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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-448/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-448/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2025.#Commission européenne contre République de Pologne.#Manquement d’État – Article 2 TUE – Article 4, paragraphe 3, TUE – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principes d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union – Principe de l’effet contraignant de la jurisprudence de la Cour – Arrêts du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) – Arrêts de la Cour et mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE relatifs à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Rejet par le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) de ces arrêts et de ces mesures provisoires comme étant ultra vires – Identité constitutionnelle nationale – Interdiction faite par le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) à tous les organes des pouvoirs publics d’appliquer l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exigence d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Composition irrégulière du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle).#Affaire C-448/23. | |
| Date de dépôt : | 17 juillet 2023 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0448 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:975 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, POL |
Texte intégral
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
18 dicembre 2025 ( *1 ) ( i )
Indice
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Contesto normativo |
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Diritto dell’Unione |
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Atto di adesione |
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Trattato UE |
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Trattato FUE |
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La Carta |
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Dichiarazione n. 17 relativa al primato |
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Diritto polacco |
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Costituzione polacca |
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Disposizioni legislative relative all’organizzazione e al funzionamento del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) |
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Fatti |
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Procedure relative alla nomina di tre giudici e della presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) |
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Procedura relativa alla nomina di tre giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nel dicembre 2015 |
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Procedura relativa alla nomina della presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) |
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Sentenze del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 14 luglio 2021 e del 7 ottobre 2021 |
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Sentenza del 14 luglio 2021 |
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Sentenza del 7 ottobre 2021 |
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Procedimento precontenzioso |
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Procedimento dinanzi alla Corte |
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Sul ricorso |
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Sulla prima censura |
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Argomenti delle parti |
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Giudizio della Corte |
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– Sulla prima parte della prima censura |
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– Sulla seconda parte della prima censura |
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Sulla seconda censura |
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Argomenti delle parti |
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Giudizio della Corte |
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– Sulla violazione addebitata dei principi dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione |
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– Sulla violazione addebitata del principio dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte |
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Sulla terza censura |
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Argomenti delle parti |
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Giudizio della Corte |
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– Sulla prima parte della terza censura |
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– Sulla seconda parte della terza censura |
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Sulle spese |
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 2 TUE – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principi dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione – Principio dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte – Sentenze del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia). – Sentenze della Corte e provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE relativi all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Rigetto da parte del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) di tali sentenze e di tali provvedimenti provvisori in quantoultra vires – Identità costituzionale nazionale – Divieto imposto dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) a tutti gli organi dei poteri pubblici di applicare l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Composizione irregolare del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)»
Nella causa C-448/23,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 17 luglio 2023,
Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann, C. Ladenburger e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,
ricorrente,
sostenuta da:
Regno del Belgio, rappresentato inizialmente da M. Jacobs, C. Pochet, L. Van den Broeck e M. Van Regemorter, in qualità di agenti, successivamente da M. Jacobs, C. Pochet e M. Van Regemorter, in qualità di agenti,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. K. Bulterman, J.M. Hoogveld e C.S. Schillemans, in qualità di agenti,
intervenienti
contro
Repubblica di Polonia, rappresentata inizialmente da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti, successivamente da B. Majczyna, in qualità di agente,
convenuta,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz (relatore), vicepresidente, F. Biltgen, I. Jarukaitis, M. L. Arastey Sahún, I. Ziemele, J. Passer, O. Spineanu-Matei, M. Condinanzi e F. Schalin, presidenti di sezione, A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias, Z. Csehi e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: D. Spielmann,
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 marzo 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede che la Corte voglia:
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Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Atto di adesione
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2 |
L’articolo 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«atto di adesione»), dispone quanto segue: «Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto». |
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3 |
Ai sensi dell’articolo 10 dell’atto di adesione: «L’applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto». |
Trattato UE
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4 |
L’articolo 1, primo e secondo comma, TUE così recita: «Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “Unione”, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini». |
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5 |
L’articolo 2 TUE prevede quanto segue: «L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». |
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6 |
Ai sensi dell’articolo 4 TUE: «1. In conformità dell’articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 2. L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. 3. In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione». |
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7 |
L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE così dispone: «1. La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri». |
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8 |
L’articolo 13, paragrafo 2, TUE prevede quanto segue: «Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione». |
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9 |
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE: «La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». |
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10 |
L’articolo 49 TUE così recita: «Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell’Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo. Le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l’Unione, da essa determinati, formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali». |
Trattato FUE
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11 |
Ai sensi dell’articolo 267 TFUE: «La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. (…)». |
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12 |
L’articolo 279 TFUE così dispone: «La Corte di giustizia dell’Unione europea, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari». |
La Carta
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13 |
Il titolo VI della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), rubricato «Giustizia», comprende in particolare l’articolo 47, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», che prevede quanto segue: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. (…) (…)». |
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14 |
Ai sensi dell’articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta: «1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. (…) 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa». |
Dichiarazione n. 17 relativa al primato
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15 |
La dichiarazione n. 17 relativa al primato, allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona (GU 2012, C 326, pag. 346), è così formulata: «La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza. Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260): “Parere del Servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007 Dalla giurisprudenza della [Corte] si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All’epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata ([sentenza del 15 luglio 1964, Costa (6/64, EU:C:1964:66)]) non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a tutt’oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l’esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della [Corte]”». |
Diritto polacco
Costituzione polacca
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16 |
L’articolo 2 della Costituzione polacca enuncia quanto segue: «La Repubblica di Polonia è uno Stato democratico di diritto che realizza i principi della giustizia sociale». |
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17 |
L’articolo 4, paragrafo 1, di detta Costituzione così dispone: «Nella Repubblica di Polonia il potere supremo appartiene alla Nazione». |
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18 |
L’articolo 7 della stessa Costituzione prevede che «[i] poteri pubblici agiscono ai sensi e nei limiti del diritto». |
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19 |
Secondo l’articolo 8, paragrafo 1, della Costituzione polacca, «[l]a Costituzione è la legge suprema della Repubblica di Polonia». |
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20 |
L’articolo 90, paragrafo 1, della medesima Costituzione dispone che «[l]a Repubblica di Polonia può, in virtù di un trattato, cedere a un’organizzazione internazionale o a un organismo internazionale le competenze dei poteri statali su determinate questioni». |
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21 |
L’articolo 91, paragrafi 1 e 2, della Costituzione polacca così recita: «1. Dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia, un trattato ratificato costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico nazionale ed è direttamente applicabile, a meno che la sua applicazione dipenda dalla promulgazione di una legge. 2. Un trattato ratificato in forza della legge di autorizzazione prevale sulla legge in caso di incompatibilità tra quest’ultima e il trattato». |
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22 |
L’articolo 144 di detta Costituzione prevede quanto segue: «1. Il Presidente della Repubblica [di Polonia] emana atti ufficiali nell’esercizio delle sue funzioni previste dalla Costituzione e dalla legge. 2. Gli atti ufficiali del Presidente della Repubblica [di Polonia] richiedono, per la loro validità, la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri che, firmando l’atto, ne diventa responsabile dinanzi al Sejm [(Camera bassa del Parlamento, Polonia)]. 3. Quanto disposto al paragrafo 2 non riguarda: (…) 17. la nomina dei giudici; (…)». |
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23 |
Ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, di tale Costituzione: «I giudici, nell’esercizio delle loro funzioni, sono indipendenti e sono soggetti soltanto alla [Costituzione polacca] e alle leggi». |
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24 |
L’articolo 179 della Costituzione polacca così recita: «I giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica [di Polonia], su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa [(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la “KRS”)], a tempo indeterminato». |
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25 |
Ai sensi dell’articolo 188 di detta Costituzione: «Il Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] decide nelle seguenti materie:
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26 |
L’articolo 190 della Costituzione polacca prevede quanto segue: «1. Le sentenze del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] hanno efficacia erga omnes e sono definitive. 2. Le sentenze del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] relative alle cause di cui all’articolo 188 sono pubblicate tempestivamente nella fonte di cognizione ufficiale in cui è stato pubblicato l’atto normativo. Se l’atto non è stato pubblicato, la sentenza è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia “Monitor Polski”. 3. La sentenza del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale] diventa efficace il giorno della sua pubblicazione (…). (…) 5. Il Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] delibera a maggioranza dei voti». |
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27 |
Ai sensi dell’articolo 193 della Costituzione polacca: «Ogni organo giurisdizionale può sottoporre al Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] una questione giuridica relativa alla conformità di un atto normativo alla [Costituzione polacca], ai trattati ratificati o alla legge, quando la risoluzione di una causa di cui è investito dipende dalla risposta a tale questione». |
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28 |
L’articolo 194 della Costituzione polacca così recita: «1. Il Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] è composto da quindici giudici designati individualmente dal Sejm [(Camera bassa del Parlamento, Polonia)] per un periodo di nove anni tra persone che si distinguono per la loro conoscenza del diritto. Essi non possono essere nuovamente eletti. 2. Il presidente e il vicepresidente del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] sono nominati dal Presidente della Repubblica [di Polonia] tra i candidati presentati dall’assemblea generale dei giudici del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] [(in prosieguo: l’“assemblea generale”)]». |
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29 |
Ai sensi dell’articolo 197 della Costituzione polacca, «[l]’organizzazione del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] e la procedura dinanzi a quest’ultimo sono stabiliti dalla legge». |
Disposizioni legislative relative all’organizzazione e al funzionamento del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)
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30 |
Nel 2015 e nel 2016 il Sejm (Camera bassa del Parlamento) ha adottato diverse leggi che modificano l’organizzazione e il funzionamento del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). |
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31 |
Il 25 giugno 2015 il Sejm (Camera bassa del Parlamento) ha adottato l’ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (legge che disciplina la Corte costituzionale) (Dz. U. posizione 1064; in prosieguo: la «legge del 25 giugno 2015 sulla Corte costituzionale»), che è entrata in vigore il 30 agosto 2015. |
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32 |
L’articolo 19, paragrafi 1 e 2, di detta legge così disponeva: «1. La presentazione di un candidato alla carica di giudice presso il [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] spetta all’Ufficio di presidenza del Sejm [(Camera bassa del Parlamento)] e a un gruppo composto da almeno 50 deputati. 2. La proposta di nomina di un candidato alla carica di giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] è trasmessa al presidente del Sejm [(Camera bassa del Parlamento)] non oltre tre mesi prima della data di scadenza del mandato in corso di un giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)]». |
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33 |
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, di detta legge, la persona eletta alla carica di giudice del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) doveva prestare giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica di Polonia secondo la formula prescritta da tale disposizione. |
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34 |
L’articolo 137 della legge del 25 giugno 2015 sulla Corte costituzionale prevedeva, in via transitoria, quanto ai giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) il cui mandato scadeva nel 2015, che la proposta di cui all’articolo 19, paragrafo 2, di tale legge dovesse essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge. |
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35 |
Il 19 novembre 2015 il Sejm (Camera bassa del Parlamento) ha adottato, con procedura di urgenza, l’ustawa o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (legge recante modifica della legge del 25 giugno 2015 che disciplina la Corte costituzionale, Dz. U. posizione 1928; in prosieguo: la «legge di modifica del 19 novembre 2015»), la quale è entrata in vigore il 5 dicembre 2015. |
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36 |
L’articolo 1, punto 3, di tale legge ha modificato l’articolo 19, paragrafo 2, della legge del 25 giugno 2015 sulla Corte costituzionale, che da allora era così formulato: «La proposta di nomina di un candidato alla carica di giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] è trasmessa al presidente del Sejm [(Camera bassa del Parlamento)] 30 giorni prima della scadenza del mandato di un giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)]». |
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37 |
L’articolo 1, punto 4, lettera a), della legge di modifica del 19 novembre 2015 ha modificato l’articolo 21, paragrafo 1, della legge del 25 giugno 2015 sulla Corte costituzionale, che da allora così recitava: «La persona eletta alla carica di giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] presta giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica [di Polonia] entro 30 giorni dalla data della sua elezione (…)». |
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38 |
L’articolo 1, punto 4, lettera b), della legge di modifica del 19 novembre 2015 ha inserito nella legge del 25 giugno 2015 sulla Corte costituzionale l’articolo 21, paragrafo 1a, così formulato: «Con la prestazione del giuramento inizia il mandato del giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)]». |
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39 |
L’articolo 1 della legge di modifica del 19 novembre 2015 ha abrogato, con il suo punto 5, l’articolo 137 della legge del 25 giugno 2015 sulla Corte costituzionale e ha inserito, con il suo punto 6, in quest’ultima legge, l’articolo 137a che prevedeva, per quanto riguarda i giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) il cui mandato scadeva nel 2015, che la proposta di cui all’articolo 19, paragrafo 2, dovesse essere presentata entro sette giorni dalla data di entrata in vigore di detto articolo 137a. |
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40 |
L’articolo 2 della legge di modifica del 19 novembre 2015 ha disposto quanto segue: «Il mandato dell’attuale presidente e dell’attuale vicepresidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] scade tre mesi dopo la data di entrata in vigore della legge». |
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41 |
Il 22 luglio 2016 il Sejm (Camera bassa del Parlamento) ha adottato l’ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (legge che disciplina la Corte costituzionale) (Dz. U. posizione 1157; in prosieguo: la «legge del 22 luglio 2016 sulla Corte costituzionale»), destinata a sostituire la legge del 25 giugno 2015 sulla Corte costituzionale e che doveva entrare in vigore il 16 agosto 2016. |
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42 |
L’articolo 16, paragrafi 4 e 7, della legge del 22 luglio 2016 sulla Corte costituzionale così recitava: «4. La seduta della sessione dell’assemblea generale relativa all’elezione dei candidati alla carica di presidente o di vicepresidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] è presieduta dal giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] più anziano partecipante all’assemblea generale. (…) 7. Si procede all’elezione dei candidati se all’assemblea generale partecipano almeno dieci giudici sul numero totale dei giudici appartenenti al [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] quale stabilito nell’articolo 194, paragrafo 1, della [Costituzione polacca]. Ciascun giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] che partecipa alla procedura di elezione dispone di un solo voto e può votare per un solo candidato». |
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43 |
Ai sensi dell’articolo 90 della legge del 22 luglio 2016 sulla Corte costituzionale: «Il presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] assegna ai collegi giudicanti i giudici del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] che hanno prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica [di Polonia] ma che non si sono ancora insediati alla data di entrata in vigore della presente legge, e affida loro i procedimenti». |
