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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 juin 2026, C-292/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-292/25 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2026.#shopping24 Gesellschaft für multimediale Anwendung contre SR, en qualité de mandataire liquidateur de Sportgigant Lindpointner GmbH.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (UE) 2015/848 – Article 3, paragraphe 1 – Compétence internationale – Article 6, paragraphe 1 – Action qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et qui y est étroitement liée – Compétence exclusive des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte.#Affaire C-292/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0292 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:476 |
Texte intégral
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
11 giugno 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (UE) 2015/848 – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza internazionale – Articolo 6, paragrafo 1 – Azione che deriva direttamente dalla procedura di insolvenza e che vi si inserisce strettamente – Competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura di insolvenza »
Nella causa C-292/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht Linz (Tribunale del Land, Linz, Austria), con decisione dell’8 aprile 2025, pervenuta in cancelleria il 18 aprile 2025, nel procedimento
shopping24 Gesellschaft für multimediale Anwendung
contro
SR, in qualità di curatore fallimentare della Sportgigant Lindpointner GmbH,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Schalin, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatrice), presidente della seconda sezione, e Z. Csehi, giudice,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Commissione europea, da B. Ernst e S. Noë, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6 e 18 nonché dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la shopping24 Gesellschaft für multimediale Anwendung (in prosieguo: la «shopping24»), società con sede in Germania, e SR, in qualità di curatore fallimentare della Sportgigant Lindpointner GmbH (in prosieguo: la «Sportgigant»), società con sede in Austria, vertente su un’azione volta all’accertamento di un credito ai fini della sua insinuazione nella procedura di insolvenza aperta in Austria nei confronti della Sportgigant.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE) n. 1346/2000
3 Il regolamento n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1) è stato abrogato e sostituito dal regolamento 2015/848 a partire dal 26 giugno 2017.
4 Il considerando 6 del regolamento n. 1346/2000 era formulato come segue:
«Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. (…)».
5 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento disponeva quanto segue:
«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».
Regolamento (UE) n. 1215/2012
6 L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), al paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), dispone quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
(…)
b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini».
Regolamento 2015/848
7 Ai sensi dei considerando 3, da 5 a 8 e 35 del regolamento 2015/848:
«(3) Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontalier[e] siano efficienti ed efficaci. L’adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 81 [TFUE].
(…)
(5) È necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all’altro nell’intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori (“forum shopping”).
(6) È opportuno che il presente regolamento includa disposizioni in materia di competenza ad aprire procedure d’insolvenza e ad avviare azioni che derivano direttamente da procedure d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente. (…)
(7) I fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini e le azioni ad essi relative sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento [n. 1215/2012]. È opportuno che tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento. L’interpretazione del presente regolamento dovrebbe colmare, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti. Tuttavia, il semplice fatto che una procedura nazionale non sia elencata nell’allegato A del presente regolamento non dovrebbe implicare che essa sia disciplinata dal regolamento [n. 1215/201].
(8) Allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure d’insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento dell’Unione vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.
(…)
(35) I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura d’insolvenza dovrebbero essere competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente. Tali azioni dovrebbero comprendere azioni revocatorie contro convenuti in altri Stati membri e azioni relative a obblighi che sorgono nel corso della procedura di insolvenza, come un anticipo delle spese della procedura. Le azioni per l’esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto stipulato dal debitore prima dell’apertura della procedura non derivano invece direttamente dalla procedura stessa. Nel caso in cui un’azione sia connessa ad un’altra di diritto civile generale o di diritto commerciale, l’amministratore delle procedure di insolvenza dovrebbe poter ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice del luogo del domicilio del convenuto, qualora ritenga più efficiente adire tale giudice. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se l’amministratore delle procedure di insolvenza intende cumulare un’azione di diritto fallimentare per responsabilità degli amministratori della società, e un’azione di diritto societario o per responsabilità extracontrattuale generale».
