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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2026, T-313/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-313/25 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) du 3 juin 2026.#Kinova Europe GmbH contre Hauptzollamt Hannover.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Finanzgericht Hamburg.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Position 9021 – Articles et appareils d’orthopédie – Autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité – Bras robotisé fixé à un fauteuil roulant électrique.#Affaire T-313/25. | |
| Date de dépôt : | 29 avril 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0313 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:361 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Stancu |
|---|---|
| Avocat général : | Martín y Pérez de Nanclares |
Texte intégral
Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici)
3 giugno 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voce 9021 – Oggetti e apparecchi di ortopedia – Altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità – Braccio robotico collegato ad una sedia a rotelle elettrica »
Nella causa T-313/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), con decisione del 23 aprile 2025, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 2025, nel procedimento
Kinova Europe GmbH
contro
Hauptzollamt Hannover,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici),
composto da S. Papasavvas, presidente, M. Sampol Pucurull, J. Laitenberger, M. Stancu (relatrice) e W. Valasidis, giudici,
avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares
cancelliere: P. Cullen, amministratore
vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 20 maggio 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
vista la materia di cui all’articolo 50 ter, primo comma, lettera d), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter, secondo comma, di detto Statuto,
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 22 gennaio 2026,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Kinova Europe, da D. Bell, H.-H. von Cölln, S. Dahlhoff, Rechtsanwälte, e da F.-P. Ziegler, consulente fiscale;
– per la Commissione europea, da A. Demeneix e B. Eggers, in qualità di agenti, assistite da H. Ketolainen, in qualità di esperta,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce 9021 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019 (GU 2019, L 280, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Kinova Europe GmbH e, dall’altro lato, lo Hauptzollamt Hannover (Ufficio doganale principale di Hannover, Germania) relativamente alla classificazione tariffaria di un braccio robotico collegato ad una sedia a rotelle elettrica.
Contesto giuridico
Diritto internazionale
3 Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Esso è stato istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (GU 1987, L 198, pag. 3; in prosieguo: la «convenzione sul SA»), approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).
4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le proprie nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione del SA. Conformemente alla medesima disposizione, le parti contraenti sono tenute altresì ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, come pure tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o sottovoci del medesimo.
5 L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.
6 Il punto I delle note esplicative del SA relative alla voce 9021 di tale sistema, intitolato «Oggetti e apparecchi di ortopedia», contiene il seguente passo:
«Gli oggetti e apparecchi di ortopedia (…) servono:
– sia a prevenire o correggere certe deformità del corpo;
– sia a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una ferita».
7 In forza del punto V delle note esplicative del SA relative alla voce 9021 di tale sistema, appartengono al gruppo degli «altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità», in particolare:
«1) Gli apparecchi per facilitare la fonazione delle persone che hanno perso l’uso delle corde vocali in seguito a un trauma o a un intervento chirurgico. (…) Appoggiati alla parete esterna del collo, per esempio, essi producono, all’interno della faringe, delle vibrazioni che il paziente modula e trasforma in linguaggio udibile.
2) Gli apparecchi del genere pacemaker, per esempio quelli destinati a stimolare il muscolo cardiaco in caso di insufficienza dello stesso. Questi apparecchi (…) vengono inseriti sotto la pelle del paziente. (…)
3) Gli apparecchi che permettono ai ciechi di orientarsi. (…)
4) Gli apparecchi da inserire nell’organismo destinati a sostenere o a rimpiazzare la funzione chimica di certi organi (per esempio, secrezione d’insulina)».
Diritto dell’Unione
NC
8 La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, intitolato «Regole generali», il punto A di tale titolo, vertente sulle regole generali per l’interpretazione della NC, dispone quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (…).
(…)».
9 La voce 9021, contenuta al capitolo 90 della NC, intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi», è strutturata come segue:
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi convenzionali (%) |
Unità supplementare |
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(…) |
(…) |
(…) |
(…) |
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9021 |
Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità |
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9021 10 |
– Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture |
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9021 10 10 |
– – Oggetti e apparecchi di ortopedia |
esenzione |
— |
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(…) |
(…) |
(…) |
(…) |
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– altri oggetti e apparecchi di protesi |
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(…) |
(…) |
(…) |
(…) |
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9021 39 90 |
– – – altri |
esenzione |
— |
10 La nota n. 6 del capitolo 90 della NC è formulata come segue:
«Ai sensi della voce 9021, sono considerati “oggetti e apparecchi ortopedici” gli oggetti e apparecchi che servono:
– a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo,
– a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione.
