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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2026, T-224/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-224/25 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) du 3 juin 2026.#VÁM4ALL Kft. "felszámolás alatt" contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Kúria.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Méthode de détermination de la valeur en douane – Valeur transactionnelle déclarée – Article 15 du règlement (UE) n° 952/2013 – Article 140 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 – Méthodes secondaires – Article 74 du règlement n° 952/2013 – Méthode résiduelle ou “fall back” – Article 144 du règlement d’exécution 2015/2447 – Importation de marchandises en vrac – Absence de preuve du paiement effectif – Insuffisance de données sur les caractéristiques essentielles des marchandises – Utilisation des données disponibles dans la base de données nationale – Moyenne arithmétique simple des prix unitaires.#Affaire T-224/25. | |
| Date de dépôt : | 20 mars 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0224 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:360 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Valasidis |
|---|---|
| Avocat général : | Martín y Pérez de Nanclares |
Texte intégral
Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici)
3 giugno 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Metodo di determinazione del valore in dogana – Valore di transazione dichiarato – Articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 140 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 – Metodi secondari – Articolo 74 del regolamento n. 952/2013 – Metodo residuale o “fall back” – Articolo 144 del regolamento di esecuzione 2015/2447 – Importazione di merci alla rinfusa – Assenza di prova dell’effettivo pagamento – Insufficienza di dati sulle caratteristiche essenziali delle merci – Utilizzo dei dati disponibili nella banca dati nazionale – Media aritmetica semplice dei prezzi unitari »
Nella causa T-224/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 20 marzo 2025, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2025, nel procedimento
VÁM4ALL Kft. «felszámolás alatt»
contro
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici),
composto da M. Sampol Pucurull, presidente, T. Pynnä, J. Laitenberger, M. Stancu e W. Valasidis (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares
cancelliera: A. Juhász-Tóth, amministratrice
vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale l’8 aprile 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
vista la materia di cui all’articolo 50 ter, primo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter, secondo comma, di detto Statuto,
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 28 gennaio 2026,
considerate le osservazioni presentate:
– per la VÁM4ALL «felszámolás alatt», da L. Maruzs, ügyvéd;
– per il governo ungherese, da M. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, da S. Núñez Silva, abogado del Estado;
– per la Commissione europea, da O. Dani e F. Moro, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»), in combinato disposto con l’articolo 140, paragrafo 1, e con l’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 558), nonché dell’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del codice in parola.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la VÁM4ALL Kft. «felszámolás alatt», una società di diritto ungherese, nella sua qualità di rappresentante doganale indiretto di un importatore di merci proveniente dalla Cina, e la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione dei ricorsi dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria; in prosieguo: l’«autorità doganale di secondo grado») relativamente alla decisione con cui tale autorità ha convalidato il metodo utilizzato dall’autorità doganale ungherese di primo grado (in prosieguo: l’«autorità doganale di primo grado») per determinare il valore in dogana di merci immesse in libera pratica e l’imposizione di dazi dell’Unione europea.
Contesto giuridico
Codice doganale dell’Unione
3 L’articolo 15 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Fornitura di informazioni alle autorità doganali», dispone quanto segue:
«1. Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli.
2. La presentazione di una dichiarazione in dogana, di una dichiarazione per la custodia temporanea, di una dichiarazione sommaria di entrata, di una dichiarazione sommaria di uscita, di una dichiarazione di riesportazione o di una notifica di riesportazione di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:
a) l’accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda;
b) l’autenticità, l’accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e
(…)
Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o a esse comunicata, in qualsiasi altra forma.
Qualora a presentare la dichiarazione, la notifica o la domanda, oppure a fornire le informazioni, sia un rappresentante doganale della persona interessata, di cui all’articolo 18, anche detto rappresentante doganale è tenuto a osservare gli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo».
4 L’articolo 18 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Rappresentante doganale», è così formulato:
«1. Chiunque può nominare un rappresentante doganale.
Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.
(…)».
5 Ai sensi dell’articolo 48 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Controllo a posteriori»:
«Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono verificare l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione in dogana, in una dichiarazione per la custodia temporanea, in una dichiarazione sommaria di entrata, in una dichiarazione sommaria di uscita, in una dichiarazione di riesportazione o in una notifica di riesportazione, nonché l’esistenza, l’autenticità, l’accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento e può esaminare la contabilità del dichiarante e altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci dopo averle svincolate. Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità.
Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati».
6 L’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione», è formulato come segue:
«1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato.
2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.
(…)».
7 L’articolo 74 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Metodi secondari di determinazione del valore in dogana», enuncia:
«1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, si prendono in considerazione, nell’ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.
