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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2026, T-104/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-104/25 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre, siégeant avec cinq juges) du 3 juin 2026.#Lami Packaging (Kunshan) Co. Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque tridimensionnelle – Forme d’un carton octogonal – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Processus de fabrication – Utilisation du produit – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94.#Affaire T-104/25. | |
| Date de dépôt : | 12 février 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0104 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:365 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Madise |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione, a cinque giudici)
3 giugno 2026 (*)
« Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio tridimensionale – Forma di un cartone ottagonale – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Processo di fabbricazione – Utilizzo del prodotto – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 »
Nella causa T-104/25,
Lami Packaging (Kunshan) Co. Ltd, con sede in Kunshan (Cina), rappresentata da K. Strömholm, avvocata,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Nicolás Gómez e D. Hanf, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Tetra Laval Holdings & Finance SA, con sede in Pully (Svizzera), rappresentata da S. Schäfer e M. Kleespies, avvocati,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione, a cinque giudici),
composto da K. Kecsmár, presidente, L. Madise (relatore), P. Nihoul, U. Öberg e L. Truchot, giudici,
cancelliere: G. Mitrev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 20 gennaio 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Lami Packaging (Kunshan) Co. Ltd, ricorrente, chiede l’annullamento e la riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 dicembre 2024 (procedimento R 12/2024-4) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2 Il 3 gennaio 2022 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea registrato a seguito di una domanda depositata dalla Tetra Laval Holdings & Finance SA, interveniente, il 19 aprile 2000 per il seguente segno tridimensionale:
3 I prodotti contrassegnati dal marchio contestato per i quali era chiesta la dichiarazione di nullità rientravano nella classe 16 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «Contenitori e materiali per imballaggio in carta o in carta rivestita di materiali plastici».
4 Le cause dedotte a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelle di cui, da un lato, all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento e, dall’altro, di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
5 Il 6 novembre 2023 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità sul fondamento dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento.
6 Il 3 gennaio 2024 l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.
7 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha accolto il ricorso e, di conseguenza, ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente, con la motivazione che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non si applicava al marchio contestato. In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che la funzione svolta dalla forma del prodotto non costituisse un risultato tecnico ai sensi di detta disposizione. Per giungere a tale conclusione, la commissione di ricorso ha reputato, facendo riferimento, in particolare, alla sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applicasse quando la forma consentisse a un prodotto di ottenere un risultato tecnico desiderato al momento del suo utilizzo. La commissione di ricorso ha ritenuto che, nel caso di specie, le caratteristiche essenziali legate alla forma del prodotto riguardassero il processo di fabbricazione, ma non incidessero sulla funzione svolta da detto prodotto.
8 Peraltro, la commissione di ricorso ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità presentata ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, reputando che la ricorrente non avesse dimostrato che l’interveniente aveva fatto un uso abusivo del sistema di registrazione dei marchi al fine di proteggere artificialmente una forma che poteva essere protetta solo da un brevetto.
Conclusioni delle parti
9 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata e riformarla nel senso che il ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso è respinto;
– condannare l’EUIPO o, se del caso, l’interveniente, alle spese.
10 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese, «nell’ipotesi in cui il Tribunale approvi la valutazione di fatto e di diritto [contenuta] nei punti da 50 a 61 della decisione impugnata»;
– in subordine, accogliere il ricorso.
11 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Diritto applicabile
12 In via preliminare, occorre rilevare che, tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi, ossia il 19 aprile 2000, che è decisiva ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 40/94 (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40 e sentenza del 23 aprile 2020, Gugler France/Gugler e EUIPO, C-736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza citata).
13 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti fatti dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti nelle loro memorie all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), e all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), come riguardanti, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), e l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, dal tenore sostanzialmente identico per quanto riguarda la presente controversia.
14 Peraltro, atteso che, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza citata), la presente controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001.
Osservazioni preliminari
15 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, letto in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
16 Dall’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 risulta che il marchio è dichiarato nullo, su domanda presentata all’EUIPO, allorché tale marchio è stato registrato in contrasto, segnatamente, con le disposizioni dell’articolo 7 del medesimo regolamento.
17 A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente agli articoli 51 e 54 del regolamento n. 40/94, il marchio dell’Unione europea è considerato valido fino a quando non venga dichiarato nullo dall’EUIPO a seguito di un procedimento di dichiarazione di nullità. Esso beneficia quindi di una presunzione di validità, che costituisce la conseguenza logica del controllo effettuato dall’EUIPO nell’ambito dell’esame di una domanda di registrazione [v. sentenza del 19 ottobre 2022, H&H/EUIPO – Giuliani (Swisse), T-486/20, non pubblicata, EU:T:2022:642, punto 75 e giurisprudenza citata]. Ne consegue che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, spetta alla persona che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità invocare dinanzi all’EUIPO gli elementi concreti che metterebbero in discussione la validità di tale marchio.
18 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
19 Ciascuno dei diversi impedimenti alla registrazione elencati all’articolo 7 del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi (v., per analogia, sentenza del 18 giugno 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punto 77). L’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 consiste nel fatto di evitare che il diritto dei marchi sfoci nel conferimento a un’impresa di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto (sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 43, e del 19 giugno 2025, CeramTec, C-17/24, EU:C:2025:455, punto 43).
20 Detta disposizione intende in tal modo evitare che la tutela conferita dal diritto dei marchi si estenda oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o un servizio da quelli offerti dai concorrenti, impedendo a questi ultimi di offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o in concorrenza con il titolare del marchio (sentenza del 19 giugno 2025, CeramTec, C-17/24, EU:C:2025:455, punto 43; v. altresì, per analogia, sentenza del 18 giugno 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punto 78). In particolare, è importante evitare che altri diritti esclusivi di tutela assoggettati a termini di decadenza (brevetti, disegni o modelli) ottengano tutela senza limiti di tempo avvalendosi del diritto dei marchi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 settembre 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punto 19 e giurisprudenza citata).
