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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 juin 2026, C-342/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-342/25 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2026.##Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne – Corruption passive – Exclusion des éléments de preuve collectés de manière irrégulière – Éléments de preuve à décharge – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Droit à un recours effectif – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 7, paragraphes 2 et 3 – Droit d’accès aux pièces du dossier – Article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux – Réglementation nationale ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union – Incompétence – Article 267 TFUE – Nécessité d’une interprétation du droit de l’Union pour que la juridiction de renvoi puisse rendre son jugement – Absence – Irrecevabilité.#Affaire C-342/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0342 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:469 |
Texte intégral
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 giugno 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari degli Stati membri dell’Unione europea – Corruzione passiva – Esclusione degli elementi di prova acquisiti in modo irregolare – Elementi di prova a discarico – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 7, paragrafi 2 e 3 – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Normativa nazionale che non attua il diritto dell’Unione – Incompetenza – Articolo 267 TFUE – Necessità di un’interpretazione del diritto dell’Unione affinché il giudice del rinvio possa emettere la propria sentenza – Assenza – Irricevibilità »
Nella causa C-342/25 [Stogenchev] (i),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 20 maggio 2025, pervenuta in cancelleria il 20 maggio 2025, nel procedimento penale a carico di
DS,
KW,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, I. Ziemele, A. Kumin, S. Gervasoni e M. Bošnjak (relatore), giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Commissione europea, da P.J.O. Van Nuffel, M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata in un procedimento penale a carico di DS e KW per corruzione passiva.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Convenzione sulla corruzione
3 La convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU 1997, C 195, pag. 2) (in prosieguo: la «Convenzione sulla corruzione»), entrata in vigore il 28 settembre 2005, all’articolo 2, intitolato «Corruzione passiva», prevede quanto segue:
«1. Ai fini della presente convenzione vi è corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio.
2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali».
4 L’articolo 5, paragrafo 1, di tale convenzione stabilisce quanto segue:
«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l’istigazione relativa a tali condotte siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione».
Direttiva 2012/13
5 I considerando 9, 10 e 14 della direttiva 2012/13 enunciano quanto segue:
«9) A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, [TFUE], è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Detto articolo indica i “diritti della persona nella procedura penale” quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme minime.
10) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate nel settore dell’informazione nei procedimenti penali.
(…)
14) La presente direttiva (…) stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella [Carta], in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. (…)».
6 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva:
«La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».
7 L’articolo 7, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva così dispone:
«2. Per garantire l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l’accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l’accesso a quest’ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l’esame».
Diritto bulgaro
Costituzione bulgara
8 L’articolo 121 della Konstitutsia na Republika Bulgaria (Costituzione della Repubblica di Bulgaria) (in prosieguo: la «Costituzione bulgara») prevede quanto segue:
«1. Gli organi giurisdizionali garantiscono l’uguaglianza e il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti di un processo.
2. Il procedimento nella causa assicura che sia accertata la verità.
(…)».
9 L’articolo 122 della Costituzione bulgara enuncia quanto segue:
«1. I cittadini e le persone giuridiche hanno il diritto di difendersi in tutte le fasi del procedimento.
2. Le modalità di esercizio dei diritti della difesa sono stabilite dalla legge».
Codice penale
10 Ai sensi dell’articolo 301, paragrafo 1, del Nakazatelen kodeks (Codice penale), nella versione applicabile al procedimento principale:
«Il pubblico ufficiale che richiede o accetta un dono o un’utilità di qualsiasi genere cui non ha diritto, o che accetta l’offerta o la promessa di un dono o di un’utilità per compiere o astenersi dal compiere un atto del proprio ufficio o per aver compiuto o essersi astenuto dal compiere un atto del proprio ufficio, è punito per corruzione con la reclusione fino a sei anni e con una multa fino a [5 000 Leva bulgari (BGN) (circa EUR 2 550)]».
11 L’articolo 302 del codice penale è formulato come segue:
«Per la corruzione passiva commessa:
1. (…) da un’autorità di polizia o un ufficiale di polizia inquirente,
2. con estorsione attutata per mezzo di abuso d’ufficio,
(…)
la sanzione è pari a:
a) nei casi di cui all’articolo 301, paragrafi 1 e 2, una pena detentiva da tre a dieci anni, una multa fino a [BGN 20 000 (circa EUR 10 200)] e una privazione dei diritti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, punti 6 e 7.
