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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juin 2026, C-837/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-837/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2026.#NOVA IBEROMOLDES – SGPS, S.A. contre Autoridade Tributária e Aduaneira.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD).#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Directive 2008/7/CE – Article 5, paragraphe 1, sous a) et e) – Apports de capital – Opérations de restructuration – Article 6, paragraphe 1, sous a) à c) – Taxes sur la transmission des valeurs mobilières – Droits de mutation – Constitution d’une société de capitaux – Libération du capital social au moyen de participations détenues par la société apporteuse dans des sociétés possédant des biens immobiliers – Taxe au titre des transmissions d’immeubles à titre onéreux.#Affaire C-837/24. | |
| Date de dépôt : | 6 décembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0837 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:445 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kumin |
|---|
Texte intégral
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
4 giugno 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7/CE – Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e) – Conferimenti di capitale – Operazioni di ristrutturazione – Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c) – Imposte sui trasferimenti di valori mobiliari – Imposte di trasferimento – Costituzione di una società di capitali – Versamento del capitale sociale mediante partecipazioni detenute dalla società conferente in società che possiedono beni immobili – Imposta sui trasferimenti di immobili a titolo oneroso »
Nella causa C-837/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], con decisione del 3 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2024, nel procedimento
NOVA IBEROMOLDES – SGPS, S.A.
contro
Autoridade Tributária e Aduaneira,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, I. Ziemele, A. Kumin (relatore), S. Gervasoni e M. Bošnjak, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la NOVA IBEROMOLDES – SGPS, S.A., da V. Faria, advogado;
– per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, H. Gomes Magno e A. Rodrigues, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da P. Carlin, P. Caro de Sousa, G. Coelho e A. Ferrand, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 12 febbraio 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera a), dell’articolo 4, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c), dell’articolo 8, paragrafo 3, nonché dell’articolo 11 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 2008, L 46, pag. 11).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la NOVA IBEROMOLDES – SGPS, S.A. (in prosieguo: la «Nova Iberomoldes») e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità tributaria e doganale, Portogallo) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») vertente su un avviso di liquidazione supplementare dell’imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (imposta comunale sui trasferimenti di immobili a titolo oneroso; in prosieguo: l’«IMT») emesso a seguito della riorganizzazione aziendale effettuata all’interno del gruppo cui appartiene la Nova Iberomoldes.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi dei considerando da 2 a 4 della direttiva 2008/7:
«(2) Le imposte indirette sulla raccolta di capitali, cioè l’imposta sui conferimenti (l’imposta sui conferimenti di capitali in società), l’imposta di bollo sui titoli e l’imposta sulle operazioni di ristrutturazione, a prescindere dal fatto che tali operazioni comportino un aumento di capitale, danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali. Lo stesso vale per altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo sui titoli.
(3) Pertanto è nell’interesse del mercato interno armonizzare la legislazione relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali per eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza od ostacolare la libera circolazione dei capitali.
(4) Gli effetti economici dell’imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese. Tali effetti sono particolarmente negativi nell’attuale congiuntura che impone di dare priorità al rilancio degli investimenti».
4 L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto», è formulato come segue:
«La presente direttiva disciplina l’applicazione di imposte indirette nei casi seguenti:
a) conferimenti di capitale a società di capitali;
b) operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali;
(…)».
5 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Società di capitali», al paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per società di capitali:
a) qualsiasi società corrispondente a uno dei tipi di cui all’allegato I».
6 L’articolo 3 della direttiva 2008/7, intitolato «Conferimenti di capitale», enuncia quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 4, le operazioni seguenti sono considerate “conferimenti di capitale”:
a) la costituzione di una società di capitali;
(…)».
7 L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Operazioni di ristrutturazione», al paragrafo 1, prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, le seguenti «operazioni di ristrutturazione» non sono considerate conferimenti di capitale:
(…)
b) l’acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. (…)».