21 Una corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 implica che l’autorità competente individui, in un primo tempo, le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale di cui trattasi e determini, in un secondo tempo, se tutte queste caratteristiche assolvano la funzione tecnica del prodotto (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 68, 72 e 84, e del 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, punti 40 e 42).
22 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la fondatezza del motivo unico dedotto dalla ricorrente.
Sull’individuazione delle caratteristiche essenziali del marchio contestato
23 Per quanto riguarda la prima fase, l’individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno deve essere effettuata caso per caso, senza alcuna gerarchia sistematica tra i differenti tipi di elementi che un segno può contenere. Essa può essere operata o basandosi direttamente sull’impressione complessiva prodotta dal segno o procedendo, in un primo tempo, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 70). Come risulta dalla sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 69), l’espressione «caratteristiche essenziali» deve essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno. Di conseguenza, l’individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno può, a seconda dei casi e soprattutto in considerazione del grado di complessità di quest’ultimo, essere realizzata mediante una mera analisi visiva di detto segno, oppure, al contrario, essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili ai fini della valutazione, come le indagini e le perizie, o ancora dei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza relativamente al prodotto di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 23 aprile 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, punto 29 e giurisprudenza citata).
24 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha individuato, al punto 32 della decisione impugnata, le caratteristiche essenziali del marchio contestato nel modo seguente:
– un mattoncino con quattro pannelli e quattro angoli tronchi che creano una forma ottagonale con una sezione trasversale approssimativamente quadrata;
– i quattro angoli tronchi si presentano sotto forma di esagoni/parallelogrammi arrotondati e la loro superficie è concava anziché piana;
– i quattro pannelli che formano le pareti si restringono nella loro parte centrale e si allargano verso l’alto e verso il basso;
– la parte superiore del mattoncino è dotata di un’aletta di tenuta che attraversa la superficie superiore e si estende fino a due alette angolari, ripiegate verso il basso su due dei pannelli verticali.
25 La commissione di ricorso ha considerato che le prime tre caratteristiche essenziali definivano la struttura e i contorni della forma, mentre la quarta caratteristica essenziale garantiva la chiusura ermetica dell’imballaggio.
26 L’individuazione di dette quattro caratteristiche essenziali non è contestata dalle parti, e in particolare dalla ricorrente, la quale afferma di non opporsi al risultato cui è pervenuta la commissione di ricorso su tale punto. Parimenti, l’interveniente ha precisato di condividere l’individuazione delle caratteristiche essenziali effettuata dalla commissione di ricorso e di non voler contestare, nell’ambito del presente procedimento, il rigetto da parte di quest’ultima dell’argomento da essa presentato dinanzi alla commissione, secondo il quale sussisteva una quinta caratteristica essenziale corrispondente all’aspetto complessivo del marchio contestato.
Sulla funzionalità tecnica delle caratteristiche essenziali del marchio contestato
27 Una volta individuate le caratteristiche essenziali, spetta all’autorità competente verificare, in una seconda fase, se tutte queste caratteristiche rispondano alla funzione tecnica o ad una delle funzioni tecniche del prodotto di cui trattasi [v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 72; del 23 aprile 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, punto 28 e giurisprudenza citata, e del 9 luglio 2025, Spin Master Toys UK/EUIPO Verdes Innovations (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia e differenziate per colore), T-1171/23, EU:T:2025:691, punto 31].
28 A tale riguardo, occorre precisare che la determinazione, da parte dell’autorità competente, delle funzioni tecniche del prodotto di cui trattasi deve fondarsi su elementi di informazione obiettivi e affidabili. Tale autorità può ricercare siffatti elementi, segnatamente, nelle eventuali descrizioni di questo prodotto depositate all’atto del deposito della domanda di registrazione del marchio, nei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti anteriormente in relazione a detto prodotto, come i brevetti anteriori che descrivono gli elementi funzionali della forma di cui trattasi, mediante indagini e perizie sulle funzioni del medesimo prodotto o ancora in tutta la documentazione pertinente, come le pubblicazioni scientifiche, i cataloghi e i siti Internet che descrivono le funzioni tecniche di quest’ultimo (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 85; v. altresì, per analogia, sentenza del 23 aprile 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, punto 34). È stato inoltre giudicato che l’esistenza di un brevetto poteva costituire una prova inconfutabile del fatto che le caratteristiche rivendicate da tale brevetto fossero funzionali [v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2016, Peri/EUIPO (Forma di un chiavistello per cassaforma), T-656/14, non pubblicata, EU:T:2016:367, punto 23].
29 Di contro, le informazioni relative alla conoscenza eventuale, da parte del pubblico di riferimento, delle funzioni tecniche del prodotto in questione e del modo in cui esse vengono acquisite, ricadono in una valutazione che comporta necessariamente elementi soggettivi, che sono potenzialmente fonte di incertezze quanto alla portata e all’esattezza delle conoscenze di questo pubblico, circostanza che rischia di pregiudicare l’obiettivo perseguito dall’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, che consiste nell’evitare che il diritto dei marchi conferisca a un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto (v., per analogia, sentenza del 23 aprile 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, punto 35).
30 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applicasse quando la forma di un prodotto consentisse di ottenere un risultato tecnico al momento dell’utilizzo di quest’ultimo, ma non si applicasse al modo in cui il prodotto era fabbricato e, dall’altro, che, nel caso di specie, il risultato di natura tecnica connesso alla forma del marchio contestato riguardasse unicamente il processo di fabbricazione stesso, ma non incidesse sulla funzione svolta da tale prodotto nell’ambito del suo utilizzo da parte del consumatore.
31 Atteso che l’argomentazione delle parti si concentra su questi due punti, occorre, al fine di valutare la fondatezza del motivo unico dedotto dalla ricorrente, esaminare in successione se, da un lato, la nozione di «risultato tecnico», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, riguardi unicamente il modo in cui il prodotto funziona e, dall’altro, se, nel caso di specie, il risultato di natura tecnica connesso alla forma del marchio contestato riguardi unicamente il processo di fabbricazione del prodotto stesso.
