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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 déc. 2024, C-436/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-436/23 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 2024.#Belgische Staat / Federale Overheidsdienst Financiën contre Volvo Group Belgium NV.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van Beroep te Gent.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité directe – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Impôt sur les bénéfices des sociétés – Législation nationale prévoyant une fairness tax – Décision nationale annulant cette législation – Maintien des effets – Impôt non dû par une société non-résidente ayant un établissement stable dans l’État membre – Impôt dû par une filiale d’une société non-résidente – Choix de la forme juridique – Comparabilité des situations.#Affaire C-436/23. | |
| Date de dépôt : | 13 juillet 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0436 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:1023 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ziemele |
|---|---|
| Avocat général : | Emiliou |
Texte intégral
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
12 dicembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Imposta sui dividendi – Normativa nazionale che prevede una fairness tax – Decisione nazionale che annulla tale normativa – Mantenimento degli effetti – Imposta non dovuta da una società non residente con una stabile organizzazione nello Stato membro – Imposta dovuta da una società figlia di una società non residente – Scelta della forma giuridica – Comparabilità delle situazioni»
Nella causa C-436/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Gent (Corte d’appello di Gand, Belgio), con decisione del 13 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2023, nel procedimento
Belgische Staat / Federale Overheidsdienst Financiën
contro
Volvo Group Belgium NV
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
|
– |
per Volvo Group Belgium NV, da T. Lauwers, advocaat, |
|
– |
per il governo belga, da S. Baeyens, A. De Brouwer e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da T. Bricout e C. Decordier, advocaten, |
|
– |
per la Commissione europea, da A. Ferrand e W. Roels, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE. |
|
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Belgische Staat/Federale Overheidsdienst Financiën (Stato belga/Servizio pubblico federale delle Finanze) e la Volvo Group Belgium NV, una società figlia di una società non residente, stabilita in Belgio, relativamente alle conseguenze per la Volvo Group Belgium della normativa nazionale consistente nell’assoggettare ad una fairness tax le società figlie residenti delle società non residenti. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
L’articolo 49 TFUE dispone quanto segue: «Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali». |
Diritto belga
|
4 |
Il wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Codice delle imposte sui redditi 1992) è stato modificato dalla wet houdende diverse bepaligen (legge recante diverse disposizioni), del 30 luglio 2013 (Belgisch Staatsblad, 1o agosto 2013). Il capo 15 della legge menzionata contiene una sezione 2, la cui sottosezione 1 è intitolata «Fairness Tax». Tale sottosezione è composta dagli articoli da 43 a 51 della suddetta legge, che modificano gli articoli 198, 207, 218, 219 ter, 233, 246, 275 e 463 bis del codice in parola. |
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5 |
Ai sensi dell’articolo 198, paragrafo 1, del codice delle imposte sui redditi 1992, come modificato dalla legge recante diverse disposizioni, del 30 luglio 2013: «Non si considerano costi d’impresa: 1 l’imposta sulle società, ivi compresi i tributi speciali dovuti a norma degli articoli da 219 bis e 219 ter, le somme versate da imputare all’imposta sulle società e l’anticipo d’imposta mobiliare a carico del debitore del reddito a discarico del beneficiario in violazione dell’articolo 261, ma ad esclusione del tributo speciale dovuto in forza dell’articolo 219». |
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6 |
L’articolo 207, secondo comma, del codice in parola prevede quanto segue: «Nessuna di tali deduzioni o compensazioni con la perdita del periodo d’imposta può essere operata sulla parte del risultato derivante da proventi straordinari di cui all’articolo 79, né sui proventi finanziari o di qualsiasi natura, pervenuti ai sensi degli articoli 53, 24°, né sulla base imponibile del tributo speciale previsto sui proventi o costi di qualsiasi natura, non giustificati a norma dell’articolo 219, né sulla parte degli utili destinati ai costi di cui all’articolo 198, § 1, 9° et 12°, né sulla parte degli utili derivanti dall’inosservanza dell’articolo 194 quater, § 2, comma 4 e dall’applicazione dell’articolo 194 quater, § 4, né sulle plusvalenze di cui all’articolo 217, 3°, né sui dividendi di cui all’articolo 219 ter». |
