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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 juin 2026, C-816/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-816/24 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 18 juin 2026.#Belaruskali AAT e.a. contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Liste de personnes, d’entités et d’organismes auxquels s’applique ce gel – Inscription des noms des requérants – Notion de “régime de Loukachenko” – Notion de personnes “profitant” de ce régime ou “soutenant” celui-ci – Obligation de motivation – Principes de sécurité juridique et de proportionnalité.#Affaires jointes C-816/24 P à C-818/24 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0816 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:509 |
Texte intégral
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
18 giugno 2026 (*)
« Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Elenco di persone, entità e organismi a cui si applica tale congelamento – Inserimento dei nomi dei ricorrenti – Nozione di “regime di Lukashenko” – Nozione di persone “che traggono vantaggio” da tale regime o che lo “sostengono” – Obbligo di motivazione – Principi di certezza del diritto e di proporzionalità »
Nelle cause riunite C-816/24 P, C-817/24 P e C-818/24 P
aventi ad oggetto tre impugnazioni, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 27 novembre 2024,
Belaruskali AAT, con sede in Soligorsk (Bielorussia), rappresentata da E. Anevlavi, dikigoros,
ricorrente nella causa C-816/24 P,
Ivan Ivanovich Golovaty, residente in Listopadovichi (Bielorussia), rappresentato da E. Anevlavi, dikigoros,
ricorrente nella causa C-817/24 P,
Belarusian Potash Company AAT, con sede in Minsk (Bielorussia), rappresentata da C. Cauvin, avocate, B. Evtimov, advokat, e V. Ostrovskis, advokatas,
ricorrente nella causa C-818/24 P,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Boggio-Tomasaz, B. Driessen e J. Rurarz, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
sostenuto da:
Repubblica di Lituania, rappresentata da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti,
interveniente in sede d’impugnazione,
Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet e M. Van Regemorter, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado (C-816/24 P),
Repubblica di Lettonia,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da J. Passer, presidente di sezione, E. Regan e B. Smulders (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con le loro rispettive impugnazioni, la Belaruskali AAT, il sig. Ivan Ivanovich Golovaty e la Belarusian Potash Company AAT (in prosieguo: la «BPC») chiedono l’annullamento, la prima (causa C-816/24 P), della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 settembre 2024, Belaruskali/Consiglio (T-528/22; in prosieguo: la «prima sentenza impugnata», EU:T:2024:633), la seconda (causa C-817/24 P), della sentenza del Tribunale del 18 settembre 2024, Golovaty/Consiglio (T-521/22; in prosieguo: la «seconda sentenza impugnata», EU:T:2024:631), e, la terza (causa C-818/24 P), della sentenza del Tribunale del 18 settembre 2024, Belarusian Potash Company/Consiglio (T-534/22; in prosieguo: la «terza sentenza impugnata», EU:T:2024:632). Con tali sentenze (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), il Tribunale ha respinto i loro rispettivi ricorsi di annullamento, da un lato, della decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua la decisione n. 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 77), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali controversi»), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che modifica la decisione n. 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 41), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 20), nella parte in cui tali atti (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi») li riguardano rispettivamente.
Contesto normativo e fatti
2 Il contesto di fatto e di diritto delle controversie è esposto ai punti da 2 a 22 della prima sentenza impugnata, ai punti da 2 a 19 della seconda sentenza impugnata e ai punti da 2 a 18 della terza sentenza impugnata. Ai fini delle presenti cause, può essere sintetizzato e integrato come segue.
3 Le presenti cause si inseriscono nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione europea dal 2004 a causa della situazione in Bielorussia per quanto riguarda i danni arrecati, in tale paese terzo, alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti umani, nonché delle misure adottate, a partire dal 2022, a motivo del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina.
4 Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 18 maggio 2006, il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU 2006, L 134, pag. 1), il cui titolo è stato sostituito, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011 (GU 2011, L 161, pag. 1), con quello di «regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia».
5 Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione n. 2012/36/PESC, che modifica la decisione n. 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2012, L 19, pag. 31), i cui considerando da 3 a 5 enunciavano quanto segue:
«(3) Data la gravità della situazione in Bielorussia, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive nei confronti della Bieloruss[i]a.
(4) Le restrizioni in materia di ammissione e di congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicate alle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di repressione della società civile e dell’opposizione democratica, in particolare alle persone che detengono una posizione dominante e alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime [di Lukashenko] o che lo sostengono, in particolare alle persone e alle entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime.
(5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/639/PESC [del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU 2010, L 280, pag. 18)]».
6 Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2012, L 285, pag. 1), i cui considerando da 4 a 6 e 10 precisano quanto segue:
«(4) Sono state inoltre imposte misure nei confronti dei responsabili dei brogli nelle elezioni e nel referendum tenutisi in Bielorussia il 17 ottobre 2004, delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e il 19 dicembre 2010, nonché degli autori di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione di manifestanti pacifici a seguito di dette elezioni e di detto referendum.
(5) Particolare responsabilità è imputabile ai funzionari direttamente coinvolti o responsabili del carattere fraudolento delle elezioni presidenziali e del referendum, ai responsabili dell’organizzazione e della diffusione di informazioni false attraverso i media controllati dallo Stato, ai responsabili del ricorso alla forza eccessivo e in assenza di provocazione nei confronti di dimostranti pacifici e disarmati, ai responsabili dell’applicazione per motivi politici delle vigenti sanzioni amministrative e penali nei confronti di numerosi gruppi di rappresentanti della società civile, dell’opposizione democratica, delle [organizzazioni non governative (ONG)] e dei media liberi in Bielorussia, e ai responsabili della violazione sistematica e coordinata delle norme internazionali in materia di diritti umani e delle leggi della Repubblica di Bielorussia nell’amministrare la giustizia e nell’impiegare metodi di coercizione e intimidazione nei confronti di rappresentanti legali di detenuti e di altre persone.
(6) Inoltre, considerata la gravità della situazione, dovrebbero essere imposte misure anche nei confronti delle persone che ricoprono alte cariche in Bielorussia e delle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, in particolare delle persone ed entità che forniscono un sostegno finanziario o materiale al regime.
(…)
(10) A fini di chiarezza le misure imposte dalla decisione 2010/639/PESC dovrebbero essere riunite in un unico atto giuridico».
7 Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato una guerra di aggressione contro l’Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco contro tale paese terzo, anche a partire dal territorio della Bielorussia.
8 Lo stesso giorno l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione che condanna, a nome dell’Unione, l’«invasione non provocata» dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa e ha affermato che «il prezzo da pagare per il coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione militare non provocata e ingiustificata in atto nei confronti dell’Ucraina [sarebbe stato] elevato» e che, «[mediante misure restrittive], saranno presi in considerazione coloro che, in Bielorussia, collabora[va]no a tali attacchi contro l’Ucraina e [sarà limitato] il commercio in una serie di settori chiave».
9 La decisione n. 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione 2023/421 (in prosieguo: la «decisione 2012/642»), il cui titolo è stato nel frattempo sostituito con «decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina», al suo articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) [in prosieguo, rispettivamente, il «criterio a)» e il «criterio b)»] prevede quanto segue:
«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi il cui nome figura nell’elenco allegato I che soddisfano uno dei criteri seguenti:
a) dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo associati a tali persone, enti o organismi;
b) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono».
10 Il regolamento (CE) n. 765/2006, come modificato dal regolamento di esecuzione 2023/419 (in prosieguo: il «regolamento n. 765/2006»), il cui titolo è stato nel frattempo sostituito con «regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina», al suo articolo 2, paragrafi 4 e 5, prevede gli stessi criteri di inserimento negli elenchi di persone, di entità e di organismi a cui si applica un congelamento di fondi e di risorse economiche previsti dai criteri a) e b), in particolare, il fatto di assumersi la «responsabil[ità] (…) della repressione della società civile» bielorussa e quello di «sosten[ere]» il «regime di Lukashenk[o]» o di «tra[rne] vantaggio».
11 L’articolo 1 undecies del regolamento n. 765/2006 è così formulato:
«Sono vietati l’acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d’investimento e l’assistenza all’emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 29 giugno 2021 da:
a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie;
(…)».
12 L’articolo 1 duodecies di tale regolamento prevede quanto segue:
«1. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per la concessione di nuovi prestiti o crediti con una scadenza superiore a 90 giorni, dopo il 29 giugno 2021, a favore di:
a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie;
(…)
2. Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l’Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l’esecuzione di contratti di esportazione o di importazione.
3. L’autorità competente di uno Stato membro può inoltre accordare, alle condizioni che ritiene appropriate, un’autorizzazione a concedere o a essere parte di prestiti o crediti di cui al paragrafo 1 se ha accertato che:
i) le attività in questione mirano a fornire sostegno alla popolazione civile bielorussa, quali l’assistenza umanitaria, i progetti ambientali e la sicurezza nucleare o il prestito o il credito è necessario per conformarsi all’obbligo di riserva legale o regolamentare o a obblighi analoghi per soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per gli enti finanziari in Bielorussia che sono controllati a maggioranza da istituzioni finanziarie dell’Unione; e
ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un’entità o di un organismo di cui all’articolo 2.
(…)».
13 Il 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato gli atti iniziali controversi. Dai loro rispettivi considerando 2 risulta che, «[s]tanti la gravità della situazione in Bielorussia, le continue violazioni dei diritti umani e la continua repressione della società civile e dell’opposizione democratica, dodici persone e otto entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive (…)».
14 Con tali atti, i ricorrenti sono stati inseriti, per quanto riguarda la Belaruskali e la BPC, negli elenchi riportati nelle tabelle contenute nei rispettivi punti B dell’allegato I della decisione 2012/642 e dell’allegato I del regolamento n. 765/2006 e, per quanto riguarda il sig. Golovaty, negli elenchi di cui alle tabelle contenute nei rispettivi punti A di tali allegati (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi in questione»).
15 Ai rispettivi punti 28 delle tabelle contenute negli allegati I, B, degli atti iniziali controversi, l’inserimento della Belaruskali negli elenchi in questione è fondato sui seguenti motivi, enunciati nella quinta colonna di tali tabelle:
«La OJSC [(open joint-stock company; società per azioni aperta)] Belaruskali è un’impresa di proprietà dello Stato e uno dei maggiori produttori di potassa del mondo, che fornisce il 20% delle esportazioni mondiali di potassa. In quanto tale rappresenta un’importante fonte di entrate e di valuta estera per il regime di Lukashenko. [Aleksandr] Lukashenko l’ha descritta come “un tesoro e un motivo di orgoglio nazionale, uno dei pilastri delle esportazioni bielorusse”. La Belaruskali trae pertanto vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.
I dipendenti della Belaruskali che hanno partecipato a scioperi e manifestazioni pacifiche a seguito delle elezioni presidenziali irregolari dell’agosto 2020 in Bielorussia sono stati intimiditi e licenziati dalla direzione dell’impresa. Lo stesso Lukashenko ha minacciato di sostituire gli scioperanti con minatori provenienti dall’Ucraina. La Belaruskali è pertanto responsabile della repressione della società civile in Bielorussia e fornisce sostegno al regime di Lukashenko».
16 Per quanto riguarda l’inserimento del sig. Golovaty negli elenchi in questione, i rispettivi punti 195 delle tabelle contenute negli allegati I, A, degli atti controversi sono così formulati:
«Ivan [Golovaty] è il direttore generale dell’impresa di proprietà dello Stato Belaruskali, importante fonte di entrate e di valuta estera per il regime di Lukashenko. È membro del Consiglio della Repubblica dell’Assemblea nazionale e ricopre numerosi altri incarichi di alto livello in Bielorussia. Durante la sua carriera ha ricevuto svariati premi statali, anche direttamente da parte di [Aleksandr] Lukashenko. È strettamente associato a Lukashenko e ai suoi familiari. Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.
