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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 juin 2026, C-69/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-69/25 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 juin 2026.#Laurent Merlin contre Commission européenne.#Pourvoi – Recours en carence – Article 265 TFUE – Politique commune de la pêche – Financements en faveur des armateurs exerçant la pêche à l’aide de chaluts à perche associée à l’utilisation du courant électrique impulsionnel – Plainte – Notion de “prise de position” de la Commission européenne – Caractère clair et définitif de la prise de position.#Affaire C-69/25 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0069 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:478 |
Texte intégral
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
11 giugno 2026 (*)
« Impugnazione – Ricorso per carenza – Articolo 265 TFUE – Politica comune della pesca – Finanziamenti a favore degli armatori che esercitano attività di pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico – Denuncia – Nozione di “presa di posizione” da parte della Commissione europea – Carattere chiaro e definitivo della presa di posizione »
Nella causa C-69/25 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 31 gennaio 2025,
Laurent Merlin, residente in Equihen-Plage (Francia),
Stéphane Pinto, residente in Ambleteuse (Francia),
Gaëtan Delsart, residente in Rinxent (Francia),
Gaëtan Baillet, residente in Ambleteuse,
Jean-Yves Noël, residente in Ambleteuse,
Christophe Lhomel, residente in Boulogne-sur-Mer (Francia),
Jérémy Lhomel, residente in Marquise (Francia),
Stéphane Fournier, residente in Étaples (Francia),
Alexandre Fournier, residente in Etaples-sur- Mer (Francia),
Christian Dubois, residente in Calais (Francia),
Franck Nowe, residente in Crochte (Francia),
Jean-Pierre Deparis, residente in Saint-Martin-Boulogne (Francia),
Frédéric Drogerys, residente in Ghyvelde (Francia),
Jean-Marie Baheu, residente in Audresselles (Francia),
Jonathan Delsart, residente in Le Portel (Francia),
José Pinto, residente in Hesdin-l’Abbé (Francia),
Mathieu Pinto, residente in Boulogne-sur-Mer,
Olivier Leprêtre, residente in Étaples,
Josse Martin, residente in Coquelles (Francia),
Lionel Descharles, residente in Saint-Josse (Francia),
Loïc Merlin, residente in Le Portel,
Philippe Calone, residente in Basly (Francia),
Sébastien Leprêtre, residente in Étaples,
Philippe Mahieu, residente in Fécamp (Francia),
Andries Visser, residente in Ijmuiden (Paesi Bassi),
Charles Lines, residente in Great Yarmouth (Regno Unito),
Paul Lines, residente in Great Yarmouth,
Low Impact Fishers of Europe (LIFE), con sede in Etterbeek (Belgio),
rapresentati da F. de Bure, F.-C. Laprévote e T. Otmani, avocats,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da M. Abenhaïm, C. Perrin e B. Stromsky, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei (relatrice), presidente di sezione, S. Rodin e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la loro impugnazione, il sig. Laurent Merlin e gli altri 27 ricorrenti chiedono l’annullamento del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 novembre 2024, Merlin e a./Commissione (T-141/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:818), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto a far dichiarare una carenza della Commissione europea per avere quest’ultima omesso di adottare una decisione ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), in merito ai finanziamenti denunciati nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Contesto normativo
Regolamento (CE) n. 1198/2006
2 Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU 2006, L 223, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento FEP»), applicabile per il periodo di programmazione dal 2007 al 2013, è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 149, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento FEAMP»).
3 L’articolo 7 del regolamento FEP disponeva quanto segue:
«1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca si applicano gli articoli 87, 88 e 89 [CE] [(divenuti articoli 107, 108 e 109 TFUE)].
2. Gli articoli 87, 88 e 89 [CE] non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinanziate dal FEP e previste dal programma operativo.
3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai contributi finanziari di cui al paragrafo 2 sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1».
Regolamento FEAMP
4 Il regolamento FEAMP, applicabile per il periodo di programmazione dal 2014 al 2020, all’articolo 8 prevede quanto segue:
«1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nell’ambito d’applicazione dell’articolo 42 TFUE.
3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1.
(…)».
Regolamento 2015/1589
5 Il regolamento 2015/1589 all’articolo 4 così dispone:
«1. La Commissione procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l’articolo 10, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo.
2. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.
3. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la dichiara compatibile con il mercato interno (…). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE.
4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (…).
(…)».
Fatti
6 I fatti all’origine della controversia, come esposti ai punti da 2 a 14 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.
7 I ricorrenti sono pescatori francesi, dei Paesi Bassi e del Regno Unito nonché l’associazione di piccoli pescatori europei Low Impact Fishers of Europe (LIFE), che svolgono la loro attività di pesca nelle acque della Manica e del Mare del Nord.
8 Nel marzo 2021, i ricorrenti, utilizzando il modulo di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 2004, L 140, pag. 1), hanno presentato denunce alla Commissione (in prosieguo: le «denunce»).
9 Nelle denunce, i ricorrenti hanno fatto valere, anzitutto, che le autorità dei Paesi Bassi avevano concesso autorizzazioni di pesca in violazione della norma secondo cui la pesca a impulsi elettrici era permessa solo entro il limite massimo del 5% della flotta di pescherecci a sfogliara di ciascuno Stato membro prevista dalla normativa dell’Unione (in prosieguo: la «regola del 5%»).
10 Inoltre, in una parte delle denunce, intitolata «Sovvenzioni europee illegali e incompatibili con il mercato interno», i ricorrenti hanno denunciato la concessione da parte del Regno dei Paesi Bassi, a partire dal 2007, di finanziamenti a pescherecci a sfogliara olandesi addetti alla pesca a impulsi elettrici in violazione, segnatamente, della regola del 5% e delle norme che disciplinano il FEP e il FEAMP. Secondo i ricorrenti, detti pescherecci non potevano quindi beneficiare di tali finanziamenti a titolo dei suddetti due fondi, cosicché i finanziamenti in discussione dovevano essere qualificati come aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno.