8 L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Competenza giurisdizionale internazionale», al paragrafo 1, primo comma, dispone quanto segue:
«Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale di insolvenza”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi».
9 L’articolo 6 di detto regolamento, rubricato «Competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente», prevede quanto segue:
«1. I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi dell’articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie.
2. Se un’azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un’azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, l’amministratore delle procedure di insolvenza può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l’azione è promossa contro più convenuti, dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tali giudici siano competenti ai sensi del regolamento [n. 1215/2012].
(…)».
10 Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento 2015/848, intitolato «Effetti della procedura d’insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti»:
«Gli effetti della procedura d’insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare di un debitore sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede il collegio arbitrale».
11 L’articolo 32 di tale regolamento, intitolato «Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni», al paragrafo 2, dispone quanto segue:
«Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono disciplinati dal regolamento [n. 1215/2012], laddove applicabile».
Diritto austriaco
12 L’articolo 110, paragrafo 1, dell’Insolvenzordnung (codice fallimentare), dell’11 dicembre 1914 (RGBl. 337/1914), enuncia quanto segue:
«I titolari di crediti la cui esattezza o il cui ordine di preferenza è oggetto di contestazione possono chiedere, laddove ammissibile in sede giudiziale, l’accertamento di tali crediti esercitando un’azione nei confronti di coloro che li contestano (articolo 14 del codice di procedura civile). (…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 Con ricorso del 27 marzo 2024, la shopping24 ha citato in giudizio la Sportgigant dinanzi al Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo, Germania) per il pagamento di un credito di EUR 56 829,84 a titolo di fatture inevase, maggiorato degli interessi nonché della somma di EUR 1 804,90 a titolo di spese stragiudiziali.
14 Con decisione del 17 settembre 2024, il Landesgericht Linz (Tribunale del Land, Linz, Austria), giudice del rinvio, ha aperto la procedura fallimentare nei confronti della Sportgigant.
15 In conseguenza dell’apertura di tale procedura, il procedimento avviato dinanzi al Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo) è stato sospeso. Da tale momento, detto procedimento non è stato né riassunto né chiuso definitivamente.
16 Il 19 dicembre 2024, la shopping24 ha proposto, dinanzi al giudice del rinvio, un’«azione di verifica» nei confronti di SR, in qualità di curatore fallimentare della Sportgigant. Tale azione ha ad oggetto di far accertare, nei confronti del curatore fallimentare e della massa dei creditori, l’esistenza di un credito ai fini della sua insinuazione nella procedura di insolvenza. L’importo di tale credito, fissato in EUR 74 106,16, comprende la somma principale di EUR 56 829,84 dovuta a titolo di fatture inevase, alla quale si aggiungono interessi, spese stragiudiziali e spese connesse al procedimento avviato dinanzi al Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo).
17 Il giudice del rinvio chiarisce che, sia nel diritto tedesco che nel diritto austriaco, l’apertura di una procedura di insolvenza sospende i procedimenti civili in corso. Esso precisa che, quando il creditore insinua il suo credito e quest’ultimo è contestato, il procedimento sospeso è riassunto e adeguato ai requisiti della procedura di insolvenza. Tenuto conto delle similitudini esistenti tra questi due diritti, esso ritiene che l’azione di condanna al pagamento proposta in Germania e l’azione di verifica, avente ad oggetto l’accertamento di tale credito, successivamente proposta dinanzi ad esso, perseguano lo stesso scopo e abbiano il medesimo oggetto.
18 Date tali circostanze, detto giudice ritiene necessario determinare, prima di qualsiasi esame nel merito, se la prosecuzione dell’azione di cui è investito osti a un’eccezione processuale vertente sull’incompetenza internazionale o sulla litispendenza.
19 A tal riguardo, lo stesso giudice chiede, anzitutto, tenuto conto dell’articolo 6 del regolamento 2015/848 e della sentenza del 18 settembre 2019, Riel (C-47/18, EU:C:2019:754), se la competenza internazionale a statuire su detta azione spetti ai giudici tedeschi o austriaci.
