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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 juil. 2025, C-291/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-291/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 3 juillet 2025.#Steiermärkische Bank und Sparkassen AG e.a. contre Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA).#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht.#Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Sanctions – Article 58 – Responsabilité des personnes morales – Article 59 – Imputation, à une personne morale, d’une violation de ses obligations commise par des personnes physiques – Conditions – Article 60.#Affaire C-291/24. | |
| Date de dépôt : | 25 avril 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0291 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:532 |
Sur les parties
| Avocat général : | Ćapeta |
|---|
Texte intégral
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE
TAMARA ĆAPETA
presentate il 3 luglio 2025 (1)
Causa C-291/24
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG,
KL,
TR
contro
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)
[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria)]
(Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articoli 58, 59 e 60 – Imposizione di sanzioni a una persona giuridica – Normativa nazionale che stabilisce un collegamento tra la responsabilità di una persona giuridica e quella di una persona fisica identificata – Termini di prescrizione – Principio di effettività)
I. Introduzione
1. La presente causa trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) in merito all’interpretazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 (2) in materia di antiriciclaggio.
2. La questione fondamentale è se l’imposizione di sanzioni a una persona giuridica per violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio possa essere subordinata all’accertamento della responsabilità di una persona fisica identificata.
II. Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
3. Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (in prosieguo: la «Steiermärkische Bank») è una banca austriaca.
4. Con decisione del 29 febbraio 2024, l’Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorità austriaca di vigilanza sui mercati finanziari, Austria; in prosieguo la «FMA») ha imposto una sanzione alla Steiermärkische Bank in quanto persona giuridica per violazione degli obblighi di diligenza previsti dal Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (legge austriaca in materia di riciclaggio sui mercati finanziari; in prosieguo: il «FM-GwG»), dal 15 settembre 2017 all’11 ottobre 2019.
5. La Steiermärkische Bank, nonché due persone fisiche, KL e TR, hanno proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), giudice del rinvio nella presente causa.
6. Il giudice del rinvio spiega che la possibilità di sanzionare persone giuridiche era estranea al diritto austriaco. Il FM-GwG, recependo la direttiva 2015/849, ha introdotto la possibilità di sanzionare le persone giuridiche. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 35, paragrafi 1 e 2 del FM-GwG, in combinato disposto con la giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa, Austria),(3) una persona giuridica può essere sanzionata solo se la violazione commessa dalla persona fisica, da indicare nominativamente, sia stata previamente dichiarata e, in un secondo momento, attribuita a tale persona giuridica.
7. A tal riguardo, secondo il giudice del rinvio, è necessario, anzitutto, che la persona fisica la cui condotta deve essere attribuita alla persona giuridica sia stata in precedenza coinvolta nel procedimento nella parte di imputato, vale a dire, con tutti i pertinenti diritti, e non come mero testimone e, in secondo luogo, che tale condotta penalmente rilevante, antigiuridica e colpevole della persona fisica designata venga dichiarata nel dispositivo della decisione che impone la sanzione della persona giuridica, e, in terzo luogo, che una tale condotta sia anche attribuita alla persona giuridica nel dispositivo di tale decisione. (4)
8. Il giudice del rinvio si chiede se i requisiti previsti all’articolo 35, paragrafi 1 e 2, del FM-GwG, che collegano la responsabilità di una persona giuridica a quella di una persona fisica identificata, siano contrari alla direttiva 2015/849. Tale giudice sottolinea che tale disposizione ha recepito l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849 nel diritto austriaco quasi letteralmente, ma con un’aggiunta significativa mediante riferimento all’articolo 34, paragrafi da 1 a 3 del FM-GwG. Letto in combinato disposto con la giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa), ne deriva l’obbligo di accertare la colpa della persona fisica identificata. Secondo il giudice del rinvio, tale requisito non esiste all’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849.
9. Inoltre, tale giudice si interroga sulla conformità al diritto dell’Unione europea dei termini di prescrizione previsti all’articolo 36 del FM-GwG, secondo i quali il procedimento di imposizione di sanzioni amministrative deve essere avviato entro tre anni dalla commissione della condotta punibile e concluso entro cinque anni.