11 Infine, nella parte delle denunce intitolata «Aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno» i ricorrenti hanno denunciato l’esistenza di diverse misure di aiuto concesse dal Regno dei Paesi Bassi a pescherecci a sfogliara olandesi addetti alla pesca a impulsi elettrici che superavano ampiamente le soglie de minimis applicabili e che dovevano perciò essere qualificate come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.
12 Con lettera del 16 aprile 2021, la direzione generale (DG) «Concorrenza» della Commissione ha precisato ai ricorrenti che risultava dalle denunce che i finanziamenti denunciati rientravano nell’ambito o del FEP o del FEAMP e che, in ciascuno di questi casi, le norme che disciplinano uno di tali due fondi prevalevano sulle regole in materia di aiuti di Stato. Secondo tale DG, poiché tali denunce sollevavano questioni relative alle norme che disciplinano la politica comune della pesca (PCP), il loro esame doveva proseguire secondo le procedure specifiche inerenti alla PCP. A tal fine, detta DG ha suggerito ai ricorrenti di inviare dette denunce alla DG della Commissione «Affari marittimi e pesca».
13 Con lettera del 4 agosto 2021, i ricorrenti hanno fatto valere, in sostanza, che i meccanismi specifici relativi al FEP e al FEAMP non escludevano né l’applicabilità delle regole in materia di aiuti di Stato né la possibilità di presentare una denuncia ai sensi del regolamento 2015/1589. A tal proposito, essi hanno fatto riferimento all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento FEP e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento FEAMP, in forza dei quali, a loro parere, i finanziamenti concessi in violazione di questi ultimi due regolamenti dovevano essere esaminati alla luce delle regole in materia di aiuti di Stato. Pertanto, a loro avviso, spettava alla Commissione individuare gli strumenti con i quali erano stati concessi tali finanziamenti e determinare quali dei detti finanziamenti dovevano essere considerati come aiuti di Stato per il motivo che non rientravano nell’ambito del FEP o del FEAMP.
14 Con lettera del 22 novembre 2021, la DG «Concorrenza», pur ammettendo che il Regno dei Paesi Bassi aveva autorizzato l’esercizio della pesca a impulsi elettrici in contrasto con le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU 1998, L 125, pag. 1), ha precisato che non era possibile stabilire alcun collegamento tra tale esercizio e i finanziamenti effettuati nell’ambito del FEP e del FEAMP. Essa ha ritenuto di non ravvisare elementi relativi a un aiuto di Stato potenzialmente illegale che richiedessero un esame più approfondito.
15 Con lettera del 4 aprile 2022, i ricorrenti hanno presentato informazioni supplementari contenenti, in particolare, elenchi di pescherecci a sfogliara olandesi addetti alla pesca a impulsi elettrici che avrebbero beneficiato di finanziamenti a titolo del FEP o del FEAMP (in prosieguo: la «lettera del 4 aprile 2022»). I ricorrenti hanno anche denunciato l’esistenza di un programma di aiuti agli investimenti interamente finanziato dallo Stato dei Paesi Bassi riguardante l’equipaggiamento di cinque pescherecci a sfogliara addetti a tale pesca.
16 Con lettera del 9 settembre 2022, la DG «Concorrenza» ha indicato che aveva nuovamente esaminato in dettaglio i finanziamenti di cui avevano beneficiato i pescherecci a sfogliara olandesi addetti alla pesca a impulsi elettrici sulla base di tali informazioni supplementari, che non sussisteva alcuna violazione delle norme relative al FEP e al FEAMP e che, su tale base, essa non ravvisava alcun elemento costitutivo di un aiuto di Stato potenzialmente illegale che richiedesse un esame più approfondito.
17 Con lettera dell’8 novembre 2022, i ricorrenti hanno chiesto alla Commissione, conformemente all’articolo 265, secondo comma, TFUE e al regolamento 2015/1589, e in particolare ai suoi articoli 4, 12 e 15, di adottare, in risposta alle denunce, una decisione ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento (in prosieguo: la «richiesta di agire»).
18 Con lettera del 14 febbraio 2023, intitolata «Lettera di pre-archiviazione ai denuncianti per informarli che i servizi della Commissione hanno intenzione di chiudere la procedura», la Commissione ha informato i ricorrenti che aveva terminato l’esame delle denunce (in prosieguo: la «lettera del 14 febbraio 2023»). A tal riguardo, essa ha comunicato che non intendeva proporre l’avvio di una «procedura di infrazione per inosservanza del diritto dell’Unione da parte del [Regno dei Paesi Bassi]». Essa ha precisato di avere nuovamente esaminato in dettaglio i finanziamenti a favore dei pescherecci a sfogliara olandesi addetti alla pesca a impulsi elettrici alla luce delle informazioni supplementari trasmesse dai ricorrenti nella lettera del 4 aprile 2022 e di aver concluso che non sussisteva una violazione delle norme applicabili al FEP e al FEAMP. Su tale base, essa ha informato i ricorrenti della sua intenzione di chiudere il fascicolo, invitandoli, qualora disponessero di nuove informazioni che potessero essere rilevanti ai fini del suo riesame, a contattarla entro un termine di quattro settimane, alla scadenza del quale il caso avrebbe potuto essere archiviato.
Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
19 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2023, i ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto a far dichiarare che la Commissione si era illegittimamente astenuta dall’adottare una decisione ai sensi del regolamento 2015/1589 e a far ingiungere alla Commissione di adottare, entro un termine di due mesi, una decisione fondata su tale regolamento.
20 A sostegno di tale ricorso, i ricorrenti hanno fatto valere che, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, la Commissione era tenuta, da un lato, a esaminare, entro un termine ragionevole e in modo completo e diligente, le informazioni che le erano state trasmesse nelle denunce e negli scambi successivi, nei quali essi denunciavano l’esistenza di diverse misure di aiuto, e, dall’altro, ad adottare una decisione definitiva sulla base dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4, di tale regolamento, esprimendo chiaramente la sua posizione al riguardo. In particolare, secondo i ricorrenti, la Commissione ha considerato a torto che i finanziamenti concessi nell’ambito del FEP e del FEAMP ai pescherecci a sfogliara olandesi addetti alla pesca a impulsi elettrici non fossero soggetti, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento FEP e dell’articolo 8 del regolamento FEAMP, all’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato.
