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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 mai 2025, C-315/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-315/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 8 mai 2025.#Nestlé Sverige AB contre Miljönämnden i Helsingborgs kommun.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen.#Renvoi préjudiciel – Sécurité des aliments – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Règlement délégué (UE) 2016/128 – Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales – Exigences spécifiques en matière d’information – Déclaration nutritionnelle obligatoire – Article 5, paragraphe 2, sous g) – Mentions obligatoires supplémentaires – Article 6, paragraphe 2 – Interdiction de répéter sur l’étiquetage les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle obligatoire.#Affaire C-315/24. | |
| Date de dépôt : | 29 avril 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0315 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:337 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
|---|
Texte intégral
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
RIMVYDAS NORKUS
presentate l’8 maggio 2025 (1)
Causa C-315/24
Nestlé Sverige AB
contro
Miljönämnden i Helsingborgs kommun
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia)]
« Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Sicurezza degli alimenti – Alimenti a fini medici speciali – Prescrizioni in materia di informazione – Indicazioni obbligatorie complementari – Prescrizioni specifiche relative alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria – Divieto di ripetere nell’etichettatura le indicazioni contenute in tale dichiarazione »
1. La presente causa offre alla Corte la prima occasione per interpretare le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle indicazioni obbligatorie complementari in materia di etichettatura degli alimenti a fini medici speciali.
Contesto normativo
Regolamento (UE) n. 1169/2011
2. Il considerando 41 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (2) enuncia quanto segue:
«Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, e considerato l’attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni nutrizionali fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili. La collocazione di informazioni nutrizionali nel campo visivo principale, in genere denominato “parte anteriore dell’imballaggio” e in parte in un altro lato dell’imballaggio, per esempio nella “parte posteriore”, può confondere i consumatori. Pertanto, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe figurare nel medesimo campo visivo. Inoltre, su base volontaria, gli elementi più significativi delle informazioni nutrizionali potrebbero essere ripetuti nel campo visivo principale affinché i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell’acquisto degli alimenti. La possibilità di scegliere liberamente le informazioni che possono essere ripetute potrebbe confondere i consumatori. Pertanto occorre precisare quali informazioni possono essere ripetute».
3. L’articolo 9 di tale regolamento, intitolato «Elenco delle indicazioni obbligatorie», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
(…)
l) una dichiarazione nutrizionale».
4. L’articolo 30 di detto regolamento, relativo al contenuto della dichiarazione nutrizionale di cui a detto articolo 9, paragrafo 1, lettera l), ai paragrafi 1 e 3 enuncia quanto segue:
«1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:
a) il valore energetico; e
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
(…)
3. Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:
a) il valore energetico; oppure
b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale».
5. L’articolo 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento, intitolato «Espressione per 100 g o per 100 ml», dispone quanto segue:
«Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml».
6. Ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento n. 1169/2011:
«1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio:
a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 2;
(…)
2. In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espress[e] soltanto per porzione o per unità di consumo.
Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità [di] consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo.
(…)
4. La porzione o l’unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale».
Regolamento (UE) n. 609/2013
7. Ai sensi del considerando 24 del regolamento (UE) n. 609/2013 (3):
«Il [regolamento n. 1169/2011] stabilisce requisiti generali in materia di etichettatura. Tali requisiti dovrebbero, di norma, applicarsi alle categorie di alimenti oggetto del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia contenere, se necessario, disposizioni aggiuntive rispetto al [regolamento n. 1169/2011] o deroghe a tali prescrizioni, al fine di permettere il conseguimento degli obiettivi specifici del presente regolamento».
8. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento dispone quanto segue:
«Si intende (…) per:
(…)
g) “alimento a fini medici speciali”: un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico; è destinato all’alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta».
9. L’articolo 9, paragrafi 5 e 6, di detto regolamento prevede quanto segue:
«5. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, forniscono informazioni per un uso appropriato di tali prodotti alimentari e non sono fuorvianti né attribuiscono a tali prodotti alimentari la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né sottintendono proprietà di questo tipo.
6. Il paragrafo 5 non osta alla diffusione di qualsiasi informazione utile o di raccomandazioni destinate esclusivamente a persone qualificate nel campo della medicina, della nutrizione, della farmacia o ad altre figure professionali nel campo dell’assistenza alla maternità e dell’assistenza all’infanzia».
Regolamento delegato (UE) 2016/128
10. I considerando 13, 14, 15 del regolamento delegato (UE) 2016/128 (4) sono così formulati:
«(13) Gli alimenti a fini medici speciali devono essere conformi alle disposizioni del [regolamento n. 1169/2011]. Per tener conto della natura specifica degli alimenti a fini medici speciali, il presente regolamento dovrebbe stabilire le aggiunte e le deroghe da apportare, se del caso, a tali disposizioni generali.
(14) Per gli alimenti a fini medici speciali dovrebbe essere obbligatorio fornire tutte le informazioni necessarie per assicurare l’utilizzo appropriato di questo tipo di alimenti. Queste dovrebbero comprendere informazioni sulle proprietà e le caratteristiche riguardanti, tra l’altro, la particolare lavorazione e la formulazione, la composizione nutrizionale e i motivi dell’utilizzo del prodotto che lo rendono utile per lo specifico scopo previsto. Tali informazioni non dovrebbero essere considerate indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi del [regolamento n. 1924/2006].
