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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juil. 2025, C-287/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-287/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 juillet 2025.#Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL contre Région wallonne.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique).#Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Règlement (UE) no 1307/2013 – Pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement – Décision d’exécution (UE) 2022/484 – Validité – Obligation de motivation – Invasion de l’Ukraine par la Russie – Accroissement du potentiel de production agricole de l’Union européenne – Dérogation à certaines conditions relatives au paiement direct en faveur du verdissement – Terres en jachère considérées comme culture distincte et comme surfaces d’intérêt écologique même lorsqu’elles ont été pâturées, moissonnées à des fins de production ou cultivées – Caractère nécessaire et justifié des mesures adoptées.#Affaire C-287/24. | |
| Date de dépôt : | 23 avril 2024 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 avril 2024, N° 259.439 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0287 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:550 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gratsias |
|---|---|
| Avocat général : | Medina |
Texte intégral
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
10 luglio 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Pratiche benefiche per il clima e l’ambiente – Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 – Validità – Obbligo di motivazione – Invasione dell’Ucraina da parte della Russia – Aumento del potenziale produttivo agricolo dell’Unione europea – Deroga a talune condizioni relative al pagamento diretto di rinverdimento – Terreni lasciati a riposo considerati come colture distinte e come aree di interesse ecologico anche quando sono stati utilizzati per il pascolo, la raccolta a fini di produzione o coltivati – Carattere necessario e giustificato delle misure adottate »
Nella causa C-287/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione dell’11 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2024, nel procedimento
Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL
contro
Région wallonne,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M. L. Arastey Sahún, presidente di Sezione, D. Gratsias (relatore), E. Regan, J. Passer e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: L. Medina,
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL, da A. Lebrun e B. Legros, avocats;
– per il governo belga, da P. Cottin, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistiti da P. Moërynck, avocat;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità d’agente, assistita da L. Vignato, avvocata dello Stato;
– per la Commissione europea, da A.C. Becker e C. Perrin, in qualità di agenti;
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità della decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l’attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l’anno di domanda 2022 (GU 2022, L 98, pag. 105).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL (in prosieguo: la «Ligue») e la Région wallonne (Regione vallona, Belgio) in merito a un decreto adottato da quest’ultima sulla base della decisione di esecuzione 2022/484, di cui la Ligue contesta la validità.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 1307/2013
3 L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU 2017, L 350, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 1307/2013»), intitolato «Definizioni e relative disposizioni», al paragrafo 1, così disponeva:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(…)
f) “seminativo”: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo (…)
(…)».
4 Il titolo III del regolamento n. 1307/2013, intitolato «Regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie e pagamenti connessi», conteneva cinque capi. Il capo 3 di tale titolo, rubricato «Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente», comprendeva, in particolare, gli articoli 43, 44 e 46 di tale regolamento.
5 L’articolo 43 di detto regolamento, intitolato «Norme generali», ai paragrafi 1 e 2, prevedeva quanto segue:
«1. Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 5, le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente sono le seguenti:
a) diversificare le colture,
b) mantenere il prato permanente esistente; e
c) avere un’area di interesse ecologico sulla superficie agricola».
6 L’articolo 44 del regolamento in parola, intitolato «Diversificazione delle colture», così recitava:
«1. Se i seminativi dell’agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75% di detti seminativi.
Se i seminativi dell’agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi.
(…)
4. Ai fini del presente articolo, si intende per “coltura”:
a) una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;
b) una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
c) i terreni lasciati a riposo;
d) erba o altre piante erbacee da foraggio.
(…)».
7 L’articolo 46 del regolamento n. 1307/2013, intitolato «Aree di interesse ecologico», così disponeva:
«1. Quando i seminativi di un’azienda coprono più di 15 ettari, l’agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5% dei seminativi dell’azienda dichiarati dall’agricoltore a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento [n. 1306/2013] e, se considerate aree di interesse ecologico dallo S[t]ato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g), h), k) e l), sia costituita da aree di interesse ecologico.
(…)
2. Entro il 1° agosto 2014, gli Stati membri decidono che una o più delle seguenti superfici siano considerate aree di interesse ecologico:
a) terreni lasciati a riposo;
(…)
9. Alla Commissione [europea] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70:
a) che stabiliscano ulteriori criteri per i tipi di superfici di cui al paragrafo 2 del presente articolo che possono essere considerati aree di interesse ecologico;
(…)».
