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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 nov. 2025, T-412/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-412/22 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 19 novembre 2025.#Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre Commission européenne.#Produits phytopharmaceutiques – Substance active dimoxystrobine – Demande de renouvellement d’une substance active – Prolongation de la période d’approbation – Durée de la prolongation – Demande de réexamen interne – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Décision de rejet de la demande – Article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.#Affaire T-412/22. | |
| Date de dépôt : | 4 juillet 2022 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0412 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1034 |
Texte intégral
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
19 novembre 2025 ( *1 )
«Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva dimossistrobina – Domanda di rinnovo di una sostanza attiva – Proroga del periodo di approvazione – Durata della proroga – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Decisione di rigetto della richiesta – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009»
Nella causa T-412/22,
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da A. Bailleux, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da A. Becker, G. Gattinara e M. ter Haar, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Parlamento europeo, rappresentato da M. Menegatti e W. Kuzmienko, in qualità di agenti,
da
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Nowak-Salles, A. Maceroni e P. Pecheux, in qualità di agenti,
e da
CropLife Europe, con sede in Bruxelles, rappresentata da D. Waelbroeck e I. Antypas, avvocati,
intervenienti
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),
composto, in sede di deliberazione, da R. da Silva Passos, presidente, N. Półtorak, I. Reine, T. Pynnä (relatrice) e H. Cassagnabère, giudici,
cancelliere: P. Cullen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento, in particolare:
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l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 settembre 2022; |
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le osservazioni della ricorrente sull’eccezione di irricevibilità depositate presso la cancelleria del Tribunale il 18 novembre 2022; |
in seguito all’udienza del 13 febbraio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), ricorrente, chiede l’annullamento della decisione Ares(2022) 3275139 della Commissione, del 27 aprile 2022, che respinge la richiesta di riesame interno da essa presentata in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (GU 2021, L 421, pag. 25) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella misura in cui quest’ultimo proroga il periodo di approvazione della dimossistrobina. |
Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso
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2 |
La ricorrente è un’associazione senza scopo di lucro con sede a Bruxelles (Belgio) avente lo scopo, in particolare, di promuovere le attività volte a ridurre ed eliminare i pesticidi. |
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3 |
La dimossistrobina appartiene al gruppo chimico degli strobilurinici, che comprende vari pesticidi ad azione simile, utilizzati come fungicidi in agricoltura. |
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4 |
La dimossistrobina è stata approvata per la prima volta dalla direttiva 2006/75/CE della Commissione, dell’11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina (GU 2006, L 248, pag. 3). Conformemente all’allegato di tale direttiva, l’approvazione è entrata in vigore il 1o ottobre 2006 e doveva scadere il 30 settembre 2016. |
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5 |
Nel 2009 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1). La dimossistrobina era considerata approvata a norma dell’articolo 78, paragrafo 3, di tale regolamento. |
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6 |
Il 24 luglio 2013 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione della dimossistrobina. |
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7 |
Il 12 novembre 2013 il periodo di approvazione della dimossistrobina è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide (GU 2013, L 302, pag. 34), fino al 31 gennaio 2018, in applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. Il considerando 2 di detto regolamento spiega che «è necessario concedere ai richiedenti il tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo», che, «[d]i conseguenza, è probabile che l’approvazione delle suddette sostanze attive scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al rinnovo» e che «[è] quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione». |
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8 |
Nel 2015, la dimossistrobina è stata inserita nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU 2015, L 67, pag. 18). I considerando 5 e 6 di tale regolamento spiegano che la dose acuta di riferimento (DAR) di tale sostanza, che è persistente e tossica, è notevolmente inferiore a quella della maggior parte delle sostanze attive approvate nell’ambito del suo gruppo. Il considerando 9 del medesimo regolamento aggiunge che si deve ritenere che la dimossistrobina abbia proprietà d’interferente endocrino che possono causare effetti avversi negli esseri umani. |
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9 |
Nell’agosto 2017 lo Stato membro relatore (l’Ungheria) e lo Stato membro correlatore (l’Irlanda) hanno presentato una relazione di valutazione del rinnovo. Tale relazione individua dei punti in cui non è stato possibile ultimare la valutazione dei rischi e dei settori critici di preoccupazione. |
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10 |
Il 19 gennaio 2018 l’approvazione della dimossistrobina è stata prorogata una seconda volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (GU 2018, L 16, pag. 8), fino al 31 gennaio 2019. Il considerando 7 di tale regolamento spiega che «[d]ato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo» e che «[è] pertanto necessario prorogarne i periodi di approvazione». |
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11 |
Il 20 novembre 2018 l’approvazione della dimossistrobina è stata prorogata una terza volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron (GU 2018, L 294, pag. 15), fino al 31 gennaio 2020. Il considerando 6 di tale regolamento riprende la motivazione del considerando 7 del regolamento di esecuzione 2018/84. |
