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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 juin 2026, C-216/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-216/25 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 juin 2026.#ZN contre GSP Offshore SRL.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Transfert d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23/CE – Article 3, paragraphe 1 – Transfert au cessionnaire des obligations résultant d’un contrat de travail existant à la date du transfert d’entreprise – Faculté, pour les États membres, de prévoir la responsabilité solidaire du cédant et du cessionnaire – Article 8 – Application de dispositions nationales plus favorables aux travailleurs – Transfert de l’obligation de paiement de droits salariaux non versés par le cédant – Possibilité d’appliquer une disposition nationale subordonnant le transfert d’une obligation à l’accord du créancier.#Affaire C-216/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0216 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:483 |
Texte intégral
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
11 giugno 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Trasferimento al cessionario degli obblighi derivanti da un contratto di lavoro esistente alla data del trasferimento d’impresa – Facoltà per gli Stati membri di prevedere la responsabilità solidale del cedente e del cessionario – Articolo 8 – Applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli ai lavoratori – Trasferimento dell’obbligo di pagamento di diritti retributivi non versati dal cedente – Possibilità di applicare una disposizione nazionale che subordina il trasferimento di un obbligo al consenso del creditore »
Nella causa C-216/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Constanţa (Corte d’appello di Constanţa, Romania), con decisione del 18 marzo 2025, pervenuta in cancelleria il 19 marzo 2025, nel procedimento
ZN
contro
GSP Offshore SRL,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da J. Passer, presidente di sezione, M. L. Arastey Sahún (relatrice), presidente della Quinta Sezione, e B. Smulders, giudice,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Commissione europea, da S. Delaude e L. Nicolae, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 8 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra ZN e la GSP Offshore SRL, suo ex datore di lavoro, relativamente al pagamento di diritti retributivi corrispondenti al lavoro che ZN aveva effettuato per tale società prima della data di un trasferimento d’impresa avvenuto conformemente a un accordo concluso tra quest’ultima e un’altra società.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi dei considerando 3 e 8 della direttiva 2001/23:
«(3) Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti.
(…)
(8) La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato l’ambito di applicazione della direttiva 77/187/CEE [del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 1977, L 61, pag. 26)], come interpretata dalla Corte di giustizia».
4 L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23 così dispone:
«a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».
5 L’articolo 3 di detta direttiva così prevede:
«1 I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.
Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.
(…)
4. a) A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, i paragrafi 1 e 3 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri.
(…)».
6 L’articolo 8 di detta direttiva dispone quanto segue:
«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di incoraggiare o consentire l’applicazione di accordi collettivi o di accordi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori».
Diritto rumeno
Codice del lavoro
7 L’articolo 173 della Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (legge n. 53/2003 recante il codice del lavoro), del 24 gennaio 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 72 del 5 febbraio 2003), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice del lavoro»), così dispone:
«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto o rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono integralmente trasferiti al cessionario».
Legge n. 67/2006
8 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora (legge n. 67/2006 sulla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti), del 22 marzo 2006 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 276 del 28 marzo 2006; in prosieguo: la «legge n. 67/2006»):
«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente dai contratti di lavoro individuali di lavoro e dal contratto collettivo di lavoro applicabile, in essere alla data del trasferimento, sono integralmente trasferiti al cessionario».
Codice civile
9 L’articolo 1605 della Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României (legge n. 287/2009 recante il codice civile rumeno), del 17 luglio 2009 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 511 del 24 luglio 2009; in prosieguo: il «codice civile»), così dispone:
«La cessione del debito concordata con il debitore produce i suoi effetti solo se il creditore vi acconsente».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10 ZN era dipendente, presso una piattaforma petrolifera, della GSP Offshore.
11 Con lettera del 21 febbraio 2024 notificata a tutti i suoi dipendenti, compreso ZN, la GSP Offshore ha annunciato che il suo personale sarebbe stato rilevato dalla OMV Petrom Energy Solutions SRL (in prosieguo: la «OMV Petrom») a causa di un trasferimento d’impresa, conformemente ad un accordo concluso tra queste due società l’8 febbraio 2024 (in prosieguo: il «trasferimento in discussione»). La OMV Petrom è quindi divenuta il nuovo datore di lavoro di tali dipendenti.