Sull’interpretazione della nozione di risultato tecnico
32 La ricorrente e l’EUIPO dubitano della fondatezza dell’interpretazione della commissione di ricorso secondo cui l’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applica quando la forma consente a un prodotto di ottenere un risultato tecnico desiderato quando esso è utilizzato, ma non si applica al modo in cui il prodotto è fabbricato. Secondo l’EUIPO e la ricorrente, tale concezione restrittiva si discosta dall’interpretazione estensiva dell’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 che occorrerebbe accogliere.
33 La ricorrente sostiene dunque, al pari dell’EUIPO, che l’approccio adottato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata risulta da un’interpretazione letterale della sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), e si fonda, inoltre, contrariamente ai principi ricordati ai precedenti punti 28 e 29, su una valutazione soggettiva del risultato tecnico che può risultare dalla forma del prodotto.
34 Peraltro, la ricorrente ritiene, al pari dell’EUIPO, che l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 secondo la quale la nozione di «risultato tecnico» riguarda esclusivamente il modo in cui il prodotto è utilizzato dal consumatore porti a limitare indebitamente l’applicabilità di tale disposizione e abbia l’effetto di condurre a risultati indesiderabili rispetto alla finalità di detta disposizione.
35 Infine, la ricorrente afferma che, contrariamente alla presente causa, la quale verte su un prodotto sofisticato oggetto di domande di brevetto, la causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), verteva su un caso in cui la forma del prodotto aveva il solo vantaggio di semplificare il processo di fabbricazione, senza alcuna incidenza sul modo in cui i consumatori utilizzavano il prodotto. La ricorrente ne deduce che gli insegnamenti di tale sentenza non sono tali da suffragare la conclusione cui è giunta la commissione di ricorso nella decisione impugnata.
36 L’interveniente afferma che la commissione di ricorso ha correttamente interpretato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 e che essa ha correttamente applicato i principi derivanti dalla sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604).
37 Occorre anzitutto ricordare che una corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 implica che le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale di cui trattasi siano necessarie per ottenere un risultato tecnico.
38 Dopo aver concluso che le caratteristiche essenziali del marchio contestato consentivano di ottenere un risultato di natura tecnica, la commissione di ricorso ha tuttavia reputato, al punto 50 della decisione impugnata, che un risultato di natura tecnica non fosse necessariamente un «risultato tecnico» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.
39 La commissione di ricorso ha infatti ritenuto, al punto 52 della decisione impugnata, che occorresse operare una distinzione tra, da un lato, il modo in cui il prodotto era fabbricato e, dall’altro, il modo in cui il prodotto funzionava. Pertanto, secondo la decisione impugnata, l’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applica quando la forma consente a un prodotto di ottenere un risultato tecnico desiderato quando esso è utilizzato, ma non si applica al modo in cui il prodotto è fabbricato.
40 A tale riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 53 della decisione impugnata, che una siffatta interpretazione fosse corroborata dall’obiettivo perseguito dalla disposizione di cui trattasi, consistente nell’«evitare la concessione di un monopolio su soluzioni tecniche che un utilizzatore può cercare nei prodotti dei concorrenti». Ebbene, secondo la decisione impugnata, «dal punto di vista del consumatore le caratteristiche funzionali del prodotto sono determinanti, e le modalità di fabbricazione di quest’ultimo rilevano in misura ridotta».
41 Va rilevato che, per concludere che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non trova applicazione quando il risultato tecnico ottenuto grazie alla forma del marchio contestato riguarda unicamente il processo di fabbricazione del prodotto stesso, la commissione di ricorso si è basata sulla sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604).
42 Occorre ricordare che, nella sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), la Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25) – redatto in termini identici a quelli dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 – doveva essere interpretato nel senso che riguardava il modo in cui il prodotto di cui trattasi funzionava e non si applicava al modo in cui era fabbricato. Così facendo, la Corte distingue, rispetto alla nozione di «risultato tecnico», da un lato, l’utilizzo del prodotto e, dall’altro, la sua fabbricazione.
43 Pertanto, tale distinzione di principio applicata dalla sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), ha contribuito a precisare l’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, stabilendo che solo i risultati tecnici che si manifestavano durante l’utilizzo del prodotto di cui trattasi erano rilevanti ai fini dell’applicazione di tale disposizione.
44 Di conseguenza, ritenendo che l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applicasse quando la forma consentiva a un prodotto di ottenere un risultato tecnico quando esso era utilizzato, ma non si applicasse al modo in cui il prodotto era fabbricato, la commissione di ricorso non è incorsa in errore nell’interpretazione di tale disposizione.
45 Gli argomenti dedotti dalla ricorrente e dall’EUIPO non sono tali da mettere in discussione tale conclusione.
46 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente e dell’EUIPO secondo il quale la sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), tende a privilegiare una valutazione soggettiva del risultato tecnico che può risultare dalla forma del prodotto, occorre rilevare, al pari dell’interveniente, che la valutazione dell’eventuale funzione tecnica di una forma deve necessariamente essere effettuata tenendo conto dell’utilità che il prodotto presenta dal punto di vista del pubblico di riferimento. Tale constatazione non modifica in alcun modo il fatto che la valutazione della funzionalità del prodotto debba essere effettuata non alla luce dei vantaggi percepiti dall’utilizzatore, valutazione che è necessariamente soggettiva, ma deve basarsi su elementi oggettivi, come la documentazione che descrive gli elementi funzionali della forma di cui trattasi. Pertanto, anziché aggiungere un elemento soggettivo basato sulla percezione, da parte del consumatore, del risultato tecnico della forma del prodotto, da tale sentenza risulta che occorre valutare, in modo oggettivo, il risultato tecnico che può essere ottenuto nell’ambito dell’utilizzo del prodotto da parte del consumatore.