(…)».
Note esplicative della NC
11 Per quanto riguarda la voce 9021 della NC, le note esplicative della NC dell’Unione europea (GU 2019, C 119, pag. 1; in prosieguo: le «note esplicative della NC»), disposte dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87, indicano quanto segue:
«Ai fini della presente voce, l’espressione “per compensare una deficienza o un’infermità” si riferisce soltanto agli apparecchi che effettivamente assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa o inferma.
Non rientrano nella presente voce apparecchi che si limitano ad alleviare gli effetti di una deficienza o infermità.
(…)».
12 Per quanto riguarda la sottovoce 9021 10 10 della NC, intitolata «Oggetti e apparecchi di ortopedia», le note esplicative della NC precisano quanto segue:
«Questa sottovoce include gli “oggetti e apparecchi di ortopedia” specificamente concepiti per una determinata funzione ortopedica, a differenza dei prodotti ordinari che possono essere utilizzati per scopi diversi (ad esempio, prodotti per articolazioni, legamenti o tendini sottoposti a sollecitazione eccessiva a seguito di attività sportive, scrittura a macchina ecc., e prodotti che si limitano ad alleviare il dolore nella parte del corpo compromessa o inferma, ad esempio a causa di un’infiammazione).
Gli “oggetti e apparecchi di ortopedia” devono impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo compromessa o inferma (per esempio articolazioni, tendini o legamenti) al fine di evitare ulteriori lesioni o (l’aggravarsi di) certe deformazioni fisiche e sono distinti dai prodotti ordinari che consentono movimenti indesiderati, ma non movimenti riflessi (ossia i movimenti involontari) grazie alla loro relativa rigidità dovuta, ad esempio, a stecche flessibili, cuscinetti di pressione, materiale tessile non elastico e fasce a strappo che limitano i movimenti.
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 L’11 maggio 2020, la ricorrente nel procedimento principale ha richiesto un’informazione tariffaria vincolante per un braccio robotico di assistenza collegato ad una sedia a rotelle elettrica presso l’Ufficio doganale principale di Hannover.
14 Dalla decisione di rinvio emerge che il braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale è un dispositivo tecnico che ha una struttura composta da sei articolazioni motorizzate, una «mano» con due o tre «dita» motorizzate e una base con connessioni esterne, in particolare per i comandi, per le prese USB o per l’alimentazione elettrica. Tale braccio robotico è collegato ad una sedia a rotelle elettrica e può essere azionato tramite una levetta (joystick) o un comando occipitale al fine di eseguire movimenti che imitano quelli di un braccio umano per maneggiare determinati oggetti. Esso è utilizzato dalle persone colpite da una deficienza o da un’infermità caratterizzata dall’assenza di braccia funzionali o dall’incapacità di utilizzare le braccia a causa di una tetraplegia o di una miopatia avanzata.
15 Con la sua decisione in materia di informazione tariffaria vincolante del 1º ottobre 2020, l’Ufficio doganale principale di Hannover classificava il braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale nella sottovoce 8479 89 97 della NC, corrispondente alle macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84, e che non rientrano nelle sottovoci da 8479 10 00 a 8479 89 70 (unità funzionale).
16 La ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso amministrativo avverso tale decisione dell’Ufficio doganale principale di Hannover ritenendo, in sostanza, che il braccio robotico di cui tratta nel procedimento principale dovesse essere classificato come protesi e rientrasse, a tal titolo, nella sottovoce 9021 39 90 della NC.
17 Con la sua decisione del 10 maggio 2023, l’Ufficio doganale principale di Hannover ha respinto tale ricorso amministrativo con la motivazione che le protesi comprendevano soltanto prodotti destinati alla sostituzione in tutto o in parte di una parte del corpo affetta da deficienze, mentre il braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale non sostituiva il braccio naturale con un braccio artificiale, bensì era piuttosto un dispositivo tecnico di assistenza per pazienti le cui braccia, a causa di una patologia, erano prive di funzionalità o erano soltanto con funzionalità limitata. Pertanto, tale autorità ha ritenuto che tale braccio robotico non dovesse essere classificato come protesi e non rientrasse nella sottovoce 9021 39 90 della NC.