8 L’articolo 5 di detta direttiva, rubricato «Operazioni non soggette all’imposta indiretta», al paragrafo 1, dispone quanto segue:
«Gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni seguenti:
a) conferimenti di capitale;
(…)
e) le operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4».
9 L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Imposte e imposta sul valore aggiunto», al paragrafo 1, enuncia quanto segue:
«Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni dell’articolo 5, le imposte e i diritti seguenti:
a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;
b) imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società di capitali, di beni immobili o di aziende commerciali situati nel loro territorio;
c) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società di capitali, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali;
(…)».
10 L’articolo 7 della direttiva 2008/7, intitolato «Applicazione dell’imposta sui conferimenti in taluni Stati membri», al paragrafo 1, dispone quanto segue:
«Nonostante l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro che alla data del 1º gennaio 2006 applicava un’imposta sui conferimenti di capitale a società di capitali, in prosieguo “imposta sui conferimenti”, può continuare ad applicarla a condizione che rispetti gli articoli da 8 a 14».
11 Ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Aliquota dell’imposta sui conferimenti»:
«1. L’imposta sui conferimenti è applicata ad un’unica aliquota.
(…)
3. L’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può in ogni caso essere superiore all’1%».
12 L’articolo 11 di detta direttiva regola la determinazione della base imponibile dell’imposta sui conferimenti.
13 Il punto 22 dell’allegato I della medesima direttiva si riferisce, in particolare, alla sociedade anónima, vale a dire la società per azioni di diritto portoghese.
Diritto portoghese
14 Ai sensi dell’articolo 2 del Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (codice dell’imposta comunale sui trasferimenti di immobili a titolo oneroso), stabilito dal Decreto-Lei n. 287/2003 (decreto-legge n. 287/2003), del 12 novembre 2003, nella versione in vigore alla data dei fatti di cui si tratta nel procedimento principale (in prosieguo: il «codice dell’IMT»):
«1 – L’IMT grava sui trasferimenti, a titolo oneroso, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili situati nel territorio nazionale.
2 – Ai fini del paragrafo 1 rientra nella nozione di trasferimento di beni immobili anche:
(…)
d) l’acquisto di azioni o quote di società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata, qualora tali società possiedano beni immobili e quando, per effetto di tale acquisto, di ammortamento o di qualsiasi altro fatto, uno dei soci/azionisti venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale o il numero di soci/azionisti si riduca a due coniugi o conviventi.
(…)».
15 Nel caso delle operazioni previste all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), di tale codice, l’articolo 12, paragrafo 4, punto 19, lettera a), e l’articolo 17 di detto codice prevedono l’applicazione di un’aliquota dell’IMT compresa tra l’1 e l’8% della base imponibile, la quale corrisponde al valore patrimoniale fiscale dei beni immobili o al valore contabile di bilancio, se quest’ultimo valore è più elevato.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16 La Nova Iberomoldes è stata costituita il 28 marzo 2019 come società per azioni di diritto portoghese. Il suo capitale sociale è stato interamente versato mediante conferimenti in natura sotto forma di partecipazioni che il suo azionista unico deteneva in diverse società. Una parte dell’attivo di una di tali società, vale a dire una società a responsabilità limitata il cui capitale sociale è ormai detenuto al 100% dalla Nova Iberomoldes, era costituita da due beni immobili.
17 A seguito di un controllo della situazione fiscale dell’azionista unico della Nova Iberomoldes, l’amministrazione tributaria ha ritenuto che l’operazione di conferimento di attivi relativa alla costituzione della Nova Iberomoldes non soddisfacesse le condizioni richieste per l’applicazione di un regime denominato «regime di neutralità fiscale» e che tale operazione fosse soggetta all’IMT, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT.
18 La Nova Iberomoldes ha presentato una domanda di lodo arbitrale al Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], giudice del rinvio, al fine di far annullare l’avviso di liquidazione supplementare dell’IMT emesso dall’amministrazione tributaria. Secondo tale società, la norma prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT non sarebbe conforme alla direttiva 2008/7. Nel caso di specie, la costituzione di una società di capitali avrebbe dato luogo a un conferimento di capitale, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di tale direttiva, il quale non dovrebbe essere assoggettato ad alcuna forma di imposta indiretta, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva.
