Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 oct. 2025, C-402/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-402/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 octobre 2025.#BL contre Dr. A, en qualité de mandataire liquidateur de Luftfahrtgesell.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 98/59/CE – Licenciements collectifs – Article 3, paragraphe 1, premier alinéa – Notification du projet de licenciement collectif erronée ou incomplète à l’autorité publique compétente – Article 4, paragraphe 1, premier alinéa – Période de carence de 30 jours – Validité du licenciement – Article 6 – Sanctions.#Affaire C-402/24. | |
| Date de dépôt : | 10 juin 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0402 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:840 |
Texte intégral
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
30 ottobre 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti collettivi – Articolo 3, paragrafo 1, primo comma – Notifica errata o incompleta del progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente – Articolo 4, paragrafo 1, primo comma – Blocco dei licenziamenti per 30 giorni – Validità del licenziamento – Articolo 6 – Sanzioni»
Nella causa C-402/24 [Sewel] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), con decisione del 23 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2024, nel procedimento
BL
contro
Dr. A, in qualità di curatore fallimentare della Luftfahrtgesellschaft Walter mbH,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M. L. Arastey Sahún (relatrice), presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
|
– |
per BL, da M. Posner e M. Stickler-Posner, Rechtsanwälte; |
|
– |
per il governo ellenico, da V. Baroutas e M. Tassopoulou, in qualità di agenti; |
|
– |
per la Commissione europea, da S. Delaude e B.-R. Killmann, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3, 4 e 6 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1794, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (GU 2015, L 263, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 98/59»). |
|
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra BL e il Dr. A, in qualità di curatore fallimentare della Luftfahrtgesellschaft Walter mbH, in merito alla validità del licenziamento di BL, effettuato nell’ambito di un progetto di licenziamento collettivo. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
|
3 |
I considerando 2 e 12 della direttiva 98/59 così recitano:
(…)
|
|
4 |
L’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue: «Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:
(…)». |
|
5 |
Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva: «1. Quando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi, deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo. 2. Nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri possono disporre che i rappresentanti dei lavoratori possano far ricorso ad esperti in conformità delle legislazioni e/o prassi nazionali. 3. Affinché i rappresentanti dei lavoratori possano formulare proposte costruttive, il datore di lavoro deve in tempo utile nel corso delle consultazioni:
Il datore di lavoro deve trasmettere all’autorità pubblica competente almeno una copia degli elementi della comunicazione scritta, previsti al primo comma, lettera b), punti da i) a v)». |
|
6 |
L’articolo 3, paragrafo 1, commi primo e quarto, della medesima direttiva prevede quanto segue: «Il datore di lavoro deve notificare per iscritto ogni progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente. (…) La notifica dovrà contenere tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo e le consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori previste all’articolo 2, segnatamente i motivi del licenziamento, il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati, il numero dei lavoratori abitualmente occupati ed il periodo nel corso del quale s’effettueranno i licenziamenti». |
|
7 |
L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/59 così recita: «1. I licenziamenti collettivi il cui progetto è stato notificato all’autorità pubblica competente avranno effetto non prima di 30 giorni dalla notifica prevista all’articolo 3, paragrafo 1, ferme restando le disposizioni che disciplinano i diritti individuali in materia di termini di preavviso. Gli Stati membri possono accordare all’autorità pubblica competente la facoltà di ridurre il termine fissato al primo comma. 2. L’autorità pubblica competente si avvale del termine di cui al paragrafo 1 per cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati». |
|
8 |
L’articolo 6 di detta direttiva dispone quanto segue: «Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori e/o i lavoratori dispongano di procedure amministrative e/o giurisdizionali per far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva». |
Diritto tedesco
Codice civile
|
9 |
L’articolo 134 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile) così recita: «Qualsiasi negozio giuridico contrario a un divieto di legge è nullo salvo che la legge disponga altrimenti». |
Legge sulla tutela contro i licenziamenti
|
10 |