I dipendenti della “Belaruskali” che hanno partecipato a scioperi e manifestazioni pacifiche a seguito delle elezioni presidenziali irregolari dell’agosto 2020 in Bielorussia sono stati privati dei premi e licenziati. Lo stesso Lukashenko ha minacciato di sostituire gli scioperanti con minatori provenienti dall’Ucraina. Ivan [Golovaty] è pertanto responsabile della repressione della società civile».
17 Quanto all’inserimento della BPC, essa è suffragata dai seguenti motivi ai punti 29, rispettivamente, delle tabelle contenute negli allegati I, B, degli atti iniziali controversi:
«La JSC [(joint-stock company; società per azioni)] [BPC] è il braccio esportatore dell’impresa statale bielorussa produttrice di potassa Belaruskali. La Belaruskali è una delle maggiori fonti di entrate per il regime di Lukashenko. Le forniture della [BPC] rappresentano il 20% delle esportazioni mondiali di potassa.
Lo Stato garantisce all’impresa [BPC] diritti di monopolio per l’esportazione di concimi a base di potassa. Questo trattamento preferenziale da parte delle autorità bielorusse frutta all’impresa notevoli entrate. La [BPC] trae pertanto vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno».
18 Il 23 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione 2023/421 e il regolamento di esecuzione 2023/419, con i quali ha mantenuto il nome dei ricorrenti negli elenchi in questione per gli stessi motivi di cui agli atti iniziali controversi, aggiungendo al contempo, per quanto riguarda il sig. Golovaty, la precisazione secondo cui quest’ultimo, «[i]noltre, è presidente del consiglio di sorveglianza della [BPC]» e, per quanto riguarda la BPC, la precisazione secondo cui lo Stato bielorusso «ha garantito» i suoi diritti di monopolio per l’esportazione di concimi potassici.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
19 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2022, come successivamente adattati, i ricorrenti hanno proposto ricorsi di annullamento degli atti controversi nella parte in cui li riguardano rispettivamente.
20 Nell’ambito dei loro ricorsi, i ricorrenti sostenevano, in particolare, che gli atti controversi erano stati adottati in violazione dell’obbligo di motivazione che incombe al Consiglio. Inoltre, essi contestavano la legittimità, alla luce del principio della certezza del diritto, del criterio b), in quanto la portata dei termini «regime di Lukashenko», «sostegno» e «trarre vantaggio» non sarebbe chiara. Inoltre, essi facevano valere errori di valutazione, in quanto il Consiglio avrebbe erroneamente considerato, da un lato, che essi traevano vantaggio da tale regime o lo sostenevano e, dall’altro, per quanto riguarda la Belaruskali e il sig. Golovaty, che essi erano responsabili della repressione nei confronti della società civile in Bielorussia. Infine, i ricorrenti ritenevano che gli atti controversi avessero ripercussioni sproporzionate e violassero pertanto il principio di proporzionalità.
21 Con le sentenze impugnate il Tribunale ha respinto tali ricorsi nel loro complesso. Ai fini delle presenti impugnazioni, tali sentenze possono essere sintetizzate come segue.
22 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita inosservanza, da parte del Consiglio, del suo obbligo di motivazione, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, ai punti da 41 a 43, 209 e 210 della prima sentenza impugnata, ai punti da 33 a 36, 201 e 202 della seconda sentenza impugnata nonché ai punti da 33 a 36, 39, 118, 125 e 126 della terza sentenza impugnata, che gli atti controversi erano motivati in modo giuridicamente sufficiente, in quanto i motivi ripresi in tali atti, quali indicati ai punti da 15 a 17 della presente sentenza, consentivano ai ricorrenti di comprendere su quali criteri si fondasse il loro inserimento negli elenchi in questione, in quanto detti atti menzionavano ragioni specifiche e concrete destinate a giustificare tale inserimento.
23 Per quanto riguarda, più in particolare, l’esposizione dei motivi di inserimento della BPC, il Tribunale ha segnatamente considerato, ai punti 34 e 35 della terza sentenza impugnata, che, affinché la motivazione degli atti iniziali controversi fosse sufficiente per poter concludere che tale impresa sosteneva il regime di Lukashenko e ne traeva vantaggio, il Consiglio non era tenuto a distinguere i fatti contestati a seconda che essi si riferissero al fatto, a seconda dei casi, o di «sostenere» tale regime o di «trarne vantaggio», in quanto gli stessi fatti potevano rivelare al contempo un «sostegno» a detto regime e il fatto di «trarre vantaggio» dal medesimo.
24 In secondo luogo, quanto alla conformità al principio della certezza del diritto, in particolare, del criterio b), ossia il criterio di inserimento relativo al fatto di trarre vantaggio dal regime di Lukashenko o di sostenerlo, il Tribunale ha anzitutto ricordato, ai punti da 49 a 52 della prima sentenza impugnata, ai punti da 60 a 63 della seconda sentenza impugnata nonché ai punti da 45 a 48 della terza sentenza impugnata, gli insegnamenti tratti dalla sua giurisprudenza relativa a tale principio, da quella relativa all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione e da quella relativa all’ampio margine di discrezionalità del Consiglio in materia di misure restrittive. Inoltre, ai punti da 53 a 55 della prima sentenza impugnata, ai punti da 64 a 66 della seconda sentenza impugnata nonché ai punti da 49 a 51 della terza sentenza impugnata, esso ha statuito che l’ampia formulazione dei criteri di inserimento, che conferiva un potere discrezionale al Consiglio, poteva essere compatibile con il principio della certezza del diritto, sottolineando al contempo che il significato e la portata dei termini di cui trattasi dovevano essere stabiliti facendo riferimento al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenuto conto, in particolare, del contesto storico in cui si inserivano e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui facevano parte.
25 Fatte salve tali precisazioni, il Tribunale ha rilevato, anzitutto, ai punti da 56 a 59 della prima sentenza impugnata, ai punti da 67 a 70 della seconda sentenza impugnata nonché ai punti da 52 a 55 della terza sentenza impugnata, in sostanza, che il criterio b), che era stato introdotto dalla decisione 2012/36 e i cui considerando 3 e 4 precisavano, in tale contesto, che, tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia, avrebbero dovuto essere adottate misure restrittive supplementari nei confronti di tale paese terzo, figurava ormai nella decisione 2012/642.
26 Al riguardo, il Tribunale ha poi ricordato, ai punti 60 e 61 della prima sentenza impugnata, ai punti 71 e 72 della seconda sentenza impugnata nonché ai punti 56 e 57 della terza sentenza impugnata, che le misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia erano state adottate e prorogate, inizialmente, a causa del persistente mancato rispetto, in tale paese terzo, dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, mentre il considerando 6 della decisione 2012/642 indica che, per quanto riguarda le persone e le entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, l’obiettivo era quello di mirare in particolare, ma non esclusivamente, alle persone ed entità che lo sostengono finanziariamente o materialmente.
27 Il Tribunale ne ha infine dedotto, ai punti 62, 64 e 65 della prima sentenza impugnata, ai punti 73, 75 e 76 della seconda sentenza impugnata nonché ai punti da 58 a 60 della terza sentenza impugnata, che il Consiglio aveva così inteso aumentare la pressione esercitata su tale regime ampliando la cerchia delle persone e delle entità interessate dalle misure restrittive dell’Unione, comprese le misure di congelamento di fondi e di risorse economiche. Quanto alle affermazioni dei ricorrenti relative al carattere impreciso della formulazione dei criteri a) e b), vale a dire, in particolare, dell’espressione «regime di Lukashenko», del termine «sostegno» e del fatto di «trarre vantaggio» da tale regime, il Tribunale ha dichiarato che esse non si ricollegavano in realtà al rispetto del principio della certezza del diritto, bensì all’applicazione di tali criteri da parte del Consiglio, cosicché esse non mettevano in discussione la legittimità di detti criteri, i quali erano sufficientemente chiari e precisi per essere conformi a tale principio.
28 In terzo luogo, quanto all’argomento vertente su errori di valutazione, in quanto il Consiglio avrebbe erroneamente concluso che i ricorrenti soddisfacevano il criterio b), il Tribunale lo ha esaminato e poi respinto, per quanto riguarda la Belaruskali, ai punti da 73 a 104 della prima sentenza impugnata, per quanto riguarda il sig. Golovaty, ai punti da 108 a 137 della seconda sentenza impugnata e, per quanto riguarda la BPC, ai punti da 70 a 106 della terza sentenza impugnata.
29 Per quanto riguarda la Belaruskali, il Tribunale ha, in particolare, sotto un primo profilo, ai punti da 79 a 83 della prima sentenza impugnata, esaminato se fossero dimostrati gli elementi di fatto addotti dal Consiglio negli atti iniziali controversi per dimostrare che tale impresa soddisfaceva tale criterio di inserimento, quali indicati al punto 15 della presente sentenza. Il Tribunale ha statuito che così era e che il Consiglio non era incorso in errore nel ritenere che la Belaruskali fosse uno dei maggiori produttori di potassa al mondo, che fornisse il 20% delle esportazioni mondiali di potassa e che, in quanto tale, fosse una delle principali fonti di entrate e di valuta estera per il regime di Lukashenko.
30 Sotto un secondo profilo, il Tribunale, da un lato, ai punti da 87 a 99 della prima sentenza impugnata, ha verificato se tali elementi di fatto costituissero un «sostegno» al regime di Lukashenko da parte della Belaruskali. Anche in questo caso, il Tribunale ha ritenuto che così fosse, in particolare alla luce del fatto, ricordato ai punti 91 e 92 di tale sentenza, che la Belaruskali versava allo Stato bielorusso dividendi che hanno raggiunto, per il primo semestre del 2019, un importo di oltre 46 milioni di rubli bielorussi (BYN) (circa EUR 17,6 milioni) e sosteneva pertanto finanziariamente detto regime, tenuto conto anche del suo ruolo chiave nell’economia bielorussa, menzionato al punto 99 di detta sentenza. Inoltre, il Tribunale ha respinto, ai punti da 94 a 96 della medesima sentenza, l’argomento secondo cui tali dividendi dovevano essere assimilati a imposte.
31 Dall’altro lato, ai punti da 100 a 103 della prima sentenza impugnata, il Tribunale ha verificato se detti elementi di fatto consentissero di concludere che la Belaruskali «traeva vantaggio» dal regime di Lukashenko, circostanza che esso ha altresì confermato, indicando che tale impresa esercitava un monopolio nel settore dei concimi potassici in Bielorussia e aveva realizzato, nel 2019, un utile netto di oltre 4,797 miliardi di BYN (circa EUR 1,8 miliardi) in tale settore, il quale era fortemente regolamentato in tale paese terzo. Al riguardo, il Tribunale si è basato, al punto 102 di tale sentenza, su diversi articoli pubblicati su Internet che dimostrano il controllo esercitato da tale regime tanto sul settore pubblico quanto sul settore privato nonché l’esistenza di un sistema che ricompensava la lealtà verso detto regime.
32 Per quanto riguarda il sig. Golovaty, il Tribunale, sotto un primo profilo, ai punti da 108 a 116 della seconda sentenza impugnata, ha esaminato se fossero accertati gli elementi di fatto addotti dal Consiglio per dimostrare che tale persona soddisfaceva il criterio b), quali indicati al punto 16 della presente sentenza. Il Tribunale ha deciso che così fosse, ritenendo che il Consiglio non fosse incorso in errore nel considerare, a tal riguardo, che il sig. Golovaty era il direttore generale della Belaruskali, vale a dire una società che rappresentava una fonte di entrate per il regime di Lukashenko, occupava diverse altre alte cariche in Bielorussia ed era strettamente associato al presidente Lukashenko.
