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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juin 2026, C-198/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-198/25 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2026.#S contre Minister van Asiel en Migratie.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank den Haag zittingsplaats Zwolle.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc – Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance – Examen par la juridiction de première instance des faits – Examen par la juridiction de première instance des besoins de protection internationale.#Affaire C-198/25. | |
| Date de dépôt : | 11 mars 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0198 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:447 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gavalec |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
Texte intégral
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 giugno 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame completo ed ex nunc – Portata dei poteri del giudice di primo grado – Esame dei fatti da parte del giudice di primo grado – Esame delle esigenze di protezione internazionale da parte del giudice di primo grado »
Nella causa C-198/25 [Quotal] (i),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Tribunale dell’Aia, sede di Zwolle, Paesi Bassi), con decisione dell’11 marzo 2025, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2025, nel procedimento
S
contro
Minister van Asiel en Migratie,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec (relatore) e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 ottobre 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per S, da S. Rafi, esperta, e G.P.G. Willemse-Schoenmakers, advocate;
– per il governo dei Paesi Bassi, da A. Hanje e J. Langer, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da F. Blanc, M. Debieuvre e F. van Schaik, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), da solo o in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra S, cittadino pakistano, e il Minister van Asiel en Migratie (Ministro dell’asilo e della migrazione, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Ministro»), in merito alla decisione di quest’ultimo di respingere la domanda di protezione internazionale di S.
Contesto normativo
Direttiva 2011/95/UE
3 L’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), intitolato «Esame dei fatti e delle circostanze», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3. L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione;
b) delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
d) dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;
e) dell’eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.
5. Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e
e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile».
Direttiva 2013/32
4 I considerando 16, 18, 22 e 34 della direttiva 2013/32 sono del seguente tenore:
«(16) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o ha ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale.
(…)
(18) È nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.
(…)
(22) È altresì nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale già in primo grado. A tale scopo i richiedenti dovrebbero ricevere già in primo grado, gratuitamente, informazioni giuridiche e procedurali, in funzione delle loro situazioni particolari. Tali informazioni dovrebbero tra l’atro consentire loro di comprendere meglio la procedura e aiutarli a rispettare gli obblighi in materia. Sarebbe sproporzionato chiedere agli Stati membri di fornire tali informazioni solo avvalendosi dei servizi di giuristi qualificati. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di utilizzare gli strumenti più appropriati per fornire tali informazioni, ad esempio tramite organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati.
(…)
(34) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere tali da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale».
5 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», alla lettera f) prevede quanto segue:
«“autorità accertante”: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo».
6 L’articolo 46 di detta direttiva, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo», ai paragrafi 1 e 3 così dispone:
«1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:
a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;
(…)
3. Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7 S, cittadino pakistano, ha presentato domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. A sostegno di tale domanda, egli ha affermato, in particolare, di essere stato torturato in Pakistan, alla fine del 2003 o all’inizio del 2004, per dieci-dodici giorni, sotto sorveglianza della polizia, a seguito dello smarrimento della sua carta d’identità. Egli ha altresì fatto valere gravi maltrattamenti, di cui sarebbe stato oggetto, un anno prima di lasciare il Pakistan, nel 2004, da parte di discepoli del religioso M e di abitanti del suo quartiere a causa delle sue convinzioni religiose.
8 Con decisione del 20 dicembre 2023 il Ministro ha respinto tale domanda. Esso ha ritenuto che la motivazione a sostegno della stessa domanda fosse, in larga parte, credibile, ma ha considerato che S non era stato ritenuto un apostata. Inoltre, sebbene quest’ultimo avesse già subìto un grave danno in passato, il Ministro ha precisato che vi erano motivi per pensare che S non dovesse temere di essere perseguitato o che non corresse un rischio effettivo di subire un danno grave in caso di ritorno nel suo paese d’origine. Peraltro, il Ministro ha ritenuto che le dichiarazioni di S sulla sua partenza dal Pakistan e sulla sua fuga non fossero, in sostanza, credibili.