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12 |
Il 29 novembre 2019 l’approvazione della dimossistrobina è stata prorogata una quarta volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (GU 2019, L 317, pag. 102), fino al 31 gennaio 2021. Il considerando 5 di tale regolamento riprende la motivazione del considerando 7 del regolamento di esecuzione 2018/84. |
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13 |
Il 22 gennaio 2021 l’approvazione della dimossistrobina è stata prorogata una quinta volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (GU 2021, L 23, pag. 13), fino al 31 gennaio 2022. Il considerando 4 di tale regolamento riprende la motivazione del considerando 7 del regolamento di esecuzione 2018/84. |
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14 |
Il 25 novembre 2021 l’approvazione della dimossistrobina è stata prorogata una sesta volta dal regolamento di esecuzione 2021/2068 fino al 31 gennaio 2023. Il considerando 4 di tale regolamento riprende la motivazione del considerando 7 del regolamento di esecuzione 2018/84. |
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15 |
In data 14 gennaio 2022 la ricorrente ha presentato una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2021/2068, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13). |
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16 |
Con lettera del 27 aprile 2022 la Commissione europea ha respinto la richiesta di riesame interno della ricorrente. |
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17 |
Dopo la proposizione del presente ricorso, la Commissione ha prorogato una settima volta l’approvazione della dimossistrobina con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/115, del 16 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva dimossistrobina (GU 2023, L 15, pag. 13), fino al 31 gennaio 2024. |
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18 |
Il 10 luglio 2023, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1436 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, e la modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione (GU 2023, L 176, pag. 10), la Commissione ha deciso di non rinnovare l’approvazione della dimossistrobina. |
Conclusioni delle parti
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19 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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20 |
La Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e dalla CropLife Europe, chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
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21 |
La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso, il primo vertente su un’interpretazione errata dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 nella decisione impugnata, e il secondo, dedotto in subordine, vertente su un’eccezione di illegittimità di detto articolo. |
Sulla persistenza dell’interesse ad agire
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22 |
Il Consiglio ricorda che, a seguito del mancato rinnovo dell’approvazione della dimossistrobina da parte del regolamento di esecuzione 2023/1436, il periodo di proroga dell’approvazione di tale sostanza attiva è giunto a termine. Di conseguenza, il ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto e la ricorrente non avrebbe più interesse ad agire. Pertanto, il Tribunale dovrebbe applicare l’articolo 131, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura. |
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23 |
Il Tribunale ricorda che l’interesse ad agire di un ricorrente deve essere concreto ed attuale. Detto interesse deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punti 56 e 57 e giurisprudenza citata). |
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24 |
Nel caso di specie, come sostiene il Consiglio, dal regolamento di esecuzione 2023/1436 risulta che è stata adottata una decisione di mancato rinnovo dell’approvazione della dimossistrobina. |
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25 |
Tuttavia, in primo luogo, la decisione impugnata non è stata ritirata dalla Commissione, sicché l’oggetto della controversia è rimasto in essere (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C-57/16 P, EU:C:2018:660, punto 45 e giurisprudenza citata). |
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26 |
In secondo luogo, dalla giurisprudenza risulta che la parte ricorrente mantiene un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione europea per consentire di evitare che l’illegittimità da cui quest’ultimo è a suo avviso inficiato si riproduca in futuro. Un simile interesse ad agire deriva dall’articolo 266, primo comma, TFUE, in forza del quale l’istituzione da cui promana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tuttavia, tale interesse ad agire può sussistere solo se l’illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze della causa che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente (sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C-362/05 P, EU:C:2007:322, punti da 50 a 52, e del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione, T-12/17, EU:T:2018:616, punto 28). |
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27 |
Ciò si verifica nella presente causa, dal momento che l’illegittimità fatta valere dalla ricorrente si basa, in particolare, su un’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 che la Commissione potrebbe reiterare in occasione di una richiesta di riesame interno della proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva diversa dalla dimossistrobina. |
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28 |
Ne consegue che, nonostante l’adozione del regolamento di esecuzione 2023/1436, la ricorrente conserva un interesse ad agire nel caso di specie. |
Sul primo motivo, vertente su un’interpretazione errata dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009
Sulla ricevibilità del primo motivo
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29 |
La Commissione ha presentato, con atto separato, un’eccezione di irricevibilità, sul fondamento dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, con la quale sostiene che i due motivi della ricorrente sono irricevibili. |
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30 |