33 Sotto un secondo profilo, il Tribunale, da un lato, ai punti da 120 a 129 della seconda sentenza impugnata, ha verificato se tali elementi di fatto costituissero un «sostegno» al regime di Lukashenko da parte del sig. Golovaty. Il Tribunale ha confermato tale constatazione considerando, in particolare, ai punti 127 e 128 di tale sentenza, che, nella sua qualità di direttore generale di un’impresa significativa per l’economia bielorussa, il sig. Golovaty era coinvolto, sin dalla sua nomina nel 2014 a tale posto, nel sostegno al regime di Lukashenko e che il suo impiego in posizioni statali, tra cui un ruolo svolto nell’assemblea nazionale, dimostrava il suo coinvolgimento diretto in strutture politiche e amministrative dello Stato nonché il suo allineamento alle autorità bielorusse, evidenziando il suo sostegno a tale regime.
34 Dall’altro lato, ai punti da 130 a 137 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se detti elementi di fatto consentissero di ritenere che il sig. Golovaty «traesse vantaggio» dal regime di Lukashenko, circostanza che esso ha altresì confermato, indicando, ai punti da 131 a 134 di tale sentenza, che l’interessato traeva vantaggio da tale regime occupando il posto di direttore generale della Belaruskali, tenuto conto degli utili generati da tale impresa e del fatto che una simile attività economica era possibile solo con il benestare di detto regime. Ai punti 135 e 136 di detta sentenza, il Tribunale ha inoltre rilevato che, per acquisire una simile posizione di uomo d’affari influente, era necessario appartenere a un gruppo ristretto di persone di fiducia vicine allo stesso regime, e che il sig. Golovaty occupava, inoltre, posti amministrativi prestigiosi e, in particolare, gli era stata attribuita dal presidente Lukashenko in persona un’onorificenza statale molto importante, cosicché godeva di una posizione particolarmente vantaggiosa nell’ambito del regime del presidente Lukashenko.
35 Per quanto riguarda la BPC, il Tribunale, sotto un primo profilo, ai punti da 70 a 86 della terza sentenza impugnata, ha esaminato se fossero accertati gli elementi di fatto addotti dal Consiglio per dimostrare che tale persona soddisfaceva il criterio b), quali indicati al punto 17 della presente sentenza. Esso ha statuito che effettivamente così era, ritenendo che il Consiglio non fosse incorso in alcun errore considerando che detta impresa fosse il «braccio esportatore» della Belaruskali, che le sue forniture rappresentassero il 20% delle esportazioni mondiali di potassa, che essa avesse avuto, fino al marzo 2022, diritti di monopolio sulle esportazioni di tale prodotto e che continuasse a ricevere un trattamento preferenziale da parte dello Stato bielorusso, il che risultava in particolare dal fatto che, solo nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di luglio 2020, le sue esportazioni di concimi potassici ammontavano a 1,4 miliardi di dollari americani (USD) (circa EUR 1,3 miliardi).
36 Sotto un secondo profilo, il Tribunale, da un lato, ai punti da 90 a 102 della terza sentenza impugnata, ha verificato se simili elementi di fatto consentissero di concludere che la BPC «sosteneva» il regime di Lukashenko. Esso ha deciso che ciò effettivamente avveniva, considerando in particolare, ai punti 92, 95, 97 e 99 di tale sentenza, che l’attività di tale impresa consentiva alla Belaruskali di esportare concimi potassici e di aumentare così le entrate nonché il conferimento di valuta estera allo Stato. Il Tribunale ha anche sottolineato il fatto che il 90% delle azioni di detta impresa era detenuto da enti pubblici, precisamente il 48% dalla Belaruskali e il 42% dalle ferrovie bielorusse, cosicché la BPC, oltre al suo obbligo di pagare le imposte, poteva trasferire dividendi allo Stato. Inoltre, ai punti 100 e 101 di detta sentenza, il Tribunale ha rilevato che i flussi finanziari accertati in capo alla Belaruskali non sarebbero stati possibili senza le attività della BPC, cosicché il Consiglio poteva validamente fare riferimento al ruolo svolto nel mercato mondiale dei concimi potassici dalla prima impresa per dimostrare il sostegno della seconda al regime di Lukashenko.
37 Al punto 102 della terza sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che l’applicazione di misure restrittive nei confronti della BPC mirava anche a evitare che la Belaruskali potesse eludere l’effetto delle misure restrittive che la riguardano esercitando una pressione sul suo braccio esportatore.
38 Dall’altro lato, ai punti 103 e 104 della terza sentenza impugnata, il Tribunale ha verificato se gli elementi di fatto di cui trattasi consentissero di concludere che la BPC «traeva vantaggio» dal regime di Lukashenko. Il Tribunale ha ritenuto che così fosse, considerando che il semplice fatto che la BPC disponeva, fino al marzo 2022, di un monopolio su un mercato così importante, dal punto di vista dell’economia bielorussa nel suo complesso, come quello dei concimi potassici e della loro esportazione era sufficiente per concludere che una simile impresa traeva vantaggio dal regime, sebbene tale monopolio fosse cessato prima dell’adozione degli atti iniziali, dato che, anche dopo tale data, detta impresa continuava a beneficiare di un trattamento preferenziale da parte dello Stato bielorusso.
39 In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento tratto, rispettivamente da parte della Belaruskali e del sig. Golovaty, da errori di valutazione, in quanto il Consiglio avrebbe erroneamente concluso che tali ricorrenti soddisfacevano il criterio a), il Tribunale l’ha esaminato e poi respinto in quanto infondato, per quanto riguarda la Belaruskali, ai punti da 113 a 124 della prima sentenza impugnata e, per quanto riguarda il sig. Golovaty, ai punti da 150 a 160 della seconda sentenza impugnata.
40 In quinto e ultimo luogo, il Tribunale ha esaminato e poi respinto, ai punti da 156 a 184 della prima sentenza impugnata, ai punti da 184 a 197 della seconda sentenza impugnata nonché ai punti da 109 a 112 della terza sentenza impugnata, l’argomento dei ricorrenti vertente sul carattere sproporzionato delle misure restrittive adottate nei loro confronti.
41 Per quanto riguarda, in particolare, la BPC, il Tribunale ha statuito, al punto 111 della terza sentenza impugnata, che tale impresa aveva sostenuto che gli atti iniziali violavano il principio di proporzionalità in quanto avevano un impatto estremamente negativo non solo sui suoi interessi, ma anche sulla Bielorussia e sui paesi terzi, senza tuttavia fare riferimento ad alcun elemento di prova preciso per suffragare una simile posizione, cosicché essa non aveva fornito elementi di fatto probanti a sostegno delle sue allegazioni.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
42 Nella causa C-816/24 P, la Belaruskali chiede che la Corte voglia:
– annullare la prima sentenza impugnata;
– annullare gli atti controversi, nella parte in cui la riguardano, e
– condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.
43 Nella causa C-817/24 P, il sig. Golovaty chiede che la Corte voglia:
– annullare la seconda sentenza impugnata;
– annullare gli atti controversi, nella parte in cui lo riguardano; e
– condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.
44 Nella causa C-818/24 P, la BPC chiede che la Corte voglia:
– annullare la terza sentenza impugnata;
– annullare gli atti controversi, nella parte in cui la riguardano;
– condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio, e
– condannare la Repubblica di Lettonia nonché tutti gli altri intervenienti a farsi carico delle proprie spese.
45 Nelle tre cause, il Consiglio chiede che la Corte voglia:
– respingere le impugnazioni;
– in subordine, se la Corte dovesse decidere di annullare le sentenze impugnate e di pronunciare essa stessa una decisione definitiva, respingere i ricorsi di annullamento degli atti controversi, e
– condannare i ricorrenti alle spese.
46 Con atto depositato presso la cancelleria del Corte il 5 marzo 2025, la Repubblica di Lituania ha chiesto di intervenire nelle presenti cause a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Il presidente della Corte ha accolto tale domanda con decisione del 3 aprile 2025.
47 Il 21 novembre 2025 il presidente della Corte ha invitato le parti a prendere posizione sull’eventuale riunione delle presenti cause ai fini del prosieguo del procedimento. Con lettere del 1º dicembre 2025 i ricorrenti hanno informato la Corte che si opponevano alla riunione di tali cause, sottolineando, in particolare, di non aver chiesto lo svolgimento di un’udienza, cosicché una riunione a tal fine riguardava una situazione ipotetica, e che una riunione avrebbe inoltre rischiato di compromettere il carattere riservato di talune informazioni. Con lettera della stessa data il Consiglio ha indicato di non essere contrario alla riunione delle presenti cause.
48 Con decisione del 3 dicembre 2025 il presidente della Corte ha dichiarato che non vi era luogo di riunire le cause in tale fase del procedimento.
Sulle impugnazioni
49 Tenuto conto del loro vincolo di connessione, occorre riunire le presenti cause ai fini della sentenza, conformemente all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, fermo restando che le obiezioni sollevate dai ricorrenti per opporsi a una riunione delle cause, esposte al punto 47 della presente sentenza, vertono unicamente sull’eventualità di una riunione ai fini della fase scritta od orale del procedimento.
50 Nella causa C-816/24 P, la Belaruskali deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione. Il primo motivo è suddiviso in due parti, vertenti, la prima, su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale non applicando correttamente il principio della certezza del diritto alla nozione di «regime di Lukashenko», ai sensi del criterio b), e, la seconda, su errori di valutazione che esso avrebbe commesso quando ha deciso che la Belaruskali «traeva vantaggio» da tale regime e lo «sosteneva», ai sensi di tale criterio. Con il suo secondo motivo, la Belaruskali contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di valutazione avendo statuito che il Consiglio aveva dimostrato in modo giuridicamente sufficiente la propria responsabilità nella repressione esercitata contro la società civile in Bielorussia, ai sensi del criterio a).
51 Nella causa C-817/24 P, il sig. Golovaty deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione, i quali sono formulati in modo sostanzialmente identico a quelli dedotti dalla Belaruskali.
52 Nella causa C-818/24 P, la BPC deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione, il primo dei quali verte su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale statuendo che il Consiglio aveva adempiuto al suo obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE. Il secondo motivo è suddiviso in due parti, vertenti, la prima, su una violazione, da parte del Tribunale, dei principi di legalità e di certezza del diritto per quanto riguarda la nozione di «regime di Lukashenko» nonché quelle di «vantaggio» e di «sostegno», ai sensi del criterio b), e, la seconda, su una violazione del principio di proporzionalità. Con il suo terzo motivo, suddiviso in sei parti, la BPC contesta al Tribunale di essere incorso in diversi errori di diritto e, essenzialmente, di qualificazione dei fatti in relazione alla constatazione secondo cui la BPC «traeva vantaggio» da tale regime e lo «sosteneva», ai sensi del criterio b).
53 Poiché gli argomenti dedotti a sostegno della prima parte dei primi motivi nelle cause C-816/24 P e C-817/24 P sono comparabili a quelli dedotti nell’ambito della prima parte del secondo motivo nella causa C-818/24 P, occorre esaminarli congiuntamente. Analogamente, poiché la seconda parte del primo motivo nelle cause C-816/24 P e C-817/24 P ha un vincolo di connessione con le prime cinque parti del terzo motivo nella causa C-818/24 P, gli argomenti dedotti in tale contesto saranno oggetto di un esame congiunto.