9 S ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Tribunale dell’Aia, sede di Zwolle, Paesi Bassi), giudice del rinvio. Tale giudice, con sentenza interlocutoria del 13 agosto 2024, ha dichiarato che detta decisione non era sufficientemente motivata e ha posto il Ministro in condizione di rimediare a tale insufficienza.
10 In particolare, il suddetto giudice ha ritenuto che il Ministro non avesse sufficientemente esposto i motivi per i quali aveva ritenuto che l’origine di S, i problemi invocati da quest’ultimo con, segnatamente, le autorità, a seguito dello smarrimento della sua carta d’identità e i problemi che egli asseriva di aver incontrato a causa delle sue convinzioni religiose non fossero considerati credibili. Infine, lo stesso giudice ha contestato al Ministro di non aver sufficientemente suffragato i motivi per cui i problemi, ritenuti credibili, incontrati da S nel suo quartiere a causa del suo comportamento e della sua posizione non consentivano di qualificarlo come apostata.
11 L’8 ottobre 2024 il Ministro ha adottato una decisione supplementare. Il giudice del rinvio ritiene che la motivazione di tale decisione sia parimenti insufficiente. Esso ritiene inoltre che le dichiarazioni di S siano credibili e che, sulla base di tali dichiarazioni, egli dovrebbe beneficiare della protezione internazionale.
12 Tuttavia, tale giudice afferma che, secondo la giurisprudenza nazionale, esso non è competente a statuire esso stesso sulla credibilità della motivazione della domanda di asilo di S né sulla valutazione delle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della protezione internazionale.
13 Pertanto, il giudice del rinvio precisa che, secondo una giurisprudenza costante dell’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, Paesi Bassi), quando esso dichiara che una decisione del Ministro recante rigetto di una domanda di protezione internazionale non è stata sufficientemente motivata sul piano della credibilità della motivazione presentata a sostegno di tale domanda, lo stesso giudice non può statuire né sulla credibilità di tale motivazione né su detta domanda, cosicché esso deve limitarsi ad annullare tale decisione e rinviare la causa al Ministro per un nuovo esame.
14 Orbene, il giudice del rinvio afferma di nutrire dubbi sulla conformità di tale giurisprudenza nazionale alla direttiva 2013/32.
15 Secondo tale giudice, dalla giurisprudenza della Corte si può dedurre che esso è competente a valutare la credibilità della motivazione della domanda di S e a valutare la sua domanda di protezione internazionale.
16 È in tali circostanze che il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Zwolle) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un organo giurisdizionale possa desumere dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva [2013/32], eventualmente in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] o con qualche altra disposizione o principio di diritto dell’Unione, la facoltà di esprimere un proprio giudizio sulla credibilità della motivazione di una domanda di asilo, che si sostituisca al giudizio dato dal Ministro.
2) Se un organo giurisdizionale possa fondare sulle citate disposizioni la competenza, sulla base delle parti della motivazione della domanda d’asilo ritenute credibili dal Ministro e, in caso di risposta affermativa alla prima questione, delle parti della motivazione che il tribunale ritiene inoltre credibili, a esprimere un giudizio di merito e definitivo sulla domanda di protezione internazionale. Se al riguardo l’organo giurisdizionale possa sostituire il proprio giudizio sulla plausibilità del timore di persecuzione o sul rischio reale di grave danno a quello espresso dal Ministro, segnatamente qualora, alla luce di informazioni sul paese disponibili e accessibili al pubblico, esso si ritenga sufficientemente informato per pronunciare un siffatto giudizio.
3) Se la giurisprudenza nazionale, ad esempio sulla base dell’autonomia procedurale, possa limitare le competenze di cui alla prima e alla seconda questione, nel senso che tali facoltà vengano attribuite esclusivamente al Ministro.
4) Se un organo giurisdizionale possa utilizzare informazioni emerse nella fase del ricorso, ma non ancora disponibili nella fase amministrativa, nel giudizio sulla questione se esso disponga di informazioni sufficienti per esprimere un giudizio nel merito. Se al riguardo sia rilevante se le parti abbiano potuto esporre completamente i fatti per iscritto oppure in udienza».