19 La Nova Iberomoldes affermava, inoltre, che il trasferimento delle quote che costituisce il conferimento di capitale e che è stato assoggettato alla liquidazione supplementare dell’IMT non rientra nella deroga prevista all’articolo 6 della direttiva 2008/7, sia per il motivo che le quote in questione non sono «valori mobiliari» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, sia per il motivo che l’IMT non è un’«imposta di trasferimento» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva. In ogni caso, anche se fosse ammesso l’assoggettamento di tale conferimento all’IMT, l’imposta che ne risulterebbe violerebbe il principio dell’unica aliquota previsto dalla medesima direttiva poiché le aliquote applicate supererebbero il massimale dell’1% previsto all’articolo 8, paragrafo 3, di quest’ultima.
20 L’amministrazione tributaria sosteneva, dal canto suo, che non solo la direttiva 2008/7 non vieta agli Stati membri di applicare imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, ma lo consente, all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a). Il codice dell’IMT prevedrebbe che talune operazioni che comportino il trasferimento indiretto di beni immobili siano soggette all’IMT, il quale mirerebbe ad evitare che, mediante l’acquisto di quote di società che possiedono beni immobili, la proprietà di un immobile possa essere acquisita, indirettamente, senza essere stata assoggettata ad imposta.
21 Nutrendo dubbi quanto alla compatibilità della normativa nazionale con la direttiva 2008/7, il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un’imposta che grava sul trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili e che equipara alla nozione di trasferimento di beni immobili qualsiasi fatto in conseguenza del quale un socio venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili (quale l’IMT nel caso di specie) debba essere considerata un’“imposta indiretta” sulla raccolta di capitali ai fini della direttiva [2008/7].
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un’operazione come quella di cui trattasi, mediante la quale è costituita una società di capitali, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva [2008/7], al fine di esercitare attività di gestione di partecipazioni societarie, il cui capitale sociale è interamente versato mediante quote societarie che la società conferente (la quale esercita essa stessa attività di gestione di partecipazioni societarie) deteneva in altre società, senza che si verifichi il trasferimento di qualsiasi altro elemento o mezzo e in assenza del trasferimento di tutti gli strumenti del capitale proprio, nel contesto della quale, a titolo di corrispettivo, la società conferente riceve la totalità del capitale sociale della società beneficiaria, debba essere considerata, ai fini di detta direttiva, come un conferimento di capitale (ai sensi dell’articolo 3 della direttiva) o come un’operazione di ristrutturazione (ai sensi dell’articolo 4 della direttiva).
3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o e), della direttiva [2008/7] vieti l’assoggettamento a imposta dell’operazione di cui trattasi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT, che equipara alla nozione di trasferimento di beni immobili il trasferimento di quote che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili.
4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2008/7], le “quote” oggetto di trasferimento debbano essere considerate “valori mobiliari”.
5) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o c), della direttiva [2008/7], l’IMT debba essere considerato un’“imposta di trasferimento”.
6) Qualora l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT sia considerato compatibile con la direttiva [2008/7], se l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 11 della direttiva ostino alle norme di cui all’articolo 12, paragrafo 4, clausola 19, lettera a), e all’articolo 17 del codice dell’IMT, ai sensi delle quali è applicabile un’imposta di aliquota compresa tra l’1 e l’8%, a seconda della base imponibile, che è determinata prendendo in considerazione il valore fiscale degli immobili o il loro valore di bilancio, se superiore».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni dalla prima alla quinta
22 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, incombe alla Corte, se del caso, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tal riguardo, spetta ad essa trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1984, Haug-Adrion, 251/83, EU:C:1984:397, punto 9, e del 23 ottobre 2025, Zlakov, C-744/23, EU:C:2025:816, punto 17).
