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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 déc. 2025, C-488/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-488/24 |
| Conclusions de l'avocate générale Mme T. Ćapeta, présentées le 11 décembre 2025.#D.V. contre MB « Kigas ».#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 5, paragraphe 1, sous a) et c) – Obligation d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement – Obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur des principales caractéristiques du service – Droits de douane – Obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur sur le prix total du service – Frais supplémentaires – Contenu de l’information à fournir au consommateur – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) – Articles 6 et 11.#Affaire C-488/24. | |
| Date de dépôt : | 11 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0488 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:968 |
Sur les parties
| Avocat général : | Ćapeta |
|---|
Texte intégral
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE
ĆAPETA
presentate l’11 dicembre 2025 (1)
Causa C-488/24
D.V.
contro
Kigas «MB »,
Con l’intervento di:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte Suprema di Lituania))
(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti conclusi da consumatori – Servizio di trasporto internazionale di merci – Direttiva 2011/83/UE – Direttiva sui diritti dei consumatori – Articolo 5 – Obbligo precontrattuale dei professionisti di fornire informazioni ai consumatori – Portata di tale obbligo – Informazioni sulle caratteristiche principali di un contratto – Informazioni sul prezzo totale di un servizio – Informazioni sui dazi doganali – Direttiva 2005/29/CE – Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali – Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) – Articolo 7)
I. Introduzione
1. Il presente rinvio pregiudiziale riguarda un contratto di trasporto internazionale di merci tra un consumatore e un professionista. Tale accordo prevedeva il trasporto di un certo numero di effetti personali di detto consumatore dalla Norvegia alla Lituania.
2. All’ingresso nell’Unione europea durante il trasporto della merce, un dipendente del professionista è stato fermato dalle autorità doganali svedesi e informato che la merce trasportata era soggetta a dazi doganali. Una volta pagati, il professionista ha chiesto al consumatore il rimborso. Tuttavia, il consumatore ha rifiutato di pagare l’importo dovuto per i dazi, sostenendo che il professionista aveva violato il suo obbligo precontrattuale di fornire informazioni omettendo di informarlo in merito alle procedure doganali pertinenti applicabili al trasporto della merce.
3. La direttiva 2011/83/UE (in prosieguo: la «direttiva sui diritti dei consumatori») (2) stabilisce i requisiti relativi alle informazioni che i professionisti devono fornire ai consumatori prima della conclusione di un contratto, al fine di raggiungere il giusto equilibrio tra un elevato livello di protezione dei consumatori e la competitività delle imprese (3). Tuttavia, la portata di tale obbligo di informazione non è ivi esplicitamente definita e, più precisamente, la misura fino alla quale i professionisti – che forniscono un servizio di trasporto internazionale di merci – devono spingersi per soddisfare detto obbligo non risulta chiaramente dal tenore letterale della disposizione in parola.
4. A causa di tale ambiguità, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), giudice del rinvio nella presente causa, chiede alla Corte di interpretare se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva sui diritti dei consumatori debba essere inteso nel senso che un professionista che fornisce un servizio di trasporto internazionale a un consumatore abbia l’obbligo di informare tale consumatore in merito alle procedure doganali applicabili al trasporto.
II. Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
5. Il ricorrente del procedimento principale, D.V. (mittente della merce e consumatore) ha concluso un accordo verbale telefonicamente con la convenuta, «Kigas» MB (in prosieguo: «Kigas»), per il trasporto della merce.
6. In base a tale contratto, Kigas, una società di persone a responsabilità limitata, si è impegnata a trasportare dalla Norvegia alla Lituania due motociclette, un quadriciclo, due lavatrici e due asciugatrici, tutti di proprietà del ricorrente, al prezzo di EUR 450. Le parti non hanno firmato un contratto di trasporto scritto né hanno redatto una lettera di vettura che descrivesse i dettagli del trasporto.
7. Il ricorrente ha consegnato la merce alla convenuta in Norvegia il 16 giugno 2020. Risulta da dichiarazione testimoniale che, al momento della consegna della merce, un dipendente della convenuta abbia chiesto al ricorrente se fosse necessario fermarsi alla dogana, ma il ricorrente avrebbe spiegato che la merce veniva trasportata per suo conto.
8. Il 17 giugno 2020, un dipendente della convenuta è stato fermato, mentre effettuava il trasporto, alla frontiera tra la Norvegia e la Svezia, dove, a seguito di un controllo da parte dei funzionari doganali, è stato deciso che la merce doveva essere dichiarata in dogana al momento dell’ingresso nell’Unione europea. Lo stesso giorno è stata redatta una dichiarazione doganale che imponeva dazi doganali pari a 40 899 corone (SEK) (EUR 3 890,59) sulla merce trasportata, che la convenuta ha pagato.
9. Il 18 giugno 2020 la convenuta ha fatturato al ricorrente un importo di EUR 4 340,59 (EUR 450 per il servizio di trasporto e EUR 3 890,59 a titolo di dazi imposti sulla merce dalle autorità doganali svedesi).
10. Il vettore ha consegnato tutta la merce, ad eccezione di una delle motociclette del ricorrente, nel luogo concordato in Lituania il 20 giugno 2020. La convenuta ha poi informato il ricorrente che la motocicletta trattenuta in ritenzione sarebbe stata consegnata dopo il pagamento della fattura.
11. A seguito di ciò, il ricorrente ha proposto ricorso contro la convenuta dinanzi al Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas), chiedendo a tale giudice (i) di dichiarare ingiustificata la fattura del 18 giugno 2020 emessa dalla convenuta, riconoscendo che il ricorrente non è tenuto al pagamento dei dazi ivi indicati, e di ordinare alla convenuta di emettere una nuova fattura indicante unicamente il costo del servizio pari a EUR 450; e (ii) di ordinare alla convenuta di restituire immediatamente al ricorrente la motocicletta trattenuta in ritenzione.
12. La convenuta ha proposto domanda riconvenzionale dinanzi a detto giudice, con la quale chiede che il medesimo voglia: (i) condannare il ricorrente al pagamento della somma di EUR 450 a titolo di trasporto delle merci; (ii) riconoscere il risarcimento dei danni per un importo di EUR 3 876,76.