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7 |
L’articolo 219 ter di detto codice così dispone: «§ 1. Per il periodo d’imposta in cui siano stati distribuiti dividendi ai sensi dell’articolo 18, comma 1, da 1o a 2° bis, viene istituito un tributo speciale, calcolato in base alle disposizioni dei seguenti paragrafi. Tale tributo speciale è indipendente da, ed è eventualmente complementare ad altre imposte dovute in forza di altre disposizioni del presente Codice o, eventualmente, nell’ambito dell’attuazione di specifiche disposizioni di legge. § 2. La base imponibile di tale tributo speciale è costituita dalla differenza positiva tra, da un lato, i dividendi lordi distribuiti per relativo periodo d’imposta e, dall’altro, il risultato d’esercizio definitivo imponibile effettivamente soggetto all’aliquota dell’imposta sulle società di cui agli articoli 215 e 216. § 3. La base imponibile così determinata è ridotta di una somma pari ai dividendi distribuiti derivanti da accantonamenti soggetti a tassazione in precedenza, ma non oltre l’esercizio fiscale 2014. Per l’applicazione di tale riduzione, gli accantonamenti già tassati saranno considerati in via prioritaria sugli ultimi accantonamenti iscritti. Per l’esercizio fiscale 2014, i dividendi distribuiti nel corso dello stesso esercizio fiscale non possono mai essere presi in considerazione a titolo di accantonamenti tassati del medesimo esercizio fiscale. § 4. Il saldo così determinato viene poi limitato secondo una percentuale che esprime il rapporto tra:
§ 5. La base imponibile determinata conformemente ai precedenti paragrafi non può essere limitata o ridotta in nessun altro modo. § 6. Il tributo speciale è pari al 5% dell’importo così calcolato. § 7. Le società che, in base all’articolo 15 del Codice societario, sono considerate piccole società per l’esercizio fiscale inerente al periodo d’imposta in cui vengono distribuiti i dividendi, non sono soggette a detto tributo». |
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8 |
L’articolo 233, terzo comma, del codice in parola così recita: «È inoltre istituito un tributo speciale secondo quanto previsto all’articolo 219 ter. Per l’applicazione di tale misura, per quanto concerne le stabili organizzazioni belghe, si intende per “dividendi distribuiti”, la quota parte dei dividendi lordi distribuiti dalla società, corrispondenti alla quota parte positiva del risultato contabile della stabile organizzazione belga nel risultato contabile complessivo della società». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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9 |
Nel corso degli anni 2015 e 2016, la Volvo Group Belgium è stata assoggettata a prelievi per l’imposta sulle società di un importo pari a EUR 1056466,18, di cui EUR 1052467,14 derivavano dalla fairness tax, per l’esercizio d’imposta 2015 e per un importo di EUR 773573,17, di cui EUR 769881,87 derivavano dalla fairness tax, per l’esercizio d’imposta 2016. |
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10 |
Nel corso del 2016, tale società ha presentato reclami avverso le decisioni che avevano stabilito tali prelievi affermando che la fairness tax era contraria alle norme di diritto dell’Unione, alle convenzioni dirette ad eliminare la doppia imposizione nonché alla Costituzione belga. A tal riguardo, detta società ha fatto notare che un ricorso di annullamento era allora pendente dinanzi al Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio) e che quest’ultimo aveva sottoposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali relativamente alla fairness tax e alla sua compatibilità con la libertà di stabilimento sancita all’articolo 49 TFUE. |
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11 |
Con sentenza del 1o marzo 2018 del Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale), le disposizioni relative alla fairness tax, ossia gli articoli da 43 a 49 e l’articolo 51, primo e secondo comma, della legge recante diverse disposizioni, del 30 luglio 2013, sono state annullate. A seguito di tale sentenza, i reclami proposti dalla Volvo Group Belgium sono stati respinti in quanto infondati con decisioni del 9 dicembre 2019, in considerazione del mantenimento, da parte di quest’ultimo giudice, degli effetti delle disposizioni annullate per gli esercizi d’imposta dal 2014 al 2018. |
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12 |
Il 12 febbraio 2020 la Volvo Group Belgium ha adito il rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Tribunale di primo grado delle Fiandre orientali, sede di Gand, Belgio), il quale, con sentenza del 4 febbraio 2022, ha annullato le decisioni che hanno stabilito i prelievi relativi all’imposta sulle società per gli esercizi d’imposta 2015 e 2016 nella parte in cui imponevano una fairness tax alla Volvo Group Belgium. |
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13 |