23 Nel caso di specie, tenuto conto del contesto fattuale quale esposto nella decisione di rinvio, occorre intendere le questioni dalla prima alla quinta nel senso che invitano la Corte a stabilire se l’articolo 3, lettera a), l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), e l’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2008/7 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che un’operazione di costituzione di una società di capitali, il cui capitale sociale sia interamente versato, mediante partecipazioni detenute in altre società che possiedono beni immobili, dalla società conferente, la quale riceva, come corrispettivo, la totalità del capitale sociale della società così costituita, è assoggettata ad un’imposta la cui base è determinata secondo il valore patrimoniale fiscale di tali beni immobili o, eventualmente, il valore contabile di bilancio.
Sull’articolo 3, lettera a), l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/7
24 Per rispondere alla questione così formulata, occorre ricordare che la direttiva 2008/7 ha armonizzato esaustivamente i casi in cui gli Stati membri possono applicare imposte indirette sulla raccolta di capitali (sentenza del 24 febbraio 2022, Viva Telecom Bulgaria, C-257/20, EU:C:2022:125, punto 65 e giurisprudenza citata).
25 Come risulta dai considerando da 2 a 4 di tale direttiva, tale armonizzazione mira ad eliminare, quanto più possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza od ostacolare la libera circolazione dei capitali, in vista di garantire il buon funzionamento del mercato interno (sentenza del 22 aprile 2015, Drukarnia Multipress, C-357/13, EU:C:2015:253, punto 31).
26 La completa realizzazione di tale obiettivo suppone che la raccolta di capitali sia assoggettata ad imposte indirette solo alle condizioni rigorose stabilite dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2015, Drukarnia Multipress, C-357/13, EU:C:2015:253, punto 32).
27 A tal fine, l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva 2008/7 impone agli Stati membri di non assoggettare le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per i conferimenti di capitale di cui all’articolo 3 di tale direttiva e per le operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 di quest’ultima.
28 Ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/7, la nozione di «conferimenti di capitale» include la costituzione di una società di capitali. Tuttavia, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, non è considerata conferimento di capitale l’operazione di ristrutturazione di cui, in particolare, alla lettera b) di tale disposizione, vale a dire «l’acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società».
29 Nel caso di specie, conformemente all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/7, la costituzione della Nova Iberomoldes, che è pacifico essere una società di capitali ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, rientra, in linea di principio, nella nozione di «conferimenti di capitale». Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che il capitale sociale della Nova Iberomoldes è stato integralmente versato, dalla società che è il suo azionista unico, mediante conferimenti di quote che tale società deteneva nel capitale di altre società e che rappresentavano ogni volta tra il 50 e il 100% del capitale sociale di queste ultime. Come corrispettivo di tali quote, la società conferente ha ricevuto l’insieme dei titoli rappresentativi del capitale della Nova Iberomoldes.
30 Dato che dette quote, così acquisite dalla Nova Iberomoldes, rappresentavano la maggioranza dei diritti di voto di altre società di capitali, e dato che le medesime quote erano remunerate mediante titoli rappresentativi del capitale della Nova Iberomoldes, l’operazione nell’ambito della quale quest’ultima è stata formata soddisfa i criteri previsti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/7 e costituisce quindi, come hanno osservato anche il governo tedesco e la Commissione europea, un’operazione di ristrutturazione ai sensi di tale disposizione. L’assenza del trasferimento di altri elementi, di mezzi o di tutti gli strumenti del capitale proprio è irrilevante al riguardo.
31 Pertanto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/7, gli Stati membri non devono assoggettare le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per un’operazione di ristrutturazione come quella di cui si tratta nel procedimento principale.
32 Per quanto riguarda l’interpretazione della nozione di «imposta indiretta», secondo costante giurisprudenza, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/7, ricordato al punto 25 della presente sentenza, l’articolo 5 di quest’ultima deve essere oggetto di un’ampia interpretazione, al fine di evitare che il divieto di imposizione che esso sancisce sia privato di effetto utile (v., in tal senso, sentenze del 28 giugno 2007, Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft, C-466/03, EU:C:2007:385, punto 39; del 19 ottobre 2017, Air Berlin, C-573/16, EU:C:2017:772, punto 31, e del 5 giugno 2025, Corner and Border, C-685/23, EU:C:2025:398, punto 30 nonché giurisprudenza citata).