12 La OMV Petrom ha informato l’avvocato di ZN di ritenere che i diritti retributivi dovuti dalla GSP Offshore alla data del trasferimento in discussione, corrispondenti al lavoro che ZN aveva svolto per quest’ultima società prima di tale data, restassero a carico di detta società, cosicché la OMV Petrom non doveva assumersi l’obbligo di pagamento dei diritti retributivi in parola.
13 ZN ha proposto un ricorso, dinanzi al Tribunalul Constanța (Tribunale superiore di Constanța, Romania), diretto ad ottenere la condanna della GSP Offshore al pagamento di tali diritti retributivi.
14 Con sentenza dell’11 ottobre 2024, il giudice in parola ha respinto tale ricorso per il motivo che, a causa del trasferimento in discussione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente erano stati trasferiti al cessionario, vale a dire la OMV Petrom, cosicché la GSP Offshore, in quanto cedente, era stata liberata da qualsiasi obbligo di pagamento dei diritti retributivi richiesti.
15 ZN ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Constanța (Corte d’appello di Constanța, Romania), giudice del rinvio, adducendo che la GSP Offshore restava tenuta a pagare tali diritti retributivi e deducendo il fatto che la OMV Petrom non assumeva l’obbligo di pagamento dei diritti retributivi in parola. ZN contesterebbe quindi che gli obblighi relativi agli stessi diritti retributivi siano stati trasferiti dalla GSP Offshore alla OMV Petrom.
16 Tale giudice indica di aver dichiarato, in altre controversie aventi il medesimo oggetto e tra la GSP Offshore e altri suoi ex dipendenti, che detta società, in quanto cedente, restava tenuta a pagare i diritti retributivi non versati, non essendo questi ultimi stati trasferiti al cessionario.
17 Il giudice in parola rileva che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente dai contratti di lavoro esistenti alla data del trasferimento d’impresa sono integralmente trasferiti al cessionario, cosicché, in forza di detta disposizione, a seguito di tale trasferimento avverrebbe una vera e propria cessione di debito. Detta disposizione sarebbe stata recepita nel diritto nazionale dall’articolo 5, paragrafo 1, della legge n. 67/2006 nonché dall’articolo 173, paragrafo 2, del codice del lavoro.
18 Per contro, il legislatore rumeno non avrebbe attuato, nella normativa nazionale, la facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.
19 In tale contesto, il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza del 5 maggio 1988, Berg e Busschers (144/87 e 145/87, EU:C:1988:236), in cui la Corte ha interpretato l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/187, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2001/23.
20 Nella sentenza richiamata la Corte ha dichiarato che la disposizione di cui si tratta deve essere interpretata nel senso che, dopo la data del trasferimento d’impresa, il cedente è liberato dalle obbligazioni derivanti dal contratto o dal rapporto di lavoro per il solo fatto del trasferimento, anche se i lavoratori occupati nell’impresa non acconsentano a tale effetto o vi si oppongano, con riserva tuttavia della facoltà degli Stati membri di contemplare la responsabilità solidale del cedente e del cessionario dopo la data del trasferimento.
21 Ciò posto, il giudice del rinvio ritiene che le valutazioni della Corte in detta sentenza debbano essere intese alla luce del contesto dei rapporti di lavoro esistenti al momento in cui essa ha statuito. Orbene, attualmente, occorrerebbe tener conto tanto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte, segnatamente per quanto riguarda la nozione di «trasferimento d’impresa», ai sensi della direttiva 2001/23, quanto degli sviluppi in materia di rapporti di lavoro che dimostrerebbero che le disposizioni della direttiva in parola potrebbero essere invocate per uno scopo contrario a quello da essa perseguito, vale a dire al fine di privare i lavoratori della tutela dei loro diritti nell’ambito di un trasferimento d’impresa, e non per garantire tale tutela.
22 Per quanto riguarda la nozione di «trasferimento d’impresa», il giudice del rinvio afferma che, alla data di adozione della direttiva 77/187, la soluzione secondo cui il cessionario doveva rilevare i debiti del cedente sorti prima del trasferimento d’impresa era logica, giacché il cessionario riprendeva le risorse dell’impresa, i contratti e i crediti al fine di poter garantire il pagamento dei diritti retributivi non versati. Tuttavia, da allora, la Corte avrebbe dichiarato, in particolare nella sentenza dell’11 marzo 1997, Süzen (C-13/95, EU:C:1997:141), che la riassunzione di un gruppo di lavoratori può costituire un trasferimento d’impresa, senza necessariamente esigere il rilevamento di un insieme di elementi patrimoniali, di mezzi di produzione o di altri elementi dell’attivo.