21 Con la sentenza impugnata, in sostanza, il Tribunale ha, in primo luogo, esaminato l’eccezione di irricevibilità del ricorso per carenza, sollevata dalla Commissione, conformemente all’articolo 265, secondo comma, TFUE. Esso ha rilevato che i ricorrenti avevano denunciato, in parti distinte delle denunce, l’esistenza, da un lato, di «sovvenzioni europee illegali e incompatibili con il mercato interno», accordate ai pescherecci a sfogliara olandesi addetti alla pesca a impulsi elettrici nell’ambito del FEP e del FEAMP, in violazione, segnatamente, della regola del 5% (in prosieguo: i «finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP»), e, dall’altro lato, di «sovvenzioni nazionali» a favore di tali pescherecci, concesse dal Regno dei Paesi Bassi, che dovrebbero essere qualificate come aiuti di Stato (in prosieguo: gli «aiuti nazionali denunciati»).
22 A tal riguardo, esso ha ritenuto che tale ricorso per carenza doveva essere dichiarato irricevibile nella misura in cui mirava a far constatare una carenza della Commissione per avere quest’ultima omesso di adottare una decisione ai sensi del regolamento 2015/1589 in merito ai finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP.
23 Esso ha considerato che, per contro, detto ricorso doveva essere dichiarato ricevibile nella misura in cui mirava a far constatare una carenza della Commissione riguardante la sua omissione di agire ai sensi del regolamento 2015/1589 in merito agli aiuti nazionali denunciati, dato che tale istituzione non aveva preso una posizione chiara e definitiva, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, sulla richiesta di agire.
24 In secondo luogo, per quanto riguarda gli aiuti nazionali denunciati, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione, essendo stata debitamente investita di denunce che la informavano dell’esistenza di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di detti aiuti, era tenuta ad agire conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589. Il Tribunale ha considerato che, poiché la Commissione non aveva né avviato una delle iniziative previste da tali disposizioni né adottato una decisione ai sensi di queste ultime, tale istituzione si era trovata in situazione di carenza allo scadere del termine di due mesi dalla richiesta di agire.
25 Pertanto, al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il ricorso per carenza nella parte in cui mirava a far constatare una carenza della Commissione per quanto riguardava gli aiuti nazionali denunciati e, al punto 2 del dispositivo di tale sentenza, ha respinto tale ricorso quanto al resto.
Domande delle parti in sede di impugnazione
26 Con la loro impugnazione, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata;
– accogliere le loro conclusioni e dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare, a seguito dell’esame delle denunce, una decisione ai sensi del regolamento 2015/1589, e
– condannare la Commissione alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione.
27 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare i ricorrenti alle spese.
Sull’impugnazione
28 A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono tre motivi.
29 Il primo motivo verte su un errore di diritto e su uno snaturamento dei fatti in quanto il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse preso una posizione chiara e definitiva sulla richiesta di agire sulla base di un criterio errato, consistente nel valutare l’esistenza di una presa di posizione alla luce dei soli scambi precedenti la lettera di richiesta di agire.
30 Il secondo motivo verte su un errore di diritto e su uno snaturamento dei fatti in quanto il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse fatto riferimento ai suoi precedenti scambi per prendere posizione nella lettera del 14 febbraio 2023, in risposta alla richiesta di agire.
31 Il terzo motivo verte su un difetto di motivazione della sentenza impugnata e, in ogni caso, su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul rispetto del regolamento 2015/1589, con la conseguente violazione del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
32 Il primo motivo si articola in due parti.
33 Con la prima parte del primo motivo, i ricorrenti sostengono che il nuovo criterio introdotto dal Tribunale al fine di valutare l’esistenza di una presa di posizione chiara e definitiva di un’istituzione dell’Unione europea nell’ambito di un ricorso per carenza non è conforme ai principi che disciplinano la qualificazione giuridica di una presa di posizione, ai sensi dell’articolo 265 TFUE. Essi sostengono che, secondo tali principi, una tale presa di posizione deve essere chiara e definitiva, non lasciare spazio ad alcun dubbio quanto al trattamento riservato da tale istituzione alla domanda della parte ricorrente e rispondere alla richiesta di agire.
34 In primo luogo, la mera esistenza di scambi avvenuti prima della richiesta di agire tra una parte ricorrente e l’istituzione interessata non può soddisfare il requisito di chiarezza e di fermezza sancito dalla giurisprudenza della Corte riguardo all’esito che tale istituzione è tenuta a dare a una siffatta richiesta. Inoltre, la presa in considerazione di scambi precedenti sarebbe tanto meno pertinente quando, come nel caso di specie, l’istituzione interessata non vi fa neppure espressamente riferimento per illustrare, chiarire o, quanto meno, esprimere la sua posizione in una lettera di risposta alla richiesta di agire. Peraltro, la necessità di adottare una decisione, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2015/1589, deriverebbe non solo dal diritto dei ricorrenti ad ottenerla in forza di tale regolamento, ma anche dall’obbligo di buona amministrazione.
35 In secondo luogo, la presa di posizione dovrebbe essere successiva alla richiesta di agire. Il Tribunale, ritenendo che un’istituzione possa aver preso posizione prima di una siffatta richiesta e che la lettura di scambi che hanno preceduto tale richiesta sia sufficiente per considerare che tale istituzione abbia preso posizione sulla domanda formulata in detta richiesta, quand’anche essa non l’abbia fatto nella sua risposta alla richiesta di agire, avrebbe snaturato l’essenza stessa delle disposizioni dell’articolo 265 TFUE. Un siffatto approccio svuoterebbe di contenuto la ragion d’essere della richiesta di agire preliminare a un possibile ricorso per carenza, vale a dire cristallizzare una domanda nei confronti di un’istituzione e gli elementi sui quali quest’ultima è tenuta a rispondere.