8 Il titolo VII di tale regolamento, rubricato «Disposizioni finali», conteneva tre capi. Il capo 1 di tale titolo, rubricato «Comunicazioni e situazioni di emergenza», conteneva in particolare l’articolo 69 di detto regolamento, a sua volta intitolato «Misure necessarie per risolvere problemi specifici». Tale articolo disponeva quanto segue:
«1. Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 71, paragrafo 2.
2. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere tali problemi specifici assicurando al contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 71, paragrafo 3.
3. Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un’adeguata proposta legislativa.
(…)».
Regolamento delegato n. 639/2014
9 Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1784 della Commissione, del 9 luglio 2018 (GU 2018, L 293, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 639/2014), conteneva un capo 3 intitolato «Inverdimento», che era composto da quattro sezioni. La sezione 4 di tale capo, intitolata «Aree di interesse ecologico», comprendeva in particolare l’articolo 45 di tale regolamento delegato, che è stato adottato sulla base dell’articolo 46, paragrafo 9, lettera a), del regolamento n. 1307/2013. Tale articolo 45 era intitolato «Criteri aggiuntivi per i tipi di aree di interesse ecologico» e prevedeva quanto segue:
«1. Per qualificare come aree di interesse ecologico i tipi di aree elencate all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, del [regolamento n. 1307/2013], si applicano i paragrafi da 2 a 11 del presente articolo.
2. Sui terreni lasciati a riposo e sui terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare) è assente qualsiasi produzione agricola. Gli Stati membri fissano un periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile. Detto periodo non deve essere inferiore a sei mesi. (…)
(…)
10 ter. L’utilizzo di prodotti fitosanitari è vietato su tutte le superfici di cui ai paragrafi, 2, 9 e 10 e sulle superfici con produzione agricola di cui al paragrafo 7.
(…)».
Decisione di esecuzione 2022/484
10 I considerando da 1 a 9 della decisione di esecuzione 2022/484, adottata sul fondamento dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, enunciano quanto segue:
«(1) Il titolo III, capo 3, del [regolamento n. 1307/2013] prevede un pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (“pagamento di inverdimento”). Tali pratiche comprendono la diversificazione delle colture a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), e le aree di interesse ecologico a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento. Ulteriori norme in merito a tali pratiche sono stabilite al capo 3 del [regolamento delegato n. 639/2014] (…)
(2) L’articolo 44, paragrafo 4, del [regolamento n. 1307/2013] stabilisce che ai fini della diversificazione delle colture i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura diversa dall’erba o dalle altre piante erbacee da foraggio. Ne consegue che i terreni che sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione non possono essere considerati terreni lasciati a riposo.
(3) L’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del [regolamento n. 1307/2013] stabilisce che i terreni lasciati a riposo possono essere considerati aree di interesse ecologico. L’articolo 45, paragrafo 2, del [regolamento delegato n. 639/2014] prevede l’assenza di produzione agricola e l’articolo 45, paragrafo 10 ter, del medesimo regolamento vieta l’utilizzo di prodotti fitosanitari sui terreni lasciati a riposo che si qualificano come aree di interesse ecologico.
(4) L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 ha provocato una brusca impennata dei prezzi delle materie prime, con un impatto sull’offerta e sulla domanda di prodotti agricoli. Per far fronte a tale situazione, è opportuno aumentare il potenziale produttivo agricolo dell’Unione sia di alimenti che di mangimi.
(5) I terreni lasciati a riposo rimangono superfici a seminativo adatte alla produzione di colture che, anche se in misura diversa a seconda delle condizioni, come la qualità del suolo, potrebbero essere utilizzate immediatamente per la produzione di alimenti e di mangimi. Pertanto, al fine di consentire agli agricoltori di utilizzare il più possibile le superfici disponibili per la produzione alimentare e per l’alimentazione degli animali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare alle condizioni relative al pagamento di inverdimento, tra cui l’uso di prodotti fitosanitari, per l’anno di domanda 2022 per quanto riguarda i terreni lasciati a riposo che sono stati dichiarati conformi ai requisiti per la diversificazione delle colture o per le aree di interesse ecologico a norma rispettivamente dell’articolo 44, paragrafo 4, e dell’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del [regolamento n. 1307/2013].