23 Sarebbe quindi possibile che un trasferimento d’impresa implichi unicamente la riassunzione di un certo numero di dipendenti, ad esclusione del rilevamento di qualsiasi elemento dell’attivo, come nel caso della controversia di cui al procedimento principale, e che il cedente sia liberato da qualsiasi obbligo di pagare diritti retributivi non versati, i quali sarebbero trasferiti, senza il consenso dei lavoratori, al cessionario.
24 Per quanto riguarda tale controversia, il giudice del rinvio afferma che dalle informazioni pubblicamente disponibili relative alla OMV Petrom risulta che la società in parola dispone di un capitale sociale dell’importo di 2 000 lei rumeni (RON) (circa EUR 400), il che non consentirebbe di coprire i diritti retributivi dovuti al complesso dei dipendenti trasferiti.
25 Secondo tale giudice, in una fattispecie del genere, si deve ritenere che l’obiettivo della direttiva 2001/23 non sia raggiunto. Al contrario, le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva costituirebbero il mezzo per privare i dipendenti della garanzia di pagamento dei diritti retributivi non versati.
26 In tale contesto, da un lato, il giudice in parola si chiede se possa ritenere che una disposizione di carattere generale, quale l’articolo 1605 del codice civile, che subordina la cessione del debito al consenso del creditore, costituisca la traduzione nel diritto nazionale della facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/23.
27 D’altro lato, lo stesso giudice ricorda che l’articolo 8 di detta direttiva consente agli Stati membri di applicare disposizioni legislative, regolamentari e amministrative più favorevoli ai lavoratori. Al riguardo, esso afferma che l’articolo 1605 del codice civile sarebbe più favorevole al lavoratore il quale, ritenendo che la norma prevista all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva gli sia in realtà pregiudizievole, sceglierebbe di perseguire il cedente piuttosto che il cessionario.
28 Il giudice del rinvio si chiede quindi se, al fine di garantire ai lavoratori la possibilità di recuperare i diritti retributivi non versati dal cedente prima del trasferimento d’impresa, esso possa applicare l’articolo 1605 del codice civile, il che implicherebbe che, in assenza del consenso del creditore, vale a dire il lavoratore, quanto alla cessione del debito relativo a tali diritti retributivi, il cedente non sarebbe considerato liberato dall’obbligo di pagamento di questi ultimi.
29 Secondo il giudice in parola, una siffatta possibilità potrebbe essere accolta, in primo luogo, nell’ipotesi in cui la facoltà per gli Stati membri di attuare l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/23 possa essere recepita nel diritto nazionale mediante disposizioni di carattere generale, come quelle del codice civile, e non unicamente mediante disposizioni speciali le quali indichino espressamente che mirano a recepire suddetta direttiva.
30 Qualora si dovesse ritenere che tale facoltà non possa essere attuata mediante una disposizione di carattere generale, si porrebbe la questione, in secondo luogo, se l’articolo 8 di tale direttiva consenta ai giudici nazionali di applicare una siffatta disposizione di carattere generale quale norma più favorevole ai lavoratori rispetto a quella prevista all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva.
31 In tale contesto, la Curtea de Apel Constanța (Corte d’appello di Constanța) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2001/23] debba essere interpretato nel senso che:
a) osta all’applicazione di una norma di legge nazionale di carattere generale, che subordina il trasferimento di un’obbligazione tra due debitori al consenso del creditore, nel caso di un trasferimento disciplinato da tale direttiva, riguardante gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, che sono trasferiti al cessionario;
b) se si possa ritenere che l’eccezione prevista al secondo comma di tale paragrafo venga istituita tramite una norma di legge nazionale di carattere generale, adottata successivamente alla legge di trasposizione della direttiva – norma generale che subordina il trasferimento di un’obbligazione tra due debitori all’accordo del creditore – oppure se tale eccezione debba essere istituita tramite una norma di legge speciale.