(15) La dichiarazione nutrizionale per gli alimenti a fini medici speciali è essenziale per garantire il loro utilizzo appropriato, sia per i pazienti che li consumano sia per gli operatori sanitari che ne raccomandano il consumo. Per questo motivo e allo scopo di fornire informazioni più complete ai pazienti e agli operatori sanitari, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe contenere più indicazioni di quelle richieste dal [regolamento n. 1169/2011]. (…)».
11. Sotto la rubrica «Prescrizioni specifiche per le informazioni sugli alimenti», l’articolo 5, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento delegato dispone quanto segue:
«1. Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, gli alimenti a fini medici speciali devono essere conformi al [regolamento n. 1169/2011].
2. Oltre alle indicazioni obbligatorie elencate all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento [n. 1169/2011], per gli alimenti a fini medici speciali sono obbligatorie le seguenti indicazioni complementari:
(…)
g) una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto che lo rendono utile in relazione alla malattia, al disturbo o allo stato patologico per la cui gestione dietetica esso è previsto, specialmente, a seconda dei casi, quelle riguardanti la particolare lavorazione e formulazione, l’aumento, la riduzione, l’eliminazione o qualsiasi modifica delle sostanze nutritive e i motivi dell’utilizzo del prodotto;
(…)».
12. Sotto la rubrica «Prescrizioni specifiche sulla dichiarazione nutrizionale», l’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento delegato prevede quanto segue:
«In deroga all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento [n. 1169/2011], le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria per gli alimenti a fini medici speciali non devono essere ripetute nell’etichettatura».
Fatti, procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
13. La Nestlé Sverige AB (in prosieguo: la «Nestlé») è un’impresa del settore alimentare che commercializza vari prodotti quali alimenti a fini medici speciali.
14. Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, tali prodotti contengono, sulla parte anteriore dell’imballaggio, indicazioni sul valore energetico e sul contenuto di varie sostanze nutritive, quali grassi, proteine e fibre, espresse non già per 100 g o per 100 ml, ma per porzione o per unità di consumo (in prosieguo: «le indicazioni controverse»).
15. Il Miljönämnden i Helsingborgs kommun (Autorità per l’ambiente del Comune di Helsingborg, Svezia) ha ingiunto alla Nestlé di eliminare tali indicazioni controverse per il motivo che costituivano, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128, una ripetizione delle informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, espresse, in forza dell’articolo 32, paragrafo 2, di tale regolamento, per 100 g o per 100 ml.
16. Dopo aver tentato inutilmente di ottenere il riesame di tale decisione, la Nestlé ha proposto dinanzi al Förvaltningsrätten i Malmö (Tribunale amministrativo con sede a Malmö, Svezia) un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento di quest’ultima. Nell’ambito di tale ricorso, la Nestlé ha affermato che le indicazioni controverse non erano una ripetizione di quelle contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, ma che dovevano essere considerate come indicazioni che completavano tale dichiarazione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128.
17. Il suddetto ricorso è stato respinto, con la motivazione che, anche qualora le indicazioni controverse fossero espresse per porzione o per unità di consumo e non per 100 g o per 100 ml, esse costituirebbero una ripetizione delle informazioni della dichiarazione nutrizionale obbligatoria, vietate dall’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento delegato.
18. Dopo che il suo ricorso in appello è stato respinto dal Kammarrätten i Göteborg (Corte d’appello amministrativa di Göteborg, Svezia), il quale ha considerato che le indicazioni controverse non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 ma costituivano una ripetizione delle informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la Nestlé ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), giudice del rinvio.
19. Al fine di stabilire se l’etichettatura dei prodotti in questione sia conforme al regolamento delegato 2016/128, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se le indicazioni controverse costituiscano una descrizione complementare delle proprietà e caratteristiche di un prodotto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento delegato, oppure se tali indicazioni siano una mera ripetizione di quelle contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, ripetizione vietata dall’articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento delegato.
20. In tale contesto, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le indicazioni sul valore energetico del prodotto e sulle quantità di diverse sostanze nutritive, riportate in una sede diversa rispetto alla dichiarazione nutrizionale, costituiscano una descrizione complementare delle proprietà e delle caratteristiche del prodotto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del [regolamento delegato 2016/128].
2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se l’articolo 6, paragrafo 2, [di tale regolamento delegato] che contiene il divieto di ripetere nell’etichettatura indicazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, osti a che, nella descrizione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), [di detto regolamento delegato] siano riportate indicazioni relative al valore energetico e alle quantità di diverse sostanze nutritive, qualora tali indicazioni siano espresse in modo diverso che per 100 g o per 100 ml».
21. La decisione di rinvio, datata 25 aprile 2024, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 29 aprile 2024. Hanno depositato osservazioni scritte la parte ricorrente nel procedimento principale, il governo ceco e la Commissione europea. La ricorrente e il Miljönämnden i Helsingborgs kommun (autorità per l’ambiente del Comune di Helsingborg), resistente nel procedimento principale, nonché il governo ceco e la Commissione hanno altresì partecipato all’udienza, tenutasi il 12 febbraio 2025.