33 Ciò posto, l’articolo 5 della direttiva 2008/7 non impone agli Stati membri di non assoggettare le operazioni di cui al paragrafo 1 ad alcuna forma di imposta diretta (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, Viva Telecom Bulgaria, C-257/20, EU:C:2022:125, punto 71). In particolare, la Corte ha già statuito che l’armonizzazione prevista da tale direttiva non riguarda le imposte dirette, che, come l’imposta sui redditi delle società, sono, in linea di principio, di competenza degli Stati membri, nel rispetto del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 1996, Frederiksen, C-287/94, EU:C:1996:354, punto 21, e del 24 febbraio 2022, Viva Telecom Bulgaria, C-257/20, EU:C:2022:125, punto 70 nonché giurisprudenza citata).
34 La qualificazione di un’imposta, di una tassa, di un dazio o di un prelievo alla luce del diritto dell’Unione incombe alla Corte in base alle caratteristiche oggettive dell’imposta, indipendentemente dalla qualificazione che le viene attribuita nel diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 13 febbraio 1996, Bautiaa e Société française maritime, C-197/94 e C-252/94, EU:C:1996:47, punto 39; del 19 marzo 2002, Commissione/Grecia, C-426/98, EU:C:2002:180, punto 23, nonché del 30 marzo 2006, Aro Tubi Trafilerie, C-46/04, EU:C:2006:210, punto 26 e giurisprudenza citata).
35 Per quanto riguarda la qualificazione dell’imposta di cui si tratta nel procedimento principale, risultante dall’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT, occorre rilevare anzitutto che, conformemente alla giurisprudenza costante ricordata al punto precedente, è irrilevante il fatto che, secondo il diritto nazionale, tale imposta possa essere intesa nel senso che amplia l’imposta prevista all’articolo 2, paragrafo 1, di tale codice in quanto è assimilata alla nozione di trasferimento di beni immobili qualsiasi operazione in forza della quale a un socio o a un azionista viene conferito almeno il 75% del capitale sociale di una società che possiede beni immobili.
36 Inoltre, occorre osservare che l’imposta di cui si tratta nel procedimento principale si distingue dalla categoria delle imposte dirette poiché colpisce non già la percezione di un reddito o il possesso di un patrimonio da parte di un contribuente, bensì la circolazione di quote di società che possiedono beni immobili, senza che sia determinante, in tale contesto, quale delle parti coinvolte nella transazione relativa a tali quote sia designata, nel diritto nazionale, come debitrice.
37 Più specificamente, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT, sono soggette ad imposta le operazioni specifiche, tra cui, in particolare, l’acquisto di quote di una società a responsabilità limitata, qualora tale società possieda beni immobili e, per effetto di tale acquisto, l’acquirente venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale di detta società. Ciò vale anche in caso di conferimento di quote di una società che possiede beni immobili ad una società di capitali, per il cui corrispettivo la società conferente riceve quote della società beneficiaria di tale conferimento.
38 Pertanto, l’IMT è riscosso in occasione del trasferimento di quote di una società che possiede beni immobili, ivi incluso in caso di conferimento a una società di capitali di tali quote. Ebbene, in quest’ultimo caso, l’imposta rientra nell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/7 (v., per analogia, sentenza dell’11 dicembre 1997, Immobiliare SIF, C-42/96, EU:C:1997:602, punto 25).
39 Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomentazione dedotta dai governi portoghese e tedesco secondo cui il fatto generatore di un’imposta come quella risultante dall’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT risiede non già nel trasferimento di quote sociali nell’ambito di operazioni di conferimenti in natura, bensì nel trasferimento economico della proprietà di immobili.