L’ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se il dichiarante lo richiede.
2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:
a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
b) il valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell’Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; oppure
d) valore calcolato, eguale alla somma:
i) del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
ii) di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del paese di esportazione per l’esportazione a destinazione dell’Unione;
iii) del costo o del valore degli elementi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera e).
3. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:
a) dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
b) dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
c) del presente capo».
8 L’articolo 163 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Documenti di accompagnamento», prevede quanto segue:
«1. I documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana.
2. I documenti di accompagnamento sono forniti alle autorità doganali se la normativa dell’Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali.
(…)».
9 L’articolo 188 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Verifica della dichiarazione in dogana», dispone quanto segue:
«Per verificare l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in dogana che è stata accettata, le autorità doganali possono:
a) esaminare la dichiarazione e i documenti di accompagnamento;
b) chiedere al dichiarante di fornire altri documenti;
c) procedere alla visita delle merci;
d) prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci».
Regolamento di esecuzione 2015/2447
10 L’articolo 1, paragrafo 2, punti 4 e 14 del regolamento di esecuzione 2015/2447 dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(…)
4) “merci identiche”: nel contesto della valutazione in dogana, merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche merci peraltro conformi alla presente definizione;
(…)
14) “merci similari”: nel contesto della determinazione del valore in dogana, merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari».
11 L’articolo 140 del regolamento di esecuzione 2015/2447, intitolato «Mancata accettazione dei valori di transazione dichiarati», prevede quanto segue:
«1. Nei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del codice [doganale dell’Unione], esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari.
2. Se i dubbi non sono dissipati, le autorità doganali possono decidere che il valore delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice [doganale dell’Unione]».
12 L’articolo 144 del regolamento di esecuzione 2015/2447, intitolato «Valore determinato sulla base dei dati disponibili (metodo “fall back”)», è formulato come segue:
«1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice [doganale dell’Unione], può essere utilizzata una ragionevole flessibilità nell’applicazione dei metodi previsti agli articoli 70 e 74, paragrafo 2, [di tale] codice. Il valore così determinato si basa, nella maggior misura possibile, su valori in dogana determinati in precedenza.
2. Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, vengono utilizzati altri metodi appropriati. In tal caso, il valore in dogana non viene determinato sulla base di uno dei seguenti elementi:
(…)
b) un sistema in base al quale il più elevato dei due valori possibili è utilizzato per la determinazione del valore in dogana;
(…)
g) valori arbitrari o fittizi».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 La VÁM4ALL «felszámolás alatt», nella sua qualità di rappresentante doganale indiretto, ha presentato all’autorità doganale di primo grado, tra il 25 gennaio e l’8 luglio 2019, dichiarazioni in dogana per diverse merci alla rinfusa importate dalla Cina (in prosieguo: le «merci in discussione»). Il valore in dogana di tali merci è stato determinato secondo il metodo del valore di transazione previsto all’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione. La VÁM4ALL «felszámolás alatt» ha prodotto, a sostegno delle dichiarazioni, fatture recanti un termine di pagamento di 120 giorni a decorrere dalla consegna.
14 Il 7 aprile 2020 l’autorità doganale di primo grado ha avviato un controllo a posteriori nel corso del quale ha invitato più volte l’importatore e la VÁM4ALL «felszámolás alatt» a fornire documenti che comprovassero il valore di transazione dichiarato come valore in dogana per le operazioni di importazione di cui si tratta. Dalla decisione di rinvio risulta che tali richieste non hanno avuto seguito.
15 Dopo essere stata nuovamente invitata a presentare tali documenti, la VÁM4ALL «felszámolás alatt» ha fornito, oltre alle dichiarazioni in dogana depositate in precedenza, fatture commerciali d’importazione, distinte del carico, documenti di trasporto via nave, dichiarazioni di valore in dogana e fogli di calcolo elettronico contenenti, per ciascuna transazione interessata, la descrizione generale delle merci in discussione e le quantità di materiale, nonché fotografie provenienti dall’importatore.
16 L’istituto finanziario che gestisce il conto dell’importatore ha fornito all’autorità doganale di primo grado, su richiesta di quest’ultima, dati di pagamento che non hanno consentito di accertare il pagamento del controvalore delle merci in discussione. Queste ultime non hanno potuto essere oggetto del controllo a posteriori, poiché erano già state vendute.