13. Dinanzi a tale giudice, il ricorrente ha sostenuto che la convenuta era venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 5 della direttiva sui diritti dei consumatori di fornirgli le informazioni necessarie prima della conclusione del contratto.
14. Tale disposizione definisce l’obbligo di informazione per i contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali. Sebbene il contratto di cui trattasi nel procedimento principale sia stato stipulato per telefono e possa quindi essere considerato un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali ai sensi dell’articolo 6 della direttiva sui diritti dei consumatori, il giudice del rinvio ha confermato, nella sua risposta a una richiesta di informazioni presentata dalla Corte di giustizia, che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale deve essere considerato un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e, pertanto, disciplinato dall’articolo 5 della direttiva sui diritti dei consumatori, anziché dall’articolo 6 della stessa.
15. L’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva sui diritti dei consumatori così recita:
«1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
(…)
c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore».
16. Sulla base di tali disposizioni, il ricorrente ha sostenuto che la convenuta, non avendogli fornito le informazioni pertinenti sui dazi doganali, è venuta meno all’obbligo ad essa incombente ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sui diritti dei consumatori. A seguito di tale violazione, il ricorrente ha sostenuto di non essere tenuto al pagamento dei dazi doganali.
17. Da parte sua, la convenuta ha sostenuto di non avere l’obbligo, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sui diritti dei consumatori, di fornire informazioni al ricorrente in merito ai dazi doganali o ai documenti necessari per le procedure doganali. In subordine, la convenuta ha sostenuto che, ai sensi dell’articolo 11 della convenzione CMR, (4) spettava in realtà al ricorrente, in qualità di mittente, fornire al vettore le informazioni pertinenti in materia doganale.
18. L’articolo 11, paragrafi 1 e 2, della convenzione CMR così dispone:
«1. Per l’adempimento delle formalità doganali e delle altre formalità richieste prima della riconsegna della merce, il mittente deve unire alla lettera di vettura o mettere a disposizione del vettore i documenti necessari e fornirgli tutte le informazioni volute.
2. Il vettore non ha l’obbligo di esaminare se tali documenti e informazioni siano esatti o sufficienti. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni che potessero derivare dalla mancanza, dall’insufficienza o dall’irregolarità di detti documenti e informazioni, salvo il caso di errore da parte del vettore».
19. Con sentenza del 17 maggio 2023, il Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas) ha parzialmente accolto la domanda del ricorrente e ha accolto integralmente la domanda riconvenzionale della convenuta, ordinando alla convenuta di restituire la motocicletta al ricorrente e, al contempo, condannando il ricorrente a pagare alla convenuta la somma di EUR 450 per il trasporto della merce, nonché di EUR 3 876,76 a titolo di danni.
20. Tale decisione è stata poi impugnata dinanzi al Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas, Lituania), che ha confermato la decisione del giudice di grado inferiore con decisione del 16 novembre 2023.
21. Tali giudici hanno ritenuto che nel caso di specie fossero applicabili sia le disposizioni del Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Codice civile della Repubblica di Lituania) relative ai contratti stipulati con i consumatori, sia le disposizioni della convenzione CMR. Hanno inoltre osservato che, in caso di conflitto tra la normativa nazionale che disciplina i rapporti con i consumatori e la norma di cui all’articolo 11 della convenzione CMR, prevale quest’ultima. Sulla base di tale ragionamento, e concordando con la convenuta, detti giudici hanno ritenuto che il ricorrente, in quanto mittente della merce, fosse venuto meno al suo obbligo di fornire alla convenuta le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle formalità doganali e che il ricorrente fosse pertanto tenuto a rimborsare alla convenuta le spese sostenute a titolo di dazi doganali.
22. A seguito della decisione del Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas), il ricorrente ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio nella presente causa.
23. Il giudice in parola si chiede se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui diritti dei consumatori debba essere interpretato nel senso che un professionista che presta un servizio di trasporto internazionale di merci a un consumatore è tenuto ad informare tale consumatore delle procedure doganali applicabili al trasporto in discussione.
24. Nell’ipotesi in cui un siffatto obbligo esistesse, il giudice del rinvio chiede di chiarire la portata e l’ambito di applicazione di tale obbligo. Più precisamente, detto giudice si chiede se l’obbligo di informazione in parola imponga al professionista i) di indicare al consumatore i documenti specifici da presentare alle autorità doganali; e ii) di calcolare e comunicare al consumatore gli importi specifici dei dazi doganali applicabili, oppure se sia sufficiente limitarsi a informare il consumatore della possibilità che possano essere applicati dazi doganali.
25. Sebbene la convenuta sia un professionista nel settore del trasporto internazionale di merci, il giudice del rinvio nutre tuttavia dei dubbi sul fatto che sia proporzionato porre a carico del professionista l’onere di informarsi sulle specificità di ciascuna delle merci che gli vengono consegnate per il trasporto, nonché sui requisiti pertinenti per ciascun trasporto, al fine di calcolare i dazi doganali applicabili.
26. Il giudice del rinvio osserva che la risposta alla questione relativa alla portata e all’ambito di applicazione dell’obbligo in capo a un professionista di fornire informazioni a un consumatore in relazione alle procedure doganali applicabili nel corso di un trasporto internazionale, in forza dell’articolo 5 della direttiva sui diritti dei consumatori, gli consentirà di stabilire quale parte nel procedimento principale debba sopportare le conseguenze negative dell’adempimento insoddisfacente delle procedure doganali e, di conseguenza, determinare quale delle parti debba sostenere i costi dei dazi doganali pagati dalla convenuta durante il trasporto.