36 A tal riguardo, il Tribunale avrebbe snaturato le considerazioni della Corte contenute nell’ordinanza del 16 giugno 2020, CJ/Corte di giustizia dell’Unione europea (C-634/19 P, EU:C:2020:474), dichiarando che dalla giurisprudenza della Corte risultava che, ai fini della verifica dell’esistenza di una presa di posizione chiara e definitiva a seguito di una richiesta di agire, si può tener conto degli scambi precedenti a tale richiesta.
37 Con la seconda parte del primo motivo, i ricorrenti deducono una violazione degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») a causa dell’applicazione del nuovo criterio utilizzato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
38 In primo luogo, tale nuovo criterio costituirebbe una violazione manifesta del diritto a un ricorso effettivo, in violazione dell’articolo 47 della Carta, e del principio della certezza del diritto. Secondo una giurisprudenza costante, l’effettività del controllo giurisdizionale, in combinato disposto con il principio della certezza del diritto, richiederebbe che l’interessato possa conoscere, leggendo la decisione stessa, le ragioni su cui si basa una decisione che lo riguarda. Orbene, secondo i ricorrenti, la conclusione secondo cui la Commissione ha preso una posizione chiara e definitiva sulla base di un vago riferimento formale alla corrispondenza precedente, il cui merito non è in alcun modo menzionato da tale istituzione, non può soddisfare i requisiti della Carta e la giurisprudenza della Corte.
39 In secondo luogo, detto nuovo criterio comporterebbe, in violazione dell’articolo 41 della Carta, una violazione dell’obbligo di buona amministrazione incombente alla Commissione e, in particolare, dell’obbligo di motivazione. Infatti, tale istituzione potrebbe limitarsi a un vago riferimento formale alla corrispondenza precedente, senza considerare le osservazioni aggiuntive della parte denunciante, successive a tale corrispondenza e precedenti alla richiesta di agire, nonché le domande espressamente formulate in tale richiesta. Un siffatto approccio impedirebbe a tale parte denunciante, come avviene nel caso di specie, di comprendere con precisione le motivazioni che hanno portato detta istituzione al rigetto della sua domanda e di sapere se la stessa istituzione abbia adottato una posizione chiara e definitiva.
40 La Commissione sostiene che il primo motivo è manifestamente infondato.
Giudizio della Corte
– Sulla prima parte del primo motivo
41 Con la prima parte del primo motivo, i ricorrenti contestano al Tribunale, in sostanza, di aver considerato che l’esistenza di una presa di posizione chiara e definitiva della Commissione nell’ambito di un ricorso per carenza può, da un lato, essere valutata prendendo in considerazione scambi precedenti alla richiesta di agire e, dall’altro, essere valutata alla luce di tali soli scambi, dato che tale presa di posizione deve essere successiva a tale richiesta.
42 In via preliminare, occorre considerare che, per quanto riguarda gli argomenti dei ricorrenti relativi alla situazione in cui l’istituzione non fa espressamente riferimento agli scambi precedenti per illustrare, chiarire o, quanto meno, esprimere la sua posizione in una lettera di risposta alla richiesta di agire, come avverrebbe nel caso di specie, tali argomenti coincidono con quelli sviluppati nell’ambito della seconda parte del primo motivo e, come del resto indicato dai ricorrenti, nell’ambito del secondo motivo e saranno esaminati con tali argomenti.
43 Inoltre, gli argomenti dei ricorrenti relativi alla necessità di adottare una decisione, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2015/1589, coincidono con quelli sviluppati nell’ambito del terzo motivo e saranno esaminati in tale contesto.
44 In primo luogo, la Corte ha ammesso, come indicato, in sostanza, dal Tribunale al punto 34 della sentenza impugnata, che, al fine di valutare l’esistenza di una presa di posizione di un’istituzione dell’Unione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, a seguito di una richiesta di agire rivoltale da una parte ricorrente, possono essere presi in considerazione scambi avvenuti tra tale parte ricorrente e detta istituzione che hanno preceduto tale presa di posizione nonché quelli precedenti a tale richiesta (v., in tal senso, ordinanze del 16 giugno 2020, CJ/Corte di giustizia dell’Unione europea, C-634/19 P, EU:C:2020:474, punti 30 e 31, nonché del 5 ottobre 2023, NO/Commissione, C-221/23 P, EU:C:2023:754, punti da 49 a 51).
45 A tal riguardo, nei limiti in cui i ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia snaturato le considerazioni della Corte contenute nell’ordinanza del 16 giugno 2020, CJ/Corte di giustizia dell’Unione europea (C-634/19 P, EU:C:2020:474), facendo valere che, al punto 33 di tale ordinanza, la Corte ha analizzato i termini della risposta dell’istituzione interessata alla richiesta di agire che le era stata rivolta, e non quelli degli scambi che l’avevano preceduta, tale argomento non può essere accolto. Infatti, in tale punto, la Corte si è limitata a rispondere a un argomento della parte ricorrente riguardante proprio il contenuto di tale risposta.
46 In secondo luogo, nei limiti in cui i ricorrenti contestano la posizione del Tribunale che consente di concludere per l’esistenza di una presa di posizione dell’istituzione dell’Unione interessata su una richiesta di agire alla luce dei soli scambi che hanno preceduto tale richiesta, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i ricorrenti hanno invocato tale censura non solo nella fase della replica, ma nel loro atto introduttivo dell’impugnazione, anche se ciò risulta chiaramente solo dall’esposizione sommaria dei motivi. Detta censura, pertanto, non è nuova ed è ricevibile.
47 La stessa censura deve tuttavia essere respinta, in quanto si basa su una premessa errata. Infatti, il Tribunale non ha ritenuto che la Commissione avesse preso posizione sulla richiesta di agire, per quanto riguarda i finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP, alla luce dei soli scambi che avevano preceduto tale richiesta, poiché si è basato anche sul contenuto della lettera del 14 febbraio 2023, come risulta dal punto 32 della sentenza impugnata, e ha considerato, al punto 48 di tale sentenza, che tale lettera costituiva una presa di posizione della Commissione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE.