L’articolo 4 del Kündigungsschutzgesetz (legge sulla tutela contro i licenziamenti), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «KSchG»), dispone quanto segue: «Qualora un lavoratore intenda contestare un licenziamento in quanto socialmente ingiustificato o, per altri motivi, giuridicamente inoperante, egli è tenuto, entro tre settimane dalla notifica scritta del licenziamento, a proporre un ricorso dinanzi [all’Arbeitsgericht (Tribunale del lavoro, Germania)], volto a far dichiarare che il licenziamento non ha posto fine al rapporto di lavoro (…)». |
|
11 |
Ai sensi dell’articolo 17 del KSchG: «(1) Il datore di lavoro è tenuto a effettuare una notifica all’Agenzia per il lavoro prima di procedere al licenziamento: (…)
(…) nel corso di un periodo di 30 giorni di calendario. (…) (…) (3) (…) La notifica di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata per iscritto e corredata del parere espresso dal comitato aziendale in merito ai licenziamenti. In mancanza del parere del comitato aziendale, la notifica produce effetto quando il datore di lavoro dimostra di aver informato il comitato aziendale almeno due settimane prima della notifica di cui al paragrafo 2, prima frase, esponendo lo stato delle consultazioni. La notifica deve contenere i seguenti dati: nome del datore di lavoro, sede e tipo dell’azienda, inoltre le ragioni del progetto di licenziamento, il numero e le categorie dei lavoratori da licenziare e di quelli abitualmente impiegati, il periodo in cui si prevede di effettuare i licenziamenti e i criteri previsti per la selezione dei lavoratori da licenziare. Nella notifica devono essere inoltre indicati, in accordo con il comitato aziendale, per i servizi di collocamento, i dati relativi al sesso, all’età, alla professione e alla nazionalità dei lavoratori da licenziare (…)». |
|
12 |
L’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del KSchG così dispone: «(1) I licenziamenti che devono essere notificati in applicazione dell’articolo 17 acquistano efficacia prima del decorso di un mese dalla ricezione della notifica da parte dell’Agenzia per il lavoro solo previo consenso di quest’ultima, fermo restando che tale consenso può anche essere rilasciato con efficacia retroattiva sin dalla data di deposito della domanda. (2) In determinati casi, l’Agenzia per il lavoro ha la facoltà di disporre che i licenziamenti acquisiscano efficacia solo dopo il decorso di un termine non superiore a due mesi dalla ricezione della notifica». |
|
13 |
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del KSchG: «Le decisioni dell’Agenzia per il lavoro di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, sono adottate dalla sua direzione o da un comitato (responsabile delle decisioni) (…)». |
Libro III del codice della previdenza sociale
|
14 |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del Sozialgesetzbuch, Drittes Buch (libro III del codice della previdenza sociale), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «SGB III»): «I datori di lavoro devono informare tempestivamente le Agenzie per il lavoro in merito a cambiamenti aziendali che possono avere ripercussioni sull’occupazione. Vi rientrano, in particolare, comunicazioni concernenti (…)
|
|
15 |
L’articolo 38 del SGB III così recita: «(1) Le persone il cui (…) rapporto di lavoro giunge a cessazione sono obbligate, al più tardi tre mesi prima della sua cessazione, ad iscriversi presso l’Agenzia per il lavoro come persone in cerca di lavoro, indicando i propri dati personali e il momento della cessazione del (…) rapporto di lavoro. Qualora tra la conoscenza del momento della cessazione e la cessazione del (…) rapporto di lavoro intercorrano meno di tre mesi, esse devono iscriversi entro tre giorni a partire dalla conoscenza del momento della cessazione. L’obbligo di iscrizione sussiste sia che venga fatta valere in giudizio la prosecuzione (…) del rapporto di lavoro sia che quest’ultima venga prospettata dal datore di lavoro. (…) (1a) L’Agenzia per il lavoro competente deve procedere ad un primo colloquio di consulenza e di collocamento con la persona che si è iscritta come persona in cerca di lavoro ai sensi del paragrafo 1 immediatamente dopo tale iscrizione (…)». |
Legge sulla magistratura del lavoro
|
16 |
L’articolo 45 dell’Arbeitsgerichtsgesetz (legge sulla magistratura del lavoro), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«ArbGG»), così dispone: «(1) Presso il [Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania)] è istituita una Grande Sezione [(in prosieguo: la “Grande Sezione”)]. (2) La Grande Sezione si pronuncia nel caso in cui una sezione intenda discostarsi, in una questione di diritto, dalla decisione di un’altra sezione o della Grande Sezione. (3) Un rinvio dinanzi alla Grande Sezione è ricevibile solo quando la sezione che ha pronunciato la decisione da cui ci si intende discostare ha dichiarato, su richiesta della sezione adita, che intendeva mantenere la sua posizione in punto di diritto. (…) La sezione competente si pronuncia con ordinanza sul quesito e sulla risposta nella composizione richiesta per le sentenze». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
|
17 |
BL lavorava come pilota dal 2012 per la società Luftfahrtgesellschaft Walter mbH, che occupava circa 348 dipendenti. |
|
18 |