47 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente e dell’EUIPO vertente sulla contrarietà di una distinzione tra il processo di fabbricazione e l’utilizzo di un prodotto con l’obiettivo perseguito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, occorre ricordare, al pari dell’interveniente, e come risulta in particolare dal punto 55 della sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), che tale disposizione mira ad impedire che il diritto dei marchi conferisca un monopolio su soluzioni tecniche che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. Ne consegue che la valutazione del risultato tecnico deve essere effettuata alla luce delle funzionalità della forma al momento dell’uso del prodotto, mentre le modalità della sua fabbricazione sono, in quanto tali, irrilevanti dal punto di vista del consumatore, e in particolare del consumatore finale. Pertanto, la distinzione operata dalla commissione di ricorso non può essere considerata contraria alla finalità di detta disposizione, ma si inserisce, al contrario, nell’ambito dell’obiettivo che essa persegue.
48 In terzo luogo, sebbene la ricorrente sostenga che la sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), non è applicabile al caso di specie, segnatamente a motivo delle circostanze particolari della causa, relative in particolare alla sofisticatezza del prodotto di cui trattasi o all’esistenza di domande di brevetto anteriori, occorre rilevare che, in tale sentenza, la Corte si è pronunciata nell’ambito di una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione di una disposizione che, come ricordato al precedente punto 42, è redatta in termini identici a quelli dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. L’interpretazione fornita dalla Corte, fondata esclusivamente su un’analisi della disposizione stessa, riveste, di conseguenza, una portata generale. Ne discende che la ricorrente non può invocare le circostanze particolari della presente causa per giustificare un’interpretazione diversa da quella adottata dalla Corte nella sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604).
49 Ne consegue che la commissione di ricorso poteva, senza disconoscere né l’obiettivo perseguito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 né la giurisprudenza pertinente, fondare la sua analisi sulla distinzione tra i risultati tecnici connessi al processo di fabbricazione del prodotto e quelli manifestatisi durante il suo utilizzo.
50 Pertanto, al fine di valutare la fondatezza del motivo unico dedotto dalla ricorrente, occorre esaminare se, nel caso di specie, tale distinzione sia stata correttamente applicata e se le caratteristiche essenziali del marchio di cui trattasi producano un risultato tecnico limitato al processo di fabbricazione del prodotto.
Sulla valutazione del risultato tecnico nel caso di specie
51 La ricorrente sostiene che ciascuna delle caratteristiche essenziali del marchio contestato svolge una funzione tecnica con riferimento ai prodotti oggetto della registrazione.
52 La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia erroneamente concluso che il risultato delle prime tre caratteristiche essenziali del marchio contestato riguardava unicamente il processo di fabbricazione del prodotto. Essa afferma che la forma del marchio contestato consente di rendere più efficace la funzione di base del prodotto, consistente nel contenere un liquido. Essa asserisce che tale forma, consentendo, con una quantità ridotta di materiale, di mantenere e migliorare la funzione di imballaggio del prodotto, apporta di per sé proprietà nuove e migliorate che permangono dopo la fabbricazione.
53 La ricorrente ritiene inoltre che la forma del prodotto, che consente di ottenere il risultato tecnico di un peso inferiore, faciliti l’immagazzinaggio, il maneggiamento e il trasporto, garantendo al contempo la stabilità e la rigidità dell’imballaggio. Essa sostiene che si deve altresì tener conto del fatto che la forma del prodotto presenta vantaggi dal punto di vista ambientale, in termini di riduzione delle risorse consumate e dei rifiuti prodotti.
54 La ricorrente aggiunge che i risultati tecnici del marchio contestato presentano un interesse lungo tutta la catena di approvvigionamento. A suo avviso, i principali clienti dei prodotti designati dal marchio contestato, vale a dire gli intermediari professionali dell’industria alimentare, traggono oggettivamente profitto, nell’ambito del normale utilizzo del prodotto, dai vantaggi derivanti dalla forma del marchio contestato. Secondo la ricorrente, tali vantaggi si estendono anche ai dettaglianti e ai consumatori finali.
55 L’EUIPO si rimette alla valutazione del Tribunale per quanto riguarda la validità delle considerazioni di diritto e di fatto sulla base delle quali la commissione di ricorso ha concluso che la forma del prodotto non era la causa di un risultato tecnico avente un’incidenza sul modo in cui il prodotto è utilizzato.
56 L’interveniente sostiene che le caratteristiche essenziali del marchio contestato, che consentono di migliorare il rapporto tra il volume del recipiente e la superficie dell’imballaggio, sono il risultato di un processo di fabbricazione ottimizzato, ma non portano a risultati tecnici vantaggiosi durante l’utilizzo del prodotto.
57 L’interveniente aggiunge che il mantenimento delle proprietà d’imballaggio abituali, quali una buona stabilità e una buona maneggevolezza del recipiente, non costituisce un vantaggio funzionale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. Essa ritiene che funzionalità di tale natura costituiscano in realtà caratteristiche di base che sono già presenti nella maggior parte dei recipienti. Infine, l’interveniente ritiene che i vantaggi commerciali ed ecologici rivendicati dalla ricorrente non costituiscano vantaggi tecnici ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.
58 Dalla giurisprudenza risulta che, nel contesto dell’esame della funzionalità di un segno costituito dalla forma di un prodotto, occorre valutare, dopo che sono state individuate le caratteristiche essenziali di detto segno, se queste ultime assolvano la funzione tecnica del prodotto in oggetto. Tale esame deve evidentemente essere svolto analizzando il segno depositato o contestato e non i segni costituiti da altre forme di prodotto (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 84).
59 Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 48).
60 Tuttavia, la condizione per cui la registrazione come marchio dell’Unione europea di una forma di prodotto può essere rifiutata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 solo se detta forma è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato non significa che la forma di cui trattasi debba essere l’unica che consenta di ottenere tale risultato (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 53).