17 Alla luce di tali circostanze, l’autorità doganale di primo grado, in applicazione dell’articolo 140 del regolamento di esecuzione 2015/2447, ha escluso il metodo del valore di transazione per determinare il valore in dogana delle merci in discussione. Detta autorità ha parimenti ritenuto inapplicabili i metodi secondari previsti all’articolo 74, paragrafo 2, lettere da a) a d), del codice doganale dell’Unione. Pertanto, essa ha determinato il valore in dogana delle merci in discussione utilizzando il metodo previsto all’articolo 74, paragrafo 3, di detto codice, come integrato dall’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447.
18 A tal fine, l’autorità doganale di primo grado ha estratto dalla banca dati doganale nazionale (in prosieguo: la «banca dati») le informazioni relative alle merci provenienti dallo stesso paese delle merci in discussione, rientranti nel medesimo codice della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC), nello stesso codice di procedura e nello stesso codice di metodo di valutazione di tali merci, immesse in libera pratica in Ungheria nei 45 giorni antecedenti l’accettazione delle dichiarazioni menzionate al precedente punto 13 e nei 45 giorni successivi alla medesima, ad esclusione di taluni dati che non apparivano pertinenti. Sulla base di tali informazioni, essa ha calcolato i prezzi unitari per chilogrammo di ciascun gruppo di elementi contenenti merci importate comparabili, prendendo in considerazione, in ciascuna ipotesi, un prezzo pari o inferiore alla media aritmetica del prezzo unitario di ciascuno degli elementi in parola. Il valore in dogana delle merci in discussione è stato poi determinato moltiplicando il peso netto delle medesime per il prezzo unitario così determinato. Sulla base del nuovo valore in dogana così stabilito, l’autorità doganale di primo grado ha adottato una decisione che fissava, in particolare, l’importo dell’obbligazione doganale della VÁM4ALL «felszámolás alatt» a 65 427 800 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 163 570).
19 La VÁM4ALL «felszámolás alatt» ha contestato tale decisione dinanzi all’autorità doganale di secondo grado, che l’ha confermata.
20 La VÁM4ALL «felszámolás alatt» ha quindi proposto un ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell’autorità doganale di secondo grado, che è stato respinto in prima istanza. Essa ha poi proposto impugnazione dinanzi alla Kúria (Corte suprema, Ungheria), giudice del rinvio.
21 Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto all’interpretazione che occorre dare a svariate disposizioni del codice doganale dell’Unione e del regolamento di esecuzione 2015/2447 applicabili al procedimento principale.
22 In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il codice doganale dell’Unione e l’articolo 140 del regolamento di esecuzione 2015/2447 consentano alle autorità doganali di richiedere ad un rappresentante doganale indiretto di dimostrare il valore di transazione delle merci importate mediante la produzione della prova del pagamento delle medesime, e, in mancanza di una siffatta produzione, di respingere tale valore. Detto giudice rileva, al riguardo, che spetta alle autorità doganali suffragare, caso per caso, i «fondati dubbi» quanto alla conformità del valore di transazione dichiarato, ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2447.
23 In secondo luogo, il giudice del rinvio si pone interrogativi circa il fatto che le autorità doganali possano concludere per l’inapplicabilità dei metodi secondari elencati all’articolo 74, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione per il motivo che il rappresentante doganale non ha fornito informazioni dettagliate sulle caratteristiche essenziali delle merci importate, mentre le autorità in parola non si sono avvalse del potere di cui disponeva di esaminare tali merci al momento della loro immissione in libera pratica.
24 In terzo luogo, il giudice del rinvio dubita che, nelle circostanze del procedimento principale, il metodo di calcolo del valore in dogana utilizzato dalle autorità doganali, in quanto non si basa unicamente sui prodotti del venditore delle merci in discussione, ma su tutti i prodotti rientranti nel medesimo codice TARIC di tali merci, sia conforme all’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447.
25 In tali circostanze, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 15, paragrafo 1, del [codice doganale dell’Unione], debba essere interpretato nel senso che il rappresentante doganale indiretto, oltre ai documenti necessari per lo sdoganamento, deve essere in possesso anche di tutti gli altri documenti relativi alle merci importate, [in particolare] la documentazione relativa allo svolgimento della transazione commerciale (contratto tra importatore e venditore, estratto conto bancario che attesti il pagamento del prezzo delle merci e documenti che indichino le caratteristiche fisiche delle merci, la loro rinomanza o qualità), e metterli a disposizione dell’autorità doganale all’atto del controllo doganale.
2) Se l’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione [2015/2447] debba essere interpretato nel senso che, in caso di importazione di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche individuali o specifiche, le autorità doganali possono basare il proprio fondato dubbio per non accettare i valori di transazione sul fatto che il rappresentante doganale indiretto non abbia fornito affidabili prove documentali dell’effettivo pagamento del prezzo di vendita, nonostante gli fosse stato richiesto.