(…)».
Codice di procedura penale
12 L’articolo 29, paragrafo 2, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (Codice di procedura penale), nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:
«Non può partecipare a un collegio giudicante il giudice o il giudice popolare che, in ragione di altre circostanze, possa essere considerato di parte o come avente un interesse diretto o indiretto all’esito della controversia».
13 L’articolo 105 di tale codice è formulato come segue:
«1. Le prove servono a riprodurre, nel procedimento penale, elementi di prova o altri mezzi di prova.
2. Le prove che non sono state acquisite o prodotte secondo le regole e le procedure previste dal presente codice sono inammissibili».
14 L’articolo 292 di detto codice prevede quanto segue:
«Le parti che partecipano all’udienza di discussione possono invocare soltanto gli elementi di prova che sono stati acquisiti e verificati durante la fase di istruttoria giudiziaria secondo le modalità previste dal presente codice».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15 Il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, è adito, in un procedimento penale, con un atto di imputazione di un delitto grave che contesta a due agenti di polizia, DS e KW, un’estorsione attuata per mezzo di abuso d’ufficio, integrante il reato di corruzione passiva.
16 Tale giudice ritiene che l’autorizzazione giudiziaria delle tecniche investigative speciali utilizzate durante le indagini di cui sono stati oggetto DS e KW nonché le perquisizioni e i sequestri effettuati nel corso di queste ultime siano viziati da irregolarità procedurali, poiché le indagini non sono state motivate e le perquisizioni e i sequestri sono stati effettuati senza preventiva autorizzazione giudiziaria.
17 Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, del codice di procedura penale, le prove acquisite in modo irregolare sono escluse dal fascicolo. Ne risulta che, conformemente all’articolo 292 del codice di procedura penale, neppure la difesa può basarsi su tali prove per scagionare gli imputati dalle accuse formulate a loro carico. Soltanto le prove acquisite nel rispetto delle norme di procedura, ossia principalmente una testimonianza a carico, potrebbero essere prese in considerazione.
18 Tuttavia, il giudice del rinvio spiega che le irregolarità procedurali constatate sono ininfluenti sulla credibilità degli elementi di prova di cui si tratta, i quali sono interamente a discarico degli imputati nel procedimento principale.
19 Il 27 maggio 2024 tale giudice, ritenendo che l’articolo 105, paragrafo 2, del codice di procedura penale potesse violare la Costituzione bulgara in quanto tale disposizione non contribuisce ad accertare la verità e osta a che tali imputati possano esercitare i loro diritti della difesa efficacemente, ha adito il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale, Bulgaria) con una domanda volta a ottenere che l’articolo 105, paragrafo 2, del codice di procedura penale fosse dichiarato non conforme alla Costituzione bulgara.
20 Il 27 giugno 2024 il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) ha respinto tale domanda in quanto irricevibile. Secondo il giudice del rinvio, la motivazione addotta a tal riguardo sarebbe fondata sulla premessa secondo la quale l’esclusione sistematica delle prove acquisite in modo irregolare prevista all’articolo 105, paragrafo 2, del codice di procedura penale è necessariamente favorevole agli imputati.
21 Il giudice del rinvio ha tenuto un’udienza nel corso della quale ha informato gli imputati nel procedimento principale e i loro avvocati delle irregolarità procedurali commesse nell’ambito dell’acquisizione degli elementi di prova di cui si tratta, a seguito della quale l’istruttoria si è conclusa. Nel corso della discussione orale, tali avvocati hanno chiesto l’assoluzione di detti imputati, ponendo al centro della loro argomentazione gli elementi di prova a discarico che erano viziati da irregolarità.
22 Secondo il giudice del rinvio, tale argomentazione è fondata e gli elementi di prova di cui si tratta, che esso precisa non aver ancora escluso, sono essenziali per suffragare tale argomentazione. Alla luce di tale constatazione, il 27 febbraio 2025 tale giudice ha chiesto di nuovo al Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) di dichiarare l’incostituzionalità dell’articolo 105, paragrafo 2, del codice di procedura penale, domanda che quest’ultima ha respinto con ordinanza dell’8 maggio 2025.