10. Il giudice del rinvio indica che le conseguenze di tali requisiti implicano che gli errores in procedendo nei confronti della persona fisica che ha agito per conto della persona giuridica — come, ad esempio, il fatto che la persona di cui trattasi sia stata interrogata soltanto come testimone e non come parte — comportano l’interruzione del procedimento della persona giuridica o il suo annullamento in grado di appello. Lo stesso vale ex lege qualora il procedimento non sia stato avviato dalla FMA entro il termine di prescrizione di tre anni e nel caso in cui il procedimento d’appello, spesso molto complesso, non si concluda dinanzi al giudice amministrativo entro il termine di prescrizione di cinque anni dal reato commesso.
11. Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni austriache di cui trattasi non costituiscono esclusivamente una normativa processuale, ma stabiliscono, in realtà, ulteriori requisiti relativi alla responsabilità delle persone giuridiche, che limitano il diritto sostanziale dell’Unione europea, compromettono l’uniformità all’interno dell’Unione europea e violano il principio di effettività. Il giudice del rinvio si chiede se la sentenza Deutsche Wohnen, (5) nella quale la Corte di Giustizia ha dichiarato che una nozione simile di responsabilità delle persone giuridiche nel diritto tedesco era esclusa dalle disposizioni del RGPD, (6) possa essere applicata alla presente causa.
12. In tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«se il diritto derivato dell’Unione – in particolare, l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafi da 1 a 3, e l’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 – nonché i principi giuridici generali dell’Unione europea (in particolare l’effetto utile)
ostino alle disposizioni dell’articolo 35, paragrafi da 1 a 3 (sulla responsabilità penale delle persone giuridiche) e dell’articolo 36 (estensione del periodo di prescrizione) del FM-GwG,
le quali, unitamente all’interpretazione di tali disposizioni fornita dal Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa, Austria), richiedono, ai fini dell’assoggettamento di una persona giuridica a sanzione penale, che un rappresentante o altra persona fisica che abbia agito per conto della persona giuridica debba, in primo luogo, necessariamente assumere la qualità formale di parte come imputato (nel rigoroso rispetto di tutti i diritti delle parti) e quindi che venga dichiarato nella pronuncia (dispositivo) della condanna della persona giuridica, che la persona fisica (o il rappresentante), da indicare nominativamente nel dispositivo, ha agito in maniera penalmente rilevante, in maniera antigiuridica e colpevolmente, affinché, in una fase successiva, possa essere attribuita tale condotta alla persona giuridica, ragion per cui la prescrizione dell’azione penale si verifica entro un termine di tre anni dalla cessazione della condotta penalmente rilevante, e la prescrizione per la responsabilità penale, invece, entro un termine di cinque anni».
13. La Steiermärkische Bank, KL e TR, nonché la FMA e la Commissione europea hanno presentato alla Corte di Giustizia osservazioni scritte.
14. Il 9 aprile 2025 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale tali parti interessate e il governo tedesco hanno presentato osservazioni orali.
III. Analisi
15. La questione posta dal giudice del rinvio solleva due problemi distinti: il primo riguarda il collegamento che la normativa austriaca stabilisce tra la responsabilità di una persona giuridica e una persona fisica identificata. Il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafi da 1 a 3 e con l’articolo 59, paragrafo 1, della stessa, osti a una siffatta normativa austriaca; il secondo riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione dei termini di prescrizione per sanzionare una persona giuridica per violazione della normativa nazionale che recepisce la direttiva 2015/849. La mia analisi affronterà in successione ciascuno di tali problemi.
A. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi della direttiva 2015/849
16. La direttiva 2015/849 è la quarta direttiva antiriciclaggio adottata dal legislatore dell’Unione nel corso degli anni. (7) Come le tre precedenti, l’obiettivo di tale direttiva è la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. (8) Per raggiungere tale obiettivo, essa ha, in particolare, previsto un certo numero di obblighi che gli Stati membri devono imporre a determinate persone, denominate soggetti obbligati, tra le quali figurano gli enti creditizi e gli istituti finanziari. (9) Tali obblighi comprendono l’adeguata verifica della clientela, la segnalazione delle operazioni sospette, la conservazione dei documenti e l’introduzione di controlli interni. (10)
17. Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono tali obblighi nel diritto nazionale e prevedono, di conseguenza, l’imposizione di sanzioni amministrative. La direttiva 2015/849 non prescrive l’imposizione di sanzioni penali, ma consente agli Stati membri di prevederle. (11)
18. Prima dell’adozione della direttiva 2015/849, la scelta delle sanzioni amministrative era lasciata agli Stati membri. (12) Tale direttiva armonizza in una certa misura tali sanzioni, (13) pur consentendo agli Stati membri di imporre sanzioni ulteriori e più rigorose. (14)
19. I soggetti obbligati che sono soggetti a sanzioni amministrative possono essere persone fisiche o giuridiche.
20. Per quanto riguarda le persone giuridiche, gli Stati membri devono garantire che tali persone possano essere considerate responsabili delle violazioni del diritto nazionale che recepiscono gli obblighi imposti dalla direttiva 2015/849.
21. A tal riguardo, l’articolo 60, paragrafi 5 e 6 prevede quanto segue:
«5. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, commesse a beneficio di chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:
a) il potere di rappresentare la persona giuridica;
b) l’autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure
c) l’autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.
6. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 5 del presente articolo abbia reso possibile che fossero commesse le violazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, a favore di tale persona giuridica, ad opera di una persona soggetta alla sua autorità». (15)
22. Come risulta dall’ordinanza di rinvio e dalle osservazioni delle parti interessate dinanzi alla Corte, la questione sollevata nella presente causa trae origine dal particolare approccio sviluppato nel diritto austriaco per quanto riguarda l’imposizione di sanzioni amministrative a persone giuridiche.
23. Sulla base dell’ordinanza di rinvio, a mio avviso, la normativa austriaca che ha recepito la direttiva 2015/849, come interpretata nella giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa), prevede, in sostanza, che le sanzioni possano essere imposte ad una persona giuridica solo tramite l’intermediario di una persona fisica. Nel procedimento avviato nei confronti della persona giuridica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1) la persona fisica la cui condotta deve essere imputata alla persona giuridica è identificata e trattata nel procedimento contro una persona giuridica in quanto parte, e non semplicemente come testimone;
2) la condotta della persona fisica specificamente identificata deve essere dichiarata nel dispositivo della decisione amministrativa che impone la sanzione; nonché
3) la stessa condotta deve essere attribuita anche alla persona giuridica nel dispositivo di tale decisione.
24. Il giudice del rinvio sembra ritenere che il fatto di collegare la responsabilità di una persona giuridica a una persona fisica identificata responsabile della persona giuridica aggiunga condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849 e possa quindi essere contrario a tale direttiva.
25. La Steiermärkische Bank, la KL e la TR sostengono che la direttiva 2015/849 non osta alle norme austriache di cui trattasi. A loro avviso, la formulazione, lo schema, lo scopo e la storia di tale direttiva dimostrano che, per imporre una sanzione a una persona giuridica, è necessario identificare persone preminenti specifiche e la loro condotta illecita.
26. Per contro, la FMA sostiene che la direttiva 2015/849 non osta alle norme austriache di cui trattasi. A suo avviso, richiedendo l’identificazione della persona fisica responsabile della violazione, tali norme impongono condizioni sostanziali aggiuntive per il sorgere della responsabilità delle persone giuridiche, il che pregiudicherebbe l’efficacia e l’effetto dissuasivo delle sanzioni. Le difficoltà di identificazione della persona fisica responsabile non devono impedire l’attribuzione della violazione alla persona giuridica.