3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se l’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del codice doganale [dell’Unione] debba essere interpretato nel senso che l’autorità doganale può escludere l’impiego dei metodi secondari previsti da tale articolo in quanto il rappresentante doganale indiretto non ha fornito informazioni sulle caratteristiche essenziali della merce (caratteristiche fisiche, qualità, rinomanza).
4) In caso di risposta affermativa alla terza questione pregiudiziale, se osti all’applicazione dei metodi secondari previsti dall’articolo 74, paragrafo 2, lettere da a) a d), del codice doganale [dell’Unione] il fatto che l’autorità doganale, pur avendone avuta la possibilità, non si sia avvalsa, al momento dello sdoganamento, della facoltà di effettuare un prelievo di campioni delle merci o degli altri poteri ad essa conferiti dall’articolo 188 del codice doganale, che le avrebbe consentito di conoscerne le caratteristiche.
5) In caso di risposta affermativa alla terza e alla quarta questione pregiudiziale, se l’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione [2015/2447] debba essere interpretato nel senso che esso consente all’autorità doganale di determinare il valore in dogana sulla base di dati tratti esclusivamente da una banca dati doganale nazionale, tramite l’esame di merci immesse in libera pratica alla data di accettazione della dichiarazione in dogana e nei 45 giorni precedenti e successivi a tale data, alle quali è stato assegnato il medesimo codice TARIC e che provengono dallo stesso paese delle merci alla rinfusa sottoposte a controllo che non presentano caratteristiche individuali o specifiche, e tenendo conto della semplice media aritmetica del prezzo unitario per chilogrammo di merci selezionate mediante un filtraggio dei dati. In caso di risposta affermativa, se detto metodo garantisca l’attuazione della disposizione dell’articolo 144, paragrafo 2, lettere b) e g), del regolamento di esecuzione [2015/2447]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
26 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1 e l’articolo 163, paragrafo 2, di tale codice, debba essere interpretato nel senso che, oltre ai documenti richiesti per lo sdoganamento, un rappresentante doganale indiretto è tenuto ad essere in grado di produrre e di mettere a disposizione delle autorità doganali, qualora sia stato invitato a farlo nell’ambito di un controllo doganale, tutti i documenti relativi alle merci importate, inclusi quelli che comprovano il prezzo effettivamente pagato.
27 Sotto un primo profilo, occorre ricordare, da un lato, che l’articolo 15 del codice doganale dell’Unione enuncia, al suo paragrafo 1, che chiunque intervenga direttamente o indirettamente nei controlli doganali è tenuto a fornire alle autorità doganali tutta la documentazione e le informazioni prescritte. D’altro lato, in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, del codice in parola, il rappresentante doganale indiretto agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.
28 Pertanto, quando un rappresentante doganale indiretto presenta una dichiarazione in dogana, lo fa in nome proprio, ma per conto della persona che gli ha conferito un mandato di rappresentanza e che rappresenta, cosicché agisce in qualità di dichiarante [v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, U.I. (Rappresentante doganale indiretto), C-714/20, EU:C:2022:374, punto 40], facendo così gravare su di esso il complesso degli obblighi di fornitura di documenti e di informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione.
29 Sotto un secondo profilo, dall’articolo 163, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione risulta che i documenti di accompagnamento sono forniti alle autorità doganali se sono necessari per controlli doganali. Dato che, come ricordato al precedente punto 28, un rappresentante doganale indiretto agisce in qualità di dichiarante, quest’ultimo deve quindi essere in grado di fornire tali documenti di accompagnamento.
30 Sotto un terzo profilo, l’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione definisce il valore di transazione come il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione europea, eventualmente adeguato. Detto articolo precisa, al paragrafo 2, che il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.
31 Dal momento che un rappresentante doganale indiretto è tenuto, in qualità di dichiarante, ad un obbligo di fornire documenti e informazioni su richiesta dell’autorità doganale, il medesimo deve essere in grado, quando il pagamento del prezzo di acquisto delle merci importate è avvenuto successivamente al deposito della dichiarazione in dogana, di dimostrare la materialità di tale pagamento, eventualmente rivolgendosi alla persona che gli ha conferito un mandato di rappresentanza.
32 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1 e l’articolo 163, paragrafo 2, di tale codice, deve essere interpretato nel senso che, oltre ai documenti richiesti per lo sdoganamento, un rappresentante doganale indiretto è tenuto ad essere in grado di produrre e di mettere a disposizione delle autorità doganali, qualora sia stato invitato a farlo nell’ambito di un controllo doganale, tutti i documenti relativi alle merci importate, inclusi quelli che comprovano il prezzo effettivamente pagato.