23 Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’interpretazione dell’articolo 122, paragrafo 1, della Costituzione bulgara accolta dal Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), che comporta, secondo quest’ultima, che l’articolo 105, paragrafo 2, del codice di procedura penale abbia come unico effetto pratico di pregiudicare gli interessi giuridici degli imputati privandoli della possibilità di difendersi mediante l’invocazione di elementi di prova a loro discarico.
24 A tal riguardo, alla luce dell’articolo 5 della Convenzione sulla corruzione, le norme di procedura non possono ostare, secondo tale giudice, a sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, nonché all’esercizio del diritto fondamentale di difendersi dalle accuse penali.
25 Inoltre, dalla sentenza del 17 gennaio 2019, Dzivev e a. (C-310/16, EU:C:2019:30, punto 33), risulterebbe che i procedimenti penali avviati per reati in materia di IVA costituiscono un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Lo stesso dovrebbe valere per i reati di cui alla Convenzione sulla corruzione.
26 In tali circostanze, la normativa di cui si tratta nel procedimento principale, per essere conforme all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta, dovrebbe garantire agli imputati il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, del diritto ad un processo equo e dei diritti della difesa. A tal riguardo, soltanto la necessità di garantire l’equità del procedimento mediante la possibilità effettiva per la difesa di comprendere la pertinenza degli elementi di prova potrebbe giustificare l’esclusione di elementi di prova ottenuti in modo irregolare.
27 Peraltro, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13, che conferisce agli indagati e agli imputati il diritto di accedere ai documenti del fascicolo, implica il diritto di ottenere informazioni relative alla possibile esclusione di taluni elementi di prova la cui acquisizione è viziata da irregolarità procedurali.
28 A tal riguardo, tale giudice precisa che il momento in cui deve essere verificata la regolarità dell’acquisizione degli elementi di prova non è chiaramente individuato dal diritto nazionale. Detto giudice ritiene che una siffatta valutazione debba essere effettuata prima della sentenza che pone fine al procedimento, in modo da consentire alle parti di esprimersi su tale questione. Ciò premesso, egli si chiede se debba astenersi, poiché ha perso la sua imparzialità informando le parti del fatto che taluni elementi di prova sono stati acquisiti in modo irregolare.
29 Alla luce di tali circostanze, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’interpretazione di una disposizione costituzionale, che garantisce all’imputato il diritto alla tutela giurisdizionale nei procedimenti giudiziari (articolo 122, paragrafo 1, della Costituzione [bulgara]), secondo cui:
– il diritto alla tutela giurisdizionale contro violazioni della sfera privata dell’imputato commesse nel corso dell’acquisizione delle prove trova espressione nel divieto di deducibilità delle prove così acquisite, e
– il diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell’accusa trova parimenti espressione nel divieto di deducibilità delle prove stesse,
sia compatibile con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e con l’articolo 47, primo e secondo comma, della [Carta], nel caso in cui vi sia stata una violazione della sfera privata dell’imputato nella forma più lieve possibile; la violazione non abbia pregiudicato l’attendibilità delle prove acquisite; tali prove possiedano unicamente valore scagionante e rivestano rilevanza essenziale a sostegno dell’affermazione d’innocenza degli imputati; gli imputati, debitamente informati in merito alla violazione compiuta nell’acquisizione delle prove, dichiarino espressamente, dopo essersi consultati con i propri difensori, di voler avvalersi delle prove medesime.
2) Se sia compatibile con l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13 e con l’articolo 47, secondo comma, della [Carta] un’interpretazione della normativa nazionale secondo cui il giudice, qualora accerti che determinate prove non possano essere dedotte a causa o per effetto di irregolarità procedurali commesse nella loro acquisizione, è tenuto ad informare gli imputati affinché questi possano conseguentemente predisporre le proprie difese».
Sulla competenza della Corte
30 In via preliminare, occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte stessa esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 29 e giurisprudenza citata).
31 Si deve altresì rammentare che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 30 e giurisprudenza citata).
32 Nel caso di specie, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte l’interpretazione, in particolare, dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché dell’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta, per quanto riguarda il trattamento procedurale che essa deve riservare a taluni elementi di prova ottenuti in modo irregolare nell’ambito di un procedimento penale avviato per corruzione passiva.