Sulla prima parte dei primi motivi nelle cause C-816/24 P e C-817/24 P nonché sulla prima parte del secondo motivo nella causa C-818/24 P
Argomenti delle parti
54 Con la prima parte dei primi motivi nelle cause C-816/24 P e C-817/24 P nonché con la prima parte del secondo motivo nella causa C-818/24 P, i ricorrenti fanno essenzialmente valere che il Tribunale, da un lato, non ha risposto ai loro argomenti secondo i quali la nozione di «regime di Lukashenko», ai sensi del criterio b), non è conforme ai requisiti derivanti dal principio della certezza del diritto e, dall’altra, ha violato tale principio.
55 Al riguardo, sotto un primo profilo, i ricorrenti sostengono, censurando in particolare i punti 55, 60 e 61 della prima sentenza impugnata, i punti 66, 71 e 72 della seconda sentenza impugnata nonché i punti da 52 a 58 della terza sentenza impugnata, che il Tribunale si è limitato, nell’ambito della sua valutazione della conformità della nozione di «regime di Lukashenko» al principio della certezza del diritto, a ricordare la genesi, il contesto storico e gli obiettivi delle misure restrittive adottate in relazione alla situazione in Bielorussia e, più in particolare, di quelle di cui sono oggetto i ricorrenti, senza spiegare in che modo tali elementi consentirebbero di chiarire la portata di tale nozione e senza esporre, di conseguenza, le ragioni per le quali riteneva che detta nozione fosse, nonostante gli argomenti dedotti dai ricorrenti in senso contrario, sufficientemente chiara e precisa.
56 Sotto un secondo profilo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non constatando che la nozione di «regime di Lukashenko» è fonte di incertezza giuridica. Infatti, non sarebbe possibile, in mancanza di qualsiasi definizione di tale nozione e non avendo il Tribunale fornito chiarimenti al riguardo, determinare quali persone rientrino in detta nozione e individuare così le situazioni in cui il fatto che gli interessati, «sostengano» tali persone o ne «traggano vantaggio», ai sensi del criterio b), consente di constatare che, conformemente alle condizioni previste da tale criterio, essi traggono vantaggio dal «regime di Lukashenko» o lo sostengono, e rientrano quindi in detto criterio.
57 Ciò varrebbe a maggior ragione in quanto la nozione di «regime di Lukashenko» sarebbe necessariamente distinta da quelle di «Repubblica di Bielorussia», di «governo» e di «Stato (della Bielorussia o bielorusso)», come utilizzate altrove nella decisione 2012/642 e nel regolamento n. 765/2006, distinzione che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione.
58 Infatti, dagli articoli 1 undecies e 1 duodecies del regolamento n. 765/2006 risulterebbe che diversi tipi di operazioni finanziarie e di investimento, come i prestiti a breve termine, sarebbero sempre autorizzati, anche quando sono effettuati a beneficio, in particolare, della «Repubblica di Bielorussia» in quanto Stato e del «suo governo».
59 Pertanto, il semplice fatto di effettuare pagamenti a favore del bilancio dello Stato bielorusso, come quelli considerati dal Consiglio per giustificare l’inserimento dei ricorrenti negli elenchi in questione, non può costituire un sostegno al «regime di Lukashenko», ai sensi del criterio b). Affermare il contrario implicherebbe l’assenza di limiti giuridici chiari imposti alla portata di tale nozione e non farebbe che illustrare l’incertezza giuridica ad essa connessa.
60 Inoltre, anche supponendo che la nozione di «regime di Lukashenko» debba essere intesa, come lascerebbe intendere il considerando 6 della decisione 2012/642, nel senso che riguarda le persone che ricoprono cariche dirigenziali in Bielorussia, tali persone sarebbero necessariamente le stesse che sono nominativamente menzionate nell’allegato I della decisione medesima a titolo della loro appartenenza a tale regime. In un simile caso, pertanto, non vi sarebbe neppure motivo di includere in tale nozione la Repubblica di Bielorussia, lo Stato bielorusso o il suo governo, poiché questi ultimi non vi sarebbero elencati.
61 Ne conseguirebbe che sarebbe contrario al principio della certezza del diritto includere tali entità nella nozione di «regime di Lukashenko».
62 Sotto un terzo profilo, la BPC aggiunge che il Tribunale non ha neppure chiarito le espressioni «trarre vantaggio» dal regime di Lukashenko e «sostener[lo]», ai sensi del criterio b).
63 Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Lituania, contesta la fondatezza degli argomenti dei ricorrenti.
Giudizio della Corte
64 In primo luogo, nei limiti in cui i ricorrenti contestano al Tribunale di non aver risposto agli argomenti con i quali essi hanno sostenuto che la nozione di «regime di Lukashenko», ai sensi del criterio b), non era sufficientemente chiara e precisa, cosicché essa era contraria al principio della certezza del diritto, occorre ricordare che, nell’ambito dell’impugnazione, il controllo della Corte ha lo scopo, in particolare, di verificare se il Tribunale abbia risposto in modo giuridicamente sufficiente a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente, con la precisazione che il motivo vertente sulla mancata risposta del Tribunale ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a far valere una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo statuto, e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del 13 novembre 2025, PU/Procura europea, C-352/24 P, EU:C:2025:892, punto 47 e giurisprudenza citata).
65 Al riguardo, da una giurisprudenza costante emerge che l’obbligo di motivazione, che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla fondatezza della motivazione (sentenza del 5 maggio 2022, Commissione/Missir Mamachi di Lusignano, 54/20 P, EU:C:2022:349, punto 69 e giurisprudenza citata).
66 Orbene, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti in causa, cosicché la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C-680/22 P, EU:C:2024:1019, punto 59 e giurisprudenza citata).
67 Nel caso di specie, occorre rilevare che il Tribunale ha esaminato gli argomenti dei ricorrenti relativi al principio della certezza del diritto ai punti da 49 a 66 della prima sentenza impugnata, ai punti da 60 a 77 della seconda sentenza impugnata nonché ai punti da 45 a 62 della terza sentenza impugnata, i quali sono stati sintetizzati ai punti da 24 a 27 della presente sentenza. Al termine di tale esame, il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che tali argomenti non mettevano in discussione la legittimità del criterio b) alla luce del principio della certezza del diritto, essendo tale criterio sufficientemente chiaro e preciso.
68 Al riguardo, è vero che il Tribunale, dopo aver ricordato, in tale contesto, in particolare, la sua giurisprudenza secondo cui la formulazione ampia dei criteri di inserimento che conferiscono un potere discrezionale al Consiglio può essere compatibile con il principio della certezza del diritto, e quella secondo cui il significato e la portata dei termini contenuti in tali criteri devono essere stabiliti conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenuto conto del contesto in cui essi si inseriscono e dei loro obiettivi, si è poi adoperato per esporre, principalmente, tale contesto e tali obiettivi, senza affrontare esplicitamente i diversi argomenti dei ricorrenti che mettono in discussione il rispetto, da parte del criterio b), del principio della certezza del diritto, in particolare per quanto riguarda la nozione di «regime di Lukashenko». Il Tribunale ha infatti considerato che tali argomenti «non si ricollega[va]no al rispetto del principio della certezza del diritto, bensì all’applicazione di [detto criterio] da parte del Consiglio».
69 Ciò premesso, sebbene il Tribunale non abbia quindi respinto individualmente ciascuno di detti argomenti, esso ha nondimeno esaminato, in occasione di ciascun ricorso, la censura a sostegno della quale essi erano stati dedotti e, di volta in volta, l’ha respinta facendo riferimento alla sua giurisprudenza di cui al punto precedente, tenendo conto al contempo del contesto in cui il criterio b) è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte.
70 Orbene, dal rinvio a tale giurisprudenza si può già dedurre che gli argomenti in questione sono stati respinti per il motivo che la portata del criterio b) può essere determinata mediante i metodi di interpretazione menzionati in detta giurisprudenza.
71 Ma soprattutto, un simile motivo di rigetto degli argomenti delle parti risulta chiaramente da una lettura incrociata di tale parte del ragionamento del Tribunale con quella relativa all’applicazione, ad opera del Consiglio, del criterio b), figurante, in particolare, ai punti da 84 a 104 della prima sentenza impugnata, ai punti da 117 a 137 della seconda sentenza impugnata nonché ai punti da 87 a 106 della terza sentenza impugnata.
72 Infatti, da una simile lettura incrociata emerge che, per fondare la sua decisione secondo cui il criterio b) è sufficientemente chiaro e preciso per essere conforme al principio della certezza del diritto per quanto riguarda la nozione di «regime di Lukashenko», il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che fosse possibile, riferendosi, per quanto riguarda tale nozione, al suo senso abituale nel linguaggio corrente, determinare se una persona traesse vantaggio dal «regime di Lukashenko» o lo sostenesse.
73 In tale contesto, occorre sottolineare che dai punti 88 e 92 della prima sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha considerato, come elementi idonei a caratterizzare un sostegno a tale regime, il sostegno finanziario fornito dalla Belaruskali al «bilancio (…) della Bielorussia» e il fatto che essa versasse dividendi allo «Stato bielorusso», i quali sono «quindi a disposizione del regime di Lukashenko».
74 Inoltre, dai punti 121 e da 125 a 127 della seconda sentenza impugnata, letti congiuntamente, risulta che il Tribunale ha tenuto conto, per considerare che il sig. Golovaty sosteneva tale regime, di simili versamenti effettuati dalla Belaruskali a beneficio dello «Stato», mentre egli esercitava funzioni che gli conferivano un potere di direzione su tale entità e alle quali era stato nominato dal presidente Lukashenko.
75 Inoltre, per dichiarare che la BPC sosteneva detto regime e ne traeva vantaggio, il Tribunale, ai punti 95 e 104 della terza sentenza impugnata, ha fatto riferimento ai dividendi che essa poteva versare allo «Stato» e, dall’altro, al trattamento preferenziale di cui beneficiava da parte dello «Stato bielorusso».
76 Di conseguenza, in ciascuna delle sentenze impugnate, il Tribunale, nelle circostanze di fatto sottoposte al suo esame, ha menzionato un nesso tra la nozione di «regime di Lukashenko» e l’entità beneficiaria o all’origine dei vantaggi di cui ai punti da 73 a 75 della presente sentenza, vale a dire, nel caso di specie, lo «Stato (bielorusso o della Bielorussia)», nel senso che il fatto che i ricorrenti abbiano concesso simili vantaggi a tale entità – o che li abbiano da essa ricevuti – doveva essere interpretato nel senso che dimostrava che essi traevano vantaggio dal «regime di Lukashenko» o che lo sostenevano, cosicché tale giudice ha ritenuto che detta entità rientrasse in tale nozione.
77 Pertanto, i ricorrenti potevano dedurne che il Tribunale aveva ritenuto che la nozione di «regime di Lukashenko» fosse sufficientemente chiara e precisa perché fosse possibile, nelle circostanze del caso di specie e nel rispetto del principio della certezza del diritto, determinarne la portata e che, così facendo, esso aveva, implicitamente ma necessariamente, respinto il punto di vista sostenuto dai ricorrenti secondo cui azioni effettuate a beneficio dello Stato bielorusso o da parte di quest’ultimo non potevano essere prese in considerazione per dimostrare che gli interessati traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono.
78 Ne consegue che il Tribunale non ha viziato le sentenze impugnate violando l’obbligo di motivazione quando ha respinto gli argomenti dei ricorrenti vertenti sulla violazione del principio della certezza del diritto da parte del criterio b) in quanto la nozione di «regime di Lukashenko» non sarebbe sufficientemente precisa.
79 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione di stabilire se il Tribunale, respingendo tali argomenti, abbia violato tale principio, occorre ricordare che da una costante giurisprudenza risulta che il principio della certezza del diritto esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Tale principio esige in particolare che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza [sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C-541/20 a C-555/20, EU:C:2024:818, punto 158 nonché giurisprudenza citata].