In primo luogo, la Commissione ritiene che, con il suo primo motivo, la ricorrente non contesti la valutazione contenuta nella risposta alla sua richiesta di riesame interno, ma diriga i suoi argomenti contro la proroga del periodo di approvazione della dimossistrobina da parte del regolamento di esecuzione 2021/2068 che era l’oggetto della richiesta di riesame interno. Orbene, dal combinato disposto degli articoli 10 e 12 del regolamento n. 1367/2006 e della giurisprudenza risulterebbe che, quando un ricorrente propone un ricorso di annullamento avverso la risposta a una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento, esso può contestare esclusivamente la legittimità di detta risposta. |
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31 |
In secondo luogo, e in subordine, la Commissione asserisce che, supponendo che il primo motivo sia ricevibile, gli argomenti che contestano la legittimità della sua interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 devono essere respinti in quanto irricevibili per mancanza di concordanza tra il ricorso e la richiesta di riesame interno, nella misura in cui non sono stati dedotti in quest’ultima. |
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32 |
Il Tribunale ricorda, in primo luogo, che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 prevede che «[u]na qualsiasi organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 ha il diritto di presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato l’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l’atto o l’omissione configuri una violazione del diritto ambientale». L’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone che «[l]’organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia». |
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33 |
La richiesta di riesame interno di un atto amministrativo è diretta quindi a far accertare l’asserita illegittimità o l’infondatezza dell’atto considerato. Il richiedente può in seguito adire il giudice dell’Unione proponendo un ricorso per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere avverso la decisione che rigetta in quanto infondata la richiesta di riesame interno (sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C-82/17 P, EU:C:2019:719, punto 38). Ne consegue che, nell’ambito di detto ricorso, il ricorrente non è legittimato a sollevare argomenti che contestino in modo diretto la legittimità o la fondatezza dell’atto oggetto della richiesta di riesame interno (v. sentenza del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione, T-12/17, EU:T:2018:616, punto 35 e giurisprudenza citata). Infatti, il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati non prevede la possibilità, per il Tribunale, di annullare una decisione che non è oggetto di un ricorso di annullamento diretto in base all’articolo 263 TFUE (sentenza del 4 aprile 2019, ClientEarth/Commissione, T-108/17, EU:T:2019:215, punto 28). |
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34 |
Nel caso di specie, risulta anzitutto chiaramente dall’atto di ricorso che l’oggetto del ricorso di annullamento è la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la dimossistrobina. |
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35 |
Inoltre, dal titolo del primo motivo e dalle due parti che lo compongono risulta direttamente che la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è fondata su una lettura errata dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. |
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36 |
Infine, dalla lettura complessiva del primo motivo, e in particolare del punto introduttivo della parte dell’atto di ricorso dedicata a detto motivo, emerge chiaramente che, con il suo argomento, la ricorrente si riferisce all’interpretazione, da parte della Commissione, dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 effettuata nella decisione impugnata. Il fatto che, a causa dell’oggetto stesso della procedura di riesame interno e della logica degli articoli 10 e 12 del regolamento n. 1367/2006, possa sussistere una certa sovrapposizione tra gli argomenti presentati nell’ambito della richiesta di riesame interno e quelli dedotti a sostegno di un ricorso di annullamento contro la decisione che respinge detta richiesta in quanto infondata non è atto a modificare tale conclusione. |
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37 |
Pertanto, l’argomento della Commissione secondo il quale il primo motivo è irricevibile, in quanto non ha ad oggetto la decisione impugnata, dev’essere respinto. |
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38 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’assenza di concordanza tra la richiesta di riesame e l’atto di ricorso, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento di una decisione che respinge una richiesta di riesame interno non può essere fondato su motivi nuovi o elementi di prova che non comparivano nella richiesta di riesame, salvo privare il requisito relativo alla motivazione di una siffatta richiesta, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, del suo effetto utile e modificare l’oggetto del procedimento avviato con tale richiesta (sentenze del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C-82/17 P, EU:C:2019:719, punto 39, e del 17 aprile 2024, Föreningen Svenskt Landskapsskydd/Commissione, T-346/22, non pubblicata, EU:T:2024:246, punto 70). |
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39 |
Inoltre, i motivi e gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione recante rigetto di una richiesta di riesame interno possono essere considerati ricevibili solo nella misura in cui siano già stati presentati dal ricorrente nella richiesta di riesame interno, in modo che la Commissione abbia potuto rispondervi (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, TestBioTech e a./Commissione, T-177/13, non pubblicata, EU:T:2016:736, punti 68 e 69). Tuttavia, non si può esigere che un ricorrente che propone un ricorso dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1367/2006 si limiti a riprodurre testualmente gli argomenti da esso dedotti nella sua richiesta di riesame interno. |
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40 |
Nel caso di specie, dalla sua richiesta di riesame interno risulta chiaramente che la ricorrente rimetteva in discussione, in particolare, l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 effettuata dalla Commissione quando quest’ultima ha adottato il regolamento di esecuzione 2021/2068. In particolare, essa ha sollevato argomenti vertenti sul principio di precauzione, sul carattere automatico delle proroghe e dei termini di valutazione previsti dal regolamento n. 1107/2009 e ha richiamato gli articoli 4, 5, 7, 9, 14 e 15 di tale regolamento. Pertanto, si deve ritenere che un siffatto argomento coincida con il primo motivo del presente ricorso di annullamento. |