Sui regolamenti (UE) 2024/1347 e (UE) 2024/1348
17 Senza aver formalmente preso in considerazione, nelle questioni sollevate, il regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347 e rettifica GU L, 2025/90926), o il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348), il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di includere tali regolamenti nelle risposte fornite a tali questioni, dal momento che esso potrebbe essere chiamato a farne applicazione nell’ambito dell’esame del procedimento principale.
18 In via preliminare occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale ottica, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24, EU:C:2025:591, punto 44).
19 Tuttavia, in primo luogo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 42 del regolamento 2024/1347, quest’ultimo si applicherà a decorrere dal 12 giugno 2026.
20 Pertanto, non è dimostrato che l’interpretazione di tale regolamento sia necessaria al giudice del rinvio al fine di consentirgli di statuire nel procedimento principale.
21 In secondo luogo, dall’articolo 79, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2024/1348 risulta, da un lato, che tale regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026 e, dall’altro, che detto regolamento si applica alla procedura di riconoscimento per le domande di protezione internazionale formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026.
22 Ne consegue che le domande di protezione internazionale, come quella di S, formalizzate prima di quest’ultima data, sono disciplinate dalla direttiva 2013/32.
23 Ciò premesso, non occorre interpretare i regolamenti 2024/1347 e 2024/1348.
Sulle questioni pregiudiziali
24 Con le sue questioni dalla prima alla quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, da un lato, esso conferisce a un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale la competenza a pronunciarsi in modo vincolante sulla credibilità della motivazione a sostegno di tale domanda, sulla plausibilità del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo per quest’ultimo di subire un danno grave in caso di ritorno nel suo paese d’origine nonché sulla fondatezza di detta domanda, prendendo in considerazione elementi presentati durante la procedura di ricorso, e, dall’altro, se, eventualmente, gli Stati membri possano limitare tale competenza in modo che solo l’autorità accertante, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), di tale direttiva (in prosieguo: l’«autorità accertante»), sia competente a valutare le domande di protezione internazionale e a pronunciarsi sulla loro fondatezza.
25 In primo luogo, occorre rilevare che la direttiva 2013/32 opera una distinzione tra l’«autorità accertante», che essa definisce all’articolo 2, lettera f), come «qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo», da un lato, e il «giudice», di cui all’articolo 46, dall’altro. Il procedimento dinanzi all’autorità accertante è disciplinato dalle disposizioni del capo III di tale direttiva, intitolato «Procedure di primo grado», mentre il procedimento dinanzi al giudice è retto dalle norme di cui al capo V della medesima, intitolato «Procedure di impugnazione» e costituito da tale articolo 46 (v. sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, punto 103, e del 16 luglio 2020, Addis, C-517/17, EU:C:2020:579, punto 61).
26 Come risulta dal considerando 34 della direttiva 2013/32, le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere tali da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.
27 È altresì rilevante sottolineare che dai considerando 16 e 22, dall’articolo 4 nonché dall’impianto sistematico di tale direttiva emerge che l’esame della domanda di protezione internazionale da parte di un organo amministrativo o quasi giurisdizionale dotato di mezzi specifici e di personale specializzato in materia costituisce una fase essenziale delle procedure comuni istituite da detta direttiva (v. sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, punto 116, e del 16 luglio 2020, Addis, C-517/17, EU:C:2020:579, punto 61).
28 Occorre ricordare, inoltre, che l’esame disciplinato dall’articolo 4 della direttiva 2011/95, ai sensi della quale l’autorità accertante deve adottare una decisione su una domanda di protezione internazionale, si svolge in due fasi distinte. Nella prima fase, l’autorità accertante deve stabilire le circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno di tale domanda. Nella seconda fase, essa deve procedere alla valutazione giuridica di tali elementi, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali per il riconoscimento di una protezione internazionale (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, punto 64).
29 È certamente vero che l’esame della credibilità della motivazione di una domanda di protezione internazionale e l’esame della plausibilità del timore di persecuzione o del rischio effettivo di subire un danno grave rientrano in tale prima fase e nella valutazione dei fatti. Tale valutazione di fatto non esula tuttavia dalla competenza di un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale.