(6) La presente decisione dovrebbe prevedere deroghe agli obblighi in materia di diversificazione delle colture e di aree di interesse ecologico soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessari. Le deroghe dovrebbero essere limitate all’anno di domanda 2022 e volte a far fronte all’impatto sull’offerta e sulla domanda di prodotti agricoli consentendo un aumento della superficie totale a seminativo disponibile per la produzione di alimenti e di mangimi.
(7) Nel decidere in merito all’applicazione delle deroghe gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto degli obiettivi delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente e, in particolare, della necessità di una protezione sufficiente della qualità del suolo e della qualità delle risorse naturali e della biodiversità, soprattutto durante i periodi più sensibili per la fioritura e la nidificazione degli uccelli.
(8) Al fine di garantire che le deroghe autorizzate dalla presente decisione siano efficaci riguardo agli obiettivi perseguiti, vale a dire l’attenuazione dell’aumento dei prezzi delle materie prime e l’impatto sulla domanda e sull’offerta, gli Stati membri dovrebbero adottare le decisioni sull’applicazione delle deroghe entro 21 giorni dalla data di notifica della presente decisione e notificarle alla Commissione entro sette giorni dalla data di adozione.
(9) Per consentire alla Commissione di monitorare la corretta applicazione delle deroghe previste e il loro impatto, gli Stati membri dovrebbero trasmettere informazioni sul numero di aziende e di ettari oggetto delle deroghe. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione entro il 15 dicembre 2022 tramite gli strumenti di notifica esistenti».
11 L’articolo 1 di tale decisione di esecuzione, intitolato «Decisioni che derogano a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l’anno di domanda 2022», dispone quanto segue:
«1. In deroga all’articolo 44, paragrafo 4, del [regolamento n. 1307/2013], per l’anno di domanda 2022, gli Stati membri possono decidere che i terreni lasciati a riposo siano considerati una coltura distinta anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati.
2. In deroga all’articolo 45, paragrafo 2, del [regolamento delegato n. 639/2014], per l’anno di domanda 2022, gli Stati membri possono decidere che i terreni lasciati a riposo siano considerati aree di interesse ecologico ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del [regolamento n. 1307/2013] anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati. (…)
In deroga all’articolo 45, paragrafo 10 ter, del [regolamento delegato n. 639/2014], se si avvalgono della deroga di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere anche di consentire l’utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici utilizzate per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o coltivate».
12 L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Termine», prevede quanto segue:
Le decisioni di cui all’articolo 1 sono adottate entro 21 giorni dalla data di notifica della presente decisione».
13 Ai sensi dell’articolo 3 della medesima decisione, intitolato «Notifiche»:
«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell’articolo 1 entro sette giorni dalla data della loro adozione.
2. Entro il 15 dicembre 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di aziende che si sono avvalse delle deroghe di cui all’articolo 1 e il numero di ettari ai quali sono state applicate tali deroghe».
Diritto belga
14 L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del decreto del governo vallone, del 12 maggio 2022, che prevede deroghe a talune condizioni relative all’attuazione delle messe a riposo per l’anno 2022 (Moniteur belge del 19 maggio 2022, pag. 43644; in prosieguo: il «decreto del 12 maggio 2022»), prevede quanto segue:
«§ 1° Ai sensi dell’articolo 1 della [decisione di esecuzione 2022/484], per il 2022 sono adottate le seguenti disposizioni:
1° in deroga all’articolo 44, [paragrafo] 4, del [regolamento n. 1307/2013], i terreni lasciati a riposo utilizzati per il pascolo, la raccolta a fini di produzione o coltivati sono considerati colture distinte;
2° in deroga all’articolo 45, [paragrafo] 2, del [regolamento n. 639/2014], i terreni lasciati a riposo utilizzati per il pascolo, la raccolta a fini di produzione o coltivati sono considerati aree di interesse ecologico.
§ 2 Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, la coltivazione dei terreni lasciati a riposo è autorizzata per le seguenti colture:
1° il granturco (…);
2° il mais verde (…);
3° i trifogli (…);
4° l’erba medica (…);
5° l’erba medica lupolina (…);
6° il ginestrino (…);
7° la lupinella (…);
8° la soia (…);
9° le fave e le favette invernali (…);
10° le fave e le favette primaverili (…);
11° il lupino dolce (…);
12° i miscugli invernali di leguminose e di cereali o altre specie (…);
13° i miscugli primaverili di leguminose e di cereali o altre specie (…);
14° i piselli da foraggio invernali (…);
15° i piselli da foraggio primaverili (…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15 Con ricorso proposto il 18 luglio 2022 dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), che è il giudice del rinvio, la Ligue ha chiesto l’annullamento del decreto del 12 maggio 2022.