Sulla seconda questione
33 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2447 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di importazioni di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, le autorità doganali possono legittimamente nutrire fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione qualora il rappresentante doganale indiretto, pur essendo invitato a farlo, non dimostri, mediante affidabili prove documentali, che il prezzo è stato effettivamente pagato.
34 Conformemente all’articolo 140 del regolamento di esecuzione 2015/2447, le autorità doganali possono, in talune circostanze, essere indotte a nutrire fondati dubbi quanto al fatto che il valore di transazione dichiarato delle merci importate rappresenti l’importo totale pagato o da pagare per queste ultime, ai sensi dell’articolo 70 del codice doganale dell’Unione. In un caso del genere, dette autorità possono respingere il valore di transazione dichiarato se i loro dubbi persistono dopo aver eventualmente chiesto la presentazione di qualsiasi informazione o documento supplementare e dopo aver dato alla persona interessata la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in relazione ai motivi sui quali tali dubbi sono fondati. (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C-291/15, EU:C:2016:455, punto 31 e giurisprudenza citata, e del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II, C-72/24 e C-73/24, EU:C:2026:51, punto 76).
35 Tali norme si applicano indipendentemente dalla natura e dalle caratteristiche delle merci importate, dal momento che la formulazione dell’articolo 140 del regolamento di esecuzione 2015/2447 non opera alcuna distinzione al riguardo.
36 In circostanze come quelle del procedimento principale, in cui, dopo la scadenza del termine di pagamento di merci importate alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, l’autorità doganale chiede al rappresentante doganale indiretto di comprovare il pagamento effettivo del prezzo di acquisto delle merci in parola, si deve ritenere che l’assenza di prova di tale pagamento appaia sufficiente a fondare i dubbi nutriti da detta autorità sulla realtà stessa dell’operazione di cui si tratta e, pertanto, sui valori di transazione dichiarati.
37 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2447 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di importazioni di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, le autorità doganali possono legittimamente nutrire fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione qualora il rappresentante doganale indiretto, pur essendo invitato a farlo, non dimostri, mediante affidabili prove documentali, che il prezzo è stato effettivamente pagato.
Sulle questioni terza e quarta
38 Con la terza e la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono escludere il ricorso ai metodi secondari di determinazione del valore in dogana, di cui al paragrafo 2 di detto articolo, di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, qualora, da un lato, il rappresentante doganale indiretto non abbia fornito dati sulle caratteristiche essenziali di tali merci, che si tratti delle loro caratteristiche fisiche o dei loro aspetti qualitativi, e, dall’altro, le autorità in parola, pur essendo in grado di farlo, non hanno esercitato i poteri di cui all’articolo 188 di detto codice, ma hanno proceduto a un controllo a posteriori in applicazione dell’articolo 48 del medesimo codice.
39 Innanzitutto, occorre ricordare che incombe agli Stati membri, in conformità agli obblighi imposti loro ai sensi dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, proteggere gli interessi finanziari dell’Unione contro la frode o le altre attività illegali che ledono tali interessi nonché adottare le misure necessarie per garantire la riscossione effettiva e integrale dei dazi, i quali costituiscono risorse proprie tradizionali dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II, C-72/24 e C-73/24, EU:C:2026:51, punto 73 e giurisprudenza citata).
40 Per garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, le autorità doganali nazionali dispongono del complesso delle competenze loro riconosciute dal codice doganale dell’Unione e dal regolamento di esecuzione 2015/2447, nonché dei metodi di controllo e valutazione ivi contenuti. A tal riguardo, occorre sottolineare che la procedura di verifica della dichiarazione in dogana, prevista all’articolo 188 del codice doganale dell’Unione, e quella di controllo a posteriori, definita all’articolo 48 del medesimo codice, non si escludono in alcun modo vicendevolmente. In particolare, nulla, nella formulazione di tali disposizioni, limita il ricorso ad una procedura in caso di utilizzo dell’altra né, al contrario, impone alle autorità doganali di seguire l’una o l’altra di dette procedure.
41 Tale ampio margine discrezionale conferito alle autorità doganali risulta peraltro dall’impiego, tanto nell’articolo 48 del codice doganale dell’Unione quanto nell’articolo 188 di detto codice, del verbo «potere», il quale lascia quindi alle autorità in parola la scelta dei mezzi più idonei a consentire loro di adempiere agli obblighi ricordati al precedente punto 39.