27. In tale contesto, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«(1) Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva sui diritti dei consumatori], che impone al professionista l’obbligo di fornire al consumatore informazioni sulle caratteristiche dei servizi, debba essere interpretato nel senso che il professionista che fornisce un servizio di trasporto internazionale di merci al consumatore è soggetto all’obbligo di informare il consumatore in merito alle procedure doganali applicabili a detto trasporto. Qualora l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva sui diritti dei consumatori]debba essere interpretato nel senso che impone al professionista l’obbligo di informare il consumatore in merito alle procedure doganali applicabili al trasporto internazionale di merci, se sia sufficiente che il professionista dichiari che il mittente (il consumatore) deve farsi carico dei documenti necessari all’espletamento delle procedure doganali e pagare i dazi doganali, oppure se il professionista debba fornire informazioni dettagliate (un elenco) sui documenti specifici da presentare alle autorità doganali nonché sulle aliquote (importi) dei dazi doganali applicabili.
(2) Se l’obbligo imposto al professionista dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della [direttiva sui diritti dei consumatori], di fornire al consumatore informazioni sul prezzo dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, qualora la natura dei beni o dei servizi comporti l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore, comporti un obbligo per il professionista che presta il servizio di trasporto internazionale di merci di informare il consumatore in merito ai dazi doganali (aliquote e importi dei dazi) applicabili al trasporto in questione».
28. Osservazioni scritte sono state presentate alla Corte dai governi ceco e lituano, nonché dalla Commissione europea.
29. La Corte ha deciso di statuire senza udienza di discussione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura.
III. Analisi
A. Osservazioni preliminari sulle questioni pregiudiziali
30. È opportuno esaminare congiuntamente le due questioni sollevate dal giudice del rinvio. Con le sue questioni, tale giudice chiede, in sostanza, se l’obbligo imposto ai professionisti, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva sui diritti dei consumatori, di informare i consumatori sulle caratteristiche principali dei beni o dei servizi forniti [articolo 5, paragrafo 1, lettera a)] e sul prezzo totale dei beni o servizi [articolo 5, paragrafo 1, lettera c)], debba essere interpretato nel senso che esso comprende un obbligo per i professionisti di fornire informazioni relative alle procedure doganali a cui tali beni o tale servizio possano essere assoggettati e, in caso affermativo, quale debba essere il grado di dettaglio delle informazioni di cui si tratta.
31. Prima di iniziare la mia analisi di tali questioni, ritengo utile fornire un quadro di riferimento, in primo luogo, in relazione all’applicazione dei dazi doganali sulle merci che entrano nel territorio dell’Unione europea dalla Norvegia (parte B) e, in secondo luogo, in relazione alla rilevanza dell’articolo 11 della convenzione CMR per il caso di specie (parte C).
32. La mia analisi delle questioni pregiudiziali si articolerà quindi in due fasi.
33. In primo luogo, valuterò se le procedure doganali possano essere ragionevolmente considerate una delle «caratteristiche principali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui diritti dei consumatori, di un servizio di trasporto internazionale di merci. Sulla base di tale analisi, concluderò che il concetto di «caratteristiche principali» nel contesto di un contratto di trasporto internazionale di merci deve essere interpretato nel senso che comprende le procedure doganali, imponendo così a un professionista che fornisce il servizio in parola l’obbligo di informare il consumatore, prima della conclusione del contratto, che le merci trasportate potrebbero essere soggette a dazi doganali (parte D).
34. In secondo luogo, analizzerò la portata di tale obbligo. Più precisamente, esaminerò se detto obbligo imponga al professionista di fornire al consumatore informazioni dettagliate sui documenti specifici da presentare per le procedure doganali, nonché sulle aliquote e sugli importi specifici dei dazi doganali ai fini del calcolo dell’importo totale dei dazi per ciascun trasporto (parte E).
B. Contesto delle procedure doganali nel caso di specie
35. Sebbene la Norvegia sia membro dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»), non è membro dell’unione doganale dell’Unione europea. L’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE») estende il mercato interno dell’UE alla Norvegia garantendo la libera circolazione delle merci conformi alle normative dell’UE sui prodotti; tuttavia, esso non elimina né le frontiere doganali né le formalità doganali tra la Norvegia e l’Unione europea (5).
36. Di conseguenza, tutte le merci trasportate dalla Norvegia nel territorio doganale dell’Unione europea devono essere presentate in dogana al punto di entrata e sono soggette alle procedure e ai dazi di importazione, a meno che non si applichi un’esenzione specifica o un trattamento preferenziale.
37. Ai sensi dell’accordo SEE, le merci originarie della Norvegia e accompagnate dalla documentazione necessaria che ne attesti l’origine preferenziale potranno beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali all’ingresso nell’Unione europea.
38. Tuttavia, le merci che non sono originarie della Norvegia, o per le quali non è possibile dimostrare l’origine preferenziale, rimangono soggette alla tariffa doganale comune dell’UE e all’IVA o alle accise applicabili all’importazione, indipendentemente dal fatto che le merci siano trasportate per uso personale o nell’ambito di una transazione commerciale (6).
39. È opportuno sottolineare, a questo punto, che dall’ordinanza di rinvio non risulta chiaramente se le merci trasportate per il ricorrente fossero originarie dell’UE o della Norvegia o di un paese terzo e, quindi, se potessero essere esentate dai dazi imposti.
40. In ogni caso, come osservato, affinché una persona potesse beneficiare di tale esenzione, le merci avrebbero dovuto essere accompagnate dalla documentazione richiesta che ne provasse l’origine al momento della loro presentazione alle autorità doganali in Svezia. Tuttavia, non è stato contestato dalle parti nel procedimento principale che il ricorrente (il mittente/consumatore) non ha fornito alla convenuta (il vettore/professionista) i documenti e le informazioni relativi a tali procedimenti. Nel caso di specie è altresì pacifico che la convenuta non ha fornito al ricorrente informazioni dettagliate sulle procedure doganali, sulle esenzioni applicabili e sui loro requisiti.
C. Sull’applicabilità dell’articolo 11 della convenzione CMR nel caso di specie
41. Prima di esaminare il merito e la portata dell’obbligo di informazione precontrattuale di un professionista in materia di dazi doganali, analizzerò brevemente gli argomenti dedotti dalla convenuta, e sostenuti dal governo ceco nelle sue osservazioni scritte, relativi all’articolo 11 della convenzione CMR.