16 A sostegno della sua domanda, la Ligue fa valere che la decisione di esecuzione 2022/484, sulla base della quale è stato adottato il decreto del 12 maggio 2022, viola, da un lato, il regolamento n. 1307/2013 e, dall’altro, l’articolo 45, paragrafi 2 e 10 ter, del regolamento delegato n. 639/2014.
17 In tal senso, la Ligue ha chiesto al giudice del rinvio di interrogare la Corte in via pregiudiziale sulla questione se la decisione di esecuzione 2022/484 sia «conforme all’articolo 69 del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 45 del regolamento delegato n. 639/2014».
18 A tale riguardo, la Ligue sostiene che dal considerando 4 della decisione di esecuzione 2022/484 non risulta che la Commissione abbia dimostrato l’esistenza di «imperativi motivi di urgenza», ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. Inoltre, il principio di proporzionalità e l’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento imporrebbero di giustificare l’urgenza in modo più convincente, dettagliato e oggettivo nonché di precisare le materie prime il cui prezzo sarebbe aumentato e alle quali dovrebbe essere limitata l’applicazione di tale decisione di esecuzione. Infatti, un’autorizzazione a derogare al regolamento n. 1307/2013 e al regolamento di esecuzione n. 639/2014 non può essere ampia e imprecisa.
19 Pur osservando che la Ligue basa la sua argomentazione su una premessa errata in quanto la decisione di esecuzione 2022/484 è stata adottata sulla base non del paragrafo 2, bensì del paragrafo 1 dell’articolo 69 del regolamento n. 1307/2013, il giudice del rinvio osserva che il ricorso di cui è investito solleva la questione se, alla luce dei motivi enunciati nei suoi considerando da 4 a 8, tale decisione di esecuzione sia valida con riferimento all’articolo 69 del regolamento n. 1307/2013 e all’articolo 45 del regolamento n. 639/2014.
20 Il giudice del rinvio ricorda che l’obbligo di motivazione impone che qualsiasi atto dell’Unione che produce effetti giuridici contenga un’esposizione dei motivi che hanno indotto l’istituzione ad emanarlo e aggiunge che, se la questione pregiudiziale proposta dalla Lega è redatta in termini generici, la lettura del ricorso di annullamento consente di conoscere sufficientemente i motivi di invalidità ivi sviluppati, consistenti nella «critica alla proporzionalità della [decisione di esecuzione 2022/484], o più precisamente alla sua motivazione».
21 In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la [decisione di esecuzione 2022/484] sia conforme all’articolo 69 del [regolamento n. 1307/2013], in combinato disposto con l’articolo 45 del [regolamento delegato n. 639/2014]».
Sulla questione pregiudiziale
22 Secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto dello spirito di cooperazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale e conformemente all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, è essenziale che il giudice nazionale esponga, nella sua decisione di rinvio, le ragioni precise che lo hanno indotto a interrogarsi sulla validità di talune disposizioni del diritto dell’Unione e i motivi di invalidità che ritiene possano essere accolti [sentenza dell’11 gennaio 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilità di pesca superiori a zero), C-330/22, EU:C:2024:19, punto 45 e giurisprudenza citata].
23 Sebbene la domanda di pronuncia pregiudiziale non contenga dettagli approfonditi a tale riguardo, ne risulta, tuttavia, che il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, sulla validità della decisione di esecuzione 2022/484 relativamente alla questione se, alla luce delle condizioni previste all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, disposizione che costituisce il fondamento giuridico di tale decisione di esecuzione, quest’ultima sia motivata in modo giuridicamente sufficiente, e se, peraltro, tale decisione rispetti il requisito enunciato nella medesima disposizione, relativo al carattere necessario e giustificato della misura che essa adotta.
24 Per quanto riguarda l’osservanza dell’obbligo di motivazione, va ricordato che la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della misura adottata e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Non è richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere valutata alla luce non soltanto del tenore letterale dell’atto stesso, ma anche del suo contesto nonché dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia [sentenza del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada del Mediterraneo), (C-611/17, EU:C:2019:332, punto 40 e giurisprudenza citata].