42 Di conseguenza, la circostanza che le autorità doganali non si siano avvalse, in una fattispecie come quella di cui si tratta nel procedimento principale, ossia l’importazione di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, dell’articolo 188 del codice doganale dell’Unione e, in particolare, della possibilità prevista dall’articolo 188, lettera d), di tale codice, di prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci, non può influire sull’applicazione, da parte delle autorità in parola, nell’ambito di un controllo a posteriori, dell’articolo 74 di detto codice e, in particolare, sull’esclusione, da parte di tali autorità, dei metodi secondari elencati al paragrafo 2 di quest’ultimo articolo.
43 Inoltre, per quanto riguarda la possibilità stessa di escludere i metodi secondari elencati all’articolo 74, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione, occorre ricordare che il diritto dell’Unione in materia di valutazione in dogana mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Il valore in dogana di una merce importata deve dunque riflettere il valore economico reale di quest’ultima e, pertanto, tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico (v. sentenza del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II, C-72/24 e C-73/24, EU:C:2026:51, punto 72 e giurisprudenza citata).
44 Gli articoli da 70 a 74 del codice doganale dell’Unione stabiliscono espressamente una gerarchia tra i diversi metodi di determinazione del valore in dogana da essi previsti, cosicché un importatore non è libero di scegliere il metodo al quale ricorrerà (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II, C-72/24 e C-73/24, EU:C:2026:51, punto 74 e giurisprudenza citata).
45 Pertanto, il valore in dogana delle merci importate dev’essere determinato, in via prioritaria, secondo il metodo del valore di transazione previsto all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, che si presume sia il più adatto, mentre i metodi secondari menzionati all’articolo 74, paragrafo 2 del codice doganale dell’Unione devono essere utilizzati soltanto quando il valore in dogana delle merci non possa essere determinato a norma di detto articolo 70. Ciò vale a maggior ragione per il metodo residuale, detto di «fall back», menzionato all’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, che è applicabile solo se il valore in dogana non può essere determinato né mediante il metodo del valore di transazione né mediante uno dei metodi secondari menzionati all’articolo 74, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II, C-72/24 e C-73/24, EU:C:2026:51, punto 75 e giurisprudenza citata).
46 Infine, occorre indicare che la valutazione in dogana è effettuata applicando, in sequenza, i metodi secondari previsti all’articolo 74, paragrafo 2, lettere da a) a d), del codice doganale dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2019, Oribalt Rīga, C-1/18, EU:C:2019:519, punto 24 e giurisprudenza citata), cosicché, prima di escludere l’applicazione di tali metodi, le autorità doganali devono esaminarne, uno per uno, l’eventuale pertinenza.
47 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio, i cui elementi essenziali sono sintetizzati, in particolare, ai precedenti punti da 14 a 16, risulta che, da un lato, la VÁM4ALL «felszámolás alatt» non ha prodotto i documenti e le informazioni richiesti a più riprese dall’autorità doganale di primo grado e, dall’altro, che la consultazione da parte di quest’ultima dei dati di pagamento che le erano stati forniti, su sua richiesta, dall’istituto finanziario che gestisce il conto dell’importatore non avevano consentito di dimostrare l’esistenza del pagamento del prezzo di acquisto delle merci in discussione.
48 Pertanto, da quanto dichiarato al precedente punto 37 risulta che una siffatta circostanza può essere sufficiente affinché le autorità doganali possano nutrire fondati dubbi sulla realtà stessa della transazione commerciale e, di conseguenza, escludere il valore di transazione dichiarato.
49 In un’ipotesi siffatta, come ricordato al precedente punto 45, le autorità doganali devono esaminare l’applicabilità, uno dopo l’altro, di ciascuno dei metodi secondari di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione.
50 Orbene, quando le autorità doganali si trovavano nell’impossibilità di controllare fisicamente le merci importate al fine di determinare se esse siano identiche o similari a quelle che dovevano utilizzare per stabilire il valore in dogana e poiché la descrizione di tali merci nelle fatture allegate alle dichiarazioni in dogana è sommaria o incompleta, le autorità in parola non dispongono delle informazioni necessarie per applicare i metodi previsti all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II, C-72/24 e C-73/24, EU:C:2026:51, punto 82).
51 Spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificare la fondatezza delle spiegazioni fornite al riguardo dalle autorità doganali.
52 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre quindi rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che l’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, se un rappresentante doganale indiretto non ha potuto dimostrare il pagamento effettivo del prezzo di acquisto di merci importate alla rinfusa che non presentavano caratteristiche uniche o particolari, ciò che ha così portato al rigetto, da parte delle autorità doganali, del valore di transazione dichiarato di dette merci, le autorità in parola possono escludere il ricorso ai metodi secondari di cui al paragrafo 2 di detto articolo qualora abbiano esaminato ciascuno di tali metodi con la dovuta diligenza e il rappresentante in discussione, debitamente messo in grado di farlo, non abbia potuto fornire dati sufficienti sulle caratteristiche essenziali di dette merci, che si tratti delle loro caratteristiche fisiche o dei loro aspetti qualitativi, senza che incida sull’esclusione di tali metodi la circostanza che le autorità in parola non si siano previamente avvalse dei poteri di cui all’articolo 188 di detto regolamento.