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41 |
Pertanto, occorre respingere l’argomento della Commissione relativo all’assenza di concordanza tra la richiesta di riesame interno e l’atto di ricorso. |
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42 |
Ne consegue che il primo motivo è ricevibile. |
Nel merito
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43 |
Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente ricorda che il regolamento n. 1107/2009 si basa sull’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di protezione della salute umana e si fonda sul principio di precauzione e di protezione dell’ambiente. |
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44 |
In particolare, nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il regolamento n. 1107/2009 è stato adottato principalmente allo scopo di accelerare la valutazione delle sostanze attive. Per ogni fase del processo di rinnovo verrebbero fissate scadenze rigorose, il che consentirebbe di concludere il processo preparatorio in due anni e mezzo, dando alla Commissione e agli Stati membri più di sei mesi per decidere di rinnovare o meno un’approvazione. |
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45 |
In tale contesto, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 potrebbe essere inteso solo nel senso che prevede una proroga limitata di alcuni mesi, o al massimo di un anno, e non può essere interpretato nel senso che consente proroghe successive che, considerate congiuntamente, equivarrebbero a una proroga di oltre sei anni, ossia più del doppio del tempo previsto per lo svolgimento del processo di rinnovo, senza alcuna giustificazione o spiegazione da parte della Commissione. Il fatto che il mancato rispetto dei termini non sia accompagnato da alcuna sanzione esporrebbe il sistema ad abusi strategici. |
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46 |
In via preliminare, il Tribunale ricorda che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE prevede che la politica in materia ambientale è fondata, in particolare, sul principio di precauzione, principio destinato ad applicarsi anche nel contesto di altre politiche dell’Unione, segnatamente la politica di protezione della salute pubblica, nonché quando le istituzioni dell’Unione adottano, nell’ambito della politica agricola comune o della politica del mercato interno, misure di protezione della salute umana (v. sentenza del 1o ottobre 2019, Blaise e a., C-616/17, EU:C:2019:800, punto 41 e giurisprudenza citata). |
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47 |
Incombe quindi al legislatore dell’Unione, allorché adotta norme che disciplinano l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, come quelle stabilite dal regolamento n. 1107/2009, conformarsi al principio di precauzione, al fine segnatamente di garantire, ai sensi dell’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’articolo 9 e dell’articolo 168, paragrafo 1, TFUE, un livello elevato di protezione della salute umana (v. sentenza del 1o ottobre 2019, Blaise e a., C-616/17, EU:C:2019:800, punto 42 e giurisprudenza citata). |
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48 |
Il principio di precauzione implica che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi (v. sentenza del 1o ottobre 2019, Blaise e a., C-616/17, EU:C:2019:800, punto 43 e giurisprudenza citata). |
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49 |
Il principio di precauzione, un principio generale del diritto dell’Unione, impone alle autorità interessate di adottare, nell’ambito preciso dell’esercizio delle competenze loro conferite dalla normativa pertinente, misure appropriate al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi rispetto agli interessi economici [v. sentenze del 21 ottobre 2003, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, T-392/02, EU:T:2003:277, punto 121 e giurisprudenza citata, e del 12 aprile 2013, Du Pont de Nemours (Francia) e a./Commissione, T-31/07, non pubblicata, EU:T:2013:167, punto 134 e giurisprudenza citata]. Il principio di precauzione si trova alla base di tutte le disposizioni del regolamento n. 1107/2009. |
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50 |
Il considerando 8 del regolamento n. 1107/2009 precisa che il principio di precauzione dovrebbe essere applicato e detto regolamento dovrebbe assicurare che l’industria dimostri che le sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul mercato non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull’ambiente. A tale proposito, occorre rilevare che le procedure di autorizzazione e di approvazione preventiva istituite da tale regolamento per i prodotti fitosanitari e le loro sostanze attive costituiscono una delle espressioni del principio di precauzione (v. sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione, T-719/17, EU:T:2021:143, punti 60 e 61 e giurisprudenza citata). |
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51 |
Ne consegue che, nell’esercizio delle sue competenze nell’ambito del regolamento n. 1107/2009, la Commissione deve tenere conto del principio di precauzione. Per quanto riguarda più precisamente le sostanze attive, dalla giurisprudenza risulta che la Commissione può adottare misure che limitino l’uso di una sostanza facendo così prevalere l’interesse della sicurezza dei consumatori, senza attendere l’esito della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Arysta LifeScience Netherlands/Commissione, T-476/17, EU:T:2019:618, punto 97). |
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52 |
Per quanto attiene all’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi di una disposizione di diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione (v. sentenze del 2 settembre 2021, CRCAM, C-337/20, EU:C:2021:671, punto 31 e giurisprudenza citata, e del 25 gennaio 2017, Rusal Armenal/Consiglio, T-512/09 RENV, EU:T:2017:26, punto 56 e giurisprudenza citata). |
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53 |
In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 risulta che «[q]ualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 79, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo sufficiente all’esame della domanda». L’articolo 17, terzo comma, del medesimo regolamento prevede gli elementi da prendere in considerazione quando è fissato il periodo di proroga, ossia «a) il tempo necessario per fornire le informazioni richieste; b) il tempo necessario per completare la procedura; c) se del caso, la necessità di assicurare la redazione di un programma di lavoro coerente, come previsto dall’articolo 18». |