Avverso tale sentenza lo Stato belga/Servizio pubblico federale delle Finanze interposto appello dinanzi allo hof van beroep te Gent (Corte d’appello di Gand, Belgio), giudice del rinvio. |
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14 |
Il giudice del rinvio si chiede se la decisione del Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale) di mantenere gli effetti delle disposizioni della legge recante diverse disposizioni, del 30 luglio 2013, da esso annullate, violi la libertà di stabilimento sancita dall’articolo 49 TFUE, in quanto la decisione in parola si applica soltanto alle società figlie di società non residenti, mentre le società non residenti che dispongono di una stabile organizzazione in Belgio non sono interessate da tale mantenimento e, di conseguenza, non sono soggette alla fairness tax. |
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15 |
Ciò posto, lo hof van Beroep te Gent (Corte d’appello di Gand) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 49 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella contestata dinanzi alla Corte d’appello (segnatamente, quella che è stata annullata dalla Corte costituzionale, ma i cui effetti sono stati tuttavia mantenuti in violazione della libertà di stabilimento, con la conseguenza che la normativa nazionale i cui effetti sono mantenuti in vigore deve essere disapplicata nei confronti degli utili distribuiti da società stabilite in un altro Stato membro con una stabile organizzazione in Belgio), e ai sensi della quale
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Sulla questione pregiudiziale
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16 |
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, in forza della quale una società figlia residente di una società non residente è assoggettata a un’imposta detta «fairness tax» vertente sulla distribuzione di dividendi che, per effetto della fruizione di talune agevolazioni fiscali previste dal regime fiscale nazionale, non siano ricompresi nel risultato d’esercizio imponibile definitivo di tale società figlia, mentre una società non residente che svolge un’attività economica nello Stato membro in parola tramite una stabile organizzazione o una succursale non è assoggettata a detta imposta. |
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17 |
In via preliminare, occorre rilevare che il governo belga indica, nelle sue osservazioni scritte, che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice del rinvio, il mantenimento degli effetti della fairness tax deciso dal Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale) può riguardare non solo le società figlie delle società non residenti, ma anche le stabili organizzazioni di queste ultime. Tale giudice, infatti, avrebbe mantenuto la fairness tax per gli esercizi d’imposta dal 2014 al 2018 in generale, con la sola eccezione della situazione in cui una società figlia estera distribuisca dividendi a una società madre belga rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8). |
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18 |
A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare la portata della decisione di mantenimento degli effetti della fairness tax adottata dal Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale). Tuttavia, non spetta alla Corte, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito all’articolo 267 TFUE, mettere in discussione o verificare l’esattezza dell’interpretazione del diritto nazionale operata dal giudice del rinvio, poiché detta interpretazione rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo. Pertanto, la Corte, quando è adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale che le è stata esposta da detto giudice (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2022, Instituto do Cinema e do Audiovisual, C-411/21, EU:C:2022:836, punto 16 e giurisprudenza citata). |
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19 |
Pertanto, nell’ambito dell’esame della questione pregiudiziale e conformemente all’interpretazione fornita dal giudice del rinvio, occorre muovere dalla premessa che il mantenimento degli effetti della fairness tax si applichi non alle stabili organizzazioni delle società non residenti, ma unicamente alle società figlie di queste ultime, come la Volvo Group Belgium. |
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20 |
La libertà di stabilimento, che l’articolo 49 TFUE riconosce ai cittadini dell’Unione europea, implica per i medesimi l’accesso alle attività autonome ed il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, alle stesse condizioni previste dalle leggi dello Stato membro di stabilimento per i propri cittadini. Essa comprende, conformemente all’articolo 54 TFUE, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale all’interno dell’Unione, il diritto di svolgere le loro attività nello Stato membro di cui trattasi mediante una società figlia, una succursale o un’agenzia (sentenza del 17 maggio 2017, X, C-68/15, EU:C:2017:379, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). |