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44 |
Con sentenza dell’11 agosto 2016 (procedimento K 39/16), il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato che l’articolo 90 della legge del 22 luglio 2016 sulla Corte costituzionale era incompatibile con l’articolo 194, paragrafo 1, della Costituzione polacca. |
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45 |
Il 13 dicembre 2016, il Sejm (Camera bassa del Parlamento) ha adottato l’ustawa przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (legge recante disposizioni di esecuzione della legge che disciplina l’organizzazione della Corte costituzionale e la procedura dinanzi ad essa e della legge che disciplina lo status dei giudici della Corte costituzionale) (Dz. U. posizione 2074; in prosieguo: la «legge recante disposizioni di esecuzione»), la quale è entrata in vigore, per alcune di tali disposizioni, il 20 dicembre 2016. |
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46 |
L’articolo 3 di tale legge ha abrogato la legge del 22 luglio 2016 sulla Corte costituzionale. |
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47 |
L’articolo 18 della legge recante disposizioni di esecuzione prevede che il Presidente della Repubblica di Polonia possa designare un giudice di tale organo giurisdizionale quale facente funzione di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). |
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48 |
L’articolo 20 di tale legge prevede quanto segue: «Il giudice facente funzione di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] svolge, entro un mese a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge, la procedura di presentazione al Presidente della Repubblica di Polonia dei candidati alla carica di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] alle condizioni previste dall’articolo 21». |
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49 |
L’articolo 21 di detta legge, che stabilisce la procedura di designazione dei candidati alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ai fini della loro presentazione al Presidente della Repubblica di Polonia, così dispone: «1. Il giudice facente funzione di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] convoca senza indugio una riunione dell’assemblea generale relativa alla presentazione al Presidente della Repubblica di Polonia di candidati alla carica di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] e notifica ai giudici del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] la data di tale riunione. 2. I giudici del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] che hanno prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica di Polonia partecipano alla riunione di cui al paragrafo 1. Il giudice facente funzione di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] stabilisce l’ordine del giorno e presiede la seduta. 3. L’assemblea generale seleziona i candidati alla carica di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] mediante votazione, conformemente ai principi enunciati ai paragrafi da 4 a 9. 4. Ogni giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] di cui al paragrafo 2 può presentarsi alla procedura di selezione dei candidati alla carica di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)]. Il giudice facente funzione di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] raccoglie le candidature a decorrere dal giorno della pubblicazione della data della riunione dell’assemblea generale di cui al paragrafo 1 fino all’apertura di detta riunione. 5. I cognomi e i nomi dei giudici del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] proposti conformemente al paragrafo 4 sono riportati nella scheda elettorale in ordine alfabetico. Le candidature proposte sono votate contestualmente. Il voto è valido se il segno “x” o “+” (due linee incrociate) risulta tracciato nella casella prevista a tal fine sulla scheda di voto accanto al cognome di un giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)]. La votazione si svolge a scrutinio segreto. (…) 7. L’assemblea generale presenta come candidati alla carica di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)], adottando una delibera, tutti i giudici del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] che hanno ottenuto almeno cinque voti nella votazione di cui al paragrafo 5. 8. Se il numero di voti richiesto di cui al paragrafo 7 è stato ottenuto da un solo giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)], l’assemblea generale presenta come candidati alla carica di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)], adottando una delibera, il giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] che ha ottenuto il numero richiesto di almeno cinque voti e il giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i giudici del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] che non hanno raggiunto il numero richiesto di almeno cinque voti. 9. Qualora, nel caso di cui al paragrafo 8, più di un giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] abbia ricevuto il numero più elevato di voti tra i giudici del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] che non hanno ottenuto il numero di voti richiesto conformemente al paragrafo 7, l’assemblea generale, unitamente al giudice del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] che ha ottenuto almeno cinque voti, presenta come candidati alla carica di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)], adottando una delibera, tutti i giudici del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] che hanno ottenuto lo stesso numero di voti più elevato. (…) 11. Qualora la procedura prevista ai paragrafi da 4 a 9 non abbia condotto alla designazione di almeno due giudici del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] quali candidati dell’assemblea generale alla carica di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)], il giudice facente funzione di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)] toglie la seduta e convoca nuovamente l’assemblea generale ai fini della presentazione di candidati alla carica di presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)]. (…)». |
Fatti
Procedure relative alla nomina di tre giudici e della presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)
Procedura relativa alla nomina di tre giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nel dicembre 2015
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Con delibere dell’8 ottobre 2015 adottate nel corso della settima legislatura, il Sejm (Camera bassa del Parlamento) ha eletto cinque persone alla carica di giudice del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Tre di loro, vale a dire R.H., A.J. e K.Ś., dovevano sostituire giudici il cui mandato scadeva il 6 novembre 2015, e due di loro giudici il cui mandato scadeva nel dicembre 2015. |
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51 |
L’ottava legislatura del Sejm (Camera bassa del Parlamento), conseguente alle elezioni parlamentari del 25 ottobre 2015, ha tenuto la sua prima sessione il 12 novembre 2015. Il 25 novembre 2015, il Sejm (Camera bassa del Parlamento) ha adottato cinque delibere, che dichiaravano l’«assenza di effetti giuridici» delle delibere dell’8 ottobre 2015 e invitavano il Presidente della Repubblica di Polonia a non ricevere il giuramento delle persone elette con queste ultime delibere. |
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52 |
Con delibere del 2 dicembre 2015 il Sejm (Camera bassa del Parlamento) ha eletto cinque persone alla carica di giudice del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Tre di loro, vale a dire H.C., L.M. e M. M., dovevano sostituire i giudici il cui mandato era scaduto il 6 novembre 2015, e due di loro i giudici il cui mandato scadeva nel dicembre 2015. Il 3 e il 9 dicembre 2015, queste cinque persone hanno prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica di Polonia. Tuttavia, il 3 dicembre 2015 il presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha rifiutato che quattro dei suddetti giudici, che avevano prestato giuramento, si insediassero fino a quando non fosse stata chiarita la questione della validità della loro elezione da parte del Sejm (Camera bassa del Parlamento). |
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Con sentenza del 3 dicembre 2015 (procedimento K 34/15), il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha statuito su un ricorso di legittimità costituzionale concernente varie disposizioni della legge del 25 giugno 2015 sulla Corte costituzionale. Tale giudice, in sostanza, ha dichiarato che, conformemente all’articolo 194, paragrafo 1, della Costituzione polacca, spettava al Sejm (Camera bassa del Parlamento) in carica durante la legislatura nella quale il mandato di nove anni di un giudice del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) era scaduto eleggere un nuovo giudice. In tale contesto lo stesso Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha accertato, tra l’altro, che l’articolo 137 della legge del 25 giugno 2015 sulla Corte costituzionale era conforme alla Costituzione nella parte in cui riguardava i giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) il cui mandato era scaduto il 6 novembre 2015, ma incostituzionale nella parte in cui riguardava i giudici di tale organo giurisdizionale il cui mandato scadeva nel dicembre 2015. |
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54 |
Di conseguenza, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato valida l’elezione dell’8 ottobre 2015, durante la settima legislatura del Sejm (Camera bassa del Parlamento), con la quale sono stati designati tre giudici destinati a sostituire i giudici il cui mandato doveva scadere il 6 novembre 2015. Inoltre, tale organo giurisdizionale ha sottolineato che il Presidente della Repubblica di Polonia era tenuto a ricevere il giuramento dei tre suddetti giudici, in quanto lo stesso non disponeva di alcun potere discrezionale al riguardo. Per contro, lo stesso Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha sottolineato che il Sejm (Camera bassa del Parlamento) non era legittimato a procedere, durante la settima legislatura, all’elezione di due giudici per sostituire i giudici il cui mandato doveva scadere nel dicembre 2015. |
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55 |
Con sentenza del 9 dicembre 2015 (procedimento K 35/15) il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato incompatibile con l’articolo 194, paragrafo 1, della Costituzione polacca, in combinato disposto con l’articolo 7 della stessa, l’articolo 1, punto 6, della legge di modifica del 19 novembre 2015 in quanto, in sostanza, l’articolo 137a da esso inserito nella legge del 25 giugno 2015 sulla Corte costituzionale prevedeva l’elezione, nel corso dell’ottava legislatura del Sejm (Camera bassa del Parlamento), di giudici in sostituzione di quelli il cui mandato era scaduto durante la settima legislatura. Per contro il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha confermato, come nella sua sentenza del 3 dicembre 2015, la conformità alla Costituzione polacca dell’articolo 137 della legge del 25 giugno 2015 sulla Corte costituzionale quale base giuridica per l’elezione da parte del Sejm (Camera bassa del Parlamento), nel corso della settima legislatura, di tre giudici in sostituzione dei giudici il cui mandato era scaduto il 6 novembre 2015. Inoltre il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato che l’elezione, nel corso dell’ottava legislatura, sulla base dell’articolo 137a della legge del 25 giugno 2015 sulla Corte costituzionale, introdotto dalla legge di modifica del 19 novembre 2015, di tre giudici destinati a sostituire quelli il cui mandato era scaduto il 6 novembre 2015 avrebbe avuto l’effetto di portare a diciotto il numero di giudici che compongono il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). |
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56 |
Nonostante tali due sentenze del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), nessuna delle tre persone elette l’8 ottobre 2015 dal Sejm (Camera bassa del Parlamento) per sostituire i giudici il cui mandato era scaduto il 6 novembre 2015 ha prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica di Polonia e si è insediata in detto organo giurisdizionale. |
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57 |
Il 12 gennaio 2016 A.R., allora presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), ha autorizzato le due persone elette dal Sejm (Camera bassa del Parlamento) il 2 dicembre 2015 in sostituzione dei due giudici il cui mandato era scaduto nel dicembre 2015 ad insediarsi al Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). |
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58 |
Il 19 dicembre 2016, è terminato il mandato di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) conferito ad A.R. |
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Il 20 dicembre 2016, conformemente all’articolo 18 della legge recante disposizioni di esecuzione, il Presidente della Repubblica di Polonia ha designato la giudice J.P. quale facente funzione di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Alla stessa data J.P. ha autorizzato H.C., L.M. e M. M., che erano stati eletti dal Sejm (Camera bassa del Parlamento) il 2 dicembre 2015 in sostituzione dei tre giudici il cui mandato era scaduto il 6 novembre 2015, ad insediarsi al Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). |
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60 |
Poiché due giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) erano deceduti nel luglio e nel dicembre 2017, il Sejm (Camera bassa del Parlamento) ha eletto due nuovi giudici per sostituirli il 19 settembre 2017 e il 30 gennaio 2018. Nessuno di loro era fra i tre giudici eletti l’8 ottobre 2015 per sostituire i giudici il cui mandato era scaduto il 6 novembre 2015. |
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61 |
Con sentenza del 7 maggio 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia (CE:ECHR:2021:0507JUD000490718, §§ 290 e 291), la Corte europea dei diritti dell’uomo, adita da una società il cui ricorso costituzionale era stato respinto dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), ha dichiarato che la nomina a membro di quest’ultimo organo giurisdizionale di M. M., uno dei giudici componenti del collegio che aveva esaminato il suo ricorso costituzionale, era stata viziata da gravi irregolarità, che violavano l’essenza stessa del diritto a un «tribunale costituito per legge» sancito dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). La Corte europea dei diritti dell’uomo ha concluso che la ricorrente era stata privata di tale diritto a causa della partecipazione di M. M. al procedimento dinanzi al Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). |
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62 |
Per giungere a tale conclusione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato che vi era stata una manifesta violazione del diritto polacco in materia di nomina dei giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) sia da parte del Sejm (Camera bassa del Parlamento) sia da parte del Presidente della Repubblica di Polonia. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato che, il 2 dicembre 2015, durante l’ottava legislatura, il Sejm (Camera bassa del Parlamento) aveva eletto tre persone alla carica di giudice nel Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), tra cui M. M., in sostituzione di tre giudici il cui mandato era scaduto il 6 novembre 2015, sebbene a tale carica fossero già state designate tre persone elette dal Sejm (Camera bassa del Parlamento) l’8 ottobre 2015, durante la settima legislatura. Peraltro, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato che il Presidente della Repubblica di Polonia aveva rifiutato di ricevere il giuramento delle tre persone elette l’8 ottobre 2015, mentre aveva fatto prestare giuramento alle tre persone elette il 2 dicembre 2015 (§§ da 261 a 270 e 275). |
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63 |
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha giudicato che la violazione così commessa riguardava una norma fondamentale del diritto polacco applicabile all’elezione dei giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), ossia l’articolo 194, paragrafo 1, della Costituzione polacca, e che detta violazione era di gravità tale da compromettere la legittimità della procedura elettorale e da pregiudicare l’essenza stessa del diritto a un «tribunale costituito per legge» nonché il principio dello Stato di diritto (§§ da 276 a 287). |
Procedura relativa alla nomina della presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)
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64 |
Il 20 dicembre 2016, alle ore 9:30, J.P., che era stata appena designata quale facente funzione di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), ha convocato una riunione dell’assemblea generale per lo stesso giorno alle ore 13:30, al fine di eleggere i candidati alla carica di presidente di tale organo giurisdizionale da presentare al Presidente della Repubblica di Polonia. Uno dei giudici ha chiesto il rinvio dell’assemblea generale spiegando che, tenuto conto della brevità del termine di convocazione, non tutti i giudici sarebbero stati in grado di partecipare all’assemblea generale. J.P. non ha accolto tale domanda. |
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65 |
Dei quattordici giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) che erano quindi presenti all’assemblea generale solo sei giudici, tra cui H.C., L.M. e M. M., hanno allora accettato di partecipare all’elezione dei candidati alla carica di presidente di detto organo giurisdizionale. Poiché J.P. aveva ottenuto cinque voti e M. M. un voto, sono stati presentati al Presidente della Repubblica di Polonia quali candidati a detta carica. |
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Il 21 dicembre 2016, il Presidente della Repubblica di Polonia ha nominato J.P. alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). |
Sentenze del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 14 luglio 2021 e del 7 ottobre 2021
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Il 14 luglio 2021 e il 7 ottobre 2021, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha emesso due sentenze riguardanti la compatibilità con la Costituzione polacca della giurisprudenza della Corte relativa, in particolare, all’obbligo, incombente alla Repubblica di Polonia ex articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva (in prosieguo: le «sentenze controverse»). |
Sentenza del 14 luglio 2021
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Il 14 luglio 2021 il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha emesso la sentenza nel procedimento P 7/20, la cui motivazione è stata pubblicata il 7 ottobre 2021 (in prosieguo: la «sentenza del 14 luglio 2021»). |
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In tale sentenza il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), adito dall’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»), ha esaminato la questione della compatibilità con la Costituzione polacca dei provvedimenti provvisori adottati nei confronti della Repubblica di Polonia con l’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277), in particolare di quello che le impone di sospendere l’applicazione delle disposizioni legislative che attribuiscono a tale sezione la competenza nei procedimenti disciplinari relativi ai giudici. |
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Il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato che, «poiché la [Corte] impone obblighi ultra vires alla Repubblica di Polonia, in quanto Stato membro dell’Unione europea, adottando provvedimenti provvisori relativi all’organizzazione e alla competenza dei giudici polacchi e alla procedura dinanzi a tali giudici, l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 279 TFUE, è contrario all’articolo 2, all’articolo 7, all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 90, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della Costituzione [polacca], cosicché non valgono, per esso, i principi del primato e dell’applicazione diretta enunciati dall’articolo 91, paragrafi da 1 a 3, della Costituzione [polacca]». |
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71 |
Per quanto riguarda gli effetti della sentenza del 14 luglio 2021, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato che «le norme introdotte (…) dalla Corte», che sono state adottate ultra vires, erano contrarie alla Costituzione polacca. Tale organo giurisdizionale ha inoltre rilevato quanto segue: «Conformemente all’articolo 190, paragrafo 1, della Costituzione [polacca], la presente sentenza, che constata l’incompatibilità gerarchica della norma contestata con la Costituzione [polacca], è definitiva e universalmente vincolante. La sentenza del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] è valida per tutti i destinatari che applicano il diritto [dell’Unione] nel territorio della Repubblica di Polonia. (…) La sentenza del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] ha effetti ex tunc ed è direttamente applicabile. La decisione secondo cui un atto dell’Unione impone obblighi ultra vires alla Repubblica di Polonia per quanto riguarda l’organizzazione e la competenza dei suoi organi giurisdizionali nonché la procedura dinanzi ad essi implica che, a tale proposito, la norma su cui si interroga il giudice non ha alcun effetto giuridico nel territorio della Repubblica di Polonia. In particolare, il principio dell’effetto diretto (applicazione diretta) e il principio del primato del diritto dell’Unione sulle leggi nazionali, previsti dall’articolo 91, paragrafi da 1 a 3, della Costituzione [polacca], non si applicano agli atti normativi emanati ultra vires dagli organi, dalle istituzioni e dagli organismi dell’Unione». |
Sentenza del 7 ottobre 2021
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72 |
Il 7 ottobre 2021, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), adito dal presidente del Consiglio dei ministri e riunito in seduta plenaria, ha pronunciato la sentenza nel procedimento K 3/21 (in prosieguo: la «sentenza del 7 ottobre 2021»), la cui motivazione è stata pubblicata il 16 novembre 2022 e il cui dispositivo, pubblicato a sua volta il 12 ottobre 2021, così recita: «1. L’articolo 1, primo e secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, [TUE] (…), nei limiti in cui l’Unione europea, istituita da Stati uguali e sovrani, la quale crea “un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa”, la cui integrazione, basata sul diritto dell’Unione europea e sulla sua interpretazione da parte della [Corte], segna una “nuova tappa”, in cui:
è contrario all’articolo 2, all’articolo 8 e all’articolo 90, paragrafo 1, della Costituzione [polacca]. 2. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], nei limiti in cui, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, conferisce agli organi giurisdizionali nazionali (agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, militari e al Sąd Najwyższy [(Corte suprema)]) competenze a:
3. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 2 [TUE], nei limiti in cui, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e di assicurare l’indipendenza dei giudici, conferiscono agli organi giurisdizionali nazionali (agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, militari e al Sąd Najwyższy [(Corte suprema)]) competenze a:
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Procedimento precontenzioso
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73 |
Il 22 dicembre 2021, la Commissione ha inviato alla Repubblica di Polonia una lettera di diffida. |
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74 |
In tale lettera, la Commissione ha dichiarato che, a causa dell’interpretazione della Costituzione polacca adottata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), in particolare nelle sentenze controverse, la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dei principi generali dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione e aveva violato l’effetto vincolante delle sentenze della Corte. La Commissione ha altresì ritenuto che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) non soddisfacesse il requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e che, anche sotto tale aspetto, detto Stato membro fosse venuto meno all’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. |
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75 |
Nella sua risposta del 18 febbraio 2022, la Repubblica di Polonia ha contestato le censure sollevate dalla Commissione. |
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76 |
Con lettera del 15 luglio 2022, la Commissione ha inviato un parere motivato alla Repubblica di Polonia, sostenendo che quest’ultima:
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77 |
Nella sua risposta del 14 settembre 2022 la Repubblica di Polonia ha sostenuto che tutte queste censure erano infondate. |
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In tali circostanze la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso. |
Procedimento dinanzi alla Corte
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79 |
Con decisioni del presidente della Corte, rispettivamente, del 23 ottobre 2023 e del 7 novembre 2023, il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi sono stati autorizzati a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. |
Sul ricorso
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Il ricorso della Commissione contiene tre censure. |
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81 |
Con la prima e con la seconda censura, la Commissione deduce che le sentenze controverse violano gli obblighi incombenti alla Repubblica di Polonia in forza, da un lato, dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e, dall’altro, dei principi dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché del principio dell’effetto vincolante delle sentenze della Corte. La terza censura verte su una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE a causa di irregolarità nelle procedure di nomina di tre membri del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nel dicembre 2015 e della presidente di tale organo giurisdizionale nel dicembre 2016. |
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82 |
La Repubblica di Polonia, nel suo controricorso, ha chiesto alla Corte di respingere il ricorso in quanto interamente infondato. Tuttavia, nella sua controreplica, tale Stato membro ha espressamente ritirato detto controricorso e ha pienamente riconosciuto le censure sollevate dalla Commissione, sottolineando di condividere gli argomenti dedotti da tale istituzione. |
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83 |
Ciò posto, i fatti alla base dell’inadempimento contestato nel presente ricorso possono essere considerati dimostrati [v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2023, Commissione/Ungheria (Raccolta delle acque reflue urbane),C-587/22, EU:C:2023:963, punto 27]. |
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84 |
Tuttavia, spetta alla Corte accertare la sussistenza o meno dell’inadempimento contestato anche qualora lo Stato interessato non contesti o non contesti più tale inadempimento (v., in tal senso, sentenze del 16 gennaio 2014, Commissione/Spagna, C-67/12, EU:C:2014:5, punto 30, e del 14 settembre 2017, Commissione/Grecia, C-320/15, EU:C:2017:678, punto 21). |
Sulla prima censura
Argomenti delle parti
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Con la prima censura, che consta di due parti, la Commissione sostiene che la Repubblica di Polonia è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Tale inadempimento deriverebbe dall’interpretazione della Costituzione polacca effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) in entrambe le sentenze controverse. |
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86 |
A sostegno della prima parte della prima censura la Commissione deduce l’incompatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, della sentenza del 7 ottobre 2021. |
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87 |
Secondo detta istituzione, dai punti 2 e 3 del dispositivo di tale sentenza si evince che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha respinto l’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE adottata nella giurisprudenza della Corte, in particolare in quella derivante dalle sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) (C-824/18, EU:C:2021:153), e del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798). |
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88 |
Da tale giurisprudenza emergerebbe che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta alla limitazione e, a fortiori, alla soppressione del controllo giurisdizionale di delibere come quelle adottate dalla KRS nell’ambito delle procedure di nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema). Da detta giurisprudenza risulterebbe altresì che la verifica della regolarità di tali procedure di nomina costituirebbe parte integrante del requisito, enunciato dal diritto dell’Unione, di un «giudice precostituito per legge», cosicché gli organi giurisdizionali nazionali sarebbero autorizzati, nel caso in cui valutino la legittimità di una decisione giudiziaria, a verificare la legittimità della procedura di nomina del giudice che ha emesso una decisione contestata. |
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89 |
Orbene, in primo luogo, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), al punto 2, lettera b), e al punto 3, lettera b), del dispositivo nonché ai punti 6.2, 6.4, 6.5, 8.3 e 8.5 della motivazione in diritto della sentenza del 7 ottobre 2021, avrebbe dichiarato incompatibili con gli articoli 2 e 7, 8, paragrafo 1, 90, paragrafo 1, 178, paragrafo 1, 186, paragrafo 1, e 190, paragrafo 1, della Costituzione polacca gli effetti derivanti dall’applicazione, da parte degli organi giurisdizionali nazionali, dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) (C-824/18, EU:C:2021:153). Il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) avrebbe fondato le sue conclusioni sulla propria interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, senza tener conto di quella della Corte, e avrebbe respinto la competenza degli organi giurisdizionali nazionali, derivante da tale disposizione, da un lato, a decidere delle controversie sulla base di disposizioni nazionali che non sono più in vigore a seguito della loro abrogazione da parte del legislatore nazionale o della loro dichiarazione di incostituzionalità da parte del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nonché, dall’altro, a valutare la legittimità di una delibera della KRS che proponga al Presidente della Repubblica di Polonia di nominare i candidati ivi menzionati alla carica di giudice. |
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In secondo luogo, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), al punto 3, lettere a) e c), del dispositivo della sentenza del 7 ottobre 2021, avrebbe dichiarato incompatibile con gli articoli 2, 8, paragrafo 1, 90, paragrafo 1, e 179, in combinato disposto con l’articolo 144, paragrafo 3, punto 17, della Costituzione polacca, la competenza degli organi giurisdizionali nazionali, quale risulta dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a controllare la legittimità della procedura di nomina di un giudice, a pronunciarsi sull’irregolarità della procedura di nomina di un giudice e a considerare inesistente la decisione emessa da un giudice nominato nell’ambito di una simile procedura. |
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91 |
In proposito, dai punti 6.4 e 8.4 della motivazione in diritto di tale sentenza si evincerebbe che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) avrebbe dichiarato incompatibile con la Costituzione polacca l’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE adottata dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798), secondo la quale gli organi giurisdizionali nazionali sono autorizzati, in forza di tale disposizione, a verificare, in casi specifici, la regolarità della procedura di nomina di un giudice alla luce dei requisiti derivanti dalla stessa. |
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92 |
Anche sotto tale profilo il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) si sarebbe fondato sulla propria interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE senza tener conto della giurisprudenza della Corte. In generale esso contesterebbe la facoltà per gli organi giurisdizionali nazionali di verificare, sulla base dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la regolarità della procedura di nomina di un giudice al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva. Orbene, l’esclusione in via generale di tale facoltà sarebbe incompatibile con il requisito di un «giudice precostituito per legge» ai sensi del diritto dell’Unione, imperniato specificamente su una valutazione della legittimità della procedura di nomina dei giudici come interpretata, in particolare, nelle sentenze del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232), e del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798). |
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93 |
A sostegno della seconda parte della prima censura la Commissione deduce l’incompatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE della sentenza del 14 luglio 2021. |
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94 |
In detta sentenza il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) avrebbe dichiarato che, in conformità con il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, i provvedimenti provvisori imposti dalla Corte in forza dell’articolo 279 TFUE possono essere applicati direttamente dagli organi di uno Stato membro, segnatamente dagli organi giurisdizionali, soltanto qualora tali provvedimenti rientrino nel «principio di attribuzione delle competenze all’Unione» e rispettino l’identità costituzionale dello Stato membro interessato nonché i principi di sussidiarietà e proporzionalità. |
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95 |
Orbene nel caso di specie, secondo il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), i provvedimenti provvisori relativi all’organizzazione e al funzionamento degli organi giurisdizionali polacchi e alla procedura dinanzi ad essi, disposti dall’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277), sarebbero stati adottati ultra vires in quanto i Trattati non avrebbero conferito una competenza all’Unione riguardo all’organizzazione e alle competenze degli organi giurisdizionali polacchi nonché alla procedura dinanzi a tali organi giurisdizionali, poiché questi ultimi riflettono l’identità costituzionale della Repubblica di Polonia. |
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96 |
Inoltre, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) avrebbe dichiarato che tali provvedimenti provvisori violerebbero i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto interferirebbero in modo sproporzionato nell’organizzazione del potere giudiziario polacco privando i giudici della Sezione disciplinare della facoltà di decidere su procedimenti disciplinari, il che sarebbe contrario al principio di indipendenza dei giudici. |
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97 |
Secondo la Commissione il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha manifestamente violato il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, giudicando che la Corte aveva statuito ultra vires e mettendo quindi in discussione la competenza di quest’ultima ad adottare provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE, qualora tali provvedimenti si rivelino necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge. L’interpretazione della Costituzione polacca effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) osterebbe al riconoscimento dell’effetto vincolante di tali provvedimenti provvisori adottati dalla Corte, il che costituirebbe una violazione manifesta dei requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretato dalla Corte. |
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98 |
L’argomento del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), secondo cui è al fine di preservare l’indipendenza dei giudici polacchi che esso si oppone all’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE effettuata dalla Corte e ai suoi provvedimenti provvisori diretti a garantire l’applicazione di tale disposizione, dovrebbe essere respinto. Infatti, come avrebbe spiegato la Corte nell’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277), i provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione miravano proprio a preservare l’indipendenza dei giudici degli organi giurisdizionali polacchi, e non a indebolirla. |
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99 |
La Repubblica di Polonia ritiene che la prima censura sia fondata. |
Giudizio della Corte
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100 |
Prima di iniziare l’esame della prima censura, occorre ricordare che l’obbligo degli Stati membri di rispettare le disposizioni dei Trattati grava su tutte le loro autorità, ivi comprese, nell’ambito delle loro competenze, tutte le autorità giurisdizionali. Pertanto l’inadempimento di uno Stato membro può, in linea di principio, essere dichiarato ai sensi dell’articolo 258 TFUE indipendentemente dall’organo di tale Stato la cui azione o inerzia sia all’origine della trasgressione accertata, anche se si tratti di un’istituzione costituzionalmente indipendente [v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta), C-416/17, EU:C:2018:811, punti 106 e 107 nonché giurisprudenza citata]. |
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101 |
Ciò posto, la giurisprudenza della Corte costituzionale di uno Stato membro può essere oggetto di un ricorso per inadempimento qualora essa possa comportare un inadempimento, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione. |
– Sulla prima parte della prima censura
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102 |
Secondo una giurisprudenza costante, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, segnatamente l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, rientri nella competenza di tali Stati, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dagli articoli 2 e 19 TUE [v., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2021, Repubblika, C-896/19, EU:C:2021:311, punto 48, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punto 63 e giurisprudenza citata]. |
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103 |
Più precisamente, gli Stati membri devono provvedere affinché le norme da essi stabilite in forza di detta competenza non violino le prescrizioni derivanti dagli articoli 2 e 19 TUE né pregiudichino la loro effettiva applicazione. |
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104 |
Ciò può valere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative ai requisiti sostanziali e alle modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se del caso, le norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di tali procedure di nomina [v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C-824/18, EU:C:2021:153, punto 68 e giurisprudenza citata]. |
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105 |
Per quanto concerne gli obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, tale disposizione, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti agli individui in forza di detto diritto [sentenze del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 217, nonché del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 39]. |
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106 |
Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti agli individui in forza del diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Una siffatta tutela giurisdizionale è altresì sancita dagli articoli 6 e 13 CEDU, la cui sostanza corrisponde all’articolo 47 della Carta. Quest’ultima disposizione deve, pertanto, essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione di detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma [v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, punto 89, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punto 69 e giurisprudenza citata]. |
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107 |
Affinché tale tutela giurisdizionale effettiva sia assicurata ciascuno Stato membro deve garantire, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che gli organi che sono chiamati, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che fanno quindi parte del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva tra cui, in particolare, le garanzie di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta [v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punti 220 e 221; del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 40, e del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punti 70 e 71 nonché giurisprudenza citata]. |
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108 |
Occorre, in particolare, sottolineare che i requisiti di indipendenza e imparzialità dei giudici costituiscono un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti a ciascun individuo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto. Tali requisiti, previsti in particolare all’articolo 19 TUE, concretizzano dunque uno dei valori fondamentali dell’Unione e degli Stati membri sanciti dall’articolo 2 TUE, che definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune e il cui rispetto si impone sia all’Unione sia agli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 71; del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, punto 94, nonché del 29 luglio 2024, Valančius, C-119/23, EU:C:2024:653, punti 46 e 47). |
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109 |
Occorre evidenziare, a tal riguardo, che spetta alla Corte, nell’ambito del compito affidatole dall’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, TUE, garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati. |
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110 |
Come risulta da una giurisprudenza costante, poiché la Corte detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva e vincolante del diritto dell’Unione, spetta alla Corte stessa precisare i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, per quanto riguarda i criteri di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge dei giudici. Al fine di garantire un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri, come richiesto dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, tali requisiti non possono dipendere dall’interpretazione di disposizioni del diritto nazionale, né dall’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione seguita da un organo giurisdizionale nazionale, che non corrisponda a quella della Corte [v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punto 79 e giurisprudenza citata]. |
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111 |
A tal riguardo, occorre ricordare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, che ha proprio lo scopo di assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C-791/19, EU:C:2021:596, punto 222 e giurisprudenza citata]. |
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112 |
Un organo giurisdizionale nazionale deve pertanto avviare tale procedimento qualora nutra dubbi sulla compatibilità del suo diritto nazionale con una disposizione del diritto dell’Unione che richiedano l’interpretazione di quest’ultima. |
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113 |
Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, è pacifico che tale disposizione pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso, che non è accompagnato da alcuna condizione con riferimento all’indipendenza che deve caratterizzare gli organi giurisdizionali chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C-824/18, EU:C:2021:153, punto 146]. |
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114 |
Pertanto, gli organi giurisdizionali nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, il diritto dell’Unione sono tenuti a garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto e quindi di detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, disapplicando all’occorrenza, in virtù dell’efficacia diretta di tale disposizione, qualsiasi disposizione nazionale contraria a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, punto 61, e del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C- 811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 252 e giurisprudenza citata). |
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115 |
Perciò, in caso di accertata violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, il diritto dell’Unione disapplichino, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali contrarie a tale articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, indipendentemente dal fatto che esse siano di origine legislativa o costituzionale, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di dette disposizioni in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393, punto 251, nonché del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 53 e giurisprudenza citata]. |
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116 |
Il rispetto di tale obbligo di applicare integralmente qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta deve essere considerato indispensabile per garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri, come richiesta dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 54]. |
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117 |