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54 |
Pertanto, da tale disposizione risulta che se, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta «una decisione (…) che rinvia la scadenza del periodo di approvazione», e questo «per un periodo sufficiente all’esame della domanda». Sebbene non si possa escludere, in base alla formulazione di tale disposizione, che, alla fine di tale periodo, sia adottata una nuova decisione di proroga, tale proroga, che interviene solo per consentire di completare la procedura di rinnovo, può essere soltanto di carattere provvisorio, come spiega il Consiglio nella sua memoria di intervento. |
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55 |
La durata del periodo di proroga deve pertanto essere adeguata alle circostanze concrete del caso di specie e non può, di conseguenza, formare oggetto di un’applicazione automatica, o addirittura sistematica. |
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56 |
Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 ha l’effetto di consentire la proroga della procedura di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a causa di circostanze intervenute nel corso della procedura stessa e ignote in precedenza (sentenza del 19 settembre 2019, Arysta LifeScience Netherlands/Commissione, T-476/17, EU:T:2019:618, punto 104). |
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57 |
In secondo luogo, occorre tenere conto del contesto nel quale si inserisce la norma enunciata all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009. |
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58 |
Tale norma fa parte della sezione del regolamento n. 1107/2009 che riguarda l’approvazione delle sostanze attive. |
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59 |
Sotto un primo profilo, un’approvazione può essere concessa solo per un periodo non superiore a dieci anni (articolo 5 del regolamento n. 1107/2009), limitazione che riprende quella prevista dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1), che era in vigore al momento dell’approvazione della dimossistrobina. Come spiegato al considerando 15 del regolamento n. 1107/2009, per motivi di sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive è limitato nel tempo e deve essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all’impiego di queste sostanze. Il rinnovo è per un periodo non superiore a quindici anni (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009). |
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60 |
Ne consegue che il legislatore ha avuto cura di prevedere periodi di approvazione e di rinnovo limitati, al fine di evitare il mantenimento sul mercato di sostanze attive che potrebbero presentare rischi inaccettabili ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009. La realizzazione di tale obiettivo, alla luce del principio di precauzione, richiede che il riesame delle sostanze abbia luogo periodicamente, come sottolinea giustamente la Commissione quando spiega l’approccio periodico del regolamento n. 1107/2009. |
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61 |
Sotto un secondo profilo, la domanda di rinnovo è presentata non più tardi di tre anni prima della scadenza dell’approvazione (articolo 15 del regolamento n. 1107/2009). Si ritiene quindi che tale termine sia sufficiente, in linea di principio, per portare a termine tale procedura e adottare una decisione sul rinnovo dell’approvazione, garantendo al contempo l’efficacia dell’approccio periodico ricordato al precedente punto 60. |
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62 |
A tal fine, l’articolo 19 del regolamento n. 1107/2009 ha conferito alla Commissione la competenza ad adottare, mediante un regolamento di esecuzione, le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo. |
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63 |
È stato così adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento n. 1107/2009 (GU 2012, L 252, pag. 26), che prevede, in particolare, scadenze per le varie fasi della procedura di rinnovo al fine di assicurarne il corretto espletamento (considerando 3). Tale regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle norme già previste nel regolamento n. 1107/2009, garantendo nel contempo condizioni uniformi di applicazione nell’Unione. |
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64 |
In particolare, gli articoli da 1 a 8 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 prevedono le norme relative all’ammissibilità della domanda presentata da un produttore della sostanza attiva ad uno Stato membro e prevedono alcuni termini per questa prima fase della procedura. Conformemente all’articolo 3 di tale regolamento, detta domanda è anzitutto verificata dalla Stato membro relatore, che si accerta che sia stata presentata entro il termine previsto all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento e che contenga tutti gli elementi previsti all’articolo 2 dello stesso. Più in particolare, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la domanda di rinnovo deve contenere i nuovi dati che il richiedente intende presentare e che sono necessari in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1107/2009. Inoltre, conformemente all’articolo 6 del medesimo regolamento, dopo aver ricevuto la risposta affermativa dello Stato membro relatore in merito a tale verifica, il richiedente trasmette i fascicoli supplementari allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Infine, conformemente all’articolo 8 di tale regolamento, se i fascicoli supplementari sono stati presentati nel termine e contengono tutti gli elementi previsti, lo Stato membro relatore informa il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’EFSA della data di ricevimento dei fascicoli supplementari e dell’ammissibilità della domanda. |
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65 |