42. Avallando un’interpretazione restrittiva dell’obbligo di informazione gravante sul professionista, il governo ceco sostiene che un contratto di trasporto internazionale di merci, che non comprende un servizio di intermediazione doganale (come sembra essere il caso nel presente procedimento), (7) impegna un professionista solo al trasporto delle merci e, quindi, non impone a quel professionista l’obbligo di informare il consumatore dei dazi doganali applicabili, in quanto tale servizio non farebbe parte del contratto concordato.
43. A sostegno di tale argomento, il governo ceco invoca l’articolo 11 della convenzione CMR, che impone al mittente delle merci (il quale è anche il consumatore nel presente procedimento) l’obbligo di fornire ai professionisti i documenti necessari e ogni altra informazione di cui il professionista abbia bisogno per espletare le procedure doganali. Prima di valutare se detto obbligo a carico del consumatore debba incidere sull’obbligo di informazione precontrattuale di un professionista, occorrerà innanzitutto esaminare l’applicabilità della convenzione in parola ai fatti del caso di specie.
44. La convenzione CMR costituisce lo strumento giuridico che disciplina la determinazione della responsabilità del vettore nel trasporto internazionale di merci su strada. Tale convenzione, ai sensi del suo articolo 1, si applica a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, quando il luogo designato di ricevimento delle merci e il luogo previsto per la consegna, quali indicati nel contratto, sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia uno Stato parte della convenzione in parola.
45. Nel caso di specie, la controversia verte su un contratto di trasporto di merci su strada che indica un indirizzo in Norvegia come luogo per la presa in consegna e un indirizzo in Lituania come luogo per la consegna. Dato che la Norvegia e la Lituania sono entrambe parti contraenti della convenzione CMR(8), le condizioni di applicabilità di tale convenzione, quali previste al suo articolo 1, sono pienamente soddisfatte (9).
46. La convenzione CMR disciplina principalmente gli obblighi e la responsabilità limitata del vettore nel trasporto internazionale su strada e impone al mittente di fornire i documenti e le informazioni necessari per l’espletamento delle formalità doganali.
47. Tuttavia, occorre anzitutto precisare, come rilevato dal governo lituano nelle sue osservazioni scritte, che la convenzione CMR non «copre in alcun modo tutte le questioni di diritto privato che sorgono da un contratto di trasporto di merci su strada», né disciplina le questioni relative alla tutela dei consumatori (comprese quelle relative all’obbligo di informazione a carico dei professionisti) quando viene concluso un contratto tra un consumatore e un professionista (10).
48. Inoltre, l’obbligo per il consumatore di fornire a un professionista le informazioni e i documenti richiesti per le formalità doganali, ai sensi dell’articolo 11 della convenzione CMR, sorge solo dopo la stipulazione del contratto di trasporto internazionale di merci.
49. Di conseguenza, tale obbligo post-contrattuale non può essere inteso nel senso che esclude un dovere precontrattuale del professionista di informare il consumatore delle procedure doganali applicabili e dei documenti che il consumatore potrà essere tenuto a fornire al vettore. Una conclusione diversa sarebbe, a mio avviso, contraria all’obiettivo generale della direttiva sui diritti dei consumatori di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.
50. Pertanto, l’obbligo del mittente di fornire tali documenti sorge solo una volta che il contratto è stato stipulato e non dovrebbe quindi pregiudicare l’obbligo precontrattuale del professionista di fornire informazioni.
D. I dazi doganali devono essere considerati una delle caratteristiche principali di un contratto di trasporto internazionale di merci?
51. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui diritti dei consumatori stabilisce chiaramente che, prima della conclusione di un contratto avente ad oggetto un bene o un servizio, il professionista deve fornire al consumatore tutte le informazioni pertinenti relative alle caratteristiche principali di tale bene o servizio.
52. Nell’ambito dei contratti di trasporto internazionale di merci, il giudice del rinvio osserva che il concetto di «caratteristiche principali» può essere interpretato in maniera restrittiva, vale a dire come comprendente solo le informazioni relative al rapporto giuridico di trasporto (quali il luogo di presa in consegna delle merci, il luogo di consegna, il percorso e il prezzo), ma non le informazioni relative alle procedure doganali e ai documenti richiesti per tali procedure, oppure in maniera estensiva, ovverosia includendo nel concetto di caratteristiche principali le informazioni relative alle procedure doganali applicabili al trasporto.
53. L’obbligo di informazione deve essere inteso nel più ampio contesto degli obiettivi perseguiti dal legislatore con la direttiva in parola.
54. In tale prospettiva, in considerazione degli obiettivi enunciati all’articolo 1 della direttiva sui diritti dei consumatori, vale a dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, occorre dare un’interpretazione estensiva all’ambito di applicazione di detta direttiva (11) e, pertanto, alla nozione di «informazioni», ai sensi dell’articolo 5 della stessa.
55. Sebbene la giurisprudenza della Corte che affronta la portata dell’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sui diritti dei consumatori sia scarsa, ritengo che alcune indicazioni utili su come la Corte dovrebbe interpretare la portata di tale obbligo possano essere ricavate dalla sua interpretazione di ciò che può costituire un’omissione ingannevole in relazione alle informazioni rilevanti che un professionista deve fornire a un consumatore prima della conclusione di un contratto ai sensi dell’articolo 7 della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (12).
56. La Corte ha già dichiarato che i concetti enunciati nella direttiva sui diritti dei consumatori e nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero, per quanto possibile, essere interpretati allo stesso modo, poiché entrambe le direttive si basano sull’articolo 114 TFUE e mirano a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori nel quadro legislativo, regolamentare e amministrativo da esse disciplinato (13).
57. La Corte può quindi utilizzare la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la giurisprudenza elaborata nell’ambito di quest’ultima come orientamento per l’interpretazione della direttiva sui diritti dei consumatori e, più precisamente, come base per determinare se il legislatore dell’Unione abbia inteso o meno includere nell’obbligo di informazione di cui all’articolo 5 della seconda direttiva un obbligo di informazione sulle procedure doganali nell’ambito di contratti di trasporto internazionale di merci.
58. Dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, come ribadito nella giurisprudenza sviluppata in relazione al medesimo, (14) emerge che le informazioni che un professionista è tenuto a fornire al consumatore prima della conclusione di un contratto costituiscono tutte le informazioni rilevanti di cui il consumatore medio, tenuto conto del contesto del contratto, ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, e quando l’omissione di tali informazioni induce o induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (15).
59. Pertanto, qualora un professionista ometta di fornire al consumatore informazioni che avrebbero probabilmente portato il consumatore in parola ad assumere una decisione di natura commerciale diversa se avesse ricevuto siffatte informazioni, tale inadempimento costituisce una violazione dell’obbligo che incombe al professionista ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sui diritti dei consumatori.
60. Mi sembra che, nel caso di specie, il criterio per determinare se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui diritti dei consumatori debba essere interpretato nel senso che un professionista che fornisce un servizio di trasporto internazionale a un consumatore ha l’obbligo di informare tale consumatore delle procedure doganali applicabili, è se il consumatore – una volta informato delle procedure doganali pertinenti – avrebbe preso o meno una decisione di natura commerciale diversa.
61. Tenuto conto del fatto che i dazi doganali possono aumentare in modo significativo il costo complessivo di un trasporto internazionale, come è avvenuto nel caso di specie, (16) ritengo che si possa affermare che i dazi doganali abbiano un effetto dissuasivo sui consumatori e che, di conseguenza, siano tali da dissuaderli dal concludere contratti di trasporto internazionale.
62. Inoltre, ciò che costituisce le «caratteristiche principali» di un contratto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui diritti dei consumatori, al fine di determinare quali informazioni precontrattuali un professionista debba fornire a un consumatore, dipenderà inevitabilmente dal contesto specifico in cui interviene il contratto (17). Tenuto conto del carattere transfrontaliero dei contratti di trasporto internazionale di merci e del fatto che le merci in parola sono normalmente soggette a dazi doganali, è ragionevole concludere che detti dazi doganali costituiscono una delle caratteristiche principali di tali tipi di contratti.
63. Oltre a ciò, il fatto che la convenzione CMR, che disciplina i contratti di trasporto internazionale di merci, contenga disposizioni specifiche relative agli obblighi in materia di procedure doganali rafforza ulteriormente l’argomentazione secondo cui dette procedure costituiscono una delle «caratteristiche principali» di tali tipi di contratti, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui diritti dei consumatori.
64. Pertanto, tenuto conto della specificità dei contratti di trasporto internazionale di merci, nonché degli obiettivi perseguiti dalla direttiva sui diritti dei consumatori, ritengo che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che un professionista che fornisce un servizio di trasporto internazionale a un consumatore ha l’obbligo di informare quest’ultimo che le merci trasportate potrebbero essere soggette a dazi doganali.
E. Ma quale dovrebbe essere il grado di dettaglio di queste informazioni?
65. Dopo aver stabilito che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva sui diritti dei consumatori deve essere interpretato nel senso che impone ai professionisti un obbligo generale di informare il consumatore della possibilità di procedure doganali durante un trasporto transfrontaliero di merci, occorre ora esaminare la portata di tale specifico obbligo di informazione e, in particolare, valutare se tale obbligo richieda a un professionista di fornire i) informazioni dettagliate sui documenti specifici richiesti [articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e ii) informazioni dettagliate sulle aliquote e sugli importi dei dazi doganali applicabili al trasporto, ai fini del calcolo del prezzo totale del servizio fornito (articolo 5, paragrafo 1, lettera c)], oppure se sia sufficiente che le informazioni siano di carattere più generale.
66. Per quanto riguarda la portata dell’obbligo di informazione di un professionista, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’adempiere al proprio obbligo di informare il consumatore del fatto che dei dazi doganali potrebbero essere applicati alle merci trasportate, sia sufficiente che il professionista indichi che il mittente (il consumatore) deve occuparsi dei documenti necessari per le procedure doganali o se il professionista debba fornire informazioni dettagliate (ad esempio un elenco) sui documenti specifici da presentare alle autorità doganali.
67. A mio avviso, la risposta a tale questione dipenderà in ultima analisi dal servizio specifico offerto dal professionista e, più precisamente, dal fatto che il contratto includa o meno un servizio di intermediazione doganale, in base al quale il professionista si impegna ad agire per conto del consumatore al fine di espletare le procedure doganali.
68. Va osservato a questo punto che, in linea con il suo obbligo precontrattuale di fornire al consumatore tutte le informazioni pertinenti relative alle principali caratteristiche di un servizio, un professionista che fornisce un servizio di trasporto internazionale di merci deve informare il consumatore se tale servizio di intermediazione è offerto o meno nell’ambito del contratto che si sta concludendo e, di conseguenza, chi sarà responsabile di occuparsi della documentazione necessaria per espletare le formalità doganali, ovverosia il professionista (se il contratto include un servizio di intermediazione) o il consumatore (se il contratto non include un servizio di intermediazione).
69. A mio avviso, è solo al momento della ricezione di tali informazioni che un consumatore sarà in grado di prendere una decisione consapevole di natura commerciale, poiché tali informazioni gli consentiranno di decidere se preferisce o trattare egli stesso le formalità doganali o contrattare un professionista che fornisce un siffatto servizio.
1. Portata dell’obbligo di informazione gravante sui professionisti che offrono un servizio di intermediazione doganale
70. I professionisti che forniscono un servizio di trasporto internazionale di merci possono, nell’ambito di tale contratto, offrire un servizio di intermediazione doganale, in base al quale il professionista sarebbe incaricato di agire come rappresentante doganale del consumatore dinanzi alle autorità doganali.
71. Tale contratto implicherebbe che il professionista agisca per conto del consumatore nei rapporti con le autorità doganali, espletando gli atti e le formalità richiesti dalla normativa doganale e assicurando che le procedure siano espletate e il pagamento sia ricevuto in modo che le merci possano attraversare la frontiera senza intoppi (18).