18 Il 15 giugno 2023, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso giurisdizionale avverso la decisione del 10 maggio 2023 dell’Ufficio doganale principale di Hannover dinanzi al Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), giudice del rinvio. Ella ha sostenuto, in sostanza, che la nozione di «protesi» non implica che una parte del corpo sia effettivamente sostituita, bensì soltanto che la protesi sostituisca la funzione persa di una parte del corpo. A tale proposito, per quanto riguarda il braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale, quest’ultimo potrebbe essere utilizzato sia da persone completamente o parzialmente prive di un braccio o di una mano dalla nascita o a causa di un incidente, di un’amputazione o di una malattia, sia da persone la cui mobilità delle braccia e/o delle mani risulti gravemente limitata. Tale braccio robotico sarebbe destinato a sostituire il braccio umano. Peraltro, il fatto che detto braccio robotico non sia fissato direttamente al corpo della persona interessata non precluderebbe la classificazione di tale prodotto nella sottovoce 9021 39 90 della NC. Infatti, il fattore decisivo sarebbe il collegamento di tale braccio al corpo attraverso nuove tecnologie.
19 In primo luogo, il giudice del rinvio ritiene che il braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale possa essere ritenuto un «oggett[o o] apparecchi[o] di ortopedia», ai sensi della voce 9021 della NC. Infatti, la funzione di tale braccio robotico sarebbe quella di correggere una deformità del corpo o una menomazione fisica di una persona, in modo che quest’ultima, con l’aiuto di detto braccio robotico, sia in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane che richiedono l’impiego del braccio o della mano.
20 Tuttavia, dalla giurisprudenza nazionale emergerebbe che un dispositivo servirebbe a correggere deformità o menomazioni solo se contribuisce a ricondurre una o più parti inferme del corpo ad un risanamento. Orbene, il braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale non contribuirebbe a risanare gli arti di una persona affetti da deformità o menomazioni, bensì sarebbe un sistema di assistenza sotto forma di braccio manipolatore. Il giudice del rinvio osserva tuttavia che le stampelle sono espressamente menzionate tra gli «[o]ggetti e apparecchi di ortopedia» della voce 9021 della NC, nonostante esse non correggano deformità o menomazioni.
21 In secondo luogo, nell’ipotesi in cui il braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale non possa essere ritenuto un «oggett[o o] apparecchi[o] di ortopedia» ai sensi della voce 9021 della NC, il giudice del rinvio si chiede se tale braccio robotico possa essere considerato come un «altr[o] apparecchi[o] da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità», ai sensi di tale voce.
22 Il giudice del rinvio ritiene che, al pari delle stampelle o del deambulatore rollator rientranti nella voce 9021 della NC, il braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale compensi una deficienza o un’infermità che, nel caso della persona interessata, consiste nel fatto di non disporre di arti funzionali o di non poter più utilizzare i propri arti, di modo che tale braccio robotico espleta o sostituisce la funzione della parte lesa, mancante o non più utilizzabile delle braccia e delle mani.
23 Tuttavia, si porrebbe la questione se il braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un apparecchio da portare sulla persona. Secondo una prima interpretazione, tale braccio robotico non ha un collegamento diretto con il corpo dell’interessato e non è applicato direttamente sulla sua persona. A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede se, ai fini dell’interpretazione della voce 9021 della NC, sia decisivo che l’apparecchio sia applicato sul corpo dell’interessato in un certo modo, vale a dire che l’interessato porti l’apparecchio sulla propria persona.
24 Secondo una seconda interpretazione, sarebbe possibile ritenere che un legame diretto con il corpo non sia necessario e che sia sufficiente un elemento di collegamento che consenta di mettere in relazione la persona interessata con l’apparecchio. Concretamente, una persona colpita da una deficienza o un’infermità si troverebbe, a causa della propria disabilità, in relazione o in collegamento con la sedia a rotelle, la quale allo stesso tempo rappresenterebbe l’elemento di collegamento tra tale persona e il braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale. Perciò, quest’ultimo sarebbe messo in relazione con il corpo e formerebbe un’unità funzionale con quest’ultimo, per mezzo della sedia a rotelle. Sulla base di tale interpretazione, il braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe essere considerato un «altr[o] apparecchi[o] da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità», ai sensi della voce 9021 della NC.