Il 15 giugno 2020, tale società ha avviato, in forza dell’articolo 17, paragrafo 2, del KSchG, una procedura di consultazione con i rappresentanti del personale dei piloti ai fini del licenziamento di questi ultimi. |
|
19 |
Il 30 giugno 2020, detta società ha deliberato la cessazione delle sue attività con effetto immediato. |
|
20 |
Il 1o luglio 2020, è stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti della medesima società. Il Dr. A è stato designato curatore fallimentare di quest’ultima. |
|
21 |
In pari data, il Dr. A ha proceduto alla notifica del progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente. A tale notifica non era stato allegato il parere definitivo dei rappresentanti del personale. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità, prevista in subordine dal diritto nazionale, di allegare un resoconto dello stato delle consultazioni, detta notifica si è limitata ad indicare che la procedura di consultazione era stata avviata e che sarebbe proseguita, senza tuttavia fornire informazioni sul contenuto dei colloqui svoltisi nell’ambito di tale procedura. |
|
22 |
Tale autorità ha confermato la ricezione della notifica del progetto di licenziamento collettivo, precisando che attestava «esclusivamente» di aver ricevuto i documenti che accompagnavano tale notifica. |
|
23 |
All’inizio del mese di luglio 2020, il Dr. A ha licenziato il personale di cabina e il personale di terra, per i quali non era stata costituita alcuna rappresentanza dei lavoratori. |
|
24 |
Con lettera del 29 luglio 2020, egli ha altresì risolto i contratti di lavoro di BL e di altri piloti nell’ambito di un progetto di licenziamento collettivo, con effetto dopo tre mesi. |
|
25 |
Il 17 agosto 2020, BL ha proposto ricorso dinanzi all’Arbeitsgericht Berlin (Tribunale del lavoro di Berlino, Germania), chiedendo che fossero dichiarate, da un lato, la nullità della risoluzione del suo contratto di lavoro e, dall’altro, la prosecuzione del rapporto di lavoro. A sostegno del suo ricorso, ella ha dedotto, in particolare, che non era stata rispettata la procedura di consultazione quale prevista dal KSchG. |
|
26 |
Con decisione del 30 settembre 2020, detto giudice si è dichiarato incompetente a conoscere di tale ricorso e ha rinviato il procedimento dinanzi all’Arbeitsgericht Düsseldorf (Tribunale del lavoro di Düsseldorf, Germania). |
|
27 |
Con sentenza del 26 novembre 2020, quest’ultimo giudice ha respinto il ricorso di BL con la motivazione che la procedura di consultazione nonché la procedura di notifica del progetto di licenziamento collettivo erano state debitamente rispettate. |
|
28 |
Con sentenza del 28 ottobre 2021, il Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del lavoro di Düsseldorf, Germania) ha respinto l’impugnazione presentata da BL avverso detta sentenza di primo grado. |
|
29 |
BL ha proposto ricorso per cassazione (Revision) avverso tale sentenza di secondo grado dinanzi al Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro), giudice del rinvio. Il procedimento è stato assegnato alla Sesta Sezione di tale organo giurisdizionale (in prosieguo: la «Sesta Sezione»). |
|
30 |
Tale Sezione rileva che, per dirimere la controversia nel procedimento principale, occorre stabilire se l’inosservanza dell’obbligo di procedere alla regolare notifica del progetto di licenziamento collettivo comporti necessariamente la nullità della risoluzione del contratto di lavoro di cui trattasi, in assenza di sanzioni previste dal diritto nazionale, in caso di mancata notifica del progetto di licenziamento collettivo oppure in caso di notifica erronea o incompleta di quest’ultimo. In proposito, detta Sezione indica che, finora, secondo la sua giurisprudenza, la sanzione applicata in caso di inosservanza di tale obbligo è la nullità della risoluzione dei contratti di lavoro in esame, conformemente all’articolo 134 del codice civile. |
|
31 |
In tal senso, la stessa Sezione precisa che tale sanzione pronunciata in forza di detta disposizione comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro, il che implica il versamento al lavoratore della sua retribuzione, fino a quando il datore di lavoro non effettui nuovamente la risoluzione del contratto di lavoro dello stesso, dopo aver avviato un’ulteriore procedura di consultazione e di notifica, a condizione che siano raggiunte le soglie previste dall’articolo 17, paragrafo 1, del KSchG. |
|
32 |
La Sesta Sezione osserva tuttavia che essa non intende mantenere tale giurisprudenza, poiché la sanzione di nullità, pur rispettando il principio dell’effetto utile, è contraria al principio di proporzionalità in quanto, da un lato, la mancata notifica del progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente non dovrebbe incidere sulla volontà del datore di lavoro di risolvere il contratto individuale di lavoro e, dall’altro, una siffatta sanzione limita il margine discrezionale del datore di lavoro nell’attuazione della risoluzione dei contratti di lavoro, in contrasto con la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis (C-201/15, EU:C:2016:972, punto 31). |
|
33 |
Tuttavia, tenuto conto dell’articolo 45 dell’ArbGG, un mutamento di giurisprudenza sarebbe possibile solo se la Seconda Sezione del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) (in prosieguo: la «Seconda Sezione») vi acconsentisse, poiché, anche secondo la giurisprudenza di tale Sezione, l’erronea notifica di un progetto di licenziamento collettivo o la mancata notifica di quest’ultimo comporta la nullità della risoluzione dei contratti di lavoro di cui trattasi. |