2) In caso di risposta negativa alle [due parti della prima questione], se l’articolo 8 della [direttiva 2001/23] possa essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati (compresi i giudici) di applicare una norma di carattere generale che subordina il trasferimento degli obblighi relativi a diritti salariali sorti prima del trasferimento dal cedente al cessionario al consenso del lavoratore creditore, quale norma più favorevole rispetto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23/CE, come recepita da una legge nazionale specifica».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
32 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione, nell’ambito di un trasferimento d’impresa, ai sensi di detta direttiva, e in relazione al pagamento di diritti retributivi non versati dal cedente, di una disposizione nazionale che subordina la cessione di un obbligo tra due debitori all’accordo del creditore, cosicché il trasferimento al cessionario degli obblighi del cedente relativi al pagamento di tali diritti retributivi sarebbe soggetto al consenso del lavoratore interessato, e se il fatto che la disposizione nazionale di cui si tratta abbia carattere generale o speciale incida al riguardo.
33 Occorre ricordare che tale articolo 3, paragrafo 1, prevede, al suo primo comma, che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento d’impresa sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.
34 Inoltre, detto articolo 3, paragrafo 1, dispone, al secondo comma, che gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento d’impresa, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.
35 Anzitutto, occorre rilevare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il legislatore rumeno ha recepito l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23 tanto all’articolo 5, paragrafo 1, della legge n. 67/2006 quanto all’articolo 173, paragrafo 2, del codice del lavoro, ma non ha attuato, in tali disposizioni nazionali, la facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva.
36 Ciò posto, il giudice del rinvio si chiede se gli sia consentito ritenere che tale facoltà sia stata attuata mediante una disposizione nazionale di carattere generale, come l’articolo 1605 del codice civile, che subordina la cessione del debito al consenso del creditore. Infatti, il giudice in parola tende a ritenere che, nell’ambito del trasferimento in discussione, occorrerebbe dichiarare che l’obbligo di pagamento dei diritti retributivi dovuti dal cedente al lavoratore interessato prima della data di tale trasferimento non è stato, in mancanza di consenso di detto lavoratore, trasferito al cessionario.
37 A tale riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, al punto 11 della sentenza del 5 maggio 1988, Berg e Busschers (144/87 e 145/87, EU:C:1988:236), la Corte ha statuito, in relazione all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/187, il quale era sostanzialmente equivalente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, che il trasferimento di un’impresa comporta il trasferimento, ipso iure, dal cedente al cessionario, delle obbligazioni derivanti per il datore di lavoro dal contratto o dal rapporto di lavoro, salva restando, tuttavia, la facoltà degli Stati membri di disporre che il cedente e il cessionario sono responsabili in solido dopo il trasferimento. La Corte ne ha dedotto che, a meno che gli Stati membri non si avvalgano di detta facoltà, il cedente è liberato dalle sue obbligazioni di datore di lavoro per il solo fatto del trasferimento e che tale effetto giuridico non è subordinato all’assenso dei lavoratori interessati.
38 Al punto 12 della sentenza in parola, la Corte ha constatato che una siffatta interpretazione non era conforme allo scopo perseguito dalla direttiva 77/187, consistente nel garantire la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con il cedente.
39 Inoltre, al punto 13 di detta sentenza, essa ha rilevato che, contemplando il trasferimento al cessionario, ipso iure, delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro, tale direttiva scartava il principio – invocato dai ricorrenti nel procedimento principale deciso con la sentenza di cui si tratta – secondo cui il cambiamento di debitore può avvenire solo con il consenso del creditore. Essa ha aggiunto che, conferendo agli Stati membri la facoltà di contemplare la responsabilità solidale del cedente e del cessionario dopo il trasferimento, l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva consentiva loro di conciliare la regola del trasferimento ipso iure degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro con principi dell’ordinamento giuridico interno.
40 La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/187 doveva essere interpretato nel senso che, dopo la data del trasferimento d’impresa, il cedente è liberato dalle obbligazioni derivanti dal contratto o dal rapporto di lavoro per il solo fatto del trasferimento, anche se i lavoratori occupati nell’impresa non acconsentano a tale effetto o vi si oppongano, con riserva tuttavia della facoltà degli Stati membri di contemplare la responsabilità solidale del cedente e del cessionario dopo la data del trasferimento (sentenza del 5 maggio 1988, Berg e Busschers, 144/87 e 145/87, EU:C:1988:236, punto 14).
41 Orbene, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, il legislatore rumeno non ha, nelle disposizioni nazionali menzionate in detto punto, attuato tale facoltà di prevedere la responsabilità solidale del cedente e del cessionario, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/23.