Analisi
Osservazioni preliminari
22. Rileverò qui alcune specificità relative agli alimenti a fini medici speciali e le loro conseguenze sul quadro normativo applicabile alla loro etichettatura, la cui comprensione è essenziale per fornire risposte utili alle questioni sottoposte alla Corte nella presente causa.
23. Si deve ricordare che, nel diritto dell’Unione, l’etichettatura degli alimenti è disciplinata dal regolamento n. 1169/2011. Tale regolamento fissa prescrizioni generali in materia, imponendo che, su detti alimenti, si menzionino le informazioni obbligatorie (5). Il regolamento in parola prevede inoltre la possibilità di fornire talune informazioni facoltative (6). Poiché gli alimenti a fini medici speciali costituiscono, prima di tutto e nonostante le loro specificità, alimenti, tali prescrizioni generali si applicano a questi primi alimenti (7).
24. Per quanto attiene alle specificità degli alimenti di cui trattasi nella presente causa, secondo la definizione legale, un alimento a fini medici speciali è, da un lato, un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti, da utilizzare sotto controllo medico (8). Pertanto, gli alimenti a fini medici speciali sono caratterizzati dalla loro particolare funzione nutrizionale in quanto sono «espressamente elaborati o formulati» per soddisfare specifiche esigenze nutrizionali dei pazienti (9).
25. Dall’altro lato, sempre secondo la definizione legale, un alimento a fini medici speciali è destinato all’alimentazione completa o parziale di pazienti che presentano una malattia, un disturbo o uno stato patologico determinati (10). Così, tali alimenti sono, per loro natura, destinati ad essere ingeriti e utilizzati per l’alimentazione umana in pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti o in coloro che hanno altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta (11).
26. Da quanto precede discende che gli alimenti a fini medici speciali presentano due differenze principali rispetto agli alimenti comuni: una relativa al gruppo di popolazione al quale sono rivolti e l’altra relativa al loro utilizzo. I primi sono destinati a gruppi di popolazione vulnerabili, composti da pazienti affetti da una malattia, da un disturbo o da uno stato patologico che impongono loro uno specifico regime alimentare. I secondi riguardano i consumatori in buona salute o, in altre parole, coloro che presentano un profilo generale.
27. Questi due tipi di alimenti si differenziano riguardo al loro utilizzo. Mentre l’uso degli alimenti comuni non è subordinato ad alcuna condizione, quello degli alimenti a fini medici speciali può avvenire unicamente sotto controllo medico. Quindi, tale controllo medico, che è intrinseco alla nozione di «alimento a fini medici speciali», implica che il ricorso a tale alimento, alimento che è particolare in quanto adeguato alle esigenze nutrizionali del paziente, deve essere raccomandato al paziente da un operatore sanitario in considerazione delle sue esigenze nutrizionali. In tale contesto, il «controllo medico» presuppone che un operatore sanitario, come previsto ai considerando 3 e 15 del regolamento delegato 2016/128, si assicuri che il ricorso ad un alimento a fini medici speciali sia conforme alle esigenze nutrizionali specifiche del paziente (12).
28. Tali particolarità giustificano che l’etichettatura degli alimenti a fini medici speciali debba rispettare non soltanto le prescrizioni applicabili agli alimenti comuni, ma anche le prescrizioni specifiche previste per detti alimenti speciali. L’etichettatura di detti alimenti è dunque soggetta ad un regime in due tempi (13). Così, il regolamento n. 609/2013 e il regolamento delegato 2016/128, che disciplinano, in particolare, le prescrizioni specifiche applicabili agli alimenti a fini medici speciali, devono essere considerati alla luce del regolamento n. 1169/2011 che determina le prescrizioni generali applicabili a tutti gli alimenti.
29. Per quanto attiene a dette prescrizioni generali, il capo IV del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Informazioni obbligatorie sugli alimenti», enuncia, in particolare, l’indicazione relativa alla dichiarazione nutrizionale (14). Tale dichiarazione deve contenere le indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Alcune di tali indicazioni, ossia il valore energetico, oppure il valore energetico nonché le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale, possono essere ripetute nell’etichettatura degli alimenti comuni, quando tale etichettatura contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria (15).
30. Tuttavia, per tener conto della natura specifica degli alimenti a fini medici speciali, sono state ritenute necessarie dal legislatore dell’Unione talune aggiunte e talune deroghe a tali disposizioni. In particolare, si è ritenuto che, per garantire l’utilizzo appropriato di tali alimenti, fosse obbligatorio specificare le proprietà e le caratteristiche di detti alimenti nonché fornire informazioni più complete nella dichiarazione nutrizionale dei medesimi alimenti (16).
31. In proposito, una delle indicazioni obbligatorie complementari rispetto alle prescrizioni generali applicabili a tutti gli alimenti prevede l’inclusione di una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto che lo rendono utile in relazione alla malattia, al disturbo o allo stato patologico per la cui gestione dietetica esso è previsto, specialmente, a seconda dei casi, quelle riguardanti la particolare lavorazione e formulazione, l’aumento, la riduzione, l’eliminazione o qualsiasi modifica delle sostanze nutritive e i motivi dell’utilizzo del prodotto (17).