Di conseguenza, è incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi legislativa, amministrativa o giudiziaria la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell’Unione per il fatto che sia negato al giudice competente ad applicare questo diritto il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme direttamente applicabili del diritto dell’Unione [sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punto 272 e giurisprudenza citata]. |
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118 |
In tal senso nella sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) (C-824/18, EU:C:2021:153), la Corte, che era stata investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nell’ambito di un ricorso proposto da candidati alla carica di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) avverso alcune delibere della KRS, ha dichiarato in sostanza, ai punti 128, 136 e 139 di detta sentenza, che tale disposizione osta a modifiche legislative nazionali che privino di effettività e poi sopprimano totalmente il controllo giurisdizionale delle delibere adottate da un organo di tale natura nell’ambito delle procedure di nomina dei giudici. La Corte ha rilevato che, se detto organo non offre garanzie di indipendenza sufficienti, l’esistenza di un ricorso giurisdizionale a disposizione dei candidati non selezionati, ancorché limitato alla verifica dell’assenza di eccesso o di sviamento di potere, di errori di diritto o di errori manifesti di valutazione, risulta necessaria per preservare la procedura di nomina dei giudici da influenze dirette o indirette. |
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119 |
La Corte ha inoltre precisato, nella medesima sentenza, gli obblighi derivanti dal principio del primato a cui era soggetto il giudice del rinvio in assenza di designazione, da parte del legislatore nazionale, di un organo giurisdizionale, diverso dal giudice del rinvio, che soddisfacesse i requisiti di indipendenza derivanti dal diritto dell’Unione e che fosse chiamato a dirimere le controversie instaurate dinanzi al giudice del rinvio dopo aver ricevuto una risposta della Corte alle questioni sottopostele da detto giudice. In tal senso, la Corte ha stabilito, al punto 149 della medesima sentenza, che nel caso di specie l’unico modo effettivo per il giudice del rinvio di porre rimedio alle violazioni dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE che potevano derivare dall’adozione della legge nazionale in esame, la quale lo aveva sostanzialmente privato di qualsiasi competenza effettiva a statuire nel merito in queste stesse controversie, controllando le delibere della KRS, consisteva, per detto giudice, nel continuare ad esercitare la competenza giurisdizionale in base alla quale esso aveva investito la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi delle norme nazionali fino ad allora applicabili. |
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120 |
Inoltre, ai punti 154, 155 e 161 della sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798), la Corte ha precisato gli obblighi incombenti all’organo giurisdizionale nazionale che ha adito la Corte in via pregiudiziale, qualora tale organo giurisdizionale giunga alla conclusione che dall’insieme delle condizioni e delle circostanze concomitanti alla procedura di nomina di un giudice nazionale risulti che quest’ultima è avvenuta in palese violazione di norme fondamentali, facenti parte integrante dell’istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario di cui trattasi, e che l’integrità del risultato al quale ha condotto detta procedura sia messa a repentaglio, suscitando dubbi legittimi, nella mente dei soggetti dell’ordinamento, quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice interessato. In un caso del genere, dai requisiti posti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dal principio del primato del diritto dell’Unione discende che detto organo giurisdizionale nazionale deve considerare inesistente la decisione in questione pronunciata da tale giudice, qualora una siffatta conseguenza sia indispensabile alla luce della situazione procedurale in esame per garantire il primato del diritto dell’Unione, senza che alcuna disposizione di diritto nazionale possa ostarvi. |
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121 |
Nel caso di specie, dalla sentenza del 7 ottobre 2021 risulta che l’interpretazione della Costituzione polacca effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) in tale sentenza osta a che i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretato dalla Corte nelle sentenze contemplate in particolare ai punti da 118 a 120 della presente sentenza, possano dispiegare i loro effetti in Polonia e garantire la piena efficacia di tale disposizione. |
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122 |
Infatti, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 50 delle sue conclusioni, dal punto 2, lettera b), e dal punto 3, lettera b), del dispositivo nonché dai punti 6.2, 6.4, 6.5, 8.3 e 8.5 della motivazione in diritto della sentenza del 7 ottobre 2021 risulta che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) respinge gli effetti derivanti, per gli organi giurisdizionali nazionali, dall’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretato dalla Corte, escludendo, in via generale, la competenza di tali organi giurisdizionali a controllare la legittimità delle delibere della KRS che propongano la nomina di candidati a cariche giudiziarie. |
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123 |
In secondo luogo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, dal punto 3, lettere a) e c), del dispositivo nonché dai punti 6.4 e 8.4 della motivazione in diritto della sentenza del 7 ottobre 2021 emerge che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) esclude, in via generale, la competenza degli organi giurisdizionali nazionali, derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a controllare, nell’ambito delle loro competenze, la legittimità delle procedure di nomina dei giudici, compresi gli atti di nomina, a pronunciarsi sull’irregolarità della procedura di nomina di un giudice e, di conseguenza, a considerare inesistente la decisione emessa da un giudice nominato nell’ambito di una siffatta procedura, qualora una simile conseguenza sia indispensabile alla luce della situazione procedurale in esame. |
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124 |
Orbene, la Corte ha già dichiarato che il fatto che un organo giurisdizionale nazionale svolga i compiti che gli sono affidati dai Trattati e rispetti gli obblighi ad esso incombenti in forza di questi ultimi, dando attuazione a una disposizione quale l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non può, per definizione, essergli vietato [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C-615/20 e C-671/20, EU:C:2023:562, punto 85 e giurisprudenza citata]. |
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125 |
Di conseguenza, la sentenza del 7 ottobre 2021 osta a che i giudici polacchi possano applicare, nell’ambito delle loro competenze, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretato dalla Corte in particolare nelle sentenze menzionate ai punti da 118 a 120 della presente sentenza, e attuare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del diritto dei singoli interessati a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. La sentenza del 7 ottobre 2021 è pertanto, come risulta, in particolare, dalle considerazioni di cui ai punti 103, 104, 107, 110, 117 e 119 della presente sentenza, manifestamente incompatibile con i requisiti inerenti a tale disposizione, come interpretata dalla Corte in forza della sua competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva e vincolante del diritto dell’Unione. |
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126 |
Ne consegue che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione polacca effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nella sentenza del 7 ottobre 2021, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. |
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127 |
La prima parte della prima censura della Commissione deve quindi essere accolta. |
– Sulla seconda parte della prima censura
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128 |
La seconda parte della prima censura riguarda la sentenza del 14 luglio 2021, con la quale il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha messo in discussione l’applicazione diretta dei provvedimenti provvisori imposti dalla Corte, ai sensi dell’articolo 279 TFUE, nell’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277). |
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129 |
Secondo le considerazioni contenute segnatamente nei punti da 102 a 104, 107, 109 e 110 della presente sentenza, il controllo del rispetto, da parte degli Stati membri, dei requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretato dalla Corte, rientra pienamente nella competenza della Corte, in particolare quando essa è investita di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punto 62 e giurisprudenza citata]. |
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130 |
Al fine di garantire la piena efficacia di una futura decisione definitiva ed evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte, nonché di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, che è inerente al valore dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE e su cui si fonda l’Unione, l’articolo 279 TFUE conferisce alla Corte la competenza a prescrivere, su domanda di una parte presentata nell’ambito di un procedimento sommario, qualsiasi provvedimento provvisorio che essa ritenga necessario (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C-441/17 R, EU:C:2017:877, punti 94, 97 e 102). |
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131 |
Di conseguenza, le disposizioni nazionali che disciplinano l’organizzazione della giustizia possono essere oggetto, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, non solo di un controllo alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ma anche di provvedimenti provvisori, disposti dalla Corte e diretti, in particolare, alla sospensione di dette disposizioni (v., in tal senso, ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia, C-204/21 R, EU:C:2021:593, punto 54). |
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132 |
A tal riguardo, dall’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte risulta che un provvedimento provvisorio può essere accordato dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la sua concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che è urgente in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente o per garantire l’osservanza di altri provvedimenti provvisori già disposti in precedenza, che esso sia emanato e produca i suoi effetti già prima della decisione nel merito; il giudice del procedimento sommario procede, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v., in tal senso, ordinanze del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C-441/17 R, EU:C:2017:877, punti 99 e 104, nonché del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C-619/18 R, EU:C:2018:1021, punto 29). |
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133 |
Orbene, la piena efficacia del diritto dell’Unione sarebbe messa in discussione se una disposizione di diritto nazionale potesse ostare al riconoscimento dell’effetto vincolante dei provvedimenti provvisori disposti dalla Corte ai sensi dell’articolo 279 TFUE e impedire, di conseguenza, al giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione di dare effetto a tali provvedimenti provvisori al fine di garantire, in particolare, la piena efficacia della futura decisione della Corte sull’esistenza dei diritti invocati ai sensi del diritto dell’Unione. |
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134 |
Nell’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277), la Corte ha disposto, in forza dell’articolo 279 TFUE, la sospensione, fino alla pronuncia della sentenza che doveva porre fine al giudizio nella causa Commissione/Polonia (C-791/19), dell’applicazione delle disposizioni polacche che conferivano alla Sezione disciplinare la competenza a statuire, sia in primo grado sia in appello, nei procedimenti disciplinari relativi a giudici. Inoltre, in detta ordinanza la Corte ha imposto alla Repubblica di Polonia di astenersi, fino alla pronuncia di tale sentenza, dal rimettere i procedimenti pendenti dinanzi alla Sezione disciplinare a un collegio giudicante non rispondente ai requisiti di indipendenza definiti, in particolare, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982). |
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135 |
Al punto 77 di detta ordinanza la Corte ha dichiarato, in sostanza, che non si poteva, prima facie, escludere che le disposizioni nazionali di cui la Commissione chiedeva la sospensione violassero l’obbligo incombente alla Repubblica di Polonia, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di garantire che le decisioni pronunciate nell’ambito di procedimenti disciplinari riguardanti i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari siano controllate da un organo che risponda ai requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello di indipendenza. |
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136 |
La Corte ha concluso, al punto 78 della medesima ordinanza, che, sulla base degli elementi di fatto apportati dalla Commissione nonché degli elementi interpretativi forniti, in particolare, dalla sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (C-619/18, EU:C:2019:531), e dalla sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982), gli argomenti addotti da tale istituzione nell’ambito della seconda censura del primo motivo del ricorso per inadempimento nella causa Commissione/Polonia (C-791/19), su cui si fondava la domanda di provvedimenti provvisori sfociata nell’adozione di tale ordinanza, apparivano, prima facie, non privi di serio fondamento. |
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137 |
Come risulta dal punto 53 dell’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277), la seconda censura del primo motivo di tale ricorso per inadempimento verteva su una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in quanto la Repubblica di Polonia non garantiva l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione disciplinare. |
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138 |
I provvedimenti provvisori disposti dalla Corte in tale ordinanza erano quindi destinati a garantire la piena efficacia della futura sentenza che avrebbe posto fine al giudizio nel ricorso per inadempimento nella causa Commissione/Polonia (C-791/19), consentendo di evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dalla Corte ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. |
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139 |
Nella presente fattispecie, nella sentenza del 14 luglio 2021, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato che i provvedimenti provvisori disposti dalla Corte nell’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277), erano stati adottati ultra vires poiché i Trattati non conferivano competenza all’Unione per quanto riguarda l’organizzazione e le competenze degli organi giurisdizionali polacchi e la procedura dinanzi a questi ultimi. Secondo detta sentenza, tali provvedimenti erano incompatibili con il carattere vincolante erga omnes e definitivo delle sentenze del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), risultante dall’articolo 190, paragrafo 1, della Costituzione polacca. |
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140 |
Da tale sentenza si evince quindi che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha contestato il principio stesso dell’obbligo per la Repubblica di Polonia di rispettare gli obblighi ad essa incombenti, in materia di organizzazione della giustizia, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come constatato in particolare ai punti da 102 a 104 della presente sentenza. Con detta sentenza il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha soprattutto rifiutato di riconoscere, in via generale e in manifesta violazione di quanto stabilito ai punti da 130 a 132 della presente sentenza, la competenza della Corte a ordinare, ai sensi dell’articolo 279 TFUE, provvedimenti provvisori diretti a preservare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un giudice indipendente in Polonia, previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. |
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141 |
Ciò posto, si deve dichiarare che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione polacca effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nella sentenza del 14 luglio 2021, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. |
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142 |
Ne consegue che anche la seconda parte della prima censura della Commissione è fondata e che tale censura deve perciò essere interamente accolta. |
Sulla seconda censura
Argomenti delle parti
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143 |
Con la seconda censura, che consta di due parti, la Commissione sostiene che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei principi dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché del principio dell’effetto vincolante delle sentenze della Corte. Tale inadempimento risulterebbe dal fatto che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), nelle sentenze controverse, ha proceduto a un’interpretazione della Costituzione polacca che ha l’effetto di respingere unilateralmente il principio del primato e l’effettività di disposizioni fondamentali dei Trattati quali l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE nonché l’articolo 279 TFUE, e ha ordinato a tutti gli organi polacchi di disapplicare tali disposizioni. Pertanto il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) impedirebbe agli organi nazionali di applicare efficacemente l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e di conformarsi ai provvedimenti provvisori imposti dalla Corte. |
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144 |
Nell’ambito della prima parte della seconda censura la Commissione osserva che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato, nella sentenza del 7 ottobre 2021, che l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretati dalla Corte in particolare nelle sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) (C-824/18, EU:C:2021:153) e del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798), erano incompatibili con la Costituzione polacca. Inoltre, facendo riferimento al carattere vincolante erga omnes e definitivo delle sue sentenze conformemente all’articolo 190, paragrafo 1, della Costituzione polacca, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) avrebbe vietato, nella sentenza del 7 ottobre 2021, a tutti gli organi dei poteri pubblici polacchi, in particolare agli organi giurisdizionali, di applicare tali norme del Trattato UE come interpretate dalla Corte. |
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145 |
Una conseguenza specifica della sentenza del 7 ottobre 2021 sarebbe il divieto imposto agli organi giurisdizionali polacchi di garantire che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) (C-824/18, EU:C:2021:153), dispieghi pienamente i suoi effetti, in quanto il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha infatti dichiarato che una siffatta interpretazione era incompatibile con l’articolo 8, paragrafo 1, della Costituzione polacca poiché, secondo detta interpretazione, tale articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, esige che le delibere della KRS che propongono la nomina di candidati alla carica di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) possano essere soggette a un controllo giurisdizionale. |
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146 |
Inoltre, gli organi giurisdizionali polacchi sarebbero tenuti ad escludere l’effettività della giurisprudenza della Corte relativa alle competenze degli organi giurisdizionali nazionali in materia di controllo della conformità di un organo di tale natura al requisito, derivante dal diritto dell’Unione, di un giudice indipendente precostituito per legge qualora tale controllo equivalga a valutare la procedura di nomina di un giudice. |
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147 |
A tal proposito, in particolare dai punti da 8.3 a 8.6 della motivazione in diritto della sentenza del 7 ottobre 2021 emergerebbe che l’interpretazione data dalla Corte all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la quale consente agli organi giurisdizionali nazionali competenti di procedere a un controllo giurisdizionale effettivo delle delibere della KRS, disapplicando perciò, all’occorrenza, le disposizioni nazionali e la giurisprudenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), nonché di procedere a una valutazione della regolarità della procedura di nomina di un giudice al fine di garantire alle parti il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, è stata giudicata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ultra vires e illegittimamente lesiva dell’identità costituzionale della Repubblica di Polonia. |
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148 |
Infatti, da un lato, la competenza degli organi giurisdizionali nazionali a controllare la regolarità della procedura di nomina dei giudici porterebbe, secondo il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), a limitare la prerogativa costituzionale del Presidente della Repubblica di Polonia di nominare una persona alla carica di giudice su proposta della KRS. Dall’altro lato, l’applicazione, da parte degli organi giurisdizionali polacchi, del requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, porterebbe a mettere in discussione la legittimità degli atti di nomina alla carica di giudice emessi dal Presidente della Repubblica di Polonia, sebbene tali atti non siano soggetti a controllo giurisdizionale in forza della prerogativa riconosciutagli e sebbene sia vietata la revoca o il controllo della nomina dei giudici una volta che quest’ultima è stata pronunciata dallo stesso Presidente, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 179 e dell’articolo 144, paragrafo 3, punto 17, della Costituzione polacca. |
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149 |
Inoltre, nei punti 2.4 e 4.1 della motivazione in diritto della sentenza del 7 ottobre 2021, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) avrebbe dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 2, TUE determina i limiti dell’applicazione del principio del primato del diritto dell’Unione e della competenza della Corte allo scopo di rispettare l’identità costituzionale degli Stati membri nonché le funzioni essenziali dello Stato. |
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150 |