27. Al pari della Steiermärkische Bank, di KL e di TR, la Commissione sostiene altresì che la direttiva 2015/849 non osta alle disposizioni austriache di cui trattasi, anche se richiedono l’accertamento della colpevolezza di una persona fisica. A suo avviso, ciò non è contrario all’articolo 60, paragrafi 5 e 6, di tale direttiva. Poiché tale disposizione prevede che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile delle violazioni commesse da persone preminenti, è necessario dichiarare non solo il fatto oggettivo della violazione commessa dalla persona preminente, ma anche la colpa di tale persona affinché la persona giuridica sia considerata responsabile della violazione.
28. Il governo tedesco aggiunge che l’approccio relativo alla responsabilità delle persone giuridiche fondato su condotte commesse da persone preminenti, enunciato all’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849, si ritrova in altri settori del diritto dell’Unione, in particolare nella normativa dell’Unione che armonizza il diritto penale quando la responsabilità di una persona giuridica è connessa alla condotta colpevole di una persona preminente.
29. Anzitutto, risulta chiaramente dalla formulazione e dalla struttura della direttiva 2015/849 che essa mira ad imporre obblighi non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, e che sanzioni amministrative per la violazione di tali obblighi devono poter essere imposte alle persone giuridiche in quanto tali.
30. Quando un obbligo grava su una persona giuridica, come una banca, la direttiva 2015/849 opera una distinzione chiara tra la responsabilità della persona giuridica stessa e quella delle persone fisiche all’interno di tale persona giuridica. Così, ad esempio, il suo articolo 58, paragrafo 3, prevede che, qualora si applichino obblighi a persone giuridiche, gli Stati membri debbano inoltre assicurare che possono essere applicate sanzioni ai membri dell’organo di gestione e ad altre persone fisiche che, ai sensi del diritto nazionale, sono responsabili della violazione. (16)
31. Analogamente, quando il soggetto obbligato interessato è un ente creditizio o un istituto finanziario, le norme della direttiva 2015/849 relative all’importo delle sanzioni operano una distinzione tra una persona giuridica e una persona fisica. (17)
32. Tuttavia, pur operando una distinzione tra la responsabilità delle persone fisiche e quella delle persone giuridiche, la direttiva 2015/849 prevede che gli Stati membri impongano sanzioni amministrative a una persona giuridica tramite l’intermediario di una persona fisica preminente in senso a tale persona giuridica.
33. A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 5, una persona giuridica è responsabile se la violazione è commessa da una persona fisica che agisce a titolo individuale o che, in quanto membro di un organo della persona giuridica, detiene una posizione preminente in quanto ha il potere di rappresentare tale persona giuridica, di prendere decisioni a suo nome o di esercitare controlli in seno a tale persona giuridica.
34. Inoltre, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 6, una qualsiasi di tali persone fisiche preminenti può far sorgere la responsabilità di una persona giuridica se qualcun altro all’interno della persona giuridica ha commesso la violazione di un obbligo, ma la persona preminente lo ha reso possibile a causa del mancato esercizio di vigilanza o controllo.
35. Ciò che importa, quindi, è che la persona giuridica possa essere sanzionata per qualsiasi violazione dei suoi obblighi che provenga dall’interno di tale persona giuridica. Ciò significa che, ad esempio, anche se un dipendente è in pratica responsabile della violazione di un obbligo concreto, ciò deve comportare la responsabilità della persona giuridica, anche se tale responsabilità non sorge tramite tale dipendente, ma tramite una persona fisica preminente.
36. Facendo un ulteriore passo avanti, l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849 non richiede, a mio avviso, l’accertamento della colpevolezza di una persona fisica preminente. Tuttavia, essa non osta a che il diritto nazionale imponga requisiti in materia di colpa.
37. Ad esempio, nello scenario menzionato al paragrafo 35 delle presenti conclusioni, se, agendo per negligenza, una persona fisica preminente non ha correttamente controllato il dipendente che ha commesso la violazione, può essere dichiarata la responsabilità della persona giuridica.