33 A tal riguardo, in primo luogo, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 34 e giurisprudenza citata).
34 Per quanto concerne l’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale disposizione riguarda «i settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 35 e giurisprudenza citata).
35 Perciò, tale disposizione è destinata a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, nell’esercizio di funzioni giurisdizionali, su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 36 e giurisprudenza citata).
36 Nel caso di specie, il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di due agenti di polizia accusati di corruzione passiva. Tale reato è previsto all’articolo 301, paragrafo 1, e all’articolo 302 del codice penale, conformemente all’articolo 2 della Convenzione sulla corruzione, di modo che il procedimento principale rientra in un ambito coperto dal diritto dell’Unione. Di conseguenza, tale giudice è tenuto a rispettare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva sancita dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
37 Pertanto, la Corte è competente a interpretare quest’ultima disposizione nella presente causa.
38 In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta, occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri «nell’attuazione del diritto dell’Unione»; tale disposizione conferma la giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [sentenza del 26 febbraio 2026, Commissione/Ungheria (Diritto di fornire servizi di media su una frequenza radio), C-92/23, EU:C:2026:108, punto 95 e giurisprudenza citata].
39 La nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, presuppone l’esistenza di un collegamento tra un atto del diritto dell’Unione e la misura nazionale in causa che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra (sentenza del 29 luglio 2024, protectus, C-185/23, EU:C:2024:657, punto 42 e giurisprudenza citata).
40 Pertanto, al fine di stabilire se una misura nazionale rientri nell’«attuazione del diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta occorre verificare, inter alia, se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell’Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest’ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell’Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (sentenza del 29 luglio 2024, protectus, C-185/23, EU:C:2024:657, punto 43 e giurisprudenza citata).
41 A tal riguardo, la Corte ha già affermato che erano inapplicabili i diritti fondamentali dell’Unione ad una normativa nazionale per il fatto che le disposizioni dell’Unione relative alla materia in questione non imponevano alcun obbligo agli Stati membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa, C-206/13, EU:C:2014:126, punto 26, nonché del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a., C-198/13, EU:C:2014:2055, punto 35).
42 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene, in sostanza, che l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta sia applicabile alla situazione oggetto del procedimento principale poiché, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali pertinenti rientrano nell’attuazione della Convenzione sulla corruzione e dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13.
43 Sotto un primo profilo, per quanto riguarda le norme di diritto penale sostanziale previste dalla Convenzione sulla corruzione, occorre rammentare che la Corte ha già statuito che il rapporto tra, da un lato, le disposizioni di diritto penale sostanziale contenute nella decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU 2004, L 335, pag. 8), nonché nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU 2008, L 300, pag. 42), e, dall’altro lato, le disposizioni di diritto processuale penale bulgaro che disciplinano l’accordo di definizione di una controversia, non vanno al di là dell’affinità o di un’influenza indirettamente esercitata delle prime sulle seconde, di modo che non può essere stabilito tra loro un collegamento nell’accezione della giurisprudenza ricordata al punto 39 della presente sentenza [v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2024, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato), C-432/22, EU:C:2024:987, punto 40].
44 Vale lo stesso per il rapporto tra, da un lato, le disposizioni di diritto penale sostanziale dell’Unione contenute nella Convenzione sulla corruzione, la quale, in particolare, all’articolo 2, paragrafo 1, definisce il reato di corruzione passiva e, all’articolo 5, paragrafo 1, letto in combinato disposto con tale articolo 2, paragrafo 1, prevede i requisiti relativi alle sanzioni collegate a tale reato e, dall’altro lato, le norme nazionali di procedura penale di natura generale relative all’inammissibilità degli elementi di prova la cui acquisizione sia stata viziata da irregolarità o le conseguenze di una siffatta inammissibilità.
45 Infatti, tale convenzione non impone alcun obbligo specifico agli Stati membri in materia di ammissibilità degli elementi di prova.