Per quanto riguarda gli effetti di tale sentenza, dalla sezione 10 della sua motivazione in diritto risulterebbe che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) non solo ha vietato agli organi giurisdizionali polacchi di applicare efficacemente l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in modo conforme all’interpretazione di tale disposizione adottata dalla Corte e di disapplicare all’occorrenza, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali contrarie a tale interpretazione, ma ha anche stabilito che l’interpretazione da parte della Corte di detta disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, era priva di effetti giuridici nell’ordinamento giuridico polacco. |
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151 |
Infine, il punto 1 del dispositivo di detta sentenza conterrebbe un’affermazione «estremamente preoccupante» sull’accettazione da parte della Repubblica di Polonia delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sua adesione all’Unione. Tale affermazione sarebbe tuttavia formulata in modo ambiguo, il che renderebbe difficile, se non impossibile, dedurne conseguenze giuridiche precise. |
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152 |
Da un lato, detta affermazione potrebbe essere interpretata nel senso che essa riflette una messa in discussione da parte del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) della validità attuale delle disposizioni più fondamentali dei Trattati, vale a dire l’articolo 1, primo e secondo comma, nonché l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e tale messa in discussione è quindi fondata sull’«affermazione provocatoria» secondo la quale l’integrazione europea avrebbe raggiunto una nuova fase in cui gli organi dell’Unione agirebbero al di fuori dei limiti delle competenze loro attribuite, con la conseguenza che la Costituzione polacca non sarebbe la norma suprema della Repubblica di Polonia e che tale Stato membro non potrebbe più funzionare come uno Stato sovrano e democratico. Tale posizione costituirebbe un attacco frontale alla concezione stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune agli Stati membri, fondato sui valori menzionati all’articolo 2 TUE, e nell’ambito del quale ogni azione delle istituzioni dell’Unione si inserisce e si presume conforme al principio di attribuzione delle competenze enunciato all’articolo 5, paragrafo 2, TUE. |
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153 |
Dall’altro lato, l’affermazione contenuta al punto 1 del dispositivo della sentenza del 7 ottobre 2021 potrebbe anche essere intesa come riferita ad una situazione che non si è ancora verificata, e a proposito della quale il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha espresso una «riserva» ricordando l’importanza di rispettare il principio di attribuzione delle competenze per mantenere l’integrazione europea entro i limiti definiti dai Trattati sui quali si fonda l’Unione. Le «osservazioni finali» di cui alla sezione 11 della motivazione in diritto di detta sentenza sembrerebbero, in certa misura, confermare tale interpretazione, in quanto il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) vi menzionerebbe la possibilità di sottoporre gli atti normativi dell’Unione nonché la giurisprudenza della Corte a un controllo di costituzionalità nella situazione ipotetica futura, in cui l’attività della Corte possa essere considerata lesiva delle competenze esclusive dello Stato polacco. |
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154 |
La Commissione aggiunge che i passaggi della sentenza del 7 ottobre 2021 concernenti le istituzioni dell’Unione, che agirebbero asseritamente al di là delle competenze loro attribuite, e l’incondizionata supremazia della Costituzione polacca rafforzerebbero ulteriormente la sua profonda preoccupazione sulle conseguenze generali dell’interpretazione della Costituzione polacca effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) per quanto riguarda il diritto dell’Unione. Poiché siffatte affermazioni ambigue contribuirebbero a mettere in discussione sia l’applicazione effettiva dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE sia il principio del primato sia l’effettività delle disposizioni del diritto dell’Unione esaminate in tale sentenza, esse aggraverebbero in ogni caso la violazione dei principi dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione nonché del principio dell’effetto vincolante delle sentenze della Corte. |
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155 |
Con la seconda parte della seconda censura la Commissione rileva che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), nella sentenza del 14 luglio 2021, ha disconosciuto l’effetto vincolante di tutti i provvedimenti provvisori ordinati dalla Corte in forza dell’articolo 279 TFUE per quanto riguarda l’organizzazione, le competenze e l’esercizio della competenza degli organi giurisdizionali polacchi nonché la procedura dinanzi a questi ultimi. Infatti, nella motivazione in diritto di tale sentenza il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) avrebbe dichiarato che i provvedimenti provvisori disposti dalla Corte nell’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277), violano il principio di attribuzione delle competenze e l’identità costituzionale polacca, e sono incompatibili con il principio costituzionale dello Stato democratico di diritto, sancito dall’articolo 2 della Costituzione polacca. |
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156 |
Inoltre, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) avrebbe esplicitamente affermato il primato della Costituzione polacca, quale fonte suprema del diritto in Polonia, su tale ordinanza e avrebbe quindi rifiutato di riconoscere che detta ordinanza prevalesse sulle disposizioni nazionali, sottolineando al riguardo che essa era stata adottata ultra vires e che era contraria alla Costituzione polacca. Il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) avrebbe altresì dichiarato incostituzionale qualsiasi futuro provvedimento provvisorio adottato ai sensi dell’articolo 279 TFUE in ordine al sistema giurisdizionale polacco, privando così tali provvedimenti di qualsiasi effetto giuridico vincolante in Polonia, in violazione dei principi del primato e di effettività del diritto dell’Unione nonché del principio dell’effetto vincolante delle decisioni della Corte. |
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157 |
Dal dispositivo della sentenza del 14 luglio 2021 risulterebbe che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 279 TFUE, è considerato dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) contrario a varie disposizioni della Costituzione polacca, vale a dire l’articolo 2, che sancisce il principio dello Stato di diritto, l’articolo 7, che sancisce il principio di legalità, l’articolo 8, paragrafo 1, che sancisce il principio di supremazia della Costituzione polacca, l’articolo 90, paragrafo 1, che disciplina il trasferimento delle competenze dello Stato a un’organizzazione intergovernativa, oppure l’articolo 4, paragrafo 1, che sancisce il principio di sovranità, in quanto la Corte avrebbe imposto ultra vires alla Repubblica di Polonia provvedimenti provvisori relativi all’organizzazione e alla competenza degli organi giurisdizionali polacchi nonché alla procedura dinanzi a questi ultimi. |
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158 |
La Commissione ritiene che tale interpretazione della Costituzione polacca violi l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 279 TFUE nonché i principi del primato e di effettività del diritto dell’Unione e che, di conseguenza, essa metta in discussione l’applicazione uniforme di tali disposizioni dei Trattati nonché l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Inoltre, disconoscendo il carattere giuridicamente vincolante dei provvedimenti provvisori disposti dalla Corte nei confronti della Repubblica di Polonia, in forza dell’articolo 279 TFUE, per quanto riguarda l’organizzazione e il funzionamento degli organi giurisdizionali polacchi, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) contesterebbe il carattere giuridicamente vincolante delle sentenze della Corte. |
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159 |
La Repubblica di Polonia ritiene che la seconda censura sia fondata. |
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160 |
Tale Stato membro aggiunge che, sebbene gli Stati membri disciplinino in modo diverso, nelle loro rispettive costituzioni, il rapporto tra il diritto costituzionale nazionale e il diritto dell’Unione, l’effettività di quest’ultimo non potrebbe differire da uno Stato membro all’altro. La realizzazione degli obiettivi dei Trattati non sarebbe possibile senza un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione che, in quanto principio consolidato, prevarrebbe sul diritto nazionale, compreso quello di rango costituzionale. Inoltre, solo la Corte sarebbe legittimata ad interpretare il diritto dell’Unione in modo vincolante. Peraltro, sebbene le decisioni del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) siano definitive, esso ben potrebbe discostarsi da un orientamento che ha espresso in precedenza. Comunque, nel presente caso, tenuto conto della composizione irregolare di tale organo giurisdizionale e di varie altre circostanze di fatto sollevate nella presente causa, le decisioni dello stesso sarebbero contestabili. |
Giudizio della Corte
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161 |
Con le due parti della seconda censura, che occorre esaminare congiuntamente, la Commissione deduce, in sostanza, che le sentenze controverse violano i principi dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché il principio dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte. |
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162 |
A tal riguardo la Commissione riferisce, in sostanza, che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato, da un lato, fondandosi sulla propria interpretazione del diritto dell’Unione, che la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, nonché i provvedimenti provvisori da essa ordinati ai sensi dell’articolo 279 TFUE, risultavano emanati ultra vires e ha stabilito, dall’altro, che tale giurisprudenza e tali provvedimenti violavano perciò l’identità costituzionale polacca nonché diverse disposizioni della Costituzione polacca, in particolare quelle che sanciscono il primato della stessa. Dichiarando che detta giurisprudenza e detti provvedimenti provvisori erano privi di effetti giuridici nell’ordinamento giuridico polacco, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) avrebbe impedito agli organi nazionali di applicare efficacemente l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e di conformarsi agli stessi provvedimenti provvisori. |
– Sulla violazione addebitata dei principi dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione
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163 |
La violazione dei principi dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione può essere oggetto di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE [v., per quanto riguarda il principio del primato, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punti 271 e 287]. Tali principi sono strettamente connessi, cosicché occorre esaminarli congiuntamente. |
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164 |
A tal riguardo occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza costante relativa al Trattato CEE, quest’ultimo, benché concluso in forma di accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto [v., in tal senso, parere 1/91 (Accordo SEE – I), del 14 dicembre 1991, EU:C:1991:490, punto 21]. |
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165 |
Inoltre, sempre conformemente a questa costante giurisprudenza, i Trattati comunitari hanno istituito, a differenza dei comuni trattati internazionali, un proprio nuovo ordinamento giuridico, integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati membri all’atto dell’entrata in vigore dei Trattati e che i giudici nazionali sono tenuti a osservare. Nei settori definiti dai Trattati gli Stati membri hanno limitato i loro poteri sovrani a favore di tale nuovo ordinamento giuridico dotato di propri organi e i cui soggetti sono non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini [v., in tal senso, sentenze del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1, pag. 22, nonché del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 47 e giurisprudenza citata]. |
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166 |
Tale ordinamento giuridico così creato e sviluppato dai trattati successivi, da ultimo dal Trattato di Lisbona, è dotato di un quadro costituzionale e di principi fondativi propri, di una struttura istituzionale particolarmente elaborata nonché di un insieme completo di norme giuridiche che ne garantiscono il funzionamento e gode di autonomia rispetto al diritto degli Stati membri nonché rispetto al diritto internazionale [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punti 158 e 170 nonché giurisprudenza citata, e sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C-157/21, EU:C:2022:98, punto 143]. |
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167 |
A ciò si aggiungono le caratteristiche essenziali dell’ordinamento giuridico dell’Unione relative a tale autonomia, quali il suo primato sul diritto degli Stati membri nonché l’efficacia diretta di tutta una serie di disposizioni applicabili ai cittadini di detti Stati membri nonché agli Stati stessi. Tali caratteristiche essenziali hanno dato vita a una rete strutturata di principi, norme e rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano in modo reciproco l’Unione stessa e i suoi Stati membri nonché, tra di loro, gli Stati membri [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punti 166 e 167, nonché parere 1/17 (Accordo CETA UE-Canada), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punto 109 e giurisprudenza citata]. |
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168 |
Per quanto riguarda il principio del primato del diritto dell’Unione occorre ricordare che, nella sentenza del 15 luglio 1964, Costa (6/64, EU:C:1964:66, pag. 1144), la Corte ha enunciato tale principio, inteso nel senso che esso sancisce la preminenza del diritto comunitario sul diritto degli Stati membri. A questo proposito essa ha constatato che l’istituzione, da parte del Trattato CEE, di un ordinamento giuridico peculiare, accettato dagli Stati membri a condizione di reciprocità, ha per corollario che essi non possono far prevalere contro tale ordinamento giuridico un provvedimento unilaterale ulteriore, né opporre al diritto promanante dal Trattato CEE norme di diritto nazionale di qualsiasi genere, senza che tale diritto perda il proprio carattere comunitario e senza che ne risulti scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità. Inoltre, l’efficacia del diritto comunitario non può variare da uno Stato membro all’altro in funzione delle leggi interne successive, senza che sia messa in pericolo l’attuazione degli scopi del Trattato CEE e sorga una discriminazione in base alla cittadinanza, vietata da tale Trattato (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 246). |
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169 |
Tali caratteristiche fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione e l’importanza dell’osservanza che gli è dovuta sono state, del resto, confermate dalla ratifica, senza riserve, dei trattati che modificano il Trattato CEE e, in particolare, del Trattato di Lisbona. Infatti, in occasione dell’adozione di quest’ultimo Trattato la conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha tenuto a ricordare espressamente, nella sua dichiarazione n. 17 relativa al primato, che, per giurisprudenza costante della Corte, i Trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei Trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza [v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 248, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punto 76 e giurisprudenza citata]. |
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170 |
Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la Corte ha costantemente confermato la precedente giurisprudenza sul principio del primato del diritto dell’Unione, che impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti Stati [sentenze del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C- 379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 250, nonché del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 50]. |
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171 |
Pertanto, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può pregiudicare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione. Infatti, conformemente a una giurisprudenza consolidata gli effetti derivanti dal principio del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro senza che, in particolare, le disposizioni interne, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi (sentenze del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C- 547/19, C-811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 251, nonché del 16 gennaio 2024, Österreichische Datenschutzbehörde, C-33/22, EU:C:2024:46, punto 70 e giurisprudenza citata). |
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172 |
Occorre aggiungere che l’articolo 4, paragrafo 2, TUE prevede che l’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai Trattati. Orbene, l’Unione può rispettare tale uguaglianza solo se per gli Stati membri, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, è impossibile far prevalere nei confronti dell’ordinamento giuridico dell’Unione un provvedimento unilaterale di qualsiasi genere (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 249). |
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173 |
Nello stesso ordine di idee, si deve altresì rilevare che l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione costituisce un requisito fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Infatti, tale requisito è inerente all’esistenza stessa di una comunità di diritto ed è necessario per garantire il rispetto dell’uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati. |
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174 |
In tale contesto occorre ricordare che, per poter aderire all’Unione, la Repubblica di Polonia ha dovuto soddisfare i criteri che erano previsti come necessari per consentire l’adesione di Stati candidati, quali stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993. Tali criteri esigono segnatamente che lo Stato candidato «abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze» [sentenze del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, punto 104, e del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punto 65]. |
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175 |
Inoltre, dall’articolo 2 TUE risulta che l’Unione si fonda su valori, quali lo Stato di diritto, che sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata, in particolare, dalla giustizia (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, punto 30, e del 18 maggio 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393, punto 160 nonché giurisprudenza citata). |
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176 |
Il diritto dell’Unione poggia quindi sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato all’articolo 2 TUE. Tale premessa fa parte delle caratteristiche specifiche ed essenziali del diritto dell’Unione attinenti alla sua stessa natura, che risultano dall’autonomia di cui gode detto diritto nei confronti dei diritti degli Stati membri nonché del diritto internazionale. Tale premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell’Unione che li attua (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158, punto 34, nonché del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C-156/21, EU:C:2022:97, punto 125 e giurisprudenza citata). |
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177 |
L’articolo 2 TUE non costituisce, di conseguenza, una mera enunciazione di orientamenti o intenti di natura politica, ma contiene valori che fanno parte dell’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune, valori che sono concretizzati in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. Il rispetto di tali valori non può essere ridotto a un obbligo cui uno Stato candidato sia tenuto al fine di aderire all’Unione e al quale possa sottrarsi dopo la sua adesione [v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C-156/21, EU:C:2022:97, punti 126, 127 e 232, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punti 67 e 68]. |
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178 |
Infatti l’articolo 49 TUE, che prevede la possibilità per ogni Stato europeo di chiedere di diventare membro dell’Unione, precisa che quest’ultima riunisce Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni attualmente previsti dall’articolo 2 TUE, che rispettano tali valori e che si impegnano a promuoverli [v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18, EU:C:2019:531, punto 42, nonché del 20 aprile 2021, Repubblika, C-896/19, EU:C:2021:311, punto 61]. |
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179 |
Ne consegue che il rispetto, da parte di uno Stato membro, dei valori sanciti dall’articolo 2 TUE costituisce una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei Trattati a tale Stato membro. Uno Stato membro non può quindi modificare la propria normativa né la propria giurisprudenza in modo da comportare una regressione della tutela del valore dello Stato di diritto, valore che si concretizza, in particolare, nell’articolo 19 TUE. Gli Stati membri sono quindi tenuti a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione, riguardo a detto valore, della loro legislazione e della loro giurisprudenza in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall’adottare qualsiasi misura che possa pregiudicare l’indipendenza dei giudici (v., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2021, Repubblika, C-896/19, EU:C:2021:311, punti 63 e 64, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 162 e giurisprudenza citata). |
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180 |
Orbene anche se, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, cosicché tali Stati dispongono di una certa discrezionalità per garantire l’attuazione dei principi dello Stato di diritto, ciò non comporta in alcun modo che tale obbligo di risultato possa variare da uno Stato membro all’altro. Infatti, pur disponendo di identità nazionali distinte, insite nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, che l’Unione rispetta, gli Stati membri aderiscono a una nozione di «Stato di diritto» che condividono, quale valore comune alle loro proprie tradizioni costituzionali, e che si sono impegnati a rispettare in modo continuativo [sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C-156/21, EU:C:2022:97, punti 233 e 234, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punto 73]. |
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181 |
