fondatezza di taluni argomenti sollevati dal ricorrente
b) Sulla prima parte del motivo, relativa, in sostanza, ad una violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltati
i) Considerazioni preliminari
ii) Sulla prima censura, relativa all’irregolarità del colloquio del 12 dicembre 2022
iii) Sulla seconda censura, relativa alle conseguenze attinenti all’assenza di resoconto relativo al colloquio del 12 dicembre 2022
iv) Sulla terza censura, relativa al fatto che il ricorrente non ha potuto essere assistito da un avvocato in occasione del colloquio del 14 dicembre 2022
v) Sulla quarta censura, relativa, in sostanza, alla mancata redazione e trasmissione del resoconto concernente il colloquio del 14 dicembre 2022
c) Sulla seconda parte del motivo, relativa ad una violazione dei principi di imparzialità oggettiva, di uguaglianza e di presunzione di innocenza
3. Sul terzo motivo, relativo ad errori manifesti di valutazione
a) Considerazioni preliminari
b) Sulla prima parte del motivo, relativa all’assenza di comportamenti ascrivibili al ricorrente
c) Sulla seconda parte del motivo, relativa alla mancanza di prove quanto all’esistenza di un danno all’immagine della deputata
d) Sulla terza parte del motivo, relativa alla violazione dell’articolo 47 della Carta e, in sostanza, dell’articolo 263, secondo comma, TFUE
e) Sulla quarta parte del motivo, [riservato]
4. Sul quarto motivo, relativo, in sostanza, ad errori di diritto sotto il profilo della violazione delle norme in materia di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti ingiustificati
a) Sulla prima parte del motivo, relativa alla violazione dell’articolo 30 della Carta
b) Sulla seconda parte del motivo, relativa alla violazione dell’articolo 4 della Convenzione dell’OIL e dell’articolo 24 della Carta sociale europea
5. Sul quinto motivo, relativo ad uno sviamento di potere
C. Sulla domanda di risarcimento del danno
Sulle spese
* Lingua processuale: l’italiano.
1 Dati riservati omessi.
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