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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 oct. 2025, C-483/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-483/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 9 octobre 2025.### | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0483 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:774 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|
Texte intégral
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 9 ottobre 2025 (1)
Causa C-483/24
Procureur général près la Cour d’appel de Liège
contro
Aldi SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio)]
« Rinvio pregiudiziale – Tutela della salute – Igiene dei prodotti alimentari – Regolamento (CE) n. 852/2004 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Obblighi degli operatori del settore alimentare – Ritrovamento di tracce di infestanti in negozi e magazzini – Constatazione di una violazione »
I. Introduzione
1. Il ritrovamento di tracce di infestanti nei negozi e nei magazzini di un operatore del settore alimentare è di per sé sufficiente a dimostrare una violazione delle norme in materia di igiene previste dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (2), o l’autorità competente deve invece provare che l’operatore del settore alimentare in questione non ha adempiuto agli obblighi di mezzi stabiliti in tale regolamento?
2. È questa la questione che la Cour de Cassation (Corte di cassazione, Belgio) sottopone alla Corte nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
II. Contesto normativo
A. Regolamento di base sui prodotti alimentari
3. Il regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, di cui è richiesta l’interpretazione nel caso di specie, fa più volte riferimento al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3).
4. Il considerando 30 del regolamento di base sui prodotti alimentari è formulato come segue:
«Gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l’approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti. (…)».
5. L’articolo 17 (intitolato «Obblighi») del regolamento di base sui prodotti alimentari dispone quanto segue:
«1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.
2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».
B. Regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari
6. Il considerando 1 del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari fa riferimento al regolamento di base sui prodotti alimentari:
«Il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana è uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare stabiliti nel regolamento [di base sui prodotti alimentari]. (…)».
7. Il considerando 7 del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari fa riferimento all’obiettivo di tale regolamento:
«L’obiettivo fondamentale delle nuove norme d’igiene generali e specifiche è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti».
8. L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari dispone quanto segue:
«[L]a responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare».
9. L’articolo 3 del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari è formulato come segue:
«Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento».
10. Conformemente all’articolo 4 (intitolato «Requisiti generali e specifici in materia d’igiene»), paragrafo 2, del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, «[g]li operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti (…) rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui all’allegato II».
11. L’articolo 5 (intitolato «Analisi dei pericoli e punti critici di controllo»), paragrafi 1 e 2, del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari fa riferimento ai principi del sistema HACCP (4), che enunciano corrette prassi di igiene alimentare.
12. L’allegato II, capitolo I, punto 2, lettera c), del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari prevede quanto segue:
«Lo schema, la progettazione, la costruzione, l’ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti devono:
(…)
c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti».
13. L’allegato II, capitolo V, punto 1, lettera a), dispone quanto segue:
«Tutto il materiale, l’apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:
a) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione».
14. L’allegato II, capitolo IX, punti 2, 3 e 4 è formulato come segue:
«2. Le materie prime e tutti gli ingredienti immagazzinati in un’impresa alimentare devono essere opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.
3. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.
4. Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l’autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni)».
III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale
15. La domanda di pronuncia pregiudiziale è basata su un procedimento penale avviato dal pubblico ministero belga nei confronti dell’impresa del settore alimentare Aldi SA.
16. Durante controlli effettuati tra il 2020 e il 2022, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire [Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare, Belgio; in prosieguo: l’«AFSCA»)] ha più volte constatato irregolarità in diversi negozi e magazzini della Aldi. Vari locali interessati sono stati nuovamente visitati a distanza di diversi mesi ed è stato constatato che le irregolarità perduravano.
17. In loco, sono stati constatati, tanto nei reparti accessibili ai consumatori quanto nei magazzini, oltre a sporcizia, prodotti rosicchiati da infestanti, prodotti alimentari contaminati da deiezioni, urina e peli, escrementi di infestanti nonché cadaveri di topi.
18. Inoltre, l’AFSCA ha criticato l’assenza di un sistema di controllo in entrata delle merci in taluni locali, il che era già stato segnalato in passato.