Sulla quinta questione
53 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447 debba essere interpretato nel senso che:
– consente alle autorità doganali di determinare il valore in dogana esclusivamente sulla base di dati tratti dalla banca dati, relativi a merci provenienti dallo stesso paese delle merci importate, classificate con il medesimo codice TARIC di tali merci e immesse in libera pratica nel corso dei 45 giorni precedenti e dei 45 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione in dogana;
– consente altresì alle autorità in parola di prendere in considerazione, sulla base del filtraggio dei dati summenzionati, la media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo delle merci alle quali tali dati corrispondono.
54 Occorre ricordare che, nell’ipotesi in cui il valore in dogana non possa essere determinato applicando uno dei metodi secondari elencati all’articolo 74, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione, la valutazione del valore in dogana è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 3, dello stesso codice, vale a dire che è determinata sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali degli accordi internazionali contemplati da tali disposizioni nonché del capo 3 del titolo II di detto codice.
55 L’articolo 144 del regolamento di esecuzione 2015/2447 precisa, a tal fine, al suo paragrafo 1, che le autorità doganali possono, al momento della determinazione del valore in dogana, utilizzare una ragionevole flessibilità nell’applicazione dei metodi previsti all’articolo 70 e all’articolo 74, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione, e che il valore così determinato si basa, nella maggior misura possibile, su valori in dogana determinati in precedenza. L’articolo in parola enuncia, al suo paragrafo 2, che, quando il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, vengono utilizzati altri metodi appropriati, i quali escludono, in particolare, la scelta del valore più elevato quando sono possibili due valori in dogana, conformemente all’articolo 144, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/2447, e vietano il ricorso a valori arbitrari o fittizi, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento.
56 Dalla formulazione stessa dell’articolo 144 del regolamento di esecuzione 2015/2447 risulta quindi che il paragrafo 2 di tale articolo si applica solo se le autorità doganali si sono trovate nell’impossibilità di attuare il paragrafo 1 di detto articolo, vale a dire di utilizzare una «ragionevole flessibilità» o il metodo del valore di transazione, ai sensi dell’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, o i metodi secondari, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, di detto codice. Di conseguenza, la risposta alla quinta questione sollevata dal giudice del rinvio, relativa all’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447, presuppone accertare che il paragrafo 1 di tale articolo non poteva essere applicato nel caso di specie, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare.
57 Alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio, integrati dalle spiegazioni fornite, in particolare dal governo ungherese, in udienza, non appare escluso che il procedimento principale riguardi una situazione in cui un rappresentante doganale indiretto, nella sua qualità di dichiarante, abbia fornito troppo pochi elementi quanto al tenore e alla qualità delle merci importate perché sia applicabile l’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2447. In tal caso, le autorità doganali devono utilizzare «altri metodi appropriati», ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento in parola.
58 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il metodo adottato dall’autorità doganale di primo grado, confermato dall’autorità doganale di secondo grado, è consistito, in sostanza, nel determinare il valore in dogana sulla base di dati estratti dalla banca dati, relativi a merci provenienti dallo stesso paese delle merci in discussione, classificate con lo stesso codice TARIC di tali merci e immesse in libera pratica nel corso dei 45 giorni precedenti e dei 45 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione in dogana. Dopo aver filtrato siffatti dati, è stata ottenuta la media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo delle merci alle quali tali dati corrispondono.
59 In primo luogo, occorre ricordare che dalla giurisprudenza risulta che la prassi consistente, per le autorità doganali, nel valutare il valore in dogana a partire da dati estratti dalla banca dati riguardanti merci rientranti nel medesimo codice TARIC di quello delle merci importate e provenienti dallo stesso paese deve essere qualificata come il ricorso a «dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione», ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, «mediante mezzi ragionevoli compatibili con tutti i principi e con tutte le disposizioni generali» cui tale disposizione si riferisce (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2022, Baltic Master, C-599/20, EU:C:2022:457, punti da 54 a 56 e giurisprudenza citata).
60 Questa sola constatazione è sufficiente, in linea di principio, ad escludere che una siffatta prassi si basi su valori arbitrari o fittizi, ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, lettera g), del regolamento di esecuzione 2015/2447.