30 L’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 riconosce infatti ai richiedenti protezione internazionale il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni su siffatte domande. L’articolo 46, paragrafo 3, di detta direttiva definisce la portata di tale diritto precisando che gli Stati membri devono assicurare che il giudice dinanzi al quale è contestata la decisione relativa a una domanda di protezione internazionale proceda all’«esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]» (v. sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, punto 106, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24, EU:C:2025:591, punto 76).
31 Per quanto riguarda la portata del suddetto diritto, la Corte ha dichiarato che l’espressione «assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto» deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti, in forza di quest’ultima disposizione, ad adattare il loro diritto nazionale in modo che il trattamento dei ricorsi in questione comporti un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere ad una valutazione aggiornata del caso di specie (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, punto 110, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24, EU:C:2025:591, punto 81).
32 A tal riguardo, da un lato, la Corte ha precisato che la locuzione «ex nunc» mette in evidenza l’obbligo del giudice di procedere a una valutazione che tenga conto, se del caso, dei nuovi elementi intervenuti dopo l’adozione della decisione oggetto del ricorso (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, punto 111, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24, EU:C:2025:591, punto 82).
33 Una simile valutazione consente, infatti, di esaminare la domanda di protezione internazionale in maniera esaustiva, senza che sia necessario rinviare il fascicolo all’autorità accertante (sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, punto 112).
34 Dall’altro lato, la Corte ha precisato che l’aggettivo «completo» di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 conferma che il giudice è tenuto ad esaminare sia gli elementi di cui l’autorità accertante ha tenuto o avrebbe dovuto tenere conto sia quelli che sono intervenuti dopo l’adozione della decisione da parte della medesima autorità (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, punto 113, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24, EU:C:2025:591, punto 83).
35 Ne consegue, anzitutto, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte menzionata ai punti da 31 a 33 della presente sentenza, un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale è competente a valutare i fatti e a procedere alla propria valutazione esaustiva e aggiornata dei fatti discussi dinanzi ad esso.
36 Invero, solo l’esame dei fatti consente di valutare la credibilità della motivazione a sostegno di una domanda di protezione internazionale e la plausibilità del timore di persecuzione o del rischio effettivo di subire un danno grave che sono componenti essenziali dell’esame dell’esigenza di tale protezione.
37 Inoltre, un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale è tenuto, come risulta dai punti 32 e 34 della presente sentenza, ad esaminare sia gli elementi di cui l’autorità accertante ha tenuto o avrebbe dovuto tenere conto sia quelli che sono intervenuti dopo l’adozione di tale decisione da parte della suddetta autorità.
38 Ciò implica che tale giudice possa prendere in considerazione elementi presentati durante la procedura di ricorso, ma che non erano ancora disponibili nel corso della fase amministrativa.
39 Inoltre, il trattamento di una domanda di protezione internazionale sarebbe notevolmente ritardato se un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una siffatta domanda dovesse rinviare il fascicolo all’autorità accertante affinché elementi del genere siano presi in considerazione da tale autorità per statuire sull’esigenza di protezione internazionale del richiedente.
40 Il potere di cui dispone un siffatto giudice di prendere in considerazione nuovi elementi sui quali detta autorità non si è pronunciata rientra nell’ambito della finalità della direttiva 2013/32 che mira in particolare, come risulta, segnatamente, dal suo considerando 18, a che le domande di protezione internazionale siano trattate «quanto prima possibile (…), fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo» (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, punti 111 e 112, nonché del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C-406/22, EU:C:2024:841, punti 78 e 88).
41 Per quanto riguarda la questione se il richiedente protezione internazionale e l’autorità accertante debbano avere la possibilità di esprimersi su tali elementi nuovi, la Corte ha dichiarato che il giudice è tenuto, come risulta dall’articolo 47 della Carta, a offrire a tale richiedente la possibilità di presentare osservazioni ove tali elementi possano recargli pregiudizio (sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, punto 114).