38. All’udienza, Steiermärkische Bank, KL e TR hanno indicato che, nel diritto austriaco, esiste una presunzione di negligenza da parte della persona fisica preminente in caso di inerzia. La FMA era d’accordo, ma ha sostenuto che tale presunzione si applica fino all’importo di EUR 60 000.
39. Occorre ricordare che non spetta alla Corte interpretare il diritto nazionale nell’ambito del procedimento pregiudiziale.
40. Tuttavia, a mio avviso, l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849, non impedisce agli Stati membri di prevedere un certo grado di colpevolezza di una persona fisica preminente, a condizione che, in tutte le situazioni in cui una violazione derivante da tale direttiva sia stata commessa da una persona posta sotto l’autorità della persona giuridica, possa essere dichiarata la responsabilità di tale persona giuridica.
41. Alla luce di quanto precede, non mi sembra che il diritto austriaco di cui trattasi, che collega la responsabilità di una persona giuridica alla dichiarazione della responsabilità di una persona fisica specificamente identificata responsabile di un soggetto obbligato, sia in contrasto con i requisiti della direttiva 2015/849.
42. Il requisito secondo cui la persona fisica la cui condotta deve essere attribuita alla persona giuridica deve essere equiparato ad una parte del procedimento amministrativo diretto contro tale persona giuridica, comprese tutte le garanzie procedurali che derivano da una tale qualità, e non solo quella di testimone, non sembra porre un problema. Facendo valere i propri diritti della difesa, la persona fisica di cui trattasi difende anche gli interessi della persona giuridica in tale procedimento.
43. Allo stesso modo, i requisiti formali della designazione di tale persona fisica e della descrizione della violazione dell’obbligo, nonché dell’attribuzione di tale violazione alla persona giuridica, nel dispositivo della decisione amministrativa non sembrano porsi in contrasto con la direttiva 2015/849, la quale esige che siano possibili sanzioni amministrative nei confronti di una persona giuridica tramite l’intermediazione di una persona fisica preminente.
44. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale stabilire se taluni aspetti del diritto austriaco, sia nei codici che nella pratica, rappresentino un ostacolo alla possibilità di imporre sanzioni alle persone giuridiche.
45. In ogni caso, un’erronea applicazione del diritto austriaco in talune situazioni, come l’equiparazione di una persona fisica coinvolta in qualità di testimone e non in qualità di parte in una determinata causa, non può condurre alla conclusione che tale diritto sia esso stesso contrario al diritto dell’Unione.
46. Inoltre, non ritengo che la sentenza Deutsche Wohnen, menzionata dal giudice del rinvio e discussa dalle parti interessate, invalidi la mia valutazione.
47. In tale sentenza, che si inserisce nel contesto del RGPD, la Corte ha dichiarato che tale regolamento osta a una normativa tedesca in forza della quale una sanzione amministrativa pecuniaria può essere inflitta a una persona giuridica solo se la violazione sia stata previamente attribuita a una persona fisica identificata. (18)
48. La Corte ha dichiarato, in particolare, che le sanzioni pecuniarie devono poter essere inflitte direttamente a persone giuridiche in quanto titolari del trattamento, (19) e che nessuna disposizione del RGPD consente di ritenere che l’irrogazione di una sanzione a una persona giuridica, in quanto titolare del trattamento, sia subordinata alla previa constatazione che tale violazione sia stata commessa da una persona fisica identificata. (20)
49. Contrariamente al RGPD, la direttiva 2015/849, come spiegato, prevede che le sanzioni siano inflitte a una persona giuridica tramite una persona fisica preminente.
50. La formula dell’articolo 60, paragrafi 5 e 6, di tale direttiva (in prosieguo: la «formula dell’articolo 60») è utilizzata in una serie di atti dell’UE che impongono agli Stati membri di garantire che le persone giuridiche possano essere sanzionate. (21)
51. La scelta di tale formula potrebbe essere spiegata dalle differenze nell’approccio degli Stati membri in materia di responsabilità delle persone giuridiche.