42 In secondo luogo, occorre ricordare che la Corte ha altresì dichiarato che l’attuazione dei diritti conferiti ai lavoratori dalla direttiva 2001/23, in particolare dall’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima, non può essere subordinata al consenso né del cedente o del cessionario, né dei rappresentanti dei lavoratori o dei lavoratori stessi, salva, per quanto riguarda questi ultimi, la possibilità concessa loro di decidere liberamente di non continuare il rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro in seguito al detto trasferimento (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 25 luglio 1991, d’Urso e a., C-362/89, EU:C:1991:326, punto 11; del 24 gennaio 2002, Temco, C-51/00, EU:C:2002:48, punti 35 e 36, nonché del 26 maggio 2005, Celtec, C-478/03, EU:C:2005:321, punto 37).
43 A tal riguardo, occorre rilevare che quest’ultima riserva non sembra pertinente nell’ambito del procedimento principale. Infatti, secondo le indicazioni che emergono dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e che spetta, se del caso, al giudice del rinvio confermare, nel caso di specie, il lavoratore interessato contesta non già la prosecuzione del suo rapporto di lavoro con il cessionario, ma soltanto il fatto che il cedente, a seguito del trasferimento in discussione, sarebbe stato liberato dagli obblighi relativi al pagamento dei diritti retributivi corrispondenti al lavoro che il lavoratore di cui si tratta aveva svolto per tale cedente.
44 In terzo e ultimo luogo, dalla giurisprudenza risulta che il trasferimento previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 comprende tutti i diritti dei lavoratori, laddove essi non ricadano in una delle eccezioni all’applicazione di detta disposizione previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva in parola (v., in tal senso, ordinanza del 28 gennaio 2015, Gimnasio Deportivo San Andrés, C-688/13, EU:C:2015:46, punto 52 e giurisprudenza citata), e ciò indipendentemente dal fatto che tali diritti siano sorti successivamente o anteriormente al trasferimento d’impresa (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 7 febbraio 1985, Abels, 135/83, EU:C:1985:55, punti 37 e 38).
45 La Corte ha altresì precisato che, nei limiti in cui l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva autorizza gli Stati membri a prevedere che il cedente, anche «dopo la data del trasferimento», sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, incombe in primo luogo al cessionario la responsabilità di far fronte agli oneri derivanti dai diritti dei lavoratori esistenti al momento del trasferimento (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 7 febbraio 1985, Abels, 135/83, EU:C:1985:55, punto 36).
46 Di conseguenza, e tenuto conto altresì della giurisprudenza ricordata ai punti 39 e 44 della presente sentenza, occorre escludere la pertinenza, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, di un principio, come quello cui corrisponde la norma ripresa all’articolo 1605 del codice civile, secondo cui un debitore non può trasferire i suoi debiti a un terzo senza il consenso dei suoi creditori, e ciò anche per quanto riguarda il trasferimento dell’obbligo di pagamento dei diritti retributivi dovuti dal cedente al lavoratore interessato prima della data del trasferimento d’impresa, fatta salva tuttavia la facoltà degli Stati membri, di cui al secondo comma di detto articolo 3, paragrafo 1, di prevedere la responsabilità solidale del cedente e del cessionario dopo tale data.
47 Per quanto riguarda più in particolare tale secondo comma, occorre sottolineare che esso mira non già a derogare al principio di base, previsto al primo comma di detto articolo 3, paragrafo 1, secondo il quale il cessionario diviene responsabile, in conseguenza del trasferimento, degli obblighi risultanti dal contratto di lavoro, bensì a consentire di completare l’applicazione di tale principio di base prevedendo che la responsabilità di cui si tratta possa continuare a incombere, oltre al cessionario, al cedente.
48 Difatti, il secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 non consente di impedire l’applicazione di detto principio di base, in conformità del quale gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro sono trasferiti ipso iure al cessionario, e ciò anche se i lavoratori occupati nell’impresa non acconsentono a tale effetto o se vi si oppongono, come risulta dalla giurisprudenza menzionata al punto 40 della presente sentenza.
49 Ne consegue che tale disposizione non può in alcun caso essere attuata mediante una norma avente l’effetto di subordinare il trasferimento degli obblighi in parola al consenso del lavoratore, e ciò indipendentemente dal fatto, posto in rilievo nella prima questione, che una siffatta norma sia prevista da una disposizione nazionale di carattere generale o speciale.
50 Occorre inoltre rilevare che tale interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 non può essere messa in discussione dagli elementi addotti dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, quali ricordati al punto 21 della presente sentenza.