80 Tuttavia, tali requisiti non possono essere intesi nel senso che impongono al legislatore o al giudice dell’Unione, nell’ambito di una norma adottata dal primo e interpretata dal secondo, di menzionare le diverse ipotesi concrete in cui una norma astratta può applicarsi, in quanto non tutte queste ipotesi possono essere determinate in anticipo (sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C-703/23 P, EU:C:2025:608, punto 33 e giurisprudenza citata).
81 Dalla giurisprudenza della Corte risulta anche che non si può ritenere che il principio della certezza del diritto sia violato per il solo motivo che il giudice dell’Unione deve procedere a un’interpretazione di una norma di portata generale, ricorrendo, se del caso, a metodi di interpretazione diversi dall’interpretazione letterale di tale norma (v. in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, punto 167).
82 Nella fattispecie, come risulta, in particolare, dai punti 72 e 77 della presente sentenza, il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che fosse possibile interpretare il criterio b), compresa la nozione di «regime di Lukashenko» in esso contenuta, facendo riferimento al suo significato abituale nel linguaggio corrente, conformemente al principio della certezza del diritto, nel senso che esso riguarda, nelle circostanze che caratterizzano i casi di specie, operazioni finanziarie effettuate a beneficio dello Stato bielorusso o vantaggi procurati da quest’ultimo, operazioni o vantaggi che, in tali circostanze, possono essere imputati al regime di Lukashenko.
83 Così facendo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il Tribunale ha potuto statuire che tale criterio, così interpretato, era conforme al principio della certezza del diritto. Come risulta dal punto 80 della presente sentenza, esso non era tenuto, inoltre, a menzionare le eventuali altre ipotesi concrete in cui detto criterio e, in particolare, la nozione di «regime di Lukashenko» sarebbero stati idonei ad applicarsi, né ancor meno a fornire una definizione astratta di tale nozione.
84 Tale constatazione non è inficiata, da un lato, dall’argomento dei ricorrenti secondo cui la nozione di «regime di Lukashenko» è necessariamente distinta da quelle di «Stato bielorusso», di «Repubblica di Bielorussia» o del suo «governo» e non può quindi sovrapporsi a queste ultime, salvo divenire fonte di ambiguità e di incertezza giuridica.
85 Infatti, è comune che più nozioni con significati distinti possano applicarsi a una stessa persona o entità, senza che una simile circostanza sia, in quanto tale, idonea a mettere in discussione la chiarezza e la precisione di tali nozioni. Ciò vale per le nozioni di cui al punto precedente, in quanto, come giustamente sottolineato dal Consiglio, in un paese terzo come la Bielorussia, la cerchia delle persone rientranti nel regime di Lukashenko e quella delle persone che controllano lo Stato bielorusso e/o costituiscono il suo governo si sovrappongono necessariamente.
86 Non ha alcuna incidenza al riguardo il fatto che gli articoli 1 undecies e 1 duodecies del regolamento n. 765/2006 autorizzino talune operazioni finanziarie che coinvolgono la Repubblica di Bielorussia e il suo governo, poiché la portata di tali disposizioni non è quella di stabilire una distinzione tra tali entità e la nozione di «regime di Lukashenko», bensì di specificare le condizioni alle quali operazioni finanziarie che comportano, in particolare, dette entità sono vietate o autorizzate nella prospettiva di limitare «l’accesso [del governo bielorusso] ai mercati dei capitali dell’Unione», come risulta dal considerando 8 della decisione (PESC) 2021/1031 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 224 I, pag. 15).
87 Dall’altro lato, non può neppure essere accolto l’argomento dei ricorrenti secondo cui lo Stato bielorusso e il suo governo non rientrano nella nozione di «regime di Lukashenko», dal momento che essa riguarderebbe solo le persone inserite negli elenchi in questione a titolo della loro appartenenza a tale regime, il che non avverrebbe nel caso di tale Stato e del suo governo, in quanto un simile argomento non è, in ogni caso, idoneo a mettere in discussione l’effettività della sovrapposizione, menzionata al punto 85 della presente sentenza, tra la cerchia delle persone rientranti in detto regime e quella delle persone che controllano detto Stato e/o costituiscono il suo governo.
88 Di conseguenza, i ricorrenti non hanno dimostrato in che modo il Tribunale avrebbe violato il principio della certezza del diritto ritenendo che le operazioni finanziarie e i vantaggi di cui al punto 82 della presente sentenza, che coinvolgono lo Stato bielorusso, possano essere validamente presi in considerazione ai fini del criterio b), in quanto consentono di dimostrare l’esistenza di un sostegno fornito al regime di Lukashenko o un vantaggio tratto da quest’ultimo.
89 In terzo e ultimo luogo, nei limiti in cui la BPC sostiene, del resto senza formulare argomenti precisi a sostegno di tale allegazione, che il Tribunale non ha chiarito la portata dei verbi «trarre vantaggio» dal regime di Lukashenko e «sostenere» tale regime, figuranti nella formulazione del criterio b), è sufficiente constatare che il Tribunale ha precisato il senso che esso conferiva a tali verbi nell’ambito del suo esame, effettuato ai punti da 87 a 106 della terza sentenza impugnata, dell’applicazione concreta di tale criterio agli elementi di fatto considerati dal Consiglio nei confronti della BPC, cosicché tale censura della BPC si basa su una lettura erronea di tale sentenza ed è, pertanto, infondata.
90 In tali circostanze, occorre constatare che la prima parte dei primi motivi nelle cause C-816/24 P e C-817/24 P nonché la prima parte del secondo motivo nella causa C-818/24 P sono infondate.
Sulla seconda parte dei primi motivi nelle cause C-816/24 P e C-817/24 P nonché sulle parti dalla prima alla quinta del terzo motivo nella causa C-818/24 P
Argomenti delle parti
91 Con la seconda parte dei primi motivi nelle cause C-816/24 P e C-817/24 P nonché con le parti dalla prima alla quinta del terzo motivo nella causa C-818/24 P, i ricorrenti contestano al Tribunale di essere incorso in diversi errori di valutazione degli elementi di fatto e di prova nonché in diversi errori di diritto, in quanto ha ritenuto che tali elementi consentissero di dimostrare che essi «traevano vantaggio» dal regime di Lukashenko o lo «sostenevano», ai sensi del criterio b).
92 Al riguardo, la Belaruskali e il sig. Golovaty censurano, da un lato, il fatto che il Tribunale si sia basato, al punto 102 della prima sentenza impugnata e al punto 134 della seconda sentenza impugnata, su articoli di stampa relativi alla situazione dell’economia bielorussa che non li riguarderebbero individualmente. In aggiunta, uno degli articoli menzionati, che sarebbe stato datato 8 dicembre 2021 e tratto dal sito Internet www.cepa.org, non sarebbe mai stato inserito nel fascicolo dinanzi al Tribunale, il che avrebbe leso il loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, al punto 103 della prima sentenza impugnata e al punto 132 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la Belaruskali era l’unico produttore di concimi potassici in Bielorussia e che essa beneficiava di un monopolio in tale settore.
93 Dall’altro lato, la Belaruskali e il sig. Golovaty fanno valere che i fatti presi in considerazione nei loro confronti non costituiscono comportamenti loro propri e che possono essere considerati tali da dimostrare che essi traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono.
94 Al riguardo, né l’asserito monopolio della Belaruskali quanto alla produzione di concimi potassici in Bielorussia né il fatto che lo Stato bielorusso sia proprietario di tale società, menzionati ai punti 100 e 103 della prima sentenza impugnata, possono, di per sé o cumulativamente, costituire forme di «sostegno» a tale regime o di «vantaggio» tratto da quest’ultimo.
95 Per il sig. Golovaty lo stesso varrebbe per il fatto, considerato dal Tribunale ai punti 113 e 114 della seconda sentenza impugnata, che egli è stato il direttore generale della Belaruskali e che egli «occupa diverse altre alte cariche in Bielorussia».
96 Inoltre, la Belaruskali censura la valutazione del Tribunale, contenuta ai punti 99 e 101 della prima sentenza impugnata, secondo cui il suo ruolo nell’economia bielorussa nonché il fatto di appartenere a un settore di tale economia che costituirebbe una fonte di entrate significative per il regime di Lukashenko giustificherebbero il suo inserimento negli elenchi in questione sulla base del criterio b).
97 Il sig. Golovaty aggiunge, dal canto suo, che le sue attività di uomo d’affari influente nell’economia bielorussa, il fatto di essere strettamente legato al sig. Lukashenko nonché il fatto di essere un soggetto asseritamente «allineato alle autorità bielorusse», come rilevato ai punti 115, 128 e 135 della seconda sentenza impugnata, non possono neppure giustificare il suo inserimento negli elenchi in questione.
98 La BPC contesta, da un lato, la constatazione del Tribunale, ai punti 81 e 82 della terza sentenza impugnata, secondo cui essa godeva, al momento dell’adozione degli atti controversi che la riguardavano, di un monopolio per l’esportazione di concimi potassici, poiché tale monopolio era infatti cessato nel marzo 2022, nonché la constatazione, ai punti da 83 a 86 e ai punti 103 e 104 della terza sentenza impugnata, secondo la quale essa beneficiava di un «trattamento preferenziale» da parte dello Stato bielorusso in quanto sarebbe stata una delle prime imprese a ottenere una licenza per l’esportazione di concimi potassici. L’aggiudicazione di appalti e di concessioni pubbliche o il fatto che un settore economico sia regolamentato non sarebbero sufficienti per ritenere che un’impresa tragga profitto da un regime o lo sostenga finanziariamente.
99 Inoltre, ai punti da 70 a 77, 99 e 101 della terza sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, accordando, in tale contesto, un peso sproporzionato agli elementi di prova addotti dal Consiglio, che la BPC era il «braccio esportatore» della Belaruskali, sebbene si trattasse in realtà di due entità distinte. Così facendo, il Tribunale si sarebbe erroneamente basato non sul comportamento individuale della BPC, bensì su quello della Belaruskali.
100 Dall’altro lato, la BPC ritiene che gli elementi presi in considerazione al riguardo dal Tribunale al punto 95 della terza sentenza impugnata, vale a dire che essa è detenuta dallo Stato bielorusso e che possiede «legami» con la Belaruskali, cosicché essa «può» versare dividendi agli enti pubblici di tale paese terzo, non possano essere tali da dimostrare il suo sostegno finanziario al regime di Lukashenko, in assenza di prove di versamenti effettivi di simili dividendi da parte della BPC. Lo stesso varrebbe per il fatto, menzionato al punto 97 della terza sentenza impugnata, che tale società paga imposte, trattandosi di un obbligo in capo a ciascun contribuente.
101 Inoltre, per dichiarare che la BPC forniva un sostegno finanziario a tale regime, il Tribunale, ai punti da 100 a 102 di tale sentenza, si sarebbe fondato non già sul comportamento personale di tale società, come richiederebbe tuttavia il criterio b), bensì sul fatturato della Belaruskali, attribuendo così erroneamente le attività di quest’ultima alla BPC.
102 Il Consiglio fa valere, in via preliminare, che, con alcuni dei suoi argomenti, vale a dire quelli relativi all’assenza di un monopolio e di un trattamento preferenziale nonché alla natura dei suoi legami con la Belaruskali, la BPC chiede, in realtà, alla Corte di procedere a una nuova valutazione dei fatti, e tali argomenti sono quindi irricevibili in sede di impugnazione. Nel merito, il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Lituania, contesta la fondatezza di tutti gli argomenti dedotti dai ricorrenti.