61 È alla luce di tali principi che occorre esaminare la valutazione del risultato tecnico effettuata dalla commissione di ricorso nel caso di specie.
62 Occorre, in via preliminare, ricordare i motivi addotti al riguardo nella decisione impugnata.
63 La commissione di ricorso ha proceduto all’esame della funzionalità tecnica analizzando la forma del marchio contestato e tenendo conto della domanda PCT/WO1997034809, depositata il 29 ottobre 1996 dall’interveniente ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, firmato a Washington il 19 giugno 1970, come modificato (in prosieguo: la «domanda depositata ai sensi del PCT»). Al punto 46 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che la pertinenza di detta domanda non potesse essere messa in discussione dal fatto che i disegni che vi figuravano presentavano variazioni rispetto al marchio contestato. La commissione di ricorso ha rilevato al riguardo che, secondo la giurisprudenza, l’identità di un brevetto con il marchio non era una condizione affinché esso potesse essere preso in considerazione in sede di valutazione della funzionalità delle caratteristiche essenziali del marchio.
64 Sulla base, in particolare, delle precisazioni contenute nella domanda depositata ai sensi del PCT, la commissione di ricorso ha rilevato ai punti 44, 47 e 49 della decisione impugnata che, rispetto alle forme parallelepipede tradizionali, una forma prismatica come quella del marchio contestato riduceva la quantità di cartone da imballaggio necessaria per contenere un determinato volume di liquido. La commissione di ricorso ha ritenuto che tale risultato tecnico fosse raggiunto mediante le prime tre caratteristiche essenziali del marchio contestato, ricordate al punto 32 della decisione impugnata, che definivano la struttura e la forma del recipiente, mentre la quarta caratteristica essenziale, legata alla presenza di un’aletta di tenuta che attraversa la parte superiore della forma, consentiva di garantire la chiusura ermetica dell’imballaggio. La commissione di ricorso ha altresì reputato, ai punti 44 e 47 della decisione impugnata, che la forma del marchio contestato consentisse di garantire la stabilità e le proprietà di maneggevolezza dell’imballaggio.
65 La commissione di ricorso ha giudicato, al punto 55 della decisione impugnata, che la forma del marchio contestato, riducendo la quantità di materiale necessaria alla fabbricazione del prodotto, era fonte di vantaggi per il fabbricante, vale a dire la titolare del marchio contestato, consentendogli di realizzare risparmi e di conseguire obiettivi di sostenibilità ambientale. Essa ha invece ritenuto che siffatti vantaggi non fossero ricercati dal pubblico di riferimento del marchio contestato, vale a dire gli intermediari professionali dell’industria alimentare che acquistavano imballaggi vuoti per riempirli con liquidi e alimenti.
66 Ai punti 56 e 57 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato gli eventuali vantaggi tecnici del marchio contestato per altre categorie di utilizzatori, quali i dettaglianti e gli utilizzatori finali. La commissione di ricorso ha tuttavia respinto gli argomenti della ricorrente, ritenendo, sotto un primo profilo, che i risparmi sul costo di trasporto fossero puramente ipotetici, sotto un secondo profilo, che i guadagni in termini di sostenibilità fossero speculativi nella loro portata e, in terzo luogo, che la ricorrente si avvalesse di vantaggi che non erano di natura tecnica ma commerciale, sottolineando in particolare che i clienti del marchio avevano la possibilità di vendere una quantità maggiore di prodotto alimentare, beneficiando di un imballaggio di maggiore capacità rispetto ai mattoncini tradizionali. Per quanto riguarda i consumatori finali, essa ha reputato che i vantaggi addotti dalla ricorrente non riguardassero il modo in cui il prodotto sarebbe stato utilizzato da questi ultimi.
67 Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 58 della decisione impugnata, che la forma del marchio contestato non avesse effetti positivi per quanto riguardava il maneggiamento e l’immagazzinaggio del recipiente e che essa consentisse soltanto, su tale punto, di rispettare i requisiti di base applicabili alla maggior parte degli articoli da imballaggio.
68 La commissione di ricorso ha concluso, ai punti 59 e 60 della decisione impugnata, che il risultato tecnico ottenuto dal marchio contestato riguardava unicamente il processo di fabbricazione del prodotto stesso, ma non incideva sulla funzione svolta da tale prodotto.
69 Dalla motivazione della decisione impugnata risulta dunque che la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che le caratteristiche essenziali del marchio contestato, da un lato, consentissero al prodotto di svolgere la sua funzione di recipiente preservando la stabilità e le proprietà di maneggevolezza dell’imballaggio e, dall’altro, migliorassero il rapporto tra il volume del recipiente e la quantità di materiale necessaria alla sua fabbricazione. La commissione di ricorso ha tuttavia reputato che né il mantenimento delle proprietà di base dell’imballaggio né il miglioramento del rapporto tra il volume del recipiente e la quantità di materiale necessaria costituissero un risultato tecnico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.
70 Occorre esaminare la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso per quanto riguarda, anzitutto, il mantenimento delle proprietà di base del prodotto contrassegnato dal marchio contestato e, poi, il miglioramento del rapporto tra il volume del recipiente e la quantità di materiale necessaria alla sua fabbricazione.
71 In primo luogo, va rilevato che, come risulta in particolare dal punto 37 della decisione impugnata e dalla domanda depositata ai sensi del PCT, il prodotto contrassegnato dal marchio contestato è un recipiente la cui funzione tecnica principale consiste nel contenere liquidi o alimenti. Va altresì sottolineato che, come rilevato dalla ricorrente, le caratteristiche essenziali del marchio contestato contribuiscono tutte a che il prodotto possa svolgere tale funzione tecnica, poiché, come risulta dal punto 49 della decisione impugnata, le prime tre caratteristiche essenziali definiscono la struttura e i contorni del recipiente, mentre la quarta caratteristica essenziale contribuisce a garantirne la tenuta.