25 In tali circostanze, il Finanzgericht Hamburg (tribunale tributario di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di “apparecchi di ortopedia”, di cui alla voce 9021 della [NC], debba essere interpretata nel senso che comprende anche un braccio robotico collegato a una sedia a rotelle che consente alla persona utilizzatrice della sedia a rotelle stessa di espletare le funzioni di un braccio naturale e/o di una mano naturale.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se la nozione di “altri apparecchi (…) per compensare una deficienza o un’infermità”, di cui alla voce 9021 della [NC], debba essere interpretata nel senso che comprende anche un braccio robotico collegato a una sedia a rotelle che consente alla persona utilizzatrice della sedia a rotelle stessa di espletare le funzioni di un braccio naturale e/o di una mano naturale».
Sulle questioni pregiudiziali
26 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la voce 9021 della NC debba essere interpretata nel senso che le espressioni «[o]ggetti e apparecchi di ortopedia» e «altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità», di cui a tale voce, comprendono un braccio robotico collegato ad una sedia a rotelle elettrica che è azionato tramite una levetta (joystick) o un comando occipitale al fine di eseguire movimenti che imitano quelli di un braccio umano per maneggiare determinati oggetti.
27 In via preliminare, occorre ricordare che, quando il giudice dell’Unione è adito con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere esso stesso a tale classificazione. Tale classificazione è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta al giudice dell’Unione effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (v. sentenza dell’8 maggio 2025, Prisum Healthcare, C-252/24, EU:C:2025:339, punto 33 e giurisprudenza citata).
28 Occorre altresì ricordare che, conformemente alla regola generale per l’interpretazione della NC n. 1, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli corrispondenti. La destinazione del prodotto di cui trattasi può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a tale prodotto, e deve essere valutata in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenza dell’8 maggio 2025, Prisum Healthcare, C-252/24, EU:C:2025:339, punto 34 e giurisprudenza citata).
29 Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA e della NC non siano vincolanti, esse costituivano strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in quanto tali, fornivano un valido orientamento per la sua interpretazione (v. sentenza dell’8 maggio 2025, Prisum Healthcare, C-252/24, EU:C:2025:339, punto 35 e giurisprudenza citata).
30 Conformemente alla formulazione della voce 9021 della NC, quest’ultima comprende «[o]ggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità».
31 Nel caso di specie, il braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale non è espressamente contemplato dalla formulazione della voce 9021 della NC, né da quella delle note premesse al capitolo 90 della NC, né dalle note esplicative della NC.
32 Occorre dunque esaminare se, alla luce delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tale braccio robotico quali descritte dal giudice del rinvio, si possa ritenere che esso risponda alle caratteristiche dei prodotti di cui alla voce 9021 della NC.
33 Per quanto riguarda le caratteristiche e le proprietà oggettive di un braccio robotico quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, dalla decisione di rinvio emerge che tale braccio è un dispositivo tecnico che ha una struttura composta da sei articolazioni motorizzate, una «mano» con due o tre «dita» motorizzate e una base con connessioni esterne, in particolare per i comandi, per le prese USB o l’alimentazione elettrica, collegato ad una sedia a rotelle elettrica e che può essere azionato tramite una levetta (joystick) o un comando occipitale da persone colpite da una deficienza o da un’infermità caratterizzata dall’assenza di braccia funzionali o dall’incapacità di utilizzare le braccia, al fine di eseguire movimenti che imitano quelli di un braccio umano per maneggiare determinati oggetti.
34 In primo luogo, per quanto riguarda gli «[o]ggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le (…) stampelle», ai sensi della voce 9021 della NC, sia dal punto 1 delle note esplicative della SA relative alla voce 9021 di tale sistema che dalla nota n. 6 del capitolo 90 della NC emerge che tali oggetti ed apparecchi di ortopedia sono in particolare gli oggetti ed apparecchi che servono «a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo». A tal riguardo, il giudice del rinvio esprime dubbi più in particolare sulla questione se il braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale abbia la funzione di correggere una deformazione del corpo o una menomazione della persona interessata.
35 Orbene, nel caso di specie, occorre constatare che le caratteristiche e le proprietà oggettive di un braccio robotico quale quello di cui trattasi nel procedimento principale non corrispondono a quelle degli «[o]ggetti ed apparecchi di ortopedia» come definite dalle formulazioni della voce 9021 della NC, del punto I delle note esplicative del SA relative alla voce 9021 di tale sistema e della nota n. 6 del capitolo 90 della NC.