19. In occasione di una di queste ispezioni, nel corso della quale sono stati trovati escrementi di roditori e cadaveri di topi, era stato effettuato un controllo appena prima da parte di un’impresa di lotta contro gli infestanti.
20. Il pubblico ministero belga ha dunque accusato la Aldi di aver violato l’articolo 4 e l’allegato II del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, nonché l’articolo 9, paragrafo 3, del regio decreto del 22 febbraio 2001 che disciplina i controlli effettuati dall’Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare e modifica varie disposizioni di legge.
21. Con sentenza del 15 marzo 2023, il Tribunal correctionnel de Luxembourg, division Neufchâteau (Tribunale penale del Lussemburgo, Sezione di Neufchâteau, Belgio), ha assolto la Aldi da tutte le imputazioni a suo carico. Il pubblico ministero belga ha interposto appello avverso tale sentenza.
22. La Cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio) ha tuttavia confermato la sentenza di primo grado. Secondo quest’ultima, il regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari impone soltanto obblighi di mezzi agli operatori del settore alimentare. La mera presenza di tracce e di escrementi di infestanti non costituirebbe di per sé una violazione di tale regolamento. Il pubblico ministero belga ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
23. In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli obblighi stabiliti dall’articolo 4, paragrafo 2, del [regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari], nonché dall’allegato II di tale regolamento e più in particolare dal punto 2, lettera c), del capitolo I, dal punto 1, lettera a), del capitolo V e dai punti 2, 3 e 4 del capitolo IX impongano agli operatori all’ingrosso e al dettaglio del settore alimentare un obbligo di risultato, cosicché la constatazione di tracce o di deiezioni di infestanti in negozi e magazzini è sufficiente, salvo caso di forza maggiore, causa estranea o errore inevitabile, a dimostrare la violazione di detto regolamento, oppure gli operatori del settore alimentare siano solo tenuti ad un obbligo di mezzi, ossia a fare tutto il possibile per prevenire la presenza di infestanti, cosicché la mera constatazione, da parte dell’autorità amministrativa nazionale, di tracce e di deiezioni di infestanti nei negozi e nei magazzini non è sufficiente a dimostrare la violazione del menzionato regolamento».
24. La Aldi, i governi belga, greco, francese, lussemburghese, dei Paesi Bassi, polacco e l’Irlanda, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte su tale questione nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte. Le stesse parti, ad eccezione dei governi lussemburghese, dei Paesi Bassi e polacco, erano anche rappresentate all’udienza del 25 giugno 2025.
IV. Valutazione giuridica
A. Sulla ricevibilità
25. La Aldi fa valere che la questione pregiudiziale è parzialmente irricevibile. La domanda di pronuncia pregiudiziale verterebbe in parte su disposizioni dell’allegato II del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari che non sarebbero sottoposte a procedimenti penali nei suoi confronti in Belgio. Tali disposizioni non sarebbero dunque pertinenti al procedimento principale.
26. Secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale, alla luce delle particolari circostanze di ciascun procedimento, valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, quando la questione sollevata riguarda l’interpretazione o la validità di una norma del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, obbligata a pronunciarsi, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, se il problema è ipotetico o se la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (5).
27. Orbene, non è questo il caso nella fattispecie in esame. Come dimostrerò nel prosieguo, le diverse norme d’igiene che figurano all’allegato II del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari sono tutte collegate in quanto esse servono alla realizzazione dell’obiettivo comune che costituisce la garanzia della sicurezza alimentare. Esse devono dunque essere interpretate nel loro contesto.
28. La Aldi fa inoltre valere che il giudice del rinvio in realtà non chiede l’interpretazione del diritto dell’Unione, ma che la sua questione verta sull’interpretazione del diritto penale belga alla luce delle sanzioni che le sono state inflitte.
29. Tuttavia, tale obiezione è anche infondata in quanto la questione pregiudiziale verte chiaramente sull’interpretazione del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, il quale a sua volta si riferisce al regolamento di base sui prodotti alimentari. Quest’ultimo, all’articolo 17, paragrafo 2 prevede che gli Stati membri determinano le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione alimentare, le quali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Non vi è dubbio, quindi, che la presente causa rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, sebbene il procedimento principale riguardi la sanzione infitta alla Aldi.