72 Peraltro, dalle constatazioni di cui ai punti 44 e 47 della decisione impugnata nonché dalla domanda presentata ai sensi del PCT risulta che la forma del marchio contestato consente inoltre di garantire la stabilità del recipiente nonché la sua maneggevolezza. Come sostenuto dalla ricorrente, siffatti vantaggi tecnici, che contribuiscono alla solidità del recipiente e alla sua idoneità ad essere impilato e immagazzinato, sono ricercati dagli utilizzatori del prodotto, in particolare dagli intermediari professionali dell’industria alimentare, i quali, come ricordato al punto 37 della decisione impugnata, riempiono gli imballaggi vuoti con liquidi o alimenti prima di distribuirli come prodotto finale. Tali funzioni tecniche sono pertinenti nell’ambito dell’utilizzo del prodotto, poiché, come rilevato dalla ricorrente, il recipiente, dopo essere stato riempito, deve essere immagazzinato, spedito o maneggiato senza problemi di instabilità o di rischio di danneggiamento.
73 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che le caratteristiche essenziali del marchio contestato sono necessarie per ottenere un risultato tecnico consistente nel consentire al prodotto di svolgere la sua funzione di recipiente destinato a contenere liquidi o alimenti, garantendone al contempo la stabilità e la maneggevolezza. Dato che tali caratteristiche consentono al prodotto di essere utilizzato conformemente all’uso per il quale è stato concepito, la ricorrente può fondatamente sostenere che dette caratteristiche sono necessarie per ottenere un risultato tecnico che riguarda il modo in cui il prodotto funziona.
74 In secondo luogo, dai punti 44, 47 e 49 della decisione impugnata risulta che le prime tre caratteristiche essenziali del marchio contestato consentono di migliorare la capacità del recipiente rispetto alla quantità di materiale necessaria alla sua fabbricazione. A tale riguardo, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 47 della decisione impugnata, che, rispetto alle forme parallelepipede tradizionali, una forma prismatica come quella del marchio contestato riduceva la quantità di cartone da imballaggio necessaria per contenere un determinato volume di liquido.
75 Se è vero che la commissione di ricorso ha concluso che un tale vantaggio tecnico andasse a beneficio solo del fabbricante, e quindi del titolare del marchio contestato, consentendogli di realizzare risparmi e di conseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, occorre osservare quanto segue.
76 Sotto un primo profilo, come sostenuto dalla ricorrente, l’ottimizzazione della capacità del recipiente contribuisce a rendere più efficace la funzione di base del prodotto. Infatti, la forma del marchio contestato consente, per una determinata quantità di materiale di imballaggio, di aumentare la quantità di liquidi o di alimenti contenuta nel recipiente. In quanto consente di migliorare la funzione di base del prodotto, la forma del marchio contestato non può essere considerata soltanto il risultato di un processo di fabbricazione ottimizzato che non ha alcuna incidenza sul modo in cui il prodotto funziona.
77 Sotto un secondo profilo, come altresì rilevato dalla ricorrente, il miglioramento del rapporto tra il volume del recipiente e la quantità di materiale necessaria alla sua fabbricazione ha come conseguenza che, per un determinato volume, l’imballaggio è più leggero rispetto agli imballaggi di forma tradizionale. Occorre rilevare al riguardo che la comunicazione commerciale dell’interveniente evidenzia siffatti vantaggi tecnici. Da un estratto del sito Internet dell’interveniente risulta infatti che quest’ultima precisa, a proposito della forma del marchio contestato, che l’utilizzo di una quantità inferiore di materiale da imballaggio non compromette le prestazioni del prodotto. Tale comunicazione commerciale mette inoltre in evidenza la leggerezza del prodotto nonché la sua efficacia ottimale legata, in particolare, alla sua forma poco ingombrante. Sebbene, in udienza, l’interveniente abbia affermato che la comunicazione commerciale conteneva elementi soggettivi e non forniva informazioni precise sui vantaggi tecnici di un prodotto, risulta al contrario dalla giurisprudenza che qualsiasi documentazione pertinente per valutare le funzioni tecniche di un prodotto può essere presa in considerazione, il che include, in particolare, cataloghi o siti Internet che descrivono le funzioni tecniche del prodotto (v., per analogia, sentenza del 23 aprile 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, punto 34).
78 Peraltro, va osservato che, come affermato dalla ricorrente, la riduzione del peso e del volume degli imballaggi costituisce un risultato tecnico pertinente dal punto di vista del pubblico di riferimento del marchio contestato. Infatti, la forma prismatica del prodotto, consentendo una riduzione del peso degli imballaggi e rendendoli meno ingombranti, offre una soluzione tecnica atta ad essere ricercata dagli operatori professionali dell’industria alimentare. Come sottolineato dalla ricorrente, una riduzione del peso degli imballaggi è in particolare tale da facilitarne l’immagazzinaggio e il trasporto.
79 Da quanto precede risulta che la forma del marchio contestato consente di ottenere un imballaggio meno voluminoso e più leggero rispetto agli imballaggi di forma tradizionale, a causa dell’utilizzo di una quantità inferiore di materiale. Un siffatto risultato tecnico è pertinente dal punto di vista del pubblico di riferimento del marchio contestato, incidendo positivamente sul modo in cui il prodotto può essere utilizzato dagli intermediari professionali dell’industria alimentare.
80 Sotto un terzo profilo, la ricorrente afferma che la forma del marchio contestato è fonte di vantaggi tecnici per il consumatore finale.
81 A tale riguardo, occorre osservare che, anche quando, come nel caso di specie, il pubblico di riferimento del marchio contestato è costituito da clienti professionali, può essere pertinente analizzare la funzionalità delle caratteristiche essenziali del marchio in parola prendendo in considerazione non solo la situazione di questi ultimi, ma anche quella degli utilizzatori finali. Infatti, come rilevato in sostanza dall’interveniente, gli intermediari professionali hanno interesse a che il risultato tecnico ottenuto grazie alla forma del marchio di cui trattasi risponda non solo alle loro esigenze, ma anche a quelle degli utilizzatori finali, che sono destinati ad acquistare i loro prodotti. Pertanto, correttamente la commissione di ricorso ha esaminato se la forma del marchio contestato potesse consentire di ottenere un risultato tecnico utile per il consumatore finale.