Giudizio della Corte
103 Occorre ricordare che, in virtù dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva a constatare e a valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. Pertanto, la valutazione di tali fatti ed elementi di prova, salvo il caso di un loro snaturamento, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Per contro, la Corte è competente a esercitare, a norma dell’articolo 256 TFUE, un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C-703/23 P, EU:C:2025:608, punto 24 e giurisprudenza citata), nonché sulla questione di stabilire se le norme in materia di onere e di produzione della prova siano state rispettate (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio, C-248/17 P, ECLI:EU:C:2018:967, punto 37 e giurisprudenza citata).
104 Inoltre, uno snaturamento, secondo una giurisprudenza costante, deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. A tal fine, secondo una giurisprudenza costante, un ricorrente deve inoltre indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero condotto quest’ultimo a tale snaturamento (sentenza del 25 luglio 2018, Spagna/Commissione, C-588/17 P, EU:C:2018:607, punto 35 e giurisprudenza citata).
105 Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, le allegazioni dei ricorrenti, come sintetizzate ai punti 92, 98 e 99 della presente sentenza, occorre rilevare che esse mirano essenzialmente a censurare constatazioni e valutazioni fattuali del Tribunale vertenti sul funzionamento dell’economia bielorussa, sulla posizione dei ricorrenti all’interno di tale economia, sull’interconnessione delle attività economiche della Belaruskali e della BPC nonché sui rapporti economici, finanziari e personali esistenti tra i ricorrenti e il regime di Lukashenko.
106 Ne consegue che, in applicazione della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 103 della presente sentenza, tali allegazioni sono ricevibili solo nei limiti in cui, con esse, i ricorrenti non intendono ottenere dalla Corte una nuova valutazione degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, ma far valere che quest’ultimo ha snaturato tali elementi o violato le norme in materia di produzione della prova.
107 Per quanto riguarda quindi, sotto un primo profilo, le allegazioni della Belaruskali e del sig. Golovaty, di cui al punto 92 della presente sentenza, esse sono irricevibili, in quanto invitano la Corte a procedere a una tale nuova valutazione degli elementi di prova.
108 In ogni caso, si deve constatare, anzitutto, nei limiti in cui tali allegazioni si riferiscono agli articoli di stampa di cui al punto 102 della prima sentenza impugnata nonché al punto 134 della seconda sentenza impugnata e supponendo che esse debbano essere intese nel senso che addebitano al Tribunale di essere incorso in uno snaturamento, che la Belaruskali e il sig. Golovaty non precisano in che modo il Tribunale avrebbe snaturato il contenuto o la portata di tali articoli, cosicché tali allegazioni sono parimenti irricevibili.
109 Infatti, tali ricorrenti si limitano ad affermare, in tale contesto, che detti articoli non li «riguardano individualmente», affermazione che non contraddice tuttavia la valutazione del Tribunale, contenuta nei medesimi punti, secondo cui gli stessi articoli «dimostrano che, sotto il regime del presidente Lukashenko, l’economia bielorussa è caratterizzata dal controllo esercitato dal regime sia sul settore pubblico sia sul settore privato e da un sistema che premia la lealtà nei confronti del regime».
110 Inoltre, nei limiti in cui la Belaruskali e il sig. Golovaty sembrano contestare al Tribunale di aver violato le norme in materia di produzione della prova in quanto uno degli articoli di cui al punto 108 della presente sentenza, ossia quello che il Tribunale ha menzionato come «l’articolo pubblicato sul sito Internet “cepa.org” l’8 dicembre 2021», non sarebbe stato inserito nel fascicolo, tale allegazione è carente in fatto ed è quindi infondata.
111 Infatti, è sufficiente constatare, come giustamente sottolineato dal Consiglio, che vi era un solo articolo tratto da tale sito Internet che figurava tra gli elementi di prova presentati da tale istituzione dinanzi al Tribunale, il quale era datato 30 luglio 2020. Pertanto, se è vero che il Tribunale ha equivocato, nella prima e nella seconda sentenza impugnata, la data di tale documento, quest’ultimo faceva effettivamente parte del fascicolo ad esso sottoposto.
112 Infine, quanto al fatto che la Belaruskali e il sig. Golovaty fanno valere che il Tribunale è incorso in un errore nel ritenere che la Belaruskali fosse «l’unico produttore di concimi potassici in Bielorussia» e che esistesse «un monopolio esercitato dalla [Belaruskali]», si deve constatare che tale censura è fondata.
113 Infatti, se è pacifico, come indicato dal Consiglio nei motivi che giustificano l’inserimento di tale impresa negli elenchi in questione e come ritenuto dal Tribunale ai punti 80 e 83 della prima sentenza impugnata nonché al punto 110 della seconda sentenza impugnata, che la Belaruskali è «uno dei maggiori produttori di potassa al mondo», tuttavia, né tali motivi né alcun elemento di prova presentato dal Consiglio dinanzi al Tribunale consentivano a quest’ultimo di concludere, come ha fatto ai punti 100 e 103 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 130 e 132 della seconda sentenza impugnata, che tale impresa era l’unico produttore di concimi potassici in Bielorussia e che vi esercitava quindi un monopolio su tale mercato.
114 Del resto, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio nella sua controreplica, questi ultimi punti delle prime due sentenze impugnate non possono essere letti nel senso che si riferiscono, in realtà, al monopolio esercitato, fino al marzo 2022, dalla BPC sul mercato dell’esportazione di concimi potassici.
115 Ne consegue che il Tribunale ha viziato il suo esame con uno snaturamento.
116 Ciò premesso, tale censura, benché fondata, è tuttavia inoperante. Infatti, essa è diretta contro un motivo che costituisce solo uno di quelli sui quali il Tribunale si è basato per concludere, ai punti 103 e 104 della prima sentenza impugnata nonché al punto 137 della seconda sentenza impugnata, che il Consiglio non era incorso in errore nel ritenere che la Belaruskali e il sig. Golovaty traessero vantaggio dal regime di Lukashenko, ai sensi del criterio b). Orbene, sarà esposto ai punti da 123 a 125 e da 129 a 131 della presente sentenza che questi altri motivi, invano censurati, sono sufficienti a giustificare tale conclusione.
117 Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, le allegazioni della BPC sintetizzate ai punti 98 e 99 della presente sentenza, anch’esse sono irricevibili, in quanto invitano la Corte a procedere a una nuova valutazione degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 103 della presente sentenza.
118 In ogni caso, anche se tali allegazioni dovessero essere intese come dirette a sostenere che il Tribunale ha snaturato determinati elementi di prova, esse devono essere respinte in quanto infondate.
119 Infatti, da un lato, per quanto riguarda i diritti di monopolio di cui la BPC beneficerebbe, il Tribunale ha chiaramente riconosciuto che tale monopolio era cessato nel marzo 2022, come esso ha esplicitamente rilevato ai punti 81 e 82 della terza sentenza impugnata, pur precisando, al punto 83 di tale sentenza, che la BPC continuava a beneficiare di un trattamento preferenziale da parte del regime di Lukashenko, in particolare in quanto, dopo che il suo monopolio era cessato, essa era tra le prime imprese a ottenere una licenza per l’esportazione dei concimi potassici.
120 In tale contesto, contrariamente a quanto la BPC sembra affermare facendo al riguardo una lettura erronea della terza sentenza impugnata, il Tribunale non ha dichiarato che il fatto che a un’impresa sia concessa, da un siffatto regime, una licenza di esportazione in un mercato regolamentato implica necessariamente un trattamento preferenziale, ma ha solo dichiarato che così era nelle circostanze del caso di specie, collocando l’ottenimento di una simile licenza da parte della BPC nel prolungamento del monopolio, di lunga durata, di cui essa aveva goduto in precedenza. Tale continuità nel trattamento preferenziale di cui la BPC ha così beneficiato è stata del resto esplicitamente menzionata al punto 104 della terza sentenza impugnata. Tale valutazione di fatto, che rientra nella competenza esclusiva del Tribunale, non è viziata da alcuno snaturamento.
121 Dall’altro lato, la BPC non ha in alcun modo dimostrato come il Tribunale sarebbe incorso in uno snaturamento in quanto quest’ultimo ha confermato, in particolare al punto 77 della terza sentenza impugnata, che il Consiglio aveva correttamente ritenuto che la BPC fosse il «braccio esportatore» della Belaruskali, qualità che esso ha potuto dedurre dagli stretti legami societari e commerciali esistenti tra queste due imprese, quali menzionati ai punti da 73 a 76 di tale sentenza e non contestati dalla BPC, fermo restando che il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto, al punto 74 di detta sentenza, che «si tratta[va] di entità distinte».
122 In secondo luogo, per quanto riguarda le allegazioni dei ricorrenti di cui ai punti da 93 a 97, 100 e 101 della presente sentenza, esse consistono nel far valere, essenzialmente, che il Tribunale è incorso in errori di qualificazione dichiarando che gli elementi di fatto presi in considerazione dal Consiglio nei loro confronti erano sufficienti per ritenere che essi «traessero vantaggio» dal regime di Lukashenko o lo «sostenessero».
123 Per quanto concerne, al riguardo, sotto un primo profilo, l’allegazione, in sostanza comune ai tre ricorrenti, secondo cui il Tribunale non ha individuato comportamenti loro propri per giungere a una simile constatazione, mentre solo comportamenti ad essi individualmente imputabili sarebbero idonei a caratterizzare il fatto di «trarre vantaggio» da tale regime o di «sostenerlo», ai sensi del criterio b), è sufficiente constatare che tale affermazione si basa su una lettura erronea delle sentenze impugnate e che essa è di conseguenza infondata.
124 Infatti, anzitutto, per quanto riguarda la Belaruskali, il Tribunale, ai punti 92 e 97 della prima sentenza impugnata, si è fondato, per constatare un «sostegno» fornito da quest’ultima a detto regime di Lukashenko, sui dividendi che essa versava allo Stato bielorusso, nonché, al punto 101 di tale sentenza, per constatare un «vantaggio» tratto dallo stesso regime, sulle entrate significative che essa ha potuto realizzare in un settore fortemente regolamentato in Bielorussia, il Tribunale ha sottolineato, al punto 102 di detta sentenza, che l’economia bielorussa era caratterizzata dal controllo esercitato dal regime di Lukashenko sia sul settore pubblico sia su quello privato, e da un sistema che ricompensa la lealtà nei confronti di tale regime. Orbene, tali elementi implicano indubbiamente comportamenti propri della Belaruskali.
125 Inoltre, per quanto riguarda il sig. Golovaty, il Tribunale ha parimenti rilevato comportamenti che gli sono propri, deducendo, da un lato, ai punti da 127 a 129 della seconda sentenza impugnata, il suo sostegno al regime di Lukashenko dal fatto che, in particolare, al momento della sua nomina al posto di direttore generale della Belaruskali, quest’ultimo era stato specificamente incaricato da Lukashenko in persona di rafforzare il sostegno di tale impresa, anche come fonte di entrate in valuta estera, alla Bielorussia, e delle attività che esercitava nell’ambito del suo impegno in qualità di persona che occupava diverse posizioni statali di alto livello in Bielorussia. Dall’altro lato, al punto 136 di tale sentenza, il Tribunale ha statuito che il sig. Golovaty traeva vantaggio da tale regime, dal momento che, più in particolare, occupava personalmente simili posti di prestigio e, più in generale, traeva vantaggi dalle sue affiliazioni nonché dalle sue responsabilità nell’ambito di detto regime.