72. Nel caso in cui un contratto di trasporto internazionale di merci includa un servizio di intermediazione doganale, il professionista sarebbe tenuto, a mio avviso, a fornire al consumatore informazioni dettagliate sui documenti specifici necessari per l’espletamento delle formalità doganali. Tali informazioni costituiscono necessariamente parte integrante del servizio fornito e rientrano quindi nella portata dell’obbligo di informazione precontrattuale del professionista ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui diritti dei consumatori.
73. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva impone un onere considerevole ai professionisti quanto all’informare un consumatore potenziale del prezzo totale del servizio fornito. La disposizione in parola non solo impone al professionista di informare il consumatore, ove possibile, del prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte, nonché di eventuali spese aggiuntive, ma stabilisce inoltre che, qualora non sia possibile per il professionista effettuare tale calcolo del prezzo totale prima della conclusione del contratto, il professionista deve comunque informare il consumatore delle modalità di calcolo del prezzo totale.
74. Qualora un professionista accetti, nell’ambito del suo servizio di trasporto internazionale, di agire per conto del consumatore in qualità di suo rappresentante doganale, tale professionista deve includere il prezzo di detto servizio quando informa il consumatore del prezzo totale del contratto, in modo che il consumatore possa prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
75. Tuttavia, nell’ambito dei contratti di trasporto internazionale di merci, non sarà sempre possibile per un professionista calcolare il costo totale del servizio comprensivo dei dazi doganali, considerando che il costo esatto dei dazi doganali stessi non può sempre essere ragionevolmente calcolato in anticipo e dipenderà probabilmente da una serie di fattori diversi (19).
76. Tuttavia, le informazioni relative alle aliquote e agli importi applicabili ai dazi doganali, nonché all’applicazione di detti diversi fattori, rientrano nelle «modalità di calcolo del prezzo» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sui diritti dei consumatori e, in quanto tali, costituiscono informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale (20).
77. Di conseguenza, l’obbligo per un professionista – che fornisce un servizio di intermediazione doganale nell’ambito di un contratto di trasporto internazionale di merci – di fornire informazioni sul prezzo totale di un servizio comprendente imposte e ogni spesa aggiuntiva, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), può essere adempiuto dal professionista informando il consumatore, prima della conclusione del contratto, che i dazi doganali saranno dovuti, nonché fornendo informazioni dettagliate sulle aliquote e sugli importi dei dazi applicabili al trasporto specifico, comprese le informazioni sui fattori generali che possono influenzare il costo totale di tali dazi (quali il valore o l’origine delle merci trasportate) o ogni altro fattore variabile indipendente dalla volontà del professionista (21).
78. Alla luce di tali considerazioni, l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva sui diritti dei consumatori deve essere interpretato nel senso che un professionista che fornisce un servizio di intermediazione doganale a un consumatore, nell’ambito di un servizio di trasporto internazionale di merci, è tenuto ad informare il consumatore delle procedure doganali applicabili al trasporto internazionale. L’obbligo in parola comporta un dovere di fornire informazioni dettagliate sui documenti specifici necessari per le formalità doganali, nonché informazioni dettagliate sulle aliquote e sugli importi specifici dei dazi doganali, comprese le informazioni sui fattori generali che possono influenzare il prezzo totale del servizio fornito.
2. Portata dell’obbligo di informazione gravante sui professionisti che non offrono un servizio di intermediazione doganale
79. Alla luce di quanto precede, potrebbe essere sproporzionato aspettarsi che un professionista che non offre tali servizi di intermediazione fornisca al consumatore lo stesso livello di dettaglio per quanto riguarda le procedure doganali.
80. Pur concordando sul fatto che imporre un siffatto obbligo a tali professionisti possa essere sproporzionato, ciò non diminuisce il dovere sostanziale dei professionisti di fornire ai consumatori informazioni sufficienti sulle principali caratteristiche del servizio fornito, al fine di consentire al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
81. Nell’esaminare la portata di tale obbligo, occorre trovare il giusto equilibrio tra un livello elevato di protezione dei consumatori e la competitività delle imprese (22). Tenuto conto di quanto precede, l’obbligo per un professionista di fornire informazioni sui dazi doganali, da un lato, non può essere talmente ampio da imporre un onere sproporzionato al professionista e alle sue risorse e, dall’altro, non dovrebbe essere oggetto di un’interpretazione così restrittiva da privare il consumatore del livello elevato di protezione garantito dall’articolo 1 della direttiva sui diritti dei consumatori.
82. Tenuto conto di tali considerazioni, condivido il parere del giudice del rinvio secondo cui sarebbe sproporzionato imporre a un vettore, che non offre servizi di intermediazione, l’onere di scandagliare le specificità di ciascuna delle merci che gli vengono affidate per il trasporto internazionale, nonché sui requisiti documentali specifici applicabili al trasporto di dette merci in diversi paesi. Ciò vale a maggior ragione nel contesto economico del funzionamento di talune imprese – come le piccole imprese, come nel caso di specie – che potrebbero non disporre delle risorse necessarie per effettuare indagini del genere (23).
83. Tuttavia, la normativa sulla tutela dei consumatori, come la direttiva sui diritti dei consumatori, si basa nondimeno sulla premessa secondo cui i consumatori si trovano in una posizione relativamente debole rispetto al professionista, sia per quanto riguarda il potere negoziale sia per quanto riguarda il grado di informazione (24). Pertanto, il professionista deve fornire informazioni sufficienti per porre rimedio a tale squilibrio e consentire ai consumatori di prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
84. Ma quale livello di informazione sarebbe sufficiente per porre rimedio a tale squilibrio?
85. Al fine di rispondere a tale questione, occorre esaminare i tipi di documenti che possono essere richiesti ai fini dei dazi doganali.
86. Il quadro procedurale per l’applicazione dei dazi doganali è armonizzato in tutta l’Unione europea (25) e, oltre alla dichiarazione doganale obbligatoria, (26) i requisiti documentali generali applicabili ai regimi doganali sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (27). Questi comprendono i documenti giustificativi relativi al valore in dogana (28) e all’origine (29) delle merci trasportate. Pertanto, sebbene gli Stati membri siano liberi di prescrivere le forme particolari di documentazione che soddisfano i requisiti specifici, (30) i requisiti probatori di base rimangono gli stessi in tutta l’Unione.