Da ciò consegue che, nella scelta del proprio rispettivo modello costituzionale, gli Stati membri sono tenuti a osservare, in particolare, il requisito di indipendenza dei giudici derivante dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punto 74 e giurisprudenza citata]. |
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182 |
Allo stesso modo, al fine di garantire, in particolare, l’effettività del diritto dell’Unione, principio richiamato anche nella seconda censura, essi hanno l’obbligo di conformarsi al principio del primato del diritto dell’Unione e di astenersi dall’adottare misure che violino l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione. |
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183 |
Infine occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 2 dell’atto di adesione, le disposizioni dei Trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti Trattati e dall’atto di adesione. La Corte ha già dichiarato che dagli articoli 2 e 10 dell’atto di adesione risulta che quest’ultimo è fondato sul principio dell’applicazione immediata ed integrale delle disposizioni del diritto dell’Unione ai nuovi Stati membri, e che solo a titolo provvisorio sono ammesse deroghe previste espressamente dalle disposizioni transitorie (sentenza del 21 marzo 2019, Commissione/Polonia, C-127/17, EU:C:2019:236, punto 103 e giurisprudenza citata). |
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184 |
La Repubblica di Polonia è quindi soggetta, a partire dalla sua adesione all’Unione del 1o maggio 2004, senza alcuna riserva, alle disposizioni del diritto primario nonché agli atti adottati prima dell’adesione dalle istituzioni dell’Unione, come interpretati dalla Corte, in mancanza di una disposizione derogatoria espressa al riguardo. |
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185 |
Con la ratifica dell’atto di adesione tale Stato membro ha quindi accettato la concezione stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune agli Stati membri, dotato di tutte le caratteristiche e le specificità descritte ai punti da 163 a 181 della presente sentenza, e ha aderito a tale ordinamento giuridico. |
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186 |
Ciò posto, spetta alla Repubblica di Polonia, segnatamente in forza del principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, assicurare, nel suo territorio, l’applicazione e il rispetto del diritto dell’Unione e, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE, adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. Le disposizioni del suo ordinamento giuridico nazionale, anche costituzionale, non possono, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, giustificare l’inosservanza di tali obblighi (v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 2014, Commissione/Ungheria, C-288/12, EU:C:2014:237, punto 35 e giurisprudenza citata). |
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187 |
Nel caso di specie, per quanto riguarda la sentenza del 7 ottobre 2021, dai punti 2 e 3 del dispositivo di quest’ultima risulta che l’interpretazione ivi fornita dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) della Costituzione polacca ha la conseguenza di impedire che gli obblighi derivanti dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretati dalla Corte di giustizia, possano produrre effetti giuridici nell’ordinamento giuridico polacco. Inoltre, come risulta dalla sezione 10 della motivazione in diritto di tale sentenza, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha ordinato a tutti gli organi dei poteri pubblici polacchi, in particolare agli organi giurisdizionali, di astenersi dall’applicare tali norme, come interpretate dalla Corte, facendo riferimento al carattere vincolante erga omnes e definitivo delle sue sentenze. |
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188 |
Infine, in detta sentenza il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha proceduto, come risulta in particolare dal punto 1 del dispositivo nonché dai punti 6.2 e 6.4 della motivazione in diritto, a un’interpretazione della Costituzione polacca che respinge il primato del diritto dell’Unione sulle norme costituzionali polacche, come esplicitata, in particolare, ai punti da 167 a 171 della presente sentenza. |
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189 |
Per quanto riguarda la sentenza del 14 luglio 2021, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato in sostanza, come constatato al punto 140 della presente sentenza, che qualsiasi provvedimento provvisorio disposto dalla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 279 TFUE e diretto a preservare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un giudice indipendente in Polonia, previsto all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, è privo di effetto vincolante nell’ordinamento giuridico polacco. In particolare, dai punti da 6.8 a 6.10 della motivazione in diritto di tale sentenza risulta che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha fondato la sua posizione sul primato della Costituzione polacca quale norma suprema dell’ordinamento giuridico interno. |
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190 |
A tal riguardo occorre inoltre rilevare che, come si può dedurre dalla motivazione in diritto e dal dispositivo delle sentenze controverse, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ritiene che, da un lato, l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e, dall’altro, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 279 TFUE, come interpretati dalla Corte, siano contrari a diversi principi sanciti nella Costituzione polacca e pregiudichino l’identità costituzionale polacca. |
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191 |
Tuttavia, sulla base delle considerazioni esposte in particolare ai punti da 177 a 180 e 186 della presente sentenza, non si può validamente sostenere che il rispetto di valori e principi quali lo Stato di diritto, la tutela giurisdizionale effettiva e l’indipendenza della giustizia, sanciti dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il quale costituisce un presupposto sia dell’adesione di uno Stato membro all’Unione sia della sua partecipazione al funzionamento della stessa, implichi obblighi che possano incidere sull’identità nazionale di tale Stato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE. Pertanto, quest’ultima disposizione, che deve essere letta tenendo conto delle disposizioni di pari rango, quali segnatamente detto articolo 2 e detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non può dispensare gli Stati membri dal rispetto degli obblighi derivanti dalle stesse [v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punto 72]. |
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192 |
Tale conclusione vale anche per l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché per l’articolo 279 TFUE, che mirano a garantire il pieno rispetto e la piena effettività del diritto dell’Unione. |
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193 |
Pertanto non è accettabile che la Repubblica di Polonia si sottragga agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché dell’articolo 279 TFUE sulla base del rilievo che gli obblighi derivanti da tali disposizioni possano incidere sull’identità costituzionale polacca, quando i valori e i principi sanciti dalle medesime disposizioni rientrano nell’identità stessa dell’Unione in quanto ordinamento giuridico comune al quale detto Stato membro ha volontariamente aderito. |
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194 |
Da quanto precede risulta che l’interpretazione della Costituzione polacca effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nelle sentenze controverse pregiudica manifestamente il primato di cui beneficiano l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché l’articolo 279 TFUE, disposizioni contemplate da tali sentenze. |
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195 |
Inoltre, impedendo unilateralmente alle autorità pubbliche polacche di applicare tali norme del diritto dell’Unione le sentenze controverse violano manifestamente anche i principi dell’autonomia, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione. |
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196 |
In tali circostanze si deve constatare che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione polacca effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nelle sentenze controverse, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei principi dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione. |
– Sulla violazione addebitata del principio dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte
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197 |
Dalle sentenze controverse risulta che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha stabilito che, da un lato, la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all’articolo 2 e all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e, dall’altro, i provvedimenti provvisori disposti dalla Corte ai sensi dell’articolo 279 TFUE, diretti a preservare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un giudice indipendente in Polonia, violano l’identità costituzionale polacca poiché tale giurisprudenza e tali provvedimenti provvisori sono atti ultra vires. |
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198 |
Da tali sentenze si evince altresì che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato di riservarsi il diritto di procedere in futuro a un controllo ultra vires delle decisioni della Corte di giustizia al fine di tutelare tale identità. |
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199 |
In proposito si deve rilevare che le constatazioni di cui ai punti 185 e 186 della presente sentenza valgono senza alcuna riserva per quanto riguarda le norme che disciplinano il sistema giurisdizionale dell’Unione e, quindi, la ripartizione delle competenze giurisdizionali tra la Corte e gli organi giurisdizionali nazionali, quale risulta dai Trattati. |
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200 |
Orbene, secondo una giurisprudenza costante per garantire la tutela delle caratteristiche specifiche e dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione, i Trattati hanno istituito un sistema giurisdizionale destinato ad assicurare la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione (sentenze del 6 marzo 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158, punto 35, nonché del 24 ottobre 2018, XC e a., C-234/17, EU:C:2018:853, punto 39 e giurisprudenza citata). |
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201 |
In tale ambito, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, compete agli organi giurisdizionali nazionali e alla Corte garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 50, e del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punto 128]. |
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202 |
In proposito l’articolo 267, primo comma, TFUE attribuisce alla Corte la competenza a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sia sull’interpretazione dei Trattati e degli atti delle istituzioni dell’Unione sia sulla validità di tali atti. |
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203 |
Pertanto, spetta unicamente alla Corte dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione e fornire l’interpretazione definitiva e vincolante del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punti 52 e 71 nonché giurisprudenza citata]. |
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204 |
Per quanto riguarda il ruolo degli organi giurisdizionali nazionali l’articolo 267 TFUE dispone, al secondo comma, che questi ultimi possono sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e, al terzo comma, che sono tenuti a farlo qualora avverso le loro decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno. |
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205 |
Tale obbligo degli organi giurisdizionali nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno rientra, come più volte stabilito dalla Corte, nell’ambito della cooperazione, istituita al fine di garantire l’applicazione e l’interpretazione uniformi del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra gli organi giurisdizionali nazionali, in quanto giudici incaricati dell’applicazione di tale diritto, e la Corte. Detto obbligo ha segnatamente l’obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione (sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, punto 35 e giurisprudenza citata). |
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206 |
Inoltre l’obbligo, per gli organi giurisdizionali nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale costituisce il corollario della competenza esclusiva della stessa Corte a statuire sulla validità degli atti dell’Unione e a fornire l’interpretazione definitiva e vincolante del diritto dell’Unione. |
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207 |
Tale competenza esclusiva della Corte trova d’altronde conferma nell’articolo 344 TFUE, secondo il quale gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione dei Trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal Trattato stesso [v., in tal senso, parere 1/91 (Accordo SEE – I), del 14 dicembre 1991, EU:C:1991:490, punto 35]. |
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208 |
Le funzioni e le competenze così attribuite, rispettivamente, agli organi giurisdizionali nazionali e alla Corte sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa dell’ordinamento istituito dai Trattati [v., in tal senso, parere 1/09 (Accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti), dell’8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punto 85, e sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C-14/19 P, EU:C:2020:492, punto 61]. |
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209 |
Esse mirano a garantire che il diritto dell’Unione abbia in ogni circostanza la medesima efficacia in tutti gli Stati membri, consentendo così di assicurare l’unità stessa dell’ordinamento giuridico dell’Unione, la sua coerenza, la sua piena efficacia e la sua autonomia nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati [v., in tal senso, sentenze del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punto 15; del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 73, nonché del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura del procedimento concluso con una decisione definitiva), C-582/21, EU:C:2024:282, punto 51]. |
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210 |
Per quanto riguarda la questione se i giudici nazionali siano legittimati a pronunciarsi sulla portata delle competenze attribuite all’Unione e sul rispetto dei limiti di tali competenze, è vero che l’articolo 5, paragrafo 2, TUE enuncia, da un lato, che, «[i]n virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti» e, dall’altro, che «[q]ualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri». Tale principio è altresì sancito dall’articolo 4, paragrafo 1, TUE. |
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211 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, prima frase, TUE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. |
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212 |
Tuttavia, contrariamente a quanto sembra ritenere il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nelle sentenze controverse, le norme e i principi ricordati ai due punti precedenti non autorizzano gli organi giurisdizionali nazionali a statuire in modo unilaterale e definitivo sulla portata delle competenze attribuite all’Unione e sul rispetto dei limiti di tali competenze. |
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213 |
Infatti, mentre la determinazione della portata delle competenze dell’Unione, così come il controllo del rispetto dei limiti di tali competenze, implicano necessariamente l’interpretazione delle disposizioni dei Trattati, la Corte è la sola competente a fornire l’interpretazione definitiva e vincolante di tali disposizioni come di tutte le altre disposizioni del diritto dell’Unione. |
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214 |
In tale contesto, riconoscere agli organi giurisdizionali nazionali una competenza che consenta loro di pronunciarsi in modo definitivo sulla portata delle competenze attribuite all’Unione, e sul rispetto dei limiti di tali competenze, sarebbe incompatibile con la natura del diritto dell’Unione sotto diversi profili. |
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215 |
In proposito, sotto un primo profilo, secondo una giurisprudenza costante i Trattati non conferiscono agli organi giurisdizionali nazionali, nel sistema completo di rimedi giurisdizionali istituito da tali Trattati, il potere di dichiarare invalidi gli atti delle istituzioni dell’Unione né di fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e a., C-366/10, EU:C:2011:864, punto 47 e giurisprudenza citata, nonché del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 52 e giurisprudenza citata]. |
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216 |
Sotto un secondo profilo, l’autonomia e l’effettività dell’ordinamento giuridico dell’Unione ostano a qualsiasi controllo esterno delle decisioni della Corte, nell’esercizio della sua competenza esclusiva a interpretare in modo definitivo e vincolante il diritto dell’Unione e a controllare la legittimità degli atti dell’Unione. |
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217 |
Sotto un terzo profilo, le competenze attribuite all’Unione nonché l’efficacia del diritto dell’Unione non possono variare da uno Stato membro all’altro. Divergenze tra gli organi giurisdizionali degli Stati membri al riguardo potrebbero compromettere l’unità stessa dell’ordinamento giuridico dell’Unione, mettere a repentaglio la realizzazione degli scopi dei Trattati e pregiudicare il principio fondamentale della certezza del diritto nonché l’uguaglianza degli Stati membri e dei loro cittadini dinanzi al diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, punto 80 e giurisprudenza citata, nonché del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 48 e giurisprudenza citata]. |
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218 |
Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato, in sostanza, dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nelle sentenze controverse, il potere di giudicare la portata delle competenze attribuite all’Unione in un determinato settore e di controllare il rispetto dei limiti di tali competenze spetta soltanto agli organi giurisdizionali dell’Unione e non a quelli nazionali. |
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219 |
Peraltro la facoltà, per gli organi giurisdizionali nazionali, di statuire sulla portata delle competenze attribuite all’Unione non sarebbe conciliabile neppure con la necessaria coerenza del sistema di tutela giurisdizionale istituito dai Trattati. |
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220 |
È vero che spetta agli organi giurisdizionali nazionali competenti interpretare la Costituzione dello Stato membro cui appartengono e determinare gli eventuali limiti imposti da detta Costituzione all’adesione di tale Stato membro all’Unione, quale istituita dal Trattato UE e dal Trattato FUE. |
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221 |
Tuttavia, a decorrere dalla data della sua adesione all’Unione uno Stato membro, come risulta dal punto 184 della presente sentenza, è soggetto, senza alcuna riserva diversa da quelle eventualmente previste dall’atto di adesione, a tutte le disposizioni del diritto primario nonché agli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione prima dell’adesione, come interpretati dalla Corte. |
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222 |
Qualora un organo giurisdizionale nazionale si interroghi, nell’ambito delle sue attribuzioni, sulla portata delle competenze dell’Unione in un determinato settore o nutra dubbi sulla validità di un atto di diritto dell’Unione in quanto esso eccederebbe la sfera di competenza dell’Unione oppure in quanto esso violerebbe l’obbligo per l’Unione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, spetta unicamente alla Corte, nell’ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, fornire l’interpretazione definitiva e vincolante delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui trattasi e accertare, se del caso, l’invalidità di tale atto. |
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223 |
Pertanto, in considerazione di tale competenza esclusiva della Corte un organo giurisdizionale di uno Stato membro non può, sulla base della propria interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, legittimamente dichiarare che la Corte ha pronunciato una decisione che viola i limiti delle competenze attribuite all’Unione e, pertanto, rifiutare di ottemperare a tale decisione della Corte [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 72] oppure vietare ai poteri pubblici dello Stato membro al quale appartiene tale organo giurisdizionale di conformarsi alla giurisprudenza della Corte o di applicare disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte. |
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224 |
Le constatazioni enunciate ai due punti precedenti valgono anche nell’ipotesi in cui una decisione della Corte costituzionale o di una corte suprema di uno Stato membro rifiuti, come nel caso delle sentenze controverse, di conformarsi a decisioni della Corte di giustizia fondandosi, in particolare, sulla considerazione che la Corte abbia ecceduto la propria competenza o che tali decisioni abbiano violato l’identità costituzionale dello Stato membro interessato alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE. |
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225 |
In proposito è vero che la Corte deve, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. |
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226 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, la Corte può essere chiamata a verificare che un obbligo di diritto dell’Unione non violi l’identità nazionale di uno Stato membro [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 69 e giurisprudenza citata]. |
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227 |
Tuttavia, sebbene spetti agli Stati membri definire la loro rispettiva identità nazionale, l’articolo 4, paragrafo 2, TUE non può essere interpretato in modo da conferire a questi ultimi il potere di derogare unilateralmente alle disposizioni del diritto dell’Unione invocando tale identità nazionale. |
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228 |
In particolare, l’autonomia di cui gode il diritto dell’Unione rispetto ai diritti degli Stati membri impone che l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE tenga conto della struttura e degli obiettivi dell’Unione, il che può essere garantito solo se detta interpretazione è effettuata nel rispetto del sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione e, segnatamente, della competenza esclusiva della Corte ricordata al punto 213 della presente sentenza. |