|
34 |
Dalla decisione di rinvio si evince che, conformemente al paragrafo 2 di detto articolo, la Grande Sezione di tale organo giurisdizionale si pronuncia nel caso in cui una sezione intenda discostarsi, in una questione di diritto, dalla decisione di un’altra sezione o della Grande Sezione. In forza del paragrafo 3 di detto articolo, un rinvio dinanzi alla Grande Sezione sarebbe ricevibile solo se la sezione che ha pronunciato la decisione da cui ci si intende discostare ha dichiarato, su richiesta della Sezione adita, che intende mantenere la sua posizione in punto di diritto. |
|
35 |
La Sesta Sezione riferisce di aver avviato tale procedura interna di consultazione con una richiesta di chiarimenti rivolta alla Seconda Sezione il 14 dicembre 2023, e che la Seconda Sezione ha successivamente sottoposto alla Corte, nella causa C-134/24, Tomann, una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 98/59. |
|
36 |
In tale domanda di pronuncia pregiudiziale, la Seconda Sezione si interroga sul seguito da dare alla risoluzione di contratti di lavoro effettuata in assenza di una siffatta notifica del progetto di licenziamento collettivo, quale prevista da detta direttiva, in particolare sull’obbligo del datore di lavoro di procedere a una tale notifica. |
|
37 |
La Sesta Sezione ritiene che, nonostante detta domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Seconda Sezione, sia necessario adire la Corte anche nella presente causa al fine di appurare le conseguenze giuridiche non della mancata notifica del progetto di licenziamento collettivo, come avviene nella causa C-134/24, Tomann, bensì di una notifica erronea o incompleta, come nel caso di specie. |
|
38 |
In proposito, la Sesta Sezione sottolinea che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, quest’ultima può essere adita, ai sensi dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, unicamente qualora dinanzi al giudice del rinvio sia pendente una controversia ed esso sia chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale. |
|
39 |
Orbene, la Sesta Sezione si chiede se la Seconda Sezione fosse legittimata ad adire la Corte in via pregiudiziale, in quanto la controversia oggetto di detta procedura interna di consultazione sarebbe pendente non dinanzi alla Seconda Sezione, bensì dinanzi alla Sesta Sezione. Nell’ambito della medesima procedura interna di consultazione, alla Seconda Sezione sarebbe quindi sottoposta una richiesta astratta, il che sarebbe confermato dall’assenza di un procedimento in contraddittorio dinanzi ad essa. Inoltre, la risposta della Seconda Sezione non sarebbe emessa nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale, poiché essa non è investita del procedimento principale. |
|
40 |
Solo la Sesta Sezione sarebbe quindi legittimata ad adire la Corte in via pregiudiziale, in quanto la procedura interna di consultazione costituirebbe soltanto una condizione di ricevibilità del rinvio alla Grande Sezione del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ai sensi dell’articolo 45 dell’ArbGG. |
|
41 |
Tuttavia, in mancanza di una pronuncia della Corte sull’interpretazione dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, e dell’articolo 6 della direttiva 98/59, la Seconda Sezione non sarebbe in grado di rispondere alla richiesta di chiarimenti formulata nell’ambito della procedura interna di consultazione, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, dell’ArbGG, il che giustificherebbe il rinvio pregiudiziale alla Corte da parte della Sesta Sezione ai fini dell’interpretazione della direttiva 98/59. |
|
42 |
Con la prima questione nella presente causa, analoga alla quarta questione sollevata nella causa C-134/24, Tomann, la Sesta Sezione chiede, da un lato, se, alla luce della sentenza del 13 luglio 2023, G GmbH (C-134/22, EU:C:2023:567, punti 34 e seguenti), l’obiettivo della procedura di notifica del progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente, prevista all’articolo 3 della direttiva 98/59, consistente nel far precedere i licenziamenti collettivi dall’informazione di tale autorità, possa essere considerato raggiunto quando tale autorità non solleva alcuna obiezione sul carattere incompleto della notifica e lascia così intendere che essa si ritiene sufficientemente informata per adempiere al suo compito di cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati entro i termini previsti dall’articolo 4 di tale direttiva. |
|
43 |
Dall’altro lato, la Sesta Sezione si chiede se l’obiettivo perseguito dall’articolo 3 di detta direttiva possa essere considerato raggiunto anche qualora una disposizione nazionale ricadente nel settore della promozione dell’occupazione, come l’articolo 2 del SGB III, preveda che il datore di lavoro cooperi con l’autorità pubblica competente al fine di evitare o limitare le situazioni di disoccupazione, anche se tale disposizione non rientra tra quelle relative alla procedura di licenziamento collettivo che sono formalmente recepite dagli articoli 17 e seguenti del KSchG e/o qualora il diritto nazionale preveda che l’autorità nazionale per il lavoro sia tenuta a svolgere un’istruttoria d’ufficio nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. |