87. Tenuto conto di ciò, dato che i professionisti che forniscono un servizio di trasporto internazionale dispongono di conoscenze specialistiche delle norme generali relative alle procedure doganali, compresa la documentazione necessaria per tali procedure, come la prova del valore o dell’origine delle merci, ne consegue che ci si può ragionevolmente aspettare che il professionista fornisca al consumatore informazioni generali sui tipi di documenti probatori che questi potrà essere tenuto a fornire al professionista ai fini dell’espletamento delle procedure doganali, indipendentemente dal fatto che tale professionista offra o meno un servizio di intermediazione doganale, in modo da consentire al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
88. Per tali motivi, non ritengo che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui diritti dei consumatori possa essere interpretato nel senso di imporre ai professionisti che non forniscono servizi di intermediazione doganale, nell’ambito dei contratti di trasporto internazionale di merci, l’obbligo di fornire informazioni dettagliate (ad esempio un elenco) relative ai documenti specifici da presentare alle autorità doganali ad una determinata frontiera per ciascuna delle merci trasportate. Al contrario, a mio parere, tale disposizione impone semplicemente ai professionisti di informare i consumatori sui tipi di documenti probatori che il consumatore dovrà fornire, ovverosia informare del fatto che il consumatore dovrà fornire documenti che dimostrino l’origine o il valore delle merci trasportate, senza, tuttavia, indicare i documenti specifici necessari a tal fine.
89. Tenuto conto della natura del servizio fornito, l’obbligo a carico di un professionista ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di informare il consumatore del prezzo totale del servizio fornito non dovrebbe essere interpretato nel senso che un professionista che fornisce un servizio di trasporto internazionale di merci – ma non un servizio di intermediazione doganale – sia tenuto a fornire al consumatore informazioni dettagliate sulle aliquote e sugli importi specifici dei dazi doganali. Ciò perché il costo dei dazi doganali non può essere ragionevolmente considerato parte integrante del «prezzo» di tale servizio, che riguarda esclusivamente il trasporto delle merci e non comprende un servizio di sdoganamento.
90. Concordo con la Commissione sul fatto che l’obbligo di informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sui diritti dei consumatori debba essere interpretato alla luce della natura del contratto concluso tra il professionista e il consumatore. Se il contratto non specifica che il vettore fornirà servizi di intermediazione doganale, il vettore non è tenuto a fornire al consumatore informazioni dettagliate sulle aliquote e sul livello dei dazi doganali applicabili alle merci in discussione.
91. Ciò non esclude, tuttavia, in alcun modo l’obbligo per tale professionista di informare il consumatore della possibilità che siano dovuti dazi doganali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui diritti dei consumatori.
92. Tenuto conto di ciò, dopo aver fornito dette informazioni al consumatore, tali professionisti dovrebbero prevedere che, nel caso in cui i regimi doganali divengano esigibili alla frontiera, a causa della natura delle merci trasportate o a seguito di documentazione inesatta oppure inadeguata fornita dal consumatore, il professionista pagherà i dazi per conto del consumatore e il consumatore dovrà rimborsare il professionista una volta che le merci sono state consegnate. Siffatte informazioni relative a potenziali costi futuri possono essere ragionevolmente considerate informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
93. Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e c), della direttiva sui diritti dei consumatori debba essere interpretato nel senso che un professionista che fornisce un servizio di trasporto internazionale di merci – ma non un servizio di intermediazione doganale – ha l’obbligo di informare il consumatore, prima della conclusione del contratto, che le merci trasportate potrebbero essere assoggettate a dazi doganali e che il consumatore sarà tenuto a rimborsare al professionista i dazi eventualmente pagati dal professionista per conto del consumatore. Il professionista può adempiere a detto obbligo fornendo al consumatore informazioni generali sui tipi di documenti probatori richiesti ai fini delle procedure doganali, ma non è tenuto a fornire informazioni dettagliate sui documenti specifici richiesti per espletare tali formalità doganali, né sulle aliquote e sugli importi di tali dazi doganali.
94. Applicando le conclusioni che precedono ai fatti del procedimento principale, non appare essere controverso nel caso di specie che il contratto concluso tra il ricorrente e la convenuta non includesse un servizio di intermediazione doganale. Non è nemmeno controverso che la convenuta (il professionista) non abbia fornito al ricorrente (il consumatore) informazioni dettagliate sulle procedure doganali e sulle aliquote dei dazi doganali applicabili.
95. Spetta al giudice del rinvio verificare se la convenuta abbia fornito o meno al ricorrente le informazioni pertinenti relative ad eventuali procedure doganali e, pertanto, sia venuta meno al suo obbligo di informazione precontrattuale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sui diritti dei consumatori, la portata e le conseguenze della violazione in parola per il contratto di cui trattasi.
IV. Conclusioni
96. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) come segue:
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva sui diritti dei consumatori»)
, deve essere interpretato nel senso che, nella misura in cui detta disposizione impone al professionista di fornire al consumatore informazioni sulle caratteristiche principali dei beni o dei servizi, il professionista che fornisce un servizio di trasporto internazionale a un consumatore ha l’obbligo di informare tale consumatore, prima della conclusione del contratto, che le merci trasportate potrebbero essere soggette a dazi doganali. L’obbligo di cui si tratta impone ai professionisti di informare il consumatore se un servizio di intermediazione sia offerto o meno nell’ambito di tale contratto e, pertanto, se spetti al professionista o al consumatore farsi carico della documentazione necessaria all’espletamento delle formalità doganali.
Nell’ambito di contratti di trasporto internazionale di merci che includono un servizio di intermediazione doganale, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e c), della direttiva sui diritti dei consumatori
deve essere interpretato nel senso che impone al professionista di fornire al consumatore informazioni dettagliate sui documenti specifici necessari per le formalità doganali, nonché informazioni dettagliate sulle aliquote e sugli importi specifici dei dazi doganali, ivi comprese le informazioni sui fattori generali che possono influenzare il prezzo totale del servizio fornito.