32. Per quanto attiene alle prescrizioni specifiche sulla dichiarazione nutrizionale per gli alimenti a fini medici speciali, in deroga alle norme generali, risultanti dall’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/2011, le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria per gli alimenti a fini medici speciali non devono essere ripetute nell’etichettatura (18). Tuttavia, gli articoli da 31 a 35 di tale regolamento si applicano a tutte le sostanze nutritive incluse nella dichiarazione nutrizionale per gli alimenti a fini medici speciali (19).
33. In proposito, il governo ceco afferma, in sostanza, che nel regolamento delegato 2016/128 nulla impedisce che un’informazione nutrizionale, espressa per porzione o per unità di consumo, sia menzionata sugli alimenti a fini medici speciali conformemente all’articolo 33 del regolamento n. 1169/2011 che disciplina l’indicazione di tali informazioni. Tale governo ritiene che l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128 preveda una deroga all’articolo 30 del regolamento n. 1169/2011 ma non al suo articolo 33. Secondo detto governo, occorre esaminare unicamente la seconda questione pregiudiziale (20), relativa al citato articolo 6, paragrafo 2.
34. Occorre dunque esaminare, a tale titolo, l’interazione fra le diverse disposizioni prese in considerazione dal governo ceco e le sue eventuali conseguenze sul trattamento delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nella presente causa.
35. L’articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Contenuto», enuncia, in sostanza, le prescrizioni connesse al contenuto della dichiarazione nutrizionale per gli alimenti, ossia, tra gli altri, gli elementi obbligatori che essa deve contenere nonché quelli che possono integrarla. Il paragrafo 3 di tale articolo prevede che talune informazioni, rientranti nella dichiarazione nutrizionale ed espressamente contemplate in tale paragrafo, possono, purché un alimento preimballato contenga una simile dichiarazione, essere ripetute nell’etichettatura di tale alimento. Pertanto, tale ripetizione volontaria è autorizzata, nel campo visivo principale, in altre parole, nella parte anteriore dell’imballaggio, affinché i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell’acquisto degli alimenti (21).
36. Gli articoli successivi alla disposizione in parola e, in particolare, gli articoli 32 e 33, intitolati, rispettivamente, «Espressione per 100 g o per 100 ml» e «Espressione per porzione o per unità di consumo», prevedono le norme sull’espressione degli elementi che compongono il contenuto della dichiarazione nutrizionale. Mentre la norma principale, di cui a tale articolo 32, stabilisce che una simile espressione deve essere effettuata per 100 g o per 100 ml, detto articolo 33 prevede ulteriori ipotesi in cui tali elementi, oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml, possono essere espressi per porzione e/o unità di consumo (22).
37. Gli articoli summenzionati rientrano tutti nel capo IV (relativo alle «Informazioni obbligatorie sugli alimenti»), sezione 3 (intitolata «Dichiarazione nutrizionale»), del regolamento n. 1169/2011.
38. A mio avviso, le considerazioni svolte ai paragrafi da 35 a 37 delle presenti conclusioni permettono di intendere l’articolo 30 del regolamento n. 1169/2011 come disposizione generale che definisce il contenuto delle informazioni nutrizionali obbligatorie da includere nella dichiarazione nutrizionale per gli alimenti. L’articolo in parola indica inoltre quali informazioni di tale dichiarazione, strettamente circoscritte, possono essere ripetute nell’etichettatura, vale a dire nella parte anteriore dell’imballaggio di tali alimenti. Orbene, dalla lettura dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128 risulta che esso deroga appunto a quest’ultima norma per quanto concerne il contenuto delle informazioni che possono essere ripetute nell’etichettatura.
39. Per contro, mi sembra che gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1169/2011 precisino ulteriormente le regole di formalizzazione delle prescrizioni relative alla presentazione delle informazioni contemplate a detto articolo 30. Detto articolo 32 stabilisce la regola della forma «principale» che può, se del caso, essere completata da quella definita da detto articolo 33. Tali regole, enunciate in questi due articoli, si applicano alle informazioni relative alle sostanze nutritive contenute nella dichiarazione nutrizionale. Va osservato che dette regole si applicano anche alla dichiarazione nutrizionale per gli alimenti a fini medici speciali, nella misura in cui essa deve contenere informazioni espresse per 100 g o per 100 ml e può essere completata dalle informazioni espresse per porzione o unità di consumo (23).
40. Quindi, le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1169/2011, che riguardano l’espressione degli elementi, contenuti nella dichiarazione nutrizionale, con riferimento alla loro quantità per 100 g o 100 ml e, se del caso, per porzione e/o unità di consumo, non avrebbero ragione di esistere se tali elementi e la loro quantità non dovessero comparire nella dichiarazione nutrizionale. Pertanto, la stessa esistenza delle regole enunciate in tali articoli dipende dall’articolo 30, il quale, a mio avviso, s’impone quale disposizione centrale della sezione del regolamento n. 1169/2011 avente ad oggetto i requisiti generali relativi alla dichiarazione nutrizionale in materia di etichettatura.
41. Ciò precisato, a mio parere, la posizione del governo ceco, richiamata al paragrafo 33 delle presenti conclusioni ed esplicitata in udienza, priverebbe del suo significato la deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128 che non rinvia né all’articolo 32, né all’articolo 33 del regolamento n. 1169/2011. Orbene, il divieto di ripetizione delle informazioni nutrizionali, previsto in detto articolo 6, paragrafo 2, non riguarda esplicitamente né la loro espressione per 100 g o 100 ml, né quella per porzione o per unità di consumo. Pertanto, la deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato dev’essere intesa come una deroga generale che si applica indipendentemente dalla modalità di espressione del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive in forza dell’articolo 32 o dell’articolo 33 del regolamento n. 1169/2011.