36 Infatti, sotto un primo profilo, dalle caratteristiche e dalle proprietà oggettive di un braccio robotico quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, come descritte nella decisione di rinvio e riassunte al precedente punto 33, emerge che la funzione principale di quest’ultimo è quella di servire da dispositivo tecnico azionato tramite una levetta (joystick) o un comando occipitale al fine di eseguire movimenti che imitano quelli di un braccio umano per maneggiare determinati oggetti.
37 Sebbene un braccio robotico quale quello di cui trattasi nel procedimento principale possa essere azionato anche da persone colpite da una deficienza o un’infermità caratterizzata dall’assenza di braccia funzionali o dall’incapacità di utilizzare le braccia e, pertanto, migliori indiscutibilmente il benessere di tali persone, non pare che la sua funzione principale, ossia quella di servire da dispositivo tecnico azionato tramite una levetta (joystick) o un comando occipitale al fine di eseguire movimenti che imitano quelli di un braccio umano per maneggiare determinati oggetti, consenta di correggere una deficienza o un’infermità ai sensi della voce 9021 della NC, nel caso di specie quella caratterizzata da braccia immobili o mancanti, bensì soltanto che essa consenta di attenuare gli effetti di una siffatta deficienza o di una siffatta infermità.
38 Sotto un secondo profilo, le note esplicative della NC precisano, per quanto riguarda la sottovoce 9021 10 10, che gli «[o]ggetti ed apparecchi di ortopedia» devono impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo compromessa o inferma (per esempio articolazioni, legamenti o tendini) al fine di evitare ulteriori lesioni o l’aggravarsi di certe deformazioni fisiche.
39 Tuttavia, è giocoforza constatare che un braccio robotico quale quello di cui trattasi nel procedimento principale non pare rispondere a siffatte caratteristiche, dato che, come indicato al precedente punto 33, risulta che un siffatto braccio robotico può essere azionato, in particolare, tramite una levetta (joystick), di modo che esso non impedisce completamente un determinato movimento del braccio compromesso o infermo, ma per contro può richiedere un siffatto movimento.
40 Sotto un terzo profilo, non ostano ad una tale constatazione le note esplicative della NC relative alla voce 9021 della NC, secondo le quali gli apparecchi rientranti in tale voce devono «effettivamente assum[ere] o sostitui[re] la funzione della parte del corpo compromessa o inferma», e non soltanto servire «ad alleviare gli effetti di una deficienza o infermità».
41 A tal riguardo, occorre constatare che l’avverbio «effettivamente» contenuto nelle note esplicative della NC relative alla voce 9021 della NC lascia intendere che, affinché possa rientrare nella voce 9021 della NC, un prodotto deve completamente assumere o sostituire la funzione della parte del corpo compromessa o inferma.
42 Nel caso di specie, come emerge dalle caratteristiche e dalle proprietà oggettive di un braccio robotico quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, come descritte nella decisione di rinvio e riassunte al precedente punto 33, quest’ultimo è collegato ad una sedia a rotelle elettrica e azionato tramite una levetta (joystick) o un comando occipitale. Esso è utilizzato come dispositivo tecnico di assistenza dalle persone colpite da una deficienza o da un’infermità caratterizzata dall’assenza di braccia funzionali o dall’incapacità di utilizzare le braccia, le quali possono dirigerlo tramite tale levetta (joystick) o tale comando occipitale al fine di eseguire movimenti che imitano quelli di un braccio umano per maneggiare determinati oggetti. Perciò, non pare che un siffatto braccio robotico effettivamente assuma o sostituisca la funzione della parte del corpo compromessa o inferma ai sensi delle note esplicative della NC relative alla voce 9021 della NC, nel caso di specie le braccia immobili o mancanti, bensì che serva soltanto ad alleviare gli effetti di una deficienza o infermità caratterizzata dall’assenza di braccia funzionali o dall’incapacità di utilizzare le braccia.
43 Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda la destinazione essenziale degli oggetti e degli apparecchi di ortopedia, dalle note esplicative della NC relative alla voce 9021 della NC deriva che tali oggetti e apparecchi corrispondono ai prodotti che sono specificatamente concepiti per una determinata funzione ortopedica, a differenza dei prodotti ordinari che possono essere utilizzati per scopi diversi.
44 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che i criteri che possono differenziare prodotti semplici o ordinari da quelli che rispondono ad una funzione medica comprendevano quindi il metodo di confezione del prodotto interessato, la natura delle materie che lo costituiscono, la sua capacità di adattarsi ai difetti che mirava a correggere o altre caratteristiche particolari, soprattutto la specificità della sua funzione (sentenza del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, da C-260/00 a C-263/00, EU:C:2002:637, punto 39).