Parimenti, gli articoli da 11 a 14 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 definiscono la procedura di valutazione della domanda di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva e prevedono termini precisi entro i quali i diversi attori coinvolti nella procedura devono preparare e comunicare la loro relazione o le loro conclusioni. Anzitutto, lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, elabora e trasmette alla Commissione, con copia all’EFSA, un rapporto in cui valuta l’idoneità della sostanza attiva a soddisfare i criteri per l’approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009 (articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Dopo aver ricevuto il progetto di rapporto valutativo che le ha trasmesso lo Stato membro relatore, l’EFSA lo inoltra al richiedente e agli altri Stati membri (articolo 12 del regolamento di esecuzione n. 844/2012). A decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni scritte, l’EFSA, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche più recenti e in base ai documenti d’orientamento disponibili al momento della presentazione dei fascicoli supplementari, adotta conclusioni sull’idoneità della sostanza attiva a soddisfare i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009. Se del caso, l’EFSA organizza una consultazione di esperti, compresi gli esperti dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore. Essa comunica le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le mette a disposizione del pubblico (articolo 13 del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Infine, dopo aver ricevuto le conclusioni dell’EFSA e tenendo conto del progetto di rapporto valutativo redatto dallo Stato membro relatore, delle osservazioni del richiedente e degli altri Stati membri e delle conclusioni adottate dall’EFSA, la Commissione presenta al comitato permanente una relazione chiamata «sul rinnovo» e un progetto di regolamento. Al richiedente è data la possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo (articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Sulla base della relazione sul rinnovo e tenuto conto delle osservazioni presentate dal richiedente, la Commissione adotta un regolamento a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012). |
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66 |
Solo l’ultima fase della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012, che riguarda l’adozione del regolamento sul rinnovo dell’approvazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, non è accompagnata da un termine. |
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67 |
Ne consegue che la procedura di rinnovo è fondata sull’esecuzione di un calendario preciso (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Arysta LifeScience Netherlands/Commissione, T-476/17, EU:T:2019:618, punto 103). L’imposizione di tali termini e la necessità che siano rispettati sono peraltro coerenti con il requisito secondo cui occorre che l’intera procedura non duri più di tre anni, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012 (sentenza del 9 dicembre 2021, Agrochem-Maks/Commissione, C-374/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:990, punto 82). |
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68 |
Il rispetto di tali termini e del requisito di celerità del procedimento è ancora più importante in quanto un regolamento di esecuzione adottato sul fondamento dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, che proroga l’approvazione della sostanza attiva di cui trattasi per un certo periodo, ha le stesse conseguenze di un regolamento di esecuzione recante approvazione iniziale di una siffatta sostanza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento o di un regolamento recante rinnovo dell’approvazione ai sensi dell’articolo 20 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione, T-12/17, EU:T:2018:616, punti 57 e 58). |
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69 |
Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 preveda un meccanismo che dev’essere applicato in via eccezionale, quando le condizioni previste da quest’ultimo sono soddisfatte. Un’applicazione sistematica di tale meccanismo nelle procedure di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva non è quindi compatibile con le disposizioni del regolamento n. 1107/2009 e, più in generale, con lo spirito di tale regolamento. |
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70 |
Al contrario, la Commissione deve, ogni volta che proroga un periodo di approvazione, effettuare una valutazione del caso di specie e prendere in considerazione gli elementi pertinenti al fine di definire il «periodo sufficiente» necessario per portare a termine la valutazione in corso. |
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71 |
Peraltro, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 lascia un potere discrezionale alla Commissione al fine di determinare a cosa corrisponda un «periodo sufficiente». Tale potere discrezionale non è assoluto, ma è circoscritto dal terzo comma di detto articolo, che prevede gli elementi da prendere in considerazione quando è fissato il periodo di proroga. |
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72 |
Pertanto, l’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 non può essere interpretato e applicato isolatamente, bensì in combinato disposto con le disposizioni del terzo comma che lo completa. Tale rapporto tra il primo e il terzo comma di detto articolo emerge, in particolare, dal testo originale della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006) 388 definitivo. della Commissione, del 12 luglio 2006, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, nel quale il primo e il secondo comma dell’attuale articolo 17 del regolamento n. 1107/009 facevano parte del medesimo comma, che era direttamente seguito dal comma relativo alla durata della proroga. Ciò dimostra l’intenzione del legislatore di vedere gli elementi da prendere in considerazione per fissare la durata della proroga applicati nelle situazioni contemplate oggi dai primi due commi dell’articolo 17 di tale regolamento. Inoltre, come correttamente sostenuto dal Consiglio, la durata del periodo di proroga è fissata prendendo in considerazione gli elementi della fattispecie caso per caso. |
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73 |
Sotto un terzo profilo, come ricordato ai precedenti punti da 46 a 51, il principio di precauzione è alla base di tutte le disposizioni del regolamento n. 1107/2009. |
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74 |
In tale contesto, l’espressione «periodo sufficiente» dev’essere intesa nel senso che richiede la definizione di un periodo che non sia né inferiore né superiore a quanto necessario per completare la procedura di rinnovo per ciascun caso di specie. |
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75 |
In terzo luogo, occorre tenere conto degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1107/2009. |