51 Infatti, in primo luogo, tale giudice afferma che, a partire dalla sentenza del 5 maggio 1988, Berg e Busschers (144/87 e 145/87, EU:C:1988:236), la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «trasferimento d’impresa» si è evoluta, come dimostrerebbe la sentenza dell’11 marzo 1997, Süzen (C-13/95, EU:C:1997:141).
52 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che il principio secondo cui i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro esistenti alla data del trasferimento d’impresa sono trasferiti ipso iure al cessionario, senza che un simile effetto possa essere subordinato al consenso, in particolare, dei lavoratori, è un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte successiva alla sentenza del 5 maggio 1988, Berg e Busschers (144/87 e 145/87, EU:C:1988:236), come dimostra, in particolare, la giurisprudenza citata al punto 42 della presente sentenza.
53 In ogni caso, come risulta dal considerando 8 della direttiva 2001/23, se la sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di «trasferimento» alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, resta nondimeno che un chiarimento siffatto, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b) della direttiva summenzionata, non ha avuto l’effetto di modificare l’ambito di applicazione della direttiva 77/187 né, di conseguenza, quello della direttiva 2001/23.
54 In secondo luogo, il giudice del rinvio afferma che le evoluzioni in materia di rapporti di lavoro dimostrano che le disposizioni della direttiva 2001/23 potrebbero essere invocate per uno scopo contrario a quello perseguito da quest’ultima, vale a dire al fine di privare i lavoratori della tutela dei loro diritti nell’ambito di un trasferimento d’impresa, e non per garantire tale tutela.
55 In proposito, è necessario ricordare, come rilevato al punto 38 della presente sentenza, che, come risulta dall’articolo 3 della direttiva in parola, letto alla luce del suo considerando 3, essa mira a tutelare i lavoratori garantendo il mantenimento dei loro diritti in caso di cambiamento di imprenditore, consentendo loro di restare al servizio del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuite con il cedente. Lo scopo di tale direttiva è quello di garantire, per quanto possibile, la continuazione dei contratti o dei rapporti di lavoro, senza modifiche, con il cessionario, per impedire che i lavoratori interessati vengano a trovarsi in una situazione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento dell’impresa (v. sentenza del 9 settembre 2020, TMD Friction e TMD Friction EsCo, C-674/18 e C-675/18, EU:C:2020:682, punto 48 e giurisprudenza citata). Ciò posto, come risulta dai punti 37 e 38 della presente sentenza, un siffatto trasferimento, fatta salva l’attuazione della facoltà prevista al secondo comma del paragrafo 1 di tale articolo 3, non pertinente nel caso di specie, ha anche l’effetto di liberare il cedente dai suoi obblighi in quanto datore di lavoro.
56 Orbene, e come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, occorre ricordare che l’applicazione della normativa dell’Unione non può essere estesa fino a comprendere le operazioni realizzate allo scopo di beneficiare fraudolentemente o abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto dell’Unione. Da giurisprudenza ben consolidata della Corte risulta che la prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa applicabile dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (sentenza del 30 ottobre 2025, Mercedes-Benz Bank e Volkswagen Bank, C-143/23, EU:C:2025:837, punti 79 e 81 nonché giurisprudenza citata).
57 È in definitiva al giudice nazionale che spetta verificare la sussistenza di una pratica abusiva nelle controversie dinanzi ad esso pendenti, prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, inclusi quelli successivi all’operazione di cui si lamenta l’abusività (sentenza del 30 ottobre 2025, Mercedes-Benz Bank e Volkswagen Bank, C-143/23, EU:C:2025:837, punto 82 nonché giurisprudenza citata).
58 In considerazione dell’insieme di motivi che precedono occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione, nell’ambito di un trasferimento d’impresa, ai sensi di detta direttiva, e in relazione al pagamento di diritti retributivi non versati dal cedente, di una disposizione nazionale che subordina la cessione di un obbligo tra due debitori all’accordo del creditore, cosicché il trasferimento al cessionario degli obblighi del cedente relativi al pagamento dei diritti retributivi in parola sarebbe soggetto al consenso del lavoratore interessato, e ciò indipendentemente dal fatto che la disposizione nazionale di cui si tratta abbia carattere generale o speciale.
Sulla seconda questione
59 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8 della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che consente l’applicazione, nell’ambito di un trasferimento d’impresa, ai sensi di detta direttiva, e in relazione al pagamento di diritti retributivi non versati dal cedente, di una disposizione nazionale che subordina la cessione di un obbligo tra due debitori all’accordo del creditore, cosicché il trasferimento al cessionario degli obblighi del cedente relativi al pagamento di tali diritti retributivi sarebbe soggetto al consenso del lavoratore interessato.