42. Di conseguenza, la formulazione e, in particolare, il contesto che accompagnano le disposizioni contenute negli articoli 30, 32 e 33 del regolamento n. 1169/2011 e nell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128 ostano alla posizione assunta dal governo ceco, la quale mirava ad escludere dalla presente analisi la prima questione sollevata dal giudice del rinvio. Occorre dunque trattare tale prima questione nel modo seguente.
Sulla prima questione pregiudiziale
43. Ricordo che, con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il valore energetico del prodotto e le quantità delle diverse sostanze nutritive riportati in una sede diversa rispetto alla dichiarazione nutrizionale possano costituire una descrizione complementare delle proprietà e delle caratteristiche del prodotto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128.
44. Conformemente al summenzionato articolo 5, paragrafo 2, lettera g), «[o]ltre alle indicazioni obbligatorie elencate all’articolo 9, paragrafo 1, del [regolamento n. 1169/2011], per gli alimenti a fini medici speciali sono obbligatorie le seguenti indicazioni complementari: (…) una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto che lo rendono utile in relazione [(24)] alla malattia, al disturbo o allo stato patologico per la cui gestione dietetica esso è previsto, specialmente, a seconda dei casi, quelle riguardanti la particolare lavorazione e formulazione, l’aumento, la riduzione, l’eliminazione o qualsiasi modifica delle sostanze nutritive e i motivi dell’utilizzo del prodotto».
45. Al fine di rispondere alla prima questione pregiudiziale, mi sembra necessario interpretare la nozione di «descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto» ai sensi di detto articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128. Per fornire una risposta utile a tale questione, è inoltre necessario interpretare, in via secondaria, la nozione di «indicazioni obbligatorie complementari», introdotta dal medesimo articolo, in quanto tale descrizione rientra in essa (25).
46. Si deve ricordare che l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 deve effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del suo contesto e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (26).
47. Riguardo, in primo luogo, alla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), si deve rilevare che esso (né, del resto, il regolamento delegato stesso) non definisce la nozione di «descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto che lo rendono utile in relazione alla malattia, al disturbo o allo stato patologico per la cui gestione dietetica esso è previsto». In proposito, si deve procedere all’interpretazione dei termini «proprietà» e «caratteristiche» nel particolare contesto degli alimenti a fini medici speciali. Tali termini devono essere intesi come riferiti a qualità e a un insieme di elementi riconoscibili che permettono di distinguere (27), nel caso di specie, tali alimenti per quanto attiene alla loro capacità di soddisfare le esigenze nutrizionali o di rivelarsi particolarmente utili (28) in caso di malattia, disturbo o stato patologico per il quale essi sono previsti.
48. Tale interpretazione letterale dei termini «proprietà» e «caratteristiche» è suffragata dagli esempi forniti all’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128, tra cui figurano la particolare lavorazione e formulazione del prodotto, le modifiche concernenti le sostanze nutritive in funzione del loro aumento, della loro riduzione, della loro eliminazione o della loro modifica, e i motivi dell’utilizzo di tale prodotto (29).
49. Ciò premesso, si deve rilevare che la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128, relativo all’indicazione delle informazioni obbligatorie per gli alimenti specifici che sono quelli a fini medici speciali, presenta differenze rispetto alla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 e a quella dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento, relative all’indicazione delle informazioni obbligatorie per tutti gli alimenti.
50. Infatti, le prescrizioni generali in materia di etichettatura degli alimenti comuni, come risultanti dall’articolo 9 e dall’articolo 30 del regolamento n. 1169/2011, fanno riferimento ai termini «ingredienti» (30) o «elementi» e designano dunque le sostanze che compongono un prodotto e, più in generale, rinviano al loro contenuto. Orbene, i termini utilizzati all’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 riguardano le qualità o le particolarità che permettono l’appropriato utilizzo di tale prodotto, rendendolo adeguato alle esigenze nutrizionali proprie di una malattia, di un disturbo o di uno stato patologico (31). Pertanto, la differenza tra i termini utilizzati, nella formulazione di tali disposizioni, mi sembra derivare dalla volontà del legislatore dell’Unione di introdurre una regola specifica per la descrizione delle qualità proprie degli alimenti a fini medici speciali rispetto alla regola generale sull’indicazione della composizione di tutti gli alimenti.
51. Dalla formulazione letterale dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 risulta inoltre che esso fa riferimento all’indicazione di informazioni diverse da quelle previste all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011. Orbene, mi sembra che tale indicazione assuma un’importanza del tutto particolare nel caso di specie al fine di concludere che la sua formulazione osta a che il valore energetico del prodotto e le quantità delle diverse sostanze nutritive possano rientrare nella descrizione delle proprietà e delle caratteristiche complementari del prodotto rispetto a quelle già richieste per tutti gli alimenti.
52. Tale conclusione s’impone a fortiori alla luce della precisazione fornita all’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128, che qualifica simili informazioni come «obbligatorie», il che implica che esse devono comparire su tutti gli alimenti a fini medici speciali.