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76 |
Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3, il regolamento n. 1107/2009 intende assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola La Commissione sostiene quindi correttamente che l’obiettivo del regolamento n. 1107/2009 è molteplice. Tuttavia, come risulta dal considerando 24 del regolamento n. 1107/2009, nel rilasciare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari, è opportuno dare priorità all’obiettivo di proteggere la salute umana e animale e l’ambiente rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale. |
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77 |
Imponendo il mantenimento di un livello elevato di tutela dell’ambiente, il regolamento n. 1107/2009 applica l’articolo 11 TFUE, il quale prevede che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, e l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, che concretizza tale obbligo. Quest’ultimo dispone effettivamente che la Commissione, nelle sue proposte in materia, segnatamente, di protezione dell’ambiente, presentate a titolo del ravvicinamento delle legislazioni che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici, e che anche il Parlamento e il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, cercano di conseguire tale obiettivo. Tale protezione ha un’importanza preponderante rispetto alle considerazioni di ordine economico, di modo che essa è tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori (v. sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione, T-719/17, EU:T:2021:143, punto 59 e giurisprudenza citata). |
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78 |
Ne consegue che, tra i diversi obiettivi del regolamento n. 1107/2009, la Commissione deve attribuire un’importanza del tutto particolare a quello di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente quando gestisce una procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, a fortiori qualora tale procedura ecceda l’ambito temporale previsto per il suo svolgimento e conceda una proroga del periodo di approvazione ai sensi dell’articolo 17 di detto regolamento. |
|
79 |
Dall’insieme delle considerazioni che precedono si possono trarre i seguenti principi. Sotto un primo profilo, la proroga del periodo di approvazione ha carattere provvisorio ed eccezionale ed è consentita a causa di circostanze intervenute nel corso della procedura stessa e ignote in precedenza. Essa deve essere adottata alla luce delle circostanze concrete del caso di specie e non può, di conseguenza, formare oggetto di un’applicazione automatica, o addirittura sistematica. Sotto un secondo profilo, la durata della proroga dev’essere sufficiente a consentire l’esame della domanda di rinnovo. Nel fissare tale durata, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi previsti dall’articolo 17, terzo comma, del regolamento n. 1107/2009 ed effettuare una valutazione caso per caso. Sotto un terzo profilo, tale periodo non deve essere né inferiore né superiore a quanto necessario per completare la procedura di rinnovo. |
|
80 |
Sotto un quarto profilo, più in generale, quando intende applicare l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, la Commissione deve tenere conto della durata complessiva della procedura di rinnovo, al fine di assicurarsi che quest’ultima resti entro limiti ragionevoli alla luce del principio di celerità del procedimento ricordato al precedente punto 68. In particolare, tenuto conto della durata limitata di un’approvazione e dell’approccio periodico scelto dal legislatore, che si basa su una nuova valutazione dei rischi delle sostanze attive ad intervalli regolari, non si può ammettere che la proroga dell’approvazione, che riveste carattere provvisorio ed eccezionale, consenta il mantenimento sul mercato di una sostanza attiva per un periodo che eccede notevolmente quello dell’approvazione iniziale, salvo privare il sistema del rinnovo istituito da tale regolamento di qualsiasi effetto utile. |
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81 |
Così interpretato, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 esprime una ponderazione dei diversi interessi in gioco compatibile con gli obiettivi di detto regolamento e con il principio di precauzione. Da un lato, sono presi in considerazione gli interessi che depongono a favore del fatto che una sostanza approvata conformemente alle norme dell’Unione non viene vietata in modo imprevedibile a causa di ritardi nel calendario della procedura di rinnovo che sono indipendenti dalla volontà del richiedente. |
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82 |
Dall’altro lato, la proroga concessa è solo provvisoria, può essere interrotta da una decisione di mancato rinnovo o essere accompagnata da limitazioni nell’uso delle sostanze e, soprattutto, non deve eccedere quanto è necessario, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso di specie. |
|
83 |
Nel caso di specie, secondo la decisione impugnata, la Commissione ritiene che l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 la obblighi a discostarsi dai termini generali previsti per l’approvazione delle sostanze qualora le condizioni previste a tale articolo siano soddisfatte. La Commissione spiega che le estensioni dell’approvazione della dimossistrobina concesse da regolamenti di esecuzione successivi erano limitate a un anno, in quanto essa ha optato per proroghe di durata limitata che potevano essere rinnovate se necessario, piuttosto che per una sola proroga per un periodo più lungo. È altresì indicato, come esposto in un considerando standard contenuto nel regolamento di esecuzione 2021/2068, che il periodo di proroga sarebbe annullato se un regolamento sul mancato rinnovo fosse adottato durante il periodo di proroga. |
|
84 |
Pertanto, nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che i criteri previsti dall’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 fossero soddisfatti, senza tuttavia esaminare i diversi elementi del caso di specie al fine di assicurarsi di stare applicando una proroga di durata sufficiente per consentire l’esame della domanda di rinnovo dell’approvazione della dimossistrobina. |
|
85 |
Inoltre, le spiegazioni della Commissione quanto al fatto che essa ha optato per estensioni di durata limitata che potevano essere prorogate nuovamente se necessario, piuttosto che per una sola proroga per un periodo più lungo, non sono conformi ai principi esposti ai precedenti punti 79 e 80. Da tali principi discende infatti che il periodo di proroga dev’essere calcolato in concreto e in funzione delle fasi della procedura che restano da espletare e che esso non può essere né inferiore né superiore a quanto necessario per completare la procedura di rinnovo. |