45 Inoltre, la Corte ha altresì dichiarato che gli oggetti di cui alla voce 9021 della NC presentavano tutti l’elemento comune di essere specificatamente adatti al difetto fisico alla cui correzione erano destinati e di essere specificatamente concepiti per una determinata persona (sentenza del 24 marzo 1994, 3M Medica, C-148/93, EU:C:1994:123, punto 12).
46 Nel caso di specie, stando alle caratteristiche e alle proprietà oggettive del braccio robotico di cui trattasi nel procedimento principale, quali descritte nella decisione di rinvio e riassunte al precedente punto 33, e tenuto conto del fatto che tale braccio robotico non consente di correggere certe deformazioni del corpo, vale a dire l’assenza di braccia funzionali o l’incapacità di utilizzare le braccia, conformemente alla nota 6 del capitolo 90 della NC, non sembra che tale braccio robotico sia stato specificatamente concepito per una funzione ortopedica o per una determinata persona, né che sia specificatamente adatto a un difetto fisico.
47 Sotto un quinto profilo, per quanto riguarda il confronto, operato dal giudice del rinvio, con le stampelle, espressamente menzionate nella voce 9021 della NC, e con i deambulatori rollator, in quanto «oggetti [o] apparecchi di ortopedia» ai sensi di tale voce, la Corte ha dichiarato, da un lato, che la funzione principale delle stampelle è di compensare una deficienza o un’infermità degli arti inferiori di modo che una persona colpita da tale handicap sia in grado, con l’ausilio delle stampelle, di camminare da sola (sentenza del 22 dicembre 2010, Premis Medical, C-273/09, EU:C:2010:809, punto 51).
48 La Corte ha rilevato, dall’altro lato, che la funzione principale del deambulatore rollator era anche di servire da sostegno ad una persona per camminare. Anche se, a differenza delle stampelle, il deambulatore rollator presuppone l’uso dei due arti inferiori, esso compensa, come le stampelle, una deficienza o un’infermità consistente in generale nell’impossibilità per l’interessato di coordinare il movimento degli arti inferiori mantenendo l’equilibrio indispensabile per camminare (sentenza del 22 dicembre 2010, Premis Medical, C-273/09, EU:C:2010:809, punto 52).
49 Ne deriva che un deambulatore rollator consente ad una persona di compensare l’assenza di equilibrio indispensabile per camminare in modo da consentirle di camminare da sola. In quanto la capacità di compensare l’assenza dell’equilibrio nel camminare è inerente al camminare stesso, un tale deambulatore rollator svolge una funzione analoga a quella delle stampelle. In altri termini, un deambulatore rollator consente ad una persona di svolgere un’azione consistente nello spostarsi in sicurezza sulle proprie gambe mentre, senza questo sostegno, così come senza il sostegno di stampelle, questa persona, tenuto conto del suo stato di salute, non sarebbe in grado di svolgere una tale azione (sentenza del 22 dicembre 2010, Premis Medical, C-273/09, EU:C:2010:809, punti 53 e 54).
50 Di contro, stando alle caratteristiche e alle proprietà oggettive di un braccio robotico quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, quali descritte nella decisione di rinvio e riassunte al precedente punto 33, un siffatto braccio robotico, che è utilizzato come dispositivo tecnico di assistenza, non ha, sull’idoneità della persona colpita da una deficienza o da un’infermità caratterizzata dall’assenza di braccia funzionali o dall’incapacità di utilizzare le braccia per eseguire da sé gesti della vita quotidiana che implicano il braccio o la mano e che le sono preclusi a causa della sua infermità, alcun effetto simile a quello che le stampelle e il deambulatore rollator rientranti negli «[o]ggetti e apparecchi di ortopedia», ai sensi della voce 9021 della NC, hanno sulla capacità di una persona di spostarsi da sola, in sicurezza, sulle sue proprie gambe, al fine di compensare una deficienza o un’infermità da cui è colpita.
51 Ne consegue che un braccio robotico quale quello di cui trattasi nel procedimento principale non può rientrare negli «[o]ggetti o apparecchi di ortopedia» ai sensi della voce 9021 della NC.