82 Nel caso di specie, la ricorrente può fondatamente sostenere che la commissione di ricorso è erroneamente giunta alla conclusione che i vantaggi tecnici risultanti dalla forma del marchio contestato non riguardavano il modo in cui il prodotto sarebbe stato utilizzato dai consumatori finali. Invero, occorre rilevare che la domanda presentata ai sensi del PCT precisa che, a causa della sua forma particolare, l’imballaggio è più facile da afferrare e da utilizzare per il consumatore. Analogamente, gli estratti del sito Internet dell’interveniente prodotti dalla ricorrente menzionano il carattere ergonomico della forma del prodotto. In particolare, si precisa che il prodotto è stato progettato per adattarsi perfettamente a mani di tutte le dimensioni, al fine di offrire una presa più confortevole durante il consumo.
83 Dai precedenti punti da 71 a 82 risulta che la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il risultato tecnico ottenuto dal marchio contestato riguardava unicamente il processo di fabbricazione del prodotto stesso e non incideva sulla funzione svolta dal prodotto in parola. Di conseguenza, la ricorrente può fondatamente sostenere che la forma del marchio contestato è necessaria per ottenere un risultato tecnico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.
84 Gli argomenti addotti dall’interveniente non sono tali da mettere in discussione detta valutazione.
85 Sotto un primo profilo, sebbene l’interveniente non contesti che le caratteristiche essenziali del marchio contestato consentano al prodotto da esso contrassegnato di svolgere la sua funzione principale di recipiente, soddisfacendo al contempo i requisiti di stabilità e di maneggevolezza ricercati dagli utilizzatori di questo tipo di prodotti, essa ritiene che la forma del marchio contestato consenta al prodotto solo di svolgere la sua funzione di base, senza offrire, sotto questo profilo, alcun miglioramento rispetto agli imballaggi di forma tradizionale. Tale argomento si ricollega alla posizione adottata dalla commissione di ricorso al punto 58 della decisione impugnata, la quale enuncia che il fatto che la forma del marchio contestato preservi la capacità del recipiente di essere afferrato e impilato non significa che tale forma abbia un’incidenza positiva su tali funzionalità.
86 Tuttavia, la circostanza che la forma del marchio contestato consenta di assolvere la funzione tecnica di base degli articoli di imballaggio senza tuttavia migliorare tale funzione non incide sull’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 49/94. Infatti, come rilevato dall’EUIPO, l’applicazione di detta disposizione non è subordinata alla sussistenza di un risultato tecnico migliorato. Occorre quindi sottolineare che detta disposizione mira a proteggere le forme di prodotto necessarie per ottenere un risultato tecnico, e non i soli risultati tecnici innovativi che possono essere brevettati (sentenza del 21 maggio 2015, Yoshida Metal Industry/EUIPO, T-331/10 RENV e T-416/10 RENV, non pubblicata, EU:T:2015:302, punto 59).
87 Parimenti, l’allegazione dell’interveniente secondo cui la forma del marchio contestato consente, per quanto riguarda la stabilità del prodotto, di ottenere un risultato tecnico equivalente a quello di altre forme di imballaggio è irrilevante. Infatti, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 49/94, l’analisi della funzionalità di una forma richiede di esaminare se essa sia necessaria per ottenere un risultato tecnico, ma non richiede di compararla con altre forme di prodotto disponibili sul mercato [v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Tecnodidattica/EUIPO (Forma di basi per globi o per lampade), T-752/18, non pubblicata, EU:T:2020:130, punto 33].
88 Sotto un secondo profilo, l’interveniente ritiene che, anche qualora i vantaggi per il consumatore in termini di immagazzinaggio e di maneggevolezza del prodotto fossero considerati acquisiti, essi dovrebbero essere considerati come risultati economici e commerciali e non come un risultato tecnico. Tuttavia, si deve ritenere che la forma del marchio contestato, in quanto consente di facilitare l’imballaggio e l’immagazzinaggio del prodotto, svolga una funzione tecnica [v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Raffigurazione di un cerotto transdermico), T-44/16, non pubblicata, EU:T:2018:48, punto 63]. Inoltre, occorre rilevare, al pari della ricorrente e dell’EUIPO, che le direttive interne dell’EUIPO, nella parte B, sezione 4, capitolo 6, punto 3, enunciano che l’espressione «risultato tecnico» deve includere forme che, in particolare, «usano la minore quantità di materiale» o che «facilitano un comodo immagazzinaggio o trasporto».
89 Sotto un terzo profilo, l’interveniente afferma che la ricorrente non ha fornito la prova dei guadagni economici che possono essere realizzati del marchio contestato grazie alle caratteristiche essenziali della forma di detto marchio. Tale argomento si ricollega alla posizione adottata dalla commissione di ricorso al punto 57 della decisione impugnata, richiamata al precedente punto 66, secondo la quale i risparmi addotti dalla ricorrente in termini di costi di trasporto sono puramente ipotetici, mentre i guadagni addotti in materia di sostenibilità sono speculativi nella loro portata.
90 Tuttavia, come rilevato dall’EUIPO in udienza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applica alle forme di prodotti necessarie per ottenere un risultato tecnico, senza che sia richiesto di dimostrare la portata dei vantaggi che possono derivare da tale risultato tecnico. Pertanto, atteso che si deve ritenere che la forma del marchio contestato consenta di ottenere un risultato tecnico, la circostanza che i vantaggi economici che possono derivarne siano difficili da quantificare, o addirittura ipotetici, nella loro portata non è tale da ostare all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.