20 Inoltre, nell’ipotesi in cui tale competenza spetti ai giudici tedeschi, il giudice del rinvio chiede se, alla luce dell’articolo 32, paragrafo 2, di tale regolamento, esso sia tenuto a riconoscere, nella procedura di insolvenza aperta in Austria, la decisione che verrà pronunciata dal Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo) sull’accertamento del credito di cui si tratta.
21 Infine, in caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio chiede se l’eccezione di litispendenza si applichi e osti a che esso conosca dell’azione di verifica, avente ad oggetto l’accertamento di un credito di cui è investito.
22 È in tali circostanze che il Landesgericht Linz (Tribunale del Land, Linz) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 6 del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che, in caso di procedura d’insolvenza pendente in Austria, la Repubblica d’Austria abbia competenza esclusiva con riguardo ad un’azione di verifica ai sensi del diritto austriaco, anche nel caso in cui, al momento dell’apertura della procedura d’insolvenza stessa, fosse già pendente in Germania un’azione relativa allo stesso credito e tale procedimento giudiziario – ai sensi del diritto tedesco – possa essere proseguito quale procedimento di verifica, volto, quindi, all’accertamento (vincolante) di un credito nei confronti dell’amministratore della procedura d’insolvenza e della relativa massa dei creditori ai fini dell’insinuazione al passivo nella procedura d’insolvenza medesima.
2) [In caso di risposta negativa alla prima questione, s]e l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che, in una procedura d’insolvenza pendente in Austria, l’esito di un procedimento giudiziario proseguito in Germania a titolo di procedimento di verifica, volto all’accertamento (vincolante) di un credito nei confronti dell’amministratore della procedura d’insolvenza e della relativa massa dei creditori ai fini della sua insinuazione al passivo, debba essere riconosciuto nella procedura d’insolvenza medesima, con la conseguenza che il credito resti (in)determinato nell’an e nel quantum.
3) [In caso di risposta positiva alla seconda questione, s]e l’articolo 18 del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che la proposizione di un’azione di verifica di un credito ai sensi del diritto austriaco sia preclusa dalla pendenza dell’azione o della controversia, qualora in Germania sia pendente un’azione relativa al medesimo credito che – ai sensi del diritto tedesco – possa essere proseguita come procedimento giudiziario di verifica il quale sia, pertanto, volto all’accertamento (vincolante) dell’esistenza di un credito (d’insolvenza) nei confronti dell’amministratore dell’insolvenza e della massa dei creditori, ai fini della sua insinuazione al passivo nel procedimento medesimo».
Sulle questioni
Sulla prima questione
23 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza godono di una competenza esclusiva a conoscere dell’azione volta all’accertamento di un credito ai fini dell’insinuazione di quest’ultimo in tale procedura, anche quando, alla data di apertura di detta procedura, un’azione avente il medesimo oggetto sia già pendente dinanzi ai giudici di un altro Stato membro.
24 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, poiché il regolamento 2015/848 ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1346/2000, l’interpretazione data dalla Corte delle disposizioni di quest’ultimo regolamento vale anche per quelle del primo, qualora tali disposizioni possano essere qualificate come equivalenti (sentenza del 18 aprile 2024, Luis Carlos e a., C-765/22 e C-772/22, EU:C:2024:331, punto 49).
25 In via principale, occorre sottolineare che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 conferisce ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, la competenza esclusiva ad aprire la procedura principale di insolvenza (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, Galapagos BidCo., C-723/20, EU:C:2022:209, punto 30 e giurisprudenza citata).
26 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, i giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura di insolvenza ai sensi di tale articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente.