25 Nel caso, in particolare, degli atti di portata generale, come la decisione di esecuzione 2022/484, la motivazione può limitarsi a indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto all’adozione dell’atto stesso e, dall’altro, gli obiettivi generali che questo si prefigge. Sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le varie scelte di ordine tecnico operate se l’atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall’istituzione che l’ha adottato [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada del Mediterraneo) (C-611/17, EU:C:2019:332, punto 42 e giurisprudenza citata).
26 Nel caso di specie, per quanto riguarda, innanzitutto, il contesto e le norme che disciplinano la materia di cui trattasi, occorre rilevare che, al fine di beneficiare del pagamento diretto per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, come previsto dalle disposizioni del titolo III, capo 3, del regolamento n. 1307/2013, gli agricoltori, conformemente all’articolo 43, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, devono conformarsi a talune pratiche agricole. Tali pratiche comprendono la diversificazione delle colture e il mantenimento, sulla superficie agricola, di un’area di interesse ecologico.
27 In particolare, in primo luogo, dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 risulta che la diversificazione delle colture implica che, a partire da determinate soglie di superficie, sui seminativi dell’agricoltore vi devono essere almeno due o tre colture diverse. Conformemente al paragrafo 4, lettera c), di tale articolo, i terreni lasciati a riposo sono considerati, ai fini di tale esigenza di diversificazione, come una coltura diversa dall’erba o da altre piante erbacee da foraggio, di modo che i terreni che sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione non possono essere considerati terreni lasciati a riposo.
28 In secondo luogo, conformemente all’articolo 46 del regolamento n. 1307/2013, quando i seminativi di un’azienda coprono più di 15 ettari, l’agricoltore deve provvedere affinché una superficie minima definita sia costituita da «aree di interesse ecologico». Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, i terreni lasciati a riposo rientrano tra le aree che gli Stati membri possono considerare di interesse ecologico.
29 In terzo luogo, l’articolo 45 del regolamento delegato n. 639/2014 precisa, al paragrafo 2, che sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola e vieta, al paragrafo 10 ter, l’utilizzo di prodotti fitosanitari su tutte le superfici di cui trattasi.
30 In quarto luogo, l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione al fine di risolvere problemi specifici, necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni di tale regolamento soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.
31 Si deve ritenere che tale autorizzazione consenta alla Commissione di adottare atti di esecuzione che derogano non soltanto alle disposizioni del regolamento n. 1307/2013 stesso, ma anche alle disposizioni degli atti delegati, come il regolamento delegato n. 639/2014, che, conformemente all’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, mirano a integrare o a modificare il regolamento n. 1307/2013.
32 Sulla base di detta autorizzazione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2022/484, il cui articolo 1 ha consentito agli Stati membri di derogare, per l’anno di domanda 2022, al regolamento n. 1307/2013 nonché al regolamento delegato n. 639/2014, e ciò sotto tre profili.
33 Sotto un primo profilo, gli Stati membri hanno potuto, in deroga all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento n. 1307/2013, decidere che i terreni lasciati a riposo sarebbero stati considerati come una coltura distinta, anche se tali terreni erano stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o erano stati coltivati.
34 Sotto un secondo profilo, gli Stati membri hanno potuto, in deroga all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 639/2014, decidere che i terreni lasciati a riposo sarebbero stati considerati aree di interesse ecologico, anche se tali terreni erano stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o erano stati coltivati.
35 Sotto un terzo profilo, in deroga all’articolo 45, paragrafo 10 ter, del regolamento delegato n. 639/2014, se si avvalgono della deroga di cui al precedente punto, gli Stati membri possono decidere anche di consentire l’utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici utilizzate per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o coltivate.
36 Gli agricoltori in attività in uno Stato membro che ha deciso di concedere tali deroghe hanno potuto, di conseguenza, essere ammissibili al pagamento diretto per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, anche se utilizzavano i propri terreni lasciati a riposo a fini di produzione agricola e anche se utilizzavano su di essi prodotti fitosanitari.
37 Per quanto riguarda, poi, la portata dell’obbligo di motivazione, ricordato al punto 25 della presente sentenza, che grava sulla Commissione al momento dell’adozione, in particolare, di un atto di portata generale come la decisione di esecuzione 2022/484, occorre rilevare, in primo luogo, che, al considerando 4 di tale decisione di esecuzione, la Commissione ha affermato che la brusca impennata dei prezzi delle materie prime provocata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa ha avuto un impatto sull’offerta e sulla domanda di prodotti agricoli. È giocoforza constatare che tale considerando espone in modo sintetico ma comprensibile la situazione complessiva che ha condotto all’adozione di tale decisione di esecuzione e descrive con sufficiente chiarezza il problema specifico a carattere urgente che essa mira a risolvere.