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229 |
Tale disposizione non ha né lo scopo né l’effetto di autorizzare una Corte costituzionale o suprema di uno Stato membro, in violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza, segnatamente, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a disapplicare una norma del diritto dell’Unione, con la motivazione che tale norma non rispetti l’identità nazionale di detto Stato membro come definita dalla stessa Corte costituzionale o suprema [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 70]. |
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230 |
Qualora la Corte costituzionale o suprema di uno Stato membro ritenga che una disposizione del diritto derivato dell’Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia, violi l’obbligo di rispettare l’identità nazionale di detto Stato membro, tale Corte costituzionale o suprema deve sospendere il procedimento e investire la Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, al fine di accertare la validità di tale disposizione alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, essendo la Corte di giustizia la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 71]. |
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231 |
Per quanto riguarda il diritto primario, la Corte tiene conto dei requisiti derivanti dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE nell’interpretare gli obblighi degli Stati membri risultanti dalle altre disposizioni del diritto primario [v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C- 208/09, EU:C:2010:806, punto 92, e del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C-391/20, EU:C:2022:638, punto 68 e giurisprudenza citata]. |
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232 |
Ciò premesso, qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro ritenga che l’interpretazione di una disposizione del diritto primario, effettuata in una decisione della Corte, violi gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, esso non può, sulla base della propria interpretazione del diritto dell’Unione, legittimamente dichiarare che la Corte ha pronunciato una decisione che viola la sua sfera di competenza e, pertanto, rifiutare di ottemperare a tale decisione [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 72]. Detto organo giurisdizionale è tenuto, in un’ipotesi del genere, se del caso, a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte al fine di consentire a quest’ultima di valutare l’eventuale incidenza su detta interpretazione della necessità di prendere in considerazione l’identità nazionale dello Stato membro interessato, insita nella sua struttura fondamentale, politica e costituzionale. |
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233 |
Più in generale, qualora sia sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale una questione relativa alla portata delle competenze dell’Unione o alla legittimità di un atto di diritto derivato, detto organo giurisdizionale è tenuto, nel caso in cui tale questione riguardi l’interpretazione del diritto dell’Unione, indipendentemente dal motivo di invalidità invocato, a rispettare la competenza esclusiva della Corte che costituisce una caratteristica fondamentale del sistema giurisdizionale dell’Unione. |
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234 |
Nel caso di specie, dalle considerazioni che precedono risulta che l’argomento del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) contenuto nelle sentenze controverse, come richiamato ai punti 197 e 198 della presente sentenza, vertente sulla necessaria tutela dell’identità costituzionale polacca, non può essere legittimamente accolto. |
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235 |
Ciò posto, si deve concludere che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione polacca effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nelle sentenze controverse, la Repubblica di Polonia ha violato l’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte. |
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236 |
Ne consegue che la seconda censura della Commissione deve essere interamente accolta. |
Sulla terza censura
Argomenti delle parti
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237 |
Con la terza censura, che consta di due parti, la Commissione sostiene che la Repubblica di Polonia è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di assicurare che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) soddisfacesse la garanzia di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del combinato disposto di tale articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 47 della Carta. |
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238 |
Dalla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798), risulterebbe che irregolarità nella procedura di nomina alla carica di giudice possono comportare una violazione non solo del requisito della precostituzione per legge, ma anche dell’indipendenza e dell’imparzialità del giudice. Secondo tale sentenza, ciò potrebbe verificarsi nel caso della nomina di un giudice avvenuta in manifesta violazione delle norme fondamentali della procedura di nomina dei giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), le quali costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario polacco, violazione che crea un rischio reale di messa a repentaglio dell’integrità del risultato al quale ha condotto la procedura di nomina. Pertanto emergerebbero, da un lato, dubbi legittimi degli amministrati sull’impermeabilità di tale giudice nei confronti di elementi esterni e sulla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti nonché, dall’altro, una mancanza di apparenza di indipendenza o imparzialità di quest’ultimo tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti amministrati in una società democratica e in uno Stato di diritto. |
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239 |
Secondo la Commissione il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) non offre più le garanzie di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, a causa, da un lato, delle evidenti irregolarità verificatesi nella nomina dei giudici di tale organo giurisdizionale nel dicembre 2015, in manifesta violazione del diritto costituzionale polacco e, dall’altro, delle gravi irregolarità nella nomina della presidente di detto organo giurisdizionale nel dicembre 2016. Ciascuna di tali irregolarità susciterebbe nei cittadini, sulla base dell’attività del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) composto dalle persone così nominate, dubbi legittimi sull’imparzialità di tale organo giurisdizionale e sulla sua impermeabilità nei confronti di elementi esterni. |
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240 |
Con la prima parte della terza censura la Commissione sostiene che l’elezione di H.C., L.M. e M. M. alla carica di giudice del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) per sostituire giudici il cui mandato di nove anni era scaduto il 6 novembre 2015 nonché il loro insediamento presso tale organo giurisdizionale costituiscono una violazione manifesta dell’articolo 194, paragrafo 1, della Costituzione polacca, secondo cui un nuovo giudice può essere eletto dal Sejm (Camera bassa del Parlamento) solo nel corso della legislatura durante la quale la carica di cui trattasi si è resa vacante. Come avrebbero confermato, in particolare, le sentenze del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 3 e del 9 dicembre 2015, l’elezione di H.C., L.M. e M. M. del 2 dicembre 2015 nonché il loro insediamento presso il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 20 dicembre 2016 sarebbero stati contrari a tale disposizione. |
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241 |
Il Sejm (Camera bassa del Parlamento) avrebbe eletto queste tre persone il 2 dicembre 2015, ossia nel corso dell’ottava legislatura, ancorché l’8 ottobre 2015, ossia nel corso della settima legislatura, altre tre persone, vale a dire R.H., A.J. e K.Ś., fossero già state elette dal Sejm (Camera bassa del Parlamento) per sostituire i giudici il cui mandato di nove anni scadeva il 6 novembre 2015. Le tre persone elette il 2 dicembre 2015 avrebbero prestato giuramento il giorno stesso dinanzi al Presidente della Repubblica di Polonia e sarebbero state autorizzate a insediarsi il 20 dicembre 2016 da J.P., che rivestiva allora la carica di facente funzione di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Per contro, il Presidente della Repubblica di Polonia non avrebbe ricevuto il giuramento delle persone elette l’8 ottobre 2015, cosicché esse non avrebbero potuto insediarsi. |
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242 |
Pertanto, né alla data della scadenza del termine di risposta al parere motivato della Commissione del 15 luglio 2022 né alla data di proposizione del presente ricorso, le sentenze del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 3 e del 9 dicembre 2015 sarebbero state ottemperate dalla Repubblica di Polonia. |
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243 |
Inoltre la Commissione osserva che, nella sua sentenza del 7 maggio 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia (CE:ECHR:2021:0507JUD000490718), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già dichiarato, sulla base degli stessi fatti, che vi era stata violazione di una norma nazionale fondamentale applicabile all’elezione dei giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), violazione commessa in particolare dal Sejm (Camera bassa del Parlamento) nel corso dell’ottava legislatura, nonché dal Presidente della Repubblica di Polonia. Applicando il triplice criterio elaborato nella sua giurisprudenza derivante in particolare dalla sentenza del 1o dicembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418), la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe dichiarato, in detta sentenza del 7 maggio 2021, che la società ricorrente era stata privata del diritto a un «tribunale costituito per legge» previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, CEDU a causa della partecipazione di M. M. al procedimento dinanzi al Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), poiché l’elezione di detto giudice era stata viziata da gravi irregolarità che violavano l’essenza stessa di tale diritto. |
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244 |
Con la seconda parte della terza censura la Commissione deduce che la nomina di J.P. alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), del 21 dicembre 2016, è stata viziata da gravi irregolarità con conseguente violazione delle necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità, derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. |
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245 |
In proposito, la Commissione spiega che il presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento di tale organo costituzionale in quanto ne dirige i lavori, lo rappresenta ed esercita altre funzioni previste dalla legge. Secondo il regolamento del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), il presidente di quest’ultimo deciderebbe anche la procedura interna relativa ai ricorsi, alle questioni giuridiche e ai ricorsi costituzionali, e designerebbe i collegi giudicanti, i presidenti di tali collegi e i giudici relatori. |
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246 |
Per quanto riguarda lo svolgimento della procedura di selezione conclusasi con la nomina di J.P. la Commissione evidenzia che, con l’approssimarsi della scadenza, il 19 dicembre 2016, del mandato del precedente presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), il legislatore polacco ha adottato una serie di leggi che modificavano la procedura di selezione dei candidati alla carica di presidente di tale organo giurisdizionale, fino ad allora disciplinata dall’articolo 16 della legge del 22 luglio 2016 sulla Corte costituzionale, la cui conformità alla Costituzione polacca era stata confermata da una sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 7 novembre 2016 (procedimento K 44/16). |
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247 |
Anzitutto, il Sejm (Camera bassa del Parlamento) avrebbe adottato, il 30 novembre 2016, l’ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (legge che disciplina l’organizzazione della Corte costituzionale e la procedura dinanzi ad essa) (Dz. U. posizione 2072). Successivamente, il 13 dicembre 2016, il Sejm (Camera bassa del Parlamento) avrebbe adottato la legge recante disposizioni di esecuzione, il cui articolo 21 avrebbe previsto una procedura transitoria speciale per la selezione dei candidati che dovevano essere presentati al Presidente della Repubblica di Polonia per la nomina del nuovo presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). La procedura doveva essere condotta dal «giudice facente funzione di presidente del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)]», una nuova carica istituita dall’articolo 18 di detta legge. |
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248 |
Il 20 dicembre 2016, ossia il giorno dell’entrata in vigore degli articoli da 16 a 22 della legge recante disposizioni di esecuzione e il giorno successivo alla cessazione dal servizio di A.R., fino ad allora presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), il Presidente della Repubblica di Polonia, conformemente all’articolo 18 di tale legge, avrebbe nominato J.P. alla nuova carica di «giudice facente funzione di presidente del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)]», ancorché fosse in carica un vicepresidente di tale organo giurisdizionale, ossia S.B. Orbene, tale nuova carica non sarebbe prevista nella Costituzione polacca, in quanto l’articolo 194, paragrafo 2, di quest’ultima menzionerebbe solo il presidente e il vicepresidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Del resto, le leggi precedenti che disciplinavano il funzionamento di tale organo giurisdizionale avrebbero previsto che il suo vicepresidente o, in caso di impedimento, qualsiasi altro giudice designato dal presidente o il giudice più anziano esercitasse le funzioni di presidente in sua assenza. |
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249 |
In pari data J.P., appena designata alla carica di facente funzione di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), avrebbe autorizzato i tre giudici eletti il 2 dicembre 2015 in violazione dell’articolo 194, paragrafo 1, della Costituzione polacca ad insediarsi presso tale organo giurisdizionale dopo aver prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica di Polonia. Inoltre J.P. avrebbe immediatamente convocato l’assemblea generale, di cui facevano già parte queste tre persone. |
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250 |
Dei quattordici giudici presenti a tale assemblea generale, otto avrebbero rifiutato di partecipare alla votazione per la selezione dei candidati alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) e in precedenza uno di tali giudici avrebbe infruttuosamente chiesto che l’assemblea generale fosse rinviata di un giorno per consentire a tutti i giudici di parteciparvi. |
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251 |
Tuttavia sebbene, conformemente all’articolo 20 della legge recante disposizioni di esecuzione, J.P. disponesse di un mese, a decorrere dal 20 dicembre 2016, per svolgere la procedura di presentazione al Presidente della Repubblica di Polonia dei candidati alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), secondo le modalità definite all’articolo 21 di detta legge, J.P. avrebbe rifiutato di rinviare l’assemblea generale. |
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252 |
Di conseguenza, il 20 dicembre 2016 l’assemblea generale avrebbe, con sei voti sui quattordici giudici presenti, selezionato e presentato al Presidente della Repubblica di Polonia due candidati ossia, da un lato, J.P., che aveva ricevuto cinque voti, e, dall’altro, M. M., eletto giudice del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) il 2 dicembre 2015 in violazione dell’articolo 194, paragrafo 1, della Costituzione polacca, che aveva ricevuto un voto. Il Presidente della Repubblica di Polonia avrebbe quindi nominato J.P., il 21 dicembre 2016, alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). |
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253 |
La Commissione segnala che, sebbene in Polonia le norme e i principi relativi all’elezione del presidente e del vicepresidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) rientrino nel settore legislativo, il legislatore polacco, conformemente alla giurisprudenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), è tenuto a osservare i principi costituzionali di integrità ed efficacia degli atti delle istituzioni pubbliche, di separazione ed equilibrio dei poteri nonché di rispetto delle competenze di tale organo giurisdizionale. |
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254 |
La procedura di selezione dei candidati alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) si sarebbe svolta sulla base delle disposizioni transitorie della legge recante disposizioni di esecuzione, che avrebbero modificato profondamente tale procedura di selezione. Infatti secondo l’articolo 16, paragrafo 4, della legge del 22 luglio 2016 sulla Corte costituzionale, l’elezione dei candidati alla carica di presidente o vicepresidente di tale organo giurisdizionale doveva tenersi in una sessione presieduta dal giudice più anziano partecipante all’assemblea generale. Inoltre ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 7, di tale legge, si poteva procedere all’elezione solo qualora all’assemblea generale partecipassero almeno dieci giudici sul numero totale dei giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). |
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255 |
L’articolo 21 della legge recante disposizioni di esecuzione sarebbe entrato in vigore il 20 dicembre 2016 e sarebbe stato immediatamente applicato dalla giudice facente funzione di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), la quale sarebbe stata nominata presidente di tale organo giurisdizionale il giorno successivo. |
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256 |
Orbene, nella sua sentenza del 7 novembre 2016, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) avrebbe dichiarato che la presentazione al Presidente della Repubblica di Polonia di candidati non sostenuti da una maggioranza dei giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), o che avessero ricevuto un solo voto, era contraria all’articolo 194, paragrafo 2, della Costituzione polacca. Infatti, dai punti 61 e seguenti della motivazione in diritto di detta sentenza risulterebbe che tale disposizione esige che le persone in questione siano candidati dell’assemblea generale, e non candidati proposti da gruppi minoritari o da singoli giudici. |
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257 |
Secondo la Commissione, è quindi in violazione della Costituzione polacca che J.P. è stata eletta e presentata al Presidente della Repubblica di Polonia quale candidata alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), poiché ha ottenuto solo cinque voti dai quattordici giudici presenti all’assemblea generale, tre dei quali espressi inoltre da giudici nominati al Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) in violazione dell’articolo 194, paragrafo 1, della Costituzione polacca. |
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258 |
Secondo la Commissione, le violazioni dell’articolo 194 della Costituzione polacca, che hanno inficiato la procedura di nomina di questi tre giudici, nonché la procedura di nomina in più fasi della presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) sono state rese possibili da una serie di modifiche legislative e di decisioni del Presidente della Repubblica di Polonia, che hanno creato una situazione in cui si è potuto ritenere che i poteri legislativo ed esecutivo avessero direttamente influenzato la composizione e il funzionamento del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Tale concatenazione di eventi implicherebbe diverse irregolarità e ciascuno di essi sarebbe di natura e gravità tali da aver creato un rischio reale che i poteri legislativo ed esecutivo potessero esercitare un potere discrezionale indebito nei confronti del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), mettendo a repentaglio l’integrità del risultato al quale dovevano condurre tali procedure di nomina e suscitando perciò nei cittadini un dubbio legittimo sull’indipendenza e sull’imparzialità di tale organo giurisdizionale. |
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259 |
La Repubblica di Polonia riconosce la fondatezza della terza censura. |
Giudizio della Corte
– Sulla prima parte della terza censura
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260 |
Come ricordato ai punti 105, 107 e 108 della presente sentenza, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedure che assicuri ai soggetti dell’ordinamento il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, in particolare garantendo che gli organi che sono chiamati, in quanto organi giurisdizionali, a statuire su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto soddisfino i requisiti che consentono di assicurare un siffatto rispetto, tra cui l’indipendenza e l’imparzialità di detti organi. |
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261 |
Nel caso di specie, è pacifico che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) può essere chiamato a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione cosicché, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito da tale diritto, esso fa parte del sistema polacco dei rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come dimostra, del resto, il rinvio pregiudiziale effettuato da tale organo giurisdizionale nella causa all’origine della sentenza del 7 marzo 2017, RPO (C-390/15, EU:C:2017:174). Pertanto, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C-558/18 e C-563/18, EU:C:2020:234, punto 35 e giurisprudenza citata). |
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262 |
Al riguardo, le garanzie di accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, in particolare le garanzie che si riferiscono agli elementi caratteristici essenziali e alla composizione di tale giudice, rappresentano la pietra angolare del diritto a un equo processo. La verifica della questione se, per la sua composizione, un organo giurisdizionale costituisca un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, qualora sorga in proposito un dubbio serio, è necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al cittadino [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 58 e giurisprudenza citata]. |
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263 |