48 Ne consegue che la prima parte del primo motivo deve essere respinta.
– Sulla seconda parte del primo motivo
49 Con la seconda parte del primo motivo, i ricorrenti contestano al Tribunale, in sostanza, di aver ritenuto che la Commissione avesse preso una posizione chiara e definitiva, mentre tale istituzione avrebbe fatto solo un vago riferimento formale alla corrispondenza precedente, il cui merito non sarebbe menzionato, il che costituirebbe una violazione degli articoli 41 e 47 della Carta nonché del principio della certezza del diritto.
50 In primo luogo, occorre rilevare che dall’argomentazione dei ricorrenti non risulta in che modo il riferimento alla precedente corrispondenza, sia pure formale, impedirebbe l’esercizio effettivo del ricorso per carenza previsto all’articolo 265 TFUE.
51 In secondo luogo, sebbene le condizioni di ricevibilità di un ricorso dinanzi alla Corte debbano essere interpretate alla luce del diritto a un ricorso effettivo, quale garantito all’articolo 47 della Carta, tale articolo non può tuttavia condurre a modificare le condizioni di ricevibilità del ricorso per carenza quali enunciate all’articolo 265 TFUE (ordinanza dell’8 febbraio 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commissione, C-508/17 P, EU:C:2018:72, punto 20).
52 Orbene, nei limiti in cui essi sostengono, in sostanza, che l’approccio del Tribunale impedirebbe a una parte denunciante di comprendere le ragioni dell’istituzione interessata che hanno condotto al rigetto della sua domanda e, se del caso, di contestare utilmente la posizione di tale istituzione, tale argomentazione si basa sulla premessa che tale parte denunciante abbia compreso che la sua domanda era stata respinta da detta istituzione, la quale ha preso posizione sulla richiesta di agire rivoltagli da detta parte denunciante. Come sostiene la Commissione, detta argomentazione dei ricorrenti deriva da una confusione tra l’obbligo di motivazione di un atto, di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE, e l’individuazione di una «presa di posizione», ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE.
53 Inoltre, non si può esigere, al fine di dimostrare l’esistenza di una presa di posizione chiara e definitiva dell’istituzione interessata, che quest’ultima riprenda sistematicamente, nella sua risposta a seguito della richiesta di agire che le è stata rivolta, il contenuto dei suoi precedenti scambi con la parte ricorrente sui quali essa si basa in tale risposta, né che essa rinvii esplicitamente in quest’ultima alle sue precedenti conclusioni contenute in tali precedenti scambi, in particolare quando tale parte ricorrente non contesta, o addirittura indica nei suoi scambi con tale istituzione precedenti a detta risposta, di aver compreso il senso di tali conclusioni.
54 Nel caso di specie, occorre rilevare che, al punto 29 della sentenza impugnata, che non è contestato dai ricorrenti nell’ambito dell’impugnazione, il Tribunale ha precisato che, nella richiesta di agire, facendo riferimento in particolare alle denunce e alla lettera del 4 aprile 2022, i ricorrenti avevano invitato la Commissione ad adottare una decisione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2015/1589.
55 Come menzionato dal Tribunale al punto 14 della sentenza impugnata, anch’esso non contestato nell’ambito dell’impugnazione, la Commissione ha indicato, nella lettera del 14 febbraio 2023, di aver nuovamente esaminato in dettaglio i finanziamenti di cui avevano beneficiato le navi olandesi sulla base delle informazioni supplementari trasmesse nella lettera del 4 aprile 2022 da parte dei ricorrenti e ha precisato che essa si pronunciava alla luce di tali informazioni.
56 A tal riguardo, ai punti da 30 a 32 della sentenza impugnata, parimenti non contestati nell’ambito dell’impugnazione, il Tribunale, come sostiene la Commissione, ha rilevato in che modo la corrispondenza precedente tra la Commissione e i ricorrenti rispondeva alla richiesta di agire e al loro ragionamento, basandosi in particolare sull’identità di alcuni dei motivi contenuti nella lettera del 14 febbraio 2023 con quelli sviluppati in una lettera di tale corrispondenza, vale a dire la lettera del 9 settembre 2022. Esso ha precisato, in sostanza, che la Commissione aveva indicato, nel corso dei suoi scambi con i ricorrenti, che essa considerava che i finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP non violavano le norme relative al FEP e al FEAMP, come risultava dalle lettere del 22 novembre 2021 e del 9 settembre 2022, e che essa non era competente, ai sensi del regolamento 2015/1589, ad adottare una decisione in relazione a tali finanziamenti.
57 Inoltre, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 33 a 35 della sentenza impugnata, che, sebbene, nella lettera del 14 febbraio 2023, la Commissione non avesse esplicitamente rifiutato di adottare una decisione ai sensi del regolamento 2015/1589 e non avesse neppure affermato di non essere competente ad adottare una siffatta decisione per quanto riguarda i finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP, in tale lettera essa aveva fatto riferimento alle sue precedenti lettere, del 22 novembre 2021 e del 9 settembre 2022, e aveva confermato, in sostanza, la sua posizione, esposta al punto precedente della presente sentenza, espressa in modo chiaro in precedenza.
58 Inoltre, i ricorrenti non mettono in discussione le considerazioni di cui al punto 41 della sentenza impugnata, secondo le quali, da un lato, essi non hanno contestato di aver «ben compreso, come emerge[va] dalla loro lettera del 4 agosto 2021, che la Commissione si considerava incompetente ad adottare» una decisione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2015/1589 per quanto riguardava i finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP e, dall’altro, hanno esposto, nella stessa lettera, i motivi per i quali consideravano errata la posizione espressa dalla Commissione in tale sede.