46 Tale constatazione non è messa in discussione dalla sentenza del 17 gennaio 2019, Dzivev e a. (C-310/16, EU:C:2019:30, punto 33), citata dal giudice del rinvio, nella quale la Corte ha interpretato la Carta in risposta ad una questione pregiudiziale vertente sulla compatibilità con quest’ultima della normativa bulgara in materia di ammissibilità degli elementi di prova, che era sollevata nell’ambito di un procedimento penale avviato per reati in materia di IVA.
47 Infatti, in tale sentenza, la Corte ha ritenuto che la Carta si applicasse alla causa di cui al procedimento principale tenendo in considerazione la specificità dei reati in questione, in particolare in quanto essi ledevano necessariamente gli interessi finanziari dell’Unione e in quanto la loro repressione garantiva l’efficacia del regime giuridico dell’IVA, che è armonizzato a livello dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2019, Dzivev e a., C-310/16, EU:C:2019:30, punti da 25 a 28). Orbene, una siffatta analisi non può essere trasposta alla situazione di cui si tratta nel procedimento principale, che riguarda una procedura avviata per un reato di corruzione passiva.
48 Peraltro, occorre rilevare che la circostanza che la Convenzione sulla corruzione sia attuata mediante disposizioni nazionali di diritto penale sostanziale incriminanti il reato di corruzione passiva non può rendere la Carta applicabile a tutti gli aspetti di un procedimento penale avviato a carico di un soggetto indagato per corruzione passiva.
49 Tenuto conto di quanto precede, le disposizioni del codice di procedura penale che il giudice del rinvio è chiamato ad applicare, in particolare l’articolo 105, paragrafo 2, di quest’ultimo, non costituiscono un’«attuazione», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, delle disposizioni della Convenzione sulla corruzione.
50 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13, occorre osservare, anzitutto, che la formulazione di tale disposizione non si riferisce né all’inammissibilità di taluni elementi di prova né alle informazioni di cui gli indagati o gli imputati dovrebbero disporre relativamente agli elementi di prova ai quali essi hanno avuto accesso.
51 Inoltre, i considerando 9, 10 e 14 di tale direttiva indicano che quest’ultima ha il solo scopo di stabilire norme minime comuni, il che sottintende che essa non realizza un’armonizzazione esaustiva delle norme relative al procedimento penale. Stante la portata limitata dell’armonizzazione operata da detta direttiva, le questioni che non sono disciplinate da quest’ultima rientrano nel diritto nazionale (v., per analogia, sentenza del 1º agosto 2025, Dimnev, C-404/24, EU:C:2025:595, punto 27 e giurisprudenza citata).
52 Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13 non disciplina le questioni di ammissibilità degli elementi di prova e, pertanto, non impone alcun obbligo specifico nei confronti di una situazione quale quella di cui si tratta nel procedimento principale.
53 Pertanto, non si può ritenere che le disposizioni nazionali di cui si tratta nel procedimento principale costituiscano un’attuazione dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13.
54 Alla luce di quanto precede, la Corte non è competente a rispondere alle questioni sottoposte nella parte in cui esse vertono sull’interpretazione dell’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta.
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
55 Secondo una consolidata giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di tipo ipotetico, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 17 marzo 2026, Županijsko državno odvjetništvo, C-8/24, EU:C:2026:210, punto 55 e giurisprudenza citata).
56 Sempre secondo costante giurisprudenza, il procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 39 e giurisprudenza citata).
57 Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta dev’essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 40 e giurisprudenza citata).
58 Nell’ambito del procedimento pregiudiziale istituito da tale disposizione, deve quindi esistere tra il procedimento principale e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio [sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C-181/21 e C-269/21, EU:C:2024:1, punto 65 e giurisprudenza citata].
59 Nel caso di specie, la prima questione pregiudiziale è volta a chiarire se, in sostanza, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale il giudice penale deve escludere in ogni circostanza gli elementi di prova ottenuti in modo irregolare, vale a dire anche qualora questi ultimi siano a discarico dell’imputato.
60 Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
61 Detta disposizione impone a ogni Stato membro di assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «giudici» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C-225/22, EU:C:2025:649, punto 47 e giurisprudenza citata).
62 Il giudice del rinvio esprime dubbi quanto alla compatibilità con la medesima disposizione dell’articolo 105, paragrafo 2, del codice di procedura penale, in quanto esso gli impone di escludere gli elementi di prova ottenuti in modo irregolare, compresi qualora essi possano essere invocati a discarico per la difesa degli imputati.