61 In secondo luogo, il fatto di ricorrere alla media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo delle merci cui corrispondono i dati presi in considerazione dall’autorità doganale consente di rispettare il divieto enunciato all’articolo 144, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/2447, che vieta l’utilizzo del valore più elevato possibile di due valori in dogana, poiché, da un lato, una media aritmetica fornisce un solo valore e, dall’altro, per definizione, tale valore è un valore medio, il che esclude la selezione sistematica del valore più elevato.
62 In terzo luogo, risulta dalla giurisprudenza che un periodo di 90 giorni, comprendente i 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci il cui valore deve essere determinato, appare idoneo a evitare il rischio di una modifica sostanziale delle pratiche commerciali e delle condizioni di mercato che incidono sui prezzi delle merci da valutare (sentenza del 9 giugno 2022, FAWKES, C-187/21, EU:C:2022:458, punto 71). Pertanto, il fatto che l’autorità doganale di primo grado abbia preso in considerazione un periodo di 90 giorni, comprendente i 45 giorni precedenti e i 45 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione in dogana, non può disattendere l’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447.
63 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre quindi rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447 deve essere interpretato nel senso che, quando le autorità doganali hanno potuto dimostrare, in modo circostanziato, che il paragrafo 1 di tale articolo non poteva essere applicato, costituisce un altro metodo appropriato, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo in parola, il fatto che dette autorità doganali determinino il valore in dogana di merci importate alla rinfusa le quali non presentano caratteristiche individuali o specifiche basandosi esclusivamente su dati tratti dalla banca dati, relativi a merci provenienti dallo stesso paese delle merci importate, classificate con il medesimo codice TARIC di tali merci e immesse in libera pratica nel corso dei 45 giorni precedenti e dei 45 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione in dogana, utilizzando, dopo il filtraggio di detti dati, la media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo delle merci alle quali tali dati corrispondono.
Sulle spese
64 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici),
dichiara:
1) L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 163, paragrafo 2, di tale regolamento,
deve essere interpretato nel senso che:
oltre ai documenti richiesti per lo sdoganamento, un rappresentante doganale indiretto è tenuto ad essere in grado di produrre e di mettere a disposizione delle autorità doganali, qualora sia stato invitato a farlo nell’ambito di un controllo doganale, tutti i documenti relativi alle merci importate, inclusi quelli che comprovano il prezzo effettivamente pagato.
2) L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 952/2013,
deve essere interpretato nel senso che:
nel caso di importazioni di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, le autorità doganali possono legittimamente nutrire fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013 qualora il rappresentante doganale indiretto, pur essendo invitato a farlo, non dimostri, mediante affidabili prove documentali, che il prezzo è stato effettivamente pagato.
3) L’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 952/2013
deve essere interpretato nel senso che:
se un rappresentante doganale indiretto non ha potuto dimostrare il pagamento effettivo del prezzo di acquisto di merci importate alla rinfusa che non presentavano caratteristiche uniche o particolari, ciò che ha così portato al rigetto, da parte delle autorità doganali, del valore di transazione dichiarato di dette merci, le autorità in parola possono escludere il ricorso ai metodi secondari di cui al paragrafo 2 di detto articolo qualora abbiano esaminato ciascuno di tali metodi con la dovuta diligenza e il rappresentante in discussione, debitamente messo in grado di farlo, non abbia potuto fornire dati sufficienti sulle caratteristiche essenziali di dette merci, che si tratti delle loro caratteristiche fisiche o dei loro aspetti qualitativi, senza che incida sull’esclusione di tali metodi la circostanza che le autorità in parola non si siano previamente avvalse dei poteri di cui all’articolo 188 di detto regolamento.
4) L’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447
deve essere interpretato nel senso che:
quando le autorità doganali hanno potuto dimostrare, in modo circostanziato, che il paragrafo 1 di tale articolo non poteva essere applicato, costituisce un altro metodo appropriato, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo in parola, il fatto che dette autorità doganali determinino il valore in dogana di merci importate alla rinfusa le quali non presentano caratteristiche individuali o specifiche basandosi esclusivamente su dati tratti dalla banca dati doganale nazionale, relativi a merci provenienti dallo stesso paese delle merci importate, classificate con il medesimo codice TARIC di tali merci e immesse in libera pratica nel corso dei 45 giorni precedenti e dei 45 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione in dogana, utilizzando, dopo il filtraggio di detti dati, la media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo delle merci alle quali tali dati corrispondono.
|
Sampol Pucurull |
Pynnä |
Laitenberger |
|
Stancu |
Valasidis |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 giugno 2026.
Firme
* Lingua processuale: l’ungherese.
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