126 Infine, per quanto riguarda la BPC, è vero che il Tribunale ha tenuto conto dei legami societari e commerciali tra quest’ultima e la Belaruskali nonché della sua qualità di «braccio esportatore» di quest’ultima per constatare, al punto 101 della terza sentenza impugnata, che «le attività della [BPC] sono strettamente connesse alla Belaruskali» e che il Consiglio poteva «validamente fare riferimento al ruolo svolto da [tale impresa] nel mercato mondiale dei concimi potassici» per accertare il sostegno della BPC al regime di Lukashenko. Ciò premesso, sono quindi, ed evidentemente, «le attività della [BPC]» stessa che il Tribunale ha ritenuto costitutive di un simile sostegno. Analogamente, per dimostrare che la BPC «traeva vantaggio» da tale regime, esso ha fatto riferimento, al punto 104 di tale sentenza, al trattamento preferenziale di cui essa stessa godeva.
127 Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, le allegazioni dei ricorrenti di cui ai punti 96, 97 e 100 della presente sentenza, occorre considerare quanto segue.
128 La Belaruskali e il sig. Golovaty ritengono essenzialmente che il fatto di appartenere a un settore dell’economia che costituisce una fonte di entrate significative per il regime di Lukashenko e/o il fatto di essere un uomo d’affari influente e strettamente legato al presidente Lukashenko non possano essere considerati elementi rispondenti al criterio b), ma avrebbero potuto tutt’al più rientrare in altri criteri di inserimento in elenchi di persone soggette a misure restrittive, previsti in altre decisioni e regolamenti, non pertinenti nel caso di specie.
129 Orbene, si deve constatare che tale argomento deriva da una lettura erronea delle prime due sentenze impugnate ed è quindi infondato, in quanto il Tribunale non si è semplicemente basato sul ruolo o sulla posizione della Belaruskali e del sig. Golovaty nell’economia bielorussa nonché sui loro legami con il regime di Lukashenko, ma ha, al contrario, preso in considerazione un insieme di elementi di fatto, come riferiti dal Consiglio, di cui facevano parte non solo quelli relativi alle circostanze menzionate da tali ricorrenti, ma anche quelli relativi alle attività di questi ultimi, quali menzionate ai punti 124 3 125 della presente sentenza, per concludere che il Consiglio aveva potuto ritenere, senza incorrere in errore, che essi traessero vantaggio da tale regime e lo sostenessero.
130 Occorre del resto aggiungere che, contrariamente a quanto sembrano ritenere la Belaruskali e il sig. Golovaty, nulla esclude che una sola e stessa persona possa rientrare in più di un criterio di inserimento negli elenchi di persone sottoposte a misure restrittive (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C-703/23 P, EU:C:2025:608, punto 49).
131 In tali circostanze, il Tribunale ha potuto correttamente statuire, al punto 104 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 129 e 137 della seconda sentenza impugnata, che il Consiglio non era incorso in alcun errore di diritto nel ritenere che la Belaruskali e il sig. Golovaty «traessero vantaggio» dal regime di Lukashenko e lo «sostenessero», ai sensi del criterio b).
132 La BPC, dal canto suo, ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto deducendo un sostegno finanziario da parte sua al regime di Lukashenko, da un lato, dalla constatazione, effettuata al punto 97 della terza sentenza impugnata, che essa versa imposte, calcolate, in particolare, sulle entrate che ricava dalle sue attività di esportazione, e, dall’altro, dal semplice fatto, menzionato al punto 95 di tale sentenza, che essa «può» versare dividendi a entità pubbliche bielorusse. Il Tribunale non si sarebbe basato, a tal fine, su elementi di prova che dimostrino l’effettività di tali versamenti.
133 Al riguardo, occorre rilevare, da un lato, che il Tribunale ha constatato, al punto 97 della terza sentenza impugnata, che, per dimostrare che la BPC sosteneva il regime di Lukashenko, «il Consiglio non [si era] basato unicamente sul soddisfacimento [da parte della BPC] del suo obbligo di pagare imposte, ma anche (…) [sul suo] sostegno (…) al regime che si manifesta sotto forma di entrate e di valute internazionali elevate nonché di dividendi». Per contro, al punto 100 di tale sentenza, il Tribunale ha fatto riferimento unicamente alle imposte versate allo Stato bielorusso non dalla BPC, bensì dalla Belaruskali, precisando che tali imposte andavano «al di là dell’obbligo giuridico applicabile a tutti i contribuenti bielorussi», tenuto conto dell’elevato fatturato che essa realizzava, e sottolineando al contempo che «simili flussi finanziari non sarebbero possibili senza le attività [esportatrici] della [BPC]».
134 Pertanto, la censura secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che il solo fatto che la BPC adempisse il suo obbligo giuridico di pagare imposte era sufficiente per dimostrare che essa sosteneva il regime di Lukashenko si basa con ogni evidenza su una lettura erronea della terza sentenza impugnata, e ciò sotto tre profili. Anzitutto, per quanto riguarda le imposte pagate dalla BPC, il Tribunale vi ha attribuito solo un’importanza secondaria rispetto al sostegno da essa fornito in quanto fonte di entrate, di valute internazionali e di dividendi allo Stato bielorusso. Inoltre, il Tribunale ha tenuto conto, per il resto, solo delle imposte pagate dalla Belaruskali. Infine, esso ha constatato che l’importo di tali imposte superava quello dovuto dagli altri contribuenti bielorussi a titolo dei loro obblighi fiscali.
135 Dall’altro lato, nella parte in cui la BPC ritiene che, al punto 95 della terza sentenza impugnata, il Tribunale abbia erroneamente considerato che costituisse un sostegno finanziario al regime di Lukashenko la mera possibilità che essa possa versare dividendi a tale regime, senza dimostrare che simili versamenti avrebbero effettivamente avuto luogo, tale parte effettua, ancora una volta, una lettura erronea di tale sentenza.
136 Infatti, occorre sottolineare che il Tribunale ha menzionato tale possibilità di versamento di dividendi solo dopo aver constatato, allo stesso punto 95, che il 90% delle azioni della BPC era detenuto da enti pubblici, di cui il 48% dalla Belaruskali, la quale era essa stessa un’impresa di Stato. Tale constatazione deve a sua volta essere letta congiuntamente alle constatazioni effettuate ai punti 97 e 100 della terza sentenza impugnata, menzionate al punto 133 della presente sentenza, da cui risulta sostanzialmente che l’attività di esportazione di concimi potassici svolta dalla BPC consente al regime di Lukashenko di disporre, in particolare, «di entrate e di valute internazionali elevate», circostanza che del resto la BPC non contesta, almeno non in modo circostanziato.
137 In tali circostanze specifiche, il Tribunale ha potuto concludere, al punto 105 della terza sentenza impugnata, senza incorrere in errori, che la BPC costituiva una fonte di entrate per il regime di Lukashenko e sosteneva, pertanto, tale regime, senza che rilevi al riguardo che tali entrate abbiano, in definitiva, portato benefici a detto regime mediante imposte, dividendi o in altro modo, anche, eventualmente, tramite la Belaruskali (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2025, Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio, C-326/24 P, EU:C:2025:522, punto 56).
138 Ne consegue che anche gli argomenti della BPC di cui al punto 132 della presente sentenza devono essere respinti in quanto infondati.
139 Tenuto conto dei motivi che precedono, la seconda parte dei primi motivi nelle cause C-816/24 P e C-817/24 P e, di conseguenza, tali motivi nel loro insieme, nonché le parti dalla prima alla quinta del terzo motivo nella causa C-818/24 P devono essere respinte.
Sui secondi motivi nelle cause C-816/24 P e C-817/24 P
Argomenti delle parti
140 Con i loro rispettivi secondi motivi nelle cause C-816/24 P e C-817/24 P, la Belaruskali e il sig. Golovaty contestano sostanzialmente l’interpretazione che il Tribunale ha accolto, nelle prime due sentenze impugnate, del criterio a) e, in particolare, delle nozioni di «repressione» e di «società civile».
141 Essi ritengono, sotto un primo profilo, che la nozione di «società civile» comprenda solo ONG con statuti formali, ad esclusione, pertanto, di singoli lavoratori in sciopero o di un comitato di sciopero informale. Orbene, il Consiglio non avrebbe individuato le organizzazioni della società civile contro cui la Belaruskali e il sig. Golovaty avrebbero commesso atti di repressione. Sotto un secondo profilo, essi sono dell’avviso che la nozione di «repressione» non comprenda le attività interne di un datore di lavoro, come la Belaruskali, nell’ambito del diritto del lavoro. Sotto un terzo profilo, le azioni repressive intraprese da entità terze non possono giustificare l’inserimento della Belaruskali e del sig. Golovaty negli elenchi in questione.
142 Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Lituania, contesta la fondatezza di tali argomenti.
Giudizio della Corte
143 Dal momento che, come risulta dal punto 139 della presente sentenza, i primi motivi nelle cause C-816/24 P e C-817/24 P devono essere integralmente respinti, i secondi motivi rispettivi della Belaruskali e del sig. Golovaty sollevati in tali cause, vertenti ciascuno su un errore in cui il Tribunale sarebbe incorso nella sua valutazione del motivo che ha giustificato il loro inserimento negli elenchi in questione in base al criterio a), devono essere respinti in quanto inoperanti, poiché tali motivi, quand’anche fondati, non possono comportare l’annullamento della prima e della seconda sentenza impugnata, essendo la decisione del Tribunale secondo cui il Consiglio ha potuto validamente inserire la Belaruskali e il sig. Golovaty negli elenchi in questione a titolo del criterio b), invano censurata dai loro rispettivi primi motivi in dette cause, sufficiente a giustificare il dispositivo di queste due sentenze (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C-702/23 P, EU:C:2025:605, punto 48 e giurisprudenza citata).
Sul primo motivo nella causa C-818/24 P
Argomenti delle parti
144 A sostegno del suo primo motivo nella causa C-818/24 P, la BPC fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, ai punti da 32 a 36 della terza sentenza impugnata, nella sua valutazione della portata dell’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE.
145 Al riguardo, la BPC sostiene che il Consiglio si è limitato a fornire «in blocco» un insieme di motivi che si ritiene giustifichino il suo inserimento negli elenchi in questione a titolo del criterio b), mentre tale criterio contiene in realtà due criteri di inserimento distinti, vale a dire quello relativo al fatto di «trarre vantaggio» dal regime di Lukashenko e quello relativo al fatto di «sostenere» tale regime. Ne conseguirebbe che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto statuendo che il Consiglio non doveva necessariamente tener conto di una simile distinzione per giustificare l’inserimento della BPC negli elenchi in questione, in quanto «i fatti allegati p[otevano] rivelare sia un “sostegno” sia un atto di “trarre vantaggio” [da detto] regime».
146 Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Lituania, contesta la fondatezza degli argomenti della BPC.
Giudizio della Corte
147 Occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione di un atto pregiudizievole, che costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità dell’atto stesso. Il carattere sufficiente della motivazione di un atto deve essere valutato alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del contesto di tale atto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi, cosicché un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere il provvedimento adottato nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2025, Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio, C-326/24 P, EU:C:2025:522, punti 41 e 42 nonché giurisprudenza citata).
148 Nel caso di specie, il Tribunale ha sostanzialmente dichiarato che i motivi di inserimento della BPC negli elenchi in questione, accolti dal Consiglio in base al criterio b), come ricordati al punto 17 della presente sentenza, consentivano alla BPC di comprendere agevolmente su quali criteri si fondava il suo inserimento in tali elenchi, e che essi costituivano quindi una motivazione sufficiente a sostegno di tale inserimento.
149 Tale valutazione non è censurabile, in quanto, anche se detta motivazione non opera una distinzione esplicita tra i motivi a seconda che essi siano diretti a dimostrare che l’interessato «trae vantaggio» dal regime di Lukashenko o che egli «sostiene» tale regime, si deve tuttavia constatare che, negli atti iniziali controversi, la suddetta motivazione è chiaramente strutturata in modo da riflettere una simile distinzione. Infatti, come risulta dal punto 17 della presente sentenza, per quanto riguarda la BPC, la motivazione di cui ai rispettivi punti 29 delle tabelle allegate a tali atti è composta da due commi, che si riferiscono rispettivamente, e chiaramente, al fatto, il primo, che tale società «sostiene» detto regime e, il secondo, che essa ne «trae vantaggio». Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla BPC, la motivazione del Consiglio menziona tale distinzione.