42 Tale giudice, conformemente al principio del contraddittorio, deve altresì fornire all’autorità accertante l’opportunità di presentare le sue osservazioni su tali elementi nuovi.
43 Una siffatta interpretazione si impone a maggior ragione in quanto detto giudice deve prendere in considerazione tali elementi nuovi al fine di essere in grado di pronunciarsi sulla domanda di protezione internazionale in modo esaustivo.
44 Ne consegue che, al fine di soddisfare il requisito di un esame completo ed ex nunc previsto all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, un giudice nazionale di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante recante rigetto di una domanda di protezione internazionale deve, da un lato, essere competente a procedere alla propria valutazione dei fatti e, dall’altro, prendere in considerazione nuovi elementi intervenuti dopo l’adozione della decisione oggetto del ricorso, garantendo al contempo che le parti abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni su tali elementi.
45 In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nel prevedere che il giudice competente a statuire su un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale è tenuto a esaminare, se del caso, le «esigenze di protezione internazionale» del richiedente, il legislatore dell’Unione, con l’adozione dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, ha inteso conferire a un tale giudice, qualora questi ritenga di disporre di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari al riguardo, il potere di pronunciarsi in modo vincolante, all’esito di un esame completo ed ex nunc, vale a dire esaustivo e aggiornato, di tali elementi, sulla questione se tale richiedente soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva 2011/95 per il riconoscimento di protezione internazionale (sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, punto 65).
46 Sotto un primo profilo, da tale giurisprudenza nonché dai punti da 31 a 34 della presente sentenza risulta che il legislatore ha definito, all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, la portata e l’intensità dell’esame – da parte di un giudice nazionale di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante recante rigetto di una domanda di protezione internazionale – delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti. Ne consegue che la definizione della portata e dell’intensità di tale esame non rientra nell’ambito dell’autonomia procedurale degli Stati membri. Pertanto, questi ultimi non possono limitare la competenza di un siffatto giudice a statuire su tali esigenze di protezione internazionale.
47 Non si può giungere a una diversa considerazione neppure per il motivo che l’autorità accertante sarebbe più adatta e attrezzata per esaminare nel merito le domande di protezione internazionale. È vero che l’esame di una siffatta domanda da parte di tale autorità è, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 27 della presente sentenza, una fase essenziale delle procedure comuni introdotte dalla direttiva 2013/32. Tuttavia, nell’ambito del sistema istituito da tale direttiva, detta autorità non è l’unica competente a valutare le domande di protezione internazionale e a statuire sulla loro fondatezza, come risulta in particolare dalla giurisprudenza citata al punto 45 della presente sentenza.
48 Analogamente, dalle considerazioni che precedono emerge che, contrariamente a quanto affermato dal governo dei Paesi Bassi nelle sue osservazioni, a un giudice nazionale di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante recante rigetto di una domanda di protezione internazionale è conferita una competenza che va oltre un «controllo con una certa moderazione» della decisione dell’autorità accertante. Di conseguenza, un siffatto giudice non può essere tenuto ad esercitare tale competenza «con moderazione», ma deve procedere a un esame completo ed ex nunc, vale a dire esaustivo e aggiornato, degli elementi di fatto e di diritto nonché delle esigenze di protezione internazionale del richiedente.
49 Sotto un secondo profilo, è vero che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 si riferisce unicamente all’esame del ricorso e non riguarda, quindi, l’esito di un eventuale annullamento della decisione oggetto di tale ricorso (sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, punto 54).