63 Ciò premesso, occorre constatare, in primo luogo, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non emerge che il procedimento principale presenta, sotto il profilo del merito, un collegamento con il diritto dell’Unione, in particolare, con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, su cui verte la prima questione, e che il giudice del rinvio è pertanto chiamato ad applicare detto diritto, e in particolare la Convenzione sulla corruzione, o detta disposizione, al fine di trarne la soluzione nel merito nel procedimento principale [v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C-558/18 e C-563/18, EU:C:2020:234, punto 49].
64 Infatti, sebbene i fatti di cui si tratta nel procedimento principale possano rientrare nella fattispecie del reato di corruzione passiva, quale definita in tale convenzione, ciò non toglie che il giudice del rinvio sia chiamato a pronunciarsi sulla base del diritto penale bulgaro e non indica che l’interpretazione di detta convenzione, o dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, risponde ad una necessità oggettiva al fine della decisione che il giudice del rinvio deve adottare nel merito nel procedimento principale.
65 In secondo luogo, il giudice del rinvio non individua neppure, nelle sue considerazioni sviluppate al fine di giustificare la necessità di una risposta alla prima questione pregiudiziale, eventuali disposizioni procedurali del diritto dell’Unione che egli sarebbe tenuto ad applicare al fine di emettere la sua sentenza [v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 e C-563/18, EU:C:2020:234, punto 50].
66 In terzo luogo, una risposta della Corte a tale questione non sembra neppure avere carattere tale da fornire al giudice del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli consenta di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito della controversia di cui è investito [v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 e C-563/18, EU:C:2020:234, punto 51].
67 Nel caso di specie, il giudice del rinvio, che è competente a valutare la responsabilità penale degli imputati nel procedimento principale, è in grado di eseguire una siffatta valutazione sulla base, in particolare, della sua valutazione dell’efficacia probatoria degli elementi di prova.
68 Di conseguenza, l’interpretazione richiesta dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che il giudice del rinvio deve adottare. Ne consegue che la prima questione è irricevibile.
69 Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13 osti a una normativa nazionale ai sensi della quale il giudice penale deve informare gli imputati qualora egli constati che l’acquisizione di taluni elementi di prova inseriti nel fascicolo sia viziata da irregolarità, di modo che tali elementi di prova devono essere esclusi ai sensi del diritto nazionale.
70 A tal riguardo, dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, di quest’ultima è applicabile al procedimento principale.
71 Ciò premesso, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, da un lato, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva, gli imputati nel procedimento principale hanno ricevuto l’autorizzazione ad accedere alle prove materiali, a carico o a discarico, in possesso delle autorità competenti e che, dall’altro, tali imputati hanno predisposto la loro difesa essendo a conoscenza del fatto che taluni elementi di prova erano stati acquisiti in modo irregolare, circostanza che, ai sensi della normativa bulgara, comporta l’inammissibilità di tali elementi di prova.
72 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta altresì che il giudice del rinvio non ha alcun dubbio quanto alla compatibilità con l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva della sua interpretazione della normativa bulgara, secondo la quale la questione dell’ammissibilità degli elementi di prova deve essere decisa prima della sentenza che mette fine al procedimento, poiché i dubbi di tale giudice vertono sulla questione se tale interpretazione sia compatibile con il requisito di imparzialità che deriva dall’articolo 47, secondo comma, della Carta. Orbene, la Corte non è competente a interpretare tale ultima disposizione nella presente causa, come risulta dal punto 54 della presente sentenza.
73 Ne consegue che la seconda questione è irricevibile poiché l’interpretazione richiesta dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13 non ha alcun rapporto con la realtà effettiva del procedimento principale.
74 Da tutto quanto precede risulta che la Corte non è competente a rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio nella parte in cui esse vertono sull’articolo 47 della Carta e che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile per il resto.
Sulle spese
75 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) La Corte non è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 20 maggio 2025, nella parte in cui riguardano l’interpretazione dell’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2) Per il resto, la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 20 maggio 2025, è irricevibile.
Firme
* Lingua processuale: il bulgaro.
i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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