52. Tali differenze riflettono e combinano modelli teorici che la letteratura (22) descrive come comprendenti:
– il modello di responsabilità per fatto altrui (denominato anche, ad esempio, respondeat superior), il quale significa che una persona giuridica è responsabile per le violazioni commesse da persone sotto la sua autorità, come i dipendenti;
– il modello di identificazione (denominato anche, ad esempio, alter ego), il quale significa che una persona giuridica è responsabile solo delle violazioni commesse da persone sufficientemente in alto nella gerarchia della persona giuridica, come i dirigenti e i dipendenti investiti di determinate responsabilità;
– il modello di aggregazione, il quale mira a individuare una responsabilità collettiva delle persone all’interno della persona giuridica, piuttosto che a identificare un singolo autore;
– il modello organizzativo (denominato anche, ad esempio, dottrina dell’autoidentità o cultura aziendale), il quale si basa sull’ipotesi che una persona giuridica disponga di un meccanismo di espressione della propria identità e possa quindi essere considerata responsabile senza essere collegata al comportamento di una persona fisica.
53. La formula di cui all’articolo 60 sembra fondere questi diversi approcci teorici. (23) Pertanto, la possibilità di fondare la responsabilità delle persone giuridiche su condotte o omissioni di persone fisiche sembra rispondere a tali scelte nazionali divergenti, non imponendo quindi agli Stati membri la necessità di procedere ad adeguamenti significativi nei loro sistemi giuridici al fine di conseguire gli obiettivi della normativa dell’Unione.
54. È vero che esistono altre normative dell’Unione che non contengono la formula dell’articolo 60, in particolare nel settore dei servizi finanziari. (24) In udienza, Steiermärkische Bank, KL e TR, nonché la FMA, sono state in disaccordo sul fatto se tale normativa fosse paragonabile, da un lato, alla direttiva 2015/849, in quanto lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto alle modalità della responsabilità delle persone giuridiche o, dall’altro, al RGPD, poiché, come interpretato in Deutsche Wohnen, esso non lascia alcun margine di discrezionalità.
55. Non è necessario risolvere tale controversia nel caso di specie interpretando la normativa dell’Unione in materia di servizi finanziari. È sufficiente constatare che la direttiva 2015/849 disciplina la responsabilità delle persone giuridiche in modo diverso dal RGPD. Pertanto, eventuali somiglianze tra tale normativa sui servizi finanziari e il RGPD non sono rilevanti ai fini dell’interpretazione della direttiva 2015/849 nella presente causa.
56. Alla luce di tutto quanto precede, ritengo che le disposizioni della direttiva 2015/849 relative alla possibilità di infliggere sanzioni alle persone giuridiche non ostino a norme nazionali, come quelle di cui trattasi, che collegano la responsabilità di una persona giuridica alla dichiarazione di una condotta colpevole di una persona fisica identificata che detiene una posizione preminente in seno alla persona giuridica.
B. Sui termini di prescrizione previsti dal diritto nazionale
57. Il giudice del rinvio sembra altresì interrogarsi sulla conformità con la direttiva 2015/849 dei termini di prescrizione previsti dal diritto austriaco per sanzionare persone giuridiche in caso di violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio. Si ricorda che tali termini sono di tre anni per avviare un procedimento e di cinque anni per concluderlo.
58. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico nazionale di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). (25)
59. La Corte ha riconosciuto che è compatibile con il diritto dell’Unione stabilire termini di prescrizione ragionevoli nell’interesse della certezza del diritto. Infatti, siffatti termini non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, (26) anche se, per definizione, lo scadere di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell’azione esperita. (27)
60. Infatti, in altri contesti, la Corte ha dichiarato che termini di prescrizione di tre e cinque anni sono compatibili con il principio di effettività. (28)
61. La direttiva 2015/849 non prevede norme sui termini di prescrizione, cosicché siffatte norme rientrano nelle competenze degli Stati membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività conformemente alla giurisprudenza summenzionata.
62. A mio avviso, nella presente causa non sembrano esservi indicazioni che facciano sorgere dubbi in merito a tali principi. Come rilevato dalla Commissione, il giudice del rinvio non ha menzionato elementi specifici che consentono di concludere che tali termini siano contrari ai principi di equivalenza e di effettività.