52 In secondo luogo, come constatato ai precedenti punti 40 e 41, per quanto riguarda gli «altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità», dalle note esplicative della NC relative alla voce 9021 della NC emerge che, ai sensi di tale voce, per «compensare una deficienza o un’infermità» si intendono unicamente gli apparecchi che effettivamente assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa o inferma. Non rientrano in tale voce gli apparecchi che si limitano ad alleviare gli effetti di una deficienza o infermità.
53 A tal riguardo, sotto un primo profilo, come emerge dal precedente punto 42, non pare che un braccio robotico quale quello di cui trattasi nel procedimento principale effettivamente assuma o sostituisca la funzione della parte del corpo compromessa o inferma ai sensi delle note esplicative della NC relative alla voce 9021 della NC, nel caso di specie le braccia immobili o mancanti, bensì che esso si limiti ad alleviare gli effetti di una deficienza o infermità caratterizzata dall’assenza di braccia funzionali o dall’incapacità di utilizzare le braccia.
54 Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che dalla formulazione della voce 9021 della NC emerge che la caratteristica degli apparecchi indicati in tale voce consiste nel fatto che essi sono tenuti in mano, portati sulla persona o impiantati nell’organismo.
55 A tal riguardo, dal punto V delle note esplicative del SA relative alla voce 9021 di tale sistema emerge che rientrano in tale voce, in particolare, gli «apparecchi per facilitare la fonazione delle persone che hanno perso l’uso delle corde vocali in seguito a un trauma o a un intervento chirurgico», gli «apparecchi del genere pacemaker», gli «apparecchi che permettono ai ciechi di orientarsi» e gli «apparecchi da inserire nell’organismo destinati a sostenere o a rimpiazzare la funzione chimica di certi organi».
56 Da quanto precede deriva che i prodotti che possono essere impiantati nell’organismo, che sono tenuti in mano o che sono fissati direttamente al corpo della persona interessata al fine di sostituire una parte del corpo inferma o di assumere la funzione di quest’ultima devono essere classificati alla voce 9021 della NC, il che, di conseguenza, li distingue dai prodotti ordinari.
57 Nel caso di specie, dalla descrizione menzionata nella decisione di rinvio e riassunta al precedente punto 33 emerge che un braccio robotico quale quello di cui trattasi nel procedimento principale è collegato ad una sedia a rotelle elettrica e azionato tramite una levetta (joystick) o un comando occipitale. Un siffatto braccio robotico non è pertanto direttamente collegato al corpo della persona interessata, poiché esso non è tenuto in mano, né portato sulla persona, né impiantato nell’organismo. Come rilevato dalla Commissione, in sostanza, nelle sue osservazioni scritte, un siffatto braccio robotico, collegato ad una sedia a rotelle elettrica e non al corpo della persona colpita da deficienza o infermità caratterizzata dall’assenza di braccia funzionali o dall’incapacità di utilizzare le braccia, non presenta un sufficiente nesso fisico diretto e permanente con il corpo della persona interessata.
58 Peraltro, un siffatto nesso fisico diretto e permanente non può neppure essere dimostrato da una levetta (joystick) o da un comando occipitale. Infatti, il contatto con il corpo della persona interessata stabilito in tale modo è istantaneo e si limita al tempo necessario ad impartire il comando al fine di far funzionare un braccio robotico quale quello di cui trattasi nel procedimento principale.
59 Ne consegue che un braccio robotico quale quello di cui trattasi nel procedimento principale non può rientrare nella categoria degli «altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità», ai sensi della voce 9021 della NC.
60 Sulla base delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che la voce 9021 della NC deve essere interpretata nel senso che le espressioni «[o]ggetti ed apparecchi di ortopedia» e «altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità», di cui a tale voce, non comprendono un braccio robotico collegato ad una sedia a rotelle elettrica che è azionato tramite una levetta (joystick) o un comando occipitale al fine di eseguire movimenti che imitano quelli di un braccio umano per maneggiare determinati oggetti.
Sulle spese
61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici)
dichiara:
La voce 9021 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019,
deve essere interpretata nel senso che:
le espressioni «[o]ggetti ed apparecchi di ortopedia» e «altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità», di cui a tale voce, non comprendono un braccio robotico collegato ad una sedia a rotelle elettrica che è azionato tramite una levetta (joystick) o un comando occipitale al fine di eseguire movimenti che imitano quelli di un braccio umano per maneggiare determinati oggetti.
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Papasavvas |
Sampol Pucurull |
Laitenberger |
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Stancu |
Valasidis |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 giugno 2026.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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