30. Le obiezioni in merito alla ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale sollevate dalla Aldi devono dunque essere respinte.
B. Nel merito
31. Nella sua questione, il giudice del rinvio si riferisce alla distinzione tra obbligo di risultato e obbligo di mezzi, che è ben nota nella maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri e che è già stata utilizzata dalla Corte (6). Tale distinzione mira a determinare se il destinatario di un obbligo sia tenuto a raggiungere un risultato specifico o se sia sufficiente che esso adotti tutte le misure disponibili per raggiungere un risultato, senza essere responsabile del conseguimento effettivo di tale risultato.
32. Il regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari di per sè non utilizza i termini «obbligo di risultato» né «obbligo di mezzi». Inoltre, la classificazione delle disposizioni citate nella questione pregiudiziale secondo l’una o l’altra categoria proposta dal giudice del rinvio non è possibile in modo preciso, poiché tali disposizioni contengono allo stesso tempo requisiti in materia di azione e di risultato.
33. Il giudice del rinvio utilizza tale distinzione poiché, come egli stesso indica nella sua questione pregiudiziale, egli si chiede se la constatazione di tracce di infestanti in negozi e magazzini sia sufficiente, salvo caso di forza maggiore, causa estranea o errore inevitabile, a provare una violazione delle norme d’igiene previste all’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato II del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari.
34. Nei precedenti gradi di giudizio era stato infatti dichiarato che non era così. Le disposizioni controverse fisserebbero soltanto norme di comportamento che gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare. Pertanto, il solo ritrovamento di tracce di infestanti non può essere sufficiente a costituire una violazione.
35. Pare dunque che la questione pregiudiziale verta in sostanza sulla questione se un’autorità di controllo alimentare possa concludere, sulla base della presenza di tracce di infestanti, che le norme d’igiene controverse non sono state rispettate, o in ogni caso non in modo sufficiente, sicché essa possa constatare una violazione di tali norme su tale mera base.
36. In primo luogo esaminerò in quali circostanze il ritrovamento di tracce di infestanti consenta di concludere per l’inosservanza delle norme d’igiene applicabili (1). In secondo luogo, esporrò i motivi per i quali il regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari deve essere interpretato in modo che, in circostanze come quelle del caso di specie, occorre concludere per una violazione (2).
37. Prima di entrare nel merito, occorre precisare che il giudice del rinvio chiede, specificatamente, l’interpretazione di talune disposizioni dell’allegato II del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari. Tuttavia, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tal modo, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione (7).
38. La circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia incluso, nelle sue questioni, talune determinate disposizioni di diritto dell’Unione non impedisce quindi alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per definire il procedimento principale, traendo dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (8).
1. Il ritrovamento di tracce di infestanti come prova dell’inosservanza delle norme d’igiene applicabili
39. Nella sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si riferisce alle norme d’igiene enunciate al capitolo I, punto 2, lettera c), al capitolo V, punto 1, lettera a), e al capitolo IX, punti 2, 3 e 4, dell’allegato II del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, che gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.
40. Tali disposizioni innanzitutto impongono agli operatori del settore alimentare obblighi in materia di manutenzione dei locali, di pulitura e disinfezione degli oggetti che vengono a contatto con i prodotti alimentari, di stoccaggio adeguato e di protezione dei prodotti alimentari contro la contaminazione, nonché di lotta contro gli infestanti. Allo stesso tempo, esse fissano l’obiettivo da raggiungere. Tale obiettivo consiste nel garantire che i prodotti alimentari siano protetti in tutte le fasi da qualsiasi contaminazione da parte di infestanti che li renderebbero inadatti al consumo umano o nocivi per la salute.
41. Come è stato fatto valere da diverse parti del procedimento, le norme d’igiene che figurano all’allegato II del regolamento relativo all’igiene dei prodotti alimentari devono essere interpretate conformemente all’articolo 3 di tale regolamento e all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base sui prodotti alimentari. In forza di tali disposizioni, gli operatori del settore alimentare devono garantire che le norme d’igiene applicabili siano rispettate in tutte le fasi del trattamento dei prodotti alimentari sottoposte al loro controllo, al fine di garantire che i prodotti alimentari siano adatti al consumo umano (9). Essi devono inoltre verificare il rispetto di tali requisiti.