|
86 |
Inoltre, il regolamento di esecuzione 2021/2068 proroga, per la sesta volta consecutiva, il periodo di approvazione della dimossistrobina. In conseguenza di tale proroga, la durata dell’approvazione di tale sostanza attiva, che era inizialmente di dieci anni in conformità all’articolo 5 del regolamento n. 1107/2009, è stata portata a più di sedici anni e tre mesi. Tale durata della proroga supera di oltre il doppio la durata di tre anni prevista dal regolamento di esecuzione n. 844/2012 per completare una procedura di rinnovo. Tuttavia, la Commissione ha considerato, a tale riguardo, che l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 le consentisse di prorogare il periodo di approvazione della dimossistrobina senza alcun limite di tempo, nonostante la durata totale della procedura di rinnovo. |
|
87 |
Occorre altresì rilevare che il regolamento di esecuzione 2021/2068 è stato adottato nel contesto di una domanda di rinnovo di una sostanza attiva che la Commissione stessa ha classificato come sostanza «persistente e tossica», candidata alla sostituzione, tenuto conto delle sue proprietà d’interferente endocrino che possono causare effetti avversi negli esseri umani (v. punto 8 supra). |
|
88 |
Orbene, per quanto riguarda le sostanze candidate alla sostituzione, l’articolo 24 del regolamento n. 1107/2009 prevede che ogni periodo di rinnovo non può superare sette anni. |
|
89 |
Pertanto, in seguito alla sesta proroga del periodo di approvazione della dimossistrobina, il periodo totale di proroga corrisponde, salvo pochi mesi, alla durata massima del rinnovo dell’approvazione che avrebbe potuto essere decisa in esito alla procedura di rinnovo di cui trattasi, supponendo che gli altri criteri fossero stati soddisfatti. |
|
90 |
Affermando, nella decisione impugnata, di poter prorogare una sesta volta l’approvazione della dimossistrobina senza tenere conto di tali circostanze, la Commissione ha disatteso il carattere provvisorio ed eccezionale del meccanismo di proroga dell’approvazione di una sostanza attiva nonché i requisiti di celerità previsti dal sistema istituito per il rinnovo di tale approvazione. |
|
91 |
Ne consegue che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto. |
|
92 |
Gli argomenti della Commissione non sono atti a rimettere in discussione tale conclusione. |
|
93 |
Sotto un primo profilo, la Commissione rileva correttamente che l’obiettivo del regolamento n. 1107/2009 è molteplice. Orbene, tale elemento corrobora, e non rimette in discussione, l’interpretazione dell’articolo 17 di detto regolamento effettuata ai precedenti punti 52 e seguenti (v., in particolare, punto 76 supra). |
|
94 |
Sotto un secondo profilo, la Commissione sostiene che l’individuazione di settori critici di preoccupazione e di lacune nei dati relativi alla dimossistrobina è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 e che la proroga del periodo di approvazione prevista dall’articolo 17 di tale regolamento non sarebbe fondata su criteri sostanziali. |
|
95 |
Risulta infatti dalla lettura dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 che quest’ultimo non contiene considerazioni connesse a valutazioni sostanziali delle sostanze attive. Tuttavia, da un lato, l’interpretazione dell’articolo 17 di tale regolamento effettuata ai precedenti punti da 54 a 82 non si basa su considerazioni di questo tipo. Dall’altro, l’obbligo di procedere a un’analisi in concreto delle circostanze che consentono di prorogare il periodo di approvazione di una sostanza attiva come la dimossistrobina, compresa la natura di tale sostanza (v. punto 85 supra), non presuppone parimenti una valutazione sostanziale. |
|
96 |
Pertanto, tali argomenti della Commissione non incidono sulla conclusione del Tribunale. |
|
97 |
Infine, non può essere accolto neppure l’argomento della CropLife Europe secondo il quale l’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 proposta dalla ricorrente sarebbe contraria alla certezza del diritto, in quanto renderebbe arbitrario il meccanismo di proroga. Da un lato, l’obbligo della Commissione di verificare il rispetto dei criteri previsti dall’articolo 17 di detto regolamento tenendo conto delle circostanze del caso di specie e delle esigenze di celerità insite in tale regolamento discende dal testo stesso di quest’ultimo. |
|
98 |
Dall’altro lato, come esposto ai precedenti punti 81 e 82, la certezza del diritto è stata presa in considerazione nella ponderazione dei diversi interessi in gioco, il che è conforme agli obiettivi del regolamento n. 1107/2009. |
|
99 |
Da tutto quanto precede risulta che la seconda parte del primo motivo della ricorrente è fondata. |
|
100 |
Pertanto, la decisione impugnata dev’essere annullata nella parte in cui riguarda la dimossistrobina, senza che sia necessario esaminare la prima parte del primo motivo o il secondo motivo. |
Sulle spese
|
101 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, va condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima. |
|
102 |
In applicazione dell’articolo 138, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, il Parlamento, il Consiglio e la CropLife Europe si faranno carico delle proprie spese. |
|
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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da Silva Passos Półtorak Reine Pynnä Cassagnabère Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 novembre 2025. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/408 du 11 mars 2015 relatif à l'application de l'article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l'établissement d'une liste de substances dont on envisage la substitution
- Règlement d’exécution (UE) 2021/52 du 22 janvier 2021
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1436 du 10 juillet 2023 portant sur le non
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1796 du 20 novembre 2018
- Règlement d’exécution (UE) 2021/2068 du 25 novembre 2021
- Règlement d’exécution (UE) 2023/115 du 16 janvier 2023
- Règlement d’exécution (UE) 844/2012 du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives
- Directive 2006/75/CE du 11 septembre 2006
- Règlement d’exécution (UE) 1136/2013 du 12 novembre 2013
- Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement d’exécution (UE) 2019/2094 du 29 novembre 2019
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