|
21 |
Per quanto riguarda la sede di una società, ai sensi dell’articolo 54 TFUE, essa serve, al pari della cittadinanza delle persone fisiche, per determinare il suo collegamento all’ordinamento giuridico di uno Stato. Ne consegue che l’applicazione di una normativa tributaria nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, ad una società residente, inclusa una società figlia residente di una società non residente, da un lato, e ad una succursale o una stabile organizzazione di una società non residente, dall’altro, riguarda il trattamento fiscale, rispettivamente, di una società residente e di una società non residente (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Cofidis, C-340/22, EU:C:2023:1019, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). |
|
22 |
Come risulta dall’articolo 49, primo comma, seconda frase, TFUE, è prevista una possibilità espressa per gli operatori economici di scegliere liberamente la forma giuridica appropriata per l’esercizio delle loro attività in un altro Stato membro. Tale libera scelta non deve essere limitata da disposizioni tributarie discriminatorie (sentenza del 21 dicembre 2023, Cofidis, C-340/22, EU:C:2023:1019, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). |
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23 |
La libertà di scegliere la forma giuridica appropriata per l’esercizio di attività in un altro Stato membro mira, in particolare, a consentire alle società aventi la loro sede in uno Stato membro di aprire una succursale in un altro Stato membro per esercitarvi le loro attività alle stesse condizioni di quelle che si applicano alle società figlie (sentenze del 23 febbraio 2006, CLT-UFA, C-253/03, EU:C:2006:129, punto 15; del 6 settembre 2012, Philips Electronics UK, C-18/11, EU:C:2012:532, punto 14 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 dicembre 2023, Cofidis, C-340/22, EU:C:2023:1019, punto 39). |
|
24 |
Orbene, secondo una costante giurisprudenza, devono essere considerate restrizioni alla libertà di stabilimento tutti i provvedimenti che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio della libertà garantita dall’articolo 49 TFUE (sentenza del 7 settembre 2017, Eqiom e Enka, C-6/16, EU:C:2017:641, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). |
|
25 |
Per quanto riguarda più in particolare le disposizioni tributarie, dalla giurisprudenza della Corte emerge che spetta ad ogni Stato membro organizzare, in osservanza del diritto dell’Unione, il proprio sistema impositivo degli utili, sempreché si tratti di utili che ricadano nella giurisdizione tributaria dello Stato membro medesimo. Ne discende che lo Stato membro ospitante è libero di determinare il fatto generatore dell’imposta, la base imponibile nonché l’aliquota d’imposta applicabile alle diverse forme di centri di attività delle società operanti in tale Stato membro, salvo riconoscere alle società non residenti un trattamento che non sia discriminatorio rispetto ai centri di attività nazionali comparabili (sentenza del 17 maggio 2017, X, C-68/15, EU:C:2017:379, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). |
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26 |
Nel caso di specie, fatta salva una verifica che deve essere effettuata dal giudice del rinvio, la decisione di mantenere gli effetti della fairness tax incide sulle società non residenti nei limiti in cui esse esercitano le loro attività economiche in Belgio tramite una società figlia e non tramite una stabile organizzazione o una succursale. Risulta quindi che il mantenimento degli effetti della fairness tax non consente alle società figlie delle società non residenti di esercitare le loro attività alle stesse condizioni che si applicano alle stabili organizzazioni di tali società, cosicché, alla luce della normativa nazionale, queste prime sono svantaggiate rispetto alle seconde. |
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27 |
In un contesto del genere, una siffatta decisione di mantenimento può rendere meno attrattivo, per le società aventi sede in un altro Stato membro, l’esercizio delle loro attività in Belgio tramite una società figlia (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2017, Eqiom e Enka, C-6/16, EU:C:2017:641, punti 55 e 56). |
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28 |
Orbene, una differenza di trattamento tale da limitare la libera scelta della forma giuridica appropriata per l’esercizio di un’attività in un altro Stato membro, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 22 della presente sentenza, può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento garantita agli articoli 49 e 54 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Cofidis, C-340/22, EU:C:2023:1019, punto 47). |
|
29 |