53. In secondo luogo, tale interpretazione letterale è avvalorata dal contesto nel quale si inserisce l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 e dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento delegato.
54. Per quanto attiene, in primo luogo, al contesto, occorre ricordare, anzitutto, quello dell’emanazione della regola in materia di etichettatura degli alimenti a fini medici speciali, prevista da detto articolo 5, paragrafo 2, lettera g). Infatti, tale regola viene a completare tutte quelle già applicabili all’insieme degli alimenti, come conferma la sua rubrica, «[p]rescrizioni specifiche per le informazioni sugli alimenti».
55. Inoltre, l’insieme delle indicazioni di cui all’articolo 5 del regolamento delegato 2016/128, in particolare quelle relative all’uso degli alimenti a fini medici speciali sotto controllo medico (32), alla specifica fascia d’età alla quale tali alimenti sono destinati (33) o, ancora, alle necessarie precauzioni e controindicazioni (34), eccede l’ambito del contenuto nutritivo di un alimento e mira a fornire informazioni complementari rispetto a quest’ultimo.
56. In tale contesto, infine, è particolarmente utile rilevare che l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128 prevede il divieto specifico di ripetere, nell’etichettatura degli alimenti a fini medici speciali, le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale (35). In proposito, si deve ricordare che le indicazioni controverse, per quanto concerne la loro stessa essenza, sono informazioni che rientrano nella dichiarazione nutrizionale, in forza dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011. Al pari della Commissione, sono del parere che il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive restino informazioni della stessa natura, a prescindere dalla modalità con cui sono espresse.
57. Pertanto, il divieto, di cui al citato articolo 6, paragrafo 2, o l’obbligo, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento delegato, relativi entrambi a talune indicazioni nell’etichettatura degli alimenti a fini medici speciali non possono variare in base alle differenti modalità di espressione di queste informazioni, in quanto essi non cambiano, a causa di una differente espressione, l’essenza, la quale è la sola rilevante ai fini dell’applicazione delle summenzionate disposizioni (36). Orbene, a mio avviso, ammettere il contrario, come afferma, in sostanza, la Nestlé, corrisponderebbe a un’elusione del divieto di cui al summenzionato articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128.
58. Per tali ragioni, a mio avviso, il contesto nel quale si inserisce l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 osta a che le indicazioni controverse possano rientrare tra le indicazioni obbligatorie complementari applicabili ai soli alimenti a fini medici speciali. A fortiori, esse non possono rientrare nella «descrizione delle proprietà e/o caratteristiche» di cui a detto articolo 5, paragrafo 2, lettera g).
59. In secondo luogo, la precedente conclusione mi sembra quella maggiormente conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento delegato 2016/128.
60. In proposito, si deve ricordare che il regolamento delegato 2016/128 integra il regolamento n. 609/2013 definendo prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali. Esse completano le prescrizioni generali che si applicano a tutti gli alimenti in forza del regolamento n. 1169/2011 e che, di conseguenza, si applicano anche agli alimenti specifici di cui trattasi nel caso di specie.
61. Il regolamento delegato 2016/128, prevedendo tali prescrizioni specifiche per tener conto così della natura specifica di tali alimenti a fini medici speciali (37), mira a garantire che detti alimenti siano sicuri, benefici ed efficaci per le persone cui sono destinati (38). Quindi, prevedendo prescrizioni specifiche in materia di etichettatura di taluni alimenti, il legislatore dell’Unione mira a instaurare un elevato livello di protezione dei consumatori vulnerabili al fine di assicurare un’identificazione precisa da parte di questi ultimi dei prodotti che costituiscono la loro fonte parziale o unica di nutrimento (39).
62. Anzitutto, l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 nel senso che imponga l’obbligo di riportare sugli imballaggi degli alimenti a fini medici speciali, quali informazioni complementari, le indicazioni obbligatorie applicabili a tutti gli alimenti, come quelli di cui trattasi nel caso di specie, sarebbe in contrasto con l’obiettivo di stabilire prescrizioni specifiche in materia.
63. Inoltre, la garanzia della protezione dei consumatori vulnerabili, che assicura l’identificazione precisa dei prodotti che costituiscono la loro fonte parziale o unica di nutrimento, rischia parimenti di essere compromessa da tale interpretazione. Infatti, rendere obbligatoria la semplice indicazione di alcune informazioni nutrizionali nella parte anteriore dell’imballaggio può disorientare tali consumatori o, addirittura, indurli in errore (40).
64. Infine, contrariamente a quanto afferma la Nestlé, non sono convinto che, per giustificare la sua interpretazione, si possa parlare di informazioni essenziali (41) sugli alimenti a fini medici speciali, come avviene per gli alimenti comuni (42) a causa, segnatamente, della loro particolare natura descritta nelle osservazioni preliminari. Infatti, la composizione degli alimenti destinati a fini medici speciali può variare sostanzialmente a seconda, tra l’altro, della specifica malattia, del disturbo o dello stato patologico per la cui gestione dietetica il prodotto è previsto, dell’età dei pazienti e del luogo in cui ricevono l’assistenza sanitaria, nonché dell’uso previsto del prodotto (43).