59 Ne consegue che la seconda parte del primo motivo deve essere respinta.
60 Di conseguenza, il primo motivo deve essere interamente respinto.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
61 I ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha snaturato i fatti ritenendo che il riferimento a due scambi di lettere anteriori alla lettera del 14 febbraio 2023 consentisse di chiarire una posizione che la Commissione avrebbe assunto in tale lettera. Infatti, detta lettera non conterrebbe, ad eccezione della sola menzione puramente formale di questi due scambi di lettere, alcun altro riferimento alle precedenti conclusioni alle quali sarebbe pervenuta la Commissione. Una siffatta menzione sarebbe manifestamente equivoca ed accessoria e non potrebbe essere assimilata, come avrebbe ritenuto il Tribunale, a una conferma «in sostanza» del tenore di detti due scambi di lettere.
62 Nella loro replica, i ricorrenti sottolineano di contestare al Tribunale di essere incorso in un errore di qualificazione giuridica dei fatti qualificando la lettera del 14 febbraio 2023 come presa di posizione, ai sensi dell’articolo 265 TFUE. Tale errore si baserebbe su una lettura inesatta degli elementi rilevanti del fascicolo. Il Tribunale avrebbe manifestamente snaturato i fatti, al punto 35 della sentenza impugnata, in quanto la Commissione non avrebbe mai ripreso, in tale lettera, il contenuto della corrispondenza precedenti a quest’ultima, né avrebbe lasciato intendere che essa ne confermava il contenuto.
63 La Commissione sostiene che il secondo motivo è, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.
Giudizio della Corte
64 Occorre constatare che i ricorrenti non mettono in discussione il fatto che, nella lettera del 14 febbraio 2023, la Commissione abbia menzionato la propria corrispondenza del 22 novembre 2021 e del 9 settembre 2022, ma contestano la sufficienza di tale riferimento, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto riprendere le conclusioni contenute in tale corrispondenza.
65 Orbene, la loro argomentazione si basa su una premessa errata. Infatti, come risulta dall’analisi della seconda parte del primo motivo, in particolare dal punto 53 della presente sentenza, un siffatto riferimento a precedenti scambi tra l’istituzione interessata e il ricorrente può essere sufficiente, in funzione delle circostanze del caso di specie, a definire una posizione chiara e definitiva dell’istituzione dell’Unione interessata, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, senza che sia richiesto che il contenuto delle precedenti analisi e delle conclusioni di tale istituzione sia sistematicamente ripreso nella sua risposta alla richiesta di agire.
66 A tal riguardo, è giocoforza constatare che, da un lato, i ricorrenti non sostengono che il Tribunale, al punto 35 della sentenza impugnata, abbia riassunto erroneamente la posizione della Commissione espressa nella corrispondenza precedente alla lettera del 14 febbraio 2023 (v. punti 56 e 57 della presente sentenza).
67 Dall’altro lato, come constatato al punto 58 della presente sentenza, i ricorrenti non mettono in discussione le considerazioni di cui al punto 41 della sentenza impugnata, in particolare il fatto che essi avevano compreso che la Commissione si considerava incompetente ad adottare una decisione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2015/1589 per quanto riguarda i finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP e che avevano messo in discussione la fondatezza di tale posizione della Commissione.
68 Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di valutazione giuridica nel considerare, al punto 48 della sentenza impugnata, che la lettera della Commissione del 14 febbraio 2023 costituisse una presa di posizione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE.
69 Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
70 Nell’introduzione del loro terzo motivo, i ricorrenti sostengono di avere, in quanto parti interessate, il diritto di chiedere e di ricevere una decisione della Commissione, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2015/1589. In assenza di una siffatta decisione, essi affermano di aver formalmente chiesto a tale istituzione, «conformemente all’articolo 265, secondo comma, TFUE, nonché del regolamento [2015/1589], tra cui in particolare i suoi articoli 4, 12 e 15, di adottare la decisione di cui [a tale] articolo 4», poiché non è necessario che sia dimostrata l’esistenza di un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107 TFUE, affinché la Commissione sia competente in forza di tale regolamento.
71 Il terzo motivo si articola in due parti.
72 Con la prima parte del terzo motivo, i ricorrenti affermano che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione e, in ogni caso, da un errore di diritto nella valutazione della ricevibilità del ricorso per carenza in quanto il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul rispetto del regolamento 2015/1589.
73 Con la prima censura, i ricorrenti fanno valere che la Commissione era tenuta ad adottare una decisione ai sensi del regolamento 2015/1589 e che l’approccio del Tribunale ha l’effetto di privare le parti denuncianti dei diritti procedurali previsti da tale regolamento, e in particolare del diritto di ottenere una siffatta decisione. Essi sottolineano che, sebbene i pagamenti effettuati dagli Stati membri nell’ambito del FEP e del FEAMP siano, in linea di principio, esclusi dall’ambito di applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE, tale esclusione vale solo a condizione che gli aiuti in questione siano versati in conformità, rispettivamente, del regolamento FEP o del regolamento FEAMP. A tale riguardo, essi fanno riferimento all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento FEP nonché all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento FEAMP. Ne consegue, secondo i ricorrenti, che, non appena sussista un dubbio, la Commissione deve procedere all’esame previsto dal regolamento 2015/1589 e adottare una decisione, ai sensi dell’articolo 4 di quest’ultimo regolamento.
74 Con la seconda censura, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, in quanto né la lettera di pre-archiviazione né alcun’altra lettera della Commissione potrebbero essere assimilate a una decisione formale, ai sensi del regolamento 2015/1589. Secondo i ricorrenti, il Tribunale è incorso in un errore di diritto non pronunciandosi sull’applicabilità di tale regolamento ai finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP, per il motivo che una siffatta questione poteva essere esaminata solo dopo aver accertato la ricevibilità del ricorso per carenza, mentre la qualificazione della loro denuncia ai sensi dell’articolo 24 di detto regolamento costituiva una questione preliminare essenziale per valutare tale ricevibilità. A loro avviso, un ricorso avente ad oggetto l’inerzia della Commissione in relazione a una misura di aiuto è ricevibile qualora la parte ricorrente dimostri di essere direttamente e individualmente interessata dalla misura che tale istituzione ha omesso di adottare.