40 Infatti, da un lato, nei limiti in cui tali governi si riferiscono alla circostanza che l’IMT non è dovuto quando le società le cui quote siano trasferite non possiedono beni immobili, ciò non toglie che tale imposta è riscossa quando tali società possiedono siffatti beni e le altre condizioni previste all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT sono soddisfatte.
41 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del governo tedesco secondo cui la base imponibile dell’IMT corrisponde, nel caso di specie, non già al valore delle quote conferite, bensì al valore patrimoniale fiscale dei beni immobili in questione, occorre rilevare che il divieto di imposizione sancito dall’articolo 5 della direttiva 2008/7 non si limita in alcun modo alle sole imposte che colpiscono un conferimento in quanto tale poiché, in caso contrario, tale articolo 5 rischierebbe di essere privato del suo effetto utile (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1998, Solred, C-347/96, EU:C:1998:87, punto 21 e giurisprudenza citata; del 27 ottobre 1998, FECSA e ACESA, C-31/97 e C-32/97, EU:C:1998:508, punto 22, nonché del 29 settembre 1999, Modelo, C-56/98, EU:C:1999:460, punto 27). Ebbene, la riscossione dell’IMT in occasione di un conferimento di quote di una società che possiede beni immobili ad una società di capitali si traduce, sotto il profilo dei suoi effetti, nell’assoggettamento di tale conferimento a detta imposta (v., per analogia, sentenza dell’11 dicembre 1997, Immobiliare SIF, C-42/96, EU:C:1997:602, punto 31).
42 Visti i motivi che precedono, occorre ritenere che un’imposta come quella di cui si tratta nel procedimento principale, risultante dall’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT, sia un’imposta indiretta che rientra nel divieto di qualsiasi imposta di tale natura, istituito dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/7 per talune operazioni, tra cui quelle di ristrutturazione.
Sull’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2008/7
43 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/7 stabilisce l’elenco tassativo delle imposte e dei diritti, diversi dall’imposta sui conferimenti di cui all’articolo 7 di tale direttiva, che, in deroga all’articolo 5 di detta direttiva, possono colpire le società di capitali in occasione delle operazioni previste in quest’ultima disposizione.
44 Poiché l’articolo 6 della direttiva 2008/7 costituisce una deroga al divieto di massima sancito dall’articolo 5 di tale direttiva, le disposizioni di detto articolo 6 devono essere interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2004, Commissione/Belgio, C-415/02, EU:C:2004:450, punto 37, e del 9 ottobre 2014, Gielen, C-299/13, EU:C:2014:2266, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza citata).
45 Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede, in particolare, se l’imposta di cui si tratta nel procedimento principale possa rientrare in una delle deroghe che figurano all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2008/7.
– Sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/7
46 Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/7, gli Stati membri possono applicare «imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no».
47 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che detta disposizione consente di applicare un’imposta in caso di trasferimento di valori mobiliari come azioni, indipendentemente dal fatto che la società che ha emesso tali azioni sia quotata in borsa e che il trasferimento di queste ultime avvenga mediante operazioni in borsa o direttamente dal cedente al cessionario (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 1998, Codan, C-236/97, EU:C:1998:617, punto 31, e ordinanza del 6 ottobre 2010, INMOGOLF, C-487/09, EU:C:2010:586, punto 18, nonché giurisprudenza citata). La Corte ha altresì statuito che la cessione di quote sociali è compresa nella nozione di trasferimento di valori mobiliari (sentenza del 7 settembre 2006, Organon Portuguesa, C-193/04, EU:C:2006:519, punto 20).
48 Tuttavia, poiché l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/7 è una disposizione derogatoria, essa è destinata ad applicarsi solo ai trasferimenti di valori mobiliari che costituiscono un’operazione autonoma, e non già ai trasferimenti di valori mobiliari che costituiscono un’operazione accessoria, inserita in un’operazione prevista dall’articolo 5 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2004, Commissione/Belgio, C-415/02, EU:C:2004:450, punti 38 e 39; del 1º ottobre 2009, HSBC Holdings e Vidacos Nominees, C-569/07, EU:C:2009:594, punto 34, nonché del 19 ottobre 2017, Air Berlin, C-573/16, EU:C:2017:772, punto 36).