50 Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta altresì che il riconoscimento a un siffatto giudice del potere di pronunciarsi in modo vincolante sulla questione se un richiedente soddisfi le condizioni previste dalla direttiva 2011/95 per il riconoscimento della protezione internazionale significa che, qualora tale giudice annulli una decisione di un’autorità amministrativa in esito a un esame esaustivo e aggiornato delle esigenze di protezione internazionale di un richiedente alla luce di tutti gli elementi pertinenti di diritto e di fatto e constati che a tale richiedente deve essere riconosciuta la protezione internazionale, e successivamente rinvii la causa a tale autorità amministrativa affinché quest’ultima adotti una nuova decisione, detta autorità amministrativa è tenuta a riconoscere la protezione internazionale richiesta, fatta salva la sopravvenienza di elementi di fatto o di diritto che richiedano oggettivamente una nuova valutazione aggiornata. Allo stesso modo, se la stessa autorità amministrativa adotta in seguito una decisione in senso contrario, senza dimostrare a tal fine la sopravvenienza di nuovi elementi che giustifichino una nuova valutazione delle esigenze di protezione internazionale di detto richiedente, il suddetto giudice deve riformare tale decisione non conforme alla propria precedente sentenza e sostituirla con la propria decisione quanto alla domanda di protezione internazionale, disapplicando, se necessario, la normativa nazionale che gli vieterebbe di procedere in tal senso (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, punti 66, 73, 75, 77 e 78).
51 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che quest’ultimo ritiene di disporre di informazioni sufficienti per procedere esso stesso a una valutazione della credibilità di taluni elementi della motivazione della domanda del richiedente protezione internazionale nonché di certi motivi invocati a sostegno della sua domanda di protezione internazionale. Tuttavia, lo stesso precisa che, secondo la giurisprudenza dell’Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato), esso non è investito del potere di procedere a siffatte valutazioni e dovrebbe limitarsi ad annullare la decisione di cui trattasi nel procedimento principale, poi a rinviare la causa al Ministro affinché proceda a un nuovo esame della domanda di protezione internazionale.
52 A tale proposito, è necessario sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C-569/16 e C-570/16, EU:C:2018:871, punto 66 nonché giurisprudenza citata).
53 Il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C-569/16 e C-570/16, EU:C:2018:871, punto 67 nonché giurisprudenza citata).
54 Come dichiarato dalla Corte, l’esigenza di una siffatta interpretazione conforme include segnatamente l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Pertanto, un giudice nazionale non può, in particolare, validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto (sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, punti 72 e 73 nonché giurisprudenza citata).
55 Tuttavia, qualora una siffatta interpretazione conforme dovesse risultare impossibile, la Corte ha sottolineato la necessità che il giudice competente, al fine di applicare il diritto dell’Unione, disapplichi le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia di norme dell’Unione dotate di un effetto diretto, come l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta (sentenza del 3 aprile 2025, Barouk, C-283/24, EU:C:2025:236, punto 41 e giurisprudenza citata).
56 Infine, la possibilità di impugnare la decisione di un giudice nazionale di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante recante rigetto di una domanda di protezione internazionale non è tale da mettere in discussione le considerazioni che precedono.
57 Secondo la formulazione dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, il ricorso effettivo che gli Stati membri devono prevedere riguarda «quanto meno [i] procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado». Tale disposizione obbliga quindi gli Stati membri a prevedere un siffatto ricorso, pur lasciando loro la possibilità di istituire un procedimento d’appello o per cassazione, senza che per questo le caratteristiche dell’esame previsto da detta disposizione differiscano a seconda che gli Stati membri si avvalgano di tale possibilità.
58 Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, esso conferisce a un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale la competenza a pronunciarsi in modo vincolante sulla credibilità della motivazione presentata a sostegno di tale domanda, sulla plausibilità del timore di persecuzione del richiedente o del rischio effettivo per quest’ultimo di subire un danno grave in caso di ritorno nel suo paese d’origine nonché sulla fondatezza di detta domanda, prendendo in considerazione elementi presentati durante la procedura di ricorso, e che, dall’altro, gli Stati membri non possono limitare tale competenza.
Sulle spese
59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che:
da un lato, esso conferisce a un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale la competenza a pronunciarsi in modo vincolante sulla credibilità della motivazione presentata a sostegno di tale domanda, sulla plausibilità del timore di persecuzione del richiedente o del rischio effettivo per quest’ultimo di subire un danno grave in caso di ritorno nel suo paese d’origine nonché sulla fondatezza di detta domanda, prendendo in considerazione elementi presentati durante la procedura di ricorso, e che, dall’altro, gli Stati membri non possono limitare tale competenza.
Firme
* Lingua processuale: il neerlandese.
i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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