38 Occorre aggiungere che, come risulta dalla prima frase del considerando 4 della decisione di esecuzione 2022/484, la nozione di «materie prime» si distingue da quella di «prodotti agricoli». Infatti, da una lettura combinata dei considerando 4 e 8 della versione in lingua francese di tale decisione di esecuzione risulta che la nozione di «produits de base» designa le «matières premières», vale a dire gli elementi necessari alla produzione agricola. Tale constatazione è corroborata dal fatto che altre versioni linguistiche di detta decisione di esecuzione, quali le versioni in lingua tedesca, inglese e italiana, utilizzano, in questi due considerando, il termine equivalente a quello di «materie prime» in lingua francese, ossia, rispettivamente, «Rohstoff(e)», «commodity» e «materie prime». Peraltro, la decisione di esecuzione 2022/484 non fa distinzioni tra i diversi prodotti agricoli, in quanto la prima frase del considerando 4 della stessa si riferisce all’incidenza della brusca impennata dei prezzi delle materie prime sull’offerta e sulla domanda di tutti i prodotti agricoli indistintamente. Di conseguenza, l’argomento dedotto dalla Ligue dinanzi al giudice del rinvio, come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, secondo cui la decisione di esecuzione 2022/484 non sarebbe sufficientemente motivata in quanto non precisa quali prodotti agricoli devono essere considerati materie prime che, da sole, avrebbero dovuto essere soggette alla misura di deroga adottata, non tiene conto del fatto che si tratta di due nozioni diverse, la cui rispettiva portata non coincide.
39 In aggiunta, l’argomento della Ligue, dedotto dinanzi al giudice del rinvio, come risulta altresì dal fascicolo di cui dispone la Corte, e basato sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto precisare, nella decisione di esecuzione 2022/484, gli «imperativi motivi di urgenza» che giustificavano la sua adozione, è fondato su una premessa errata.
40 Infatti, da un lato, l’esistenza di «imperativi motivi di urgenza» è necessaria per giustificare l’adozione di atti di esecuzione adottati sulla base del paragrafo 2 dell’articolo 69 del regolamento n. 1307/2013, mentre, come osservato anche da tale giudice, detta decisione di esecuzione è stata adottata sulla base del paragrafo 1 di tale articolo, il quale fa riferimento ai «casi di emergenza».
41 Dall’altro lato, la Ligue ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che l’urgenza non era, nel caso di specie, dimostrata dalla Commissione, dato che tale istituzione non aveva né definito la nozione di «materie prime» e né presentato il calcolo che dimostrava la «brusca impennata dei prezzi» di tali materie.
42 A tale proposito, è sufficiente constatare che, tenuto conto dei requisiti della motivazione degli atti di portata generale, ricordati al punto 25 della presente sentenza, l’articolo 296, secondo comma, TFUE non esige che la Commissione presenti una motivazione che definisca in modo specifico le materie prime i cui prezzi sarebbero colpiti dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 o che essa effettui un calcolo dell’aumento di tali prezzi.
43 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo generale perseguito dalla decisione di esecuzione 2022/484, esso è esposto nella seconda frase del medesimo cnsiderando 4. La Commissione vi precisa che, per far fronte al problema specifico descritto al punto 37 della presente sentenza, occorreva aumentare il potenziale produttivo agricolo dell’Unione sia di alimenti che di mangimi.
44 Dal considerando 5 della decisione di esecuzione 2022/484 risulta che, al fine di conseguire tale obiettivo, la Commissione ha ritenuto che fosse necessario consentire agli agricoltori di utilizzare il più possibile le superfici disponibili, dato che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo rimangono superfici a seminativo adatte alla produzione di colture e potrebbero, pertanto, essere utilizzate immediatamente per la produzione di alimenti e di mangimi. È in tale contesto che, come risulta da tale considerando 5, la Commissione ha ritenuto che occorresse autorizzare gli Stati membri a derogare alle condizioni relative al pagamento diretto per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, compreso il divieto di uso di prodotti fitosanitari.