49 Nel caso di specie, vi è stato, certamente, un trasferimento di quote, in quanto l’azionista unico della Nova Iberomoldes ha conferito a tale società, per versare il capitale di quest’ultima, le quote che deteneva nel capitale di altre società. Tuttavia, tale trasferimento costituiva non già un’operazione autonoma, bensì un’operazione accessoria, inserita in un’operazione di ristrutturazione, quale quella prevista all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/7. Su tale punto, la presente causa si distingue quindi dalla causa che ha dato luogo all’ordinanza del 6 ottobre 2010, INMOGOLF (C-487/09, EU:C:2010:586), alla quale si riferisce la Commissione.
50 Pertanto, un’imposta come quella di cui si tratta nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/7.
– Sull’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/7
51 In virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/7, gli Stati membri possono applicare, rispettivamente, «imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società di capitali, di beni immobili o di aziende commerciali situati nel loro territorio» e «imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società di capitali, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali».
52 A tal riguardo, occorre osservare anzitutto che un’operazione come quella di cui si tratta nel procedimento principale, non può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7, quanto meno per il motivo che la condizione secondo cui il trasferimento degli attivi deve essere remunerato diversamente da quote sociali non è soddisfatta. Infatti, il conferimento di quote di altre società da parte dell’azionista unico della Nova Iberomoldes a tale società ha avuto come corrispettivo le quote di quest’ultima.
53 Per quanto riguarda l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/7, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale disposizione consente la riscossione di imposte in occasione del trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili o aziende commerciali, sulla base di criteri generali e obiettivi (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2006, Badischer Winzerkeller, C-264/04, EU:C:2006:402, punti da 32 a 34 e giurisprudenza citata).
54 Nel caso di specie, è pacifico che non ha avuto luogo alcun trasferimento del diritto di proprietà. Infatti, i due beni immobili di cui si tratta nel procedimento principale sono rimasti di proprietà della società le cui quote sono state conferite alla Nova Iberomoldes da parte del suo azionista unico.
55 Il governo tedesco sostiene tuttavia che rientrano nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/7 non solo i trasferimenti della proprietà giuridica di beni immobili, bensì anche i trasferimenti economici che, secondo tale governo, sono equiparabili ai primi. Ebbene, da un punto di vista economico, sarebbe proprio un trasferimento effettivo ad essere assoggettato ad imposta nel caso di specie.
56 Tale argomento non può essere accolto. Come risulta dalla decisione di rinvio, la liquidazione supplementare dell’IMT di cui si tratta nel procedimento principale è stata realizzata a seguito di un’operazione di riorganizzazione aziendale effettuata all’interno del gruppo al quale appartiene la Nova Iberomoldes. Quest’ultima è stata costituita al fine di esercitare l’attività di gestione di partecipazioni societarie, poiché il suo capitale sociale è stato interamente versato mediante partecipazioni che il suo azionista unico, che esercita anche un’attività di gestione di partecipazioni societarie, deteneva in altre società.
57 Ebbene, anche supponendo, come affermato dal governo tedesco, che occorra adottare una prospettiva economica, risulta che, in occasione dell’operazione come quella di cui si tratta nel procedimento principale, riguardante una riorganizzazione aziendale effettuata all’interno di un gruppo di società, non solo non vi è stato un trasferimento della proprietà giuridica di beni immobili, ma non vi è neppure stato un trasferimento della proprietà effettiva di tali beni.
58 In tali circostanze, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/7 non è applicabile.
59 Tale interpretazione è corroborata da considerazioni attinenti al contesto in cui si inserisce detta disposizione nonché agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/7.
60 Infatti, da un lato, come ricordato al punto 44 della presente sentenza, l’articolo 6 della direttiva 2008/7 costituisce una deroga al divieto sancito dall’articolo 5 di tale direttiva, cosicché, in quanto eccezioni alla regola della non imposizione, le disposizioni di tale articolo 6 devono essere interpretate restrittivamente.