Affinché una siffatta differenza di trattamento sia compatibile con le disposizioni del trattato relative alla libertà di stabilimento, occorre, secondo costante giurisprudenza, che essa riguardi situazioni che non siano oggettivamente comparabili o che sia giustificata da una ragione imperativa di interesse generale (sentenze del 21 dicembre 2023, Cofidis, C-340/22, EU:C:2023:1019, punto 48 nonché del 2 settembre 2015, Groupe Steria, C-386/14, EU:C:2015:524, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). |
|
30 |
Per quanto riguarda la comparabilità oggettiva di situazioni, dalla giurisprudenza della Corte risulta che si tratta di confrontare una situazione transfrontaliera con una situazione interna. Al fine di distinguere una situazione transfrontaliera da una situazione interna, occorre fare riferimento alla sede delle società in discussione, la quale, come rilevato al punto 21 della presente sentenza, serve a determinare il collegamento di una società all’ordinamento giuridico di uno Stato. Ne consegue che l’applicazione di una normativa tributaria nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, ad una società figlia residente di una società non residente, da un lato, e ad una stabile organizzazione residente di una siffatta società, dall’altro, riguarda il trattamento fiscale, rispettivamente, di una società residente e di una società non residente (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, X, C-68/15, EU:C:2017:379, punti 35 e 36 nonché giurisprudenza ivi citata). |
|
31 |
Detta comparazione oggettiva viene effettuata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalla normativa tributaria nazionale di cui si tratta (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, X, C-68/15, EU:C:2017:379, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). |
|
32 |
A tal riguardo, la Corte ha rilevato quanto segue, con riguardo alla comparabilità delle situazioni e dell’obiettivo perseguito dalla normativa belga sulla fairness tax, quale allora in vigore. Riguardo ad una normativa tributaria dello Stato membro ospitante volta ad evitare che gli utili conseguiti in tale Stato, per effetto della fruizione di determinate agevolazioni fiscali previste dal regime fiscale nazionale, non siano distribuiti senza essere stati tassati in nome del soggetto passivo, la situazione di un soggetto passivo non residente che svolge un’attività economica in detto Stato membro per mezzo di una stabile organizzazione è comparabile a quella di un soggetto passivo residente. Infatti, in entrambe le ipotesi, tale normativa tributaria mira a consentire allo stesso Stato di esercitare il proprio potere impositivo sugli utili rientranti nella propria giurisdizione tributaria (sentenza del 17 maggio 2017, X, C-68/15, EU:C:2017:379, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). |
|
33 |
Orbene, nel procedimento principale, le stabili organizzazioni e le succursali delle società non residenti non sono soggette alla fairness tax. |
|
34 |
Ne consegue che, nell’ambito della decisione di mantenimento degli effetti della fairness tax, quale interpretata dal giudice del rinvio, il Regno del Belgio non esercita più il proprio potere impositivo sugli utili delle stabili organizzazioni o delle succursali delle società non residenti. Pertanto, queste società non residenti non si trovano in una situazione paragonabile a quella delle società residenti, come una società figlia di una società non residente. |
|
35 |
Di conseguenza, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non si può ravvisare alcuna restrizione alla libertà di stabilimento garantita all’articolo 49. |
|
36 |
Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una società figlia residente di una società non residente è assoggettata a un’imposta detta «fairness tax» vertente sulla distribuzione di dividendi che, per effetto della fruizione di talune agevolazioni fiscali previste dal regime fiscale nazionale, non siano ricompresi nel risultato d’esercizio imponibile definitivo di tale società figlia, mentre una società non residente che svolge un’attività economica nello Stato membro in parola tramite una stabile organizzazione o una succursale non è assoggettata a detta imposta. |
Sulle spese
|
37 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
|
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una società figlia residente di una società non residente è assoggettata a un’imposta detta« fairness tax »vertente sulla distribuzione di dividendi che, per effetto della fruizione di talune agevolazioni fiscali previste dal regime fiscale nazionale, non siano ricompresi nel risultato d’esercizio imponibile definitivo di tale società figlia, mentre una società non residente che svolge un’attività economica nello Stato membro in parola tramite una stabile organizzazione o una succursale non è assoggettata a detta imposta. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
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