42. La questione se la presenza di tracce di infestanti consenta di provare un inadempimento a tali obblighi degli operatori del settore alimentare e, di conseguenza, indirettamente, alle disposizioni controverse dell’allegato II del regolamento sui prodotti alimentari dipende dalla portata delle tracce constatate. Spetta al giudice competente valutare tale elemento alla luce delle circostanze concrete del caso di specie.
43. Pertanto, ad esempio, il ritrovamento isolato di un solo topo o di una traccia singola di infestante in un magazzino inaccessibile ai consumatori non sarebbe sufficiente a provare che l’operatore del settore alimentare interessato non ha adempiuto al suo obbligo di assicurare e di controllare il rispetto delle norme d’igiene applicabili. Infatti, l’intrusione di infestanti è un rischio quasi inevitabile durante la gestione di imprese del settore alimentare. È precisamente per tale ragione che le norme d’igiene controverse prevedono che la protezione contro la contaminazione da parte di infestanti e lotta contro questi ultimi debbano essere garantiti.
44. La presenza singola e isolata di tracce di infestanti non consente dunque di concludere per una violazione degli obblighi d’igiene prescritti. In un simile caso, occorrerebbe invece procedere a controlli di monitoraggio al fine di determinare se l’operatore del settore alimentare interessato abbia adottato le misure adeguate a rimediare alle irregolarità.
45. La situazione è completamente diversa in un caso come quello di specie, in cui, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, controlli ripetuti effettuati a diversi mesi di distanza in più filiali hanno rivelato una contaminazione massiccia mediante tracce di infestanti all’interno, sopra e nella vicinanza immediata di prodotti alimentari, di cui la maggior parte era già in fase di immissione sul mercato (10), vale a dire accessibili ai consumatori.
46. Il ritrovamento di simili tracce di infestanti consente infatti di concludere che esiste, nell’impresa alimentare interessata, un problema strutturale e costante per quanto riguarda il rispetto delle norme d’igiene applicabili e il controllo di tale rispetto. È dunque giustificato, in simili circostanze, concludere per una violazione delle norme d’igiene impugnate (e, se del caso, di altre norme) che figurano all’allegato II del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, in combinato disposto con l’articolo 3 di tale regolamento e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base sui prodotti alimentari.
47. Spetta al giudice del rinvio esaminare, alla luce delle circostanze concrete, in quale misura ciò si applichi per ciascuna delle norme di tale allegato II che egli ha richiamato. Perciò, il solo ritrovamento di tracce di infestanti non consente, in linea di principio, di concludere in modo generale per la violazione dell’obbligo di gestire i locali in modo tale da consentire una corretta prassi di igiene, compresa la protezione contro la contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti (11). Nel caso di specie, una simile violazione potrebbe tuttavia essere constatata, in particolare poiché, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, le autorità belghe hanno, più volte, denunciato l’assenza di un sistema di controllo in entrata delle merci, perlomeno in talune filiali interessate (12).
48. Al contrario, il requisito secondo il quale la contaminazione deve essere evitata mediante la pulitura e, se del caso, la disinfezione degli oggetti che vengono a contatto dei prodotti alimentari, e ciò con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione (13), è formulato come un obbligo di risultato. Nel presente caso, fatta salva la conferma da parte del giudice del rinvio, una violazione è manifesta, poiché un rischio di contaminazione non è solamente emerso, ma si è anche concretizzato.
49. Ciò vale anche per i requisiti relativi allo stoccaggio dei prodotti alimentari in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione, alla protezione dei prodotti alimentari da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni, nonché la predisposizione di procedure adeguate per controllare gli animali infestanti (14).
50. Inoltre, come fanno valere diverse parti al procedimento, pare anche esistere, nel caso di specie, una violazione dell’obbligo di tenere le strutture destinate agli alimenti pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni (15).