61 Dall’altro lato, come risulta dai considerando 3 e 4, la direttiva 2008/7 mira, tra l’altro, a ridurre gli ostacoli fiscali alla riorganizzazione aziendale (v. anche, per analogia, sentenza del 13 ottobre 1992, Commerz-Credit-Bank, C-50/91, EU:C:1992:386, punto 11). Ebbene, tale obiettivo sarebbe compromesso se si seguisse il punto di vista difeso dal governo tedesco.
62 Pertanto, un’imposta come quella di cui si tratta nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/7.
Sulla prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali
63 Il governo portoghese sostiene inoltre che l’imposta che risulta dall’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT si giustifica con l’obiettivo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscali.
64 A tal riguardo, occorre rilevare che la direttiva 2008/7 non contiene alcuna norma specificamente destinata a prevenire il rischio di evasione o elusione fiscali, ma gli Stati membri possono opporsi all’applicazione del diritto dell’Unione in circostanze costitutive di una pratica fraudolenta o abusiva (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2007, ING. AUER, C-251/06, EU:C:2007:658, punti 40 e 41, nonché del 9 luglio 2009, Commissione/Spagna, C-397/07, EU:C:2009:436, punto 29 e giurisprudenza citata).
65 Tuttavia, gli Stati membri non possono basarsi, in tale contesto, su presunzioni generali (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, Commissione/Spagna, C-397/07, EU:C:2009:436, punto 30 e giurisprudenza citata).
66 Ebbene, occorre osservare che la disposizione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT è fondata su una presunzione generale poiché, sulla base del suo tenore letterale, essa sembra applicarsi, senza eccezioni, a qualsiasi operazione nell’ambito della quale siano trasferite quote di società i cui attivi comprendano beni immobili, indipendentemente dal fatto che esista o meno un indizio concreto circa l’esistenza di una pratica fraudolenta o abusiva.
67 Pertanto, per quanto riguarda le operazioni che rientrano nell’articolo 5 della direttiva 2008/7, l’applicazione di una disposizione quale l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali e non è quindi conforme al principio di proporzionalità che gli Stati membri devono rispettare nel perseguire tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Deister Holding e Juhler Holding, C-504/16 e C-613/16, EU:C:2017:1009, punto 56, nonché giurisprudenza citata).
68 Inoltre, e in ogni caso, il governo portoghese non sosteneva che l’operazione di cui si tratta nel procedimento principale rientrasse in una pratica fraudolenta o abusiva e non risulta peraltro da alcun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte che ciò si verifichi nel caso di specie (v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2025, John Cockerill, C-135/24, EU:C:2025:176, punto 51).
69 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla quinta dichiarando che l’articolo 3, lettera a), l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), e l’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2008/7 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che un’operazione di costituzione di una società di capitali, il cui capitale sociale sia interamente versato, mediante partecipazioni detenute in altre società che possiedono beni immobili, dalla società conferente, la quale riceva, come corrispettivo, la totalità del capitale sociale della società così costituita, è assoggettata ad un’imposta la cui base è determinata secondo il valore patrimoniale fiscale di tali beni immobili o, eventualmente, il valore contabile di bilancio.
Sulla sesta questione
70 Tenuto conto della risposta fornita alle questioni dalla prima alla quinta, non occorre rispondere alla sesta questione.
Sulle spese
71 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 3, lettera a), l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), e l’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale che prevede che un’operazione di costituzione di una società di capitali, il cui capitale sociale sia interamente versato, mediante partecipazioni detenute in altre società che possiedono beni immobili, dalla società conferente, la quale riceva, come corrispettivo, la totalità del capitale sociale della società così costituita, è assoggettata ad un’imposta la cui base è determinata secondo il valore patrimoniale fiscale di tali beni immobili o, eventualmente, il valore contabile di bilancio.
Firme
* Lingua processuale: il portoghese.
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