|
44 |
Con la seconda questione, che corrisponde alle questioni dalla prima alla terza nella causa C-134/24, Tomann, e che viene sollevata in caso di risposta negativa alla prima questione nella presente causa, la Sesta Sezione, che dubita della posizione sostenuta dalla Seconda Sezione, chiede se l’obiettivo dell’articolo 3 della direttiva 98/59 possa essere considerato raggiunto qualora la notifica di un progetto di licenziamento collettivo, incompleta o inesistente possa essere rettificata, integrata o regolarizzata dopo che il lavoratore subordinato è stato informato del suo licenziamento. |
|
45 |
Con la terza questione, la Sesta Sezione si interroga sul rapporto tra l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 6 della direttiva 98/59, in particolare sull’ambito di applicazione di detto articolo 6 alla luce di tale articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che prevede un blocco dei licenziamenti, che potrebbe essere considerato la sanzione di una notifica erronea o di una mancata notifica di un progetto di licenziamento collettivo. |
|
46 |
Al riguardo, la Sesta Sezione osserva in particolare che detto articolo 4, paragrafo 1, primo comma, non prevede alcuna sanzione relativa ai vizi che inficiano la procedura di notifica di un progetto di licenziamento collettivo. Il blocco dei licenziamenti ivi previsto non costituirebbe una sanzione, bensì avrebbe lo scopo di consentire all’autorità competente di cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati. Se così non fosse, l’articolo 6 di tale direttiva non avrebbe un significato autonomo per quanto riguarda la procedura di notifica. |
|
47 |
Pertanto, la sanzione applicabile per vizi che inficiano la procedura di notifica di un progetto di licenziamento collettivo dovrebbe essere prevista dal legislatore nazionale nell’ambito delle disposizioni riguardanti la promozione dell’occupazione. Alla luce dell’articolo 6 di detta direttiva e in attesa dell’intervento di tale legislatore ai fini della previsione di una siffatta sanzione, la determinazione di quest’ultima spetterebbe ai giudici competenti. |
|
48 |
Ciò posto, la Sesta Sezione del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
|
49 |
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 della direttiva 98/59 debba essere interpretato nel senso che l’obiettivo della notifica di un progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente può essere considerato raggiunto, da un lato, qualora una notifica erronea o incompleta non venga contestata da tale autorità e quest’ultima si ritenga quindi sufficientemente informata per cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati entro il termine previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva e, dall’altro, qualora la normativa nazionale preveda che il datore di lavoro cooperi con detta autorità al fine di evitare o limitare le situazioni di disoccupazione e/o che l’autorità nazionale per il lavoro debba svolgere un’istruttoria d’ufficio nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. |
|
50 |
Per quanto riguarda la prima parte della prima questione, occorre anzitutto ricordare che l’obiettivo principale di detta direttiva consiste nel far precedere i licenziamenti collettivi da una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e dall’informazione dell’autorità pubblica competente (sentenza del 13 luglio 2023, G GmbH,C-134/22, EU:C:2023:567, punto 38 e giurisprudenza citata). |
|
51 |
Ne consegue che, qualora si verifichino le condizioni quantitative e temporali per l’applicazione della medesima direttiva, stabilite dall’articolo 1 della stessa, qualsiasi datore di lavoro che intenda effettuare licenziamenti collettivi deve rispettare due obblighi procedurali. |
|
52 |
Da un lato, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 98/59, il datore di lavoro interessato deve procedere a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. In particolare, in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, di detta direttiva, il datore di lavoro deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori tutte le informazioni utili e comunicare loro, comunque, per iscritto le informazioni menzionate al punto b) di detto comma. |
|
53 |
Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, il datore di lavoro deve notificare per iscritto ogni progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente. |
|
54 |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, della stessa direttiva, «[l]a notifica dovrà contenere tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo e le consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori previste all’articolo 2, segnatamente i motivi del licenziamento, il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati, il numero dei lavoratori abitualmente occupati ed il periodo nel corso del quale s’effettueranno i licenziamenti». |
|
55 |