27 Sebbene l’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento non corrisponda ad alcuna disposizione del regolamento n. 1346/2000, ciò non toglie che esso codifica una norma sulla competenza internazionale derivante dalla giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, in particolare dalla sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon (C-339/07, EU:C:2009:83, punto 21), e che esso riprende testualmente i due criteri che figurano già al sesto considerando di detto regolamento (v., in tal senso, sentenze del 6 febbraio 2019, NK, C-535/17, EU:C:2019:96, punto 27, e del 14 novembre 2024, Oilchart International, C-394/22, EU:C:2024:952, punto 35).
28 Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tali due criteri sono cumulativi (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2019, Tiger e a., C-493/18, EU:C:2019:1046, punto 26).
29 Per quanto riguarda il primo criterio, relativo alla questione se un’azione derivi direttamente da una procedura di insolvenza, l’elemento determinante per stabilire in che ambito rientri tale azione è non già il contesto procedurale in cui essa si inserisce, bensì il suo fondamento giuridico. Occorre quindi verificare se il diritto o l’obbligo che serve quale base di detta azione trovi la propria fonte nelle norme generali di diritto civile o commerciale oppure nelle norme derogatorie, specifiche alle procedure di insolvenza (sentenza del 4 dicembre 2019, Tiger e a., C-493/18, EU:C:2019:1046, punto 27 e giurisprudenza citata).
30 Per quanto riguarda il secondo criterio, relativo allo stretto nesso tra l’azione e la procedura di insolvenza, l’intensità del nesso esistente tra tale azione e la procedura di insolvenza è determinante per stabilire se detta azione rientri nella competenza internazionale dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura di insolvenza (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2019, Tiger e a., C-493/18, EU:C:2019:1046, punto 28 nonché giurisprudenza citata).
31 Inoltre, la Corte ha già dichiarato che l’azione di accertamento di crediti ai fini della loro insinuazione in una procedura di insolvenza, come l’azione prevista all’articolo 110 del codice fallimentare austriaco, soddisfa i due criteri cumulativi menzionati ai punti da 28 a 30 della presente sentenza. Infatti, una siffatta azione costituisce un elemento della normativa in materia fallimentare ed è destinata ad essere esercitata, nell’ambito di una procedura di insolvenza, da creditori che partecipano a quest’ultima in caso di contestazione vertente sull’esattezza o sull’ordine di preferenza dei crediti dichiarati da tali creditori (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2019, Riel, C-47/18, EU:C:2019:754, punti 37 e 38).
32 Pertanto, una siffatta azione rientra, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, nella competenza internazionale dei giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza.
33 Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta completa, occorre ancora stabilire se la competenza internazionale, prevista da tale disposizione, a conoscere di un’azione che deriva direttamente dalla procedura di insolvenza e che vi si inserisce strettamente, rivesta carattere esclusivo.
34 A tale titolo, occorre rilevare, da un alto, che il considerando 7 del regolamento 2015/848 precisa che i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o di altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini e le azioni ad essi relative sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, sono esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultimo, i «fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini». Secondo la giurisprudenza della Corte, quest’ultima disposizione esclude dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 soltanto le azioni che derivano direttamente da una procedura di insolvenza e che vi si inseriscono strettamente (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C-296/17, EU:C:2018:902, punti da 28 a 30).
35 I regolamenti n. 1215/2012 e n. 2015/848 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme giuridiche che tali testi stabiliscono nonché qualsiasi vuoto giuridico. Pertanto, le azioni escluse, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, dall’ambito di applicazione di quest’ultimo ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento 2015/848. Simmetricamente, le azioni che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C-296/17, EU:C:2018:902, punto 29, nonché del 14 novembre 2024, Oilchart International, C-394/22, EU:C:2024:952, punto 32).
36 Pertanto, i rispettivi ambiti di applicazione di questi due regolamenti sono chiaramente delimitati (v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C-296/17, EU:C:2018:902, punto 31, nonché del 14 novembre 2024, Oilchart International, C-394/22, EU:C:2024:952, punto 34). Come risulta dal punto 32 della presente sentenza, un’azione volta all’accertamento di crediti ai fini della loro insinuazione nell’ambito di una procedura di insolvenza rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 2015/848.