150 In tali circostanze, non occorre esaminare la fondatezza delle valutazioni del Tribunale esposte ai punti 34 e 35 della terza sentenza impugnata, secondo le quali, in sostanza, il Consiglio non era tenuto, nel caso di specie, a operare una simile distinzione ai fini del rispetto del suo obbligo di motivazione.
151 Il primo motivo nella causa C-818/24 P deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
Sulla seconda parte del secondo motivo nella causa C-818/24 P
Argomenti delle parti
152 Con la seconda parte del secondo motivo nella causa C-818/24 P, la BPC contesta al Tribunale di essere incorso in errori di diritto nell’ambito del suo esame della proporzionalità delle misure restrittive adottate nei suoi confronti, effettuato ai punti da 109 a 112 della terza sentenza impugnata.
153 Al riguardo, la BPC sostiene, anzitutto, che il Tribunale è incorso in un errore statuendo che il Consiglio dispone di un «ampio potere discrezionale» nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, della quale fanno parte tali misure restrittive.
154 Inoltre, la BPC ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore nel considerare che essa non aveva fornito elementi di prova precisi idonei a suffragare il suo argomento secondo cui l’applicazione delle misure restrittive adottate nei suoi confronti violava il principio di proporzionalità, tanto più che ciò equivarrebbe a invertire l’onere della prova, che incomberebbe, infatti, al Consiglio. La BPC sottolinea, in tale contesto, di aver prodotto dinanzi al Tribunale elementi sostanziali e precisi che dimostrano che i settori economici in cui essa esercita le sue attività commerciali, ossia l’esportazione dei concimi potassici, subirebbero un danno grave e potenzialmente irreparabile su scala mondiale a seguito di tali misure, in violazione del principio di proporzionalità.
155 Infine, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare, nell’ambito della valutazione del rispetto di tale principio, la questione di stabilire se l’obiettivo perseguito dalle misure restrittive adottate nei confronti della BPC avrebbe potuto essere raggiunto con altri mezzi meno gravosi. Tale obiettivo sarebbe del resto già stato ampiamente raggiunto tramite la misura di congelamento di beni di cui la Belaruskali sarebbe stata oggetto.
156 Pertanto, se il Tribunale avesse correttamente applicato il criterio di proporzionalità, esso avrebbe concluso che le misure restrittive riguardanti la BPC erano manifestamente sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito, pregiudicando in modo sproporzionato il commercio mondiale dei concimi, che sarebbe ampiamente riconosciuto come un settore essenziale dell’economia mondiale e, in particolare, di quella dei paesi africani e di altri paesi in via di sviluppo.
157 Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Lituania, contesta la fondatezza degli argomenti della BPC.
Giudizio della Corte
158 Occorre ricordare che la Corte ha riconosciuto un ampio potere discrezionale al Consiglio quando prevede un regime di misure restrittive rientranti nella politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, che implica da parte di quest’ultimo scelte di natura politica, economica e sociale, e nell’ambito del quale esso è chiamato a effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi. Essa ne ha dedotto che non si tratta di stabilire se una misura adottata in forza di un simile regime fosse l’unica o la migliore possibile, ma che solo il carattere manifestamente inidoneo di una simile misura, in relazione all’obiettivo che il Consiglio intende perseguire, può inficiarne la legittimità. Essa ha parimenti precisato che, anche in presenza di un ampio margine di discrezionalità, il Consiglio è tenuto a fondare la sua scelta su criteri oggettivi e a esaminare se gli scopi perseguiti dal provvedimento adottato siano idonei a giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P e C-111/24 P, EU:C:2026:245, punto 230 e giurisprudenza citata).
159 Pertanto, al fine di determinare se le misure restrittive adottate dall’Unione o le norme generali previste in un atto dell’Unione che impone simili misure rispettino il principio di proporzionalità, occorre verificare, sotto un primo profilo, se tali misure o tali norme rispondano a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, sotto un secondo profilo, se esse non siano manifestamente inadeguate rispetto a tale obiettivo, vale a dire se non siano manifestamente inidonee a realizzarlo e, sotto un terzo profilo, se esse o, eventualmente, la limitazione di cui trattasi non eccedano manifestamente quanto necessario per conseguire detto obiettivo (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P e C-111/24 P, EU:C:2026:245, punto 233 e giurisprudenza citata), il che implica che non esistono misure alternative che siano non solo non restrittive, ma anche «altrettanto efficaci» per conseguire l’obiettivo medesimo (v., per analogia, sentenza del 5 dicembre 2023, Nordic Info, C-128/22, EU:C:2023:951, punti 87 e 90).
160 Nel caso di specie, come rilevato anche al punto 27 della presente sentenza, dal punto 58 della terza sentenza impugnata risulta che l’obiettivo perseguito dalle misure restrittive stabilite dagli atti iniziali controversi consiste nell’aumentare la pressione esercitata sul regime del presidente Lukashenko ampliando la cerchia delle persone e delle entità interessate da simili misure restrittive dell’Unione, mediante, in particolare, misure di congelamento di fondi e di risorse economiche nei confronti delle persone che traggono vantaggio da tale regime o lo sostengono.
161 Tale obiettivo riveste un carattere legittimo ai fini della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, il che, del resto, non è stato contestato dinanzi al Tribunale e non lo è neppure nell’ambito delle presenti impugnazioni.
162 Come risulta dal punto 111 della terza sentenza impugnata, la BPC ha sostenuto, in sostanza, dinanzi al Tribunale, che le misure restrittive disposte dagli atti iniziali controversi erano sproporzionate tenuto conto del loro impatto negativo sui paesi terzi, sulla Bielorussia e su essa stessa. Nell’ambito della sua impugnazione, essa aggiunge che le misure adottate nei suoi confronti non erano necessarie in quanto l’obiettivo da esse perseguito era già stato sostanzialmente raggiunto tramite il congelamento di beni imposto alla Belaruskali.
163 Tuttavia, si deve constatare, da un lato, che, in applicazione della giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 158 e 159 della presente sentenza, è solo quando simili misure sono manifestamente inadeguate e, in particolare, quando vanno manifestamente al di là di quanto necessario per raggiungere un simile obiettivo che occorre mettere in discussione la loro conformità al principio di proporzionalità, dato che il Consiglio dispone infatti, contrariamente a quanto afferma la BPC, di un ampio potere discrezionale al riguardo.
164 Dall’altro lato, al fine di suffragare il carattere manifestamente inadeguato delle misure restrittive di cui essa è oggetto, la BPC non ha in alcun modo fornito, dinanzi al Tribunale, esempi di misure restrittive meno gravose, che tuttavia consentano di raggiungere altrettanto efficacemente un simile obiettivo, che il Consiglio avrebbe eventualmente potuto adottare (v., per analogia, sentenze del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio, C-729/18 P, EU:C:2020:499, punti da 85 a 87, e del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P e C-111/24 P, EU:C:2026:245, punto 241 e giurisprudenza citata).
165 Per quanto riguarda, inoltre, l’argomento, dedotto dalla BPC, secondo cui sarebbe stato sufficiente, ai fini dell’obiettivo perseguito dalle misure restrittive stabilite dagli atti iniziali controversi, imporre simili misure unicamente alla Belaruskali, senza che fosse necessario che anche la BPC ne fosse oggetto, si deve constatare che tale argomento è stato dedotto per la prima volta in sede di impugnazione. Orbene, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al Tribunale (v. sentenza del 24 marzo 2011, ISD Polska e a./Commissione, C-369/09 P, EU:C:2011:175, punto 83). Occorre quindi respingere tale argomento, tanto più che, nel merito, come risulta dal punto 137 della presente sentenza, la BPC costituisce essa stessa una fonte di entrate per il regime di Lukashenko e, pertanto, sostiene tale regime.
166 In tali circostanze, il Tribunale non è incorso in alcun errore né ha invertito l’onere della prova statuendo, in sostanza, al punto 111 della terza sentenza impugnata, che l’argomento della BPC vertente su una violazione del principio di proporzionalità non era sufficientemente suffragato.
167 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo nella causa C-818/24 P e, pertanto, tale motivo nel suo insieme, in quanto infondato.
Sulla sesta parte del terzo motivo nella causa C-818/24 P
Argomenti delle parti
168 Con la sesta parte del terzo motivo nella causa C-818/24 P, la BPC fa valere, essenzialmente, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, al punto 102 della terza sentenza impugnata, sollevando, di propria iniziativa, un nuovo argomento giuridico non invocato dal Consiglio negli atti controversi per giustificare l’inserimento della BPC negli elenchi in questione in base al criterio b), vertente su un rischio di elusione delle misure restrittive imposte alla Belaruskali, argomento che, per di più, si riferisce a un criterio di inserimento distinto dal criterio b).
169 Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Lituania, contesta la fondatezza dell’argomento della BPC, sottolineando che il Tribunale si è limitato a procedere a un’analisi dei legami esistenti tra la BPC e la Belaruskali. In ogni caso, il riferimento a un’eventuale elusione non sarebbe tale da modificare le conclusioni del Tribunale, in quanto tale elusione non sarebbe necessaria ai fini del criterio b).
Giudizio della Corte
170 Occorre rilevare che, al punto 102 della terza sentenza impugnata, contro cui la presente parte è diretta, il Tribunale ha considerato che, «[i]noltre, mentre i fondi della Belaruskali sono stati congelati, esiste un rischio non trascurabile che quest’ultima eserciti una pressione sul suo “braccio esportatore”, vale a dire la [BPC], per eludere l’effetto delle misure che la riguardano, cosicché il congelamento dei fondi di tali entità è necessario e appropriato per assicurare l’efficacia delle misure adottate e garantire che tali misure non siano eluse».
171 Al riguardo, come sottolineato dal Consiglio e come riconosciuto dalla stessa BPC, una simile considerazione non ha in realtà alcun rapporto con l’applicazione del criterio b), cosicché essa non è affatto necessaria per giungere alla conclusione secondo cui la BPC rientra in tale criterio.
172 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, le censure dirette contro una motivazione sovrabbondante di una decisione del Tribunale sono inoperanti in quanto non possono comportare l’annullamento di tale decisione (sentenza del 3 luglio 2025, Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio, C-326/24 P, EU:C:2025:522, punto 59 e giurisprudenza citata).
173 Tenuto conto di tali considerazioni, occorre respingere la sesta parte del terzo motivo nella causa C-818/24 P e, pertanto, tale motivo nel suo insieme.
Conclusione
174 Tenuto conto di tutti i motivi che precedono, occorre respingere le impugnazioni nelle cause riunite C-816/24 P, C-817/24 P e C-818/24 P.
Sulle spese
175 Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
176 Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, i tre ricorrenti, rimasti soccombenti in ciascuna delle cause riunite, devono essere condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio in ciascuna di tali cause.
177 Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, parimenti applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Conformemente a tali disposizioni, la Repubblica di Lituania, interveniente in sede di impugnazione nelle tre cause riunite, si farà carico delle proprie spese in tali cause.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Le cause C-816/24 P, C-817/24 P e C-818/24 P sono riunite ai fini della sentenza.
2) Le impugnazioni sono respinte.
3) La Belaruskali AAT, il sig. Ivan Ivanovich Golovaty e la Belarusian Potash Company AAT si fanno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea in ciascuna delle cause riunite.
4) La Repubblica di Lituania si fa carico delle proprie spese nelle tre cause.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.
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