L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/59 dispone che i «licenziamenti collettivi il cui progetto è stato notificato all’autorità pubblica competente», con le informazioni utili menzionate al punto precedente, hanno effetto non prima di 30 giorni da tale notifica, termine di cui detta autorità deve avvalersi, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, per cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati. |
|
56 |
L’obbligo di notifica deve quindi consentire a tale autorità di esplorare, sulla base di tutte le informazioni che le sono trasmesse dal datore di lavoro, le possibilità di limitare, mediante misure adeguate alle circostanze che caratterizzano il mercato del lavoro e l’attività economica in cui si collocano tali licenziamenti collettivi, le conseguenze negative di detti licenziamenti (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, G GmbH,C-134/22, EU:C:2023:567, punto 35 e giurisprudenza citata). |
|
57 |
Detto articolo 4 garantisce quindi, al paragrafo 1, primo comma, un periodo minimo di cui tale autorità deve poter disporre per adottare le misure indicate al punto precedente (sentenza del 27 gennaio 2005, Junk,C-188/03, EU:C:2005:59, punto 51). |
|
58 |
Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non abbia notificato all’autorità pubblica competente il progetto di licenziamento collettivo conformemente agli obblighi a suo carico in forza della direttiva 98/59 e qualora tale autorità non disponga di tutte le informazioni utili che consentano di cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati, l’obiettivo principale di detta direttiva non può essere considerato raggiunto. |
|
59 |
Nel caso di specie, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, dal fascicolo di cui dispone la Corte sembra emergere che la notifica del progetto di licenziamento collettivo effettuata dal Dr. A, il 1o luglio 2020, come menzionata al punto 21 della presente sentenza, era erronea o incompleta, in quanto non conteneva tutte le informazioni utili di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, di detta direttiva. |
|
60 |
Al riguardo, il fatto che l’autorità pubblica competente si sia limitata a confermare la ricezione di tale notifica erronea o incompleta, senza tuttavia pronunciarsi sulla conformità di quest’ultima alle prescrizioni della medesima direttiva, non può evidentemente indurre a ritenere che detta notifica sia nondimeno conforme alle prescrizioni della stessa direttiva. |
|
61 |
È pur vero che tale autorità non è chiamata ad esaminare la situazione individuale di ciascuno dei lavoratori interessati dal progetto di licenziamento collettivo. Tuttavia, poiché l’azione di tale autorità mira a considerare globalmente i licenziamenti collettivi prospettati (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, G GmbH,C-134/22, EU:C:2023:567, punto 37), una notifica erronea o incompleta le impedirebbe di adempiere il suo compito consistente nel cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 98/59. |
|
62 |
Per quanto riguarda la seconda parte della prima questione, come risulta già dalle considerazioni esposte ai punti da 51 a 55 della presente sentenza, nessun datore di lavoro può essere dispensato dagli obblighi procedurali previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e dall’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva mediante la mera regolarizzazione di una notifica inizialmente erronea o incompleta, effettuata d’ufficio dall’autorità pubblica competente sulla base della normativa nazionale applicabile. |
|
63 |
Infatti, occorre constatare, da un lato, che una siffatta regolarizzazione può violare l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, primo e quarto comma, della stessa, da cui risulta che il termine di 30 giorni ivi previsto inizia a decorrere solo dopo la notifica, da parte del datore di lavoro, di un progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente conforme a tali disposizioni. |
|
64 |
Dall’altro lato, il tempo che l’autorità pubblica competente dovrebbe dedicare alle procedure necessarie per una siffatta regolarizzazione d’ufficio può impedire alla stessa autorità di avvalersi dell’intero termine di 30 giorni per cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva. |
|
65 |
Ne consegue che una normativa nazionale che dispensa ogni datore di lavoro dal suo obbligo, in forza della direttiva 98/59, di effettuare una regolare notifica di ogni progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente può nuocere all’effetto utile della stessa direttiva, anche se tale normativa consente peraltro a detta autorità di procedere alla ricerca di soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 2. |
|
66 |
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che l’obiettivo della notifica di un progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente non può essere considerato raggiunto, da un lato, qualora una notifica erronea o incompleta non venga contestata da tale autorità e quest’ultima si ritenga quindi sufficientemente informata per cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati entro il termine previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva e, dall’altro, qualora la normativa nazionale preveda che il datore di lavoro cooperi con detta autorità al fine di evitare o limitare le situazioni di disoccupazione e/o che l’autorità nazionale per il lavoro debba svolgere un’istruttoria d’ufficio nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. |