Nell’ambito di contratti di trasporto internazionale di merci che non includono un servizio di intermediazione doganale, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e c), della direttiva sui diritti dei consumatori
deve essere interpretato nel senso che impone al professionista di informare il consumatore dell’obbligo di rimborsare al professionista i dazi eventualmente versati per conto del consumatore. Detto professionista deve fornire al consumatore informazioni generali sui tipi di documenti probatori richiesti ai fini delle procedure doganali, ma non è tenuto a fornire informazioni dettagliate né sui documenti specifici richiesti per espletare le formalità doganali, né sulle aliquote e sugli importi di tali dazi doganali.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
3 Cfr. considerando 4 della direttiva sui diritti dei consumatori.
4 Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (in prosieguo: la «convenzione CMR»).
5 V., in tal senso, l’accordo SEE, parte II, capitolo 3, intitolato «Cooperazione in campo doganale e agevolazione degli scambi», articolo 21.
6 V., in tal senso, l’accordo SEE, parte II, capitolo 1, intitolato «Principi fondamentali», articoli da 8, paragrafi da 2, a 10.
7 Tale servizio implicherebbe che il professionista agisse in qualità di spedizioniere doganale o agente per il consumatore e fosse incaricato di garantire che la dichiarazione doganale sia corretta, che i dazi e le tasse siano indicati in modo accurato e che il pagamento sia ricevuto in modo che le merci possano transitare senza intoppi attraverso le frontiere. Dall’ordinanza di rinvio risulta che è pacifico tra le parti che un siffatto contratto non è stato concluso.
8 V., raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1208, pag. 427, disponibile all’indirizzo: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-11-a&chapter= 11&clang=_en.
9 V., per analogia, sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland BV/AXA Versicherung AG (C-533/08EU:C:2010:243, punti 34 e 35 e giurisprudenza ivi citata).
10 V., in tal senso, Nazioni Unite, Commento alla convenzione del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), 1975, pag. 4, paragrafo 9, disponibile all’indirizzo: https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2006/sc1cmr/commentary.pdf.
11 V., sentenza del 24 febbraio 2022, «Tiketa» (C-536/20,EU:C:2022:112, punto 30).
12 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22; in prosieguo: la «direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).
13 V., per quanto riguarda il termine «professionista» utilizzato da entrambe le direttive, sentenza del 24 febbraio 2022, «Tiketa» (C-536/20, EU:C:2022:112, punto 29). Tale interpretazione e applicazione della direttiva sui diritti dei consumatori è inoltre coerente con gli orientamenti della Commissione per l’attuazione della direttiva succitata, in cui si osserva che il legislatore dell’Unione si è basato sulla giurisprudenza sviluppata nell’ambito della direttiva sulle pratiche commerciali sleali al momento di redigere la direttiva sui diritti dei consumatori. V., in tal senso, Comunicazione della Commissione Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (GU 2021 C 525, pag.1 (in prosieguo: la «comunicazione della Commissione»), al punto 1.1, intitolato «Le nozioni di “professionista” e di “consumatore”»).
14 Nelle sue linee guida per l’attuazione della direttiva sui diritti dei consumatori, la Commissione osserva che, nello scegliere le caratteristiche principali da comunicare al consumatore, i professionisti dovrebbero applicare lo stesso approccio previsto dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, ovverosia informare il consumatore in merito alle caratteristiche di cui questi ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. V., comunicazione della Commissione al punto 3.2, intitolata «Obblighi comuni per i contratti negoziati nei locali commerciali e i contratti a distanza/negoziati fuori dei locali commerciali».
15 V., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2025, NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH (C-518/23, EU:C:2025:35, punto 32; in prosieguo la «sentenza NEW Niederrhein Energie» il).
16 Nel caso di specie, i dazi doganali hanno comportato costi complessivi pari a quasi 10 volte il prezzo del servizio fornito (EUR 4 340,59 in totale, contro EUR 450 per il servizio di trasporto).
17 V., per analogia e in relazione all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sui diritti dei consumatori, sentenza del 10 luglio 2019, Amazon EU (C-649/17, :EU:C:2019:576, punto 37).
18 V., in relazione ai rappresentanti doganali, articolo5, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013 L 269, pag. 1; in prosieguo: il «CDU»), nonché l’articolo 18 del medesimo.
19 Per quanto riguarda i dazi doganali, vi sono tre fattori generali che vengono presi in considerazione nel calcolo dei dazi da pagare all’importazione delle merci: il valore delle merci, la classificazione tariffaria delle merci e l’origine delle merci. Per informazioni generali sui fattori che influenzano il prezzo dei dazi, si veda il sito web della Commissione sul calcolo dei dazi doganali, disponibile su: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/calculation-customs-duties_en.
20 V., per analogia, sentenza NEW Niederrhein Energie, punto 31.
21 V., per analogia, sentenza NEW Niederrhein Energie, punti 38 e 41. Tuttavia, ciò non implica che il grado di informazione sulle modalità di calcolo del prezzo debba consentire al consumatore, sulla base di tali informazioni, di calcolare egli stesso detto prezzo e di giungere così ad un risultato numerico definitivo (punto 39 della sentenza richiamata).
22 V., in tal senso, considerando 4 della direttiva sui diritti dei consumatori.
23 V., per analogia, sentenza del 10 luglio 2019, Amazon EU (C-649/17, EU:C:2019:576, punto 48).
24 V., per analogia, sentenza dell’11 aprile 2024, Air Europa Líneas Aéreas (C-173/23, EU:C:2024:295, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
25 V., in tal senso, considerando 28 del CDU.
26 Articolo 158 del CDU.
27 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 558; in prosieguo: il «regolamento 2015/2447»).
28 Articolo 145 del regolamento 2015/2447.
29 Articolo 116 del regolamento 2015/2447.
30 Ad esempio, gli Stati membri possono esigere la traduzione dei documenti. V., in tal senso, articolo 116 del regolamento 2015/2447.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- CDU - Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.