63. Di conseguenza, ritengo che il diritto dell’Unione non osti a termini di prescrizione come quelli previsti dal diritto austriaco.
IV. Conclusione
64. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) nei seguenti termini:
L’articolo 60, paragrafi 5 e 6, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione,
non osta alla normativa nazionale, secondo cui, ai fini dell’assoggettamento di una persona giuridica a sanzione penale, un rappresentante o altra persona fisica che abbia agito per conto della persona giuridica deve, in primo luogo, necessariamente assumere la qualità formale di parte come imputato (nel rigoroso rispetto di tutti i diritti delle parti) e quindi deve essere dichiarato nella pronuncia (dispositivo) della condanna della persona giuridica, che la persona fisica (o il rappresentante), da indicare nominativamente nel dispositivo, ha agito in maniera penalmente rilevante, in maniera antigiuridica e colpevolmente, affinché, in una fase successiva, possa essere attribuita tale condotta alla persona giuridica, ragion per cui la prescrizione dell’azione penale si verifica entro un termine di tre anni dalla cessazione della condotta penalmente rilevante, e la prescrizione per la responsabilità penale, invece, entro un termine di cinque anni.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640).
3 Il giudice del rinvio menziona, in particolare, la sentenza del Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa), del 29 marzo 2019, Ro 2018/02/0023.
4 Secondo il giudice del rinvio, è questo il motivo per cui altre due persone fisiche, KL e TR, in quanto persone cui è attribuita la violazione, sono parimenti parti nel procedimento principale, poiché è necessario, a causa dei loro diritti in quanto parti, che esse siano parimenti destinatarie della condanna della persona giuridica e dispongano quindi di un diritto di ricorso, sebbene la FMA non abbia mai cercato di sanzionare tali persone fisiche.
5 Sentenza del 5 dicembre 2023 (C-807/21; in prosieguo: la «Deutsche Wohnen», EU:C:2023:950).
6 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016 L 119, pag. 1) (in prosieguo: il «RGPD»).
7 V. considerando 3 della direttiva 2015/849.
8 V. articolo 1 e considerando 64 della direttiva 2015/849. V., altresì, sentenze del 16 luglio 2020, Commissione/Romania (Antiriciclaggio) (C-549/18, EU:C:2020:563, punto 73), e del 16 luglio 2020, Commissione/Irlanda (Antiriciclaggio) (C-550/18, EU:C:2020:564, punto 82), nelle quali la Corte ha osservato che: «la direttiva 2015/849 è uno strumento importante per garantire una protezione efficace del sistema finanziario dell’Unione contro le minacce poste dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo»
9 L’articolo 2 della direttiva 2015/849 elenca i soggetti obbligati.
10 Per una panoramica, v., ad esempio, Maillart, J.-B., «The anti-money laundering architecture of the European Union», in Vogel, B. e Maillart, J.-B. (eds), National and International Anti-Money Laundering Law: Developing the Architecture of Criminal Justice, Regulation and Data Protection, Intersentia, Cambridge, 2020, pagg. da 71 a 155.
11 V. articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2015/849. Secondo il considerando 59 di quest’ultima, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’imposizione di sanzioni e misure amministrative in conformità con tale direttiva e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio del ne bis in idem. A tal riguardo, l’articolo 58, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva prevede che gli Stati membri possano decidere di non prevedere norme in materia di sanzioni o misure amministrative per violazioni che sono già soggette a sanzioni penali nel loro diritto nazionale.
12 V. considerando 59 della direttiva 2015/849.
13 V. articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2015/849.
14 V. articolo 59, paragrafo 4, della direttiva 2015/849.
15 La direttiva 2024/1640, che è l’ultima direttiva antiriciclaggio, non ha modificato tale disposizione nel merito.
16 Rilevo altresì che l’articolo 46, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2015/849 prevede che, quando una persona fisica che appartiene in talune categorie di soggetti obbligati svolge un’attività professionale quale dipendente di un soggetto giuridico, gli obblighi previsti in tale sezione si applichino a tale soggetto giuridico e non alla persona fisica.