60 Detto articolo 8 prevede che la direttiva in parola non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di incoraggiare o consentire l’applicazione di accordi collettivi o di accordi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori.
61 Al riguardo, occorre ricordare che la medesima direttiva mira solo a un’armonizzazione parziale della materia in oggetto, estendendo essenzialmente la tutela garantita ai lavoratori in modo autonomo dal diritto dei vari Stati membri anche all’ipotesi del trasferimento d’impresa. Essa non è tesa ad instaurare un livello di tutela uniforme nell’intera Unione europea secondo criteri comuni (sentenza dell’11 settembre 2014, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-328/13, EU:C:2014:2197, punto 22 e giurisprudenza citata).
62 Tuttavia, l’applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli ai lavoratori, in forza dell’articolo 8 della direttiva 2001/23, non può avere l’effetto di pregiudicare la tutela minima garantita ai lavoratori da tale direttiva e, in particolare, dall’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima, ai sensi del quale i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro sono trasferiti ipso iure al cessionario (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C-609/17 e C-610/17, EU:C:2019:981, punto 35 e giurisprudenza citata, nonché del 2 marzo 2023, MÁV-START, C-477/21, EU:C:2023:140, punto 51).
63 L’applicazione di siffatte disposizioni nazionali non può neppure pregiudicare la coerenza di detta direttiva o gli obiettivi da essa perseguiti (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C-609/17 e C-610/17, EU:C:2019:981, punto 51 e giurisprudenza citata, nonché del 12 giugno 2025, Tallinna linn, C-219/24, EU:C:2025:442, punto 48).
64 Orbene, anche supponendo che una disposizione nazionale che subordina la cessione di un obbligo tra due debitori all’accordo del creditore, quale l’articolo 1605 del codice civile, costituisca una disposizione più favorevole ai lavoratori rispetto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, è giocoforza constatare che l’applicazione di una siffatta disposizione nazionale disattenderebbe il principio di base sotteso a tale articolo 3, paragrafo 1, secondo il quale il cessionario diviene, in conseguenza del trasferimento, responsabile ipso iure degli obblighi risultanti dal contratto di lavoro, anche quando i lavoratori interessati non acconsentono o vi si oppongono, come risulta dalla risposta fornita alla prima questione. In tali circostanze, l’applicazione di una siffatta disposizione nazionale pregiudicherebbe la coerenza della direttiva in parola nonché la tutela minima garantita ai lavoratori da quest’ultima, in particolare da detto articolo 3, paragrafo 1.
65 In considerazione dell’insieme dei motivi che precedono occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8 della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione, nell’ambito di un trasferimento d’impresa, ai sensi di detta direttiva, e in relazione al pagamento di diritti retributivi non versati dal cedente, di una disposizione nazionale che subordina la cessione di un obbligo tra due debitori all’accordo del creditore, cosicché il trasferimento al cessionario degli obblighi del cedente relativi al pagamento di tali diritti retributivi sarebbe soggetto al consenso del lavoratore interessato.
Sulle spese
66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti,
deve essere interpretato nel senso che:
osta all’applicazione, nell’ambito di un trasferimento d’impresa, ai sensi di detta direttiva, e in relazione al pagamento di diritti retributivi non versati dal cedente, di una disposizione nazionale che subordina la cessione di un obbligo tra due debitori all’accordo del creditore, cosicché il trasferimento al cessionario degli obblighi del cedente relativi al pagamento dei diritti retributivi in parola sarebbe soggetto al consenso del lavoratore interessato, e ciò indipendentemente dal fatto che la disposizione nazionale di cui si tratta abbia carattere generale o speciale.
2) L’articolo 8 della direttiva 2001/23
deve essere interpretato nel senso che:
osta all’applicazione, nell’ambito di un trasferimento d’impresa, ai sensi di detta direttiva, e in relazione al pagamento di diritti retributivi non versati dal cedente, di una disposizione nazionale che subordina la cessione di un obbligo tra due debitori all’accordo del creditore, cosicché il trasferimento al cessionario degli obblighi del cedente relativi al pagamento di tali diritti retributivi sarebbe soggetto al consenso del lavoratore interessato.
Firme
* Lingua processuale: il rumeno.
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