75 Con la terza censura, i ricorrenti contestano al Tribunale un’incoerenza nell’analisi del loro ricorso per quanto riguarda, da un lato, i finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP e, dall’altro, gli aiuti nazionali denunciati. Infatti, il Tribunale avrebbe correttamente considerato, al punto 63 della sentenza impugnata, che, nella lettera del 14 febbraio 2023, la Commissione non si era fondata sull’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2015/1589, il che ha portato il Tribunale a ritenere che tale istituzione non avesse preso una posizione chiara e definitiva sulla richiesta di agire sulla base di tali aiuti. Secondo i ricorrenti, tale incoerenza costituirebbe un difetto di motivazione della sentenza impugnata e, in ogni caso, un errore di diritto. Infatti, tale errore condurrebbe a una situazione in cui i ricorrenti sono privati dei loro diritti procedurali e di una decisione formale impugnabile, comportando una violazione del diritto fondamentale delle parti a un controllo giurisdizionale effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta.
76 Con la seconda parte del terzo motivo, i ricorrenti deducono una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale garantito all’articolo 47 della Carta.
77 Da un lato, essi fanno valere che la Commissione si è astenuta dal prendere una posizione chiara e definitiva. Orbene, poiché il Tribunale si è astenuto, al punto 35 della sentenza impugnata, dal pronunciarsi sull’applicabilità del regolamento 2015/1589 ai finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP, i ricorrenti sarebbero privati del loro diritto ad ottenere una decisione formale della Commissione ai sensi di tale regolamento, nonostante la loro domanda in tal senso.
78 Peraltro, neppure le «lettere del 2021», alle quali fa riferimento la lettera del 14 febbraio 2023, potrebbero essere considerate conformi ai requisiti di detto regolamento, a causa del loro carattere preparatorio e preliminare rispetto alla decisione che la Commissione avrebbe dovuto adottare ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento.
79 Dall’altro, tale approccio del Tribunale li priverebbe di un mezzo di ricorso contro l’inerzia della Commissione. Infatti, la lettera del 14 febbraio 2023 potrebbe essere considerata solo come un atto preparatorio e non definitivo e, in quanto tale, non sarebbe un atto impugnabile, ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Una siffatta conclusione non potrebbe essere messa in discussione dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale il rigetto di una denuncia, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, può, in taluni casi, costituire un atto impugnabile, poiché tale giurisprudenza si applicherebbe unicamente agli atti con i quali la Commissione adotta una posizione definitiva sulla denuncia presentata, il che non si verificherebbe nel caso di specie.
80 La Commissione sostiene che il terzo motivo è, in parte, inoperante e, in parte, infondato.
Giudizio della Corte
– Sulla prima parte del terzo motivo
81 Con la prima parte del terzo motivo, i ricorrenti contestano, in sostanza, al Tribunale un difetto di motivazione della sentenza impugnata e, in ogni caso, un errore di diritto nella sua valutazione della ricevibilità del ricorso per carenza, riguardante i finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP, in quanto esso ha omesso di pronunciarsi al riguardo sul rispetto del regolamento 2015/1589.
82 Con la prima e la seconda censura, che occorre esaminare congiuntamente, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che non è stato posto fine alla carenza, in quanto la Commissione era tenuta ad adottare una decisione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2015/1589 e contestano, in sostanza, al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto non pronunciandosi sull’applicabilità del regolamento 2015/1589 ai finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP, per il motivo che una siffatta questione poteva essere esaminata solo dopo aver accertato la ricevibilità del ricorso per carenza.
83 Occorre rilevare che il Tribunale ha giustamente ricordato, al punto 23 della sentenza impugnata, che le condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza, fissate dall’articolo 265 TFUE, non sono soddisfatte qualora l’istituzione cui è stato richiesto di agire abbia preso posizione su tale richiesta prima della proposizione del ricorso e l’adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero auspicato o ritenuto necessario, quale un rifiuto, debitamente motivato, di operare conformemente alla richiesta di agire, costituisce una presa di posizione idonea a porre fine alla carenza (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, Wagenknecht/Commissione, C-130/21 P, EU:C:2022:226, punto 31, e ordinanza dell’11 ottobre 2024, ST/Frontex, C-62/24 P, EU:C:2024:882, punto 20).
84 Come indicato nell’ambito dell’analisi del secondo motivo, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che, nella lettera del 14 febbraio 2023, letta alla luce degli scambi che l’avevano preceduta, la Commissione aveva confermato, da un lato, che i finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP non violavano le norme relative al FEP e al FEAMP e, dall’altro, che, come avevano compreso i ricorrenti, essa si riteneva incompetente, ai sensi del regolamento 2015/1589, ad adottare una decisione relativa a tali finanziamenti.
85 Come risulta dall’analisi del secondo motivo, e in particolare dal punto 68 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in errori di qualificazione giuridica dei fatti nel ritenere che la lettera del 14 febbraio 2023 costituisse una presa di posizione della Commissione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE.
86 Ne consegue che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto traendo la conseguenza dall’esistenza di tale presa di posizione che il ricorso per carenza era irricevibile nella parte in cui riguardava l’astensione dall’agire nei confronti dei finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP, poiché la circostanza che detta presa di posizione non abbia dato soddisfazione ai ricorrenti, in quanto la Commissione non aveva adottato una decisione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2015/1589, è irrilevante ai fini della verifica se la Commissione abbia preso posizione, ai sensi dell’articolo 265 TFUE.
87 È parimenti irrilevante in tale contesto la questione, relativa alla legittimità della presa di posizione della Commissione, se a torto o a ragione quest’ultima si sia considerata incompetente, ai sensi del regolamento 2015/1589, ad adottare una decisione relativa ai finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP. Pertanto, il Tribunale non è incorso in errore non pronunciandosi sull’applicabilità del regolamento 2015/1589 ai finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP.