17 V. articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2015/849.
18 V. sentenza Deutsche Wohnen (punto 60).
19 V. sentenza Deutsche Wohnen (punto 44).
20 V. sentenza Deutsche Wohnen (punto 46).
21 Alcuni di questi atti sono stati adottati come base giuridica per l’armonizzazione nel settore del diritto penale (articolo 83 TFUE). V., ad esempio, l’articolo 7 della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU 2018, L 284, pag. 22); L’articolo 6 della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (GU L 2024/1203); L’articolo 6 della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L 2024/1226). Altri atti sono stati adottati in settori quali la politica della pesca (articolo 43 TFUE) o l’immigrazione (articolo 79 TFUE). A tal riguardo, v., ad esempio, l’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU 2008, L 286, pag. 1); o l’articolo 11 della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2009, L 168, pag. 24).
22 Per una breve selezione, v., ad esempio, Pieth, M., e Ivory, R., «Capitolo 1 Emergence and convergence: Corporate criminal liability principles in overview», in Pieth, M., e Ivory, R. (eds), Corporate criminal liability emergence, convergence, and risk, IUS Gentium, Vol. 9 (3), 2011, punto 1.4; Vermeulen, G., De Bondt, W. E Ryckman, C., Liability of legal persons for offences in the EU, Maklu, Antwerp, 2012; Pikamäe, P. e Kärner, M., «The effect of European Union law on the criminal and quasi-criminal liability of legal persons in Estonia», Juridica International, Vol. 33, 2024, pagg. da 89 a 101, in particolare pag. 92.
23 V., a tal riguardo, Franssen, V., «The EU’s fight against corporate financial crime: State of affairs and future potential», German Law Journal, Vol. 19 (5), 2018, pagg. da 1221 a 1249, in particolare pagg. da 1237 a 1242.
24 Per una breve selezione, v., in particolare, articolo 70 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE(GU 2014, L 173, pag. 349), come modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, (GU L, 2024/790) (MiFID II); articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE(GU 2017, L 168, pag. 12) (in prosieguo: il «regolamento sul prospetto»); Articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU 2023 L 150, pag. 40) (in prosieguo: il «regolamento sui mercati in cripto attività» o «MiCA»); Articoli 65 e 66 della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (GU L, 2024/1619) (in prosieguo: la «direttiva sui requisiti patrimoniali» o la «CRD VI»).
25 V., ad esempio, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, punto 5); del 16 dicembre 1976, Comet (45/76, EU:C:1976:191, punto 13); del 12 febbraio 2008, Kempter (C-2/06, EU:C:2008:78, punto 57) e, del 30 aprile 2024, M. N. (EncroChat) (C-670/22, EU:C:2024:372, punto 129).
26 V., ad esempio, sentenze dell’8 luglio 2010, Bulicke (C-246/09, EU:C:2010:418, punto 36), e del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese) (C-689/21, EU:C:2023:626, punto 42).
27 V., ad esempio, sentenze, del 2 dicembre 1997, Fantask e a. (C-188/95, EU:C:1997:580, punto 48), e, del 7 aprile 2022, IFAP (C-447/20 e C-448/20, EU:C:2022:265, punto 55).
28 V., ad esempio, sentenze, dell’8 settembre 2011, Q-Beef e Bosschaert (C-89/10 e C-96/10, EU:C:2011:555, punti 36 e 37), e, del 20 dicembre 2017, Caterpillar Financial Services (C-500/16, EU:C:2017:996, punti 42 e 43).
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2024/1203 du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal
- MICA - Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Directive (UE) 2024/1226 du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union
- Directive (UE) 2019/2177 du 18 décembre 2019
- Directive 2009/52/CE du 18 juin 2009
- AMLD VI - Directive (UE) 2018/1673 du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal
- Prospectus III - Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé
- MiFID II - Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
- Directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Directive (UE) 2024/790 du 28 février 2024
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