Sulla seconda questione
|
67 |
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 della direttiva 98/59 debba essere interpretato nel senso che l’obiettivo della notifica del progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente può essere considerato raggiunto qualora una notifica erronea o mancante di tale progetto possa essere rettificata, integrata o regolarizzata dopo che il lavoratore interessato è stato informato della risoluzione del suo contratto di lavoro. |
|
68 |
In proposito, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte è, in linea di principio, tenuta a pronunciarsi, qualora la questione sollevata riguardi l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la reale esistenza o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, che il problema è ipotetico o, ancora, che la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione [sentenza del 19 dicembre 2024, Credit Suisse Securities (Europe),C-601/23, EU:C:2024:1048, punto 25 e giurisprudenza citata]. |
|
69 |
Orbene, occorre constatare che, nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il Dr. A non ha tentato di rettificare, integrare o regolarizzare la notifica erronea del progetto di licenziamento collettivo effettuata il 1o luglio 2020. |
|
70 |
Di conseguenza, risulta in modo manifesto che l’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 98/59 richiesta dal giudice del rinvio è ipotetica e che, pertanto, il giudice del rinvio invita in realtà la Corte a esprimere un parere a carattere consultivo, in contrasto con il suo compito nell’ambito della cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat,C-156/23, EU:C:2024:892, punto 54 e giurisprudenza citata). |
|
71 |
Da ciò discende che la seconda questione è irricevibile. |
Sulla terza questione
|
72 |
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 della direttiva 98/59 debba essere interpretato nel senso che, in caso di notifica erronea o incompleta di un progetto di licenziamento collettivo, il fatto che il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva non inizi a decorrere costituisce una misura destinata a far rispettare, ai sensi di detto articolo 6, l’obbligo di notifica previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva. |
|
73 |
In via preliminare, occorre sottolineare che la questione del rapporto tra l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 6 della medesima direttiva si pone in particolare nel caso in cui la notifica di un progetto di licenziamento collettivo sia erronea o incompleta e giustifichi che il termine di 30 giorni previsto da tale prima disposizione non inizi a decorrere finché non sia stata effettuata una notifica conforme alla direttiva 98/59. |
|
74 |
Secondo l’articolo 6 di tale direttiva, gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori e/o i lavoratori dispongano di procedure amministrative e/o giurisdizionali per far rispettare gli obblighi previsti dalla stessa direttiva. |
|
75 |
Dal dettato di tale disposizione si desume che gli Stati membri sono tenuti ad istituire procedure che consentano di garantire l’osservanza degli obblighi previsti da detta direttiva. Per contro, atteso che quest’ultima non illustra ulteriormente tale obbligo, spetta agli Stati membri definire le modalità delle citate procedure (sentenza del 16 luglio 2009, Mono Car Styling,C-12/08, EU:C:2009:466, punto 34). |
|
76 |
Orbene, detto articolo 6 non specifica le misure che gli Stati membri devono prevedere in caso di violazione degli obblighi procedurali fissati da detta direttiva, ma lascia loro la libertà di scegliere le misure idonee a realizzare l’obiettivo perseguito dalla stessa direttiva, in relazione alle diverse situazioni che possono presentarsi, posto che tali misure devono garantire una tutela giurisdizionale effettiva ed efficace ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e avere un effetto dissuasivo reale (sentenza del 5 ottobre 2023, Brink’s Cash Solutions, C-496/22, EU:C:2023:741, punto 45 e giurisprudenza citata). |
|
77 |
Va però ricordato che, sebbene la direttiva 98/59 garantisca solo un’armonizzazione parziale delle norme a tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, la limitatezza di una simile armonizzazione non può tuttavia privare di effetto utile le disposizioni della direttiva di cui trattasi (sentenza del 16 luglio 2009, Mono Car Styling,C-12/08, EU:C:2009:466, punto 35 e giurisprudenza citata). |
|
78 |
Ne consegue che, sebbene sia compito degli Stati membri predisporre le procedure che consentono di garantire il rispetto degli obblighi imposti da detta direttiva, tale predisposizione non può però privare di effetto utile le disposizioni di quest’ultima (sentenza del 16 luglio 2009, Mono Car Styling, C-12/08, EU:C:2009:466, punto 36). |
|
79 |
Al riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, i licenziamenti collettivi il cui progetto è stato notificato all’autorità pubblica competente avranno effetto non prima di 30 giorni dalla notifica prevista all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva, ferme restando le disposizioni che disciplinano i diritti individuali in materia di termini di preavviso. Si deve pertanto ritenere che tale articolo 4, paragrafo 1, primo comma, si limiti a prevedere la mera conseguenza giuridica dell’inosservanza dell’obbligo incombente al datore di lavoro di effettuare una regolare notifica del progetto di licenziamento collettivo, per quanto riguarda i diritti dei lavoratori interessati e dei loro rappresentanti nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo. |