Secondo costante giurisprudenza della Corte, le garanzie di indipendenza e imparzialità così richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di norme, relative in particolare alla composizione dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, ricusazione e revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che le persone possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 109, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punto 93 e giurisprudenza citata]. |
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264 |
A tal riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le norme applicabili allo status dei giudici e all’esercizio della loro funzione giurisdizionale devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e di escludere così una mancanza di apparenza d’indipendenza o imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai cittadini in una società democratica e in uno Stato di diritto [sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 110, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21, EU:C:2023:442, punto 94 e giurisprudenza citata]. |
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265 |
Inoltre, il requisito relativo al «giudice (…) precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a far sì che tale materia sia disciplinata da una legge, adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza. Tale espressione riflette in particolare il principio dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa dell’organo giurisdizionale, ma anche la composizione del collegio giudicante in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione di diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, il che include, segnatamente, disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo giurisdizionale interessato (sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 73 e giurisprudenza citata). |
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266 |
Tale requisito, che è quindi intimamente connesso, in particolare, a quello di indipendenza, comprende, per sua stessa natura, la procedura di nomina dei giudici, fermo restando che l’indipendenza di un organo giurisdizionale si misura, segnatamente, in base al modo in cui i suoi membri sono stati nominati (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Valančius, C-119/23, EU:C:2024:653, punti 49 e 50 nonché giurisprudenza citata). |
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267 |
È vero che non un qualsiasi errore che possa intervenire nel corso della procedura di nomina di un giudice è idoneo a far sorgere un dubbio in merito all’indipendenza e all’imparzialità di tale giudice e, di conseguenza, in merito alla qualità di «organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, di un collegio giudicante al quale detto giudice appartiene (sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, punto 123). |
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268 |
Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, un’irregolarità commessa in occasione della nomina dei giudici in seno al sistema giudiziario di cui trattasi comporta una violazione del requisito di un giudice precostituito per legge qualora, segnatamente, tale irregolarità sia di natura e gravità tali da creare un rischio effettivo che altri poteri dello Stato, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un indebito potere discrezionale, che metta a repentaglio l’integrità del risultato al quale conduce la procedura di nomina e che susciti perciò nei soggetti dell’ordinamento un legittimo dubbio riguardo all’indipendenza e all’imparzialità del giudice o dei giudici interessati. Ciò avviene qualora vengano in discussione norme fondamentali facenti parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di tale sistema giudiziario [v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 130, nonché del 29 luglio 2024, Valančius, C-119/23, EU:C:2024:653, punto 52 e giurisprudenza citata]. |
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269 |
Una constatazione relativa all’esistenza di una violazione del requisito di un giudice precostituito per legge e alle conseguenze di una siffatta violazione è soggetta a una valutazione complessiva di un certo numero di elementi che, considerati nel loro insieme, contribuiscono a suscitare nelle persone legittimi dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 74 e giurisprudenza citata]. |
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270 |
Nel caso di specie, è pacifico che gli elementi di fatto e di diritto descritti ai punti da 50 a 56 e 59 della presente sentenza portano alla conclusione che l’elezione di H.C., L.M. e M. M. del 2 dicembre 2015, nel corso dell’ottava legislatura del Sejm (Camera bassa del Parlamento), alla carica di giudice del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) per sostituire i giudici il cui mandato di nove anni era scaduto il 6 novembre 2015 è avvenuta in manifesta violazione di una norma fondamentale che disciplina la nomina dei giudici di tale organo giurisdizionale, vale a dire l’articolo 194, paragrafo 1, della Costituzione polacca, come interpretato dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), ai sensi del quale un giudice deve essere eletto nel corso della legislatura del Sejm (Camera bassa del Parlamento) durante la quale la carica di giudice in questione si è resa vacante. Inoltre, tale elezione riguardava le cariche di giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) che erano già state legittimamente assegnate ai tre giudici eletti l’8 ottobre 2015 nel corso della settima legislatura del Sejm (Camera bassa del Parlamento) (v., in tal senso, Corte EDU, 7 maggio 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia, CE:ECHR:2021:0507JUD000490718, §§ 268, 275 e 277). |
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271 |
Secondo la norma fondamentale relativa alla procedura di nomina dei giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) richiamata al punto precedente, il Presidente della Repubblica di Polonia era tenuto a ricevere immediatamente il giuramento dei giudici eletti dal Sejm (Camera bassa del Parlamento) l’8 ottobre 2015 e non disponeva di alcuna competenza né per ingerirsi nella scelta dei giudici di tale organo giurisdizionale, che spettava al Sejm (Camera bassa del Parlamento) né per rifiutare di ricevere il giuramento dei tre giudici summenzionati. Pertanto, detto rifiuto del Presidente della Repubblica di Polonia e il suo consenso a ricevere il giuramento dei tre giudici eletti il 2 dicembre 2015 erano anch’essi contrari alle norme nazionali fondamentali che disciplinano la nomina dei giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) (v., in tal senso, Corte EDU, 7 maggio 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia, CE:ECHR:2021:0507JUD000490718, §§ 269, 270 e 278). |
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272 |
Alla luce segnatamente di tali considerazioni la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che l’inosservanza, da parte dell’organo legislativo e dell’organo esecutivo polacchi, delle sentenze del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 3 e del 9 dicembre 2015, relative alla validità dell’elezione dei giudici di tale organo giurisdizionale, aveva pregiudicato la finalità del requisito relativo al «giudice precostituito per legge» di tutelare il potere giudiziario da un’influenza esterna illegittima e che l’elezione di tre giudici, il 2 dicembre 2015, era stata viziata da gravi irregolarità che violavano l’essenza stessa del diritto a un «tribunale costituito per legge» previsto dall’articolo 6 CEDU (v., in tal senso, Corte EDU, 7 maggio 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia, CE:ECHR:2021:0507JUD000490718, §§ 281, 289 e 290, e Corte EDU, 15 marzo 2022, Grzęda c. Polonia, CE:ECHR:2022:0315JUD00435721, § 277). |
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273 |
Pertanto, al pari delle valutazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, gli elementi di fatto e di diritto descritti ai punti da 50 a 56 e 59 della presente sentenza portano alla conclusione che la nomina di H.C., L.M. e M. M., nonché il loro insediamento, sono avvenuti in manifesta violazione delle norme fondamentali relative alla procedura di nomina dei giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario polacco, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 268 della presente sentenza. |
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274 |
Tali elementi inducono inoltre a concludere che le condizioni in cui sono così avvenute la nomina e l’insediamento di H.C., L.M. e M. M. denotano una violazione dei requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in quanto hanno messo a repentaglio l’integrità del risultato al quale ha condotto la procedura di nomina, contribuendo a suscitare negli amministrati dubbi legittimi sull’impermeabilità di tali giudici nei confronti di elementi esterni, sulla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti nonché sulla loro indipendenza e imparzialità, dubbi che sono tali da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai cittadini in una società democratica e in uno Stato di diritto. |
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275 |
È certamente pacifico che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, che è la data di riferimento per valutare la sussistenza di un inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, dei tre giudici eletti il 2 dicembre 2015 nel corso dell’ottava legislatura del Sejm (Camera bassa del Parlamento), solo M. M. rivestiva ancora la carica di giudice del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Tuttavia è altresì pacifico che, a tale data di riferimento, i tre giudici legittimamente eletti l’8 ottobre 2015 durante la settima legislatura del Sejm (Camera bassa del Parlamento) non avevano prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica di Polonia e non si erano quindi potuti insediare nella carica di giudice del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Inoltre, le decisioni alle quali hanno partecipato i tre giudici eletti il 2 dicembre 2015 continuavano, a detta data di riferimento, a far parte dell’ordinamento giuridico polacco. |
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276 |
Si deve dunque constatare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in quanto il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) non soddisfa i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, a causa delle irregolarità che hanno viziato le procedure di nomina di tre dei suoi membri nel dicembre 2015. |
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277 |
Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre accogliere la prima parte della terza censura della Commissione. |
– Sulla seconda parte della terza censura
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278 |
È pacifico che il presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento di tale organo giurisdizionale. Infatti, secondo il regolamento di quest’ultimo tale presidente decide la procedura interna relativa ai ricorsi, alle questioni giuridiche e ai ricorsi costituzionali e designa i collegi giudicanti, i presidenti di tali collegi nonché i giudici relatori. Inoltre egli dirige i lavori di detto organo giurisdizionale, lo rappresenta ed esercita altre funzioni previste dalla legge. |
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279 |
Poiché la persona che ricopre la carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) può quindi esercitare un’indubbia influenza sull’attività di detto organo giurisdizionale, è particolarmente importante che tale persona agisca nell’esercizio delle sue funzioni in modo obiettivo e imparziale e che sia, a tal fine, al riparo da qualsiasi influenza esterna che possa mettere a repentaglio la sua indipendenza. A tale scopo, è necessario segnatamente che le norme che disciplinano la procedura di nomina a detta carica siano concepite in modo da non poter far sorgere alcun legittimo dubbio sull’utilizzo delle prerogative e delle funzioni del presidente come strumento di influenza sull’attività giudiziaria di detto organo giurisdizionale, oppure di controllo politico di tale attività e, più in generale, sull’impermeabilità dello stesso organo giurisdizionale nei confronti di elementi esterni e sulla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti, come richiesto dalla giurisprudenza citata ai punti 263 e 264 della presente sentenza. |
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280 |
Inoltre, conformemente a quanto constatato ai punti da 266 a 269 della presente sentenza, il requisito relativo al «giudice (…) precostituito per legge» e quello di indipendenza includono l’iter di nomina del presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) e richiedono che siano rispettate le norme fondamentali relative alla procedura che disciplina la sua nomina. |
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281 |
A tal riguardo, è pacifico che la norma di cui all’articolo 194, paragrafo 2, della Costituzione polacca, che deve essere considerata una norma fondamentale della procedura di nomina ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 268 della presente sentenza, esige, conformemente alla giurisprudenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) richiamata al punto 256 della presente sentenza, che i candidati presentati al Presidente della Repubblica di Polonia per la carica di presidente di tale organo giurisdizionale siano stati eletti dall’assemblea generale. Tale norma, come interpretata da detto organo giurisdizionale, significa che la presentazione di un candidato che abbia ottenuto un solo voto o, ancora, di candidati proposti da gruppi minoritari o da singoli giudici è contraria alla Costituzione polacca. |
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282 |
Orbene, la procedura di elezione dei candidati alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ai fini della loro presentazione al Presidente della Repubblica di Polonia è stata condotta in applicazione di disposizioni transitorie previste dalla legge recante disposizioni di esecuzione, che è stata adottata dal legislatore polacco il 13 dicembre 2016, ossia nell’imminenza della scadenza, il 19 dicembre 2016, del mandato del presidente di detto organo giurisdizionale allora in carica, e che ha modificato profondamente lo svolgimento di tale procedura. |
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283 |
In tal senso, la legge recante disposizioni di esecuzione prevede, all’articolo 18, che il Presidente della Repubblica di Polonia possa nominare un giudice del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) quale facente funzione di presidente di detto organo giurisdizionale e, all’articolo 20, che la procedura di presentazione al Presidente della Repubblica di Polonia dei candidati alla carica di presidente di detto organo giurisdizionale sia condotta dal «giudice facente funzione di presidente» dello stesso. Orbene, le norme precedenti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, della legge del 22 luglio 2016 sulla Corte costituzionale prevedevano che la sessione dell’assemblea generale dedicata all’elezione dei candidati alla carica di presidente, o di vicepresidente, dovesse essere presieduta dal giudice più anziano partecipante all’assemblea generale. |
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284 |
Inoltre, l’articolo 21 della legge recante disposizioni di esecuzione enuncia, al paragrafo 7, che l’assemblea generale presenta come candidati alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) i giudici di tale organo giurisdizionale che hanno ottenuto nella votazione almeno cinque voti e aggiunge, al paragrafo 8, che, qualora il numero richiesto di voti sia stato ottenuto da un solo giudice, l’assemblea generale presenta come candidati il giudice che ha ottenuto il numero richiesto di almeno cinque voti e il giudice che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelli che non hanno raggiunto il numero richiesto di almeno cinque voti. |
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285 |
Nel caso di specie, il 20 dicembre 2016, ossia il giorno successivo alla cessazione dal servizio del precedente presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), il Presidente della Repubblica di Polonia, conformemente all’articolo 18 della legge recante disposizioni di esecuzione, ha nominato J.P. alla carica appena istituita di «giudice facente funzione di presidente» di tale organo giurisdizionale, pur essendo in carica un vicepresidente di quest’ultimo. Sempre il 20 dicembre 2016 J.P., che aveva autorizzato l’insediamento dei tre giudici eletti il 2 dicembre 2015 in palese violazione dell’articolo 194, paragrafo 1, della Costituzione polacca, ha convocato, per lo stesso giorno, una riunione dell’assemblea generale per l’elezione dei candidati alla carica di presidente di tale organo giurisdizionale da presentare al Presidente della Repubblica di Polonia, come le consentiva l’articolo 20 di tale legge. |
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286 |
Uno dei giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha chiesto, tenuto conto dell’esiguità del termine di convocazione, il rinvio di tale riunione al fine di consentire a tutti i giudici di parteciparvi. J.P., la quale disponeva, ai sensi dell’articolo 20 della legge recante disposizioni di esecuzione, di un mese per svolgere la procedura di elezione, non ha tuttavia accolto tale richiesta. Di conseguenza, dei quattordici giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) che erano presenti alla riunione dell’assemblea generale solo sei giudici, tra i quali H.C., L.M. e M. M. che erano stati eletti dal Sejm (Camera bassa del Parlamento) il 2 dicembre 2015, hanno accettato di partecipare alla votazione. Al termine di quest’ultima, J.P. ha ottenuto cinque voti e M. M. un voto. Tali due giudici sono stati quindi presentati al Presidente della Repubblica di Polonia come candidati alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Il 21 dicembre 2016 J.P., che aveva così ottenuto soltanto cinque voti tra i quattordici giudici presenti all’assemblea generale, è stata nominata presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) dal Presidente della Repubblica di Polonia. |
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287 |
È vero che potrebbe sembrare che la presentazione di J.P. e di M. M. al Presidente della Repubblica di Polonia come candidati alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) sia stata effettuata conformemente all’articolo 21, paragrafi 7 e 8, della legge recante disposizioni di esecuzione. |
|
288 |
Tuttavia occorre rilevare che H.C., L.M. e M. M., eletti il 2 dicembre 2015, figuravano tra i sei giudici che avevano partecipato, nell’assemblea generale del 20 dicembre 2016, all’elezione dei candidati alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Orbene, la circostanza che l’elezione di detti tre giudici sia stata viziata da una violazione manifesta dell’articolo 194, paragrafo 1, della Costituzione polacca e da una violazione dei requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE era tale da rendere irregolari la loro partecipazione all’assemblea generale e i voti da loro espressi ai fini della selezione dei candidati alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Pertanto, si deve escludere che J.P. abbia ottenuto in modo regolare i cinque voti richiesti dall’articolo 21, paragrafo 8, della legge recante disposizioni di esecuzione. |
|
289 |
È quindi manifesto che la presentazione di J.P. e di M. M. al Presidente della Repubblica di Polonia quali candidati alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), nonché la nomina di J.P. a tale carica da parte del Presidente della Repubblica di Polonia sono avvenute in violazione della norma fondamentale relativa alla procedura di designazione del presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), prevista dall’articolo 21, paragrafo 8, della legge recante disposizioni di esecuzione. |
|
290 |
Inoltre, e soprattutto, la nomina di J.P. è avvenuta in palese violazione dell’articolo 194, paragrafo 2, della Costituzione polacca, poiché tale disposizione osta, infatti, conformemente a quanto constatato al punto 281 della presente sentenza, alla presentazione al Presidente della Repubblica di Polonia di candidati proposti soltanto da gruppi minoritari o da singoli giudici. |
|
291 |
Pertanto, le irregolarità contemplate ai due punti precedenti possono far sorgere nei cittadini un dubbio legittimo sull’utilizzo, da parte di J.P., delle prerogative e delle funzioni inerenti alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) come strumento di influenza sull’attività giudiziaria di tale organo giurisdizionale oppure di controllo politico di tale attività e, perciò, sull’indipendenza e sull’imparzialità di detto organo giurisdizionale. |
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292 |
Ciò posto, non è necessario esaminare se le disposizioni transitorie previste nella legge recante disposizioni di esecuzione e sulla base delle quali si è svolta la procedura di elezione dei candidati alla carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), nonché le altre circostanze menzionate ai punti 285 e 286 della presente sentenza che hanno caratterizzato tale procedura soddisfino, a loro volta, i requisiti di cui ai punti 263 e 264 della presente sentenza. |
|
293 |
Infine, occorre rilevare che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, J.P. ricopriva ancora la carica di presidente del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Inoltre, è pacifico che le decisioni alla cui adozione ella ha partecipato continuavano, alla stessa data, a far parte dell’ordinamento giuridico polacco. |
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294 |
Si deve quindi constatare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in quanto il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) non soddisfa i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, a causa delle irregolarità che hanno viziato la procedura di nomina della sua presidente nel dicembre 2016. |
|
295 |
Ne consegue che anche la seconda parte della terza censura della Commissione è fondata e che tale censura deve, di conseguenza, essere interamente accolta. |
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296 |
Sulla base di tutte le suddette considerazioni, si deve constatare quanto segue:
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Sulle spese
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297 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica di Polonia, rimasta soccombente nella presente causa, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima. |
|
298 |
Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dal Regno del Belgio e dal Regno dei Paesi Bassi restano a loro carico. |
|
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
( i ) Il punto 296 e il dispositivo del presente testo sono stati oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2015-737 du 25 juin 2015
- LOI n°2016-999 du 22 juillet 2016
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