88 Peraltro, nei limiti in cui i ricorrenti ritengono che un ricorso avente ad oggetto l’inerzia della Commissione nei confronti di una misura di aiuto sia ricevibile qualora la parte ricorrente dimostri di essere direttamente e individualmente interessata dalla misura che tale istituzione ha omesso di adottare, è sufficiente constatare che una siffatta interpretazione è contraria alla chiara formulazione dell’articolo 265 TFUE, da cui non risulta affatto che tale circostanza implichi la ricevibilità del ricorso per carenza.
89 La prima e la seconda censura devono, pertanto, essere respinte.
90 Con la terza censura, i ricorrenti contestano al Tribunale, rinviando al punto 63 della sentenza impugnata, un’incoerenza nell’analisi del loro ricorso per quanto riguarda, da un lato, i finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP e, dall’altro, gli aiuti nazionali denunciati.
91 Tale censura deve essere respinta, in quanto si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata.
92 Infatti, il Tribunale ha considerato che la Commissione non aveva preso posizione sugli aiuti nazionali denunciati, né nella lettera del 14 febbraio 2023 né nei suoi precedenti scambi con i ricorrenti. Poiché la Commissione ha fatto valere che tale lettera doveva essere considerata una lettera adottata sulla base dell’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2015/1589, il Tribunale ha risposto a tale argomento, sottolineando che riteneva incoerente l’argomentazione della Commissione su tale aspetto. Esso ha precisato al riguardo, al punto 63 della sentenza impugnata, che la Commissione non si era basata su tale articolo in detta lettera e, al punto 64 di tale sentenza, che detta istituzione non poteva affermare, nel contempo, che non era competente ad adottare una decisione ai sensi di tale regolamento in risposta alle denunce di cui era investita, ma che, in subordine, occorreva ugualmente considerare la lettera del 14 febbraio 2023 come una lettera fondata sull’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma.
93 Non è quindi perché la Commissione non si era basata sullo stesso articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, che il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso per carenza nella parte in cui riguardava l’omissione di agire in relazione agli aiuti nazionali denunciati.
94 Pertanto, non si può contestare al Tribunale l’incoerenza nella sua analisi addotta dai ricorrenti.
95 Peraltro, nei limiti in cui, con la terza censura, i ricorrenti invocano anche una violazione del diritto fondamentale delle parti a un controllo giurisdizionale effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta, tale argomento si confonde con quello dedotto nell’ambito della seconda parte e sarà esaminato in tale contesto.
96 Ne consegue che la prima parte del terzo motivo dev’essere respinta.
– Sulla seconda parte del terzo motivo
97 Con la seconda parte del terzo motivo, i ricorrenti deducono una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta, in sostanza, a causa della mancata adozione da parte della Commissione di un atto che può essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE e del fatto che il Tribunale si sarebbe astenuto dal pronunciarsi sull’applicabilità del regolamento 2015/1589 ai finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP.
98 A tal riguardo, in primo luogo, dal punto 87 della presente sentenza risulta che la censura dei ricorrenti vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore non pronunciandosi sull’applicabilità del regolamento 2015/1589 ai finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP deve essere respinta.
99 In secondo luogo, occorre rilevare che il Tribunale ha ricordato, al punto 23 della sentenza impugnata, che le condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza, fissate all’articolo 265 TFUE, non sono soddisfatte qualora l’istituzione cui è stato richiesto di agire abbia preso posizione su tale richiesta prima della proposizione del ricorso.
100 Nel caso di specie, come risulta dal punto 68 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in errori di qualificazione giuridica dei fatti considerando, in sostanza, che la lettera del 14 febbraio 2023 costituiva una presa di posizione della Commissione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE.
101 Ne consegue che il Tribunale, respingendo il ricorso per carenza in quanto irricevibile, si è limitato ad applicare al caso di specie le condizioni di ricevibilità del ricorso per carenza, quali enunciate nella giurisprudenza richiamata dal Tribunale al punto 23 della sentenza impugnata nonché al punto 83 della presente sentenza.
102 Orbene, come indicato al punto 51 della presente sentenza, sebbene le condizioni di ricevibilità di un ricorso dinanzi alla Corte debbano essere interpretate alla luce del diritto a un ricorso effettivo, quale garantito dall’articolo 47 della Carta, tale articolo non può tuttavia condurre a modificare le condizioni di ricevibilità del ricorso per carenza enunciate all’articolo 265 TFUE.
103 Peraltro, la conclusione cui è giunto il Tribunale in merito alle condizioni di ricevibilità del ricorso per carenza non pregiudica la diversa questione se il rifiuto della Commissione di dare seguito alle denunce avrebbe potuto costituire oggetto di un ricorso di annullamento. A tal riguardo, occorre ricordare che la questione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza è distinta dalla questione se l’atto adottato dall’istituzione dell’Unione richiesta, che pone fine alla sua inerzia, possa essere oggetto di un ricorso di annullamento (sentenza del 24 marzo 2022, Wagenknecht/Commissione, C-130/21 P, EU:C:2022:226, punto 37 e giurisprudenza citata).
104 Pertanto, l’argomento dei ricorrenti secondo cui la proposizione di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la lettera del 14 febbraio 2023 sarebbe stato impossibile è inoperante.
105 Ne consegue che la seconda parte del terzo motivo deve essere respinta.
106 Di conseguenza, il terzo motivo deve essere interamente respinto.
107 Sulla base di tutte le considerazioni sin qui svolte, poiché nessuno dei motivi dell’impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
108 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese.
109 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
110 Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) I sigg. Laurent Merlin, Stéphane Pinto, Gaëtan Delsart, Gaëtan Baillet, Jean-Yves Noël, Christophe Lhomel, Jérémy Lhomel, Stéphane Fournier, Alexandre Fournier, Christian Dubois, Franck Nowe, Jean-Pierre Deparis, Frédéric Drogerys, Jean-Marie Baheu, Jonathan Delsart, José Pinto, Mathieu Pinto, Olivier Leprêtre, Josse Martin, Lionel Descharles, Loïc Merlin, Philippe Calone, Sébastien Leprêtre, Philippe Mahieu, Andries Visser, Charles Lines, Paul Lines e Low Impact Fishers of Europe (LIFE) si fanno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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