45 Peraltro, al considerando 6 della decisione di esecuzione 2022/484, la Commissione ha indicato che tali misure relative alla diversificazione delle colture e alle aree di interesse ecologico derogavano alle disposizioni del regolamento n. 1307/2013 solo nella misura e per il periodo strettamente necessari, dal momento che erano limitate all’anno di domanda 2022 e miravano a rimediare all’impatto sull’offerta e sulla domanda di prodotti agricoli consentendo un aumento della superficie totale dei seminativi disponibili per la produzione di alimenti e di mangimi.
46 Da tutto quanto precede risulta che la Commissione ha esposto in modo giuridicamente sufficiente, alla luce delle condizioni previste all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, i motivi per i quali le misure previste dalla decisione di esecuzione 2022/484, da un lato, erano necessarie e giustificate al fine di risolvere un problema specifico sorto in un contesto di emergenza e, dall’altro, derogavano a tale regolamento solo nella misura e per il periodo strettamente necessario al conseguimento di tale obiettivo.
47 Per quanto riguarda, poi, il rispetto del principio di proporzionalità, occorre ricordare che le misure di esecuzione adottate sulla base dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 devono essere necessarie e giustificate in casi di emergenza e possono derogare alle disposizioni di tale regolamento solo nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.
48 A tale riguardo, in primo luogo, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla decisione di esecuzione 2022/484, che, come risulta dai punti 40 e 41 della presente sentenza, mira a risolvere un problema specifico sorto in un contesto di emergenza, la misura introdotta da tale decisione di esecuzione appariva necessaria e giustificata. Infatti, da un lato, senza richiedere azioni complesse, l’utilizzo dei terreni lasciati a riposo è idoneo a contribuire direttamente all’aumento della produzione agricola. Dall’altro lato, una misura consistente nel non privare gli agricoltori del pagamento diretto nell’ambito di pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente qualora questi ultimi utilizzino i loro terreni lasciati a riposo a fini di produzione agricola è idoneo ad incitare questi ultimi a sfruttare tali terreni.
49 In secondo luogo, con la decisione di esecuzione 2022/484, la Commissione si è limitata ad autorizzare gli Stati membri a derogare, solo per il periodo relativo all’anno di domanda 2022, a talune disposizioni degli atti dell’Unione di cui all’articolo 1 di quest’ultima, e senza imporre loro un obbligo in tal senso.
50 D’altronde, nella misura in cui taluni Stati membri decidessero di avvalersi di tale possibilità, la Commissione ha circoscritto la loro azione in modo da minimizzare l’impatto potenzialmente negativo di quest’ultima sull’ambiente.
51 Infatti, al considerando 7 della decisione di esecuzione 2022/484, la Commissione ha ricordato che, nel decidere in merito all’applicazione della stessa, gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto degli obiettivi delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente e, in particolare, della necessità di una protezione sufficiente della qualità del suolo e della qualità delle risorse naturali e della biodiversità, soprattutto durante i periodi più sensibili per la fioritura e la nidificazione degli uccelli. In tale contesto, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, spettava agli Stati membri definire, nel rispetto di tali obblighi, l’ambito di applicazione territoriale delle deroghe nonché precisare gli usi e le colture consentite, cosa che il governo vallone ha fatto, nel caso di specie, all’articolo 2, paragrafo 2, del decreto del 12 maggio 2022.
52 Nello stesso contesto, l’articolo 3 della decisione di esecuzione 2022/484 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione le decisioni adottate a norma dell’articolo 1 di quest’ultima e di comunicarle il numero di aziende che si sono avvalse delle deroghe nonché il numero di ettari ai quali sono state applicate tali deroghe. Dal considerando 9 di tale decisione di esecuzione risulta che la Commissione ha imposto tali obblighi al fine, in particolare, di verificare che le decisioni con le quali gli Stati membri ricorrono al regime derogatorio introdotto da detta decisione di esecuzione siano conformi ai limiti prescritti da quest’ultima.
53 Ne consegue che le misure di esecuzione adottate nella decisione di esecuzione 2022/484 non sembrano violare il requisito previsto all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, vale a dire che esse siano necessarie e giustificate.
54 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che dal suo esame non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento di esecuzione 2022/484.
Sulle spese
55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
Dall’esame della questione sollevata non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione, del 23 marzo 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l’attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l’anno di domanda 2022.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2018/1784 du 9 juillet 2018
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 2017/2393 du 13 décembre 2017
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
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