65. Pertanto, l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 nel senso che esso permette di indicare il valore energetico del prodotto e le quantità di diverse sostanze nutritive in una sede diversa rispetto alla dichiarazione nutrizionale e di costituire una descrizione complementare delle proprietà e delle caratteristiche degli alimenti a fini medici speciali non consente il raggiungimento dell’obiettivo del regolamento delegato 2016/128 relativo all’elevata protezione dei consumatori vulnerabili. Infatti, a mio avviso, tale obiettivo esige che sia gli operatori sanitari che intervengono nell’ambito del controllo medico sull’uso di tali alimenti sia i consumatori vulnerabili effettuino una scelta consapevole, basata sull’insieme delle informazioni nutrizionali.
66. In conclusione, dalle precedenti considerazioni, a mio avviso, risulta che occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 dev’essere interpretato nel senso che le indicazioni controverse non possono costituire la descrizione complementare delle proprietà e delle caratteristiche del prodotto ai sensi di tale articolo.
Sulla seconda questione pregiudiziale
67. Poiché tale questione è stata sollevata nell’ipotesi di una risposta affermativa alla prima questione, qualora la Corte interpreti l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato 2016/128 nel senso che ho proposto al paragrafo 66 delle presenti conclusioni, non occorre rispondervi.
68. In ogni caso, va ricordato che, per non privare del suo significato il divieto di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128, le indicazioni controverse non possono sottrarvisi unicamente a causa della forma della loro espressione. Infatti, quest’ultima non muta affatto il contenuto, il quale, a mio parere, rimane il solo criterio rilevante per l’applicazione di tale divieto (44).
Conclusione
69. Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) nel modo seguente:
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali,
dev’essere interpretato nel senso che:
le indicazioni sul valore energetico del prodotto e sulle quantità di diverse sostanze nutritive, riportate in una sede diversa rispetto alla dichiarazione nutrizionale, non possono costituire una descrizione complementare delle proprietà e delle caratteristiche del prodotto.
1 Lingua originale: il francese.
2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).
3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU 2013, L 181, pag. 35).
4 Regolamento delegato della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU 2016, L 25, pag. 30).
5 Articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1169/2011.
6 Considerando 47, articoli 36 e 37, del regolamento n. 1169/2011.
7 Considerando 24 e articolo 6 del regolamento n. 609/2013.
8 V. articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013.
9 Sentenza del 2 marzo 2023, Kwizda Pharma (C-760/21, EU:C:2023:143, punto 39).
10 V. articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013.
11 V., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2022, Orthomol (C-418/21, EU:C:2022:831, punti 26, 31 e 32).
12 V. sentenza del 2 marzo 2023, Kwizda Pharma (C-760/21, EU:C:2023:143, punti 71 e 74).
13 Considerando 24 del regolamento n. 609/2013.
14 Articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento n. 1169/2011.
15 V. articolo 30 del regolamento n. 1169/2011.
16 Considerando da 13 a 15 del regolamento delegato 2016/128.
17 Articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128.
18 Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128.
19 Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato 2016/128.
20 V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni.
21 V. considerando 41 del regolamento n. 1169/2011. Al riguardo, ritengo utile rilevare quanto segue. Da un lato, l’autorizzazione della ripetizione è strettamente limitata agli elementi contemplati all’articolo 30, paragrafo 3, di detto regolamento, escludendo quindi la ripetizione di qualsiasi altra informazione, e ciò per tutti gli alimenti. Dall’altro lato, l’articolo 30, paragrafo 3, di tale regolamento prevede un caso assai specifico di tale ripetizione nell’etichettatura di un alimento preimballato, in un punto diverso da una dichiarazione nutrizionale, ossia, in pratica, nella parte anteriore di tale etichettatura, delle informazioni che, in linea di principio, devono comparire nella dichiarazione nutrizionale.
22 In proposito, dal considerando 35 del regolamento n. 1169/2011 risulta che la scelta di imporre indicazioni nutrizionali per 100 g o per 100 ml ammettendo al contempo, se necessario, indicazioni supplementari relative alle porzioni sia stata effettuata per facilitare la comparabilità tra i prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse.
23 Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato 2016/128. Si noti che la possibilità di una simile complementarità, la quale può presentarsi nell’immediata prossimità della dichiarazione nutrizionale, non dovrebbe, in alcun caso, essere confusa con la ripetizione di tali informazioni nell’etichettatura stessa, la quale è esplicitamente vietata dal paragrafo 2 di tale articolo.
24 Tale formulazione varia in base alla versione linguistica di detta disposizione. Come afferma la Nestlé, nella versione in lingua svedese, si pone l’accento sull’utilità del prodotto in una simile ipotesi («[e]n beskrivning av de egenskaper och/eller kännetecken som gör produkten särskilt användbar i relation till». In via complementare, si osserva che ciò si verifica, in particolare, nelle versioni in lingua inglese («a description of properties and/or characteristics that make the product useful in relation to»), spagnola («una descripción de las propiedades o características que expliquen la utilidad del producto en el manejo dietético») o, ancora, lituana («produkto savybių ir (arba) ypatumų, dėl kurių jis yra naudingas»).
25 Come risulta dalla formulazione della prima questione pregiudiziale da parte del giudice del rinvio, il quale precisa che si tratta dell’interpretazione della «descrizione complementare».