91 Sotto un quarto profilo, l’interveniente ha sottolineato, in udienza, che la seconda caratteristica essenziale del marchio contestato, legata alla presenza di quattro angoli tronchi, costituiva un elemento estetico, che consentiva di conferire al recipiente un aspetto distintivo.
92 Tuttavia, la seconda caratteristica essenziale contribuisce a conferire al prodotto contrassegnato dal marchio contestato la sua forma prismatica, la quale consente di aumentare il rapporto tra la capacità del recipiente e la quantità di materiale utilizzato per la sua fabbricazione, garantendo al contempo la stabilità e le proprietà di maneggevolezza dello stesso. Pertanto, la seconda caratteristica essenziale individuata dalla commissione di ricorso svolge una funzione tecnica, il che non è del resto contestato dall’interveniente.
93 Orbene, dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non si applica quando esiste un elemento non funzionale importante, quale un elemento ornamentale o di fantasia, che costituisce una caratteristica essenziale del marchio contestato, ma che non è necessario per ottenere un risultato tecnico [sentenza del 6 dicembre 2023, BB Services/EUIPO – Lego Juris (Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa), T-297/22, EU:T:2023:780, punto 121].
94 Per contro, il fatto che un elemento essenziale del marchio contestato, necessario per ottenere un risultato tecnico, possieda, inoltre, un valore estetico o un carattere inusuale non consente di escludere l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 [sentenza del 5 luglio 2023, Wajos/EUIPO (Forma di un contenitore), T-10/22, non pubblicata, EU:T:2023:377, punto 45].
95 Di conseguenza, il fatto che la seconda caratteristica essenziale, oltre alla sua funzione tecnica, possa avere un valore estetico e contribuire a conferire al marchio contestato una forma insolita non è tale da ostare all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.
96 Da tutto quanto precede risulta che la ricorrente può fondatamente sostenere che la commissione di ricorso ha applicato erroneamente l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 concludendo che tale disposizione non si applicava nel caso di specie, per il motivo che il risultato tecnico ottenuto grazie alle caratteristiche essenziali del marchio contestato riguardava unicamente il processo di fabbricazione del prodotto stesso, senza incidere sulla funzione svolta da tale prodotto.
97 Ne consegue che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non potesse fondatamente invocare la nullità del marchio contestato sulla base dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento.
98 Occorre rilevare che la ricorrente non contesta il secondo punto della motivazione della decisione impugnata, con il quale la commissione di ricorso ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità nella parte in cui essa era fondata sull’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Tuttavia, poiché le cause di nullità previste alle lettere a) e b) di tale paragrafo sono autonome l’una dall’altra, è sufficiente che una di esse sia fondata per giustificare la nullità del marchio contestato (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2025, CeramTec, C-17/24, EU:C:2025:455, punto 49).
99 Atteso che la ricorrente può fondatamente sostenere che la commissione di ricorso ha erroneamente respinto la prima causa di nullità da essa invocata, ne consegue che la commissione di ricorso avrebbe dovuto, per questo solo motivo, respingere il ricorso dell’interveniente proposto dinanzi ad essa.
100 Occorre, pertanto, annullare la decisione impugnata.
Sulla domanda di riforma della decisione impugnata
101 Nel suo ricorso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di «dichiarare la nullità della registrazione del marchio [contestato]». Nel corso dell’udienza, la ricorrente ha precisato che tali conclusioni dovevano essere intese nel senso che essa chiede, mediante riforma della decisione impugnata, il rigetto del ricorso proposto dall’interveniente dinanzi alla commissione di ricorso.
102 A tale riguardo, dall’articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001 risulta che il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO. Tale potere di riforma non ha tuttavia l’effetto di conferire al Tribunale la competenza di procedere ad una valutazione sulla quale la commissione di ricorso non ha ancora preso posizione. L’esercizio di detto potere di riforma è infatti limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di diritto e di fatto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2025, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2025:33, punti 68 e 69).
103 Nel caso di specie, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso sul motivo connesso all’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento, il Tribunale è in grado di determinare la decisione che quest’ultima era tenuta a prendere, circostanza da cui risulta che esso dispone del potere di riformare la decisione impugnata.
104 Essendo stato accolto il motivo unico dedotto dalla ricorrente, ne discende che la commissione di ricorso doveva ritenere, al pari della divisione di annullamento, che il marchio contestato fosse nullo sulla base dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento. La commissione di ricorso era allora tenuta a respingere il ricorso proposto dinanzi ad essa dall’interveniente. Di conseguenza, il Tribunale, mediante riforma della decisione impugnata, deve respingere il ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2017, Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT), T-107/16, EU:T:2017:335, punti da 48 a 50].
Sulle spese
105 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
106 Nella misura in cui la decisione impugnata è annullata e riformata, l’interveniente è soccombente. Lo stesso vale per quanto riguarda l’EUIPO, e ciò nonostante il capo delle conclusioni presentato da quest’ultimo in subordine, diretto all’accoglimento del ricorso [v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2019, W. Kordes’ Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes’ Rose Monique), T-569/18, non pubblicata, EU:T:2019:421, punto 40].
107 Occorre rilevare che la ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell’EUIPO «o, se del caso,» dell’interveniente. Si deve quindi ritenere che la ricorrente chieda la condanna alle spese, in via principale, dell’EUIPO o, in subordine, dell’interveniente. Pertanto, occorre condannare l’EUIPO a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.
108 L’interveniente si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione, a cinque giudici)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 dicembre 2024 (procedimento R 12/2024-4) è annullata e riformata nel senso che il ricorso proposto dinanzi all’EUIPO dalla Tetra Laval Holdings & Finance SA avverso la decisione della divisione di annullamento del 6 novembre 2023 è respinto.
2) L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Lami Packaging (Kunshan) Co. Ltd.
3) La Tetra Laval Holdings & Finance SA si farà carico delle proprie spese.
|
Kecsmár |
Madise |
Nihoul |
|
Öberg |
Truchot |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 giugno 2026.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.
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