|
80 |
L’articolo 6 della direttiva 98/59 persegue tuttavia un obiettivo distinto. Esso mira a garantire il rispetto degli obblighi procedurali previsti da tale direttiva, in particolare quello, stabilito dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di quest’ultima, che impone al datore di lavoro di effettuare una regolare notifica per iscritto di ogni progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente. Tale articolo mira quindi a garantire l’effetto utile delle disposizioni di detta direttiva mediante l’adozione di misure nazionali effettive, efficaci e proporzionate. |
|
81 |
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’unica misura nazionale che il giudice del rinvio ritiene di poter applicare nella controversia in esame, in caso di inosservanza degli obblighi incombenti al datore di lavoro nell’ambito della procedura di notifica di un progetto di licenziamento collettivo, consisterebbe nel sospendere il termine di preavviso per una durata equivalente a quella prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva, con conseguente proroga del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati. |
|
82 |
Tuttavia, come risulta dai punti 79 e 80 della presente sentenza, il termine di 30 giorni previsto all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/59, e le misure nazionali adottate in applicazione dell’articolo 6 di quest’ultima, che mirano a far rispettare gli obblighi di tale direttiva, perseguono finalità distinte. |
|
83 |
Ne consegue che la sospensione del termine di preavviso per una durata allineata a tale termine di 30 giorni, nell’ipotesi di una notifica erronea o incompleta di un progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente, fino al momento in cui sia effettuata una notifica conforme a detta direttiva, da un lato, non può sostituirsi alla mera conseguenza giuridica dell’inosservanza dell’obbligo incombente al datore di lavoro di effettuare una regolare notifica del progetto di licenziamento collettivo, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e, dall’altro, non può dispensare gli Stati membri dall’adottare, inoltre, una misura effettiva, efficace e proporzionata tale da indurre il datore di lavoro a rispettare l’obbligo di notifica previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva, garantendo così l’effetto utile delle disposizioni di quest’ultima, come, in particolare, il risarcimento dei lavoratori interessati. |
|
84 |
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6 della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che, in caso di notifica erronea o incompleta di un progetto di licenziamento collettivo, il fatto che il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva non inizi a decorrere non costituisce una misura destinata a far rispettare, ai sensi di detto articolo 6, l’obbligo di notifica previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva. |
Sulle spese
|
85 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
|
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Navire ·
- Trafic maritime ·
- Royaume-uni ·
- Redevance ·
- Service ·
- Région flamande ·
- Transport maritime ·
- Belgique ·
- Accord
- Bacau ·
- Iasi ·
- Capitale ·
- Air ·
- Neamt ·
- Dalle ·
- Pari ·
- Norme ·
- Parère ·
- Firme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Version ·
- Règlement ·
- Régime d'aide ·
- Langue ·
- Sécurité juridique ·
- Marché intérieur ·
- Linguistique ·
- Interprétation ·
- Bacau ·
- Commission
- Travailleur ·
- Accord-cadre ·
- Durée ·
- Administration publique ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Abus ·
- Jurisprudence ·
- Clause ·
- Juridiction
- Accord-cadre ·
- Durée ·
- Travailleur ·
- Utilisation ·
- Contrats ·
- Politique sociale ·
- Directive du conseil ·
- Abus ·
- Clause ·
- Politique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Prestation ·
- Hébergement ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Accessoire ·
- Neutralité ·
- Hôtel ·
- Parking ·
- Wifi
- Tva ·
- Hébergement ·
- Réglementation nationale ·
- Directive ·
- Hôtel ·
- Durée ·
- Etats membres ·
- Neutralité ·
- Prestation de services ·
- Location
- Marque ·
- Savoir-faire ·
- Tromperie ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Public ·
- Gage ·
- Article de maroquinerie ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dalle ·
- Norme ·
- Parère ·
- Firme ·
- Fonte ·
- Dire ·
- Conforme
- Libre circulation des marchandises ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Union douanière ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Importation ·
- Pays tiers ·
- Particulier ·
- Tva ·
- Exonérations ·
- Franchise ·
- Pologne ·
- Tiers
- Navigation aérienne ·
- Espace aérien ·
- Circulation aérienne ·
- Service ·
- Ciel unique européen ·
- Règlement ·
- Fourniture ·
- Prestataire ·
- République d’autriche ·
- Autriche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.