51. Una violazione delle disposizioni del regolamento sull’igiene alimentare potrebbe al massimo essere esclusa nei casi di forza maggiore, causa estranea o errore inevitabile citati dal giudice del rinvio, vale a dire nelle circostanze estranee a colui che l’invoca (16) In tali casi, spetterebbe all’operatore del settore alimentare interessato dimostrare l’esistenza di simili circostanze e provare che la contaminazione da parte degli infestanti non ha potuto essere evitata nonostante l’osservanza delle norme d’igiene applicabili. Simili circostanze non sono evidenti nel caso di specie, fatto salvo un esame da parte del giudice del rinvio.
52. La Corte ha certamente già dichiarato che, durante l’esame di una violazione dell’allegato II del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, i principi HACCP citati all’articolo 5 di tale regolamento, i quali enunciano le procedure di corrette prassi e di controllo in materia d’igiene e ai quali la Aldi e il giudice del rinvio hanno fatto riferimento nel procedimento principale, non devono essere privati del loro effetto utile. Occorre dunque prendere in considerazione le misure adottate da un operatore conformemente a tali disposizioni al fine di prevenire i rischi di contaminazione (17). Nel procedimento in questione, tuttavia, l’oggetto della controversia era un rischio astratto di contaminazione. Nel caso di specie, al contrario, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che contaminazioni massicce e continue si sono già verificate.
53. In tali circostanze, sarebbe contrario all’applicazione effettiva del diritto dell’Unione sull’igiene alimentare che l’autorità di controllo competente debba provare, al fine di constatare una violazione al regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, che l’operatore del settore alimentare interessato non abbia rispettato le norme d’igiene applicabili.
2. La responsabilità dell’operatore del settore alimentare
54. Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare. Come osserva il considerando 30 del regolamento di base sui prodotti alimentari, quest’ultimo è in grado, meglio di chiunque altro, di garantire la sicurezza dei prodotti forniti.
55. Al fine di garantire l’obiettivo della legislazione sull’igiene alimentare, vale a dire un elevato livello di protezione della vita e della salute dei consumatori (18), l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base sui prodotti alimentari vieta l’immissione sul mercato di alimenti a rischio. Conformemente al paragrafo 2 di tale disposizione, sono in particolare considerati a rischio gli alimenti che sono dannosi per la salute o inadatti al consumo umano a causa di una contaminazione (19).
56. Fatto salvo l’esame da parte del giudice del rinvio, i prodotti alimentari contaminati dalle tracce di infestanti ritrovate nel caso di specie sono divenuti inadatti al consumo umano a causa di tale contaminazione e sono già, per la maggior parte, in fase di immissione sul mercato.
57. La Corte ha già dichiarato che, per quanto riguarda l’obiettivo che consiste nel non immettere sul mercato prodotti alimentari così contaminati, gli operatori del settore alimentare hanno un obbligo di risultato (20).
58. Come la Corte ha inoltre rilevato, ne risulta che il diritto dell’Unione non osta a un sistema di responsabilità oggettiva degli operatori del settore alimentare. Nella causa oggetto del procedimento principale, un tale operatore è stato perseguito per aver immesso sul mercato un alimento contaminato, nonostante quest’ultimo fosse stato prodotto e confezionato sotto vuoto da un’altra impresa (21).
59. Ne consegue che, in un caso come quello di specie, in cui, fatto salvo l’esame da parte del giudice del rinvio, prodotti alimentari a rischio sono stati immessi sul mercato a causa di una violazione di norme d’igiene applicabili, dimostrata da tracce massicce e continue di infestanti, è ancora più giustificato il perseguimento dell’operatore del settore alimentare a tal riguardo, senza che l’autorità debba inoltre provare che le pertinenti norme d’igiene non sono state rispettate.
60. Al giudice competente spetta valutare, tenuto conto della natura e della gravità della sanzione concretamente inflitta nel caso di specie, se quest’ultima sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, come richiesto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base sui prodotti alimentari. È in tale fase (e non durante la constatazione dell’esistenza di una violazione) che egli può, se del caso, prendere in considerazione le misure di lotta contro i parassiti adottate dalla Aldi e invocate ai fini della sua difesa.