37 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, letto alla luce del considerando 35 di tale regolamento, codifica, come rilevato al punto 27 della presente sentenza, una norma sulla competenza internazionale derivante dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000. Nel contesto di quest’ultimo regolamento, la Corte ha dichiarato che tale competenza internazionale ha natura esclusiva (sentenza del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C-296/17, EU:C:2018:902, punti 36 e 43).
38 Inoltre, il regolamento 2015/848 non prevede alcuna norma di attribuzione di competenza internazionale che conferisca ai giudici di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di apertura della procedura di insolvenza la competenza a conoscere delle azioni volte all’accertamento di un credito ai fini della sua insinuazione in tale procedura, qualora tali azioni derivino direttamente dalla procedura di insolvenza e vi si inseriscano strettamente.
39 Del resto, l’esclusività di tale competenza internazionale, che si riflette nel considerando 35 del regolamento 2015/848, è esclusa, nell’ambito di tale regolamento, solo nell’ipotesi, esplicitamente prevista all’articolo 6, paragrafo 2, di quest’ultimo, in cui un’azione, che deriva direttamente dalla procedura di insolvenza e che vi si inserisce strettamente, è connessa ad un’altra azione fondata sulle disposizioni generali di diritto civile e commerciale, come rilevato dall’avvocato generale Wahl nelle sue conclusioni nella causa Wiemer & Trachte (C-296/17, EU:C:2018:515, paragrafi 66 e 67). Ebbene, una siffatta ipotesi, in cui l’amministratore delle procedure di insolvenza dispone della possibilità di poter ottenere la riunione delle due azioni dinanzi ai giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto, è estranea alle circostanze del procedimento principale.
40 Peraltro, una concentrazione di tutte le azioni direttamente connesse alla procedura di insolvenza dinanzi ai giudici dello Stato membro competente ad aprire la procedura di insolvenza risponde allo scopo di migliorare l’efficacia e la rapidità delle procedure di insolvenza aventi effetti transfrontalieri, di cui ai considerando 3 e 8 del regolamento 2015/848 (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punto 22, nonché del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C-296/17, EU:C:2018:902, punto 33).
41 Inoltre, secondo il considerando 5 di tale regolamento, è necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato all’altro nell’intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole («forum shopping»).
42 Ebbene, la possibilità che diversi fori siano competenti a conoscere delle azioni avviate in diversi Stati membri e direttamente connesse alla procedura di insolvenza sarebbe tale da indebolire il conseguimento di un siffatto scopo (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punto 24, nonché del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C-296/17, EU:C:2018:902, punto 35).
43 Ne consegue che la competenza internazionale dei giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza a conoscere delle azioni che derivano direttamente da tale procedura e che vi si inseriscono strettamente è una competenza esclusiva.
44 Nel caso di specie, poiché la procedura di insolvenza di cui si tratta nel procedimento principale è stata aperta in Austria, un’azione come quella di cui è investito il giudice del rinvio rientra, fatte salve le verifiche ad esso incombenti, nella competenza esclusiva dei giudici austriaci.
45 Alla luce di tutte le motivazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza godono di una competenza esclusiva a conoscere dell’azione volta all’accertamento di un credito ai fini dell’insinuazione di quest’ultimo in tale procedura, anche quando, alla data di apertura di detta procedura, un’azione avente il medesimo oggetto sia già pendente dinanzi ai giudici di un altro Stato membro.
Sulle questioni seconda e terza
46 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni seconda e terza.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza,
deve essere interpretato nel senso che:
i giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza godono di una competenza esclusiva a conoscere dell’azione volta all’accertamento di un credito ai fini dell’insinuazione di quest’ultimo in tale procedura, anche quando, alla data di apertura di detta procedura, un’azione avente il medesimo oggetto sia già pendente dinanzi ai giudici di un altro Stato membro.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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