26 V. sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a. (C-610/18, EU:C:2020:565, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
27 Per quanto riguarda la definizione dei termini «proprietà» e «caratteristiche», v. Le Petit Robert de la langue française, Parigi, Le Robert.
28 In base alla versione linguistica. Occorre ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, l’esigenza che un atto del diritto dell’Unione sia applicato e interpretato in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle sue versioni linguistiche, e rende al contrario necessaria l’interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce, segnatamente, di tutte le altre versioni linguistiche ufficiali [sentenza del 3 aprile 2014, 4finance (C-515/12, EU:C:2014:211, punto 19 e giurisprudenza ivi citata)].
29 Il corsivo è mio. Del resto, poiché tali esempi possono variare a seconda dei casi, si deve dedurne che il loro elenco non è esaustivo.
30 Per quanto attiene alla definizione del termine «ingrediente», v. l’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1169/2011, ossia «qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti».
31 In proposito, si deve ricordare che, nella misura in cui tale articolo fornisce un esempio delle particolarità delle sostanze nutritive che sono state oggetto di aumento, riduzione, eliminazione o di qualsiasi modifica, si osserva che la modifica della sostanza nutritiva così verificatasi dev’essere interpretata nel senso che consente di individuare le particolarità di un alimento a fini medici speciali in ragione, segnatamente, del cambiamento del dosaggio delle sostanze nutritive che lo compongono. Si osserva altresì, al pari del giudice del rinvio, che sarebbe possibile soddisfare la prescrizione specifica che discende dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 senza indicare quantità specifiche.
32 Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato 2016/128.
33 Articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato 2016/128.
34 Articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato 2016/128.
35 Si deve ricordare che, conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, le indicazioni relative al valore energetico e al contenuto effettivo di sostanze nutritive (quali grassi, proteine e fibre) rientrano tra le informazioni obbligatorie che devono comparire nella dichiarazione nutrizionale di un alimento. Sebbene il paragrafo 3 di tale articolo autorizzi la ripetizione di talune informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale per gli alimenti comuni, va osservato che le indicazioni relative alle proteine e alle fibre non rientrano in tale previsione. In ogni caso, la ripetizione delle informazioni, di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento n. 169/2011, sull’imballaggio degli alimenti a fini medici speciali è espressamente vietata dalla stessa formulazione letterale dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128.
36 Ciò mi sembra altresì confermato dalla lettura dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato 2016/128 il quale prevede, in particolare, che le disposizioni relative all’espressione delle sostanze nutritive contenute nella dichiarazione nutrizionale, ossia gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1169/2011, si applicano a tutte le sostanze nutritive incluse in tale dichiarazione.
37 Considerando 13 e, in tal senso, 15 del regolamento delegato 2016/128.
38 Considerando 5 del regolamento delegato 2016/128.
39 V., a tale titolo, considerando 13 del regolamento delegato 2016/128, letto unitamente ai considerando 15 e 26 del regolamento n. 609/2013.
40 In proposito, va osservato che la circostanza, addotta dalla Nestlé in udienza, secondo la quale tale società commercializzerebbe alimenti a fini medici speciali, nella maggioranza dei casi, presso operatori sanitari e non direttamente presso i consumatori, non può inficiare tale conclusione, considerato che il pubblico di destinazione dipende dalle scelte commerciali di un’impresa, per loro natura soggettive, senza possibilità di influire sull’interpretazione degli obiettivi del regolamento delegato 2016/128.
41 Nelle sue osservazioni, la Nestlé afferma che tali informazioni essenziali sono relative al valore energetico e alle quantità delle diverse sostanze nutritive.
42 Su quale base, infatti, nel caso di una persona affetta da una malattia, da un disturbo o da un particolare stato patologico, per la quale, a causa di tale situazione, gli alimenti a fini medici speciali costituiscono, segnatamente, la sua unica fonte di nutrimento, si potrebbe affermare che l’indicazione di talune informazioni nutrizionali sia più importante rispetto ad altre? Se è vero che, nel caso di persone per le quali tali alimenti costituiscono una fonte parziale di nutrimento ciò può sembrare più verosimile, come sarebbe tuttavia possibile obbligare gli operatori del settore a sincerarsi che, per esigenze specifiche in ciascun caso di tali pazienti vulnerabili, le indicazioni nutrizionali che essi intendono riportare nella parte anteriore dell’imballaggio costituiscano effettivamente, dal punto di vista medico, informazioni essenziali o, in altre parole, più importanti rispetto ad altre? A mio avviso, gli obiettivi del regolamento delegato 2016/128 non si prestano a un simile approccio casistico, il quale, probabilmente, non permetterebbe di garantire la certezza del diritto in materia e, soprattutto, di assicurare la protezione dei consumatori vulnerabili.
43 V. sentenza del 2 marzo 2023, Kwizda Pharma (C-760/21, EU:C:2023:143, punto 77).
44 V. paragrafi da 33 a 42, 56 e 57 delle presenti conclusioni.
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Textes cités dans la décision
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Directive 2009/39/CE du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte)
- Règlement (UE) 609/2013 du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids
- Règlement (CE) 41/2009 du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten
- Directive 2008/5/CE du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (version codifiée) )
- Règlement délégué (UE) 2016/128 du 25 septembre 2015
- Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
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