V. Conclusione
61. Sulla base di tali considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dalla Cour de Cassation (Corte di Cassazione, Belgio) nei seguenti termini:
L’articolo 4, paragrafo 2, l’allegato II, capitolo I, punto 2, lettera c), capitolo V, punto 1, lettera a), e capitolo IX, punti 2, 3 e 4, in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/382 della Commissione, del 3 marzo 2021, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, come modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/908 della Commissione, del 17 gennaio 2024,
devono essere interpretati nel senso che:
una contaminazione da parte di infestanti constatata più volte durante diversi mesi, che rende i prodotti alimentari inadatti al consumo umano, all’interno, sopra e nella vicinanza immediata di prodotti alimentari che sono in fase di immissione sul mercato, è in grado di provare che un operatore del settore alimentare è venuto meno agli obblighi ad egli incombenti in forza delle norme d’igiene previste dalla legislazione sull’igiene alimentare.
1 Lingua originale: il francese.
2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU 2004, L 139, pag. 1), come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/382 della Commissione, del 3 marzo 2021 (GU 2021, L 74, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari»).
3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 (GU 2002, L 31, pag. 1), come modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/908 della Commissione, del 17 gennaio 2024 (GU 2024, L 908, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base sui prodotti alimentari»).
4 Tale acronimo designa i principi di analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo («Hazard Analysis and Critical Control Points principles», cf. https://food.ec.europa.eu/food-safety/biological-safety/food-hygiene/legislation_en).
5 Sentenze del 19 dicembre 1968, De Cicco (19/68, EU:C:1968:56, Racc. 1968, pagg. 689, 698), del 15 dicembre 1995, Bosman (C-415/93, EU:C:1995:463, punti da 59 a 61), e del 19 giugno 2025, Lubreczlik (C-396/24, EU:C:2025:460, punto 47).
6 V., ad esempio, sentenze del 12 settembre 2019, A e. a. (C-347/17, EU:C:2019:720, punti 53 e seguenti), e del 16 marzo 2023, Beobank (C-351/21, EU:C:2023:215, punti 53 e seguenti).
7 V. sentenza del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli (C-758/24 e C-759/24, EU:C:2025:591, punto 44 e giurisprudenza citata).
8 V. sentenza del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli (C-758/24 e C-759/24, EU:C:2025:591, punto 45 e giurisprudenza citata).
9 Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, l’espressione «igiene degli alimenti» designa «le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell’uso previsto».
10 Conformemente all’articolo 3, punto 8, del regolamento di base sui prodotti alimentari, per «immissione sul mercato» si intende «la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta».
11 Capitolo I, punto 2, lettera c), dell’allegato II del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari.
12 V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.
13 Capitolo V, punto 1, lettera a), dell’allegato II del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari.
14 Capitolo IX, punti 2, 3 e 4 dell’allegato II del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari.
15 Capitolo I, punto 1, dell’allegato II del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari.
16 V., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C-640/15, EU:C:2017:39, punto 53).
17 Sentenza del 6 ottobre 2011, Albrecht e. a. (C-382/10, EU:C:2011:639, punti 21 e seguenti).
18 V. considerando 1 e 7 del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari.
19 Conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base sui prodotti alimentari, «[p]er determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l’alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione». Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, una «contaminazione» è «la presenza o l’introduzione di un pericolo». Secondo l’articolo 3, punto 14, del regolamento di base sui prodotti alimentari, un «pericolo» è «un agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute».
20 V., in tal senso, sentenze del 13 novembre 2014, Reindl e MPREIS Warenvertriebs (C-443/13, EU:C:2014:2370, punto 28), e del 12 settembre 2019, A e. a. (C-347/17, EU:C:2019:720, punti da 58 a 60).
21 Sentenza del 13 novembre 2014, Reindl e MPREIS Warenvertriebs (C-443/13, ECLI:EU:C:2014:2370, punti 18 e da 34 a 43). V., inoltre, in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2012, Urbán (C-210/10, EU:C:2012:64, punti 47 e 48 e giurisprudenza citata).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- Règlement délégué (UE) 2024/908 du 17 janvier 2024
- Règlement (UE) 2021/382 du 3 mars 2021 modifiant les annexes du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires en ce qui concerne la gestion des allergènes alimentaires, la redistribution des denrées alimentaires et la culture de la sécurité alimentaire
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